avente ad oggetto: licenziamento ... depositato in data 3.11.2020, L.V. - premesso di aver prestato attività lavorativa in qualità di guardia particolare giurata alle dipendenze di M. s.r.l. e mancata assunzione in C.s.p.a.
Sentenza sede di Roma, sezione 1S, numero provv. 202207158, recante revoca del decreto di nomina a guardia particolare giurata e del porto di pistola
Nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, l'accertamento da parte del giudice in ordine alla sussistenza delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano lo spostamento del lavoratore da un'unità produttiva ad un'altra non può estendersi (in violazione del principio costituzionale di libertà della iniziativa economica privata di cui all'art. 41 Cost.)
Ad avviso dell'appellante il Tribunale ha poi errato nello svalutare la deposizione dei testi a discarico S. e G.: essi infatti non udirono alcuno sparo perché il B. non fu colpito nel luogo da lui indicato, luogo che si trova inequivocabilmente nei pressi del supermercato ove il S. lavora come guardia giurata.
In tema di congedo retribuito, nel determinare la misura dell'indennità è necessario fare riferimento all'ultima retribuzione percepita dal beneficiario, avuto riferimento alle sole voci fisse e continuative di cui si compone la retribuzione e che si sostanziano negli elementi retributivi che compongono la paga base,
SENTENZA sede di ROMA, sezione 1S, numero provv.: 202207158 , recante revoca del decreto di nomina a guardia particolare giurata e del porto di pistola
SENTENZA sede di ROMA, sezione 3Q, numero provv.: 202207116, presidi ospedalieri dell'ASL Roma 1 per un periodo di 12 mesi alla ditta Cosmopol Security s.r.l. importo complessivo presunto annuale di euro 1.234.945
Sentenza SICURITALIA SERVIZI FIDUCIARI SOC. COOP.(già Sicuritalia SAI soc. coop.) contro P.A. contro T.A., AMT S.P.A. I lavoratori originari ricorrenti, con distinti ricorsi riuniti in primo grado, avevano rivendicato il trattamento retributivo derivante dall'applicazione del CCNL Multiservizi (loro applicato dalla società di cui erano in precedenza dipendenti)
Il Tribunale di Vallo della Lucania, con sentenza 180/2013, svolta CTU contabile, accoglieva per quanto di ragione il ricorso proposto da R.A. contro Pegaso Servizi Fiduciari s.r.l., e condannava la società al pagamento in favore del lavoratore della somma lorda di Euro 9.634,16,
SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2708 del 2018, proposto da -OMISSIS- contro Ministero dell'Interno - Prefettura di Caserta per l'annullamento: