REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. Giovanni Picciau - Presidente Rel.
dott. Giovanni Casella - Consigliere
dott. ssa M****e M****O - Consigliere P****R
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello avverso la sentenza n. 916/2022 del Tribunale di Milano ( Giudice dr.ssa D****a ) promossa con ricorso
DA
F****O T****l P****o , M****A Z****H con il patrocinio dellavv. R****a B****I S****E e dellavv. A****O F****A (M****A) , presso lo studio dei quali sono elettivamente domiciliati in Milano viale C****H n. 24/a
APPELLANTi
CONTRO
A****A G****X M****A SPA G****i con il patrocinio dellavv. P****O A****o G****O , N****A M****C (N****l) F****e M****T (F****O)
elettivamente domiciliata presso il loro studio in Udine via Vittorio Veneto n. 28
APPELLATO
AZIENDA T.M. SPA C.F. (...), con il patrocinoio dellavv Chiara Grespi (...), dell'avv. Domenica Lillo (...), elettivamente domiciliata in Milano Foro Bonaparte n.61
APPELLATA
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con sentenza n 916/2022 il Tribunale di Milano pronunciando sul ricorso proposto da T****l F****O e Z****H M****A nei confronti di A****A G****X M****A Spa ed A. Spa ha così deciso: rigetta il ricorso , compensa fra le parti le spese di lite
I ricorrenti, convenendo in giudizio A****A Sevizi M****A Spa , quale datore di lavoro, ed A. SPA, quale committente solidale ex art. 1676 c.c. o ex art. 29, secondo comma D.Lgs. n. 276 del 2003, avevano chiesto al Tribunale laccertamento del loro diritto ad una retribuzione mensile lorda non inferiore a quella prevista dal CCNL per i dipendenti dei proprietari dei fabbricati con inquadramento nel livello D1 e per leffetto la condanna delle parti convenute al pagamento delle rispettive differenze retributive.
I ricorrenti avevano dedotto di essere dipendenti di A****A G****X M****A Sa dall1.10.2018 ed adibiti presso A. Spa nellambito dellappalto per lo svolgimento di mansioni di portierato e di addetti alla guardiania presso la sede della committente, in M., viale M. n. 60, con inquadramento al livello D del CCNL per i dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata e G****X Fiduciari;
che l'attività lavorativa veniva prestata esclusivamente nel turno notte dalle ore 19.40 alle ore 6.50 senza pausa per quattro notti consecutive seguite da due notti di riposo;
che la retribuzione mensile loro corrisposta, pari all'importo lordo di Euro 930,00 per 13 mensilità, violava a loro avviso il disposto dellart. 36 Cost. in quanto non proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque insufficiente ad assicurare una esistenza libera e dignitosa.
I lavoratori lamentavano la inadeguatezza della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro anche in raffronto al tasso soglia di povertà ISTAT ed ad altro CCNL applicabile al settore merceologico ,in particolare il CCNL per i dipendenti dei proprietari dei fabbricati, il quale, in relazione a prestazioni lavorative analoghe prevede una retribuzione mensile lorda pari ad Euro 1218,21 per 13 mensilità, pertanto maggiore del 22,02 % rispetto a quella mensile applicata ai ricorrenti.
Avevano quindi chiesto il pagamento delle differenze retributive pari allimporto di Euro 5443,64 ciascuno.
Il Tribunale, richiamati i principi giurisprudenziali in materia , ha evidenziato che la retribuzione prevista dai contratti collettivi gode di una presunzione di adeguatezza rispetto ai principi di proporzionalità e sufficienza.. ; che tale presunzione è tuttavia relativa e può essere superata qualora venga fornita in giudizio adeguata prova contraria; che nella fattispecie sarebbe stato esclusivo onere dei lavoratori allegare la inadeguatezza del trattamento economico complessivamente riconosciuto rispetto a quello assunto come parametro di riferimento ( CCNL per i dipendenti dei proprietari di fabbricati)..
