Pubblicato il 06/11/2019
N. 01712/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01328/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1328 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avvocato Claudio Di Candia, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Veglie, Piazza Umberto I;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Lecce, Questura Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Lecce, Piazza S. Oronzo;
per l'annullamento:
- del decreto del Questore di Lecce n. 53 del 27 giugno 2018, notificato in data 4 luglio 2018, di revoca della licenza e del libretto del porto di fucile per uso caccia;
- del silenzio-rigetto del Prefetto di Lecce, maturato a seguito di deposito in data 20 luglio 2018 di ricorso gerarchico avverso il decreto del Questore di Lecce n. 53 del 27 giugno 2018;
- ove occorra, della nota della Questura di Lecce del 28 aprile 2018, notificata in data 2 maggio 2018;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, ancorchè di estremi sconosciuti;
- nonché per la revoca del ritiro cautelare di armi e munizioni, come da verbale della Guardia di Finanza del 3 aprile 2018, con conseguente restituzione delle armi ritirate e del libretto personale per licenza di porto di fucile.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Lecce e della Questura Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2019 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti l’Avvocato V. Manca, in sostituzione dell'Avvocato C. Di Candia, e l’Avvocato dello Stato G. Marzo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente - attualmente titolare di “Libretto per licenza di porto d’armi per difesa personale a guardie particolari giurate”, rilasciato dalla Prefettura di Lecce, valido fino al 28 maggio 2020 e di decreto di autorizzazione alla prestazione del servizio quale Guardia Particolare Giurata, rilasciato dalla Prefettura di Lecce, valido fino al 25 novembre 2018 - impugna, domandandone l’annullamento:
- il decreto del Questore di Lecce n. 53 del 27 giugno 2018, notificato il 4 luglio 2018, di revoca della licenza e del libretto del porto di fucile per uso caccia;
- il silenzio-rigetto del Prefetto di Lecce sul ricorso gerarchico del 20 luglio 2018 avverso il menzionato decreto del Questore di Lecce n. 53 del 27 giugno 2018;
- ove occorra, la nota della Questura di Lecce del 28 aprile 2018;
- ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, ancorchè di estremi sconosciuti.
Chiede, altresì, la revoca del ritiro cautelare di armi e munizioni, eseguito dalla Guardia di Finanza il 3 aprile 2018, con conseguente restituzione delle armi ritirate e del libretto personale per licenza di porto di fucile.
A sostegno del ricorso ha dedotto le censure così rubricate:
1) Erronea applicazione degli artt. 7, 8 e 10-bis della Legge n. 241/1990 - Violazione del giusto procedimento - Illogicità dell’azione amministrativa;
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S.;
3) Insufficienza delle motivazioni - Erroneità dei presupposti di fatto e di diritto del provvedimento impugnato - Eccesso di potere ed uso improprio della discrezionalità amministrativa.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno, l’Ufficio Territoriale del Governo di Lecce e la Questura Lecce, chiedendo il rigetto del gravame.
Con ordinanza 20 dicembre 2018, n. 670, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare incidentalmente proposta da parte ricorrente, con la seguente motivazione:
<<Rilevato, ad una sommaria delibazione, propria della presente fase cautelare del giudizio, che il ricorso non appare fondato, in quanto l’Autorità di Pubblica Sicurezza ha correttamente e discrezionalmente ritenuto che l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari (peraltro, di per sé ostativa all’uso e detenzione di armi, anche se, poi, sostituita con la misura dell’obbligo di presentazione, quest’ultima - peraltro - ancora sussistente al momento dell’adozione degli atti gravati) e la gravità dell’ipotesi di reato formulata a carico del ricorrente (bancarotta fraudolenta posta in essere nella gestione di un Istituto di Vigilanza) siano fonte di allarme sociale ed espressione di una certa pericolosità sociale del predetto, che incide sul requisito della buona condotta “in subiecta materia”, non permettendo una valutazione di piena affidabilità dello stesso nell’uso delle armi>>.
Con ordinanza 11 marzo 2019, n. 1247, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare proposto avverso la citata ordinanza di questo T.A.R. n. 670/2018, “ai soli fini della sollecita definizione della causa nel merito in primo grado”, “Considerato che:
- in subordine alla sospensione della gravata ordinanza, l’appellante chiede l’applicazione dell’art. 55 comma 10 c.p.a. ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito in primo grado;
- nella specie, sono ravvisabili i presupposti per l’accoglimento di questa sola istanza subordinata, ferma restando, pertanto, l’esecutività del provvedimento colà impugnato, nelle more dello svolgimento del relativo giudizio;
- conclusivamente, va fatta applicazione dell’art. 55 comma 10 c.p.a. ai soli fini della sollecita definizione della causa in primo grado”.
