sia alla previsione di cui all'art. 223, comma primo, che prevedendo lo stesso trattamento sanzionatorio stabilito per la bancarotta propria implica l'applicabilità del relativo regime sanzionatorio nella sua interezza, comprensivo, pertanto, del regime dell'aggravante in questione; sia all'ipotesi di cui all'art. 223, comma secondo, riguardo a cui la previsione della applicabilità della pena prevista dal primo comma dell'art. 216, deve intendersi comprensiva dell'intero trattamento sanzionatorio previsto per la bancarotta propria, e dunque anche del regime dell'aggravante; né all'applicazione della detta aggravante osta l'interpretazione analogica, trattandosi di disposizione favorevole all'imputato, posto che la previsione di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1 esclude il concorso di reati e, pertanto, il cumulo materiale delle pene nel caso di commissione di più fatti tra quelli previsti dagli art. 216, 217 e 218 l. fall. ed è, inoltre, soggetta all'ordinario giudizio di bilanciamento tra le aggravanti ed attenuanti di cui all'art. 69 cod. pen..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Treviso
- sezione penale -
composto dai Magistrati:
Dr. FRANCESCO SARTORIO - Presidente
Dr. LEONARDO BIANCO - Giudice Est.
Dr. CRISTIAN VETTORUZZO - Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
A seguito di dibattimento
nei confronti di :
C.L.: nato il (...) a T., residente e con domicilio dichiarato in T., Via U. B. n. 12.
LIBERO - ASSENTE
IMPUTATO
A) del delitto di cui agli artt. 216 comma 1 nn.1 e 2 - 223, commi 1 e 2 nn.1 e 2 L.Fall. perché, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società N.E.S. S.p.a. con sede in T., dichiarata in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 270 del 1999 con sentenza del Tribunale di Treviso in data 24.10.2013, poneva in essere i seguenti fatti di bancarotta fraudolenta:
- distraeva dal patrimonio della società dichiarata insolvente somme di denaro contante per un ammontare complessivo pari a circa 36 milioni di Euro che venivano, in plurime occasioni e per numerosi anni (circa 18), fatte prelevare dai caveau della società, dove esse erano depositate senza alcuna effettiva segregazione fra loro (e pertanto, di fatto, confuse con il patrimonio della N. S.p.a.), benché fossero detenute in base a specifici contratti di trasporto, custodia e contazione valori, stipulati con i clienti della società (prevalentemente istituti bancari, supermercati ed altre imprese commerciali); in particolare, il C.L., dopo aver materialmente ricevuto, nella sua qualità di amministratore della società e presso gli uffici della medesima, in T. via R. n. 20, le banconote prelevate nei caveau dai dipendenti della società (in particolare: S.M. e C.G.) per gli importi di volta in volta dal medesimo indicati, previo rilascio allo S., quale responsabile della sala conta di Silea, di assegni bancari di importo corrispondente emessi, a titolo di garanzia per la restituzione della somma così prelevata, su conto corrente bancario intestato alla N.E.S. S.p.a. e all'ordine della medesima, si appropriava del denaro contante così ottenuto, nonché entrato a far parte del patrimonio della predetta società e lo utilizzava prevalentemente per fini estranei alla gestione aziendale, segnatamente per spese personali ovvero afferenti altre società a lui riconducibili (quali ad es. I.V.C. S.r.l. e A. S.r.l.) e per incrementare una vastissima collezione personale di veicoli, natanti, biciclette ed altre cose di valore che venivano raccolte (talvolta previa formale intestazione ad altri soggetti, tra i quali A. S.r.l.) e custodite all'interno di alcuni capannoni della N.E.S. S.p.a. o, comunque, nella personale disponibilità del C.;
- teneva le scritture contabili della N.E.S. S.p.a. in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, facendo istituire, allo scopo di occultare le distrazioni sopra indicate, un conto denominato "NESDIR" (0000099 N. Direzione Treviso) sul quale, al fine di far quadrare le giacenze contabili comunicate ai clienti, veniva fatta confluire la giacenza fittizia del contante illecitamente sottratto dai caveau con le modalità sopra descritte ed omettendo di contabilizzare i debiti di restituzione in relazione ai contanti illecitamente prelevati, nonché di contabilizzare i debiti per sanzioni sugli omessi versamenti di imposte;
- cagionava il dissesto della società N.E.S. S.p.a. per effetto delle operazioni dolose sopra descritte (ripetuti e consistenti prelievi di denaro contante dai caveau della società, con correlativa rilevante esposizione debitoria nei confronti dei clienti depositanti) ed omettendo altresì intenzionalmente, nonostante i ripetuti richiami del Collegio Sindacale, di esigere il pagamento dei crediti vantati, per un importo complessivo di Euro 8.320.454,29, nei confronti di alcune società del gruppo ed in particolare di A. S.r.l..
In Treviso il 24.10.2013.
- I fatti di cui al primo punto del capo A) sono stati riqualificati dal GUP ai sensi dell'art. 646 cod. pen.: si veda il decreto che dispone il giudizio in data 9/10/2018 e il provvedimento allegato.
- All'udienza del 16/07/2020 il PM "contesta formalmente, in relazione al capo A), prima parte, ove il Tribunale dovesse qualificarlo ai sensi dell'articolo 646 Codice Penale, l'aggravante di cui all'articolo 61 numero 7 Codice Penale; qualora invece il fatto dovesse essere qualificato ai sensi dell'articolo 216 Legge Fallimentare, contesta l'aggravante di cui all'articolo 219 comma I e comma II numero 1, in relazione a tutti i fatti contestati al capo A)".
