REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente -
Dott. NOVIK Adet Ton - rel. Consigliere -
Dott. BONITO Francesco M.S - Consigliere -
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere -
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.S. N. IL (OMISSIS);
S.G. N. IL (OMISSIS);
M.G.P. N. IL (OMISSIS);
P.R. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 54/2012 CORTE ASSISE APPELLO di MILANO, del 19/06/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. NOVIK Adet Toni;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso di M., B. e S.. Annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio per il P..
udito il difensore avv. Buzzoni Adriano, Aricò G. per sostituzione dell'avv. Rapisarda e Antille, Limintani Corrado e Morganti Domenico.
Svolgimento del processo
dicato B.S., S.G., M.G. P., G.A. (in seguito deceduto), P.R. imputati del delitto di associazione per delinquere aggravato dal numero dei partecipi (contestato al capo M), di plurime rapine, consumate e tentate, costituenti oggetto del sodalizio, commesse in danno di furgoni blindati portavalori e aggravate dal numero dei partecipi, dall'essere gli stessi travisati e dall'uso di armi anche da guerra (contestate ai capi A3), B3), C3), D3), E2), F3), H2), L1), e di plurimi reati connessi alle rapine (ricettazione, detenzione e porto di armi da fuoco, omicidio volontario, riciclaggio, detenzione e porto illegali di armi, lesioni, danneggiamento, resistenza), contestati ai capi Al, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, F1, F2, H1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8. Ha valutato la recidiva contestata nel corso del processo.
Gli assalti ai portavalori erano stati commessi in (OMISSIS).
In occasione della tentata rapina commessa in (OMISSIS) era deceduta la guardia giurata MO.En. che conduceva il furgone portavalori, che era stato speronato frontalmente dai rapinatori ed era fuoriuscito dalla sede stradale.
Per detto omicidio contestato al capo L2, aggravato dal nesso teleologico con il reato di tentata rapina di cui al capo L1, altri coimputati erano stati separatamente giudicati.
1.1 La Corte di assise con l'indicata sentenza, ha escluso l'attenuante di cui alla L. n. 497 del 1974, art. 14 con riguardo ai reati di cui ai capi A2), C2), e D2), e ha qualificato i reati di ricettazione di cui ai capi C1), D1), E1), F1) (riguardo al camion IVECO), H1) ai sensi degli artt. 110 e 624 c.p., art. 625 c.p., n. 7.
Sotto il profilo sanzionatorio la Corte di merito, ravvisato il vincolo della continuazione tra tutti i reati, ha dichiarato colpevoli:
- B. dei reati ascrittigli ai capi A1), A2), A3), C1), C2), C3), D1), D2), D3), E1), E2), H1), H2), L1), L2), L3), L4), L5), L6), L7), L8), M) e lo ha condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno di un anno;
- S. dei reati ascrittigli ai capi H1), H2), L1), L2), L3), L4), L5), L6), L7), L8), M) e lo ha condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno di mesi sei - M. dei reati ascrittigli ai capi A1), A2), A3), C1), C2), C3), D1), D2), D3), E1), E2), F1), F2), F3), L1), L2), L3), L4), L5), L6), L7), L8), M) e lo ha condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno di un anno;
- P. dei reati ascrittigli ai capi F1), F2), F3), M) e lo ha condannato alla pena di anni 10 di reclusione ed Euro 3000 di multa dichiarandoli interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente durante l'espiazione della pena, e condannandoli in solido al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite da liquidarsi in separato giudizio civile, con provvisionale diversamente quantificata per ciascuna di esse.
Ha assolto gli imputati dagli altri reati ad essi contestati per non aver commesso il fatto.
2. La Corte d'assise d'appello di Milano, con sentenza del 19 giugno 2013, ha confermato sostanzialmente quella di primo grado, rideterminando la pena per P. e M. in conseguenza della ritenuta continuazione con altra sentenza ed eliminando per S. l'isolamento diurno.
3. La vicenda riguardante le indicate imputazioni è ampiamente descritta nella sentenza di primo grado ed è stata fatta propria dal giudice di appello.
Le indagini erano partite dall'arresto di A.E., B. S., M.G., D.D.M., S. G., P.R., MA.Ma. e C. G. a seguito della tentata rapina commessa in (OMISSIS), per la quale, e per i reati connessi, tutti i coimputati erano stati ritenuti colpevoli in via definitiva.
Detti soggetti erano stati individuati a seguito della segnalazione della presenza sospetta di due autovetture, Audi scura e Fiat Panda, fatta il (OMISSIS) alla polizia locale da parte della titolare di un centro estetico di (OMISSIS), che aveva consentito di risalire attraverso le targhe di due auto a C.N. e MA.Nu., il primo dei quali era una guardia giurata della Mondialpol e il secondo era già sottoposto a indagini per altre rapine in danno di furgoni portavalori, e all'esito delle disposte intercettazioni telefoniche e dei predisposti servizi di osservazione e di pedinamento. Tramite le intercettazioni, gli operanti venivano a conoscenza del progetto di una rapina ad un portavalori Mondialpol di (OMISSIS) e della fissazione di un ulteriore incontro presso un parcheggio dell'Esselunga di (OMISSIS) tra P., B., S., G., MA., A., M. e C. che venivano arrestati 3.1. Dopo l'arresto in detta occasione di MA., sulla sua auto si rinveniva un astuccio con sette grimaldelli per auto ed autocarri, due flaconi di sostanze chimiche altamente infiammabili, nove paia ed una scatola di guanti di lattice, venti carte telefoniche prepagate, nove paia di guanti da lavoro, sei telefoni cellulari, due ricetrasmittenti, un passamontagna nero. Una perquisizione in un box a (OMISSIS) nella sua disponibilità aveva portato al rinvenimento di due auto, BMW e Audi A6, risultate rubate, al pari delle loro targhe. Erano stati rinvenuti nella prima anche un flacone di liquido infiammabile e due bossoli caL. 7,62, nel bagagliaio della seconda un borsone con cinque fucili Kalashnikov (quattro marca Zavasta e uno marca Norinco), tre pistole Beretta con matricola abrasa, dieci caricatori caL. 7,62, tre giubbotti antiproiettili, sei paia di guanti gommati e tre moto troncatrici, e nel box altra pistola Beretta con munizioni, tre motoseghe per il taglio dell'acciaio e piastre metalliche a ventosa.
Dagli accertamenti tecnici sul materiale sequestrato era risultato che alcune delle armi erano state utilizzate nelle rapine di (OMISSIS), e che su alcuni guanti c'erano tracce di DNA, riconducibili a MA., C. G. e A. (separatamente giudicati).
I tabulati relativi al traffico telefonico sulle utenze cellulari e sulle schede telefoniche prepagate, sequestrate agli arrestati, avevano consentito la ricostruzione dei movimenti degli stessi e dei loro interlocutori nei giorni in cui avevano avuto luogo gli episodi delittuosi, e in quelli precedenti e successivi.
3.2. La Corte di primo grado, che aveva ricostruito la sequenza dei contatti telefonici intercorsi tra e/o con le utenze in uso agli imputati, aveva evidenziato per ogni episodio delittuoso la georeferenziazione di ciascuno nei momenti in cui quei contatti erano intervenuti, il modus operandi nei vari episodi, e in particolare, la identità del gruppo nel tempo, la posizione centrale rivestita da MA., che organizzava le rapine e manteneva i collegamenti con gli appartenenti al gruppo criminale in vista della loro esecuzione; la predeterminazione del ruolo di ciascuno; i contatti telefonici intercorsi tra i telefoni cellulari di tutti gli indagati.
MA. e CA. avevano ammesso le proprie responsabilità ed il secondo aveva chiamato in correità anche altre persone. MA. in particolare, in giudizio aveva illustrato il modus operandi: per compiere una rapina individuava il furgone da assaltare e il percorso dello stesso, programmava dove intervenire, chiamava i complici e poi procedeva con loro ("prima di effettuare il lavoro ci sentivamo. Comperavo o rubavo io i mezzi per effettuare la rapina"). Affermava anche che a (OMISSIS) provvedeva alla distribuzione delle armi e qui ritornavano per riportarle e dividersi il bottino; durante l'esecuzione delle rapine comunicava con i suoi compici dalle cabine telefoniche della zona solo attraverso carte telefoniche prepagate; utilizzavano tessere Viacard per lo spostamento delle vetture e dei mezzi pesanti da impiegare per lo speronamento.
3.3. La sentenza di primo grado, che illustrava diffusamente e analizzava i dati fattuali e gli elementi probatori con riferimento a ciascuna posizione, disattendeva gli assunti difensivi e, in base ai principi sul concorso di persone nel reato, riteneva la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti circa la loro partecipazione ai fatti contestati, eccetto quelli per cui emetteva sentenza assolutoria:
- per la tentata rapina di (OMISSIS) erano valorizzati i contatti telefonici tra B., M., S. e G. a partire dal (OMISSIS); l'incontro georeferenziato tra M. e MA. nei pressi del box ove erano custodite le armi; i contatti telefonici tra B. e MA.; quelli tra MA. e S., che si trovava a (OMISSIS); l'utilizzo dei telefoni riservati (non ufficiali) di B. e MA. nei pressi dello svincolo autostradale di (OMISSIS), lungo il percorso del furgone portavalori, in funzione di sopralluogo; l'arrivo di S. da (OMISSIS) ed il suo incontro con MA.; i costanti contatti il giorno precedente la tentata rapina; quelli del (OMISSIS).
Quindi, ad avviso della Corte, il coinvolgimento di B. nella rapina e nei reati satellite derivava nell'utilizzo della scheda telefonica prepagata con cui era stato chiamato più volte MA., localizzato in un periodo di tempo prossimo allo speronamento presso il casello autostradale di Lodi; il coinvolgimento di M. derivava dai frequenti contatti con MA., l'ultimo dei quali il (OMISSIS) alle 14:57, trovandosi entrambi vicini a (OMISSIS): contatto ritenuto significativo perchè da questo momento cessava l'utilizzo delle utenze ufficiali ed iniziava quello con schede prepagate; il coinvolgimento di S. e G. si ricollegava al loro portarsi in Lombardia dalla Sicilia il 1 novembre 2006 ed all'assenza di giustificazione sui motivi del loro arrivo e sui luoghi del soggiorno, nonchè ai contatti telefonici continui, fino al loro arrivo alla barriera autostradale di (OMISSIS), dove era localizzato anche il telefono di MA.; contatti telefonici proseguiti anche il giorno successivo;
- per la tentata rapina di (OMISSIS) il coinvolgimento di B., S. e G. era affermato sulla scorta dei contatti e degli spostamenti nei giorni rilevanti.
Era inoltre valorizzato un appunto sequestrato a B. con indicati gli orari dei trasporti notturni della ditta portavalori ed il passaggio dal casello (OMISSIS) del trattore, utilizzato per tentare di bloccare il furgone, seguito dalle autovetture di B. e S., arrivato dalla Sicilia il (OMISSIS); anche G. era arrivato dalla Sicilia il (OMISSIS) ed insieme a S. erano georeferenziati con B. e MA.; nella serata erano stati georeferenziati presso il caveau della Mondialpol;
il giorno della tentata rapina era cessato l'utilizzo delle utenze ufficiali ed era iniziato l'utilizzo di quelle riservate, collocate nei luoghi dell'assalto; dopo il fallimento del colpo era ripreso l'utilizzo delle utenze normali.
