La Corte di Appello di Roma - Sezione IV Lavoro/Previdenza - nelle persone dei magistrati:
Dr. Aida SABBATO - Presidente rel
Dr. Isabella PAROLARI - Consigliere
Dr. Sara FODERARO - Consigliere
ha pronunziato all'udienza del 4 marzo 2026 la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 1078 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
S.S. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli Avv.ti Federica Bravi ed Oreste Cardillo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli, alla via S. Lucia, n.29;
APPELLANTE/APPELLATO INCIDENTALE
E
G.G., rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione di secondo grado, dall'avv.to Dario Clementi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla via della Vite, n.27;
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: Inquadramento e differenze retributive- Appello avverso la sentenza n.3907/2023 del 18 aprile 2023 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, in data 16 marzo 2022, G.G. chiedeva al giudice adito di accertare che nell'ambito del cambio appalto tra ISSV e S.S. sussisteva una continuità del servizio appaltato, tale da configurarsi un trasferimento ex art.2112 c.c. ed, in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento, sin dal 1 agosto 2021, all'inquadramento nel III livello, con conseguente riconoscimento della tutela ex art.18 della L. n. 300 del 1970 e al riconoscimento della retribuzione di fatto, pari a complessivi Euro 1.532,43 mensili, condannando la convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate dalla data dell'assunzione e fino alla data di pubblicazione della sentenza.
Al tal riguardo, esponeva di aver lavorato presso l'A. come guardia particolare giurata alle dipendenze di varie società che si erano succedute nell'appalto; che dal 1 giugno 2020 era stato inquadrato nel III livello come coordinatore, ricevendo la retribuzione mensile di Euro 1.532,43, comprensiva del minimo tabellare della voce "acconti futuro aumento di capitale, scatti di anzianità, superminimo non assorbibile"; che a decorrere dal 1 agosto 2021 la convenuta era risultata aggiudicataria dell'appalto Lotto 1 ed il ricorrente veniva inquadrato nel IV livello senza riconoscimento dell'anzianità e delle tutele ex art.18 e con retribuzione mensile di Euro 1.301,14, inferiore sia nei minimi tabellari sia del superminimo e delle somme date a titolo di acconti futuro aumento di capitale, precedentemente riconosciute, che non potevano variare, essendosi verificato un trasferimento d'azienda ex art.2112 c.c.
Ritualmente costituitosi il contraddittorio, la società resistente si costuiva in giudizio, depositando memoria difensiva, in cui concludeva per il rigetto delle domande, stante la loro infondatezza.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, all'udienza di discussione del 18 aprile 2023, il giudice adito accoglieva parzialmente il ricorso e, ritenuta ammissibile l'impugnativa giudiziale della rinuncia contenuta nel contratto di assunzione ex art.2113 c.c., essendo ancora in corso il rapporto di lavoro, escluso che, nel caso in esame, potesse configurarsi un ipotesi di trasferimento d'azienda ex art.2112 c.c., dichiarava il diritto del ricorrente al riconoscimento del III livello sin dal 1 agosto 2021, al mantenimento dell'anzianità convenzionale dal 4 maggio 1970 e degli scatti di anzianità e della tutela ex art.18 sdl, con riconoscimento della retribuzione mensile pari ad Euro 1.444,13, oltre accessori di legge.
Poneva le spese del giudizio a carico della convenuta, liquidate in complessivi Euro 4.800,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge.
Avverso tale sentenza la società S.S. s.r.l., in persona del legale rapppresentante p.t., con ricorso depositato in data 11 maggio 2023, proponeva appello, articolando cinque motivi di gravame e concludendo nei termini di cui in epigrafe.
Fissata dal Presidente l'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 435 c.p.c., con decreto in atti, ritualmente notificato, unitamente al ricorso in appello, alla parte appellata, questa si costituiva in giudizio, depositando memoria difensiva, spiegando appello incidentale, concludendo, a sua volta, come in atti.
All'udienza odierna, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, la Corte si pronunciava, come da dispositivo in atti.
Motivi della decisione
L'appello principale e quello incidentale sono infondati e, pertanto, devono essere entrambi respinti alla luce delle considerazioni che qui di seguito saranno esplicitate.
Per ragioni di carattere metodologico, occorre partire dal primo motivo di appello incidentale con cui il lavoratore si duole del mancato riconoscimento, da parte del primo giudice, della sussumibilità della fattipsecie in esame nell'alveo dell'art.2112 c.c. e, quindi, di un'ipotesi di trasferimento d'azienda.
Sul punto, il primo giudice ha evidenziato come il lavoratore si fosse limitato ad assumere l'applicabilità, al caso in esame, di un trasferimento di azienda, solo deducendo il passaggio di servizi labour intensive, senza nessuna deduzione di assenza di discontinuità tra la precedente e la nuova società.
