Cons. Stato, Sez. III, 13/11/2019, n. 7774. Guardie particolari e istituti di vigilanza privata. La violazione da parte di un Istituto di Vigilanza dell'obbligo di comunicazione al Prefetto di utilizzazione cumulativa di sistemi tecnologici.

Venerdì, 01 Novembre 2019 05:19

La violazione da parte di un Istituto di Vigilanza dell'obbligo di comunicazione al Prefetto di utilizzazione cumulativa di sistemi tecnologici di ricezione, controllo e gestione dei segnali di monitoraggio e di allarme di beni costituisce violazione della disposizione recata dall'art. 257 sexies R.D. n. 635/1940.

 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4336 del 2017, proposto da

-OMISSIS- in proprio e in qualità di amministratore dell'Istituto di Vigilanza Privata denominato "-OMISSIS-", in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Gobbi, Dina Ghezzi, domiciliato presso la Segreteria della Sezione Terza del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Ascoli Piceno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente la diffida e il parziale incameramento del deposito cauzionale;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'Ufficio Territoriale del Governo di Ascoli Piceno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2019 il Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti gli Avvocati Roberto Gobbi, Dina Ghezzi e l'Avvocato dello Stato Attilio Barbieri;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. - Con ricorso proposto dinanzi al TAR per le Marche, il ricorrente, amministratore unico e legale rappresentante dell'Istituto di Vigilanza "-OMISSIS-" titolare della licenza rilasciata dalla Prefettura di Ascoli Piceno il 3 settembre 2013, ai sensi dell'art. 134 TULPS e dell'art. 259 del Regolamento di esecuzione dello stesso TULPS, ha impugnato il provvedimento del Prefetto della Provincia di Ascoli Piceno del 25/11/2015 prot. n. -OMISSIS- n. -OMISSIS- con il quale è stata disposta nei suoi confronti "la diffida ad adottare in futuro i comportamenti accertati e contestati nello stesso provvedimento e di ogni altro comportamento in violazione della normativa vigente in materia prevista dal TULPS e dal suo regolamento di esecuzione e di ogni prescrizione contenuta nella licenza del 3 settembre 2013".

1.1 - Con lo stesso atto il Prefetto ha anche disposto "l'incameramento, a favore dell'Erario dello Stato, ai sensi dell'art. 137 TULPS, della somma di Euro 52.756,25 a detrarre dalla cauzione, dalla somma versata dall'Istituto a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti l'esercizio dell'ufficio e dell'osservanza delle condizioni previste dalla legge e dalla licenza nello svolgimento dell'attività autorizzata".

1.2 - A seguito dell'istanza di revoca in autotutela presentata dall'interessato, la Prefettura di Ascoli Piceno ha adottato il successivo Provv. n. -OMISSIS- - prot. -OMISSIS- del 9 febbraio 2015, con il quale ha confermato la diffida precedentemente assunta, precisando che l'eventuale inosservanza sarebbe stata valutata ai fini della sospensione o revoca della licenza, provvedendo, nel contempo a rideterminare la sanzione stabilita nel precedente provvedimento, riducendo l'incameramento della cauzione ad Euro 30.000,00.

1.3 - Quest'ultimo provvedimento è stato impugnato dal ricorrente con ricorso per motivi aggiunti chiedendone l'annullamento.

1.4 - Si è costituita nel giudizio di primo grado l'Amministrazione resistente che con propri atti difensivi ha replicato alle doglianze proposte.

2. - Con la sentenza -OMISSIS- del 15 dicembre 2016 il TAR Marche ha dichiarato in parte improcedibile ed in parte ha respinto il ricorso introduttivo; ha poi respinto i motivi aggiunti disponendo la compensazione delle spese.

3. - Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto appello chiedendo anche la sospensione, in via cautelare, dell'esecutività della sentenza appellata.

3.1 - L'Amministrazione appellata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'impugnativa.

3.2 - Con ordinanza -OMISSIS- del 18 settembre 2017 l'istanza cautelare è stata accolta, in quanto la Sezione ha ritenuto che sussistesse il periculum in mora in attesa della definizione, in sede di merito, delle plurime questioni dedotte a mezzo del gravame.