- per l'episodio di tentata rapina di (OMISSIS) il giudicante ha ritenuto coinvolti P. e M., valorizzando i contatti tra MA. e M. nella zona del furto del mezzo utilizzato per l'assalto; i contatti dei giorni successivi; l'utilizzo dell'utenza fittizia da parte di Ma. per colloquiare con P. in orario e luogo compatibile per raggiungere il luogo dell'assalto; la presenza di Ma. e M. vicino alla stazione di (OMISSIS) al momento dell'arrivo di C.; la cessazione di ulteriori contatti tra il due, ripresi solo dopo il fallimento della rapina;
- per la tentata rapina di (OMISSIS) erano valorizzati i contatti telefonici tra MA., B. e CE. nel luogo ove era avvenuto il furto degli autocarri (di cui MA. si era assunto la responsabilità) ed in vicinanza del casello autostradale da dove erano transitati i due camion; i continui contatti tra MA. e M. nel giorno antecedente la rapina; i contatti con M. nel giorno della rapina che poneva entrambi in luogo compatibile con il prelevamento delle armi; l'ultimo contatto tra MA., M. e B. alle 16:12, seguito dall'interruzione delle conversazioni nel tempo della rapina; la ripresa del traffico telefonico dopo l'evento che segnava l'allontanamento dai luoghi;
- per la rapina di (OMISSIS) erano evidenziati i contatti nel giorno precedente la rapina con M. e B. (oltre che con A. la cui responsabilità per questo episodio è stata definitivamente accertata) nell'area di sottrazione della betoniera utilizzata; quelli del (OMISSIS), accompagnati da incontri, in orario e luogo compatibile con la via di fuga; le successive chiamate che disegnavano il percorso di ritorno;
- per la rapina di (OMISSIS) per le posizioni di B. e M. erano valorizzate le chiamate intercorse il giorno precedente tra MA., B., A., CA. (i due ultimi già condannati in via definitiva); quelle del giorno dopo tra MA., B., M.; l'aggancio della stessa cella dei telefoni utilizzati da B., MA., M.; l'interruzione dei contatti nei momenti e tempi prossimi alla rapina; la ripresa delle telefonate nei giorni successivi;
- per la rapina di (OMISSIS) per le posizioni di B. e M. erano indicate ancora una volta le chiamate intercorse a far data dal 20 novembre; la collocazione di B. nel luogo in cui il (OMISSIS) era stato sottratto il camion utilizzato nel corso della rapina; i costanti contatti tra tutti i correi; l'utilizzo di cabine telefoniche pubbliche nella giornata del 30 novembre; la sospensione delle chiamate per l'intera giornata da parte di MA. e B.; i continui contatti nei giorni seguenti.
3.4. Era ravvisabile, secondo l'apprezzamento della Corte, anche il delitto di cui all'art. 416 c.p. avuto riguardo alla struttura stabile e organizzata del gruppo capeggiato da MA., diretto alla realizzazione di un numero indefinito di rapine, composto da più persone con ruoli e compiti predefiniti, e tra questi B. e M. avevano funzioni di direzione, unitamente a MA.. L'identità del modus operandi noto a tutti comportava che ciascun sodale, e quindi anche gli imputati, erano responsabili di tutti i reati connessi alle rapine, anche se commessi materialmente da altri.
3.5. Gli imputati B., S., e M. dovevano, pertanto, rispondere delle lesioni personali riportate dalle guardie giurate Pa. e E. nonchè dell'omicidio della guardia giurata MO., giuridicamente qualificato in termini di omicidio volontario, in quanto a seguito dello speronamento del furgone portavalori provocato dalla contrapposizione frontale con un mezzo pesante, con una azione già programmata ed attuata in precedenza, era stato previsto ed accettato da tutti i concorrenti il rischio di una violenta collisione ed il ribaltamento del furgone, con tutte le conseguenze lesive possibili.
4. La Corte d'assise d'appello, dopo aver (da pag. 1 a pag. 28) ampiamente illustrato la ricostruzione della vicenda fatta in primo grado e avere ripercorso il compendio probatorio e le ragioni della decisione, alla luce delle doglianze sviluppate con i motivi di appello, che dettagliatamente riportava (da pag. 29 a 53):
- ha affermato di dover attribuire rilevanza alla sentenza definitiva emessa per la tentata rapina del (OMISSIS), indicativa del modus operandi dei rapinatori, analogo a quello per i fatti del processo, nella quale era stata data rilevanza ai contatti telefonici intercorsi tra gli imputati ed a quanto trovato nel box di (OMISSIS);
- dato per accertato il compendio probatorio relativo ai rapporti tra tutti gli imputati e MA., ha osservato che questi aveva indicato le modalità di commissione dei reati: sottrazione dei mezzi pesanti con cui bloccare il blindato, posizionamento degli stessi in un luogo stabilito, l'intervento dei complici su due auto in concomitanza con lo speronamento, uso delle armi per tenere a bada le guardie, sottrazione dei valori usando moto-seghe per aprire il blindato, l'utilizzo di schede prepagate e cabine telefoniche;
diveniva quindi importante la rilevanza attribuita nella decisione impugnata ai contatti tra i complici, al black out telefonico nei momenti caldi, ai viaggi dalla Sicilia in Lombardia dei complici catanesi;
- ha ritenuto che il denominatore comune tra tutti coloro che erano stati arrestati a (OMISSIS) era quello di essere rapinatori: la loro localizzazione territoriale diveniva significativa per inferire la loro partecipazione ai reati in contestazione; questi dati tuttavia, diversamente da come sostenuto negli atti di impugnazione non erano isolati, ma andavano letti unitamente alle altre emergenze probatorie;
- ha concluso che le dichiarazioni di MA. e quanto rinvenuto nel box e nelle vetture, dava conto dell'esistenza di un consolidato sodalizio che programmava ed eseguiva rapine secondo moduli prefissati, con la partecipazione di più di cinque persone (numero riduttivamente indicato da MA.), posto che sul piazzale di (OMISSIS) vi erano otto persone.
Procedendo all'esame delle singole posizioni il giudice distrettuale rilevava:
- quanto a B., le intercettazioni con la convivente avevano evidenziato che egli programmava un colpo che avrebbe risolto i loro problemi economici; al momento dell'arresto aveva come ospiti i complici provenienti da Catania; in suo possesso erano stati trovati manoscritti con annotazioni di orari in entrata e uscita dei furgoni portavalori (con interruzione del traffico telefonico nei momenti dell'osservazione); il rinvenimento della scheda telefonica ((OMISSIS)) utilizzata il giorno della rapina (alle 10:53 e 10:55 da due diversi telefoni pubblici) di (OMISSIS), il cui possesso aveva giustificato con l'attività di collezionista, giustificazione che non veniva ritenuta credibile. La partecipazione di B. a questa rapina era desunta dai contatti telefonici intercorsi e dalla chiamata effettuata da due cabine telefoniche nei pressi dello svincolo di Lodi alla propria convivente con scheda prepagata. La spiegazione fornita, per cui la chiamata era stata effettuata da MA. per parlare con lui, era stata già disattesa in primo grado con motivazione che la Corte condivideva.
Per tutte le altre rapine la Corte riportava e faceva propri gli argomenti della sentenza di primo grado, particolarmente valutando le modalità operative e la localizzazione territoriale;
- quanto a M., la Corte respingeva la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ritenendo inutile l'accertamento tecnico sui tabulati telefonici, evidenziando che era pacifico che i correi avessero contatti anche leciti: era tuttavia la reiterazione del sistema ad escludere la possibilità di errore; la partecipazione di M. alle rapine attribuitegli derivava dai significativi contatti, anche di notte (come nel caso di quella di (OMISSIS) avvenuta alle 2:06 a rapina avvenuta: in quell'occasione M. era a (OMISSIS) dove i complici si erano riuniti per spartirsi il bottino). Per quanto atteneva la rapina di (OMISSIS), l'assunto di una diversa causale delle chiamate era smentito dallo schema ripetitivo delle chiamate ed alla sua presenza in luoghi significativi nei momenti topici, precedentemente e successivamente alla sua commissione. Anche per le tentata rapina di (OMISSIS) la Corte valorizzava i contatti telefonici e la localizzazione territoriale. Per la tentata rapina di (OMISSIS) la Corte ha ritenuto significativi i contatti telefonici intercorsi con MA. in mattinata e che M. avesse il possesso di una utenza fittizia; in occasione dell'ultimo contatto con le utenze ufficiali M. aveva attivato una cella in prossimità del box dove erano custodite le armi;
- quanto a S., la Corte valorizzava i suoi accessi dalla Sicilia e Lombardia e il possesso di una scheda telefonica utilizzata per rapporti con MA.; detti contatti avevano evidenziato l'arrivo dell'imputato a Milano in occasione della tentata rapina di (OMISSIS), di quella di (OMISSIS) e di quella di (OMISSIS), senza che potesse fornire adeguata giustificazione sui motivi della sua presenza. Per la rapina di (OMISSIS), in sentenza era ritenuto significativo il transito autostradale dell'imputato negli stessi orari del trattore trafugato. Sulla sua partecipazione alla rapina di (OMISSIS) venivano richiamati i contatti telefonici;
- quanto a P., la Corte ha ancorato la sua partecipazione alla tentata rapina di Varese ai numerosi contatti e incontri con MA., che lo aveva chiamato con un'utenza fittizia, seguita dal black out consueto, ed all'accesso al box di (OMISSIS), necessario per il deposito delle armi e dei travestimenti;
- quanto alla qualificazione giuridica come omicidio volontario della morte dell'autista in occasione dell'episodio di (OMISSIS), la Corte richiama la sentenza di primo grado nonchè le sentenze definitive emesse nei confronti di MA. e di CA.:
l'impatto dei mezzi costituiva, secondo le parole della Cassazione "una modalità, quella posta in essere, che avrebbe preventivamente, per la morte e le ferite cagionate agli uomini di scorta del denaro trasportato, annullato le difese di questi ultimi". Era evidente che le modalità dell'impatto tra i mezzi avrebbe potuto trasmodare nell'uccisione del conducente o dei colleghi trasportati;
- la Corte condivideva la qualificazione giuridica del gruppo in termini di associazione e la sussistenza delle aggravanti contestate.
Confermava le pene irrogate, correggendo gli errori di calcolo in cui era incorsa la sentenza di primo grado relativamente alle posizioni di B. e S..
- anche in merito al più grave episodio di (OMISSIS), le argomentazioni difensive non scalfivano il quadro probatorio rappresentato dalla sentenza di primo grado, considerata la cadenza dei contatti da cabine pubbliche in prossimità e in coincidenza della rapina, secondo le modalità descritte da MA. e rispondenti allo schema prestabilito, specificamente richiamati e descritti quanto agli orari, alle provenienze, alla consecuzione. In proposito osservava che gli appellanti continuavano a fondare le doglianze su argomenti già esaminati e ritenuti infondati, senza addurre ulteriori elementi di contrasto;
5. Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori di fiducia, tutti gli indicati imputati.
6. M.G.P. ricorre per mezzo dell'avv. Corrado Limentani e chiede l'annullamento della sentenza sulla base di quattro motivi, alla cui illustrazione fa precedere una premessa di carattere storico sulla genesi della vicenda processuale.
6.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., commi 1 e 2, in relazione alla ritenuta gravità, precisione e concordanza degli indizi a sostegno del suo presunto contributo concorsuale nei fatti contestati ai capi L1), L2), L3), L4), L5), L6), L7) e L8), avvenuti in (OMISSIS), e contraddittorietà/illogicità della motivazione sul punto dei contatti telefonici con MA..
Secondo il ricorrente, la Corte d'assise d'appello aveva confermato il giudizio di responsabilità a suo carico su basi meramente congetturali e manifestamente illogiche, per essere stato impropriamente conferito valore probatorio ai tabulati telefonici, acquisiti a seguito dell'arresto di (OMISSIS), e in particolare a 11 telefonate, ritenute coerenti con il modus operandi e in un contesto di intensi rapporti tra i partecipi dell'operazione.
Di tali contatti telefonici, tratti dai tabulati e non da intercettazioni, quindi senza la certa individuazione dei conversanti e del contenuto delle conversazioni intercorse, era stata omessa, ad avviso del ricorrente, una logica analisi dell'efficacia probatoria.
Non era stato considerato che M. aveva contatti pressochè costanti con MA., anche in tempi diversi rispetto a quelli delle rapine. La Corte distrettuale aveva riconosciuto che M. aveva avuto contatti leciti con gli altri imputati, ma poi aveva contraddittoriamente attribuito rilevanza sia alle chiamate in prossimità delle rapine, sia al silenzio telefonico, dando una lettura incompatibile del materiale processuale. Anche l'intervenuto proscioglimento di M. da due rapine denotava l'illogicità della decisione, non avendo la sentenza di appello spiegato le ragioni per cui in quelle occasioni i contatti telefonici erano insignificanti, mentre divenivano elemento cardine nelle altre rapine. Per la rapina di (OMISSIS) mancava ogni elemento per ritenere che le 11 telefonate nel periodo 31/10/2006-3/11/2006, di cui sei antecedenti, dovessero riferirsi a questo episodio criminoso, attesa l'assenza di localizzazione territoriale. Nemmeno vi erano localizzazioni di M. sui luoghi del furto degli automezzi impiegati, nè che egli avesse utilizzato utenze fittizie. Vi era stata quindi un'erronea interpretazione dei criteri ermeneutici fissati dall'art. 192 c.p.p.. Sempre relativamente alla rapina di (OMISSIS), ad avviso del ricorrente, la Corte aveva erroneamente collocato alle 14:57 l'inizio del black out telefonico, laddove invece MA. e B. avevano utilizzato il telefono anche dopo tale ora. Inoltre, alle 14:57 mentre MA. aveva agganciato la cella di (OMISSIS), M. aveva agganciato quella di (OMISSIS).