Le parte ricorrente ha successivamente svolto e ribadito le proprie difese.
All’udienza pubblica del 9 luglio 2019, su istanza di parte, la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso è infondato nel merito e deve essere respinto.
1. - Parte ricorrente lamenta, sostanzialmente, vizi di legittimità dei provvedimenti gravati basati sul difetto motivazionale e sulla carenza istruttoria.
Sostiene, innanzitutto, che <<già sul versante procedimentale è palese l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, essendo pacifico il diritto del soggetto interessato ad essere informato di tutti i profili ostativi che l’Amministrazione ritiene ricorrenti ai fini del diniego del provvedimento richiesto, non potendo essa fare un generico riferimento ad una presunta “pericolosità” del soggetto, che non è supportata da alcuna istruttoria valutativa della documentazione addotta con le Osservazioni” presentate dall’interessato, non avendo - in tesi - l’Autorità di Pubblica Sicurezza effettuato alcuna istruttoria, né valutato “in alcun modo la documentazione prodotta, basando la propria decisione esclusivamente su una misura cautelare peraltro revocata”.
Deduce, poi, l’inapplicabilità al caso in esame degli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S., atteso che, per un verso, “La fattispecie non rientra in una di quelle specificamente tipizzate negli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S.”, e, per altro verso, che la stessa “comunque non può essere ricompresa nel comma 2 dell’art. 43 del TULPS e cioè nei casi di revoca della licenza a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi”, allegando “documentazione anche medica attestante che la condotta del ricorrente e la sua personalità sono ineccepibili sotto il profilo sociale, morale ed anche psichico” e asserendo che “l’Amministrazione ha, di fatto, abdicato al proprio obbligo di motivare in ordine agli specifici motivi per i quali ha ritenuto di revocare la licenza, non avendo né valutato né istruito la condotta del ricorrente e non avendo considerato la documentazione prodotta”.
Lamenta l’insufficienza della motivazione e l’uso improprio della discrezionalità amministrativa, <<atteso che la valutazione del soggetto entro le maglie della c.d. “discrezionalità amministrativa” è totalmente assente>>, evidenziando, in particolare, che “il non avere mai l’interessato tenuto comportamenti di abuso delle armi e l’avere invece un profilo socio-psico-comportamentale assolutamente ineccepibile sono circostanze che impongono una solida motivazione per arrivare a dire che si rilevi nel soggetto uno scarso equilibrio caratteriale o un’indole incline alla violenza” e che sarebbe stata omessa dall’Autorità di Pubblica Sicurezza, in assenza di un elemento ostativo oggettivo ex lege, la valutazione del soggetto in concreto (dovendo, invece, rilevarsi che l’interessato, “come già esposto nelle Osservazioni e nel ricorso al Prefetto, ….. è titolare di Certificazione delle Competenze delle Persone ai sensi della norma UNI 10459-2015 per la figura Professionale di XPERT_SecMan - Professionista della Security di II livello Security Manager, rilasciata il 11.04.2016 e con scadenza il 10.04.2021”, che lo stesso, “proprio ai fini della conferma della idoneità alla certificazione come Professionista della Security, si sottopone a controllo annuale presso la psicoterapeuta cognitivo-comportamentale….” - cfr. la relazione del 28 luglio 2017, in atti - e che è titolare di libretto per porto di pistola con decreto del Prefetto di Lecce del 28 marzo 2018, che autorizza a prestare servizio quale Guardia Particolare Giurata presso Istituto di vigilanza”).
Evidenzia, ancora, l’avvenuta revoca della misura cautelare penale dell’obbligo di firma (ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Lecce del 31 ottobre 2018).
Con memoria difensiva depositata il 29 maggio 2019, parte ricorrente ha ulteriormente svolto e ribadito le proprie difese.
1.1 - Le sopra esposte articolate censure vanno disattese.
2. - Giova, innanzitutto, rammentare che l’impugnato decreto questorile del 27 giugno 2018 - di revoca della licenza e del libretto di porto di fucile per uso caccia - risulta così testualmente motivato:
<<Accertato che il predetto, come comunicato con nota prot. n. 157572 del 5 aprile 2018 del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Lecce della Guardia di Finanza in data. 3.4.2018, è stato sottoposto alla misura cautelare coercitiva personale degli arresti domiciliari, in esecuzione di una ordinanza emessa dal G.I.P presso il Tribunale di Lecce nell’ambito del p.p. nr. 4402/17 R.G.N.R., per il reato di bancarotta fraudolenta aggravata In pari data i militari provvedevano al ritiro cautelare delle armi da egli detenute ex art. 39 comma 2 T.U.L.P.S..
