Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 12/12/2023) 12/02/2024, n. 5992. L'omessa risposta del datore di lavoro alla richiesta di notizie da parte dell'Ispettorato del Lavoro integra il reato punibile

Lunedì, 12 Febbraio 2024 20:27

L'omessa risposta del datore di lavoro alla richiesta di notizie da parte dell'Ispettorato del Lavoro integra il reato punibile anche a titolo di colpa previsto dall'art. 4 legge 22 luglio 1961, n. 628 in caso di invio di tale richiesta all'indirizzo Pec della società indicato nel Registro imprese, trattandosi di un mezzo legale di comunicazione per le società, che offre garanzie di accertamento sulla data di spedizione e di ricevimento da parte del legale rappresentante.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta da:

Dott. LIBERATI Giovanni - Presidente

Dott. GALANTI Alberto - Consigliere

Dott. MENGONI Enrico - Consigliere

Dott. MAGRO Maria Beatrice - Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.A. nato a R il (Omissis)

avverso la sentenza del 30/01/2023 del TRIBUNALE di VERCELLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo
1. A.A. ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli con la quale il ricorrente è stato condannato al pagamento di Euro 300,00 di ammenda, pena sospesa ai sensi dell'art. 164, comma primo, cod. pen., per il reato di cui all'art. 4, comma settimo, L. 628/1961 perché, in qualità di amministratore unico della società Euraba Service Srl, non forniva all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vercelli, che gliene aveva fatto richiesta, la documentazione inerente i rapporti di lavoro instaurati con la dipendente B.B., impedendo di fatto lo svolgimento dell'attività di vigilanza. In particolare, al ricorrente si contesta la mancata esibizione al suddetto organo di vigilanza delle lettere di assunzione, del libretto unico del lavoro, della documentazione comprovante la corresponsione delle retribuzioni, documentazione concernente la dipendente B.B., nonché la mancata esibizione dei contratti di appalto relativi ai servizi resi presso l'Inail di Vercelli e i registri Iva acquisti e vendite.

2. Il ricorrente affida il ricorso a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo di ricorso, deduce violazione di legge in ordine alla mancata notifica dell'avviso di accertamento all'imputato, rappresentando di non essere venuto a conoscenza delle richieste e delle prescrizioni avanzate dall'Ispettorato del Lavoro. In ordine alla comunicazione asseritamente notificata presso il suo indirizzo, in data 23/09/2020, nelle mani del portiere dello stabile, evidenzia che il giudice di merito, erroneamente, ha affermato che la notifica effettuata mediante ritiro della raccomandata da parte del portiere dello stabile, non richiede, ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.20/11/082, n.890, l'invio della c.d. raccomandata informativa, contenente l'avviso di deposito, trattandosi di atti amministrativi. In proposito, l'imputato rappresenta che le Sezioni Unite civili hanno affermato il principio contrario, secondo il quale, ai fini della regolarità della notifica, qualora non effettuata personalmente al destinatario, sia necessario l'invio di tale raccomandata, senza fare alcuna distinzione tra atti amministrativi e atti giudiziari.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alla affermazione della responsabilità sotto il profilo soggettivo, posto che il giudice ha dato per accertata la conoscenza, da parte dell'imputato, della prima comunicazione inoltrata dagli Uffici dell'autorità di vigilanza alla casella pec della società Euraba Service Srl. Tale casella di posta elettronica certificata, tuttavia, era stata sottoposta a sequestro nell'ambito di un altro procedimento penale concernente reati tributari a far data dal 15/07/2020. In ogni caso, non può essere mosso al ricorrente alcun rimprovero a titolo di dolo né, tantomeno, a titolo di colpa, in quanto la richiesta di esibizione della documentazione non era neppure "conoscibile" dall'imputato, posto che la prima comunicazione è stata inoltrata alla società - e non al suo amministratore e rappresentante legale -, mentre le successive sono pervenute in una casella di posta elettronica il cui accesso, a quella data, era inibito a causa del provvedimento di sequestro disposto con decreto della Procura della Repubblica.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente si duole in ordine all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., stante la lieve entità dell'addebito, contestato con decreto penale di condanna, in considerazione dell'esiguità del danno e del pericolo; inoltre, erroneamente, il giudice ha considerato la notifica di ben tre verbali di prescrizione, sebbene sia stata contestata una sola violazione, e non una pluralità di violazioni avvinte dal vincolo della continuazione.