Incomprensibilmente, erano state valutate come significative ai fini indiziari anche le telefonate del giorno successivo. Il contributo concorsuale di M. al reato era stato trattato in maniera sommaria non essendosi indicato nessun elemento concreto per ritenere che egli avesse preso parte a questa rapina. In definitiva, non vi erano elementi di prova idonei a dimostrare la responsabilità del ricorrente oltre ogni ragionevole dubbio.
6.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge, in relazione all'art. 110 c.p. per la mancata indicazione delle modalità attuative del contributo concorsuale prestato dall'imputato alla realizzazione dei reati di cui ai capi L), da 1 a 8, e connesso vizio di motivazione sul punto. In particolare, secondo il ricorrente, la decisione impugnata non aveva spiegato in che modo la condotta di M. avrebbe agevolato la commissione dei reati, violando altresì l'obbligo di motivare sulla prova del rapporto causale con le attività dei concorrenti.
6.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., commi 1 e 2, in relazione alla ritenuta gravità, precisione e concordanza degli indizi a sostegno del presunto contributo concorsuale di esso ricorrente nei fatti di cui ai capi A), B), C), D), E), F), H), e contraddittorietà/illogicità della motivazione con riferimento al coinvolgimento nelle rapine di M.. Ad avviso del ricorrente, che richiama le argomentazioni svolte con il precedente motivo, la responsabilità sarebbe stata provata con un criterio di probabilità e non di certezza. La mancanza di conoscenza del contenuto delle telefonate rendeva non condivisibili tutti i passaggi argomentativi del giudice distrettuale in merito alla partecipazione di M. alle rapine contestate ai capi A), C), D), E), F), fondati su criteri probabilistici: per la rapina di (OMISSIS) la partecipazione del ricorrente era stata affermata sulla base di alcune telefonate anteriori ad essa; per quella di (OMISSIS) era stata valorizzata una telefonata notturna; la partecipazione a quella di (OMISSIS) si fondava sui contatti telefonici, pur avendo la Corte di merito riconosciuto l'esistenza di rapporti amicali; per quella di (OMISSIS) la presenza di M. a (OMISSIS) risaliva a 11 ore prima del fatto, cosicchè non poteva essere messa in correlazione con l'evento criminoso; in relazione alla tentata rapina di (OMISSIS) la responsabilità era stata attribuita valorizzando gli spostamenti concomitanti con quelli di MA., che aveva ammesso gli addebiti, trascurando che il coimputato D.D. sulla base degli stessi elementi era stato assolto.
6.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia erronea applicazione dell'art. 416 c.p. e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sua partecipazione con funzioni di direzione all'associazione per delinquere contestata al capo M).
Secondo il ricorrente, la motivazione della sentenza, riportata in ricorso, era priva di valido accertamento circa la ricorrenza degli estremi della dimensione associativa in capo a esso ricorrente, mentre aveva operato una arbitraria commistione probatoria, traendo elementi di prova dalla contestazione dei reati satellite e dalla condanna definitiva per una rapina, oltre che dai contatti tra i presunti sodali, in contrasto con i principi affermati dalla Corte di legittimità, che richiedono una effettiva partecipazione all'associazione e la consapevolezza del concreto contributo prestato. La Corte distrettuale aveva affermato il ruolo direttivo di M. con l'affermazione apodittica e generica dell'essere uno dei membri storici dell'associazione, senza indicare elementi concreti.
6.5. In data 7/11/2014 l'avv. Limentani ha depositato motivi nuovi nell'interesse di M.G.P., deducendo violazione dei canoni interpretativi sulla prova indiziaria e illogicità della motivazione in relazione alla partecipazione dell'imputato ai fatti di (OMISSIS). In particolare, viene sottolineata l'inadeguatezza dell'analisi del traffico telefonico a provare la partecipazione degli imputati ai fatti (il ricorrente cita la sentenza emessa da questa Corte in relazione alla posizione del coimputato A.); l'assenza di ulteriori elementi a carico di M. già rilevata dal GIP di Lodi; la spiegazione dei contatti di M. con MA. con la lunga amicizia e la esiguità numerica dei contatti (sei) il giorno precedente la rapina e l'assenza di georeferenziazioni; il non aver mai utilizzato schede telefoniche fittizie o altri apparati cellulari diversi dal suo; che non vi era stato black out delle comunicazioni; la contraddittorietà tra quanto affermato nella sentenza di primo grado, che aveva sottolineato l'assenza di telefonate in prossimità delle rapine, e quanto ritenuto dal giudice di appello che aveva valorizzato il dato della loro maggiore frequenza in prossimità delle rapine stesse;
l'annullamento operato dalla Corte di cassazione, con richiamo di ampi stralci della decisione, relativamente alla posizione del coimputato A., analoga a quella di M.. Ribadisce quindi la richiesta di annullamento, anche con riferimento alle altre imputazioni, riportandosi ai motivi principali.
7. S.G. ricorre per mezzo degli avvocati Giuseppe Rapisarda e Francesco Antille e chiede l'annullamento della sentenza sulla base di un articolato motivo per violazione di legge, omessa motivazione, travisamento, illogicità, erronea interpretazione e applicazione della legge.
Il ricorrente premette che nel corso del giudizio di secondo grado era stata acquisita nel solo dispositivo la sentenza emessa dalla Corte di cassazione nei confronti del coimputato A. (la cui condanna erroneamente era stata ritenuta passata in giudicato) e denuncia la non corretta applicazione dei criteri della valutazione indiziaria ed il mancato superamento del ragionevole dubbio (sono citate in proposito le sentenze delle Sezioni unite Franzese e Andreotti), versandosi particolarmente in fattispecie concorsuale.
Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la parte rileva l'insufficienza della motivazione che non aveva spiegato il contributo prestato dal ricorrente alla realizzazione dei reati.
Alla luce di questi principi, il ricorrente indica i vizi e i limiti della sentenza impugnata. La Corte aveva erroneamente valutato le sentenze connesse ritenendo che tutti i coimputati fossero stati condannati con sentenza passata in giudicato, laddove invece per il coimputato A. vi era stato un annullamento di tutti i capi riguardanti i delitti di (OMISSIS).
Era stato trascurato che MA. non aveva mai chiamato in correità il ricorrente per i reati fine. La partecipazione ai reati era stata ritenuta, nonostante l'assenza di indizi a suo carico, per il fatto che egli fosse arrivato in Lombardia poche ore prima del reato, circostanza questa che invece escludeva che egli potesse aver preso parte alla programmazione. Era stata attribuita valenza alle celle di aggancio, nonostante la contraria affermazione resa dalla Corte di legittimità (sentenza 8/5/2012, ricorrente Vincenzo Sciacca) sul valore dell'aggancio territoriale radiomobile, e le obiezioni sollevate dal proprio consulente.
Irrilevante era anche l'aspetto della mancata giustificazione in ordine alle ragioni del suo accesso in Lombardia, potendosi ascrivere a vicende personali; altrettanto irrilevanti gli argomenti sul silenzio dei cellulari e sui contatti telefonici.
Il ricorrente lamenta che non sia stata accolta la richiesta di acquisizione integrale dei tabulati telefonici.
Rileva che per la tentata rapina di (OMISSIS) i fatti avevano messo in luce solo una attività preparatoria che non aveva attinto i limiti del tentativo. La successiva rinuncia alla prosecuzione dell'azione costituiva desistenza volontaria.
In relazione al reato associativo, il ricorrente contesta la sufficienza della mera conoscenza degli altri complici. Al contrario rileva che, non vi era una cassa comune, egli aveva avuto rapporti limitati con gli altri imputati e non vi era prova che avesse beneficiato dei proventi dei reati.
7.2. In data 24/10/2014 S.G., per mezzo dei difensori, ha depositato note difensive con allegata la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione il 19/3/2013 nei confronti di A.E..
Ribadisce la mancanza di certezza degli indizi a carico del ricorrente; che la motivazione è congetturale; che mancano i riscontri; la mancata considerazione di quanto affermato nella sentenza Sciacca già richiamata; la mancata indicazione dell'apporto concorsuale del ricorrente nella rapina di (OMISSIS); la sentenza di appello aveva riproposto gli argomenti della sentenza di primo grado, senza confutare i motivi di appello.
7.3 I medesimi difensori hanno depositato ulteriori motivi in relazione alla rapina di (OMISSIS) ribadendo l'assenza di elementi probatori diretti a carico del proprio assistito;
l'irrilevanza dei dati costituiti dai rapporti con MA.;
dai percorsi ricavati dall'analisi dell'utenza cellulare; dai black out al momento dell'episodio. Si tratterebbe di elementi di sospetto ma non di fatti probatoriamente indizianti. La localizzazione territoriale, come anche attestato dal consulente tecnico di parte, non aveva carattere di certezza. Oltretutto, il ricorrente avrebbe partecipato all'organizzazione del fatto pur essendo a Catania e raggiungendo la Lombardia solo al momento dell'esecuzione. Mancava inoltre il requisito soggettivo circa la previsione e la volontà dell'evento da parte del concorrente, non essendo provato che il ricorrente avesse acconsentito all'azione dei correi, oppure avesse commesso un reato diverso, oppure se avesse denegato il proprio consenso e fatto rientro a Catania. L'affermazione di responsabilità del ricorrente era congetturale, laddove il procedimento indiziario richiedeva la presenza di elementi certi e individualizzanti.
La parte richiama ancora la sentenza A..
8. P.R. ha presentato ricorso a mezzo dell'avvocato Domenico Margariti deducendo tre motivi. Il ricorrente premette considerazioni generali richiamando la giurisprudenza che ha trattato il tema del procedimento indiziario. La Corte distrettuale aveva utilizzato la sentenza emessa nel giudizio abbreviato sulla tentata rapina di (OMISSIS) e le risultanze del sistema "SFERA". Quanto alla prima, il suo valore non poteva essere esteso fino a dare la prova della commissione anche di tutti gli altri reati. Quanto al secondo, presentava il limite che le elaborazioni erano state compiute solo sulla base dei dati ritenuti utili, laddove l'elaborazione di tutte le telefonate avrebbe potuto portare a risultati differenti: rileva in proposito che sulla base dei dati completi del traffico era stata esclusa la sua presenza all'aeroporto della (OMISSIS) la mattina della rapina di (OMISSIS) (contraddicendosi così l'impostazione accusatoria che lo collocava nello scalo in attesa di un complice in arrivo).
P. aveva un'unica utenza telefonica e le telefonate intercorse lo avevano raggiunto nei luoghi di abitazione o di lavoro;
i contatti tra P. e MA., prima e dopo le rapine, avvenivano a molte ore di distanza dagli episodi delittuosi.
8.1 Con un primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sui criteri interpretativi utilizzati nella sentenza. Il tema sviluppato nel motivo si incentra particolarmente nella inidoneità dei semplici contatti telefonici a dare la prova della partecipazione ai reati, potendo essere giustificati da altre ragioni. E' ripreso l'errore in cui era incorsa la Corte di secondo grado nel ritenere irrevocabile la condanna di A. per i fatti di (OMISSIS). Non era stato considerato che il ricorrente aveva fornito la prova contraria alle elaborazioni del sistema "SFERA" sia per la rapina di (OMISSIS), sia per quella di Varese; altri dati contrastanti erano stati introdotti dal consulente tecnico in ordine al raggio di azione delle celle telefoniche. In contrasto con il giudicato, la Corte di secondo grado aveva ritenuto che il ricorrente avesse avuto un ruolo storico nell'associazione, sin dall'epoca della rapina di (OMISSIS), laddove per quest'episodio egli era stato assolto. Il giudice di appello aveva trascurato che la partecipazione ad un episodio non era dimostrativa del concorso negli altri; che la partecipazione all'associazione per delinquere non comportava responsabilità per tutti i reati fine; che i contatti con MA. potevano avere giustificazione diversa da quella data;
che i dati telefonici non potevano essere considerati avulsi da una lettura integrale; che la localizzazione territoriale era un dato generico che doveva essere integrato da altri elementi probatori.
