Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 23 novembre 2015 i ricorrenti, tutti dipendenti di S. s.p.a., con mansione di guardia particolare giurata in servizio presso la Provincia di Milano, deducevano di aver ricevuto indebitamente ed arbitrariamente trattenute dalle buste paga, per i totali indicati nella narrativa del ricorso introduttivo, in relazione a presunte violazioni del CDS commesse nello svolgimento del servizio, ed in particolare accesso senza autorizzazione alle ZTL e transito in corsie preferenziali, stante l'esistenza di contrassegni autorizzativi, la mancata impugnazione della contravvenzione da parte della società. Tanto premesso ed esposto chiedeva la restituzione delle trattenute indebite, nella misura indicata.
Va, però, segnalata altra sentenza della Sezione lavoro, n.22054/2014, che in tema di abbandono del posto di lavoro da parte di una guardia giurata, ha affermato che la norma contrattuale, art. 140 del CCNL di settore, si interpreta nel senso che è richiesta la coscienza e volontà dell'allontanamento dal posto di servizio, qualificata dalla precisa intenzione di violare le direttive ricevute.