B)del delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 4 D.Lgs. n. 74 del 2000, perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, indicava, nelle dichiarazioni relative agli anni d'imposta 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, al fine di evadere le imposte sui redditi, realizzando la duplice condizione di legge (imposta evasa superiore alla soglia di legge ed ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicato in dichiarazione).
In particolare, ometteva l'indicazione di elementi attivi costituiti da proventi illeciti derivanti dalla distrazione di somme di denaro dal patrimonio della società N.E.S. S.p.a. (di cui era amministratore), così come descritto al superiore capo A), per gli importi e le annualità sotto elencate:
Anno d'imposta 2006: importo non dichiarato pari a Euro 3.050.000,00, con conseguente evasione di I.R.P.E.F. per un importo complessivo pari ad Euro 1.311.500.00;
Anno d'imposta 2007: importo non dichiarato pari a Euro 7.000.000,00, con conseguente evasione di I.R.P.E.F. per un importo complessivo pari ad Euro 3.010.000.00;
Anno d'imposta 2008: importo non dichiarato pari a Euro 4.000.000,00, con conseguente evasione di I.R.P.E.F. per un importo complessivo pari ad Euro 1.720.000.00;
Anno d'imposta 2009: importo non dichiarato pari a Euro 3.800.000,00 con conseguente evasione di I.R.P.E.F. per un importo complessivo pari ad Euro 1.634.000.00;
Anno d'imposta 2010; importo non dichiarato pari a Euro 3.350.000,00, con conseguente evasione di I.R.P.E.F. per un importo complessivo pari ad Euro 1.440.647,00;
Anno d'imposta 2011: importo non dichiarato pari a Euro 4.500.000,00, con conseguente evasione di I.R.P.E.F. per un importo complessivo pari ad Euro 1.935.000,00;
Anno d'imposta 2012: importo non dichiarato pari a Euro 600.000,00, con conseguente evasione di I.R.P.E.F. per un importo complessivo pari ad Euro 258.000,00.
In Treviso, rispettivamente in data 24.07.2007, 25.09.2008, 30.09.2009, 29.09.2010, 29.09.2011, 28.09.2012 e 30.9.2013.
Con l'intervento:
del P.M. dott. Massimo DE BORTOLI;
dell'Avv. Pietro BAROLO del Foro di Treviso, difensore di Fiducia;
delle parti civili:
1. N.E.S. SPA in amministrazione straordinaria - è presente il Dr. S.C., rappresentato dall'Avv. Francesco MUCCIARELLI del Foro di Milano, sostituito dall'Avv. Mauro BONATO del Foro di Treviso;
2. M.S. SPA,
3. M.B. SRL,
4. M.M. SPA,
5. V.D.M. SPA,
6. I.M. SPA,
tutte rappresentate dall'Avv. Perla SCIRETTI del Foro di Milano;
7. I.S.P. SPA, rappresentata dall'Avv. Carlo AUGENTI del Foro di Padova;
8.U. SPA rappresentata dall'Avv. Massimiliano IOVINO del Foro di Bologna, sostituito dall'Avv. Cristina TROTTA;
9.V.B. SPA in I.c.a., rappresentata dall'Avv. Cristina TROTTA del Foro di Treviso;
10.I.I.R. SRL, rappresentata dall'Avv. Massimo Alessandro ROTATORI del Foro di Milano, sostituito dall'Avv. Cristina TROTTA;
11.C.S. S.c.p.a., rappresentata dall'Avv. Paolo COLI del Foro di Reggio Emilia, sostituito dall'Avv. Francesca SECCHI;
12.AGENZIA DELLE ENTRATE di Treviso, rappresentata dall'Avv. Emilio RICCI del Foro di Roma, sostituito dall'Avv. Cristina Trotta.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con decreto ex art. 429 c.p.p. emesso dal G.U.P. il 9/10 e integrato il 10/10/2018, C.L. è stato rinviato a giudizio innanzi a questo Tribunale in composizione collegiale per rispondere degli addebiti descritti e specificati in rubrica.
Assente l'imputato, presenti i difensori delle parti civili N.E.S. S.p.a. in amministrazione straordinaria. M.S. S.p.a., M.B. S.r.l., V.D.M. S.p.a., M.M. S.p.a., I.M. S.p.a., I.S.P. S.p.a., U. S.p.a., V.B. S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, I.I.R. S.r.l., C. S.c.p.a. e Agenzia delle Entrate, all'udienza del 9/5/2019 il processo è stato rinviato al 26/9/2019 per l'adesione dei difensori ad una manifestazione di protesta indetta a livello nazionale e all'udienza del 26/9/2019 è stato disposto d'ufficio un ulteriore rinvio al 12/12/2019.
Alle udienze del 12/12/2019 e del 20/2/2020, prodotti i documenti, sono state decise le questioni preliminari proposte dalle parti e si è proceduto all'assunzione delle testimonianze del dottor C.S. e del Mar. F.M..
Dopo un differimento, dal 16/4/2020 al 16/7/2020, imposto dalle norme in materia di emergenza sanitaria da Covid-19, alla citata udienza del 16/7/2020 è stata completata l'audizione del Mar. F. e sono stati escussi i testimoni Mar. B.C., S.M., C.G. e Luog. M.S..
Quindi sono stati sentiti i consulenti tecnici del Pubblico Ministero, dottor L.M. e dottor L.F..
All'udienza del 17/9/2020, respinta la richiesta di proscioglimento immediato formulata dalla difesa dell'imputato, sono stati sentiti S.F. e M.A., imputati in procedimento connesso, e sono state assunte le testimonianze di N.N. ed altri.