In termini generali, deve porsi in luce che, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, il trasferimento di ramo d'azienda si verifica allorquando venga ceduto un complesso di beni oggettivamente dotato di una propria autonomia organizzativa ed economica, funzionale allo svolgimento di un'attività volta alla produzione di beni o servizi; in particolare, le recenti pronunce della Suprema Corte hanno sottolineato che, anche nel testo modificato dall'art. 32 del D.Lgs. n. 276 del 2003, ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 cod. civ., rappresenta elemento costitutivo della cessione "l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione" (Cass. n. 11247 del 2016, Cass. n. 19034 del 2017, Cass. n. 28593 del 2018).
La perdurante operatività della preesistenza trova fondamento nella direttiva 2001/23/CE, facendo questa corrispondere il trasferimento d'azienda a "quello di un'entità economica che conserva la propria identità".
Come chiarito dalla giurisprudenza nazionale e da quella comunitaria, per poter stabilire se un'entità conserva la propria identità, deve essere preso in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l'operazione, fra le quali rientrano, in particolare, il tipo di impresa o di stabilimento, la cessione o meno di elementi materiali (quali edifici e beni mobili), il valore degli elementi materiali al momento della cessione, la riassunzione o meno della parte più rilevante del personale ad opera del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, il grado di somiglianza delle attività esercitate prima e dopo la cessione, la durata di un'eventuale sospensione di tali attività; tutti gli elementi elencati vanno, comunque, considerati non isolatamente bensì nell'ambito di una considerazione complessiva.
In tema di individuazione dell'elemento di discontinuità, che rende non applicabile la disciplina di cui all'art. 2112 cod. civ. in ipotesi di cambio appalto secondo quanto dispone l'art. 29 D.Lgs. n. 276 del 2003, occorre evidenziare che tale elemento non sussiste quando il collegamento funzionale tra gli elementi ceduti consenta la prosecuzione dell'attività senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario (Cass. n. 11247/2016) e quando, comunque, l'identità della entità ceduta non venga meno anche a causa di possibili interventi integrativi imprenditoriali ad opera del cessionario (per tutte, Cass. n. 1316/2017).
Facendo corretta applicazione degli enunciati principi, devono venire in rilievo le dichiarazioni rese dal teste C.A., responsabile del personale S.S., dalle quali è emerso che l'odierna appellante era subentrata nell'appalto alla ISVV attraverso una nuova gara e l'offerta di S. che prevedeva la dotazione di apparecchiature con conseguente disinstallazione di quelle precedenti e di montaggio di quelle fornite dalla società subentrata.
Tale elemento, a fronte di un originario difetto allegativo del ricorrente in primo grado, ha indotto il primo giudice ad escludere che la vicenda traslativa dell'appalto fosse sussumibile nell'ipotesi del trasferimento d'azienda ex art.2112 c.c. e sul punto la sentenza gravata merita integrale conferma.
Procedendo nell'esame dell'appello incidentale, neppure può essere accolto il secondo motivo di gravame, finalizzato al riconoscimento, in favore di G.G., delle due voci escluse dal primo giudice, acconto futuro aumento contrattuale e superminimo assorbibile, in quanto l'art.27 del CCNL Cambio di appalto e/o affidamento di servizio prevede che" al lavoratore verrà garantito il trattamento economico e normativo stabilito dal ccnl, vi compresi gli assegni ad personam non assorbibili di cui all'art.31, ultimo comma del presente ccnl.
Il mantenimento del trattamento economico riguarda esclusivamente gli assegni ad persona non assobibili, caratteristica che, al contrario, non è ravvisabile sia con riferimento all'acconto futuro aumento contrattuale sia al superminimo assorbile, venendo meno per tali emolumenti, oggetto dell'appello incidentale, la qualifica di "bonus" fisso, spesso legato a meriti speciali, che si somma ai successivi adeguamenti salariali senza poter essere ridotto o annullato da questi ultimi.
Passando all'esame dell'appello principale, con il primo motivo di gravame deduce la società la violazione del contraddittorio e degli artt.414 e 112 c.p.c. per avere il Tribunale deciso in ragione di un documento tardivamente ed inammissibilmente prodotto dal ricorrnete odierno appellato.
La censura non coglie nel segno, in quanto correttamente il primo giudice ha autorizzato la produzione del documento in contestazione, pec del 29 settembre 2021, allegato alle note di udienza del 18 aprile 2023 in quanto giustificata dall'evolversi della vicenda processuale ed, in particolare, dalle dichiarazioni rese dal teste di parte resistente A.C., il quale aveva affermato, nel corso della sua deposizione, che gli altri lavoratori, R., P. e M., erano piantoni inquadrati al III livello dalla società convenuta ma solo per scelte premiali aziendali.
