Corte dei Conti Puglia, Sez. giurisdiz., Sent., (data ud. 20/11/2024) 06/12/2024, n. 238. Acquisto da una ex guardia giurata, destinataria di un provvedimento di divieto di detenzione di armi emesso dalla Prefettura di Foggia, di una pistola...

Mercoledì, 20 Novembre 2024 09:39

Acquisto da una ex guardia giurata, destinataria di un provvedimento di divieto di detenzione di armi emesso dalla Prefettura di Foggia, di una pistola oltre il termine di 90 giorni previsto dal provvedimento prefettizio per l'alienazione dell'arma, procurandosi intenzionalmente l'ingiusto vantaggio patrimoniale della proprietà della pistola. ... Inoltre, è stato incontestabilmente accertato che, al fine di occultare l'appropriazione illecita delle armi, il L. abbia provveduto ad alterare le dichiarazioni di consegna per la rottamazione nonché ad inserire false annotazioni nelle banche dati SDI (Sistema d'Indagine) relative alla cessione delle armi. ... 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai magistrati:

Pasquale DADDABBO - Presidente

Pierpaolo GRASSO - Consigliere

Andrea COSTA - Primo Referendario - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 37628 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di R.L.V., nato a F. il (...), ivi residente in Viale degli A. Km 3, Codice fiscale (...), rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Traisci, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Foggia, via Eugenio Masi n.47;

Visto Fatto di citazione relativo al fascicolo istruttorio n. 105849/2020, depositato in segreteria in data 19 giugno 2024;

Uditi nell'udienza pubblica del 20 novembre 2024 con l'assistenza del Segretario dott. Francesco Gisotti - relatore il Primo Referendario Andrea Costa - il P.M., in persona del Vice P.G. Cosmo Sciancalepore e, in virtù di delega, l'avv. Saverio Nitti per il convenuto;

Esaminati gli atti e la documentazione tutta della causa;

Considerato in
Svolgimento del processo

Con atto di citazione depositato in data 19 giugno 2024, la Procura regionale ha convenuto in giudizio R.L., come sopra generalizzato, Ispettore Superiore della Polizia di Stato, oggi in quiescenza, chiedendone la condanna al pagamento dell'importo di Euro 7.000,00, oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio, in favore del Ministero dell'Interno a titolo di danno all'immagine.

Espone l'Organo requirente di aver ricevuto con nota prot. n.(...) del 19 ottobre 2020 comunicazione da parte della Questura di Foggia dell'invio, in data 11 dicembre 2018, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia di notizia di reato, nei confronti dell'Ispettore superiore della Polizia di Stato R.L., responsabile della Squadra amministrativa della Divisione P.A.S.I. della stessa Questura, per i reati di cui agli articoli 314 c.p. (peculato), 323 c.p. (abuso di ufficio) e 479 c.p. (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici), in relazione ad alcuni episodi di illecita appropriazione di armi detenute per ragioni d'ufficio.

La Procura regionale riferisce altresì che, a seguito dell'attività istruttoria espletata, sono stati acquisiti la sentenza irrevocabile del G.U.P. del Tribunale di Foggia n.30/2021, emessa nei confronti del L. il 18 gennaio 2021 all'esito del procedimento penale n. 12874/2018 R.G.N.R., nonché i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dello stesso Ispettore superiore dal Questore di Foggia e dal Capo della Polizia.

In particolare, con la sentenza n.30/2021, irrevocabile dal 22 giugno 2021, il convenuto è stato condannato dal Tribunale di Foggia alla pena di anni due di reclusione nonché alla sanzione accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, sanzione accessoria poi ridotta con ordinanza del 15 novembre 2021 del Giudice della Esecuzione di Foggia, in anni uno, mesi nove e giorni dieci.

Quanto al procedimento disciplinare, con il decreto del 17 marzo 2021 il Questore di Foggia ha proceduto alla sospensione cautelare dal servizio del F. e in data 6 aprile 2021, a seguito della decisione di condanna emessa dal G.U.P., alla irrogazione della sanzione della sospensione dal servizio per mesi 6.