Inoltre sono stati sentiti i consulenti tecnici di parte civile. S.L., e dell'imputato, S.E., ed è stato acquisito ex art. 513 comma 1 c.p.p. il verbale dell'interrogatorio reso dall'imputato innanzi al Pubblico Ministero in data 10/10/2013.
All'udienza del 15/10/2020 si è proceduto all'audizione del prof. V.A., consulente tecnico della difesa dell'imputato.
Quindi, alla predetta udienza ed a quella del 26/11/2020, le parti hanno formulato le rispettive conclusioni, così come trascritte in epigrafe.
All'udienza del 7/1/2021, udite le repliche, il Tribunale ha deliberato in camera di consiglio e ha pronunciato, all'esito, sentenza mediante lettura del dispositivo.
Premessa: il "crac" di N.E.S. S.p.a.
Il presente processo trae origine dai fatti connessi alla dichiarazione di insolvenza di N.E.S. S.p.a., pronunciata dal Tribunale di Treviso con sentenza in data 24/10/2013, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 270 del 1999.
N.E.S. S.p.a. (anche N. S.p.a.) era stata costituita nel 1977 e operava in due distinti settori: quello della prestazione di servizi di vigilanza privata e quello - che qui interessa - della prestazione di servizi di custodia, trasporto, movimentazione e contazione di valori.
Con riferimento a questo secondo campo di attività, N. S.p.a. agiva su mandato di banche, supermercati e grandi operatori commerciali, provvedendo a prelevare, contare, selezionare, lavorare, custodire e movimentare il denaro contante (banconote e monete metalliche) secondo le istruzioni impartite dai committenti.
Va evidenziato fin d'ora un dato, sul quale si dovrà tornare: i contratti stipulati con i singoli committenti prevedevano che il denaro prelevato, lavorato e movimentato non divenisse di proprietà di N., ma rimanesse, in tutte le fasi del servizio da questa prestato, di proprietà dei committente, cui doveva essere restituito nella sua materialità (e non per equivalente).
Nel corso degli anni N. aveva assunto un notevole rilievo nel settore in questione, sì da poter essere considerata, senz'altro, una delle più importanti imprese di raccolta e trattamento valori del Nord Italia.
Essa disponeva di tredici strutture destinate alla custodia e alla lavorazione del denaro (strutture denominate "caveau" o "sale conta") e si serviva di macchinari moderni che consentivano di contare il denaro in maniera automatizzata, distinguendo le banconote in base ai tagli, separando quelle logore o sospette di falsità da quelle idonee alla circolazione e confezionando i biglietti in mazzette, munite di apposite fascette.
Ad analoga lavorazione venivano sottoposte le monete metalliche.
La principale sala conta di N. era ubicata a S., nei pressi di T..
Le altre sale si trovavano a Padova, Vicenza, Verona, Trieste, Gorizia, Udine, Trento, Bolzano, Bergamo, Torino, Genova e Bologna.
Per quanto è emerso dall'istruttoria dibattimentale, prima del 2013 non si erano manifestati, nei confronti dei committenti di N., segnali di allarme in ordine alla solvibilità e alla affidabilità commerciale della società.
Le ispezioni periodiche eseguite dai singoli committenti nelle sale conta, al fine di verificare le giacenze di denaro, come previsto contrattualmente, non avevano mai rilevato anomalie significative.
La situazione mutava alla fine del mese di agosto del 2013, quando uno dei committenti, V.B., effettuando un'analisi dei dati del bilancio di N., da poco depositato, notava un forte incremento dei debiti tributari.
Ciò determinava preoccupazione nella dirigenza dell'istituto di credito, che decideva di risolvere il rapporto contrattuale con N. e di ritirare progressivamente tutto il denaro depositato presso la società (teste M.L., ud. 17/9/2020).
Nello stesso periodo anche altri istituti di credito, come I.S.P. e U., per ragioni analoghe a quelle di V.B., e verosimilmente anche a causa delle segnalazioni di rischio interne al sistema bancario, si determinavano a chiedere la restituzione delle proprie giacenze di denaro presso N. (testi G. e R., ud. 17/9/2020).
Emergeva così, a fronte delle richieste di restituzione avanzate dai clienti, per espressa ammissione dei responsabili di N., un fatto soprendente: l'integrale restituzione, in favore dei clienti, dei valori depositati non era possibile, perché essi non erano più presenti all'interno dei caveau di N..
In altri termini, il materiale monetario affidato dai clienti a N. era, in gran parte, uscito dai caveau di N. e letteralmente scomparso, in circostanze e per motivi non noti.
Questa allarmante anomalia acquistava carattere di ufficialità tra il 30 settembre e il 1 ottobre 2013, quando i funzionari incaricati da V.B., da I.S.P. e da U., presentatisi presso la sede N. di Silea, si sentivano formalmente negare la restituzione dei rispettivi depositi monetari, in quanto non più esistenti.
Circa un mese dopo, all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria ex D.Lgs. n. 270 del 1999, si accerterà che nei caveau di N., a fronte di una giacenza teorica totale di circa 55 milioni diEuro, era rimasto denaro per circa 16,25 milioni diEuro, custodito alla rinfusa, senza alcuna separazione tra i depositi riferibili ai singoli committenti.
Le denunce-querele immediatamente presentate, agli inizi di ottobre, dagli istituti di credito davano quindi impulso alle indagini della Guardia di Finanza, dirette a verificare le cause del rilevante ammanco e la sorte del denaro uscito dai caveau di N..
