Tribunale Foggia, Sez. lavoro, Sent., 13/06/2022, n. 2277 licenziamento ... depositato in data 3.11.2020, L.V. - premesso di aver prestato attività lavorativa in qualità di guardia particolare giurata alle dipendenze di M. s.r.l. e mancata assunzione

Lunedì, 13 Giugno 2022 05:56

avente ad oggetto: licenziamento ... depositato in data 3.11.2020, L.V. - premesso di aver prestato attività lavorativa in qualità di guardia particolare giurata alle dipendenze di M. s.r.l. e mancata assunzione in C.s.p.a.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI FOGGIA

Sezione Lavoro

Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 19/05/2022, tenuta ai sensi dell'art. 221 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 128 del 19 maggio 2020, SO n. 21/L), coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2579 - 2021 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente

TRA

C. S.P.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pierluigi Rizzo e Gianluca Aldo Corvelli

PARTE RICORRENTE

E

V.L., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pasquale Regina, Licia Martino e Francesco Paolo di Toma

M. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore

PARTI RESISTENTI

avente ad oggetto: licenziamento

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato in data 8.4.2021, la C. s.p.a. proponeva opposizione ai sensi dell'art. 1, comma 51, L. n. 92 del 2012, al fine di sentir revocare l'ordinanza pronunciata in data 8.3.2021, con la quale era stata dichiarata la nullità del licenziamento intimato a L.V. dalla M. s.r.l. in liquidazione e, contestualmente, ordinata la prosecuzione del rapporto di lavoro nei confronti di essa opponente, con condanna di quest'ultima al pagamento delle retribuzioni maturate dal lavoratore a far data dal 23.6.2020 e sino alla data di riammissione in servizio.

A sostegno dell'opposizione reiterava le difese svolte nella pregressa fase sommaria.

Il V. resisteva all'opposizione, invocandone il rigetto.

Si costituiva altresì la M. s.r.l. in liquidazione, la quale dava atto del proprio sopravvenuto fallimento, giusta sentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia in data 19.4.2021.

Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e dichiarata l'interruzione parziale del processo, limitatamente alla predetta società dichiarata fallita, la causa perveniva all'udienza del 19.5.2022, tenuta ai sensi dell'art. 221 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 128 del 19 maggio 2020, SO n. 21/L), coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui consente lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.

Acquisite, pertanto, le note di trattazione depositate dalle parti, alla medesima udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Va opportunamente premesso che - contrariamente a quanto eccepito dalla difesa del V. - l'opposizione spiegata dalla C. non risulta affetta da alcun profilo di nullità.

Ed invero, secondo quanto sostenuto dal lavoratore, la posizione "formale e sostanziale" della società opponente sarebbe "la medesima della pregressa comparsa di costituzione nel sommario inserita nell'attuale avverso ricorso introduttivo" (così, a pagina 4 della memoria di costituzione).

Senonchè, è risaputo che la fase dell'opposizione ai sensi dell'art. 1, comma 51, L. n. 92 del 2012, non costituisce un grado diverso rispetto al giudizio a cognizione sommaria: essa non è, in altre parole, una revisio prioris instantiae, ma solo una prosecuzione del giudizio di primo grado in forma ordinaria e non più urgente (Cass., S.U., ord. n. 19674 del 2014, Cass. n. 3136 del 2015, n. 4223 del 2016).

Quello introdotto dalla cd. Legge F., come sottolineato dalle Sezioni Unite (Cass., S.U. n. 19674 del 2014), è, dunque, un nuovo rito speciale finalizzato all'accelerazione dei tempi del processo, che si caratterizza per l'articolazione del giudizio di primo grado in due fasi: una fase a cognizione semplificata (o sommaria) e l'altra, definita di opposizione, a cognizione piena nello stesso grado.

Ne deriva che, correttamente, la società opponente ha richiamato le difese già svolte, onde censurare l'iter argomentativo esplicitato nell'ordinanza conclusiva della fase sommaria.

2.2. Sempre in via preliminare, si osserva che - sebbene la C. abbia concluso per la declaratoria di legittimità del licenziamento (intimato, nella specie, dalla M., la quale non ha inteso proporre opposizione sul punto) - non può certamente dirsi che l'ordinanza si sia consolidata nei confronti della odierna opponente, essendo chiaro, sulla scorta del complessivo tenore del ricorso, che l'intento della predetta parte sia quello di ottenere la revoca della gravata ordinanza, nella parte in cui è stato dichiarato il diritto del V. alla prosecuzione del rapporto di lavoro in virtù del subentro nell'appalto del servizio di guardiania (con le conseguenziali statuizioni risarcitorie).

2.3. Fatta questa premessa d'ordine processuale e passando al merito, si ritiene che l'opposizione sia infondata e vada rigettata, per le ragioni di seguito esposte.

2.4. Giova subito evidenziare che non sono stati acquisiti nel corso della presente fase di opposizione elementi idonei a confutare le risultanze della precedente fase sommaria, sicchè si rimanda alla motivazione posta a fondamento dell'ordinanza emessa in data 8.3.2021 da questo Giudice, che di seguito viene riprodotta:

"Con ricorso ex art. 1, comma 48, L. n. 92 del 2012, depositato in data 3.11.2020, L.V. - premesso di aver prestato attività lavorativa in qualità di guardia particolare giurata alle dipendenze di diverse società avvicendatesi nel servizio di vigilanza armata presso gli immobili di proprietà e di pertinenza del Comune di Foggia - adiva l'intestato Tribunale del lavoro, impugnando il licenziamento intimatogli dalla M. s.r.l. in liquidazione con lettera raccomandata a.r. del 23.6.2020 e chiedendo che la C. s.p.a., quale società subentrata nell'appalto avente ad oggetto il suddetto servizio, fosse condannata, anche ai sensi dell'art. 2932 c.c., alla reintegrazione di esso istante nel posto di lavoro occupato al momento del recesso, nonché al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad Euro 1.757,33), a decorrere dal giorno della risoluzione sino a quello di effettiva reintegrazione; in subordine, rassegnava le medesime conclusioni nei confronti della M. s.r.l. in liquidazione.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la M. s.r.l. in liquidazione, denunciando l'erronea scelta del rito sommario da parte del ricorrente (essendo quest'ultimo stato "riassunto" solo a decorrere dal 9.6.2020, giusta conciliazione intercorsa tra le parti in sede sindacale in data 8.6.2020) e rimarcando, nel merito, la piena legittimità del licenziamento impugnato, siccome sorretto da un giustificato motivo oggettivo (integrato, nella specie, dalla revoca della licenza prefettizia rilasciata a suo tempo per l'esercizio dell'attività di vigilanza).

Si costituiva, altresì, la C. s.p.a., eccependo, del pari, l'inapplicabilità del rito c.d. F., con particolare riferimento alla domanda volta all'accertamento del preteso diritto all'assunzione da parte di essa convenuta, ovvero alla prosecuzione del rapporto ai sensidell'art. 2112 c.c., siccome non fondata sui medesimi fatti costitutivi della domanda di impugnativa del licenziamento.

Nel merito, deduceva che il V. era sempre stato "sconosciuto" alla procedura di cambio di appalto perfezionatasi in data 13.6.2020, contestando, nel resto, la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 2112 c.c..

In assenza di attività istruttoria ed acquisite brevi note di trattazione scritta, all'udienza dell'11.2.2021 - tenuta ai sensi dell'art. 221, comma 4, D.L. n. 34 del 2020, convertito in L. n. 77 del 2020 - la causa è stata riservata per la decisione.

2. Deve essere preliminarmente scrutinata l'eccezione pregiudiziale sollevata dalle parti resistenti in ordine alla pretesa inapplicabilità del rito di cui all'art. 1, co 47 e ss., della L. n. 92 del 2012.

Giova precisare che l'opzione processuale compiuta dal ricorrente è stata censurata sotto una duplice angolazione: a) in primo luogo, perché nel verbale di conciliazione sindacale sottoscritto in data 8.6.2020, L.V. e la M. s.r.l. in liquidazione avrebbero pattuito la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, con il riconoscimento della mera anzianità convenzionale a decorrere dal 15.10.2013; b) in secondo luogo, perché la domanda finalizzata all'accertamento del diritto all'assunzione da parte della C. s.p.a. (ovvero alla prosecuzione del rapporto, ai sensi dell'art. 2112 c.c., alle dipendenze della nuova società appaltatrice del servizio di vigilanza armata presso gli immobili di proprietà e di pertinenza del Comune di Foggia) non sarebbe fondata sui medesimi fatti costitutivi della domanda avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento irrogato dalla M.. L'eccezione è infondata.