Il Tribunale ha poi ritenuto, per vari ed articolati profili, non decisivo in tal senso il tasso soglia di povertà individuato dallISTAT atteso che tale tasso non può considerarsi un vero e proprio parametro per verificare in senso assoluto ladeguatezza della retribuzione ai sensi dellart. 36 Cost. considerando lestrema variabilità in concreto del valore soglia in funzione di fattori estrinseci rispetto al rapporto di lavoro e che la funzione del tasso soglia di povertà ISTAT è quella di fornire una indicazione del paniere di beni e G****X considerati essenziali per ciascuna famiglia; ha rilevato che . pur volendo considerare tale soglia un elemento probatorio a carattere presuntivo per superare la presunzione suddetta, nella fattispecie il richiamo al valore del c.d. paniere non è accompagnato dalla descrizione di una situazione personale e reddituale propria dei lavoratori e del loro nucleo familiare., che comunque emerge che la retribuzione dei ricorrenti è superiore alla soglia Istat prevista per il nucleo familiare composto da un solo soggetto nella fascia di età dei ricorrenti ( 18-59 ) residenti al nord in centro area metropolitana.
Quanto al raffronto del settore, a parità di mansioni, con i trattamenti retributivi previsti da altro CCNL, il Tribunale ha rilevato linesistenza, nel nostro ordinamento, di un principio che imponga al datore di lavoro, nellambito dei rapporti privatistici, di garantire parità di retribuzione e/o di inquadramento a tutti i lavoratori svolgenti le medesime mansioni; ha osservato che va inoltre considerato un altro bene costituzionalmente tutelato ovvero quello della libertà sindacale ex art. 39 Cost. che risulterebbe inevitabilmente violato qualora si ritenesse lillegittimità di un contratto collettivo solo in quanto prevede una retribuzione inferiore rispetto a quella prevista da altri CCNL del settore; ha inoltre rilevato che i ricorrenti nel censurare i parametri retributivi del CCNL applicato, hanno operato un raffronto con il CCNL Proprietari di fabbricati prendendo unicamente in considerazione la paga mensile base e non anche tutti gli altri istituti relativi allorario di lavoro, alla maggiorazione per straordinari, ferie e festività; che il contratto collettivo invocato dai ricorrenti afferisce a un differente settore e regola gli aspetti normativi e retributivi di attività lavorative che non risultano equiparabili a quelle di cui al CCNL Dispendenti di Istituti ed Imprese di Vigilanza Privata e G****X Fiduciari ..
Hanno proposto appello T****l e Z****H chiedendo, in riforma della sentenza , laccoglimento delle domande proposte.
Hanno resistito A****A G****X M****A Spa ed A. Spa chiedendo il rigetto dellappello.
In particolare A. ha evidenziato la non applicabilità dellart. 29 D.Lgs. n. 276 del 2003 ad A. in quanto organismo di diritto pubblico, soggetto allapplicazione del codice degli appalti pubblici e quindi equiparato alla PA, con conseguente esenzione, ai sensi dellart. 1, co 2, D.Lgs. n. 165 del 2001, dallapplicazione del citato art. 29 D.Lgs. n. 276 del 2003.
A. ha contestato che la retribuzione riconosciuta dal CCNL applicato non sia conforme al limite di povertà individuato nel rapporto ISTAT 2018 e quindi incompatibile con il dettato costituzionale; ha osservato che non può essere messa in discussione la costituzionalità della retribuzione individuata con gli accordi collettivi sindacali siglati dalle associazioni più rappresentative; che, inoltre, i firmatari del CCNL applicato e di quello invocato sono gli stessi, quindi vuol dire che consapevolmente sono stati stabiliti parametri differenti sulla base di mansioni e presupposti diversi..
A. ha inoltre affermato che va considerato che lart. 23 co 16 del D.Lgs. n. 50 del 2016, cd codice degli appalti, prevede che per i contratti relativi a lavori, G****X e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. ; che Il Ministero del Lavoro, in data 21 marzo 2016 ha emanato, per il Settore che ha interesse in questa causa, un decreto che prende come valore di riferimento corretto e adeguato quello previsto nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza privata e G****X Fiduciari
Disposto dalla Corte il c.d. rito cartolare in forza della normativa correlata alla emergenza Covid 19, alludienza del 7 Novembre 2022 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
Lappello proposto da T****l F****O e Z****H M****A è fondato per le considerazioni che seguono.
Con un articolato motivo di appello , T****l e Z****H censurano le conclusioni del Tribunale.