4. - All'udienza pubblica del 3 ottobre 2019 l'appello è stato trattenuto in decisione.

5. - L'appello è infondato e va, dunque, respinto.

6. - Ritiene il Collegio di dover ricostruire, in punto di fatto, la vicenda che ha dato origine alla controversia.

6.1 - In data 31 marzo 2015, -OMISSIS- in qualità di amministratore unico e legale rappresentante dell'istituto di vigilanza -OMISSIS-, ha chiesto alla Prefettura di Ascoli Piceno il rilascio della licenza ex art. 134 T.U.L.P.S. per la gestione del citato istituto (essendo subentrato nell'amministrazione dello stesso in sostituzione del precedente titolare della licenza). In data 30 aprile 2015 il Prefetto di Ascoli Piceno ha accolto la sua richiesta autorizzandolo a gestire l'istituto di vigilanza -OMISSIS-.

Lo stesso giorno veniva stipulato tra la società -OMISSIS- e la società -OMISSIS- un contratto di affidamento dei servizi, il quale prevedeva che -OMISSIS- affidasse a -OMISSIS- l'esecuzione dei servizi di vigilanza privata, derivanti dai contratti stipulati dalla stessa -OMISSIS- con i propri clienti, con facoltà di organizzare le proprie risorse nel modo ritenuto da essa più opportuno, nel pieno rispetto delle responsabilità ed obbligazioni che derivano dalla normativa vigente in materia di vigilanza privata.

In data 4 maggio 2015 -OMISSIS-, titolare della -OMISSIS-, inviava alla Prefettura e alla Questura di Ascoli Piceno una comunicazione avente ad oggetto le modifiche al progetto tecnico dell'istituto di vigilanza -OMISSIS- (poi integrata in data 13 maggio 2015). In tale missiva egli indicava la nuova sede della -OMISSIS- e informava inoltre i destinatari che tutte le segnalazioni derivanti dai sistemi di allarme, precedentemente collegate alla centrale operativa della -OMISSIS-, sarebbero state concentrate presso la centrale operativa di -OMISSIS-.

In data 13 luglio 2015, la Prefettura di Ascoli Piceno avviava nei confronti del legale rappresentante della -OMISSIS- un procedimento volto alla revoca della licenza per la gestione dell'istituto di vigilanza, e ciò sul presupposto che sarebbero state riscontrate delle irregolarità relative alla gestione delle guardie particolari giurate utilizzate nei servizi di vigilanza, alla mancata gestione diretta dei propri abbonati, alla procedura riguardante il cambio di sede dell'istituto, alla gestione della centrale operativa.

Il procedimento si concludeva con la revoca della licenza di P.S., atto impugnato dal -OMISSIS-

con il ricorso n. -OMISSIS- proposto dinanzi allo stesso TAR Marche.

6.2 - La vicenda aveva visto il coinvolgimento anche dell'attuale appellante, titolare dell'Istituto di Vigilanza "-OMISSIS-", in quanto soggetto che aveva acquisito la gestione del servizio di vigilanza già svolto da -OMISSIS-.

La Questura di Ascoli Piceno rilevava, a seguito di istruttoria, che dalla vicenda erano emerse, a carico del titolare di tale Istituto di Vigilanza, alcune gravi irregolarità nella gestione dell'istituto, violazioni poi formalmente contestate dalla Prefettura: sarebbero stati violati, infatti, gli obblighi di comunicazione che gravano sul titolare della licenza, ed il principio di personalità della licenza di cui all'art. 8 del TULPS.

Il Prefetto ha sottolineato, nel provvedimento impugnato datato 26/11/2015, che il titolare dell'Istituto di Vigilanza -OMISSIS- non aveva mai presentato un'istanza diretta ad ottenere l'attestazione nella licenza dello svolgimento dei servizi cumulativi; che i due istituti di vigilanza facevano capo ad un unico centro decisionale (quello della -OMISSIS-) circostanza rilevante in caso di partecipazione a gare di appalto; che si sarebbe verificata una sostituzione e/o surrogazione nella conduzione dei servizi di vigilanza privata derivanti dai contratti stipulati dall'Istituto -OMISSIS- con i propri clienti.