Le indagini di polizia giudiziaria
Sulle indagini svolte dalla Guardia di Finanza ha deposto il Mar. F.M., appartenente al Nucleo di Polizia Tributaria di Treviso (ud. 20/2/2020 e 16/7/2020).
Le indagini prendevano le mosse, in particolare, dalle denunce-querele di I.S.P. e V.B., che lamentavano la mancata restituzione, da parte di N., rispettivamente di circa 18 milioni e di circa 5 milioni di Euro.
Già in data 3/10/2013 venivano eseguite, in forza di decreti del P.M., perquisizioni nelle sale conta di N. e negli uffici e nelle abitazioni dell'amministratore della società, L.C., e del responsabile delle sale conta, M.S..
Presso l'ufficio dello S. venivano rinvenuti 102 assegni bancari, tratti su conti correnti di N. ed emessi all'ordine di N., sottoscritti dall'amministratore C., non datati, per un importo totale di 29.220.000 Euro.
Presso l'abitazione dello S. venivano trovate, all'interno di una cartellina consegnata dal medesimo, le fotocopie dei 102 assegni predetti e, in aggiunta, le fotocopie di altri 10 assegni compilati in maniera analoga, ciascuno per l'importo di 177.610 Euro (per un totale di 1.776.100 Euro).
Lo S. consegnava, inoltre, vari appunti e post-it riguardanti le date di emissione degli assegni sequestrati.
Consegnava altresì le fotocopie di 18 assegni bancari compilati in lire, riportanti un ammontare complessivo di L. 1.890.000.000.
Veniva, ancora, rinvenuta una comunicazione risalente all'ottobre 2001, redatta dallo S. e indirizzata all'amministratore C., con cui il primo quantificava i valori mancanti dalla sala conta di Silea in circa 3,5 miliardi di lire, operando una distinzione tra "differenze per cause di servizio" e "differenze per prelievi di L.C." (f. 804 del fascicolo del PM).
Sorgeva così l'ipotesi che l'amministratore avesse effettuato prelievi dal denaro custodito nei caveau della società.
Nel contempo, tra il 3 e il 4 ottobre, veniva verificata la giacenza monetaria effettivamente esistente presso i caveau di N..
Subito gli operanti notavano che i depositi monetari non erano suddivisi per cliente, ma erano custoditi in maniera cumulativa e indistinta.
Emergeva, poi, un divario tra le giacenze teoriche risultanti dal sistema informatico della società e quelle reali, nettamente inferiori alle prime.
Nel caveau di Silea, in specie, a fronte di una giacenza contabile di circa 39 milioni diEuro, erano presenti circa 10 milioni di Euro.
Per comprendere le ragioni di tale differenza, veniva interrogato il sistema informatico della società, con l'ausilio dei tecnici della stessa.
L'operazione consentiva di rilevare la presenza, nelle registrazioni della società, di un cliente identificato con il nominativo "riservato moneta metallica", al quale corrispondeva una giacenza negativa di circa 37 milioni di Euro.
Questa giacenza negativa era controbilanciata da una posta positiva, di 36.861.000Euro, riferita ad un conto indicato con la sigla "NESDIR" (o "NES Direzione Treviso").
Le registrazioni informatiche suggerivano, in altri termini, che denaro per circa 37 milioni di Euro fosse uscito dai caveau della società e fosse stato trasferito ad un deposito virtuale, non esistente, denominato convenzionalmente NESDIR.
Venivano allora estratti tutti i movimenti del conto NESDIR.
Si rilevava che a partire almeno dal 2005, data di messa in funzione del sistema informatico, e fino al 23 febbraio 2012 il conto NESDIR era stato progressivamente alimentato con operazioni in entrata fino a raggiungere, come detto, il saldo attivo di 36.861.000 Euro.
Successivamente, veniva operato il raffronto tra gli accrediti individuati sul conto NESDIR e gli assegni bancari rinvenuti presso S.M..
Emergeva, per il periodo raffrontabile, una significativa corrispondenza tra gli accrediti e gli assegni.
Questi, invero, venivano a coincidere con trasferimenti di denaro verso il conto NESDIR per un importo totale di 30.996.100 Euro (esclusi gli assegni in lire, sequestrati in fotocopia presso lo S.).
Al riguardo il Pubblico Ministero ha prodotto, e il Mar. F.M. ha confermato, un prospetto riepilogativo degli accrediti sul conto NESDIR (ff. 793-794 fasc. PM) e un prospetto contenente l'elenco analitico degli assegni sequestrati presso lo S., integrato con i dati risultanti dagli appunti e dai post-it del medesimo S. (f. 831).
La coincidenza risulta evidente.
A titolo di esempio, in data 8/1/2010 il conto NESDIR registra un accredito di 300.000Euro, cui corrisponde l'assegno della Banca del Veneziano n. 11760742 di uguale importo; in data 11/5/2011 il conto NESDIR registra un accredito di 350.000Euro, cui corrisponde l'assegno della Banca del Veneziano n. 11784471 di uguale importo; e così via.
Un ulteriore elemento di interesse investigativo era dato dal ritrovamento, presso il C. e presso lo S., di due elenchi dattiloscritti identici (ff. 809-810 fasc. PM) riportanti la dettagliata indicazione di voci presumibilmente corrispondenti ad ammanchi monetari.
Alla prima voce - "assegni" - corrispondeva un importo di 30.996.100 Euro.
Seguivano altre voci di minore rilevanza (bonifici non pervenuti, change over, furti di moneta, rapine ed altre).