Dopo aver diffusamente ricordato i principi giurisprudenziali in materia, in relazione alla mancanza di allegazioni inerenti il richiamato valore del tasso soglia di povertà Istat , richiamate le argomentazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 98/2022 relativa alla posizione dei colleghi dei signori T****l e Z****H, impiegati alle medesime condizioni normative e retributive da GSA nel medesimo appalto A. , osservano: Ciò che emerge ictu oculi con assoluta evidenza, prescindendo dalla situazione familiare e personale dei due appellanti è loggettiva estrema difficoltà di poter adempiere alle normali e materiali esigenze della quotidianità con una retribuzione come quella erogata mensilmente dalla società appellata; richiamano inoltre le risultanze del doc. 6 inerente il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere dii beni e G****X considerati essenziali per ciascuna famiglia, stimata dallISTAT in base alletà dei componenti, alla ripartizione geografica ed alla tipologia del comune di residenza , per una persona tra i 18 e i 59 anni nelle aree metropolitane del Nord Italia che è pari ad Euro 834,66 nel 2018 e ad Euro 839,75 nel 2019 ed affermano ebbene, ove si consideri che la retribuzione lorda mensile percepita dai signori T****l e Z****H corrisponde alla somma netta di Euro 644,19 è di tutta evidenza che essa è idonea a coprire appena il 70% dellimporto mensile necessario ai medesimi per sostenere le spese di vita essenziali.; che il Tribunale ha quindi errato negando la dichiarazione di nullità dellart. 23 del CCNL.
Gli appellanti assumono poi con diffuse argomentazioni e richiami ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e dalla stessa Corte di Appello di Milano , lerroneità della sentenza appellata in tema di confronto fra i contratti collettivi applicabili al settore di cui è causa ; evidenziano la legittimità di tale comparazione per la verifica delladeguatezza della retribuzione ; rilevano che non può dirsi violato il principio di libertà sindacale atteso che loperazione di nullità dellart. 23 CCNL citato è circoscritta allindividuazione della misura adeguata della retribuzione e non incide su altri aspetti del CCNL individuato dalle parti come quello destinato a regolare il rapporto di lavoro.
T****l e Z****H assumono poi che il confronto tra retribuzioni deve essere fatto con riferimento esclusivamente agli elementi retributivi che costituiscono il c.d. minimo costituzionale e che , contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale , da ciò consegue la correttezza del raffronto operato , anche nel ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c., con esclusivo riferimento alla retribuzione base al lordo dei due differenti CCNL avendo riferimento ad un contratto full time per mansioni analoghe a quelle prestate dai signori T****l e Z****H; richiamano la retribuzione prevista per lavoratori inquadrati nel livello D1 per mansioni analoghe del CCNL Portieri da cui risulta uno scostamento con la retribuzione percepita del 22%; concludono: La consistenza dello scostamento tra la retribuzione erogata agli odierni ricorrenti e quella che avrebbero percepito per lo svolgimento delle medesime mansioni con lo stesso orario di lavoro .è idonea a far cadere la presunzione di conformità allart. 36 Cost. della retribuzione prevista dal CCNL applicato ai rapporti di lavoro di cui è causa.
Tali censure , ad avviso del Collegio , colgono nel segno.
Osserva il Collegio come le questioni proposte nel presente procedimento da parte anche delle appellate siano state decise , in senso favorevole agli appellanti , con la sentenza n. 98/2022 di questa Corte ( Presidente V.; Giudice est. C. ) per numerosi colleghi di lavoro di T****l e Z****H impegnati nel medesimo appalto e nelle medesime mansioni; si richiama a tal fine ex art. 118 disp. att. c.p.c. tale sentenza, con la precisazione che in quel procedimento le parti appellate nel presente procedimento figuravano appellanti, essendo stata la domanda dei lavoratori già accolta in primo grado.
Il Collegio intende dare continuità allorientamento in materia espresso da questa Corte territoriale condividendo totalmente le argomentazioni espresse nella motivazione della sentenza 98/2022 in cui si legge :
Va innanzitutto osservato che secondo il principio della retribuzione sufficiente di cui all'art. 36 della Costituzione, il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia unesistenza libera e dignitosa. Di conseguenza, ove la retribuzione prevista nel contratto di lavoro, individuale o collettivo, risulti inferiore a questa soglia minima, la clausola contrattuale è nulla e, in applicazione del principio di conservazione, espresso nellart. 1419, secondo comma, cod. civ., il giudice adegua la retribuzione secondo i criteri dellart. 36, con valutazione discrezionale. Ove, però, la retribuzione sia prevista da un contratto collettivo, il giudice è tenuto ad usare tale discrezionalità con la massima prudenza, e comunque con adeguata motivazione, giacché difficilmente è in grado di apprezzare le esigenze economiche e politiche sottese allassetto degli interessi concordato dalle parti sociali" (tra le altre, Cass. 01/02/2006, n. 2245; Cass. 14.1.2021 n. 546). Da detto principio scaturisce che, diversamente da quanto sostenuto da GSA, la circostanza che la retribuzione riconosciuta ai dipendenti sia prevista da un CCNL, quale quello Vigilanza Sez. G****X Fiduciari, proveniente da associazioni pacificamente rappresentative, non è di per sé sufficiente a far ritenere la legittimità, anche costituzionale, del trattamento retributivo riservato ai lavoratori, ben potendo lautorità giudiziaria dichiarare la nullità della clausola contrattuale del CCNL ove, sulla base di uno scrutinio improntato a particolare prudenza, risulti che detta retribuzione non sia proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato, e/o insufficiente ad assicurare una esistenza libera e dignitosa al lavoratore.