6.3 - Il Prefetto ha dato quindi inizio al procedimento finalizzato alla sospensione della licenza e all'incameramento della cauzione prestata a garanzia delle obbligazioni assunte.

6.4 - La parte interessata ha presentato le proprie controdeduzioni che sono state esaminate e respinte dall'Amministrazione.

All'esito del procedimento, comunque, il Prefetto di Ascoli Piceno con il Provv. del 26 novembre 2015 non ha disposto la sospensione della licenza, ma - in ossequio al principio di gradualità delle sanzioni espressamente richiamato nel decreto - si è limitato a disporre soltanto una diffida, provvedendo all'incameramento di una sola parte della cauzione, il cui importo è stato successivamente ridotto ad Euro 30.000 con il Provv. del 9 febbraio 2016, gravato con motivi aggiunti.

6.5 - Nel giudizio di primo grado il ricorrente ha contestato tutti i presupposti sui quali si fondano i provvedimenti impugnati deducendo:

a) la nullità dei provvedimenti impugnati, nella parte in cui è stato disposto l'incameramento parziale della cauzione (e ciò per il fatto che l'art. 137 T.U.L.P.S. prevede che tale sanzione vada irrogata con decreto, mentre gli atti impugnati non hanno la veste formale di decreto);

b) la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 T.U.L.P.S. (poiché nella specie non si è avuta alcun trasferimento della licenza di P.S., con conseguente inesistenza dell'asserita violazione del principio di personalità delle licenze di polizia);

c) la violazione e falsa applicazione dell'art. 257-sexies del R.D. n. 635 del 1940 (non essendosi nella specie realizzato alcun utilizzo in comune delle attrezzature aziendali degli istituti interessati);

d) l'erroneità dei presupposti e difetto di motivazione, con riguardo alla dedotta violazione delle regole della concorrenza;

e) la violazione e falsa applicazione dell'art. 257-ter, comma 4, R.D. n. 635 del 1940. Eccesso di potere e difetto di motivazione (non avendo la Prefettura indicato nel dettaglio quali sarebbero le violazioni del predetto art. 257-ter poste in essere dall'istituto ricorrente);

f) la violazione e falsa applicazione dell'art. 259 del R.D. n. 635 del 1940 (per aver omesso, anche in questo caso, di indicare quali sono le specifiche violazioni dell'art. 259 poste in essere da -OMISSIS-);

g) la violazione e falsa applicazione dell'art. 257-sexies del R.D. n. 635 del 1940 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c.;

h) la violazione e falsa applicazione dell'art. 137 T.U.L.P.S. e difetto di motivazione (la censura riguarda il quantum della sanzione pecuniaria, che il ricorrente assume essere stata determinata dalla Prefettura in assenza di qualsiasi criterio di calcolo. Nell'atto di motivi aggiunti la censura è stata ulteriormente articolata anche in termini di contraddittorietà dell'operato della Prefettura, che ha ritenuto di confermare l'applicazione della sanzione pur dando atto che si tratta della prima violazione accertata da carico del sig. -OMISSIS-);

i) la violazione dell'art. 97 Cost. ed eccesso di potere per sviamento.

7. - Con la sentenza appellata il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso, nella parte relativa all'incameramento della cauzione, in quanto l'atto è stato sostituito dal successivo Provv. del 9 febbraio 2016 in relazione a questa specifica parte; per il resto ha respinto il ricorso introduttivo ed i successivi motivi aggiunti.

8. - Prima di procedere ad esaminare le doglianze con le quali vengono contestate le violazioni accertate dalla Prefettura di Ascoli Piceno, è opportuno riportare alcuni stralci del contratto.

Ai sensi dell'art. 1 del contratto l'Istituto -OMISSIS- ha affidato all'Istituto -OMISSIS- "l'esecuzione dei servizi di vigilanza privata derivanti dai contratti stipulati dalla -OMISSIS- con i propri clienti".