Sotto il primo profilo, si ritiene che la scelta del rito sia stata correttamente operata in base al criterio della prospettazione, avendo il V. formulato specifica impugnativa del licenziamento con applicazione della tutela reale, giusta il disposto dell'art. 1, comma 47, L. n. 92 del 2012, che si riferisce alle "controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'art. 18 della L. 20 maggio 1970 e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro".

Né, peraltro, potrebbe affermarsi il carattere artificioso della prospettazione anzidetta. Invero, secondo consolidato e condivisibile orientamento della Suprema Corte, al fine dell'individuazione del rito applicabile, è necessario e sufficiente che si deduca l'esistenza di un rapporto di lavoro qualificabile come rapporto subordinato a tempo indeterminato, la risoluzione di tale rapporto con un licenziamento illegittimo e l'applicabilità della tutelaprevista dall'art. 18 L. n. 300 del 1970, laddove la natura giuridica del rapporto di lavoro, come l'individuazione del soggetto che si assume essere datore di lavoro e destinatario dei provvedimenti richiesti, costituiscono questioni che il giudice dovrà affrontare e risolvere per decidere nel merito la domanda, concernente comunque la legittimità o meno del licenziamento impugnato (cfr., per tutte, Cass. n. 2303/2018 e Cass. n. 29889/2019).

Nella specie, è stata postulata - sulla scorta di una prospettazione che trova aggancio nelle pattuizioni di cui al verbale di conciliazione sindacale sottoscritto in data 8.6.2020 (doc. 5, fascicolo di parte ricorrente), come tale non manifestamente pretestuosa - l'applicabilità delle tutele previste dall'art. 18 L. n. 300 del 1970, sull'esplicito presupposto che l'apparente cesura del rapporto di lavoro (sorto nel 2012 alle dipendenze della M. s.r.l.) fosse ascrivibile "all'insorgenza di una controversia giudiziale d'impugnativa del recesso del giugno 2019, risoltasi, innanzitutto, con un primo provvedimento favorevole al V. e, infine, a mezzo di una conciliazione ex art. 410 e ss. c.p.c. dell'8.6.2020 (v. doc. n. 5), con cui il, già, dipendente veniva tempestivamente ripreso in servizio con il riconoscimento dell'anzianità pregressa" (cfr., pagina 2 del ricorso).

Tanto basta - ad avviso di questo Giudice - per affermare l'applicabilità del rito prescelto dal ricorrente, ferma restando la successiva verifica dell'applicabilità della tutela sostanziale richiesta ai fini del merito.

Sotto il secondo profilo, si ritiene che - altrettanto correttamente - sia stata introdotta con il rito speciale la domanda finalizzata ad ottenere la prosecuzione del rapporto, ex art. 2112 c.c., nei confronti della C. s.p.a. (quale società subentrata alla M. nel servizio di vigilanza armata).

Invero, secondo il più recente orientamento di legittimità, compendiato in Cass. n. 10415/2020, "nel rito speciale previsto dalla L. n. 92 del 2012, rientra nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1, comma 47, della stessa L. n. 92 del 2012 anche la domanda proposta nei confronti di un soggetto diverso dal formale datore di lavoro, di cui si chiede di accertare la effettiva titolarità del rapporto, dovendo il giudice individuare la fattispecie secondo il canone della prospettazione, con il solo limite di quelle artificiose, sicché, una volta azionata dal lavoratore una impugnativa di licenziamento postulando l'applicabilità delle tutele previste dall'art. 18 dello Statuto, il procedimento speciale deve trovare ingresso a prescindere dalla fondatezza delle allegazioni, senza che la veste formale assunta dalle relazioni giuridiche tra le parti ne possa precludere l'accesso. (v. Cass. n. 17775 del 2016 e Cass. n. 29889 del 2019; sull'accertamento della subordinazione v. Cass. n. 186 del 2019)". Si è aggiunto che "secondo l'orientamento interpretativo sopra richiamato, una volta che illavoratore svolge un'impugnativa di licenziamento postulando l'applicabilità delle tutela di cui all'art. 18 L. n. 300 del 1970 trova applicazione il rito speciale, a prescindere dalla fondatezza della allegazioni e a prescindere dalla posizione processuale delle parti convenute e dalla posizione dalle stesse assunta nelle relazioni giuridiche sottostanti al rapporto dedotto in giudizio. Anche la questione della titolarità sul lato passivo del rapporto obbligatorio conseguente alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento è questione di merito che non incide sul rito applicabile, ma solo sulla fondatezza della domanda".