A questo punto, l'Organo requirente passa a descrivere le condotte illecite del F., come accertate in sede penale, consistenti nei seguenti episodi occorsi nel corso del 2018:

appropriazione di un'arma (che gli era stata consegnata dal proprietario e detentore per la rottamazione) successivamente rivenduta ad altra persona e alterazione, al fine di occultare il delitto, delle annotazioni inserite nella banca dati SDI;

appropriazione di una pistola e di quattro fucili (alcuni presumibilmente di rilevanza storica), rinvenuti da un cittadino a casa della madre defunta e consegnati all'Ispettore per ragioni d'ufficio, e successiva alterazione degli atti e inserimento di false annotazioni nella banca dati SDI, al fine di occultare il delitto;

acquisto da una ex guardia giurata, destinataria di un provvedimento di divieto di detenzione di armi emesso dalla Prefettura di Foggia, di una pistola oltre il termine di 90 giorni previsto dal provvedimento prefettizio per l'alienazione dell'arma, procurandosi intenzionalmente l'ingiusto vantaggio patrimoniale della proprietà della pistola.

Secondo quanto riferito nella sentenza penale, tutte le armi illecitamente sottratte sono state successivamente restituite dal F., con eccezione di un'arma (carabina di marca tedesca Kriegeskorte modello Krico cal.22) nel frattempo rivenduta ad un terzo.

A questo punto, nel ritenere sussistenti i presupposti per la condanna del convenuto al risarcimento del danno all'immagine patito dal Ministero dell'Interno, la Procura regionale ha provveduto a notificare al L. l'invito a dedurre, quantificando il danno in via equitativa nella misura di Euro. 7.000,00.

Ritenute le deduzioni presentate insufficienti a superare gli addebiti, la Procura regionale ha quindi provveduto al deposito e alla successiva notifica dell'atto di citazione.

Si è costituito il L., contestando gli addebiti sul presupposto della mancata dimostrazione del danno nonché sulla stessa quantificazione.

In particolare, il convenuto ha evidenziato come il valore culturale delle armi sia stato solo prospettato e non provato, e ha altresì sottolineato come nella vicenda in esame non vi sia stato alcun clamore mediatico, neanche internamente all'Amministrazione, essendo peraltro il procedimento penale stato definito ai sensi dell'art. 438 c.p.p. (giudizio abbreviato).

In definitiva, il L. ha concluso chiedendo il rigetto della domanda, o quantomeno che la condanna sia contenuta entro un limite simbolico tenuto peraltro conto dello stato di quiescenza del convenuto.

All'udienza del 20 novembre 2024, le parti hanno insistito per le conclusioni di cui ai rispettivi scritti.

La causa è stata quindi posta in decisione.
Motivi della decisione

1. La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene alla domanda della Procura regionale volta alla condanna del convenuto al risarcimento del danno all'immagine patito dal Ministero dell'Interno - Polizia di Stato, quantificato in Euro. 7.000,00, in ragione della condanna dello stesso convenuto per reati contemplati dal Capo I, Titolo II, del libro II del Codice penale (reati contro la Pubblica Amministrazione).

La domanda è fondata e va accolta nei limiti di seguito meglio precisati.

2. In primo luogo, va rammentato che è del tutto consolidato, in giurisprudenza, il principio della risarcibilità del danno da lesione del diritto d'immagine della Pubblica Amministrazione allorquando vi sia un'alterazione del prestigio e della personalità della stessa, a seguito di un comportamento tenuto in violazione dell'art. 97 Cost., ossia in spregio delle funzioni e delle responsabilità dei funzionari pubblici.

Il danno all'immagine, quindi, si sostanzia in un danno erariale derivante dalla lesione del buon andamento della P.A. la quale, a causa della condotta illecita dell'agente pubblico, perde credibilità e affidabilità all'interno e all'esterno della propria organizzazione, ingenerando la convinzione che i comportamenti patologici posti in essere dai singoli agenti pubblici siano un connotato usuale dell'Ente pubblico di riferimento (Cfr., ex multis, C. conti, Sez. giur. Toscana, sent. n. 74/2018).

