Presidente Tribunale Milano, 'manca risposta a strage 2015' Commemorazione in aula. Roia: "Risorse scarse per sicurezza"
Cgil e Uil, giovedì 11 aprile presidio in piazza Plebiscito Iniziativa delle due organizzazioni per lo sciopero di 4 ore
Rapina in tabaccheria a Barletta, arrestato un 23enne Bloccato dalla polizia, la refurtiva è stata recuperata
Tenta di rubare telefono a poliziotta ma viene arrestato Fermato un 32enne con precedenti di polizia
L'omessa risposta del datore di lavoro alla richiesta di notizie da parte dell'Ispettorato del Lavoro integra il reato punibile anche a titolo di colpa previsto dall'art. 4 legge 22 luglio 1961, n. 628 in caso di invio di tale richiesta all'indirizzo Pec della società indicato nel Registro imprese, trattandosi di un mezzo legale di comunicazione per le società, che offre garanzie di accertamento sulla data di spedizione e di ricevimento da parte del legale rappresentante.
Integra il reato di cui all'art. 4, co. 7, L. 628/1961 l’omessa risposta del datore alla richiesta di informazioni dell’Ispettorato del Lavoro inviata all'indirizzo pec della società indicato nel registro imprese (Cassazione - sentenza 12 febbraio 2024 n. 5992, sez. III pen.) Fonte IQ Notizie >>>