TAR LAZIO: Sentenza sul ricorso numero di registro generale 976 del 2021 proposto da -OMISSIS- contro Questura di Roma ha respinto l'istanza avanzata per il rinnovo del Decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata

Venerdì, 29 Ottobre 2021 08:57

Sul ricorso numero di registro generale 976 del 2021, proposto da -OMISSIS- contro Questura di Roma, per l'annullamento del decreto DIV.III^- Cat 16B/6G del 17.9.2020, notificato il 11.11.2020, con il quale la Questura di Roma ha respinto l'istanza avanzata per il rinnovo del Decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata.

Pubblicato il 29/10/2021
                                                                                                                                                                                                                                               N. 11100/2021 REG.PROV.COLL.

                                                                                                                                                                                                                                                N. 00976/2021 REG.RIC. 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 976 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Teresa Vari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro

Questura di Roma, in persona del Questore pro tempore, Rappresentato e Difeso Dall'Avvocatura Generale dello Stato non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento

del decreto DIV.III^- Cat 16B/6G del 17.9.2020, notificato il 11.11.2020, con il quale la

Questura di Roma ha respinto l'istanza avanzata per il rinnovo del Decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata e del porto di pistola per difesa personale a tassa ridotta, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e, comunque, connesso. 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2021 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

FATTO e DIRITTO

L’istante premette di essere dal 2009 guardia particolare giurata titolare della licenza di porto di pistola per difesa personale a tassa ridotta, alle dipendenze allo stato della “-OMISSIS-.” di Roma.

Il medesimo Istituto di Vigilanza ha inoltrato per il ricorrente istanza di rinnovo del Decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata nonché del porto di pistola per difesa personale a tassa ridotta, sino ad allora sempre regolarmente rinnovati.

Con comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/90 del 31.08.2020 Div. III^ cat. 16, la Questura di Roma ha inoltrato il preavviso di rigetto dell’istanza di rinnovo del Decreto di nomina e del porto di pistola, in quanto lo stesso risultava gravato da un decreto penale di condanna del 25.03.2015, per i reati di cui agli artt. 594, 612, co 2, 660 C.P., emesso dal GIP del Tribunale di Bari.

Nonostante le osservazioni formulate la Questura, con provvedimento del 17.09.2020 DIV. III- Cat. 16B/6G, notificato il 11.11.2020, ha respinto l’istanza sul presupposto dell’esistenza di una sentenza di condanna e della assenza del possesso “dei requisiti soggettivi richiesti dalla Legge e non assicuri la necessaria affidabilità in ordine allo svolgimento delle delicate mansioni di Guardia Particolare Giurata ed al conseguimento dei titoli di polizia richiesti”.

Tale atto è stato impugnato con il presente ricorso, affidato ai seguenti motivi:

1) Violazione e/o erronea interpretazione degli artt. 11 e 43 del R.D. 773/1931. Eccesso di potere per carenza e contraddittorietà della motivazione, travisamento ed erronea valutazione delle circostanze di fatto, difetto assoluto di istruttoria e violazione del principio di proporzionalità;

2) Violazione degli artt. 3 e 10 bis della L. 241/90. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, carenza di istruttoria, ingiustizia e sproporzionalità manifesta, per avere l’Autorità provveduto all’adozione del diniego, senza tener conto della memoria depositata dall’interessato.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, che ha depositato documentazione e una memoria con la quale chiede che il ricorso venga respinto.

Con ordinanza cautelare n. 1394/2021 del 3/3/2021, pubblicata il 4/3/2021 è stata accolta parzialmente la domanda di sospensione degli atti impugnati, in relazione alla sola revoca della nomina a guardia particolare giurata.

Alla udienza del 5 ottobre 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1. Con il ricorso in esame si censura il provvedimento del Questore di Roma, i cui estremi sono individuati in epigrafe, recante il diniego di rinnovo del decreto di nomina a guardia particolare giurata e del porto di pistola per difesa personale a tassa ridotta, emesso nei confronti dell’interessato.

2. In via preliminare si osserva che il provvedimento impugnato è stato adottato dal Questore di Roma, dopo che a tale Autorità era stata rivolta istanza di rinnovo dei titoli di PS da parte della società per la quale il ricorrente presta la propria attività; esso è stato, perciò, emesso in esito all’istruttoria eseguita al fine dell’eventuale rinnovi del titolo di polizia.

Il ricorso è fondato in relazione alle censure con le quali il ricorrente contesta che il provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo del Decreto di nomina e del porto di pistola adottato dall’Amministrazione procedente è basato sul solo presupposto della sentenza di condanna riportata nel 2015, la quale non sarebbe idonea a fondare il diniego di rinnovo nei confronti dell’interessato, posto che la Questura di Roma avrebbe riconosciuto in capo al medesimo ricorrente l’idoneità e l’affidabilità circa il corretto uso delle armi, sebbene i fatti commessi risalgono al 2011 e lo stesso ricorrente abbia continuato a svolgere l’attività di GPG osservando un comportamento corretto, senza essere incorso in ammonimenti, richiami o provvedimenti disciplinari.

3. In relazione alla citata condanna, deve rilevarsi che, se è vero che l’art. 138, comma 1, n. 4, del r.d. n. 773/1931 considera la condanna per delitto elemento ostativo a conseguire la nomina a guardia particolare giurata, è altrettanto vero che nel caso di specie poiché il ricorrente non ha commesso alcun reato nei 5 anni successivi alla condanna, il reato si è estinto ai sensi dell’art. 167 c.p., come risulta dalla dichiarazione di estinzione del reato pronunciata dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Bari in data 24/03/2021, depositata il 22.7.2021 dall’interessato.

4. Inoltre, occorre osservare che secondo l’art. 166 c.p. “la condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per (…) il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa”.

Ne consegue che nel caso di specie, alla luce della peculiare situazione sopra evidenziata (pena per fatti avvenuti nel 2011 e poi estinta) non può sussistere un automatismo tra la predetta condanna e la revoca del decreto di nomina a guardia particolare giurata, nemmeno con riguardo alla licenza di porto di pistola, anch’essa nella specie revocata.

5. Tuttavia nell’atto di diniego del rinnovo vi è solo un generico riferimento alla buona condotta, che non risulta assistito da una adeguata istruttoria, che riguardasse la valutazione del fatto commesso o di ulteriori significativi episodi, segnalati all’Autorità di Polizia o all’A.G., sintomatici sotto il profilo della idoneità allo svolgimento della mansione di guardia giurata; della personalità del ricorrente; nonché della rilevanza della condanna riportata rispetto alle autorizzazioni di polizia revocate.

5.1. Deve evidenziarsi in proposito che l’episodio che ha determinato la condanna è avvenuto nel 2011 e che nelle more tra tale fatto e l’adozione del provvedimento, l’istante non è stato colpito da alcuna misura restrittiva, ha continuato a svolgere la propria attività di guardia particolare giurata, senza che risulti alcuna contestazione sulla condotta successiva all’episodio sopra menzionato, che rimane quindi come un fatto isolato risalente ad 10 anni prima dell’adozione del provvedimento impugnato.

5.2. In ogni caso non risulta nemmeno dimostrato da parte resistente che l’interessato fosse venuto effettivamente a conoscenza del decreto penale e che, quindi, abbia reso dichiarazioni non veritiere o abbia in ogni caso dissimulato l’esistenza della decisione penale a suo carico.

Tali circostanze, quindi, minano il giudizio inerente l’assenza de requisito della “buona condotta” su cui pure si fonda l’impugnato provvedimento di revoca.

6. È evidente che illegittimamente l’Amministrazione si è determinata nel senso della revoca contestata in questa sede, facendo riferimento unicamente alla condanna penale riportata dal ricorrente.

7. Deve concludersi, quindi, che l’impugnazione proposta è fondata, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione in ordine ad un motivato riesame della posizione del ricorrente alla luce di quanto sopra considerato.

Le spese di lite devono essere, tuttavia, compensate integralmente tra le parti, tenuto conto della peculiarità della questione disaminata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati;

- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

Raffaello Scarpato, Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Vincenzo Blanda Francesco Arzillo

IL SEGRETARIO

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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