Infine, rappresenta che i medesimi vizi della motivazione ricorrono in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione
1. Si premette che il reato di cui all'art. 4 legge 22 luglio 1961, n. 628, si configura nell'ipotesi di omessa esibizione di documentazione, necessaria all'Ispettorato del Lavoro per la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di lavoro, previdenza sociale e contratti collettivi di categoria. Il reato si consuma, qualora nella richiesta sia previsto un termine per l'adempimento, alla scadenza di detto termine e si protrae per tutto il tempo in cui il destinatario omette volontariamente di adempiere.

Si richiama inoltre, con riguardo alla prima doglianza formulata dal ricorrente, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale la richiesta di fornire informazioni si considera legalmente data quando è inviata all'indirizzo pec della società indicato nel registro imprese, trattandosi di un mezzo legale di comunicazione per le società, che offre garanzie di accertamento sulla data di spedizione e di ricevimento da parte del legale rappresentante (Sez.3, n. 1561 del 16/01/2018; Sez. 3, n. 12923 del 20/02/2008, Terranova, Rv. 239353; Sez. 3, n. 28701 del 25/05/2004, D'Ambra, Rv. 229432).

Nel caso in disamina, risulta, in punto di fatto, dalla sentenza impugnata ed affermato con giudizio insindacabile in questa sede e neppure contestato dal ricorrente, che è stata regolarmente notificata alla società Euralba Service Srl, da parte dell'Ispettorato del Lavoro di Potenza, una prima richiesta di esibizione della documentazione inerente il rapporto di lavoro instaurato con la lavoratrice B.B.. Per l'esattezza, la richiesta è stata inoltrata via pec all'indirizzo di posta certificata della società e regolarmente accettata e consegnata in data 29/06/2020.

Il teste della difesa C.C., ragioniere della società Euralba Service Srl, ha affermato di essere venuto a conoscenza di tale richiesta, proveniente dall'Ispettorato del lavoro e pervenuta via pec alla società, ma tuttavia di non aver mai esibito la documentazione richiesta poiché essa si trovava in locali non più in possesso della società Euralba; a seguito della cessione di un ramo di azienda, tali locali erano nella disponibilità della società Mr Job Srl, società che, medio tempore, era stata sottoposta a sequestro penale. Il teste ha, quindi, dichiarato di non aver nulla comunicato all'Ispettorato e di non aver dato alcun riscontro alla richiesta.

E', dunque, pacificamente accertato - e mai contrastato neppure dal ricorrente - che allo scadere del termine assegnato, in data 13/07/2020, non sia pervenuta alcuna comunicazione.

Sotto il profilo soggettivo, si osserva che, correttamente, la richiesta di trasmissione della documentazione è stata notificata alla società via pec presso l'indirizzo di posta certificata della società, in quanto il datore di lavoro è la società Euralba Service Srl Di nulla può quindi dolersi il rappresentante legale, amministratore unico della società, che era pienamente nella condizione di conoscerla e di ottemperare a quanto richiesto, anche semplicemente fornendo all'organo richiedente risposta circa l'impossibilità di fornire la documentazione richiesta, e spiegandone le ragioni.

Inoltre, il giudice di merito ha precisato, con riferimento all'argomento difensivo secondo il quale anche l'indirizzo di posta elettronica certificata della società sarebbe stato posto sotto sequestro dalla Procura di Roma - che il sequestro è stato disposto con decreto del 01/07/2020, è stato notificato il 15/07/2020, mentre la richiesta di documentazione è stata consegnata, accettata dalla casella di posta elettronica della società e, quindi conosciuta dalla società, come ha dichiarato il teste C.C., in data antecedente, ovvero il 29/06/2020. Il giudice di merito ha quindi precisato che il provvedimento di sequestro dei dati informatici concerneva una investigazione temporalmente non sovrapponibile al momento in cui è stata comunicata la prima richiesta di documentazione da parte dell'Ispettorato del Lavoro.

Ne segue che, quantomeno la prima comunicazione è stata portata a conoscenza della società e che, allo scadere del termine assegnato, ovvero in data 13/07/2020, la contravvenzione si era consumata. Successivamente, comunque, l'Ispettorato del Lavoro ha inviato una nuova richiesta, notificata in data 21/07/2020, con assegnazione dell'ulteriore termine per l'adempimento, anch'esso inutilmente decorso il 03/08/2020.