Nella specie, la domanda proposta in via principale nei confronti della C. si basa sulla premessa logico-giuridica della cessazione del rapporto di lavoro intercorso con la M. e dell'impugnazione del licenziamento fatta valere anche nei confronti della predetta società subentrante in virtù della dedotta continuità giuridica del rapporto medesimo.

La domanda appare, dunque, coerente con la ratio della disciplina del rito speciale, neppure rilevando la maggiore complessità della controversia a causa dell'accertamento relativo all'imputazione od alla natura del rapporto, posto che "sussiste comunque l'interesse espresso dalla novella processuale del 2012 di pervenire alla celere definizione di una situazione sostanziale di forte impatto sociale ed economico, che attiene a diritti primari dell'individuo" (così, Cass. n. 2303/2018).

3. Sgombrato il campo dall'eccezione pregiudiziale e passando al merito, ritiene il giudicante che la domanda principale proposta nei confronti della C. s.p.a. sia fondata e vada, pertanto, accolta, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.

3.1. Ricostruendo sinteticamente i fatti sottesi alla vicenda in esame, è pacifico che alla C. s.p.a. sia stato aggiudicato, all'esito di apposita procedura negoziata d'urgenza, l'appalto avente ad oggetto il servizio di vigilanza armata presso gli immobili di proprietà e di pertinenza del Comune di Foggia (cfr., nota dell'11.6.2020, doc. 3, fascicolo della C.).

Con nota in pari data, la M. attivava la procedura per il cambio di appalto, quale prevista dal vigente C.C.N.L. di settore, comunicando l'elenco dei 28 dipendenti impiegati nell'appalto nel periodo 1.12.2019-31.5.2020, da trasferirsi in capo all'impresa subentrante (doc. 4, fascicolo della C.).

Con verbale sottoscritto in data 13.6.2020 dalla M. s.r.l., dalla C. s.p.a., nonché dalle Organizzazioni Sindacali, si stabiliva che la nuova aggiudicataria dell'appalto avrebbe assunto n. 26 unità lavorative, tra quelle individuate secondo i criteri e la proceduraprevista dagli artt. 24-25-26-27 del C.C.N.L. per i dipendenti di istituti o imprese di vigilanza privata (doc. 5, fascicolo della C.).

Com'è evidente, si è realizzata nella fattispecie innanzi descritta un'ipotesi di c.d. cambio di appalto, con il mutamento della titolarità del servizio e la riassunzione da parte della società subentrante, in ossequio alla clausola sociale contenuta nel disciplinare di gara, di quasi tutti i lavoratori già in forza alla società uscente sull'appalto di servizi in questione.

3.2. Si tratta, a questo punto, di verificare se la successione della C. alla M. nell'appalto del servizio di vigilanza abbia, al contempo, integrato un'ipotesi di trasferimento di azienda, trattandosi - com'è noto - di fattispecie non automaticamente sovrapponibili. "E ciò perché la prima integra la seconda, regolata dall'art. 2112 c.c., soltanto qualora sia accertato in concreto il passaggio di beni di non trascurabile entità, nella loro funzione unitaria e strumentale all'attività di impresa, o almeno del know how o di altri caratteri idonei a conferire autonomia operativa ad un gruppo di dipendenti; altrimenti ostandovi il disposto dell'art. 29, terzo comma D.Lgs. n. 276 del 2003, non in contrasto, sul punto, con la giurisprudenza eurounitaria che consente, ma non impone, di estendere l'ambito di protezione dei lavoratori di cui alla Direttiva n. 2001/23/CEE ad ipotesi ulteriori rispetto a quella del trasferimento di azienda. Sicchè non esiste un diritto dei lavoratori licenziati dall'appaltatore cessato al trasferimento automatico all'impresa subentrante (Cass. 13 gennaio 2005, n. 493; Cass. 16 maggio 2013, n. 11918; Cass. 6 dicembre 2016, n. 24972)" (Cass. Sez. Lav. n. 8922/2019).