Affermazione questa smentita proprio dal contenuto della pec inviata dalla società all'A. in cui comunicava a quest'ultima che i tre predetti lavoratori dal 1 ottobre 2021 sarebbero stati inquadrati al III livello con mansioni di coordinatori, così smentendosi la tesi della convenuta che aveva affermato che non era stato possibile il mantenimento del III livello in favore di G. e di cui egli era in possesso dal 28 giugno 2006, non prevedendo e necessitando la sua struttura organizzativa ed operativa la figura del coordinatore.
Costituisce principio consolidato della Suprema Corte quello secondo cui nel rito del lavoro, il giudice può acquisire, anche in grado di appello ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., nuovi elementi di prova dalla cui prospettazione o produzione la parte sia formalmente decaduta, purché la prova riguardi fatti ritualmente allegati nel processo e, muovendo da una pista probatoria constatabile dagli atti, ossia dagli elementi istruttori già acquisiti e dall'oggetto del processo quale definito dalle allegazioni delle parti, sia concretamente idonea - secondo un ragionamento basato sull'id quod plerumque accidit - a colmare un deficit dimostrativo rispetto ad un fatto decisivo per il giudizio (da ultimo Cass. n.32596/2025).
Quindi, in maniera del tutto condivisibile, il primo giudice ha riconosciuto il diritto del ricorrente all'inquadramento nel III livello e non nel IV riconosciuto successivamente al cambio appalto dalla società odierna appellante, dovendosi, così, ribadire che il diritto all'inquadramento è un diritto inderogabile ed indisponibile ex art.2103 c.c., al pari del diritto alla retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro svolto ex art.32 Cost. In tema di rapporto di lavoro, la categoria dei diritti indisponibili - cui si applica, qualora abbiano formato oggetto di rinunzie o transazioni, l'art. 2113 c.c. - comprende non soltanto i diritti di natura retributiva o risarcitoria correlati alla lesione di diritti fondamentali della persona, ma, alla luce della "ratio" sottesa alla disposizione codicistica, posta a tutela del lavoratore, quale parte più debole del rapporto di lavoro, ogni altra posizione regolata in via ordinaria attraverso norme inderogabili, salvo che vi sia espressa previsione contraria. (Cass. n.24078/2021).
Il termine decadenziale semestrale decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro e non in costanza dello stesso.
Non è possibile, quindi, condividere la tesi dell'appellante secondo cui il lavoratore avrebbe rinunciato al III livello con la sottoscrizione del contratto di lavoro.
Nel CCNL Vigilanza privata all'art.24 è espressamente previsto il mantenimento dei livelli di occupazione al fine di evitare la conseguente dispersione di professionalità acquisite dalle guardie giurate, configurandosi, in generale, un obbligo all'assunzione del personale dell'azienda uscente solo se previsto dal CCNL e dal bando di gara, configurandosi, in tal caso, la clausola sociale non una dichiarazione di principio, ma un obbligo contrattuale se inserita nel bando di gara e richiamata nel CCNL di settore (Cass. n.32578/2025(.
L'art.27 stabilisce, inoltre, che ai lavoratori assunti verrà garantito il trattamento economico e normativo stabilito dal ccnl….e gli stessi saranno inquadrati ai livelli corrispondenti alla tipologia del servizio appaltato.
Deve, quindi, concludersi nel senso che la tipologia del servizio appaltato non escludeva la figura della guardia giurata con mansioni di coordinamento, livello e mansioni riconosciute agli altri tre colleghi di lavoro di G. e non al ricorrente che, al momento del passaggio alle dipendenze della società appellante era in possesso del III livello dal 2006, come risulta dalla documentazione in atti e che ha aveva svolto attività di coordinamento dal 2011.
Le spese del presente grado del giudizio sono interamente compensate tra le parti in causa, tenuto conto del rigetto tanto dell'appello principale che di quello incidentale in applicazione del principio della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, Sezione IV Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunziandonel g iudizio di appello iscritto al n. 1078 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2023, promosso da S.S. s.r.l., in person del legale rappresentante p.t., nei confronti di G.G., nonché sull'appello incidentale da quest'ultimo proposto con la memoria difensiva depositata in data 17 gennaio 2024, avverso la sentenza n.3907/2023 del 18 aprile 2023 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma, ogni altra eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Respinge l'appello principale e quello incidentale;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado del giudizio;
3) Dichiara ciascuna parte appellante principale ed appellata/appellante incidentale tenuta al versamento di un'ulteriore somma, pari al contributo unificato già versato o da versarsi, se dovuto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2026.
Depositata in Cancelleria il 10 aprile 2026.