Ai sensi dell'art. 2 dello stesso contratto "La -OMISSIS- si impegna a concentrare tutte le segnalazioni dei sistemi vettoriali di comunicazione derivanti dai clienti della --OMISSIS- presso la propria Centrale Operativa, anche in conformità a quanto previsto dalla Circolare del Ministero degli Interni -OMISSIS-/PAS/-OMISSIS-.D(1)REG del 15.12.2008, di cui all'art. 8 viene definito il concetto di Gestione delle Attività in forma associativa, richiamando le indicazioni previste dalla circolare 557/B.1147.10089.D(1) del 06.12.2002. La --OMISSIS- è quindi autorizzata a prelevare dalla centrale operativa della --OMISSIS- ogni attrezzatura, apparecchio o strumento che ritenesse utile ed utilizzarlo all'interno della propria centrale operativa al fine di garantire la concentrazione dei segnali sopra descritta".

L'art. 6 del contratto prevede che: "La --OMISSIS- mette gratuitamente a disposizione della -OMISSIS- le proprie attrezzature di servizio, comprese quelle relative alla gestione della centrale operativa; è facoltà della -OMISSIS-utilizzare al meglio le stesse, con obbligo di gestirle con la diligenza del caso.

Le parti si impegnano (...) a redigere un inventario analitico dei beni di proprietà della --OMISSIS- a disposizione di -OMISSIS-, da tenere aggiornato con l'indicazione dell'utilizzo concordato".

8.1 - Il provvedimento sanzionatorio si fonda sulla violazione delle seguenti disposizioni:

- la violazione dell'art. 257-ter reg. TULPS che prevede l'obbligo di comunicazione al Prefetto di ogni variazione che riguardi i servizi, i mezzi, le tecnologie, il progetto organizzativo e tecnico operativo e l'assetto proprietario dell'istituto;

- la violazione dell'art. 259 dello stesso regolamento che prevede l'obbligo di comunicazione al Prefetto degli elenchi e delle variazioni del personale dipendente nonché degli abbonati con l'indicazione dei beni vigilati;

- la violazione dell'art. 257 sexies dello stesso regolamento, relativo all'obbligo di comunicazione al Prefetto dell'utilizzazione comune di impianti e risorse che deve essere attestata nella licenza previa comunicazione del progetto organizzativo e tecnico operativo;

- la violazione dell'art. 8 TULPS relativo alla violazione del principio della personalità della licenza per aver attuato, mediante il contratto stipulato il 29 aprile 2015 con la -OMISSIS-, la sostituzione e/o surrogazione dello svolgimento dei servizi di vigilanza privata stipulata dalla società -OMISSIS- con i propri clienti;

- in relazione a quest'ultima violazione nella nota di contestazione la Prefettura ha rilevato che - in base alla circolare ministeriale del 15/12/2008 - le forme associative devono essere preventivamente comunicate al Prefetto e l'utilizzazione comune di impianti e risorse devono essere attestate nella licenza, previa comunicazione al Prefetto del relativo progetto organizzativo e tecnico-operativo, comunicazione che non è mai avvenuta.

In sostanza, il Prefetto di Ascoli Piceno ha rilevato una serie di violazioni relative agli obblighi di comunicazione che gravano sul titolare della licenza, oltre alla violazione del principio di personalità del titolo; nel provvedimento gravato con il ricorso introduttivo di primo grado, infatti, il Prefetto ha sottolineato che il titolare dell'Istituto di Vigilanza -OMISSIS- non ha mai presentato un'istanza diretta ad ottenere l'attestazione nella licenza dello svolgimento dei servizi cumulativi; che i due istituti di vigilanza fanno capo ad un unico centro decisionale (quello della -OMISSIS-), questione rilevante in caso di partecipazione a gare di appalto; che si sarebbe verificata una sostituzione e/o surrogazione nella conduzione dei servizi di vigilanza privata derivanti dai contratti stipulati dall'Istituto -OMISSIS- con i propri clienti.

