ROMA, 03 OTT - "Si parla notoriamente di 'lavoro povero', ovvero di 'povertà nonostante il lavoro', principalmente dovuto alla concorrenza salariale 'al ribasso' innescata, in particolare dalla molteplicità dei contratti all'interno della stessa contrattazione collettiva; la quale, pur necessaria, quale espressione della libertà sindacale e per la tutela dei diritti collettivi dei lavoratori, può entrare in tensione con il principio dell'art. 36 della Costituzione che essa stessa è chiamata a presidiare per garantire il valore della dignità del lavoro". Lo sottolinea la Cassazione - che esorta i giudici a non considerare i contratti nazionali come gli unici parametri per valutare la giusta e dignitosa retribuzione - accogliendo il ricorso di un lavoratore della vigilanza privata non armata, impiegato a Torino. Il sorvegliante è dipendente di una cooperativa messa sotto controllo giudiziario dal gip di Milano, dallo scorso 19 giugno. Aveva fatto ricorso al Tribunale del capoluogo piemontese lamentando la retribuzione troppo bassa e chiedendo che fosse accertato il suo diritto a percepire un trattamento retributivo di base non inferiore a quello del Ccnl dei dipendenti dei proprietari di fabbricati, i portieri. In primo grado, il giudice aveva accolto la richiesta di Angelo M. e condannato la società cooperativa 'Servizi fiduciari' - ex 'Sicuritalia servizi fiduciari' - a pagargli oltre venti anni di differenze retributive. Poi però, la Corte di appello di Torino con sentenza del luglio 2022, aveva fatto marcia indietro affermando che "vanno esclusi dalla valutazione di conformità all'art. 36 della Costituzione quei rapporti di lavoro che sono regolati dai contratti collettivi propri del settore di operatività e sono siglati da organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale". Questa tesi è stata travolta dalla Cassazione che fa presente come in materia di adeguatezza dei salari non si può non tenere conto, ad esempio, della Direttiva Eu 2022/2041 del 19 ottobre 2022 che ha come "primo obiettivo dichiarato" quello della "convergenza sociale verso l'alto dei salari minimi" che "contribuiscono a sostenere la domanda interna", e i livelli minimi devono essere "adeguati" per conseguire "condizioni di vita e di lavoro dignitose". Inoltre i supremi giudici - con il verdetto 27711 della Sezione Lavoro, presidente Guido Raimondi, relatore Roberto Riverso - sottolineano che "nessuna tipologia contrattuale può ritenersi sottratta alla verifica giudiziale di conformità ai requisiti sostanziali stabiliti dalla Costituzione che hanno ovviamente un valore gerarchicamente sovraordinato nell'ordinamento". Tra gli 'strumenti' per effettuare la verifica, la Cassazione cita il paniere Istat, l'importo della Naspi o della Cig, la soglia di reddito per l'accesso alla pensione di inabilità e l'importo del reddito di cittadinanza, avvertendo però che sono tutte forme di sostegno al reddito che garantiscono una "mera sopravvivenza" ma non sono "idonei a sostenere il giudizio di sufficienza e proporzionalità della retribuzione" nel senso indicato dalla Costituzione e dalla Ue. Adesso la Corte di Appello deve adeguarsi a questi principi dal momento che "il giudice può motivatamente discostarsi" dai parametri della contrattazione collettiva nazionale di categoria quando entrino in contrasto con l'art. 36 della Costituzione, e "servirsi a fini parametrici del trattamento retributivo stabilito in altri contratti di categoria di settori affini o per mansioni analoghe". Fonte ANSA 2023-10-03
Salario minimo: Cassazione, incostituzionale considerare la paga lorda
Milano, 4 ott. (LaPresse) - Nella valutazione di un salario minimo "costituzionale" non si può assumere a riferimento "la retribuzione lorda" che "non si riferisce ad un importo interamente spendibile da un lavoratore". Lo ha stabilito la Corte di Cassazione in una seconda sentenza emessa in queste ore sul tema delle retribuzioni minime di 8 vigilantes dipendenti della cooperativa Servizi Fiduciari del Gruppo Sicuritalia, assunti nel 2018 e impiegati come receptionist negli appalti di Snam. Assistiti dall'avvocato Giovanni Paganuzzi di Milano, i lavoratori hanno fatto causa all'azienda per violazione dell'articolo 36 della Costituzione (retribuzione "proporzionata e dignistosa") denunciando uno stipendio lordo mensile di 930 euro (5,38 euro/ora) per 13 mensilità, così come previsto all'epoca dal Ccnl Vigilanza Privata Servizi Fiduciari. Dopo aver vinto in primo grado, l'8 marzo 2022 la Corte di Appello di Milano ha dato loro torto perché "esaminando i cedolini paga prodotti [...] emerge che ciascuno di essi percepisce uno stipendio mensile lordo superiore alla soglia di povertà fissata dall’Istat", hanno scritto i giudici Vignati-Pattumelli-Beoni con riferimento agli 834,66 mensili stimati nel 2018 dall'Istat come soglia di povertà assoluta per una persona fra i 18 e i 59 anni residente al Nord Italia. Il 2 ottobre la Corte di Cassazione Sezione Lavoro ha riformato la sentenza stabilendo come la Corte di appello si sia sottratta "all'obbligo di motivazione sul perché utilizzare la retribuzione lorda invece di quella netta" e l'abbia confrontata "con l'indice Istat di povertà" che però riguarda "la capacità di acquisto immediata di determinati beni essenziali". "Va da sé - scrive il collegio della Suprema Corte presieduto dal giudice Guido Raimondi - che nell'ambito dell'operazione di raffronto tra il salario di fatto e salario costituzionale il giudice è tenuto ad effettuare una valutazione coerente e funzionale allo scopo, rispettosa dei criteri giuridici della sufficienza e della proporzionalità" non potendo "perciò assumere a riferimento la retribuzione lorda" che "non si riferisce ad un importo interamente spendibile da un lavoratore". Fonte LaPresse 04 OTT 23