3. Venendo al caso in esame, è pacifica e non contestata, con riferimento all'azionabilità del danno all'immagine, la sussistenza del presupposto della sentenza irrevocabile di condanna di un pubblico ufficiale per (almeno) uno dei reati contemplati dal Capo I, Titolo II, del libro II del Codice penale (reati contro la Pubblica Amministrazione), previsto dall'art.17, comma 30-ter, del D.L. n. 78 del 2009 e dall'art.51 c.g.c..

E infatti, il L. è stato condannato con sentenza definitiva, fra l'altro, per i reati di cui all'art. 314 c.p. (peculato) e 323 c.p. (abuso d'ufficio).

4. Quanto alla condotta generatrice del danno all'immagine, risulta ampiamente provato dalla lettura della sentenza emessa dal G.U.P. presso il Tribunale di Foggia come il convenuto, titolare di licenza per collezione di armi, si sia reso responsabile nel corso del 2018 di ripetute condotte illecite volte all'appropriazione, per finalità personali (ivi compresa la rivendita), di diverse armi da fuoco consegnate dai proprietari per la loro rottamazione, ovvero all'acquisto di un'arma da fuoco in violazione delle norme regolanti la materia.

Inoltre, è stato incontestabilmente accertato che, al fine di occultare l'appropriazione illecita delle armi, il L. abbia provveduto ad alterare le dichiarazioni di consegna per la rottamazione nonché ad inserire false annotazioni nelle banche dati SDI (Sistema d'Indagine) relative alla cessione delle armi.

Trattasi, a parere del Collegio, di condotte, poste in essere in più occasioni e per finalità private, adottate in grave spregio delle regole che sopraintendono alla gestione e movimentazione delle armi in possesso di soggetti titolari di licenza.

Osserva ad ogni buon fine il Collegio che, nella precitata sentenza, si dà altresì atto che il F. ha comunque provveduto a restituire le armi di cui si è illecitamente appropriato, ad eccezione di una carabina, circostanza questa di cui si terrà conto in sede di quantificazione del danno.

5. Ciò posto, va precisato che, contrariamente a quanto affermato dalla difesa del convenuto, la divulgazione del fatto sugli organi di stampa non costituisce elemento costitutivo della fattispecie.

È stato infatti chiarito da costante giurisprudenza di questa Corte, cui si ritiene di dar seguito, che la lesione dell'immagine pubblica opera su un duplice piano, incidendo all'esterno, per la diminuita considerazione nell'opinione pubblica o in quei settori in cui opera l'Amministrazione danneggiata, ma anche all'interno, per l'effetto negativo sugli agenti che compongono i suoi organi.

Ne consegue che, affinché si produca una lesione all'immagine, non è indispensabile la presenza del c.d. clamor fori, ovvero la divulgazione della notizia del fatto a mezzo stampa o di pubblico dibattimento.

Tali elementi vanno sì considerati, ma solo quali aggravanti, non rilevando ai fini dell'an del danno all'immagine, l'assenza del clamor fori che non integra un elemento costitutivo del danno all'immagine, ma ne indica la dimensione (cfr., tra l'altro, SS.RR. n. 10 / QM del 2003; sez. I App., sent. n.490/2021; sez. Il App. sent. n. 183/20, Sez. Il App., sent. n. 53/2020).

5.1. Nel caso in esame, dall'esame della sentenza del G.U.P., emerge che le indagini sono state avviate proprio a seguito della segnalazione da parte di agenti di Polizia della Questura di Foggia che, partendo dalle anomalie riscontrate in sede di esame di un'istanza di revoca del divieto di possesso di armi, sono risaliti alle numerose movimentazioni di armi a nome del L., con riferimento alle quali sono emerse le irregolarità che hanno poi condotto alla condanna del convenuto.