8.2 - Nella sentenza appellata il TAR ha ritenuto legittima la decisione del Prefetto ritenendo sussistenti tutte le violazioni contestate e precisando, in estrema sintesi, che:

- in base al principio di personalità della licenza di P.S. deve sussistere la corrispondenza tra la titolarità della licenza e l'esercizio delle attività autorizzate, non potendo ammettersi che un istituto di vigilanza finisca per fungere da mero intermediario di affari, anziché svolgere l'attività di vigilanza per la quale è stato autorizzato, provvedendo all'esecuzione dei contratti stipulati con i committenti;

- in ordine agli obblighi informativi gravanti sul titolare della licenza relativa all'Istituto -OMISSIS-, ricorrente in primo grado, odierno appellante, non potevano ritenersi soddisfacenti le comunicazioni effettuate dal legale rappresentante della -OMISSIS-, atteso che gli obblighi informativi gravano su ciascuno dei soggetti titolari della licenza di P.S. e, quindi, anche sul soggetto subentrante nell'esecuzione delle prestazioni di vigilanza per effetto del contratto stipulato tra le parti.

9. - Svolte queste considerazioni preliminari è possibile procedere alla disamina delle doglianze.

9.1 - Con il primo motivo di appello l'appellante lamenta la violazione dell'art. 97 Cost. sostenendo che la Prefettura non avrebbe valutato in modo corretto l'interesse pubblico, né avrebbe operato una corretta ponderazione comparativa dell'interesse pubblico con quello privato.

Deduce, infatti, che l'accordo intercorso con l'Istituto di Vigilanza -OMISSIS- sarebbe stato effettuato al solo scopo di salvaguardare i posti di lavoro e la sicurezza pubblica; rileva, inoltre, che non vi sarebbe stata alcuna "grave irregolarità" nella condotta tenuta e che, quindi, non sarebbero ravvisabili i presupposti per l'adozione della diffida e dell'incameramento della cauzione.

9.2 - La doglianza - che finisce, peraltro, con l'impingere nel merito, con conseguenti profili di inammissibilità - non può trovare accoglimento.

Come ha correttamente rilevato il TAR, a fronte di una pluralità di violazioni delle disposizioni recate dal TULPS e dei regolamenti di attuazione, che prevedono particolari cautele e determinati controlli per lo svolgimento della delicatissima attività della vigilanza privata (sullo specifico punto si rinvia a quanto in seguito precisato), il Prefetto non avrebbe potuto esimersi dall'adottare misure sanzionatorie avendo altrimenti abdicato ai propri doveri di ufficio; inoltre, ove ciò fosse avvenuto, avrebbe potuto ingenerarsi in capo al titolare della licenza l'affidamento circa la regolarità della propria condotta, con possibile reiterazione della stessa.

Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto nell'appello, l'interesse privato è stato ben valutato, come può desumersi dal fatto che, dopo la comunicazione di avvio del procedimento diretto alla sospensione della licenza e all'incameramento della cauzione, si è pervenuti all'adozione di una mera diffida e all'incameramento dell'importo di soli Euro 30.000, a fronte di una cauzione di oltre Euro 200.000.

Vi è stata, in sostanza, una drastica riduzione della sanzione che era stata preannunciata nella comunicazione dell'avvio di procedimento, a tutela dell'interesse privato.

La doglianza va quindi respinta.

10. - Con il secondo e terzo motivo di appello censura l'appellante il capo di sentenza relativo alla violazione dell'art. 257 sexies del R.D. n. 635 del 1940 (Regolamento di esecuzione del TULPS). Sostiene, infatti, che nel caso di specie non vi sarebbe stato alcuno scambio di attrezzature tra i due istituti e che, quindi, non ricorrerebbero i presupposti per l'applicazione della sanzione.

Aggiunge che non sarebbe mai stata costituita un'ATI con -OMISSIS-, ma che semplicemente quest'ultimo Istituto di Vigilanza avrebbe affidato alcuni servizi al proprio istituto.

Deduce, quindi, l'inapplicabilità della disposizione recata dall'art. 257 sexies R.D. n. 635 del 1940 cit. al caso di specie.

Aggiunge, inoltre, che non sarebbe stata violata la normativa sugli appalti, che non ricorrerebbe alcuna forma di controllo tra i due istituti, tanto da poterli ritenere riconducibili ad un unico centro decisionale e che, comunque, ove ciò ricorresse in sede di gara di appalto, la sanzione applicabile sarebbe quella dell'esclusione dalla gara e non la diffida e l'incameramento della cauzione.

