TAR FRIULI VENEZIA GIULIA: Ordinanza sul ricorso numero di registro generale 303 del 2021, Vedetta 2 Mondialpol S.p.A. contro Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, nei confronti Sicuritalia Ivri S.p.A.

Giovedì, 29 Settembre 2022 22:23

ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 303 del 2021, Vedetta 2 Mondialpol S.p.A. contro Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, nei confronti Sicuritalia Ivri S.p.A.

Pubblicato il 29/09/2022
                                                                                                                                                                                                                                               N. 00372/2022 REG.PROV.COLL.

                                                                                                                                                                                                                                               N. 00303/2021 REG.RIC.

 REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 303 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da 

Vedetta 2 Mondialpol S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Paparella, Antonio Pagliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Beatrice Croppo, Marina Pisani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti

Sicuritalia Ivri S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Napoli, Sandor Del Fabro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Sicuritalia Group Service Soc. Cons. P.A., non costituito in giudizio;
per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

dei seguenti atti e provvedimenti:

1) del Decreto n.2213/PADES del 6.08.2021 avente ad oggetto la: “esclusione dell'operatore economico RTI costituendo formato da VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A. (capogruppo mandataria) – SORVEGLIANZA DIURNA E NOTTURNA SCARL (impresa mandante) – GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI (impresa mandante) – STABILIMENTO TRIESTINO DI SORVEGLIANZA E CHIUSURA (impresa mandante) – CORPO VIGILI NOTTURNI (impresa mandante) dalla procedura aperta per la stipula di Convenzioni aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi di vigilanza armata, portierato e altri servizi a favore di Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia” relativa al lotto 1, CIG 83226926B4;

2) del verbale n.6 reso all'esito della seduta pubblica del 4 agosto 2021;

3) della comunicazione ex art. 76 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. del provvedimento n.2213/PADES del 06/08/2021, con il quale è stata disposta l'esclusione dalla procedura di cui all'oggetto del RTI capeggiato dall'odierna ricorrente;

4) di eventuali provvedimenti conseguenziali di aggiudicazione ad imprese susseguenti nella graduatoria della procedura, ignota esistenza, data e numero;

5) di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali.

Nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, se stipulato.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Sicuritalia Ivri S.p.A. il 16/10/2021:

dell'art. 14 del Disciplinare di gara (doc. 1), in parte qua, ove mai fosse interpretato, difformemente da quanto testualmente ivi previsto, nel senso che il rimedio del soccorso istruttorio sarebbe applicabile: non solo in caso di mancata indicazione della ripartizione delle quote di esecuzione dei servizi dedotti in appalto tra i membri del r.t.i. (ferma la necessità che la dichiarazione all'uopo prodotta in sede di soccorso istruttorio sia preesistente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte); ma anche nell'ipotesi in cui tale ultima dichiarazione sia già stata resa in gara e risulti tuttavia inidonea allo scopo, in quanto parzialmente indeterminata.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Vedetta 2 Mondialpol S.p.A. il 5/1/2022:

Per conseguire l'annullamento dei seguenti atti e provvedimenti: 1) del Decreto di aggiudicazione dell'appalto (lotto 1) n. 3531/PADES a firma del Direttore del Servizio centrale unica di committenza e provveditorato, recante data 02/12/2021, a favore dell'Operatore economico RTI costituendo formato da SICURITALIA IVRI S.P.A. (capogruppo mandataria) e SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA (impresa mandante); 2) della Comunicazione di aggiudicazione ex art. 76, comma 5, lettera a) del D.lgs. 50/2016. Lotto 1 CIG 83226926B4, Lotto 2 CIG 832269592D, Lotto 3 CIG 8322701E1F; Prot. n. 0029050 / P del 02/12/2021; 3) di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali. Nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, se s 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e di Sicuritalia Ivri S.p.A.;

Visti gli artt. 79, cod. proc. amm. e 295 cod. proc. civ.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 settembre 2022 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Rilevato che la ricorrente, agendo in proprio e quale mandataria di R.T.I., domanda l’annullamento del provvedimento di esclusione dalla gara per la “stipula di Convenzioni aventi ad oggetto l’affidamento dei servizi di vigilanza armata, portierato e altri servizi a favore di Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia” (lotto 1), adottato dal R.U.P.;

Rilevato che la gara era stata precedentemente aggiudicata a favore della stessa ricorrente, con determinazione poi annullata da questo Tribunale (Tar Friuli-Venezia Giulia, 21 luglio 2021, n. 232);

Rilevato che, per l’effetto, il procedimento è regredito “alla fase di valutazione della domanda di partecipazione di cui alla busta amministrativa”, all’esito della quale l’amministrazione ha adottato l’atto impugnato;

Rilevato che la sentenza 232 del 2021 è stata appellata dalla ricorrente e che il relativo giudizio è tuttora pendente davanti al Consiglio di Stato (R.G. n. 7990 del 2021);

Rilevato che, nonostante l’intervenuta reiezione della domanda cautelare proposta in appello (Cons. St., sez. V, ord. 5 novembre 2021, n. 5988), la ricorrente ha più volte – da ultimo, con le note di udienza del 23.09.2022 – manifestato l’opportunità di attendere la definizione nel merito di quel giudizio, atteso il suo carattere pregiudiziale;

Rilevato che la controinteressata – si vedano le note di udienza del 26.09.2022 – non si è opposta ad un eventuale ulteriore rinvio;

Considerato che sussistono evidenti esigenze di coordinamento tra i due contenziosi, giacché l’accoglimento dell’appello, travolgendo la successiva attività amministrativa e il provvedimento di esclusione qui contestato, priverebbe di utilità il presente giudizio;

Considerato che la trattazione è già stata oggetto di numerosi rinvii (si vedano i verbali delle C.C. del 27.10.2021 e del 10.11.2021 e dell’U.P. del 23.06.2022);

Ritenuto di non poter disporre un ulteriore differimento d’udienza, alla luce della particolarità della materia e di quanto dispone il novellato art. 73, comma 1-bis del c.p.a.;

Ritenuto, invece, di dover sospendere il presente giudizio, ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., fino alla definizione della causa pregiudiziale, pendente davanti al Consiglio di Stato (R.G. n. 7990 del 2021), precisando che l’eventuale riassunzione dovrà intervenire nel termine previsto dall’art. 80 c.p.a., decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia (Sezione Prima) sospende il giudizio.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Manuela Sinigoi, Consigliere

Luca Emanuele Ricci, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Luca Emanuele Ricci Oria Settesoldi


IL SEGRETARIO

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