Inoltre, come riferito nell'atto di citazione, il convenuto è stato oggetto di procedimento disciplinare, all'esito del quale, è stata irrogata la sanzione della sospensione dal servizio per sei mesi.

Reputa quindi il Collegio che la vicenda penale che ha coinvolto il L. abbia senz'altro avuto una certa diffusione all'interno dell'Amministrazione di appartenenza e in particolare nel contesto lavorativo in cui il convenuto operava, tale da aver determinato, anche in ragione della qualifica di Ispettore superiore dallo stesso rivestita, un grave vulnus all'immagine del Ministero dell'Interno, compromettendo la sua reputazione all'interno dell'organizzazione, con conseguente perdita di fiducia nella particolare missione istituzionale della Polizia di Stato di garantire la sicurezza dei cittadini, anche impedendo la circolazione contra legem delle armi da fuoco.

6. Venendo alla quantificazione, con riferimento a quanto affermato dal convenuto in merito alla mancanza di prova dell'illegittimo arricchimento, va evidenziato che la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che "Quando non vi è prova di locupletazione patrimonialmente rilevante o quando i vantaggi conseguiti non siano oggettivamente quantificabili, la quantificazione del danno deve essere effettuata in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c." (cfr, inter alia, Sez. II Appello, 26 marzo 2019, n.93).

Nel caso di specie, osserva il Collegio che la Procura regionale, in assenza di elementi idonei a determinare in maniera certa il vantaggio conseguito dal convenuto, ha fatto ricorso al criterio equitativo, determinando il quantum della richiesta risarcitoria nella misura di Euro. 7.000,00, in ragione del presumibile valore culturale di alcune armi interessate dalla vicenda, dell'estrema severità della legislazione italiana in tema di detenzione e/o possesso di armi e dell'appartenenza del L. (Ispettore superiore della Polizia di Stato) alle forze dell'ordine istituzionalmente preposte alla prevenzione e repressione dei reati.

Al riguardo, reputa il Collegio che la richiesta risarcitoria dell'Organo requirente risulti sproporzionata rispetto alla reale portata della vicenda in esame.

In primo luogo, infatti, occorre tener conto del fatto che, come correttamente evidenziato dalla difesa del convenuto, il valore culturale delle armi oggetto della vicenda, che avrebbe reso necessario l'intervento della Soprintendenza per i beni culturali, è stato solamente prospettato, non essendo al riguardo stata fornita alcuna prova.

Inoltre, non può non tenersi conto della condotta del convenuto che, come precisato nella sentenza di condanna, ha provveduto a restituire le armi di cui si era illecitamente appropriato, ad eccezione di una.

Infine, come detto, la vicenda in esame non ha avuto alcuna eco mediatica e conseguentemente, deve ritenersi che il prestigio dell'Amministrazione sia stato vulnerato in un contesto meramente interno, ridotto, in assenza di prova di una diffusione più ampia, agli organi di vertice della Polizia di Stato, ai colleghi d'ufficio del convenuto e ai funzionari preposti all'ufficio per i procedimenti disciplinari.

In ragione di quanto sopra, il Collegio ritiene congruo quantificare il danno all'immagine patito dal Ministero dell'Interno nel minor importo di Euro.1.000,00, da considerarsi già rivalutato.

7. In definitiva, in parziale accoglimento della domanda della Procura regionale, il L. va condannato al pagamento in favore del Ministero dell'Interno dell'importo complessivo di Euro. 1.000,00, cui andranno aggiunti gli interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo.

8. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico del convenuto.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 37628 del Registro di segreteria, definitivamente pronunciando, condanna il convenuto, come sopra generalizzato, al pagamento in favore del Ministero dell'Interno dell'importo di Euro. 1.000,00 (mille/00), nonché al pagamento delle spese di giudizio nella misura quale indicata dalla Segreteria con nota a margine.
Conclusione

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 20 novembre 2024.

Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2024.

Pubblicato in Stampa SAVIP