Pubblicato il 16/01/2025
N. 00260/2025 REG.PROV.CAU.
N. 12229/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 12229 del 2024, proposto da:
Issv- International Security Service Vigilanza S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 816462098F, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Formichetti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ardeatina 130;
contro
Consip Spa, Ministero della Giustizia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Civis S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Gentile, Maria Lucia Civello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
Verux Security S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Formichetti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ardeatina 130;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della comunicazione pervenuta ai sensi dell’art. 76, comma 5 lettera a) del D. LGS. n. 50/2016 in data 20/09/2024 con la quale Consip spa ha comunicato l’aggiudicazione definitiva non efficace della gara in oggetto per il Lotto 1 nei confronti di C.I.V.I.S. S.P.A. (PROT|REGISTRO UFFICIALE|43801|20-09- 2024][3382167|4033645]) nell’ambito della Gara a procedura aperta suddivisa in n. 34 lotti ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’appalto di servizi di vigilanza armata per il ministero della Giustizia - ID 2201 - lotto 1;
- del provvedimento di aggiudicazione efficace, ove nel frattempo adottato;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, compresi i verbali di gara ed atti istruttori, non escluso l’eventuale contratto medio tempore sottoscritto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consip Spa, del Ministero della Giustizia e di Civis S.p.A.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Letto il ricorso ed esaminate le controdeduzioni delle parti intimate;
Vista la domanda cautelare collegiale ex art.55 cpa, proposta congiuntamente dalla ISSV - International security service vigilanza S.p.A. (di seguito ISSV) e dalla Verux Security s.r.l. (di seguito Verux) in data 13.12.2024;
Visto altresì il decreto presidenziale n.5733/2024, di reiezione della misura cautelare monocratica, contestualmente richiesta dalla parte istante;
Ritenuto che la domanda cautelare collegiale debba essere dichiarata inammissibile, come rilevato dal Collegio ex art.73, co.3 cpa nel coso della camera di consiglio del 15.1.2025, nei termini proposti dalla società Verux, in quanto soggetto diverso dalla parte ricorrente (Issv), e come tale non legittimato alla proposizione dell’istanza cautelare in forza del chiaro disposto recato dall’art.55, co.1 cpa: (“Se il ricorrente, allegando di subire un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, chiede l'emanazione di misure cautelari…”);
Ritenuto, altresì, che sulla base della stessa prospettazione della parte istante, la Verux, nella qualità di affittuario del ramo d’azienda della dante causa ISSV con effetti dal 25.11.2024, riveste, ai fini del presente giudizio, la qualifica di successore a titolo particolare nel rapporto controverso (cfr., Consiglio di Stato, 16.10.2017, n.4788) ai sensi dell’art. 111 cpc, applicabile al processo amministrativo in forza del cd. rinvio esterno ex art.39 cpa, talchè il processo prosegue fra le parti originarie (ossia in confronto di Issv), ai sensi del co.1 dell’art.111 cpc, ferma la facoltà per il successore a titolo particolare di intervento nel giudizio ai sensi del co.3 del predetto articolo (e in disparte ogni valutazione sulla regolarità dell’intervento spiegato da Verux);
Ritenuto, inoltre, quanto alla ricorrente ISSV, che la domanda cautelare non sia suscettibile di favorevole considerazione per difetto del periculum in mora (impregiudicata la necessità di valutare, nella sede di merito, il profilo della possibile tardività del gravame e, se del caso, gli ulteriori profili in evidenza), sulla base di plurimi elementi ricavabili dallo sviluppo del giudizio e dalla complessiva prospettazione delle parti, ove in particolare si consideri:
- l’avvenuta stipula del contratto di appalto con l’impresa controinteressata, talchè, allo stato, nella ponderazione dei contrapposti interessi, è da ritenersi prevalente l’interesse della stazione appaltante all’esecuzione del servizio con il nuovo affidatario; peraltro, l’eventuale accoglimento del ricorso lascerebbe inalterata la possibilità di subentro nell’esecuzione, in ragione della natura continuativa del servizio;
- la fissazione, già disposta, dell’udienza pubblica per la trattazione del merito a data prossima (12.2.2025), con conseguente inesistenza di un pregiudizio grave e irreparabile per la parte istante;
Ritenuti nondimeno sussistenti i presupposti per disporre la compensazione delle spese di giudizio della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), decidendo sulla domanda cautelare ex art.55 cpa:
- la dichiara inammissibile quanto alla Verux Security s.r.l.;
- la respinge quanto alla ISSV - International security service vigilanza S.p.A.;
- conferma, per il prosieguo, l’udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2025.
Spese di fase compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Igor Nobile, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Igor Nobile Francesco Riccio
IL SEGRETARIO