Correttamente, quindi, il primo giudice ha valutato ai sensi dellart. 36 Cost. il grado di sufficienza della retribuzione percepita, procedendo anche ad un confronto del CCNL applicato con altri CCNL invocati dai lavoratori.
Ed infatti, come precisato dalla Suprema Corte nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione prevista dal contratto collettivo acquista, sia pure soltanto in via generale, una "presunzione" di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza, che investe le disposizioni economiche dello stesso contratto anche nel rapporto interno fra le singole retribuzioni ivi stabilite (con la conseguenza che, ai fini dell'accertamento di adeguatezza di una determinata retribuzione, non possa farsi riferimento ad una singola disposizione del contratto che preveda un diverso trattamento retributivo per altri dipendenti): l'eventuale inadeguatezza potendo essere accertata solo attraverso il parametro stabilito dall'art. 36 Cost., "esterno" rispetto al contratto (Cass. 16 maggio 2006, n. 11437; Cass. 28 ottobre 2008, n. 25889; Cass. 4 luglio 2018, n. 17421); pure il giudice potendo, per i rapporti non tutelati da contratto collettivo, utilizzare quale parametro di raffronto la retribuzione tabellare prevista dal contratto nazionale del settore corrispondente a quello dell'attività svolta dal datore di lavoro ovvero, in mancanza, da altro contratto che regoli attività affini e prestazioni lavorative analoghe, dovendo considerare le sole componenti integranti il cd. minimo costituzionale (Cass. 20 gennaio 2021, n. 944) (cfr Cass n. 3866/2021).
Alla luce di detti principi, la valutazione fatta dal primo giudice appare corretta e va condivisa.
Pacificamente i lavoratori svolgono mansioni di portierato e di addetti alla guardiania presso le sedi di A., lavorano nel turno di notte (19:40-6:50), senza pausa, per quattro notti consecutive e due notti di riposo, con un turno di lavoro giornaliero di 11 ore e 10 minuti, ed inquadramento nel livello D (cui appartengono:
i lavoratori, adibiti ad operazioni di media complessità, anche l'utilizzo di mezzi informatici per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite. A titolo esemplificativo e non esaustivo: 1) Addetto all'attività per la custodia, la sorveglianza e la fruizione di siti ed immobili; 3) Addetto all'attività di controllo degli accessi, regolazione del flusso di persone e merci; 7) Addetto alle attività tecnico-organizzative per la custodia, la sorveglianza e la regolazione della fruizione dei siti ed immobili), con una retribuzione tabellare lorda di 930,00, integrata di 20,00 quale anticipazione sui futuri aumenti contrattuali, pari a un netto di 863,00, per 13 mensilità (artt. 23 e 24 CCNL).
Detta retribuzione, come evidenziato dal primo giudice, non è proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato dai lavoratori e non è sufficiente a garantire agli stessi ed alle loro famiglie una esistenza libera e dignitosa.
Linadeguatezza della retribuzione in esame rispetto ai principi costituzionali di proporzionalità e sufficienza è oggettiva, se solo si considera che limpegno lavorativo non solo è defatigante (11 ore e 10 minuti consecutivi di notte -dalle 19:40 alle 6:50) ma è tale da rendere impossibile lo svolgimento di altre attività lavorative.
Inoltre, la relativa retribuzione, che nemmeno raggiunge la somma netta di 1.000,00, non è idonea a consentire al lavoratore ed alla sua famiglia unesistenza libera e dignitosa, che non deve risolversi in un mero diritto alla sopravvivenza. Detta inidoneità emerge in maniera oggettiva se solo si considera che la retribuzione per unattività lavorativa full time deve consentire al lavoratore ed alla sua famiglia di abitare in una casa dignitosa -si pensi ai costi degli affitti o agli importi di eventuali mutui-, di provvedere alle spese connesse allabitazione -luce, gas acqua, riscaldamenti, rifiuti urbani-, di provvedere al necessario in termini di cibo e di abbigliamento, di provvedere alle spese di studio dei figli, di consentire il godimento anche di momenti di svago e di vacanza -necessari per un benessere anche psicologico-.