Individuazione di beni nella disponibilità di C.L.
Contestualmente alle indagini descritte, la Guardia di Finanza, a mezzo di attività informativa, riusciva a individuare, in Villorba e in Breda di Piave, dieci immobili (capannoni e garage) all'interno dei quali erano ricoverati numerosissimi autoveicoli e motoveicoli (oltre 500) intestati in parte a C.L. ed in parte alle società A. S.r.l. e M.D. S.r.l., facenti capo al medesimo C..
Gli immobili e i veicoli in essi contenuti venivano sottoposti a sequestro con decreto emesso dal P.M. in data 7/10/2013 e venivano, successivamente, esaminati e catalogati dai militari operanti.
Si rimanda, sul punto, ai verbali di perquisizione, di sequestro e di operazioni compiute redatti dalla Guardia di Finanza tra il 4/10/2013 e il 22/11/2013, verbali acquisiti all'udienza del 16/7/2020.
Interrogatorio dell'imputato
In data 10/10/2013 C.L. compariva innanzi al Pubblico Ministero e rendeva formale interrogatorio con l'assistenza del difensore.
Il relativo verbale è stato acquisito all'udienza del 17/9/2020, ex art. 513 comma 1 c.p.p..
Il C. - svolte alcune premesse sull'attività e sul capitale sociale di N., sulla propria qualifica di presidente del consiglio di amministrazione e sulla posizione di altri soggetti, tra i quali S.M., responsabile delle sale conta della società - dichiarava quanto segue.
La mancata restituzione dei depositi monetari, denunciata dai clienti, era dovuta al fatto che si era determinata, nel corso degli anni, una "situazione contabile di disordine" all'interno delle sale conta di N..
Ciò era avvenuto a causa di plurimi prelievi di denaro, che lo stesso C. aveva eseguito tramite lo S., attingendo alla materialità monetaria custodita nei caveau, in particolare in quello principale di Silea.
I prelievi erano iniziati verso la fine degli anni '90 ed erano stati, di volta in volta, cosi realizzali: C. ordinava a S. di prelevare banconote per un determinato valore e, contestualmente, gli consegnava un assegno bancario di pari importo, tratto su un conto corrente della società ed emesso all'ordine della medesima; l'assegno doveva servire sia a "non coinvolgere direttamente lo S.", sia a "giustificare il prelievo e fornire un documento di impegno per la restituzione della somma ... prelevata"; ricevuto il titolo, S. provvedeva alla materiale apprensione delle banconote, che venivano estratte dai caveau di N. e consegnate a C. in un plico chiuso; non veniva tenuto un conteggio dei prelievi, che dovevano rimanere strettamente riservati tra C. e S.; vi era, tuttavia, una perfetta corrispondenza tra assegni e prelievi.
Precisava il dichiarante che nessun utile aveva tratto dalle operazioni in questione lo S., il quale aveva rassegnato le dimissioni nel decorso mese di settembre, preoccupato della situazione venutasi a creare.
Non sapeva dire se, a causa dei prelievi, si fosse verificata nei caveau la confusione del denaro depositato dai vari clienti.
Nulla sapeva del conto denominato NESDIR, né del cliente indicato come "riservato moneta metallica".
Nulla era stato riferito, circa i prelievi, agli altri componenti del consiglio di amministrazione e al collegio sindacale.
Il denaro prelevato con il sistema descritto era stato integralmente utilizzato dal dichiarante per acquistare i beni - in prevalenza autoveicoli e motoveicoli - individuati e sequestrati pochi giorni addietro dalla Guardia di Finanza.
Detti beni erano stati da lui acquistati anche con risorse personali ed erano stati, in parte, intestati ad altri soggetti, tra cui le società A. e M.D..
A., in particolare, era stata costituita "con l'intento di acquistare le macchine, capitalizzarle e poi rivenderle", ma di fatto non aveva mai venduto neppure un veicolo.
Gli acquisti di beni erano avvenuti generalmente per contanti o a mezzo di assegni circolari, questi ultimi "ottenuti mediante versamento in banca della correlativa somma".
Negava il C. di avere mai accantonato od occultato somme in Italia o all'estero.
Aggiungeva che ammanchi minori erano stati determinati da altre cause: sinistri (furti e rapine) non indennizzati o non denunciati alle compagnie assicurative perché inferiori alla franchigia; omessi versamenti da parte di società insolventi; differenze riscontrate a seguito della transizione dalla lira all'Euro.
Allegava due prospetti contenenti, rispettivamente, un conteggio delle somme mancanti suddivise per cliente (allegato "A") e un elenco delle voci di ammanco suddivise in base alle diverse cause (allegato "B").
Nel secondo prospetto - identico a quello rinvenuto dalla Guardia di Finanza, in sede di perquisizione, presso il C. e presso lo S. - la voce "assegni" indicava un importo di 30.996.100 Euro.
Dichiarazioni di S.M. e di C.G.
S.M. è stato escusso all'udienza del 16/7/2020 in qualità di testimone, essendo stata la sua posizione archiviata con ordinanza del G.I.P. in data 12-15/11/2016.
Egli ha riferito le seguenti circostanze di fatto.
Era stato assunto da N. nel 1987 come impiegato d'ordine.
Con gli anni era stato più volte promosso, fino a diventare il responsabile di tutte le sale conta della società.
Secondo le procedure di N., il denaro consegnato dai clienti o ritirato per loro disposizione veniva contato, selezionato con individuazione ed esclusione delle banconote false e di quelle logore, suddiviso per tagli ed infine confezionato in mazzette.