8.2. Con un secondo motivo la parte ricorrente lamenta per i capi F1), F2), F3) violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 110;
vizio di motivazione della decisione per illogicità manifesta, contraddittorietà, travisamento della prova, mancata assunzione di prova decisiva. Il ricorrente era stato dichiarato responsabile del furto del camion, avvenuto a (OMISSIS), solo in base ai contatti telefonici avuti con MA. ed in assenza di georeferenziazione.
8.3. Anche per la tentata rapina di (OMISSIS) gli elementi indiziari apparivano inidonei, in quanto la localizzazione di P. in provincia di (OMISSIS) era compatibile con la sua vita ed il lavoro.
Era stata sottolineata nel giudizio l'incongruenza tra i contatti e i tempi di percorrenza dell'ipotetico tragitto percorso da P., che ben avrebbe potuto essere superata con un accertamento.
Le ipotesi alternative avevano ancor più significato, perchè non era stato specificato il suo ruolo. Il giudice aveva travisato il dato della localizzazione ritenendo che entrambi gli interlocutori erano in provincia di (OMISSIS), trascurando che erano state attivate due diverse celle, una a (OMISSIS), l'altra a (OMISSIS), distante 35 km stradali. Era quindi illogico ritenere che la localizzazione fosse compatibile con il fatto che il ricorrente si stesse recando a (OMISSIS). Si giustificava così la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante un esperimento giudiziale volto a superare le delineate incertezze. La Corte non aveva spiegato le ragioni per cui aveva disatteso questa richiesta.
8.4. Con un terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione alla quantificazione degli aumenti di pena per il concorso di reati. Il giudice di appello, ritenendo la continuazione tra i reati ascritti al ricorrente e quelli già giudicati con la sentenza del GUP di Milano del 19/1/2010 aveva applicato un aumento complessivo di anni quattro ed Euro 800, di cui anni due e mesi dieci per la tentata rapina, mesi cinque ciascuno per il furto e il porto d'armi, mesi quattro per il reato associativo. Per quest'ultimo reato però la Corte di primo grado pur avendo affermato la responsabilità dell'imputato aveva omesso di applicare il conseguente aumento di pena. Sul punto non vi era stata impugnazione del pubblico ministero, per cui la sentenza impugnata aveva violato il principio del divieto di reformatio in peius, come interpretato dalle Sezioni Unite della Cassazione. Inoltre, l'aumento complessivo inflitto era superiore agli aumenti di pena applicati per gli altri coimputati a titolo di continuazione, che erano stati non superiori a mesi sei di reclusione per le tentate rapine e, mediamente, a mesi due per gli altri reati satellite.
9. B. Secondo ha presentato ricorso per cassazione a mezzo dei due difensori avvocati Adriano Bazzoni e Claudia Pezzoni, concludendo per l'annullamento della sentenza.
9.1. L'avvocato Bazzoni ha articolato due motivi. Con il primo denuncia nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per violazione dell'art. 192 c.p.p. e per mancanza e illogicità della motivazione in relazione alla prova della partecipazione dell'imputato ai reati di cui ai capi L1), L2), L3), L5), L6), L7), L8). I giudici di merito non avevano fatto corretta applicazione dei criteri sulla prova. In primo luogo, non aveva rilevanza il rinvenimento di appunti manoscritti in possesso di B. al momento dell'arresto, perchè essi erano stati utilizzati per dimostrare la partecipazione ad una diversa rapina ((OMISSIS)) già giudicata in altro processo. La Corte aveva utilizzato ai fini della prova della partecipazione alla rapina di (OMISSIS) il possesso di una scheda telefonica utilizzata quel giorno, l'utilizzo da parte del ricorrente di due utenze intestate a Pu. e la sua collocazione presso il casello di Lodi il giorno precedente. Ad avviso della parte, gli indizi non erano sufficienti ai fini della prova sia perchè le telefonate alla compagna erano avvenute dieci ore prima dell'assalto al furgone, sia perchè era illogico ritenere che, se l'imputato stesse svolgendo un'attività di supporto, avesse effettuato ben due chiamate. Inoltre era incomprensibile la conservazione di un oggetto così indiziante: in realtà era stato MA. ad utilizzare la tessera per chiamare B..
Quanto all'asserito utilizzo da parte di B. della tessera telefonica fittizia, peraltro sequestrata a MA., la Corte non aveva indicato nessun elemento da cui ritenere che gli fosse stata consegnata da costui. La sentenza era incorsa in due contraddizioni: da un lato era illogico che il ricorrente sin dal mattino si fosse portato a Lodi, visto che il suo ruolo era quello di seguire il mezzo dal deposito al luogo dell'assalto, per altro verso se egli avesse avuto effettivamente la scheda telefonica fittizia, non avrebbe utilizzato le cabine telefoniche per contattare la moglie. Nessun elemento diverso (DNA, riconoscimenti, chiamate in correità) vi era a carico di B..
9.2. Con il secondo motivo denuncia nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per inosservanza dell'art. 116 c.p. e per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla concedibilità della suddetta diminuente con riferimento al reato di cui al capo L2). Nella condanna per omicidio volontario, la Corte non aveva preso in considerazione la questione dell'estensione dell'elemento soggettivo ai correi, tenendo conto che si verteva in tema di dolo eventuale e che la responsabilità dell'accaduto era dell'autista dell'autocarro.
L'obiettivo dei rapinatori era solo quella di bloccare il furgone per eseguire la rapina e non quello di provocare la morte di una persona.
Sussistevano tutti gli elementi per l'applicazione dell'attenuante del, così detto, concorso anomalo. B. non aveva voluto la morte dell'autista, nemmeno sotto il profilo del dolo eventuale, quindi non si era presentato in concreto la possibilità che in conseguenza dell'azione concordata potesse derivare la morte di una persona.
L'evento poteva essere prevedibile, ma non era stato previsto e voluto, e il rimprovero da muoversi al ricorrente poteva essere quello di essersi affidato colpevolmente alla condotta del complice.
B. a tutto concedere aveva svolto soltanto un ruolo di supporto e non aveva partecipato all'esecuzione materiale, com'era stato riconosciuto anche da CA. che aveva ricordato anche che MA. aveva addebitato l'evento all'autista del mezzo.
9.3. L'avvocato Pezzoni ha articolato quattro motivi. Con il primo denuncia vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità) in relazione alla prova della partecipazione del ricorrente all'associazione criminosa. La Corte aveva attribuito rilevanza ad elementi, quali la condanna precedente per la tentata rapina ai danni del furgone della Mondialpol e per fatti analoghi del 2010, l'ospitalità concessa all'arrivo di complici dal catanese ed i contatti con MA., non sufficienti a raggiungere lo standard dell'obiettiva rilevanza indiziaria. La Corte aveva tentato di rafforzare questi elementi richiamando le analogie con gli altri fatti, non considerando che da queste considerazioni era possibile ricostruire i fatti, ma non i soggetti che vi avevano preso parte.
Era stato ritenuto indice della partecipazione lo scambio di telefonate e la localizzazione territoriale, che rientravano invece in un rapporto di amicizia e nell'essere B. debitore di MA.. Non era stato accertato il dolo specifico del reato, del resto assente stante l'interesse del ricorrente a spostare a breve il centro dei propri affari in Romania. Il complice CA. non aveva saputo indicare il ruolo di B. nella rapina di (OMISSIS).
9.4. Con il secondo motivo, il vizio di motivazione viene esteso alla ricostruzione operata dai giudici di merito. Ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata non aveva verificato l'esistenza degli indici rivelatori della partecipazione di esso ricorrente ai fatti. Vi era stata un'apparente valutazione, dandosi valore all'intercettazione della conversazione tra B. e la moglie;
all'ospitalità data ai due amici di (OMISSIS); al rinvenimento di un biglietto manoscritto con l'orario dei furgoni; al possesso di una scheda telefonica giustificata dal collezionismo di tali oggetti.
Anche la localizzazione territoriale non poteva dar conto del contenuto delle conversazioni. In ordine al valore da attribuire agli indizi, la Corte distrettuale non aveva proceduto secondo il paradigma di valutazione offerto dalla giurisprudenza di legittimità (estesamente richiamata) essendosi limitata ad una loro sommatoria.
Nel caso di specie gli indizi sopra riportati non superavano la soglia del ragionevole dubbio.
9.4. Il quarto motivo, relativo al dolo del reato di omicidio volontario, è sostanzialmente sovrapponibile a quello riportato sub 9.2. (del "considerato in diritto) e ad esso si fa rinvio.
9.5. Con il quarto motivo il vizio di motivazione è sollevato in relazione al mancato accoglimento della prevalenza o, quantomeno, dell'equivalenza delle circostanze attenuanti generiche, rispetto alle aggravanti contestate. La Corte distrettuale aveva fatto riferimento alla gravità dei fatti e ai precedenti penali, ma non aveva preso in considerazione la posizione di B., che aveva avuto solo funzioni di basista del sodalizio ed era stato inopinatamente equiparato agli altri partecipi. La motivazione esposta non raggiungeva la soglia di sufficienza. Non era spiegato perchè una precedente del 1975 non era stato ritenuto tale da consentire la concessione delle attenuanti generiche.
Motivi della decisione
1. E' opportuno, per ragioni di ordine logico sistematico, iniziare la trattazione individuando e raggruppando le tematiche comuni ai ricorsi. Questa modalità espositiva consente di fissare i principi che saranno seguiti nell'esame dei corrispondenti motivi sottoposti dai ricorrenti al vaglio di legittimità di questa Corte, per poi valutarne l'incidenza sulle singole posizioni.
Nei motivi di ricorso si possono individuare questi nuclei comuni: A) il paradigma della prova indiziaria ed i criteri che concernono la valutazione della prova; B) la sufficienza della prova indiziaria a superare il principio del ragionevole dubbio; C) la partecipazione al reato associativo; D) la qualificazione come omicidio volontario del reato contestato al capo L2) ed il contributo concorsuale prestato nei fatti.
2. L'art. 192 c.p.p., comma 1, raccordando con corrispondenza biunivoca l'aspetto valutativo della prova all'obbligo di dare conto "dei risultati acquisiti e dei criteri adottati", ribadisce che il principio del libero convincimento del giudice è cardine attorno al quale ruota l'attività dello ius elicere, ma ne subordina, sia pure cautamente, la concreta operatività al rispetto di alcune precise regole esplicitate nei commi successivi, con riferimento a fonti di prova di per sè equivoche ed insidiose (indizi e chiamata in correità o reità). Si vuole così sottolineare che il convincimento su una determinata vicenda non deve essere frutto di mere intuizioni gratuite, ma deve rappresentare piuttosto la tappa di un percorso che si sviluppa, nell'operazione di apprezzamento e di valutazione delle acquisizioni processuali, sul piano della logica, della ragionevolezza e del rispetto delle regole; in sostanza, l'intime convinction non deve risolversi in una "copertura" per aggirare il coessenziale valore della legalità della prova, ma deve rimanere criterio metodoiogico-valutativo della prova ritualmente formata.
L'esistenza di un fatto può essere desunta anche da indizi, purchè gravi, precisi e concordanti; tali cioè devono essere le inferenze desunte dal rapporto di implicazione logica tra l'antecedente noto (factum probans) e il conseguente ignoto (factum probandum).
L'indizio, in quanto antecedente logico di una serie di inferenze, deve, innanzi tutto, anche se non v'è espressa traccia nella citata norma, essere assistito dal requisito della certezza quale sua naturale connotazione.
L'indizio è grave se ha capacità dimostrativa, se il dato è pertinente al thema probandum, vale a dire ha contiguità logica con il fatto ignoto.
L'indizio è preciso quando non è generico, non è equivoco nella sua oggettività, non si presta ad una serie infinita di interpretazioni alternative.
L'indizio è concordante quando non contrasta con altri indizi e più ancora con altri dati ed elementi certi e richiede che gli stessi, precisi nel loro essere, e prossimi logicamente al fatto ignoto, presentino singolarmente una positività parziale o, almeno, potenziale di convergenza sul piano logico verso un medesimo risultato, che è quello della dimostrazione del fatto ignoto.
Nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che il procedimento logico di valutazione degli indizi si articola in due distinti momenti. Il primo è diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravità e di precisione degli indizi, ciascuno considerato isolatamente, tenendo presente che tale livello è direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con la quale gli elementi indizianti conducono al fatto da dimostrare ed è inversamente proporzionale alla molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza. Il secondo momento del giudizio indiziario è costituito dall'esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità, posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio (notoriamente) si somma e, di più, si integra con gli altri, talchè il limite della valenza di ognuno risulta superato e l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, sicchè l'insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto. E' attraverso tale valutazione complessiva del quadro indiziario che si verifica la sussistenza del requisito della concordanza, la cui dinamica valutativa produce l'effetto di superare l'equivocità intrinseca dei singoli indizi e di accreditare agli stessi, nella sinergia combinatoria del complesso, significato univoco e coerente.