Va, poi, ricordato che, secondo una lettura conforme alla Direttiva n. 77/187 e all'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia (cfr. sentenze 25 gennaio 2001, C - 172/99; 26 settembre 2000, C - 175/99; 20 novembre 2003, C - 340/01), l'art. 2112 c.c. è applicabile anche ove il trasferimento dell'azienda non derivi da un contratto tra cedente e cessionario, ma sia riconducibile - come nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio - ad un atto autoritativo della pubblica amministrazione (Cass. Sez. Lav. n. 30663/2019).

In questa prospettiva, si è affermato - in linea con numerose decisioni della Corte di Giustizia (per tutte: Corte giustizia UE, sez. II, 09/09/2015, J.F.F.D.S. e B. più altri e giurisprudenza ivi citata) - che "il criterio decisivo, per stabilire se sussista un trasferimento, nel senso della direttiva 2001/23, consiste nel fatto che l'entità economica conservi la sua identità a prescindere dal cambiamento del proprietario, il che si desume in particolare dal proseguimento effettivo o dalla ripresa della sua gestione. Per determinare se questa condizione sia soddisfatta, si deve prendere in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l'operazione, fra le quali rientrano, in particolare, iltipo d'impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno degli elementi materiali, il valore degli elementi materiali al momento del trasferimento, la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela nonché il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione e la durata di un'eventuale sospensione di tali attività. Questi elementi, tuttavia, sono soltanto aspetti parziali di una valutazione complessiva sicchè l'importanza da attribuire rispettivamente ai singoli criteri varia in funzione dell'attività esercitata o addirittura in funzione dei metodi di produzione o di gestione utilizzati nell'impresa, nello stabilimento o nella parte di stabilimento di cui trattasi. In accordo con il giudice europeo deve precisarsi, quanto all'elemento del trasferimento dei mezzi di produzione, che l'accertamento dell'avvenuto trasferimento non è subordinato al trasferimento della proprietà degli elementi materiali (cfr. Corte di Giustizia, sez. III 15 dicembre 2005 N.G.-G. e altri, punti 37-42 e giurisprudenza ivi richiamata) ed ancora, quanto al trasferimento del personale, che quando un'entità economica sia in grado, in determinati settori, di operare senza elementi patrimoniali significativi la conservazione della sua identità, al di là dell'operazione di cui essa è oggetto, non può dipendere dalla cessione di tali elementi sicchè, nei settori in cui l'attività si fonda essenzialmente sulla mano d'opera, un gruppo di lavoratori - costituente parte essenziale, in termini di numero e di competenza, del personale specificamente destinato dal predecessore alla attività - può corrispondere ad un'entità economica (cfr. Corte di giustizia sez. VI, 24 gennaio 2002, T.S.I. SA; 14 aprile 1994, S.; 11 marzo 1997, S.; 10 dicembre 1998, H.V. e a.)" (Cass. Sez. Lav. n. 6770/2017).

3.3. Non può, peraltro, prescindersi dal doveroso richiamo all'art. 29, comma 3, D.Lgs. n. 276 del 2003, che, nel testo previgente, disponeva: "L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda".

La disposizione è stata sostituita dall'art. 30 della legge comunitaria (L. 7 luglio 2016, n. 122), con una previsione del seguente tenore: "3.L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda".

L'innovazione normativa scaturisce da una procedura di infrazione avviata, nei confronti dell'Italia, dalla Commissione Europea, sull'assunto che l'originaria formulazione del terzo comma dell'art. 29 D.Lgs. n. 276 del 2003 non fosse compatibile con la Direttiva 2001/23/CE (Cfr. Caso EU Pilot 7622/15/EMPL).

3.4. Applicando, pertanto, la disposizione di cui all'art. 29, comma 3, D.Lgs. n. 276 del 2003, come novellata dalla L. n. 122 del 2016, il trasferimento d'azienda resta escluso dalla coesistenza di due elementi: 1) il fatto che il nuovo appaltatore sia "dotato di propria struttura organizzativa e operativa", da intendersi riferito non già all'organizzazione dell'opera/servizio rispetto al committente (tale autonomia è, infatti, il presupposto della genuinità dell'appalto, sicchè, così intesa, la specificazione sarebbe tautologica), bensì al raffronto tra vecchio e nuovo appaltatore (cfr., in tal senso, Trib. Venezia, 5.6.2018, n. 108); 2) la presenza di "elementi di discontinuità", tali da determinare una "specifica identità di impresa".

