Sentenze

ORDINANZA sul ricorso 18014/2018 proposto da: SICURITALIA S.P.A. contro Z.P. la Corte territoriale ha ritenuto di concordare con il giudice di prime cure, quanto alla violazione, da parte di SICURITALIA s.p.a., dell'obbligo di cd. "repèchage" in relazione al licenziamento dello Z. (avvenuto, poichè questi, in seguito a malore, non aveva più ottenuto il rilascio del porto d'armi, condizione necessaria allo svolgimento delle sue mansioni di guardia giurata).

R.S. ha convenuto in giudizio la S. s.r.l. e ha esposto di aver lavorato alle sue dipendenze con mansioni di guardia particolare giurata, inquadrato al 4 livello del CCNL Istituti e imprese di vigilanza privata, dal 1.7.1993 al 19.6.2019.

Vigilante ucciso a Napoli: Cassazione, sentenza da rifare

Vigilantes uccide cugino: condannato a 22 anni di carcere

La fattispecie dell'abbandono del posto di lavoro, di cui all'art. 140 del c.c.n.l. Istituti di vigilanza privata presenta una duplice connotazione: sotto il profilo oggettivo, rileva l'intensità dell'inadempimento agli obblighi di sorveglianza, dovendosi l'abbandono identificare nel totale distacco dal bene da proteggere,

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