Le linee del paradigma valutativo della prova indiziaria sono state recentemente ribadite dalle Sezioni Unite che hanno evidenziato che il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può, perciò, prescindere dall'operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa, tendente a porre in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (Cass. Sez. Un. 12 luglio 2005, n. 33748, rv. 231678).
3. Il giudizio di responsabilità formulato sulla base del ragionamento indiziario "che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del c.d. libero convincimento del giudice (cfr. in tal senso Cass., Sez. Un. 4 febbraio 1992, n. 6682, rv. 191231)" è coerente e rispettoso del canone di giudizio posto dall'art. 533 c.p.p., costituente l'espressione di una regola di giudizio cui il giudice del merito è tenuto ad attenersi - in buona parte già desumibile dal disposto dell'art. 530 c.p.p., commi 2 e 3, che impone allo stesso di giungere alla condanna solo se è possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità (vedi Rv.
251507).
In tale contesto interpretativo si colloca, come norma di chiusura del ragionamento probatorio, supponendone l'esito, la regola di giudizio, recepita nella L. n. 46 del 2006, art. 5, che ha modificato l'art. 533 c.p.p., comma 1, attraverso la previsione che il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio, avendo questa Corte non solo rimarcato che con detta regola è stato formalizzato in legge un principio già acquisito dalla giurisprudenza di legittimità e incontestabile anche alla stregua delle Convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, per cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la "certezza processuale" della responsabilità dell'imputato (Sez. 1, n. 20371 del 11/05/2006, dep. 14/06/2006, Ganci e altro, Rv. 234111; Sez. 1, n. 30402 del 28/06/2006, dep. 13/09/2006, Volpo, Rv. 234374; Sez. 2, n. 16357 del 02/04/2008, dep. 18/04/2008, Crisiglione, Rv.239795), ma anche puntualizzato che "La regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", impone di pronunciare condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura" ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benchè minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana.
(La Corte ha altresì chiarito che il procedimento logico deve condurre alla conclusione caratterizzata da un alto grado di credibilità razionale, quindi alla "certezza processuale" che, esclusa l'interferenza di decorsi alternativi, la condotta sia attribuibile all'agente come fatto proprio). (Sez. 1, n. 17921 del 03/03/2010 - dep. 11/05/2010, Giampà, Rv. 247449).
In caso di dubbio ragionevole, il giudice ha l'obbligo di adottare la soluzione più favorevole per l'imputato, ma il dubbio è ragionevole solo quando vi siano delle ragioni argomentate a sostenerlo. Non è il dubbio della coscienza del giudice, ma quello che deriva dalla possibilità di proporre una spiegazione alternativa del fatto e si correla al metodo statistico nella valutazione delle prove, fondato sul rilievo che all'aumentare degli indizi corrisponde una proporzionale diminuzione del rischio di errore (la probabilità degli eventi indipendenti è data dal prodotto dei singoli eventi).
4. Entrambe le Corti territoriali, con un percorso epistemologicamente corretto e argomentazioni motivate circa gli aspetti valutativi della prova, nello specifico hanno risolto positivamente l'aspetto del quadro indiziario e la sua capacità dimostrativa delle responsabilità degli imputati, oltre il ragionevole dubbio.
I giudici di merito sono partiti dal dato certo e altamente significativo delle dichiarazioni processuali di MA. M., non fatte oggetto di contestazione da parte di nessuno dei ricorrenti, che aveva esposto le linee di azione del gruppo nella programmazione ed esecuzione delle rapine ai furgoni portavalori, che prevedeva: l'individuazione del furgone da assaltare e del percorso dello stesso; il concerto con i complici; la distribuzione delle armi a (OMISSIS); la comunicazione durante l'esecuzione delle rapine da cabine telefoniche della zona solo attraverso carte telefoniche prepagate; il furto dei mezzi pesanti con cui bloccare il blindato;
l'utilizzo di tessere Viacard per lo spostamento delle vetture e dei mezzi da impiegare per lo speronamento; il posizionamento degli stessi in un luogo stabilito; l'intervento dei complici su due auto in concomitanza con lo speronamento; uso delle armi per tenere a bada le guardie; la sottrazione dei valori usando moto-seghe per aprire il blindato; il ritorno a (OMISSIS) per riportare le armi e dividersi il bottino. Hanno poi accertato che questo schema operativo aveva trovato pratica attuazione dagli arresti eseguiti nel piazzale di (OMISSIS) in occasione della tentata rapina di (OMISSIS), dove si trovavano radunate otto persone, e in quanto rinvenuto nel box di (OMISSIS) e nell'autovettura di MA..
Hanno quindi evidenziato come per ciascuna rapina ricorressero costanti:
- l'arrivo dei correi catanesi in concomitanza con le rapine ad essi contestate ed il soggiorno a casa di B. (per i fatti di (OMISSIS));
- la realizzazione dei furti dei mezzi ed i passaggi autostradali;
- le sentenze emesse nei processi (con il rito abbreviato per alcuni dei concorrenti, ordinario per altri) per la tentata rapina di (OMISSIS), che comprovavano il modus operandi, unitamente a quella a carico di MA. per l'omicidio di (OMISSIS): nessun elemento, contrariamente a quanto si sostiene, invece è stato tratto come riscontro dalla Corte distrettuale dalla sentenza non definitiva emessa nel processo a carico di A.;
- il possesso ed utilizzo di schede telefoniche false;
- la localizzazione: prossimità al deposito di (OMISSIS) prima e dopo le rapine;
- le telefonate precedenti, seguite dal black out in prossimità degli eventi, e la loro ripresa successiva. Sul punto, non colgono nel segno le obiezioni difensive quando tendono a sminuire la portata di questo elemento o a riportarlo alla usualità di una comune amicizia lamentando la mancata acquisizione integrale dei tabulati telefonici. La Corte di secondo grado ha dato per ammesso che tra i concorrenti intercorrevano rapporti di amicizia, per cui non tutte le conversazioni inerivano necessariamente a fatti illeciti, ma ha ritenuto logicamente che nel concreto contesto, in una valutazione complessiva, l'intersecarsi delle conversazioni tra i correi non era spiegabile ragionevolmente con una ragione diversa dalla esecuzione delle rapine. La ragionevolezza di questa conclusione si coglie in tutta la sua evidenza quando la si correli al dato certo, derivante dalla confessione di MA., si ripete non contestata dai ricorrenti, circa la sua programmazione ed esecuzione dei reati: è del tutto illogico che nel mentre si avvicinava il momento dell'esecuzione di un reato che richiedeva la partecipazione di una pluralità di correi (per la rapina di (OMISSIS) ve ne erano nove) MA. contattasse per motivi futili coloro con cui sarebbe stato arrestato. Per altro, occorre ricordare che in un processo di tipo tendenzialmente accusatorio ciascuna delle parti processuali ha l'onere di attivarsi per procurarsi gli elementi ritenuti utili alla propria difesa. Avendo la pubblica accusa prodotto, in base a legittime scelte processuali, gli atti ritenuti idonei a sostenere la propria tesi, era onere della difesa a sua volta produrre gli elementi atti a confutarla, richiedendo al gestore telefonico, se ritenuto necessario ai fini difensivi, i tabulati della propria utenza, come consentitole dal D.Lgs. n. 196 del 2003, artt. 7 e 132.
In conclusione, risponde quindi a criteri di corretta logica deduttiva, dopo aver analizzato ciascuno dei suddetti elementi nella sua specifica valenza indiziaria e nelle sue inferenze con le altre risultanze, e esaminato unitariamente l'intero materiale probatorio anche alla luce dei rilievi difensivi, il convincimento che è stato tratto dai giudici di merito, secondo cui la ripetizione costante di questi comportamenti in ogni singola rapina contestata, in mancanza di spiegazioni alternative, assurgeva a prova della partecipazione, fornendo poi una giustificazione razionale e coerente delle ragioni per le quali sussistevano le condizioni per ritenere dimostrata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità dell'imputato in ordine al delitto a lui contestato.
A fronte del ragionamento espresso dai giudici di merito, le censure dei ricorrenti, quando non sfocianti in valutazioni di fatto non consentite nella sede di legittimità, si sono esercitate in una critica parcellizzata e avulsa dal generale contesto probatorio degli elementi processualmente emersi, trascurando il principio cardine del ragionamento probatorio che richiede come necessaria una lettura in congiunzione, in modo da verificare se, ricostruiti in sè e posti vicendevolmente in rapporto, essi possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale, cioè la verità del caso concreto. Se, nello specifico, si passa ad esaminare la concludenza di tutti gli elementi di prova, in precedenza delineati, come hanno fatto correttamente le Corti di merito, ci si accorge che la possibilità di una spiegazione alternativa è praticabile per ciascuno di essi, singolarmente considerato, ma non per il quadro indiziario complessivo che nasce dalla loro concatenazione logica. In questa ottica, appare irrilevante il richiamo da parte della difesa S. alla sentenza emessa nel processo Sciacca che, in un contesto di fatto particolare, aveva ritenuto l'incertezza dell'elemento indiziario costituito dall'aggancio delle celle telefoniche.
5. Per quanto riguarda gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 416 c.p., è noto che il codice penale non reca nozioni definitorie dell'associazione che intende reprimere, ma rimanda l'interprete a concetti socialmente diffusi, sia per percepire l'essenza dell'associazione che per delinearne la distinzione, imposta dallo stesso codice penale, dal concorso di persone nel reato in genere e nel reato continuato in specie.
Dato comune a tutti gli istituti è la pluralità di individui che si accordano per la realizzazione di un fine, con la differenza che nel concorso di persone il fine è costituito da un individuato reato o da un certo numero reati, predeterminati sin dall'inizio della collaborazione e strumentali ad un unico disegno storicamente precisabile, consumati i quali l'accordo si dissolve e si esaurisce, facendo così cessare ogni motivo di allarme sociale (sez. 1, n. 10835 del 22 settembre 1994, Platania, rv. 199581; conforme, sez. 6, n. 3886 del 7 novembre 2011, dep. 31 gennaio 2012, Papa ed altri, rv.
251562), mentre nell'associazione lo scopo comune, oggetto dell'incontro di volontà, consiste nel programma di commettere, cogliendo le opportunità che via via si presentano, una pluralità indefinita di reati, sia pure dello stesso genere. In questo modo l'accordo associativo crea un vincolo permanente, per la consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare con contributo causale alla realizzazione di un duraturo programma criminale.
Questa Corte di legittimità è ormai ferma nel ritenere che l'associazione per delinquere in tanto sussiste, in quanto si costituisca, e permanga, un vincolo associativo continuativo fra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, attraverso la predisposizione comune dei mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso e con la permanente consapevolezza, da parte di ciascuno degli associati, di far parte del sodalizio e di essere disponibile ad attuarne il programma.
Sul piano logico, la partecipazione non estemporanea dell'imputato ai reati fine che connotano il programma criminoso dell'associazione costituisce sicuro indice sintomatico dell'intraneità dell'agente al sodalizio criminoso. Ne deriva la correttezza logico-giuridica dell'affermazione del giudice di merito, che ha dedotto la prova della partecipazione dei ricorrenti all'associazione criminale dalle dichiarazioni di MA. e da quanto sequestrato nel box di (OMISSIS) che "supportano poi ulteriormente l'esistenza di un consolidato sodalizio di soggetti dediti alla commissione di rapine che, proprio per la tipologia dei mezzi presi di mira, non potevano certo essere frutto di improvvisazione quanto alla loro esecuzione.
Al contrario era invece necessaria una minuziosa organizzazione degli assalti ai mezzi pesanti e blindati, ben sapendo che coloro che si trovavano alla guida e a bordo dei medesimi erano persone armate e particolarmente attente". La particolarità dell'azione, che richiedeva poi l'uso di armi pesanti e mezzi di sfondamento, necessitava di un numero elevato di soggetti con compiti prefissati.
Le stesse ripetute modalità esecutive denotavano l'esistenza di una organizzazione consolidata, tra soggetti abituati ad agire insieme con freddezza, esperienza e fiducia reciproca.