La sproporzione e linsufficienza della retribuzione in oggetto emerge in maniera chiara anche dal confronto con gli altri CCNL astrattamente applicabili al medesimo settore produttivo di GSA (MultiG****X, Commercio, Portieri), sottoscritti da OOSS parimenti rappresentative nel settore e contemplanti mansioni sovrapponibili a quelle svolte dai lavoratori qui appellati, che, a parità di anzianità, mansioni analoghe e tempo pieno, garantiscano per unattività lavorativa diurna una retribuzione significativamente superiore a quella in concreto erogata agli appellati.
Nel caso in esame la sproporzione è ancora più evidente se si considera che la retribuzione percepita dagli appellati, che lavorano esclusivamente in turni di notte, non è comprensiva di una maggiorazione retributiva per il lavoro notturno ordinario data lassenza di una specifica norma contrattuale. In proposito è oggettivo il maggior disagio che caratterizza la prestazione lavorativa sempre di notte (che è normalmente destinata al riposo) e che costringe il lavoratore a rinviare il riposo alle ore diurne, che vengono così sottratte ad altre attività della vita quotidiana.
Come già affermato da questa Corte in una causa analoga con la sentenza n. 695/2021, che qui si richiama anche ai sensi dellart. 118 disp att c.p.c., Nel procedere al confronto tra trattamenti retributivi contemplati dai menzionati CCNL (dei quali non è contestata né lastratta riferibilità ai medesimi settori contemplati dal CCNL G****X FIDUCIARI, né la provenienza da associazioni parimenti rappresentative), questa Corte reputa che, diversamente da quanto invocato dallappellante, non sia necessario fare riferimento alla retribuzione oraria o considerare il differente divisore orario contemplato dai singoli CCNL.
Al contrario, è sufficiente osservare che pacificamente, nel periodo oggetto di causa, lappellato è stato impiegato a tempo pieno presso GSA, senza ragionevole ed esigibile possibilità, pertanto, di integrare il proprio reddito svolgendo altre attività lavorative.
Nel raffrontare quindi la retribuzione percepita da () presso GSA in forza del CCNL G****X fiduciari con quella prevista da altri CCNL per attività omogenee svolte da lavoratori di pari anzianità è sufficiente considerare le previsioni che definiscono la retribuzione spettante al lavoratore impiegato a tempo pieno in mansioni analoghe, per il quale come per ()- sia riscontrabile una situazione in cui le energie lavorative vengono poste integralmente a disposizione di un unico datore di lavoro.
Erroneamente GSA sostiene quindi che la retribuzione odierna ( 950 lorda per 173 ore) determina un valore orario di 5,49 superiore ai 5,38 garantiti dal CCNL Portieri, livello A1, perché mette a confronto dati non omogenei. Come correttamente rilevato dal primo giudice, per un equo raffronto tra le retribuzioni, va preso in considerazione il CCNL Portieri per una maggiore affinità di attività, e nellambito dello stesso la categoria (...) che ricomprende lavoratori addetti all'attività di vigilanza esercitata in modo non discontinuo nell'ambito di stabili a prevalente utilizzo commerciale o di immobili e/o di complessi residenziali e che utilizzano anche i monitor, a differenza del livello A che riguarda la vigilanza di stabili adibiti prevalentemente ad uso abitativo e non anche di stabili a prevalente utilizzo commerciale come per il livello D, e soprattutto che tra i profili prevede solo i portieri e non anche gli addetti alla vigilanza non armata cui in sostanza sono addetti gli odierni appellati.
Inoltre, le mansioni degli appellati, per come descritte nel ricorso di primo grado e non contestate, evidenziano unattività articolata che esclude di per sé la discontinuità e soprattutto dà conto di un controllo continuativo dei vari accessi di A. anche a mezzo del controllo dei monitor di sorveglianza. La retribuzione mensile lorda di 950, pari a un netto di 863,00, corrisposta agli odierni appellati, per lo svolgimento full time di attività di guardiano notturno di deposito di mezzi costituisce una retribuzione non proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, posto che i valori retributivi di mercato di cui CCNL
Portieri per attività analoghe risultano sensibilmente superiori.
Tra laltro, si evidenzia che la retribuzione presa a riferimento dal primo giudice è la più bassa fra quelle previste dai CCNL indicati dai lavoratori.
La retribuzione corrisposta non solo non è proporzionata, motivo che già di per sè giustifica la declaratoria di nullità dellart. 23 CCNL G****X fiduciari, ma, si ribadisce, è anche insufficiente perché garantisce appena la sopravvivenza ad una famiglia mononucleare ed è al di sotto della soglia di povertà in caso di famiglia composta da più persone.
Ed infatti, secondo il rapporto ISTAT sulla povertà 2018, il limite della povertà assoluta per una persona fra 18 e 59 anni residente in unarea metropolitana del nord Italia è quello corrispondente a una capacità di spesa (e quindi a una retribuzione netta) di 834,66, che aumenta ad oltre 1.600,00 mensili nel caso di moglie e due figli a carico in età compresa fra 4 e 10 anni.
Conseguentemente, come già condivisibilmente affermato da questa Corte con la sentenza n. 695/2021 citata, La retribuzione assicurata dal CCNL G****X fiduciari per un lavoratore a tempo pieno di livello D, come è lappellato, non è pertanto idonea a consentire al dipendente di evitare di vivere in condizioni di povertà; circostanza, questa, che- in uno con il ritenuto deficit di proporzionalità tra retribuzione/quantità e qualità del lavoro prestato - vale ulteriormente a fondare la declaratoria di nullità della clausola dellart. 23 CCNL.
Tale verifica, diversamente da quanto sostenuto dallappellante, non è preclusa dalla circostanza che lavvicendamento nellappalto di cui si discute tra IVRI e GSA sia stato formalizzato con verbale in sede protetta ex art. 411 c.p.c., posto che il diritto a percepire, per la futura attività lavorativa, una retribuzione proporzionata e sufficiente, non è diritto rinunciabile, e ciò a maggior ragione ove il verbale ex art. 411 c.p.c. nemmeno sia sottoscritto dallinteressato.
Né giova a GSA il richiamo alle norme degli artt. 23 e 30 del codice degli appalti nella versione ratione temporis vigente, essendo queste ultime disposizioni normative destinate ad operare su un piano diverso (ad esempio, quello della individuazione delle condizioni di gara, o delle garanzie dellappaltatore verso il committente: cfr. ad esempio T.A.R. Firenze, sez. II, 28/01/2021, n.120) rispetto al solo che è qui rilevante: quello della verifica, limitatamente al singolo rapporto individuale di lavoro oggetto di causa, della rispondenza ai parametri dellart. 36 Cost. della retribuzione dovuta al lavoratore dal datore di lavoro. Né, infine, è fondato, ad avviso del Collegio, il rilievo per cui loperazione condotta dal primo giudice si tradurrebbe nella violazione della libertà sindacale, garantita dallart. 39 Cost.
Al avviso del Collegio, una volta verificato che, come sopra visto, le previsioni dellart. 23 del CCNL G****X fiduciari non assicurano al lavoratore una retribuzione rispettosa dei requisiti dallart. 36 Cost, e una volta conseguentemente appurata la nullità del medesimo art. 23 CCNL per contrasto con norma imperativa, in applicazione del principio di conservazione espresso dellart. 1419, secondo comma, cod. civ., lautorità giudiziaria che ne sia richiesta non può esimersi dallindividuare la retribuzione dovuta secondo i criteri dellart. 36, in luogo di quella prevista.
Loperazione sostitutiva, inevitabilmente discrezionale, dellautorità giudiziaria è tuttavia limitata e circoscritta allindividuazione della misura adeguata della retribuzione e non incide su altri aspetti del CCNL individuato dalle parti come quello destinato a regolare il rapporto di lavoro.
A tali limitati fini, ad avviso del Collegio, non può considerarsi illegittimo il riferimento, come mero parametro esterno di quantificazione, alla misura della retribuzione minima prevista da un CCNL di settore diverso da quello scelto dalle parti ove detto diverso CCNL, oltre a essere stato sottoscritto da organizzazioni pacificamente munite dei requisiti di rappresentatività nello specifico settore (ed anzi, da organizzazioni che in buona parte hanno sottoscritto entrambi i CCNL), soddisfi anche - diversamente da quello G****X Fiduciari- i requisiti dettati dallart. 36 Cost.
A tale limitato fine, è corretto il riferimento effettuato dal Tribunale alla retribuzione prevista dal CCNL Portieri livello D1 - quale mero parametro esterno di determinazione della retribuzione- sia pure con il correttivo della necessità di considerare solo gli elementi integranti il c.d. minimo costituzionale (cfr. Cass. 13.5.2002 n. 6878, Cass. 17.1.2004 n. 668, Cass. 14.1.2021 n. 546), e considerando lanzianità di G****Xo del dipendente sul medesimo appalto e nel medesimo incarico, posto che la giusta retribuzione deve essere adeguata anche in proporzione all'anzianità di G****Xo acquisita, atteso che la prestazione di lavoro, di norma, migliora qualitativamente per effetto dell'esperienza (cfr, Cass. nn. 18584/2008 e 17399/2011).
Contrariamente a quanto sostenuto da A. opera la solidarietà ex art. 29 D.Lgs. n. 276 del 2003.
Ed infatti, come affermato dalla Corte di Cassazione, In materia di appalti pubblici, la responsabilità solidale prevista dallart. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276 del 2003, esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, è, invece, applicabile ai soggetti privati (nella specie Trenitalia s.p.a., società partecipata pubblica), assoggettati, quali "enti aggiudicatori" al codice dei contratti pubblici. Tale differente regolamentazione non viola lart. 3 Cost. in ragione della diversità delle situazioni a confronto, non incontrando i privati imprenditori alcun limite nella scelta del contraente, laddove nelle procedure di evidenza pubblica la tutela del lavoratore è assicurata sin dal momento della scelta suddetta, né limita liniziativa economica dei privati imprenditori per laggravio di responsabilità, non essendo precluso al legislatore modulare le tutele dei lavoratori in rapporto alla diversa natura dei committenti ( cfr. Cass n. 10777/2017 e n. 24375/19)..
Il Collegio - si ripete - condivide tali argomentazioni ed intende dare continuità allorientamento già assunto in fattispecie analoga da questa Corte territoriale.
Si deve aggiungere che gli attuali appellanti hanno correttamente rilevato che il confronto tra retribuzioni deve essere fatto con riferimento esclusivamente agli elementi retributivi che costituiscono il c.d. minimo costituzionale e che , contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale , da ciò consegue la correttezza del raffronto operato , anche nel ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c. , con esclusivo riferimento alla retribuzione base al lordo dei due differenti CCNL avendo riferimento ad un contratto full time per mansioni analoghe a quelle prestate dai signori T****l e Z****H.
Operando in tal modo gli appellanti hanno correttamente richiamato la retribuzione prevista per lavoratori inquadrati nel livello D1 per mansioni analoghe del CCNL Portieri da cui risulta uno scostamento con la retribuzione percepita del 22% concludendo : La consistenza dello scostamento tra la retribuzione erogata agli odierni ricorrenti e quella che avrebbero percepito per lo svolgimento delle medesime mansioni con lo stesso orario di lavoro .è idonea a far cadere la presunzione di conformità allart. 36 Cost. della retribuzione prevista dal CCNL applicato ai rapporti di lavoro di cui è causa.
Su tali punti infatti questa Corte territoriale nella sentenza n. 626/2022 ( Pres. Est. D. ) che qui pure si richiama ai sensi e per gli effetti dellart. 118 disp. att. c.p.c. ha già affermato che nel procedere alla comparazione dei contratti collettivi astrattamente applicabili al rapporto dei lavoro va precisato che la garanzia dellart. 36 Cost. deve intendersi riferita non alle singole voci retributive comprese nel contratto collettivo , ma al trattamento economico globale, comprensivo dei soli titoli contrattuali che costituiscono espressione , per loro natura della giusta retribuzione, con esclusione , quindi , dei compensi aggiuntivi e delle mensilità aggiuntive , oltre la tredicesima mensilità ( c.d. minimo costituzionale ) .La nozione di minimo costituzionale comprende paga base, indennità di contingenza, tredicesima mensilità ed anzianità di G****Xo del dipendente sul medesimo appalto e nel medesimo incarico, in adesione allorientamento giurisprudenziale secondo cui la giusta retribuzione deve essere adeguata anche in proporzione allanzianità di G****Xo acquisita, atteso che la prestazione di lavoro, di norma, migliora qualitativamente per effetto dellesperienza ( Cfr. Cass. 7 Luglio 2008 n. 18854; Cass. 19 Agosto 2011 n. 17399 )..Non rilevano al contrario maggiorazioni sulle ore di lavoro straordinario, festivo e notturno migliorative rispetto alle previsioni del CCNL, in quanto ladeguatezza retributiva va valutata avendo riguardo al trattamento economico globale corrisposto in via continuativa sulla base dellorario di lavoro normale, mentre risultano ininfluenti istituti retributivi la cui corresponsione sia solo occasionale e legata ad un impegno del lavoratore eccedente tale orario ..
Tenuto conto di tali principi, osserva il Collegio come la documentazione e le buste conclusioni degli appellanti nel raffronto, pure operato dal giudice di primo grado, fra la retribuzione netta percepita avendo riguardo al trattamento economico globale corrisposto in via continuativa sulla base dellorario di lavoro normale e il tasso soglia di povertà ISTAT inerente un nucleo di una sola persona residente nel nord in centro area metropolitana; nelle buste paga richiamate dalle parti appellate compaiono anche voci non inerenti il trattamento economico globale corrisposto in via continuativa in base allorario normale di lavoro.
Si deve aggiungere che non appare comunque configurabile una violazione della libertà sindacale garantita dallart. 39 Cost.
Questa Corte territoriale sul punto (sent. n. 579/2022 Pres,. Picciau, Est. Casella ) ha già precisato : Una volta verificato che le previsioni dellart. 23 del CCNL G****X Fiduciari non assicurano al lavoratore una retribuzione rispettosa dei requisiti dellart. 36 Cost. ed una volta conseguentemente appurata la nullità del medesimo art. 23 CCNL per contrasto con norma imperativa, in applicazione del principio di conservazione espresso allart. 1419, secondo comma cod. civ., lautorità giudiziaria che ne sia richiesta non può esimersi dallindividuare la retribuzione dovuta secondo i criteri dellart. 36 Cost., in luogo di quella prevista. Loperazione sostitutiva, inevitabilmente discrezionale, dellautorità giudiziaria è tuttavia limitata e circoscritta alla individuazione della misura adeguata della retribuzione e non incide su altri aspetti del CCNL individuato dalle parti come quello destinato sa regolare il rapporto di lavoro. A tali limitati fini, ad avviso del collegio, non può considerarsi illegittimo il riferimento, come mero parametro esterno di quantificazione, alla misura della retribuzione minima prevista da un CCNL di settore diverso da quello scelto dalle parti dalle parti ove detto contratto .soddisfi anche diversamente da quello G****X Fiduciari Fiduciari i requisiti dettati dallart. 36 Cost...
Il Collegio osserva ancora che, contrariamente a quanto affermato da GSA non può ritemersi formato un giudicato implicito sul capo della sentenza con il quale il Tribunale ha ritenuto di il CCNL Portierato indicato da Z****H ed T****l avrebbe potuto assurgere alla funzione di parametro di adeguatezza retributiva , trattandosi di contratto collettivo afferente ad un altro settore.
Rileva infatti il Collegio come tale statuizione sia stata oggetto delle censure degli appellanti anche con il richiamo alla citata sentenza di questa Corte n. 98/2022 relativa ai colleghi di lavoro di Z****H ed T****l impegnati nel medesimo appalto Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione.
Per quanto sopra , in riforma della sentenza n. 916/2022 del Tribunale di Milano, va dichiarato il diritto degli appellanti T****l F****O e Z****H A. a percepire un trattamento salariale non inferiore a quello previsto dal CCNL per i dipendenti dei proprietari di fabbricati per linquadramento D1; le parti appellate vanno condannate appellate al pagamento in solido in favore di T****l F****O di Euro 5443,64 ed in favore di Z****H A. di Euro 5443,64, oltre accessori come per legge dalle singole scadenze al saldo effettivo ( tali some non risultano oggetto di specifiche censure ).
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto del valore della causa, del numero delle parti, dellassenza di attività istruttoria, ex D.M. n. 55 del 2014 per il primo grado ed ex D.M. n. 147 del 2022 per il grado di appello, nella misura specificata in dispositivo. ( Euro 2600,00 per il primo grado; Euro 2600,00 per il grado di appello ).
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 916/2022 del Tribunale di Milano , dichiara il diritto degli appellanti T****l F****O e Z****H A. a percepire un trattamento salariale non inferiore a quello previsto dal CCNL per i dipendenti dei proprietari di fabbricati per linquadramento D1;
condanna le parti appellate al pagamento in solido in favore di T****l F****O di Euro 5443,64 ed in favore di Z****H A. di Euro 5443,64, oltre accessori come per legge dalle singole scadenze al saldo effettivo;
condanna le parti appellate al pagamento delle spese del doppio grado liquidate in Euro 5200,00 oltre spese generali ed oneri di legge.
Conclusione
Così deciso in Milano, il 7 novembre 2022.
Depositata in Cancelleria il 5 gennaio 2023.