10.1 - Le doglianze relative all'insussistenza della violazione dell'art. 257-sexies R.D. n. 635 del 1940 cit. non possono essere condivise, in quanto palesemente contraddette dal tenore del contratto in precedenza richiamato che espressamente prevedeva l'utilizzazione cumulativa dei mezzi tecnologici e faceva riferimento, peraltro, anche alla circolare ministeriale del 15/12/2008.

E' opportuno ricordare che l'art. 257-sexies del R.D. n. 635 del 1940 prevede l'obbligo di comunicazione al Prefetto nel caso di accordi di varia natura intercorsi tra istituti di vigilanza per l'utilizzazione congiunta di mezzi tecnologici e dei sistemi di gestione. La circolare ministeriale del 15 dicembre 2008 (richiamata nel contratto) ha ribadito la necessità di verificare, in ogni caso, che nell'esecuzione dei contratti siano scongiurati fenomeni di surrogazione o altre forme di sostituzione nella conduzione dei servizi di vigilanza privata, come invece previsto dal contratto in questione.

La violazione dell'obbligo di comunicazione al Prefetto di utilizzazione cumulativa di sistemi tecnologici di ricezione, controllo e gestione dei segnali di monitoraggio e di allarme di beni (attuata non solo mediante la costituzione di ATI, ma di qualunque altra organizzazione aziendale) costituisce violazione della disposizione recata dall'art. 257-sexies del Regolamento, sicchè non sussistono dubbi sull'intervenuta violazione della disposizione, atteso che l'assunto della Prefettura secondo cui egli avrebbe violato gli obblighi di comunicazione alla Prefettura in relazione agli accordi stipulati con la -OMISSIS- a seguito del contratto in questione (che prevedevano per l'appunto lo scambio di mezzi, cfr. artt. 2 e 6), non è stato smentito documentalmente, essendosi l'appellante limitato ad affermare nei propri scritti difensivi di avervi provveduto, senza fornire alcuna prova al riguardo (non avendo alcun rilievo la comunicazione effettuata dopo il provvedimento sanzionatorio).

E' bene precisare che la comunicazione era doverosa fin dalla stipulazione del contratto a prescindere dalla concreta utilizzazione delle strutture operative.

La violazione degli obblighi di comunicazione recati dall'art. 257-sexies del regolamento di esecuzione del TULPS costituisce di per sé un presupposto idoneo a sostenere - unitamente alla violazione degli altri obblighi di comunicazione (vedi infra) - il provvedimento sanzionatorio.

10.2 - Risulta quindi ultronea tutta la problematica dedotta nell'appello relativa alla costituzione delle ATI, al collegamento sostanziale, alla partecipazione alle gare di appalto, alla violazione delle norme relative alla concorrenza, all'applicabilità o meno dell'art. 115 del TULPS (punti 3 e 4 dell'atto di appello).

11. - Per le ragioni in precedenza esposte va respinto anche il successivo motivo di appello (punto 5, pag. 24- 29) relativo all'impugnazione del capo di sentenza che ha pronunciato sulla violazione degli art. 257-ter e 259 reg. TULPS.

Correttamente il TAR ha rilevato che l'Amministrazione ha ritenuto sussistente la violazione degli obblighi di comunicazione preventiva di tutte le modifiche aziendali e/o dell'organizzazione dei servizi che possono avere una qualche rilevanza; ha quindi condivisibilmente aggiunto che "è inconferente il rilievo secondo -OMISSIS- non ha modificato in alcun modo la propria organizzazione e le modalità di svolgimento dei servizi per i quali è autorizzata, perché la modifica è consistita nell'aver assorbito i clienti e i mezzi di -OMISSIS- (quindi è una modifica "aggiuntiva", che però incide in ogni caso in modo rilevante sull'attività -OMISSIS-)".

12. - Altrettanto condivisibile è la statuizione relativa alla violazione dell'art. 259 del reg. citato, tenuto conto che, per effetto del contratto, l'appellante ha acquisito i clienti di -OMISSIS- con conseguente variazione degli abbonati ed obbligo di indicazione dei beni vigilati.

