TAR LAZIO: Ordinanza Cautelare sede di Roma, sezione 5, numero provv.: 202600372. Csm Global Security Service S.r.l. contro INAIL

Venerdì, 23 Gennaio 2026 19:32

Ordinanza Cautelare sede di Roma, sezione 5, numero provv.: 202600372 proposto da Csm Global Security Service S.r.l. contro Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nei confronti Consip S.p.A. e Urbe Vigilanza S.p.A. per l'annullamento - della  determina INAIL n. 308 del 10.11.2025, della comunicazione di aggiudicazione.

Pubblicato il 16/01/2026
                                                                                                                                                                  N. 00372/2026 REG.PROV.CAU.

                                                                                                                                                                  N. 15141/2025 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 15141 del 2025, proposto da Csm Global Security Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B4A53A1A3E, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Clarizia, Patrizia Ghiani, Giovanni La Fauci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Anna Rita Sonnante, Michele Pontone, Fabrizio Cerallo, con domicilio eletto presso lo studio Lucia Anna Rita Sonnante in Roma, via Pierluigi Da Palestrina 8;

nei confronti

Consip S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, intimato e non costituiti in giudizio;
Urbe Vigilanza S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Barrasso, Elena Alberti, Francesco Aniballi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della determina INAIL n. 308 del 10.11.2025, della comunicazione di aggiudicazione e della successiva determina di rettifica n. 310 del 14.11.2025, recanti l'aggiudicazione della procedura ristretta, ai sensi dell'art. 72 del codice dei contratti pubblici adottato con il d.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dei servizi di vigilanza in presenza e da remoto presso gli stabili a uso istituzionale dell'INAIL nell'ambito dello SDA indetto da Consip s.p.a. per i “servizi di vigilanza”, in relazione al Lotto 1 (CIG B4A53A1A3E) ad Urbe vigilanza S.p.A.;

- delle relazioni alle suddette determine;

- di tutti i verbali di gara, nelle parti nelle quali Urbe Vigilanza è stata ammessa o non è stata esclusa e/o la cui offerta è stata valutata e/o oggetto di attribuzione punteggio e/o giudicata congrua;

- della nota richiesta giustificazioni del 16.09.2025 e di qualsiasi altro atto o documento inerente la valutazione di congruità dell'offerta della Urbe Vigilanza S.p.a.;

- della lettera d'Invito, del Capitolato d'Oneri, del Capitolato Tecnico e di tutti gli altri atti e documenti facenti parte della lex specialis, nonché dei chiarimenti di gara;

- all'occorrenza, della determinazione a contrarre n. 281/2024;

nonché per il conseguimento dell'aggiudicazione e per il subentro nel contratto di appalto eventualmente stipulato previa declaratoria di nullità, invalidità ed inefficacia dello stesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Urbe Vigilanza S.p.A. e di Inail;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che nella presente sede assuma rilievo assorbente l’insussistenza del periculum, riservata al merito ogni valutazione riguardo la fondatezza delle censure prospettate dalla parte ricorrente.

Rilevato, infatti, che il pregiudizio patrimoniale posto alla base dell’istanza incidentale non pare munito dei necessari requisiti di gravità e irreparabilità posto che, in materia di appalti di servizi, è esclusa la sussistenza del danno in ragione della possibilità di subentro nell’esecuzione del servizio di durata quinquennale nell’ipotesi di accoglimento dell’atto introduttivo nel merito (cfr. Cons. Stato, ordinanza 25 luglio 2025, n. 2730).

Ritenuto, pertanto, che la domanda cautelare non possa trovare accoglimento.

Ritenuti nondimeno sussistenti i presupposti per la compensazione della presente fase cautelare.

Fissa per la trattazione del merito all’udienza pubblica dell’11 marzo 2026.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) respinge la domanda cautelare nei sensi di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione del merito all’udienza pubblica dell’11 marzo 2026.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Francesco Elefante, Consigliere

Ida Tascone, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Ida Tascone Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO

 

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