Sentenze

Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 25 depositata il 2 gennaio 2020 – Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli

La vigilanza privata si caratterizza per l'esercizio di poteri di intervento diretto per la difesa dell'immobile, laddove l'attività di portierato o di guardiania non implica un obbligo di difesa attiva, ma solo passiva, degli immobili; cionondimeno è innegabile una certa loro correlazione funzionale, nel senso che la difesa attiva si innesta e consegue ad attività di controllo dei luoghi e di segnalazione di situazioni di allarme. Qualora sussistono chiari riscontri della contiguità tecnico-operativa tra i due servizi è giustificato l'accorpamento funzionale in sede di affidamento.

Anche il teste sig. Z., passato alle dipendenze di S. per effetto del cambio d'appalto in questione ha riferito di aver continuato "a fare lo stesso lavoro presso T." ed ha confermato il taglio delle ore e la rimozione di un turno notturno da parte del nuovo appaltatore del servizio di vigilanza;

L'art. 43, comma 2, R.D. n. 773/1931 prevede che l'Amministrazione competente al rilascio o rinnovo del porto d'armi "può", e non più "deve", rifiutarlo ai soggetti condannati per i delitti di cui al primo comma per i quali sia intervenuto il beneficio della riabilitazione, così configurando come discrezionale (e non più vincolata) la valutazione rimessa all'Autorità di pubblica sicurezza.

Pagina 77 di 88