In ordine alla notifica all'imputato del verbale di prescrizione del 10/08/2020, effettuata presso il suo indirizzo di residenza mediante servizio postale in via (Omissis) in Roma (domicilio conosciuto a seguito di ricerche anagrafiche), il ricorrente, nel ricorso, lamenta la mancata notifica della c.d. raccomandata informativa, in quanto la notifica è stata effettuata nelle mani del portiere.

Tuttavia, il giudice a quo, esaminando la relata di notifica, ha affermato che tale notifica è stata effettuata personalmente al destinatario e che è priva di fondamento la tesi difensiva secondo cui la raccomandata sarebbe stata ritirata da un terzo soggetto, concludendo che quindi non era necessaria la comunicazione di avvenuto deposito, non ricevuta dall'imputato. Ed effettivamente, dall'esame degli atti processuali emerge che la raccomandata è stata consegnata nelle mani di A.A.. Ne segue che è inconferente e manifestamente infondata la doglianza, sollevata con il ricorso per cassazione, relativa all'omesso invio della CAD o CAN, posto che la notifica è avvenuta nelle mani dell'imputato e che egli avrebbe dovuto, se avesse voluto disconoscere la firma apposta nella relata di notifica, chiedere la perizia grafologica e non lamentare l'omesso invio della raccomandata informativa.

Altrettanto inconferente è il richiamo all'orientamento giurisprudenziale (si veda a Sez. 3, n. 36330 del 30/06/2021; Sez. 3, n. 15237 del 13/01/2023, Rv. 284325) secondo cui, nel procedimento notificatorio, non sia sufficiente la notifica per compiuta giacenza, posto che, nel caso in disamina, non vi è stata alcuna notificazione per compiuta giacenza.

2. E' manifestamente infondata anche la seconda doglianza, con cui il ricorrente deduce che non gli può essere mosso un rimprovero, neppure a titolo di colpa, in quanto la richiesta di esibizione della documentazione non era "conoscibile" dall'imputato, posto che la comunicazione del 10/08/2020, è pervenuta in una casella di posta elettronica il cui accesso era inibito a causa del provvedimento di sequestro.

In proposito, si precisa che il reato ha natura di contravvenzione, onde rilevano sia il dolo che la colpa, che sono titoli soggettivi dell'imputazione dell'illecito alternativi e del tutto equiparabili, sicché anche la colpa rileva come titolo di integrazione del reato.

Nel caso in disamina sussiste quantomeno la violazione del dovere di diligenza, essendo onere dell' amministratore accedere e riscontrare le comunicazioni inviate e ricevute alla società, e quantomeno fornire una giustificazione alla omessa esibizione della documentazione richiesta. Si ricorda che la notifica del 29/06/2020 è stata effettuata via pec presso l'indirizzo di posta elettronica certificata della società e che quella del 23/09/2020 è avvenuta nelle mani del destinatario, odierno imputato. Al riguardo, il giudice di merito ha affermato che, a fronte di ripetute richieste e della duplice notifica effettuata sia via pec alla società che alla persona fisica presso l'indirizzo di residenza, il ricorrente nulla ha comunicato all'Ispettorato del Lavoro, neppure fornendo alcuna giustificazione in ordine alla impossibilità asserita di trasmettere la documentazione, in quanto custodita presso i magazzini di una società cui l'azienda era stata ceduta.

3. La terza doglianza è manifestamente infondata, in quanto generica e meramente assertiva. Il ricorrente, in sede di legittimità si è limitato a rappresentare, in termini del tutto astratti, teorici e generici, l'istituto della tenuità dell'offesa di cui all'art. 131 bis cod. pen., senza indicare i presupposti legittimanti della richiesta né specificare per quali ragioni, nel caso in disamina, l'offesa avrebbe dovuto qualificarsi come tenue. Al riguardo, si precisa che le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo il giudice a quo ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità, in considerazione delle modalità di manifestazione della condotta, posto che vi è stata una condotta di totale inerzia da parte dell'imputato a fronte di ben tre richieste che hanno impedito di svolgere l'attività di vigilanza cui è deputata, e in ragione dell'intensità dell'elemento soggettivo del reato.

Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo il Tribunale fatto riferimento all'assenza di elementi utili alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, considerato che lo stato di incensuratezza, di per sé, non è giustifica il riconoscimento. Al riguardo, costituisce ius receptum il principio secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).

4. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Conclusione
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2023.

Depositata in Cancelleria il 12 febbraio 2024.

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