La motivazione complessiva sulla sussistenza dell'associazione criminale è ampia, analitica e coerente con i principi della logica, e spiega la ragione per cui è irrilevante il dato circostanziale, evidenziato dalla difesa di S., della sua lontananza dalla Lombardia nelle fasi di programmazione delle rapine. Come ingranaggio di un complesso meccanismo, rodato nel tempo e sul campo, i suoi compiti, come quelli di ciascuno dei correi, era già definito e le istruzioni particolari, relative allo specifico obiettivo, potevano essere fornite al momento dell'arrivo.
Ne consegue che mentre la responsabilità per i reati - fine richiede la prova (su cui infra) che l'associato abbia materialmente o moralmente dato un obiettivo contributo alla realizzazione degli stessi, al contrario per i reati strumentali (furto dei mezzi e reati connessi alle armi), connaturati alla esistenza stessa dell'associazione, in quanto "mezzi" per la attuazione del programma criminoso cui è finalizzato il vincolo associativo, la responsabilità degli associati prescinde dalla effettiva partecipazione materiale agli stessi ma si basa sulla affectio societatis, e cioè sulla adesione alla realizzazione del comune scopo criminoso che richiede una predisposizione comune di mezzi strumentali per l'attuazione del programma, e postula quindi la consapevolezza da parte di ciascuno degli associati di concorrere alla predisposizione di tali mezzi.
6. Nella sentenza di appello, la morte dell'autista del furgone blindato nel corso dell'esecuzione della tentata rapina di (OMISSIS), è stata ascritta a tutti coloro che avevano preso parte a quel fatto delittuoso come omicidio volontario. Conformemente a quanto già deciso nelle sentenze definitive rese a carico di MA. e CA. il dolo del reato è stato individuato nella forma eventuale, in quanto "coloro che hanno organizzato e partecipato a tale rapina hanno quindi comunque accettato il rischio che il deliberato scontro tra i due mezzi pesanti (necessario per l'esecuzione e la buona riuscita della stessa) potesse "trasmodare nell'uccisione del conducente e dei colleghi trasportati".
Occorre ancora una volta ricordare che è stato lo stesso Ma. a delineare le modalità operative delle rapine ai furgoni blindati che prevedevano la sottrazione dei mezzi pesanti con cui bloccare il blindato, il posizionamento degli stessi in un luogo stabilito e l'intervento dei complici in concomitanza con lo speronamento. Del resto, non si vede quale altra funzione potessero avere per il compimento di una rapina la sottrazione di mezzi pesanti, certo non idonei alla fuga.
La struttura del dolo eventuale ha formato oggetto di approfondita valutazione nella sentenza delle Sezioni Unite n. 38314/2014, che da ultima si è occupata della struttura del dolo.
Riprendendo quanto ivi lucidamente espresso, la decisione ha rimarcato la necessità di cogliere nel dolo eventuale non solo la puntuale, chiara conoscenza di tutti gli elementi del fatto storico propri del modello legale descritto dalla norma incriminatrice, ma anche il momento volitivo. Il dolo eventuale, si è detto, è pur sempre una forma di dolo e l'art. 43 c.p. richiede non soltanto la previsione, ma anche la volontà di cagionare l'evento. La particolarità di questo tipo di dolo, pur diretto ad un fine, risiede nella circostanza che il comportamento dell'agente è caratterizzato dall'accettazione delle possibili conseguenze collaterali, accessorie delle proprie condotte. Il risultato finale della condotta riguarda un evento illecito collaterale che non è direttamente voluto, ma è una conseguenza concretamente possibile della propria condotta. Per definire l'atteggiamento psichico rispetto all'evento collaterale, e giungere alla conclusione che anch'esso possa considerarsi "voluto", è richiesto un "rigoroso esame del fatto nelle sue concrete modalità esecutive, rilievo centrale al momento dell'accertamento e di effettuare una penetrante indagine in ordine al fatto unitariamente inteso, alle sue probabilità di verificarsi, alla percezione soggettiva della probabilità, ai segni della percezione del rischio, ai dati obiettivi capaci di fornire una dimensione riconoscibile dei reali processi interiori e della loro proiezione finalistica".
Occorre quindi cogliere i caratteri salienti della condotta tenuta nella concreta fattispecie e verificare se l'evento costituiva una prospettiva sufficientemente concreta e caratterizzato da un apprezzabile livello di probabilità.
Dovendosi indagare la sfera interiore, l'indagine sul dolo eventuale si colloca sul piano indiziario. Se così è, è corretta la conclusione che nel caso in esame l'agente si è "lucidamente raffigurata la realistica prospettiva della possibile verificazione dell'evento concreto costituente effetto collaterale della sua condotta, si sia per così dire confrontato con esso e infine, dopo aver tutto soppesato, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia consapevolmente determinato ad agire comunque, ad accettare l'eventualità della causazione dell'offesa".
A nessuno dei partecipi a quella rapina, poteva sfuggire che lo speronamento compiuto con un autocarro pesante contro il furgone blindato, il cui autista non si aspettava quella violenta collisione e non era pronto a difendersi contro le conseguenze del colpo, poteva condurre ad un esito letale. A ragione, nella sentenza delle Sezioni Unite vengono tra gli altri esemplificativamente indicati, come indici da cui desumere l'elemento doloso del reato, la situazione illecita di base in cui si muove l'agente e la natura della condotta in concreto tenuta che se "lungamente protratta, studiata, ponderata, basata su una completa ed esatta conoscenza e comprensione dei fatti, apre realisticamente alla concreta ipotesi che vi sia stata previsione ed accettazione delle conseguenze lesive". Con la necessaria conclusione che chiunque ha partecipato al delitto programmato, per il principio di cui all'art. 110 c.p., deve rispondere a titolo di concorso dell'ulteriore evento realizzato.
Resta quindi priva di fondamento ogni richiesta che voglia ricondurre lo specifico episodio nell'alveo dell'art. 116 c.p. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che per la configurazione del concorso anomalo sono necessari tre elementi, e cioè l'adesione dell'agente ad un reato concorsualmente voluto, la commissione, da parte di altro concorrente, di un reato diverso o più grave e, infine, l'esistenza di un nesso causale, materiale e psicologico, fra l'azione del compartecipe al reato inizialmente voluto e il diverso o più grave reato poi commesso da altro concorrente, che deve porsi come il prevedibile sviluppo di quello concordato (Cass., Sez. 1A, 10 aprile 1996, Angeloni ed altro; Cass., Sez. 1A, 9 novembre 1995, Fortebracio ed altro). Di talchè l'esclusione della responsabilità ex art. 116 c.p. postula che il reato più grave si presenti come un evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, mentre allorquando la condotta dell'imputato sia connotata non dalla sola prevedibilità, ma dalla effettiva previsione dell'evento diverso e dalla conseguente accettazione del rischio dell'avveramento, non potrà più parlarsi di responsabilità a titolo di concorso anomalo ma di piena responsabilità concorsuale ex art. 110 c.p. sotto il profilo del dolo eventuale (Cass., Sez. 1, n. 4399 del 20/11/2000, Rv. 218191; Cass., Sez. 1, 28 giugno 1995, Cocuzza ed altro; Cass., Sez. 1, 2 luglio 1993, Frandina; Cass., Sez. 1, 22 giugno 1993, Rho).
7. Alla luce degli enunciati principi di diritto, applicabili a tutti i ricorsi, e in relazione ai rigorosi limiti del controllo di legittimità sulla sentenza di merito, che è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, con la precisazione che il vizio deve essere evidente ("manifesta illogicità"), cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, i ricorsi di M., S. e B., sia perchè si limitano a riproporre gli stessi argomenti già disattesi nei precedenti gradi, sia perchè richiedono una rivalutazione dell'apprezzamento del contenuto delle prove acquisite, devono essere dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza. Nessun vizio è riscontrabile nella sentenza impugnata che è pervenuta alla conferma della statuizione di primo grado - con motivazioni che si integrano tra loro per essere conformi sul punto della responsabilità -, in relazione ai reati in questione attraverso la considerazione delle varie prove acquisite e la corretta radicazione del significato dimostrativo loro attribuito dal giudice, dando puntuale ed esauriente risposta alle deduzioni difensive fatte oggetto dei motivi di appello.
7. Con riferimento al motivi specifici dedotti da ciascun ricorrente si osserva quanto segue.
7.1. Ricorso di M.G.P.. Il primo motivo di ricorso concerne il punto della gravità indiziaria per i reati di cui ai capi da L1) a L8), cioè la tentata rapina di (OMISSIS) e l'evento mortale derivatone. Richiamando il principio in precedenza esposto al precedente sub 2 (del "considerato") sulla natura e sul procedimento che si deve seguire nella valutazione degli indizi, va rilevato come correttamente, in aderenza al modus procedendi seguito nella commissione degli altri reati, le sentenze di merito, particolarmente quella di primo grado che analizza nel dettaglio e nella loro consecuzione temporale i contatti telefonici, hanno evidenziato i plurimi contatti tra i correi che si intersecano il giorno dell'evento e quelli precedenti e il seguente; l'incontro tra MA. e M. il (OMISSIS) nei pressi del deposito delle armi (i giudici di merito danno conto con giudizio di fatto che (OMISSIS), dove è localizzato M., e (OMISSIS) sono limitrofi e distano qualche kilometro (in zona si registra anche la presenza di CA.); il black out telefonico alle 14:57 del 2 (non smentito dalla circostanza che MA. abbia usato il telefono mobile per contattare le schede anonime); i contatti costanti tra i possessori di queste schede, ricollegati ai gruppi che con le diverse funzioni interagivano sul luogo del fatto; l'accesso del giorno dopo di M. a (OMISSIS). Non illogica, ma coerente con i dati di fatto, è stata l'interpretazione dei giudici di merito che hanno collocato M. sul luogo dell'evento ritenendo che "facesse parte di uno dei due gruppi e utilizzasse nel frangente una delle schede anonime".
7.2. Quanto alla mancata specificazione del contributo concorsuale prestato, su cui nel secondo motivo di ricorso si incentra la doglianza di M., è sufficiente rilevare che ai fini della configurabilità del concorso di persone nel reato è richiesto un contributo partecipativo, morale o materiale, alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un apporto concorsuale alla realizzazione dell'evento illecito (Cass., Sez. 6, 18-2-2010 n. 14606, Rv. 247127).
La principale forma di concorso si realizza quindi con la partecipazione all'esecuzione materiale del reato, mentre è irrilevante che non sia stato possibile precisare il segmento della condotta posto in essere, in quanto il reato è proprio di tutti coloro che vi hanno preso parte.
7.3. Il terzo motivo di ricorso ripropone il tema della gravità indiziaria in relazione alle altre rapine (consumate o tentate) contestate al ricorrente.
Anche in relazione a questi aspetti le sentenze hanno reso una motivazione precisa, fondata su specifiche risultanze processuali e del tutto idonea a illustrare le ragioni della ritenuta responsabilità del ricorrente. Per le rapine di (OMISSIS) (tentata) e (OMISSIS) (tentata), la Corte di secondo grado, ricollegandosi ai puntuali riferimenti cronologici contenuti nella sentenza di primo grado, riconnette decisivo rilievo:
- per (OMISSIS) ai ripetuti contatti telefonici, anche da cabine pubbliche, iniziati sin dal 20 novembre e che vedono intersecarsi colloqui tra i correi ( MA., CA., A. e F. sono stati condannati in via definitiva) fino al giorno successivo la rapina; in particolare, M. ha contatti ripetuti con MA., B. e F. (questi ultimi autori del furto del mezzo pesante utilizzato e, il solo F., delle targhe); il consueto black out degli apparati mobili;
- per (OMISSIS) per le posizioni di B. e M. erano valorizzate la confessione di MA.; le indagini balistiche che avevano messo in relazione il calibro dei proiettili esplosi con quelli di (OMISSIS); le chiamate intercorse il giorno precedente tra MA., B., A., CA. (i due ultimi e MA. già condannati in via definitiva); i contatti tra MA., B., M. il giorno della rapina e la localizzazione di B. e M. vicino (OMISSIS) (abitazione di MA. e luogo di custodia delle armi e di spartizione del provento della rapina); la presenza a (OMISSIS) di M. alle 2.06; quelle del giorno dopo tra MA., B., M.; l'aggancio della stessa cella dei telefoni utilizzati da B., MA., M.;
l'interruzione dei contatti nei momenti e tempi prossimi alla rapina;
la ripresa delle telefonate nei giorni successivi; la chiamata in correità di CA. (sentenza di primo grado); per (OMISSIS) il rispetto del consueto copione ad avviso della Corte distrettuale costituisce prova logica a carico di M.: ricollegandosi alla sentenza di primo grado sono stati ritenuti significativi i contatti e le localizzazioni il giorno della rapina e quelli del giorno precedente e successivo. Sul punto, la sentenza di primo grado ha evidenziato i plurimi contatti tra MA., B. e M. del 2/12; quelli del giorno della rapina tra MA., M., B., F.; la localizzazione di M. con B. nelle ore successive; l'incontro serale nel biellese tra MA., F. e M.; per (OMISSIS), oltre ai consueti incontri e contatti telefonici dal giorno precedente il tentativo, la sentenza impugnata ha posto l'accento su una duplice localizzazione di M. a (OMISSIS) (il 22/2 e il 23/2) e il consueto black out nel periodo di consumazione del reato;
per (OMISSIS) il giudice di secondo grado ha ritenuto significativi i contatti di M. con MA., che ha ammesso la partecipazione al reato, e la sua localizzazione sia nei pressi della stazione centrale di (OMISSIS), in occasione dell'arrivo di C., sia nel novarese; la sua presenza nella località del furto del mezzo usato; i plurimi contatti telefonici del 30 e 31/5; la presenza a (OMISSIS).