Correttamente il TAR ha poi aggiunto che le comunicazioni effettuate alla Prefettura, allegate al ricorso di primo grado, recano entrambe una data posteriore a quella del decreto impugnato, a dimostrazione che prima di quella data (e giammai dopo aver stipulato il contratto, come sarebbe stato onere dell'appellante) non sono state eseguite in favore della Prefettura, in violazione della normativa di settore.

12.1 - Le tesi difensive sostenute in appello - che reiterano quanto dedotto in primo grado - non scalfiscono tali principi, pienamente condivisi dal Collegio.

L'appellante fonda le proprie ragioni sostenendo che non sarebbero stati ben delineati i fatti contestati, con conseguente difetto di motivazione dei provvedimenti sanzionatori: in realtà, nei provvedimenti si indicano in modo chiaro quali sono state le violazioni; si fa espresso riferimento al contratto stipulato con -OMISSIS-, del quale la Prefettura ha avuto cognizione a seguito della comunicazione da parte del solo Istituto -OMISSIS-, nonostante tale contratto comportasse per la -OMISSIS- la sostituzione e/o la surrogazione nella conduzione dei servizi di vigilanza privata derivanti dai contratti stipulati da tale istituto di vigilanza con i propri clienti, in violazione dell'art. 8 del TULPS.

La doglianza va, quindi, respinta.

13. - Altrettanto infondata è la censura relativa al quantum della sanzione: il potere di determinare la misura della sanzione rientra pacificamente nella discrezionalità dell'Amministrazione; nel caso di specie, poi, non vi sono parametri normativi ai quali fare riferimento e, dunque, la concreta determinazione della sanzione rientra nell'esclusivo potere discrezionale della P.A., la cui valutazione è sindacabile in sede di legittimità per i soli vizi di eccesso di potere nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il travisamento." (cfr., ex multis, Consiglio Stato, sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2830; Consiglio di Stato sez. IV, 17/05/2012, n.2850 che, pur riferendosi ad un settore differente, esprimono principi generali applicabili alla materia delle misure sanzionatorie, tra le quali rientra anche quella in questione).

13.1 - Nel caso di specie, ritiene il Collegio che tali vizi non sussistano, tenuto conto che la Prefettura:

- che aveva iniziato il procedimento al fine di disporre la sospensione della licenza - si è infine limitata a diffidare il destinatario del provvedimento, provvedendo al solo incameramento parziale della cauzione (ben possibile in caso di violazione delle condizioni imposte dalla licenza ai sensi dell'art. 137 del TULPS);

- ha poi provveduto anche alla riduzione dell'importo, quasi dimezzandolo rispetto alla misura indicata nel primo provvedimento.

Tenuto conto della consistenza delle violazioni perpetrate, riguardanti norme e principi basilari della disciplina di settore, la quantificazione operata dalla Prefettura, specie se si tiene conto della riduzione dell'importo, non risulta palesemente irragionevole o sproporzionata, atteso che corrisponde a circa il 15% della cauzione versata.

14. - Infine vanno respinti anche gli ultimi due motivi di appello, considerato che, nel caso di specie, non vengono in rilievo sanzioni penali, bensì sanzioni amministrative disposte ai sensi dell'art. 137 del TULPS per la violazione delle condizioni imposte dalla licenza, il che comporta l'inconferenza delle doglianze prospettate; per quanto concerne la diffida, è sufficiente rilevare che costituisce soltanto un avvertimento a non reiterare nella condotta irregolare in precedenza assunta, e non comporta alcuna immediata lesione della posizione giuridica del titolare della licenza il quale, è soltanto tenuto ad astenersi dal compiere atti non conformi alla licenza e alla normativa di settore.

15. - In conclusione, per i suesposti motivi, l'appello va respinto e, per l'effetto, in conferma della sentenza appellata, vanno respinti il ricorso di primo grado ed i successivi motivi aggiunti.

16. - Quanto alle spese del grado di appello sussistono i presupposti per disporne la compensazione tra le parti tenuto conto della particolarità e novità della fattispecie.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, in conferma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado ed i successivi motivi aggiunti.

Spese del grado di appello compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellante.

Conclusione
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Garofoli, Presidente

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere

Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore

Giovanni Pescatore, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere