TAR CAMPANIA: Sentenza sede di NAPOLI, sezione 8, numero provv.: 202204750, proposto da Istituto di Vigilanza Privata International Service Security Spa contro Presidenza del Consiglio dei Ministri

Mercoledì, 13 Luglio 2022 08:13

proposto da Istituto di Vigilanza Privata International Service Security Spa contro Presidenza del Consiglio dei Ministri

Pubblicato il 13/07/2022
                                                                                                                                                                                                                                                  N. 04750/2022 REG.PROV.COLL.

                                                                                                                                                                                                                                                   N. 02542/2021 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2542 del 2021, proposto da
Istituto di Vigilanza Privata International Service Security Spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Commissario ad acta per la Provincia di Napoli nel Settore dello smaltimento dei rifiuti; Commissario Straordinario del Governo per il superamento dell’emergenza nel settore bonifiche e tutela delle acque della Regione Campania; Sottosegretario di Stato incaricato ex D.L. Nr. 90/2008; Commissario Liquidatore Delegato ex O.P.C.M. Nr. 3653/08; Unità Stralcio ex D.L. 95/2009; Unità Tecnica Amministrativa ex O.P.C.M. Nr. 3920/2011, non costituiti in giudizio;
per l'esecuzione del giudicato

formatosi sulla sentenza passata in giudicato n. 3641/2017, pubblicata in data 5 settembre 2017 dalla Corte d'Appello di Napoli, Sez. V Civile, nel giudizio recante nrg. 4084/2014, munita di formula esecutiva in data 22 maggio 2020 e regolarmente notificata in data 4 giugno 2020. 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2022 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe l’odierno ricorrente agisce per l’esecuzione della sentenza n. 3641/2017, pubblicata in data 5 settembre 2017 nel giudizio recante nrg. 4084/2014, con cui la Corte d’Appello di Napoli, Sez. V Civile, ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al pagamento in proprio favore di €. 108.921,60, oltre interessi e spese come indicato nel decreto medesimo.

Il titolo esecutivo è stato notificato all’ente debitore in data 4 giugno 2020 ed è passato in giudicato come da attestazione in atti.

L’Amministrazione intimata si è costituita senza nulla osservare quanto al merito della pretesa.

Alla camera di consiglio del 6 luglio 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

La parte ricorrente chiede al Tribunale:

-) di disporre l’esecuzione del decreto suindicato;

-) di nominare a tal fine un commissario ad acta che provveda al pagamento, nel caso in cui persista l’inottemperanza dell’ente, a cura e spese dell’Amministrazione intimata;

-) di condannare la Presidenza del Consiglio dei Ministri intimata al pagamento di una somma di denaro ex art. 114, comma 4, lett. e) del c.p.a. per ogni ulteriore ritardo;

-) di condannare la Presidenza del Consiglio dei Ministri intimata al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.

Il ricorso è fondato nei sensi e nei limiti di quanto indicato in motivazione.

Quanto alla pretesa sostanziale il Collegio rileva che, come risulta dagli atti, risulta decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 co. 1 del D.L. 31-12-1996 n. 669 («Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto»), né l’Amministrazione intimata ha provato, come sarebbe stato suo onere, l’avvenuto adempimento (cfr. in tema di prova dell’adempimento per tutte Cass. S.U. sent. n. 12533/01).

Quanto all’applicazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114 co. 4 c.p.a., ritiene il Collegio che:

-) la domanda di applicazione della cd. astreinte, ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a., inizialmente ritenuta dalla giurisprudenza prevalente inapplicabile alle somme di denaro, deve ritenersi accoglibile alla luce dei principi affermati dall’Ad. Plen. Cons. Stato, n. 15/2014;

-) la misura della sanzione vada ora individuata, in presenza di una specifica disposizione sul punto da parte del codice del processo amministrativo, nella misura degli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta (v. art. 114 co. 4 secondo periodo, lett. e, cit.);

-) la sanzione vada erogata assumendo, quale dies a quo, il sessantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione se anteriore della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente e – dall’altro lato – quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato da parte dell’Amministrazione intimata oppure, in mancanza dell’adempimento, quello dell’insediamento del Commissario ad acta investito dei poteri finalizzati all’esecuzione del giudicato medesimo.

Quanto alle spese del presente giudizio, occorre rilevare che:

-) per quanto riguarda le spese successive al decreto azionato, e come tali non liquidate nello stesso, il Collegio specifica che in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l'obbligo di corresponsione alla parte ricorrente, oltre che degli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III Sent., 28/10/2009, n. 1798; T.A.R. Sardegna, 29/09/2003, n. 1094);

-) in particolare, le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti e onorari successivi al giudicato sono dovute solo in relazione alla pubblicazione della sentenza, all'esame ed alla notifica della medesima, alle spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese e i diritti di procuratore relativi all'atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale (v. Sent. T.A.R. Campania, sez. IV n. 01103/2016);

-) non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive (ivi comprese quelle relativa all’eventuale notifica di uno o più atti di precetto), poiché, come indicato, l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010 , n. 699; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009 , n. 1348; Tar Campania – Napoli n. 9145/05 ; T.A.R. Campania – Napoli n. 12998/03; C.d.S. sez. IV n. 2490/01; C.d.S. sez. IV n. 175/87).

Ritiene, pertanto, il Collegio che le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi al decreto azionato siano dovuti solo per le voci suindicate e, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, debbano essere liquidate, in modo omnicomprensivo, come indicato in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite

Dato atto che la liquidazione delle spese è effettuata alla stregua dei parametri di cui al D.M. 10/03/2014, n. 55 in rapporto al valore e alla serialità della lite e ritenuto, infine, che non si debbano riconoscere le maggiorazioni di cui all’art. 4, comma 8, D.M. 10 marzo 2014, n. 55, in quanto la causa è sostanzialmente seriale e di complessità oggettivamente modesta, nonché quelle “di regola” corrisposte ai sensi dell’art. 4, comma 1 bis, dello stesso D.M., poiché ragionevolmente connesse alla difficoltà del deposito di una mole di atti rilevante, elemento che certamente non si è verificato nel caso di specie (Tar Lazio, sez. II ter, Sent. 25/5/2021 n. 2363; T.A.R. Campania, sez. VIII, Sent. n. 3121 dell’11.05.2021).

Quanto alla nomina del commissario ad acta, si dispone che, in caso di ulteriore inadempimento, il Collegio ne disponga la nomina su istanza di parte ricorrente.

Ritenuto, pertanto, che:

-) la domanda di esecuzione debba essere accolta nei termini sopra precisati;

-) l’Amministrazione debba effettuare il calcolo delle somme dovute, secondo i criteri stabiliti dal giudice nel titolo qui azionato, comprendendovi, quindi, gli interessi come indicato nel titolo portato a esecuzione;

-) in mancanza di spontaneo adempimento entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, potrà essere nominato il commissario ad acta secondo quanto sopra precisato;

-) dalle somme dovute, come indicate nel titolo esecutivo, andranno sottratte le somme eventualmente pagate per il medesimo titolo;

-) l’amministrazione sia tenuta al pagamento della penalità di mora ex art. 114 lett. e) c.p.a., nella misura sopra precisata sino al momento in cui si insedierà il commissario ad acta;

-) le spese, come liquidate in dispositivo anche in funzione della serialità della controversia, debbano essere poste a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:

-) dichiara l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione - entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente Sentenza - in favore della parte ricorrente al titolo esecutivo di cui in epigrafe nei termini indicati in parte motiva oltre all’eventuale somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., nella misura specificata in motivazione;

-) nel caso di ulteriore inottemperanza, si disporrà, su istanza di parte ricorrente, la nomina di un Commissario ad acta, il quale provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto decreto;

-) condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 600,00 (seicento), oltre agli accessori di legge e al contributo unificato, se ed in quanto effettivamente assolto, il tutto in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente, Estensore

Vincenzo Cernese, Consigliere

Luca Cestaro, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO

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