Queste operazioni erano svolte dal personale con l'ausilio di macchinari elettronici.
All'inizio i depositi dei singoli clienti erano custoditi separatamente; poi, con il tempo, le diverse giacenze erano state unificate e conservate in maniera indistinta.
Ciò era avvenuto per due ragioni: da un lato, perché nei caveau si era creato un ammanco rilevante, dovuto principalmente a prelievi indebiti di denaro da parte dell'amministratore; dall'altro, perché la quotidiana gestione dei flussi di banconote era, in effetti, agevolata dalla confusione dei vari depositi.
Con riferimento ai prelievi indebiti, il teste ha dichiarato che essi, iniziati negli anni '90, erano stati effettuati sempre con le stesse modalità.
Precisamente, il C. chiedeva la consegna di una certa somma, rilasciando un assegno a garanzia della futura restituzione, e il teste, ricevuto l'assegno, procedeva al materiale prelievo delle banconote, le inseriva in un plico sigillato e le rimetteva nelle mani di C., con il quale si incontrava negli uffici della direzione di N. o presso la sala conta di Silea.
Peraltro, alcuni vecchi assegni in lire erano stati strappati dal C. e sostituiti con altri assegni inEuro, per uguale importo.
I prelievi erano proseguiti fino al febbraio del 2012, quando la Banca d'Italia aveva emanato disposizioni molto rigorose circa la custodia separata dei depositi di contante.
Era sorta allora, nel teste, la convinzione, da lui comunicata al C., che fosse necessario ripianare l'ammanco, per evitare che esso potesse emergere in occasione di ispezioni o di controlli delle autorità di vigilanza.
Il C., però, non sembrava intenzionato a dargli ascolto, sicché il teste aveva deciso di dimettersi, cosa che aveva fatto nel settembre del 2013.
In totale i prelievi ammontavano a circa 31 milioni di Euro.
Vi erano poi altri importi minori, per 5-6 milioni diEuro, che risultavano mancanti a causa di furti, rapine, omesse restituzioni e altri eventi analoghi.
Sul punto il teste ha confermato, per averlo personalmente redatto, il prospetto "allegato B" già richiamato dal C. in sede di interrogatorio innanzi al Pubblico Ministero.
Per far quadrare la situazione contabile - ha continuato lo S. - era stato creato, ed era stato inserito nel sistema informatico della società, un cliente fittizio avente un saldo negativo corrispondente alle uscite di denaro, cliente cui era stato assegnato il nominativo "riservato moneta metallica".
Questo saldo negativo era controbilanciato da un conto positivo, denominato NESDIR, che indicava la consistenza totale dell'ammanco.
In altri termini, i prelievi di denaro (e le altre uscite non giustificate) erano imputati al cliente "riservato moneta metallica" con segno negativo, sì da diminuire la giacenza monetaria totale, e confluivano nel conto NESDIR con segno positivo, come se il denaro fosse stato trasferito, e si trovasse, all'interno di una "sala conta virtuale", in realtà non esistente.
Tale sistema di registrazione era noto ai più stretti collaboratori del teste; non era invece noto al C..
Nella situazione esposta, vi era il problema di far fronte alle ispezioni dei clienti, che avevano, per contratto, il diritto di eseguire il controllo fisico dei propri depositi monetari con un preavviso assai ridotto.
Allo scopo, veniva adottato l'espediente di consentire l'ispezione ad un solo cliente per volta, ed in ragione di una sola sala conta, sì da poter predisporre le banconote, sempre le stesse, secondo la giacenza contabile del cliente che accedeva al caveau per il controllo.
Non era, infatti, più possibile distinguere tra il deposito di un cliente e quello dell'altro, perché le banconote erano tenute tutte insieme, alla rinfusa.
C.G., sentito alla stessa udienza pure in qualità di testimone in quanto destinatario, come lo S.. dell'ordinanza di archiviazione 12-15/11/2016, premesso di essere stato assunto da N. nel 1988 e di avere lavorato come addetto alla sala conta di Silea con mansioni di "capoturno", ha confermato quanto detto dallo S. circa la gestione unitaria, non separata, dei depositi dei clienti.
In ordine agli indebiti prelievi di contante, il C. ha dichiarato quanto segue: S., in qualità di responsabile, ordinava l'uscita di un determinato quantitativo di banconote, indicando anche i tagli; le banconote venivano contate e inserite in un plico, che veniva consegnato allo S.; questi non aveva mai dato spiegazioni sulla destinazione del denaro; ai fini contabili, S. aveva disposto "di registrare questi ammanchi e di registrarli in un caveau ipotetico" indicato con la sigla NESDIR, che significava N. Direzione; il conto NESDIR serviva dunque a "far quadrare la giacenza", giacché si "faceva finta" che il denaro mancante fosse ancora presso N. e fosse stato trasferito in un'altra sala conta, che in verità era "virtuale" e non esisteva.
Non era possibile imputare i prelievi all'uno o all'altro depositante, perché il denaro veniva tenuto "tutto insieme", senza distinzione.
Quando un cliente si presentava per eseguire un controllo, gli veniva esibito del denaro tratto dalla massa indistinta, opportunamente lavorato e confezionato.
I prelievi erano proseguiti per anni, fino a raggiungere un totale di oltre 30 milioni di Euro.
Il teste, rendendosi conto dell'anomalia della situazione, era caduto in uno stato di angoscia, ma era stato sempre rassicurato dallo S., che gli ripeteva di non preoccuparsi e gli ricordava la sua posizione di semplice dipendente.
Accertamenti bancari
A seguito dell'interrogatorio reso dall'imputato in data 10/10/2013 - riscontrato dalle dichiarazioni di S. e C., qui riassunte nella loro consistenza dibattimentale - i militari della Guardia di Finanza effettuavano indagini bancarie dirette a ricostruire, per quanto possibile, la destinazione dei flussi di denaro contante usciti dai caveau di N..
Sul punto ha deposto, all'udienza del 16/7/2020, il Mar. B.C..
L'accertamento riguardava tutti i conti correnti bancari di cui C.L. era titolare o sui quali era abilitato ad operare.
Si trattava, dunque, dei conti personali del C., dei conti delle società da lui amministrate e dei conti dei suoi familiari, sui quali egli aveva delega ad operare, per un totale di oltre 150 rapporti bancari.
Scopo dell'indagine era individuare le coincidenze temporali e di importo ("attinenze") tra i prelevamenti di contante dai caveau di N., da un lato, e le operazioni registrate sui predetti conti bancari riferibili al C., dall'altro.
Tali operazioni, come precisato dal teste, si distinguono in due categorie: versamenti di contante in conto corrente e operazioni allo sportello "extraconto", queste ultime consistenti o nel cambio di contante contro assegni circolari (senza versamento in conto) o nella dazione di contante contro bonifico a favore di un terzo (sempre senza versamento in conto).
Per circoscrivere il campo di indagine, altrimenti sconfinato, gli operanti dirigevano la loro attenzione sulle operazioni compiute nei soli anni dal 2004 al 2012 mediante banconote da 500Euro, tracciabili come molto probabilmente provenienti dai caveau di N..
Applicando questi criteri, venivano individuati versamenti nei conti correnti bancari riferibili al C. per 6.929.300 Euro e operazioni extraconto, sempre riferibili al C., per 1.310.318 Euro (il totale è di 8.239.618 Euro).
Con riferimento ai versamenti diretti in conto corrente, i beneficiari degli stessi venivano così identificati:
- A. S.r.l. per complessivi 2.911.700 Euro;
- N. S.p.a. per complessivi 1.315.500 Euro;
- I.V.C. S.r.l. per complessivi 1.192.900 Euro;
- C.L. per complessivi 1.063.800 Euro;
- V.M.T. S.r.l. per complessivi 266.000 Euro;
- F.P. per complessivi 170.900 Euro;
- C.U.A. per complessivi 7.500 Euro;
- C.A. per complessivi 1.000 Euro.
Al riguardo il Mar. B. ha confermato il prospetto analitico da lui redatto all'esito degli accertamenti bancari (ff. (...) fasc. PM).
Va detto che A. è la società citata dal C. in sede di interrogatorio; I.V.C. e V.M.T. sono società collegate a N.; F.P. è la moglie del C..
Con riferimento alle operazioni extraconto, venivano poi individuati numerosi assegni circolari emessi in favore di soggetti che risultavano avere venduto autoveicoli, motoveicoli o altri beni al C. o alla società A..
In proposito il teste ha confermato il prospetto analitico di cui ai ff. (...) del fascicolo del P.M., cui si rinvia per brevità, data la notevole quantità delle operazioni di rilievo.
Liquidazione coatta amministrativa e accertamenti del commissario
Con sentenza del 24/10/2013 il Tribunale di Treviso dichiarava lo stato di insolvenza di N. S.p.a., su richiesta della medesima.
L'incarico di commissario giudiziale veniva conferito al dottor S.C..
Lo stesso dottor C. veniva nominato, dal 22/1/2014, commissario straordinario per la attuazione del programma approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Il dottor C. ha deposto all'udienza del 20/2/2020; è stata inoltre acquisita la relazione da lui redatta in data 24/11/2013 ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 270 del 1999.
Sentito in dibattimento, egli ha riferito, in sintesi, quanto segue.
Dichiarata l'insolvenza, venivano sigillati, nell'arco di pochi giorni, tutti i caveau di N., al fine di cristallizzare la situazione ed effettuare la conta del denaro presente.
A fronte di una giacenza contabile teorica di circa 55 milioni diEuro, veniva rinvenuto denaro (banconote e monete metalliche) per 16.254.427 Euro (pag. 7 e 81 della relazione).
In conseguenza di ciò, il commissario era costretto a rettificare i dati di bilancio iscrivendo al passivo un fondo rischi, per rivendiche dei depositanti, dell'ammontare di 39 milioni di Euro (pag. 76 della relazione).
Sul piano operativo, la questione più urgente era quella del pagamento degli stipendi in favore dei dipendenti della società.
Per affrontarla, data la pressoché totale mancanza di cassa, si decideva di cessare l'attività di custodia di valori e di vendere i relativi beni strumentali, per ottenere liquidità da destinare al pagamento delle retribuzioni.
In ordine all'altro ramo di attività di N., riguardante i servizi di vigilanza privata, si optava per la sua cessione a terzi, non apparendo possibile la prosecuzione diretta dell'operatività di impresa.
Tale programma, approvato dal Ministero, veniva attuato con il trasferimento dell'intero ramo vigilanza a S. S.p.a. con effetto dal 1 gennaio 2015.
La dichiarazione di insolvenza veniva inoltre estesa alle società collegate a N., costituenti, con la stessa N., il gruppo aziendale denominato Gruppo C..
Si trattava di A. S.r.l., I.V.C. S.r.l., V.M.T. S.r.l. e A. S.r.l..