L'impianto argomentativo a sostegno del decisum si sostanzia dunque in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico- giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità. A fronte di esso, la censura ripropone inammissibilmente argomenti già valutati e disattesi dal giudice di merito.
7.4. Quanto al reato associativo la Corte territoriale ne ha motivato la sussistenza in considerazione della distribuzione sistematica di ruoli e linee di comportamento, ritenuti inconciliabili con l'episodicità e ed occasionalità delle rapine e frutto invece di una ben strutturata organizzazione criminale, in cui ciascun membro confidava nell'apporto degli altri ed agiva con freddezza ed abilità collaudata nel tempo. Il convincimento della Corte è coerente con i principi sopra esposti, anche sul ruolo di direzione attribuito a M. all'interno del sodalizio criminoso, implicitamente ritenuto. Come è noto, infatti, non essendo necessarie specifiche investiture, è organizzatore l'affiliato che, come fatto da M., esplica con autonomia la funzione di curare il coordinamento e l'impiegò razionale delle strutture e risorse associative, nonchè di reperire i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso (cfr. Cass., sez. 5, 11.2.1994, De Tommasi), senza, peraltro, che sia necessario, a tal fine, che l'organizzatore sia necessariamente investito di compiti di coordinamento e di direzione dell'attività di altri soggetti, richiedendosi soltanto che l'attività di tale soggetto abbia i requisiti della essenzialità e della infungibilità (cfr. Cass., sez. 1, 11.12.1993, Algranati), sicuramente riscontrabili nel contributo fornito dal ricorrente, il quale è inserito nell'organismo sin dal suo nascere, ha partecipato costantemente all'esecuzione dei reati fine ed ha avuto rapporti costanti e continui con MA. e B. ai quali è stata attribuita la stessa veste.
7.5. I motivi aggiunti ripropongono in gran parte i temi già trattati, in riferimento alla tentata rapina di (OMISSIS) e sono già stati esaminati. La ritenuta partecipazione al delitto non contrasta con quanto deciso dalla Corte di Cassazione con la sentenza emessa nei confronti di A., che ha tenuto conto della limitatezza degli indizi, costituiti da tre soli contatti telefonici, e dell'ambiguità di due di essi, intercorsi con soggetto, Ce., non imputato per quello specifico episodio.
8. Ricorso di S.G..
I motivi sono manifestamente infondati.
8.1. Insussistente è il vizio di travisamento della prova. La Corte distrettuale non ha attribuito alla sentenza emessa nei confronti di A. il carattere della definitività, attribuito invece ad altre decisioni, e ha correttamente valutato le dichiarazioni di MA. e le localizzazioni territoriali. Sotto quest'ultimo profilo va rilevato che nella giurisprudenza di legittimità è stato affermato che il vizio di "travisamento della prova", che si realizza allorchè si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia, può essere dedotto solo nell'ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado, in quanto nell'ipotesi di doppia pronuncia conforme il limite del devolutum non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui il giudice di appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (sez. 2A, n. 25883 del 28 maggio 2008). In tema di ricorso per cassazione, quando, come nel caso in esame, ci si trova dinanzi a una "doppia pronuncia conforme" e cioè a una doppia pronuncia (in primo e in secondo grado) di eguale segno (vuoi di condanna, vuoi di assoluzione), l'eventuale vizio di travisamento può essere rilevato in sede di legittimità, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (sez. 4A, n. 20395 del 10 febbraio 2009).
8.2. Per quanto attiene la posizione di S. in relazione agli ulteriori vizi dedotti, i giudici di merito, con iter argomentativo correttamente sviluppato, hanno analizzato gli elementi a carico nella loro specifica valenza indiziaria, nelle inferenze con le altre risultanze e poi hanno esaminato unitariamente l'intero materiale probatorio anche alla luce dei rilievi difensivi, fornendo poi una giustificazione razionale e coerente delle ragioni per le quali sussistevano le condizioni per ritenerne dimostrata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità in ordine ai reati contestatigli.
La Corte distrettuale ha evidenziato come elementi significativi la circostanza che S. sia partito dalla Sicilia per raggiungere (insieme ad G.A.) la Lombardia in occasione delle due rapine in contestazione, (OMISSIS) e (OMISSIS) (tentata), e di quella per cui era stata arrestato e condannato ((OMISSIS)); la sentenza di primo grado, a sua volta, ha messo in rilievo come la partenza del ricorrente da Catania abbia fatto seguito a plurimi contatti con MA. e come questi si siano sviluppati durante tutto il viaggio che porta in Lombardia, fino al loro incontro; l'intersecarsi delle telefonate tra i correi; la similarità delle modalità operative dei fatti e l'utilizzo di una scheda nei passaggi autostradali delle auto utilizzate nella tentata rapina di (OMISSIS), già utilizzata per la tentata rapina di (OMISSIS). Ancora le Corti di merito ritengono significativo che S. non abbia dato nessuna spiegazione dei motivi del suo accesso in Lombardia in concomitanza con i fatti delittuosi ascrittogli. Non coglie nel segno l'obiezione difensiva che, nell'affermare genericamente che le ragioni potrebbero essere diverse, deduce che la sentenza impugnata è incorsa in una "sovversione" dell'onere probatorio. Una inversione dell'onere della prova ricorre quando si fa carico all'imputato di provare l'innocenza, mentre nel caso di specie vi è stata corretta applicazione di un canone di ragionevolezza, per cui "quando l'accusa ha provato la colpevolezza in base a tutta l'evidenza disponibile" spetta alla difesa, che è l'unica in condizioni di farlo, fornire le informazioni disponibili a contrastarla. Nella giurisprudenza di legittimità si è affermato che al giudice non è precluso valutare la condotta processuale dell'imputato, coniugandola con ogni altra circostanza sintomatica, con la conseguenza che egli, nella formazione del suo libero convincimento, ben può considerare, in concorso con altre circostanze, la portata significativa del silenzio su circostanze potenzialmente idonee a scagionarlo (Cass. sez. 2, sent. n. 22651 del 21.4.2010, Di Perna, rv. 247426).
Per la rapina di (OMISSIS), ancora, oltre ai plurimi contatti telefonici e all'arrivo del ricorrente in Lombardia, sono stati messi in rilievo il passaggio dell'auto di S. (e di quella di B.) in concomitanza con quello del mezzo pesante rubato per commetterla e il ritorno in Sicilia dopo il fallito assalto, accompagnato da ulteriori contatti con MA.. Non merita censura infine la sentenza quando ha disatteso la tesi difensiva secondo cui la rapina non fu portata a termine per aver i correi desistito dall'azione. La Corte di legittimità ha chiarito che anche gli atti preparatori e non propriamente esecutivi possono rientrare nell'area della punibilità e questo quando le circostanze concrete facciano fondatamente ritenere che l'azione abbia la rilevante probabilità di conseguire l'obiettivo programmato, che l'agente si trovi ormai ad un punto di non ritorno nella realizzazione del delitto e che esso sarà commesso a meno che non risultino percepibili incognite le quali pongano in dubbio tale eventualità; a tal fine devono escludersi solo quegli eventi imprevedibili non dipendenti dalla volontà del soggetto agente (Cass., Sez. 2, 21/09/2011, n. 36536). Sulla stessa scia ermeneutica si pone Cass., Sez. 2, 20/11/2012, n. 46776, secondo cui per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo. Nel caso in esame, le sentenze di merito con motivazione adeguata hanno evidenziato che la rapina non fu portata a termine perchè l'autista del blindato, accortosi della presenza sospetta del trattore stradale parcheggiato sulla strada, fermò il mezzo e si mise in contatto con la centrale operativa, determinando la fuga di coloro che si trovavano sul trattore. Correttamente quindi i giudici di merito si sono espressi sulla reale adeguatezza causale del comportamento tenuto dagli imputati a realizzare l'evento, concludendo che le circostanze esistenti al momento della condotta e il contesto in cui la stessa veniva a realizzarsi consentivano di ravvisare il tentativo punibile.
8.3. I motivi nuovi non introducono elementi ulteriori rispetto a quanto già esaminato. Per quanto riguarda il richiamo alla sentenza A. si rimanda a quanto già detto esaminando il ricorso di M..
In conclusione, anche per quanto riguarda la posizione di S., la sentenza impugnata ha reso logicamente e ragionevolmente conto della valenza indicativa dei dati acquisiti, delle inferenze formulate in base ad essi e della pregnanza indiziaria del risultato raggiunto in termini di partecipazione del ricorrente ai reati in contestazione e all'apporto contributivo prestato in ottica associativa. In linea con quanto già argomentato nell'inquadramento generale, ha ricollegato alla partecipazione di S., quale concorrente nella tentata rapina di (OMISSIS), l'evento collaterale verificatosi, con tale valutazione disattendendo le diverse ricostruzioni dei fatti congetturalmente proposte nel ricorso.
9. Il ricorso di B.S.. Il ricorrente propone per molti aspetti motivi già trattati in precedenza e ad essi, quanto ai criteri di valutazione della prova indiziaria (primo motivo del ricorso presentato dall'avv. Bazzoni e secondo motivo del ricorso dell'avv. Pezzoni) e al dolo dell'omicidio della guardia giurata a (OMISSIS) (secondo motivo dell'avv. Bazzoni e terzo dell'avv. Pezzoni), si fa rinvio.
9.1. Il primo motivo di ricorso dell'avv. Bazzoni con cui si contesta la rilevanza degli indizi a carico di B. in ordine alla sua partecipazione alla tentata rapina di (OMISSIS) è manifestamente infondato. A fronte delle specifiche indicazioni fornite dai giudici di merito, la difesa oppone una ricostruzione congetturale e frazionata dei fatti, che non tengono conto del complessivo quadro indiziario.
Oltre ai numerosi contatti telefonici tra i correi tra il 31/10 e il 3/11, che rispecchiano il modus operandi, alle localizzazioni, agli accessi a (OMISSIS) (analiticamente indicati nella sentenza di primo grado), i giudici di merito significativamente ritengono di indubbio spessore gli indizi derivanti dal sequestro a B. della tessera telefonica con cui il giorno del fatto erano state effettuate due telefonate alla sua compagna dal telefono pubblico localizzato vicino al casello autostradale di Lodi, luogo da cui si poteva sorvegliare il tragitto del furgone portavalori, e degli appunti su cui erano annotati gli orari di spostamenti di detti furgoni, ritenuti significativi del ruolo svolto; è stata inoltre valorizzata la presenza di B. a (OMISSIS) alle 21:23 del 2/11, nonchè la circostanza che già il 31/10 B. era stato localizzato a Lodi.
In questa occasione la presenza di B. era stata desunta dai contatti intercorsi tra due utenze fittizie, ritenute in uso rispettivamente a B. e MA. (una di queste era stata sequestrata a MA.) perchè avevano iniziato ad essere utilizzate subito dopo il loro incontro, con conseguente interruzione del traffico normale.
La valutazione dei giudici di merito, inserita nel contesto della vicenda in esame, è logica e si sottrae alle censure del ricorrente.
Le contrarie argomentazioni da questi svolte propongono una alternativa ricostruzione dei fatti, non sostenute da nessuna evidenza. La circostanza che siano stati conservati elementi compromettenti non è anomala, considerato quanto sequestrato a (OMISSIS) e che secondo la comune esperienza nessuno prevedeva di essere arrestato. Oltretutto, le sentenze di merito danno atto che nell'orario in questione MA. utilizzava ancora la propria utenza ufficiale.