Con decorrenza 25 maggio 2018 la misura cautelare degli arresti domiciliari è stata sostituita con quella meno grave dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria;
Preso atto del contenuto delle memorie difensive presentate a seguito dell’avvio del procedimento amministrativo per la revoca del titolo autorizzatorio, che sono ritenute inidonee a confutare il giudizio emesso da questa Autorità di P.S., in quanto, contrariamente a quanto affermato nello scritto difensivo, la condotta contestata nel provvedimento cautelare è indice di pericolosità, e tale valutazione è stata effettuata, prima ancora che da questa Autorità di Pubblica Sicurezza, dall’Autorità Giudiziaria, che ha ritenuto in tal modo sussistenti il "fumus boni iuris" ed il “periculum in mora”, reputando di dover necessariamente limitare la sua libertà personale.
Inoltre, la circostanza che il titolo di reato per il quale si è proceduto, non sia contemplato negli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S. e non sia sintomatico della mancanza della buona condotta, in quanto non idoneo ad evidenziare una personalità violenta, è alquanto priva di fondamento, poiché come statuito da due diverse sentenze del Consiglio di Stato, Sezione III, n. 1270 dell’11 marzo 2015 e Sez. III, n.5398 del 14 ottobre 2014, “l’autorizzazione alla detenzione ed al porto d’armi postulano che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell’ordine pubblico, nonché delle regole di civile convivenza”... “La valutazione che compie l’Autorità di Pubblica Sicurezza in materia é caratterizzata, quindi, da ampia discrezionalità e persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l’abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili”;
Rilevato inoltre che il reato per il quale -OMISSIS- ha assunto la qualità di persona sottoposta alle indagini è stato commesso nella sua qualità di titolare di un Istituto di Vigilanza Privata che svolgeva, attraverso le sue guardie giurate, un pubblico servizio e, pertanto, tale vicenda assume aspetti ancora più esecrabili e come tali giudicabili in maniera assolutamente negativa da parte di questa Amministrazione>>.
2.1 - E’ opportuno, altresì, ricordare che:
- l’art. 11 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (“Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”) dispone che:
“Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2° a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione”;
- l’art. 43 (che pure parte ricorrente deduce violato) dello stesso R.D. n. 773/1931 stabilisce che:
“Oltre a quanto è stabilito dall’art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi:
a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico;
c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.
La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi”;
3. - Ciò premesso, occorre, subito, sottolineare “come il nostro ordinamento sia ispirato a regole limitative della diffusione e possesso dei mezzi di offesa, tant’è che i provvedimenti che ne consentono la detenzione ed utilizzo vengono ad assumere - su un piano di eccezionalità - connotazioni concessorie di una prerogativa che esula dall’ordinaria sfera soggettiva delle persone” (T.A.R. Campania, Salerno, Sezione Prima, 19 settembre 2018, n. 1296).
3.1 - Va, poi, ricordato, in linea generale, che, “per giurisprudenza pacifica, l’autorizzazione alla detenzione ed al porto d’armi postulano che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell’ordine pubblico, nonché delle regole di civile convivenza” (Consiglio di Stato, Sezione Terza, 11 marzo 2015, n. 1270): sicchè <<il giudizio di “non affidabilità” è giustificabile anche>> (e persino) <<in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a “buona condotta” (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5398 del 14 ottobre 2014, n. 4666 del 19 settembre 2013)>> (Consiglio di Stato, Sezione Terza, cit., 11 marzo 2015, n. 1270).
In definitiva, la competente Autorità di Pubblica Sicurezza può senz’altro valutare l’assenza della “buona condotta”, “per la commissione di fatti, pure se estranei alla gestione delle armi, munizioni e materie esplodenti, ma che comunque non rendano meritevoli di ottenere o di mantenere la licenza di polizia (non occorrendo al riguardo un giudizio di pericolosità sociale dell’interessato: Cons. Stato, Sez. III, 3 maggio 2016, n. 1727; Sez. III, 7 marzo 2016, n. 922; Sez. III, 1° agosto 2014, n. 4121; Sez. III, 12 giugno 2014, n. 2987)” (T.A.R. Campania, Salerno, Sezione Prima, 4 settembre 2018, n. 1244).
