Il legame finalistico tra l'evento e la prestazione lavorativa, nella specie, ricorre in quanto il lavoratore è stato rinvenuto cadavere a bordo dell'autovettura di servizio che aveva usato per espletare le sue ordinarie incombenze di guardia giurata, privo della pistola e del denaro che stava trasportando alla sede del suo datore di lavoro.
Anche il teste sig. Z., passato alle dipendenze di S. per effetto del cambio d'appalto in questione ha riferito di aver continuato "a fare lo stesso lavoro presso T." ed ha confermato il taglio delle ore e la rimozione di un turno notturno da parte del nuovo appaltatore del servizio di vigilanza;
Certificati medici in materia di detenzione e porto delle armi. Consiglio di Stato sent.4403/2019 del 26 giugno 2019.
L'art. 43, comma 2, R.D. n. 773/1931 prevede che l'Amministrazione competente al rilascio o rinnovo del porto d'armi "può", e non più "deve", rifiutarlo ai soggetti condannati per i delitti di cui al primo comma per i quali sia intervenuto il beneficio della riabilitazione, così configurando come discrezionale (e non più vincolata) la valutazione rimessa all'Autorità di pubblica sicurezza.
La violazione da parte di un Istituto di Vigilanza dell'obbligo di comunicazione al Prefetto di utilizzazione cumulativa di sistemi tecnologici di ricezione, controllo e gestione dei segnali di monitoraggio e di allarme di beni costituisce violazione della disposizione recata dall'art. 257 sexies R.D. n. 635/1940
Guardia Giurata presso la società Italpol Group s.p.a. in considerazione del mancato espletamento della procedura conciliativa prevista dalla ... 3. La società Italpol Group s.p.a. ha proposto, avverso tale sentenza, ricorso per cassazione affidato a due motivi. ...
Sentenza -OMISSIS- in sua qualità di titolare di un Istituto di Vigilanza Privata che svolgeva contro Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Lecce, Questura Lecce revoca decreto della licenza e del libretto del porto di fucile per uso caccia.
La violazione da parte di un Istituto di Vigilanza dell'obbligo di comunicazione al Prefetto di utilizzazione cumulativa di sistemi tecnologici di ricezione, controllo e gestione dei segnali di monitoraggio e di allarme di beni costituisce violazione della disposizione recata dall'art. 257 sexies R.D. n. 635/1940.