9.2. Il secondo motivo di ricorso dell'avv. Bazzoni ed il terzo dell'avv. Pezzoni attengono al dolo del reato di omicidio e alla diminuente dell'art. 116 c.p. e sono stati già trattati.
9.3. Il primo motivo di ricorso dell'avv. Pezzoni attiene al criterio della valutazione indiziaria al fine della riconosciuta partecipazione all'associazione criminale, che ha già avuto esauriente trattazione sub 5 (del "considerato"). Le diverse argomentazioni del ricorrente pongono l'accento su dati di fatto, il cui esame è estraneo a questa sede.
9.4. Il secondo motivo dell'avv. Pezzoni affronta genericamente il quadro della gravità indiziaria valutato nella sentenza impugnata, ma omette di confrontarsi con le specifiche e puntuali osservazioni svolte dai giudici di merito per ogni singola rapina. Il motivo di ricorso è quindi generico, posto che le deduzioni svolte nella sentenza impugnata non hanno in realtà formato oggetto di una autonoma e argomentata critica impugnatoria. La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai da tempo consolidata nell'affermare che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (per tutte, Sez. 6, sent. 20377/2009 e Sez. 6, sent. 22445/2009). La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione (Cass., Sez. 1A, 30 settembre 2004, Burzotta;
Cass., Sez. 6A, 8 ottobre 2002, Notaristefano; Cass., Sez. 4A, 11 aprile 2001 Cass., Sez. 4A, 29 marzo 2000, Barone; Cass., Sez. 4A, 18 settembre 1997, Ahmetovic).
La sentenza impugnata ha valutato la posizione di B. in occasione di ogni singolo reato in contestazione e ha posto in evidenza tutti gli elementi significativi per inferire la sua piena partecipazione ad essi. Sono state evidenziate le localizzazioni, i costanti contatti con MA. e gli altri correi; i black out telefonici; la presenza nel covo di (OMISSIS) ( (OMISSIS)); la sua partecipazione alla tentata rapina di (OMISSIS). La partecipazione a tutti i reati è stata logicamente valutata come significativa nell'ottica associativa. A fronte di questa completa disamina, il tentativo di inficiare il quadro complessivo emerso ponendo in luce singoli aspetti di puro fatto (l'intenzione di trasferirsi altrove, la affermata insofferenza della moglie ad ospitare i catanesi, il collezionismo di tessere telefoniche) o dovuti a casualità (il mancato rinvenimento del DNA sugli oggetti utilizzati per le rapine) si scontra con la lettura complessiva che di tutti gli specifici fatti, puntualmente descritti nelle sentenze, è stata offerta dai giudici di merito, che del tutto congruamente sorregge la conclusione cui gli stessi sono pervenuti in coerente applicazione dei principi di diritto più volte richiamati in questa sede.
9.5. Quanto al diniego della attenuanti generiche, su cui verte l'ultimo motivo di ricorso, si osserva che secondo la giurisprudenza di questa Corte, la concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere bensì motivato ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e dalla personalità del reo. Il giudice non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevole o sfavorevole dedotte dalla parte ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti irrilevanti decisivi ai fini della concessione o del diniego.
Nel caso in esame, le attenuanti generiche sono state negate per il numero dei reati, e le modalità degli stessi evidenzianti la gravità dei fatti. Nei passi motivazionali richiamati non si ravvisa alcuna manifesta illogicità.
Tutti i ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili. Ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma determinata, equamente, in Euro 1000,00 ciascuno, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità". (Corte Cost.
186/2000).
10. Il ricorso di P.R.. I primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati e vanno dichiarati inammissibili. Anche questo ricorrente contesta il significato attribuito dai giudici di merito ai contatti telefonici e il valore attribuito dalla Corte distrettuale alla sentenza A., ritenuta irrevocabile. Il Collegio deve richiamare quanto esposto in precedenza sul punto della valutazione della gravità indiziaria. La Corte di primo grado ha attentamente valutato e indicato i contatti intercorsi tra i correi ( MA., M., F., P.) il giorno del furto del mezzo utilizzato per l'assalto al mezzo blindato; i contatti dei giorni seguenti (29 e 30 maggio); l'arrivo di C. dalla Sicilia, dove ritornerà due giorni dopo); i costanti contatti tra i correi il 31/5, giorno della tentata rapina; l'utilizzo da parte di MA. di utenza fittizia per contattare prima della commissione del reato P. e la loro localizzazione nell'area di Varese; le conversazioni dopo la tentata rapina tra CA. e P.; la successiva localizzazione di P. in zona vicino (OMISSIS), dove si trovavano anche MA. e M.; il consueto black out telefonico. E da essi, con motivazione logica e non contraddittoria, aderente al metodo unitario di valutazione degli indizi, ha tratto il convincimento della partecipazione di P. all'azione criminosa. A fronte di questo corposo quadro, reso significativo dall'avvenuto arresto di P. in occasione della tentata rapina di (OMISSIS), il ricorrente contesta, con il primo motivo, singole argomentazioni della Corte di appello attribuendo ad esse un significato diverso da quello proprio. Già si è detto che la Corte distrettuale non ha equivocato il valore del dispositivo della sentenza A., non avendo da essa tratto nessun elemento di prova. Anche al fine della prova della partecipazione di P. all'associazione criminale, la Corte non ha mai affermato che il ricorrente ne facesse parte sin dalla commissione della rapina di (OMISSIS), essendosi limitata ad evidenziare che i rapporti di P. con MA. risalivano a quella data e che era verosimile che al nucleo originario (composto da MA., CA., B., M., A., F. e Ce.), se ne fossero nel tempo aggiunti altri, come appunto P.. I Giudici di merito, infine, facendo esatta interpretazione e corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte hanno logicamente ed esaustivamente indicato le ragioni dimostrative della partecipazione del ricorrente ai reati fine evidenziando i reiterati contatti tra tutti e l'accertata adesione al programma criminale, incisivamente rilevando che "proprio la tipologia delle rapine che costituivano lo scopo del gruppo non consentiva di coinvolgere nella loro attuazione soggetti qualsiasi, ma solo personaggi dotati di particolari caratteristiche di freddezza e abilità, conosciuti e affidabili".
Erano indicative in proposito le modalità stesse del post rapina che denotavano condotte non improvvisate, ma previste e considerate.
E concludono che "ciò che caratterizza il sodalizio in questione sono proprio tali elementi, ed infatti tutti i correi si conoscevano da tempo, erano stati insieme detenuti, avevano insieme commesso altre rapine, si fidavano l'uno dell'altro (e il comportamento di MA. lo conferma)". Anche tale valutazione, esente da vizi logici e giuridici, resiste alle censure difensive, che infondatamente contestano il metodo valutativo seguito, non limitato, come si assume, ad attribuire indistintamente ai partecipi all'associazione la responsabilità per tutti i reati fine commessi.
Al contrario, la sentenza di primo grado ricollega espressamente alla partecipazione al reato fine la responsabilità per tutti quelli ad esso strumentali. La partecipazione di P. alla tentata rapina di Varese comporta la responsabilità anche per i reati concernenti il furto del mezzo (secondo motivo), ed il porto e la detenzione delle armi utilizzate. Infine, riprendendo quanto già esposto, era onere dell'imputato produrre i tabulati telefonici che avrebbero potuto inficiare l'assunto accusatorio.
10.1. Per quanto riguarda la tentata rapina di Varese, il ricorrente lamenta che non siano stati compiuti accertamenti che avrebbero potuto dar luogo ad una diversa decisione. Al contrario, la Corte di secondo grado, ricollegandosi a quella di primo grado, ha valutato che le localizzazioni di P. erano coerenti con la sua partecipazione al fatto, ed ha tratto conferma da ciò anche dagli altri elementi indicati sub 10, ovverosia i contatti con MA. attraverso l'utilizzo dell'utenza fittizia e la sua collocazione sul percorso di (OMISSIS), il cui accesso era necessario per il ricovero dei mezzi, delle armi e di quanto utilizzato per travisarsi. La Corte di secondo grado in proposito ha utilizzato la cartina allegata all'atto di impugnazione traendo il convincimento della compatibilità delle celle attivate con il percorso verso e da (OMISSIS). La completezza di ragionamento svolto dalla Corte evidenzia la ragione per cui non è stato ritenuto necessario nessun accertamento tecnico specifico: trattandosi di valutare dati rientranti nella comune esperienza la Corte distrettuale ha implicitamente ritenuto che gli elementi probatori disponibili risultavano completi e concludenti per la formazione del convincimento (Cass., Sez. 1, 19 marzo 2008, n. 17309, Calisti). La motivazione sul punto della responsabilità è adeguata e coerente ed è stata formulata sulla base di una approfondita valutazione di dati di fatto, non censurabili nel giudizio di legittimità con la proposizione di ricostruzioni alternative.
Quanto all'aspetto della mancata specificazione del ruolo di P. e al contributo causale prestato per la realizzazione della rapina si rinvia a quanto esposto al precedente 7.2.
10.2. Il terzo motivo di ricorso è fondato nei termini di cui appresso, evidenziati nella sua requisitoria dal Procuratore generale. La Corte distrettuale ha accolto il riconoscimento della continuazione chiesto da P.R. con la tentata rapina del 6/12/2006 e altri connessi reati giudicati con la sentenza della Corte di appello di Milano irrevocabile dal 19/1/2010. Il giudicante ha ritenuto più grave la pena irrogata in tale sede, pari a complessivi anni sette di reclusione ed Euro 1000 di multa, su cui ha operato un aumento per la continuazione con i fatti oggetto di giudizio, determinati in anni due e mesi dieci ed Euro 300 per il capo F3), mesi cinque ed Euro 250 ciascuno per i capi F1) e F2), mesi quattro per il capo M). Tale statuizione è però censurabile, in quanto la determinazione della pena, una volta riconosciuto il reato continuato, non è stata operata alla luce dei criteri elaborati in sede di legittimità. E' infatti stato detto ripetutamente che il giudice della cognizione o dell'esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, alcuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 c.p., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo; ciò sul rilievo che sia l'art. 81 c.p., sia l'art. 187 disp. att. c.p.p. indicano che l'aumento di pena per la continuazione va operato sulla violazione più grave, e non sulla pena più grave inflitta. La sentenza impugnata non si è attenuta a questi principi e deve essere annullata sul punto.
Il profilo di questo motivo con cui si contesta l'eccessività degli aumenti di pena rispetto ai concorrenti è assorbito dalla decisione di annullamento.
10.3. Infondato è invece il profilo in cui il ricorrente ha lamentato la violazione del divieto di reformatio in peius per aver il giudice di appello applicato la pena di quattro mesi di reclusione per il reato sub M). La difesa ha osservato che la Corte di primo grado, pur avendo dichiarato P. responsabile anche del reato associativo, non aveva irrogato nessuna pena, per cui l'applicazione di quattro mesi di reclusione operata dal giudice di appello si poneva in violazione dell'art. 597 c.p.p..
Questa Corte di legittimità ha affermato costantemente che in sede di applicazione della continuazione ex art. 671 c.p.p., si deve escludere la formazione del giudicato in relazione alla cosiddetta continuazione esterna, potendo il giudice rideterminare gli aumenti di pena "ex novo" nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 133 c.p." (Sez. 5, n. 11587 del 10/02/2006 (dep. 03/04/2006) Rv. 233897;
Sez. 1, Sentenza n. 3734 del 27/05/1997 Cc. (dep. 18/07/1997) Rv.
208251).
Nel riconoscere la continuazione con reati già giudicati, la Corte distrettuale ha esercitato le attribuzioni del giudice dell'esecuzione, per cui, nel determinare la pena complessiva, posto il dovere di individuare la violazione più grave nei termini in precedenza esposti, era libera di stabilire ex novo gli aumenti ex art. 81 c.p. in modo del tutto autonomo, senza essere vincolata dalle precedenti statuizioni (e quindi nemmeno da quella che aveva omesso di applicare un aumento di pena per un reato per cui pure era intervenuta condanna).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di P.R. limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio al riguardo ad altra sezione della Corte di assise di appello di Milano; dichiara nel resto inammissibile il ricorso di P. e dichiara inammissibili i ricorsi di B.S., S.G. e M.G.P. e condanna questi ultimi al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1000 alla cassa delle ammende.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2015
