ORDINANZA sul ricorso 18014/2018 proposto da: SICURITALIA S.P.A. contro Z.P. la Corte territoriale ha ritenuto di concordare con il giudice di prime cure, quanto alla violazione, da parte di SICURITALIA s.p.a., dell'obbligo di cd. "repèchage" in relazione al licenziamento dello Z. (avvenuto, poichè questi, in seguito a malore, non aveva più ottenuto il rilascio del porto d'armi, condizione necessaria allo svolgimento delle sue mansioni di guardia giurata).
Con ricorso depositato 16 gennaio 2017 G.R. ha affermato: di essere stato assunto da H.S.Z. s.r.l. dal 20 ottobre 2015 con contratto a tempo determinato
R.S. ha convenuto in giudizio la S. s.r.l. e ha esposto di aver lavorato alle sue dipendenze con mansioni di guardia particolare giurata, inquadrato al 4 livello del CCNL Istituti e imprese di vigilanza privata, dal 1.7.1993 al 19.6.2019.
Vigilante ucciso: nuovo processo per i tre giovani Cassazione annulla e rinvia. Moglie, e' tortura ma affronteremo
Illegittimità della revoca del decreto di approvazione di guardia giurata adottato dal Prefetto di Salerno, decreto annullato dal tar Salerno.
La fattispecie dell'abbandono del posto di lavoro, di cui all'art. 140 del c.c.n.l. Istituti di vigilanza privata presenta una duplice connotazione: sotto il profilo oggettivo, rileva l'intensità dell'inadempimento agli obblighi di sorveglianza,
La fattispecie dell'abbandono del posto di lavoro, di cui all'art. 140 del c.c.n.l. Istituti di vigilanza privata presenta una duplice connotazione: sotto il profilo oggettivo, rileva l'intensità dell'inadempimento agli obblighi di sorveglianza, dovendosi l'abbandono identificare nel totale distacco dal bene da proteggere,
antirapina nell'agosto 2017, alla prospettabile procedura di cambio appalto, con subentro di S. quale subappaltatrice, azienda già "aggiudicataria in prima battuta...