3.5. Nella specie, risulta controversa la sussistenza, o meno, di specifici elementi di discontinuità tra la pregressa e la nuova gestione del servizio di vigilanza.

A tal fine, occorre precisare che incombeva sulla C. s.p.a. (e non certo sul ricorrente) l'onere di provare l'esistenza dei fatti impeditivi del trasferimento, conformemente alla regola generale dell'art. 2697 c.c. (cfr., sul punto, Trib. Lodi, 4.2.2019, n. 211).

Sennonchè, un simile onere è rimasto completamente inevaso.

Posto, infatti, che, nella specie, si discute di un'attività c.d. labour intensive, ossia di un'attività per la cui realizzazione è necessario impiegare esclusivamente un gruppo di lavoratori, al più avvalendosi anche di beni di trascurabile entità, assumono valenza decisiva i seguenti elementi di fatto, puntualmente dedotti dal ricorrente e non contestati, nemmeno genericamente, dalla C. s.p.a., vale a dire: a) l'assoluta identità dei servizi costituenti oggetto di appalto; b) la circostanza che pressochè tutti i lavoratori occupati nell'appalto affidato alla M. (26 su 28) siano stati assorbiti dalla società subentrante; c) l'assunzione del servizio, da parte della C., senza sostanziale soluzione di continuità rispetto alla M..

A ciò si aggiunga che la continuità nella gestione del servizio è stata plausibilmente assicurata proprio grazie al fatto che il nuovo gestore si è avvalso del gruppo di lavoratori già formato ed operante alle dipendenze del precedente appaltatore, ravvisandosi, sotto questo profilo, un'entità economica organizzata, transitata dall'uno all'altro soggetto imprenditoriale (per tali considerazioni, cfr., Trib. Milano, 23.6.2017, n. 1236).

Deve, pertanto, ritenersi che nulla sia cambiato rispetto al servizio di vigilanza in precedenza espletato dalla M., non ravvisandosi in tal senso profili di discontinuità.

3.6. A quest'ultimo riguardo la C. ha dedotto, articolando anche apposite istanze istruttorie, che "l'organizzazione dei servizi è rimessa al sig. R.M., dipendente storico della C. che non ha mai svolto attività di sorta in favore della M." e che "il modello organizzativo della C. prevede la rotazione del personale tra le varie postazioni, sia afferenti all'appalto in oggetto sia ad altri appalti".

Orbene, in disparte l'estrema genericità di siffatte allegazioni (tale da rendere inammissibili i corrispondenti capitoli di prova), ritiene il giudicante che il mutamento della persona fisica preposta all'esercizio delle funzioni organizzative non integri, di per sé, prova adeguata della modifica dell'organizzazione del lavoro, costituendo - semmai - un effetto necessario naturalmente insito nel cambio di titolarità dell'appalto in questione (cfr., Trib. Padova, ord. 28.4.2017, n. 13, nonché Trib. Venezia n. 108/2018 cit.).

Del pari, la rotazione del personale tra le varie postazioni costituisce circostanza di fatto che, oltre ad esser stata dedotta in termini non sufficientemente specifici, non impinge nel complessivo modello organizzativo dell'appalto, trattandosi di modifica del tutto marginale che non vale a configurare una specifica identità di impresa.

Sulla scorta di quanto illustrato, la vicenda in esame deve essere ricondotta nell'alveo applicativo dell'art. 2112 c.c., con conseguente successione della C. nel rapporto di lavoro in essere con la società uscente, senza soluzione di continuità.

3.7. Logico corollario di quanto innanzi affermato è la nullità del licenziamento irrogato dalla M. al V. con lettera del 23.6.2020.

Invero, tale atto - per quanto formalmente legittimo, siccome sorretto dal giustificato motivo oggettivo costituito dalla revoca della licenza prefettizia - risulta posteriore alla procedura di cambio d'appalto conclusasi con verbale di Acc. del 13 giugno 2020 (ed al contestuale trasferimento d'azienda che vi inerisce), sicchè, provenendo da soggetto non più titolare del rapporto di lavoro, s'appalesa del tutto inidoneo a produrre effetti sul rapporto (già) proseguito alle dipendenze della C. s.p.a..