3.2 - Quanto, poi, all’ampiezza del potere amministrativo esercitato, non bisogna dimenticare che <<“il rapporto giuridico che scaturisce dal rilascio di detta autorizzazione di polizia resta pur sempre subordinato, in tutto il suo svolgimento, alla coincidenza con l’interesse pubblico, rimesso appunto alla valutazione discrezionale della P.A., il cui giudizio non può essere sindacato se non sotto il profilo del rispetto dei canoni di ragionevolezza e della coerenza” (Consiglio Stato, sez. VI, 20 luglio 2006, n. 4604)>> (ex plurimis, T.A.R. Toscana, Firenze, Sezione Seconda, 10 marzo 2017, n. 375): sussiste, infatti, “nei predetti casi una ampia discrezionalità con riguardo all’apprezzamento di tutti gli elementi dai quali poter dedurre, in un giudizio prognostico, la piena affidabilità del soggetto istante che aspiri al rilascio, al rinnovo e al mantenimento del titolo di polizia (cfr. ex aliis Consiglio di Stato, III, 10 luglio 2018, n. 4215; 16 ottobre 2014, n. 5398)>> (essendo sufficiente, ai fini de quibus, “un’erosione anche minima dell’affidabilità del soggetto”, cfr. Consiglio di Stato, Sezione Terza, 2 luglio 2014, n. 3341), sicchè “al giudice amministrativo non compete sostituirsi all’autorità amministrativa nel valutare, a sua volta, se il soggetto sia più o meno affidabile, bensì solo verificare se l’autorità amministrativa, decidendo come ha deciso sulla base degli elementi a sua disposizione, sia incorsa nei vizi di travisamento dei fatti o manifesta illogicità” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sezione Prima, 3 ottobre 2018, n. 1680).
E tanto con la (doverosa) precisazione che “Il sindacato giurisdizionale sull’esercizio di tale discrezionalità sarà più penetrante qualora il provvedimento incida su interessi primari della persona (ad esempio, qualora il possesso del porto d’armi sia condizione per la conservazione di un posto di lavoro); lo sarà di meno qualora … incida su interessi meno rilevanti, come quello all’esercizio di attività - pur indubbiamente lecite - meramente ludiche e sportive” (Consiglio di Stato, Sezione Terza, 10 ottobre 2014, n. 5039).
4. - Ciò posto, il Collegio (con precipuo riferimento alla fattispecie concreta oggetto del presente giudizio) ritiene che l’impugnata revoca della licenza e del libretto di porto di fucile per uso caccia disposta dal Questore di Lecce sia immune dai denunziati vizi di legittimità, in quanto sorretta da una congrua motivazione e basata su adeguata istruttoria, nonché espressione di una corretta valutazione (ampiamente) discrezionale (non irragionevole, né arbitraria, né illogica) dell’Autorità di Pubblica Sicurezza in ordine all’inaffidabilità del ricorrente ai fini della detenzione delle armi, per la mancanza del requisito (soggettivo) necessario, ex art. 11 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, della “buona condotta”: e tanto in ragione dell’applicazione da parte dell’A.G.O. della misura cautelare degli arresti domiciliari (peraltro, di per sé ostativa all’uso e detenzione di armi, anche se, poi, sostituita con la misura - parimenti limitativa della libertà personale - dell’obbligo di presentazione, quest’ultima ancora sussistente al momento dell’adozione degli atti gravati) e della gravità dell’ipotesi di reato formulata a carico del ricorrente (bancarotta fraudolenta aggravata posta in essere nella gestione di un Istituto di Vigilanza, poi, peraltro, sfociata nella condanna - patteggiata - a tre anni di reclusione), fonte di allarme sociale ed espressione di una pericolosità sociale certa del predetto, che incide - con ogni evidenza - sul requisito della buona condotta “in subiecta materia”, non permettendo una valutazione di piena affidabilità dello stesso nell’uso delle armi.
E tanto vieppiù in considerazione del fatto che il gravato provvedimento (revoca della licenza e del libretto di porto di fucile per uso caccia) incide - allo stato - non già sull’esercizio dell’attività lavorativa svolta dal ricorrente, bensì sulla possibilità di condurre attività meramente ludiche e sportive.
5. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente esposto, il ricorso deve essere respinto.
6. - Le spese, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore delle Amministrazioni resistenti, delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 9 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario, Estensore
Anna Abbate, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Luisa Rotondano Enrico d'Arpe
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