3.8. Sul piano delle conseguenze, si osserva che non può trovare applicazione l'invocato art. 18, comma 7, L. n. 300 del 1970, come novellato dalla L. n. 92 del 2012, posto che il licenziamento non è stato causato dal trasferimento d'azienda, ma - come si è detto - dalla cessazione dell'appalto per revoca della licenza prefettizia (circostanza, quest'ultima, assolutamente pacifica).

Non si versa, pertanto, nella fattispecie esaminata da Cass. Sez. Lav. n. 3186/2019, richiamata da parte ricorrente.

L'acclarato trasferimento d'azienda impone, invece, di dichiarare il diritto di L.V. alla prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della C. s.p.a. a far data dal 23.6.2020, secondo le precedenti condizioni (normative e contrattuali), con contestuale ordine di riammissione in servizio del ricorrente.

La predetta società va, poi, condannata in forma generica - sia pure a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. - al pagamento delle retribuzioni dalla data sopra indicata sino alla riammissione in servizio (per una soluzione analoga, adottata in una fattispecie per taluni versi sovrapponibile a quella in esame, cfr., Trib. Foggia-Sez. Lav., ordinanza del 28.6.2019 nel proc. n. 9234/2018 R.G.L., Giudice est., dott.ssa L.M.R., allegata alle note difensive depositate dal ricorrente in data 1.2.2021).

A quest'ultimo proposito si evidenzia che la costituzione in mora inoltrata alla C. - valevole quale offerta della prestazione lavorativa (Cass. n. 2460/2011; Cass. n. 12333/2009) ed idonea a realizzare la prevista situazione di mora accipiendi della parte datoriale - è finanche antecedente al licenziamento intimato dalla M. (si veda la diffida a mezzo p.e.c. del 16.6.2020, ricevuta dalle società resistenti in data 17.6.2020, doc. 11, fascicolo di parte ricorrente).

L'obbligo di pagamento delle retribuzioni, per il titolo sopra indicato, ben può farsi decorrere, dunque, dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro intercorso con la M. a seguito del recesso operato dalla predetta società

2.5. Come accennato, nella presente fase a cognizione piena non sono stati introdotti elementi nuovi e diversi rispetto a quelli scrutinati nella pregressa fase sommaria, dovendo soltanto aggiungersi - per completezza di motivazione - che, diversamente da quanto asserito dalla C., l'esistenza nel caso in esame di un nuovo appalto non rappresenta una circostanza idonea di per sé ad escludere la configurabilità di un trasferimento di impresa.

Difatti, come più volte ribadito dalla Suprema Corte, se in un determinato appalto di servizi un imprenditore subentra ad un altro e nel contempo ne acquisisce il personale e i beni strumentali organizzati (cioè l'azienda), la fattispecie non può che essere disciplinata dall'art. 2112 c.c.. (Cass., sez. lav., 11.11.2020, n. 25386; Cass. n. 24972 del 2016; successive conformi: Cass. n. 8922 del 2019; Cass. n. 21615 del 2019; Cass. n. 27913 del 2019, richiamate, in motivazione, da Corte d'Appello di Bari-Sezione Lavoro, 12.1.2022, n. 2370).

Occorre, poi, rimarcare che l'art. 29, comma 3, del D.Lgs. n. 276 del 2003, nella sua attuale formulazione, consente di escludere la configurabilità di un trasferimento d'azienda solo "ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa".

Come condivisibilmente osservato da una parte della giurisprudenza di merito, "25. La norma prevede espressamente che essi debbano essere tali determinare "una specifica identità di impresa". Pertanto, affinché assumano rilievo ai fini della disposizione in commento, è indispensabile che questi elementi di discontinuità -e quindi di novità- non siano marginali o secondari, ma incidano in modo significativo sull'impresa, al punto tale da conferire ad essa una specifica identità. 26. Per questa ragione, ad avviso di chi scrive, non è sufficiente il profilo meramente organizzativo del servizio a qualificare quella diversità che la norma richiede come essenziale al fine di escludere una disciplina che altrimenti sarebbe necessariamente da applicare. La discontinuità che determina un'identità di impresa, nell'ottica legislativa, è una discontinuità specifica, per così dire "qualificata". 27. Si tratta di un aspetto obiettivamente problematico sul piano interpretativo e tuttavia non v'è dubbio che l'indicazione legislativa sia nel senso di attribuire agli elementi di discontinuità un rilievo pregnante. 28. In altri termini, non basta provare da parte del datore di lavoro di aver organizzato il servizio in maniera diversa, ma quel mutamento organizzativo deve in qualche modo tradursi in una diversità effettiva, in un quid novi che caratterizza quell'impresa piuttosto che un'altra. 29. In questa prospettiva, assume rilievo quella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea secondo cui il concetto di "identità" dell'attività economica organizzata oggetto del trasferimento si può desumere dalla circostanza che l'acquirente ne abbia effettivamente proseguito o ricominciato l'esercizio con attività economiche identiche o analoghe a quelle dell'alienante. A tale scopo, devono essere presi in considerazione, mediante una valutazione complessiva, tutte le circostanze di fatto che caratterizzano l'operazione: il particolare tipo di impresa, la cessione o meno di elementi materiali, il valore degli elementi immateriali all'atto della cessione, la riassunzione o meno della maggior parte del personale dipendente da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione (cfr. tra le altre CGCE, 25 gennaio 2001, causa C-172/99; CGUE, 9 settembre 2015, causa C- 160/2014)" (Tribunale di Roma-Sezione Lavoro, 4.6.2021, n. 2021).

Nel caso di specie, è pacifico che la M. e la C. siano dotate di una propria autonoma struttura organizzativa ed operativa e, tuttavia, il servizio reso dai lavoratori già in forza alla precedente impresa appaltatrice è rimasto esattamente identico.

In proposito, si richiamano gli elementi di fatto valorizzati nella ordinanza conclusiva della fase sommaria, vale a dire: a) il grado di somiglianza delle attività; b) la coincidenza delle postazioni (tutte riconducibili al Comune di Foggia); c) l'assorbimento, da parte della C., di quasi tutti i lavoratori occupati nell'appalto affidato alla M. (26 su 28). Com'è evidente, il nuovo datore di lavoro ha utilizzato l'organizzazione del precedente appaltatore, costituita dall'insieme dei lavoratori impegnati nel precedente appalto, tant'è vero che non vi è stata alcuna soluzione di continuità nella prestazione del servizio.

A fronte dei rilevanti fattori di continuità aziendale sopra indicati, gli elementi di novità addotti dalla C. appaiono, per altro verso, inidonei ad escludere la configurabilità di un trasferimento d'azienda.

Trattasi, invero, di modificazioni (quali quelle concernenti la limitazione del servizio alle sole pertinenze del Comune di Foggia, a fronte delle ulteriori postazioni esistenti presso gli Uffici Giudiziari, cui pure erano adibiti i dipendenti della M., nonché la diversa distribuzione dell'orario di lavoro e la persona fisica preposta all'esercizio delle funzioni organizzative) che - come già segnalato nell'ordinanza impugnata - non alterano il complessivo modello organizzativo dell'appalto, "costituendo - semmai - un effetto necessario naturalmente insito nel cambio di titolarità dell'appalto in questione (cfr., Trib. Padova, ord. 28.4.2017, n. 13, nonché Trib. Venezia n. 108/2018 cit.)".

Alla luce di quanto precede, le istanze istruttorie all'uopo articolate dalla parte opponente s'appalesano irrilevanti ai fini della decisione.

In definitiva, ricondotta la vicenda circolatoria in esame nello schema legale tipico delineato dall'art. 2112 c.c., non resta che concludere per il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma dell'ordinanza pronunciata in data 8.3.2021 nel procedimento iscritto al n. 8325/2020 R.G.L., restando assorbita ogni ulteriore questione dibattuta fra le parti, conformemente al principio della ragione più liquida.

3. Le spese di lite - liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 - seguono la soccombenza della parte opponente e vengono distratte in favore dei procuratori antistatari di L.V..

Quanto alla M. s.r.l. in liquidazione, non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, tenuto conto dell'omessa prosecuzione del giudizio da parte della Curatela a seguito della sopravvenuta declaratoria di fallimento della predetta società.

P.Q.M.

Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2579/2021 R.G.L., vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza pronunciata in data 8.3.2021 nel procedimento n. 8325/2020 R.G.L.;

b) condanna la C. s.p.a. alla refusione delle spese relative alla presente fase, liquidate in Euro 3.500,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari di L.V.;

c) nulla per le spese nei confronti della M. s.r.l. in liquidazione.

Conclusione
Così deciso in Foggia il 13 giugno 2022.

Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2022.

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