Così delineato, in maniera necessariamente sommaria, lo sviluppo della procedura di amministrazione straordinaria, il C. ha descritto le modalità dell'attività di custodia e trattamento valori svolta da N., precisando che la società si avvaleva di due sistemi informatici paralleli: il sistema NES Online, che consentiva ai clienti di conoscere, in tempo reale, entità e collocazione dei propri depositi monetari, e il sistema N.O., che aveva funzione di contabilità interna e registrava tutti i movimenti di denaro in entrata, in trasferimento e in uscita dai tredici caveau della società.
I flussi di contante erano imponenti: negli ultimi due anni di operatività, N. aveva contato e lavorato banconote per circa 20 miliardi di Euro.
Di fatto, all'atto della dichiarazione di insolvenza il denaro era custodito da N. in maniera indistinta, senza alcuna separazione tra i depositi dei diversi clienti, in violazione delle previsioni contrattuali e delle più recenti direttive emanate dalla Banca d'Italia.
Interrogato sulle cause del dissesto, il commissario ha riferito che N. operava con margini di redditività molto ridotti, perché il ramo valori era caratterizzato da elevata concorrenzialità con altre imprese, mentre il ramo vigilanza aveva costi molto elevati, principalmente per il personale.
N. sopportava, poi, costi estranei alla gestione sociale, riconducibili al sostegno finanziario prestato alle altre società del gruppo e ad attività personali dell'amministratore.
Questi fattori, uniti alla diminuzione del fatturato negli ultimi esercizi, avevano fatto sì che la società non riuscisse ad adempiere le obbligazioni, in particolare quelle tributarie.
Il passivo tributario, una volta esposto in bilancio, aveva generato preoccupazione nelle banche clienti e le aveva indotte a ritirare i depositi: il che aveva determinato la scoperta del rilevante ammanco esistente nei caveau.
Un altro profilo di rilievo era rappresentato dai crediti spettanti a N. verso le altre società del Gruppo C..
Si trattava di crediti esigibili per un totale di 8.320.454,29Euro, così ripartiti:
- 3.182.636,08 verso A. S.r.l.;
- 2.123.830,92 verso I.V.C. S.r.l.;
- 1.950.189,20 verso A. S.r.l.;
- 1.063.798,09 verso V.M.T. S.r.l..
Il dato è a pagina 39 della relazione del commissario.
Detti crediti non erano stati mai riscossi da N., che non aveva mai assunto alcuna iniziativa diretta alla loro esazione.
Conclusivamente, il passivo accertato ammontava ad oltre 122 milioni, con uno sbilancio tra passivo e attivo quantificabile in una somma compresa tra 80 e 85 milioni di Euro.
Quanto alla tenuta della contabilità, il C. ha dichiarato che essa si presentava formalmente regolare.
Tuttavia l'apparente regolarità delle registrazioni contabili era viziata dalla presenza del conto NESDIR, avente natura fittizia perché non rispondente alla verità dei fatti.
Sul punto il commissario ha testualmente detto: "Il conto NESDIR era un conto chiaramente fittizio ... che sostanzialmente simulava un caveau inesistente. Caveau inesistente che doveva essere locato in T. C., per cui le somme che uscivano dai caveau fisici e venivano portate a C. venivano registrate come contropartita come se fosse un deposito, uno spostamento da un caveau ad un altro caveau che era quello appunto NESDIR, inesistente" (ud. 20/2/2020, pag. 33 del verbale stenotipico).
Ed ancora, circa le giacenze dei singoli depositanti: "...le somme che uscivano dai caveau fisici entravano sul caveau virtuale di NESDIR, evidentemente l'imputazione veniva fatta a scelta e casualmente. Non esisteva un prelievo da una zona, come si diceva stamattina, per cui io sto prelevando i soldi di I., piuttosto che di V.B., piuttosto che di U.. Prelevavo dal mucchio di denaro depositato presso i caveau e lo portavo via e imputavo però il conto NESDIR..." (pag. 34).
Infine, figura di vertice di N., come di tutte le altre società del gruppo, era C.L., vero dominus dotato di poteri decisionali ampi ed effettivi, da lui personalmente esercitati nel corso degli anni.
Esercizio delazione penale e imputazioni formulate dal Pubblico Ministero
Espletata consulenza tecnica in materia economico-contabile, il P.M. depositava richiesta di rinvio a giudizio formulando, a carico di C.L., quattro distinte imputazioni:
- capo A), primo punto: bancarotta fraudolenta patrimoniale con riferimento alle somme di denaro contante ("circa 36 milioni di Euro") affidate dai clienti a N., depositate nei caveau della stessa e dal C. prelevate abusivamente in qualità di amministratore, somme distratte dal patrimonio della società N. e in pregiudizio della procedura di amministrazione straordinaria apertasi con la dichiarazione di insolvenza;
- capo A), secondo punto: bancarotta fraudolenta documentale con riferimento alla istituzione e tenuta del conto NESDIR, all'omessa contabilizzazione dei debiti di restituzione relativi al denaro contante prelevato dall'amministratore e all'omessa contabilizzazione dei debiti per sanzioni sugli omessi versamenti di imposte;
- capo A), terzo punto: bancarotta fraudolenta societaria ex art. 223 comma 2 L.F., per avere cagionato il dissesto di N. sia ponendo in essere le operazioni dolose descritte ai punti precedenti (ripetuti e consistenti prelievi di denaro contante dai caveau, con correlativa rilevante esposizione debitoria nei confronti dei clienti depositanti) sia omettendo intenzionalmente di esigere i crediti verso le altre società del medesimo gruppo imprenditoriale, per 8.320.454,29Euro, nonostante i ripetuti richiami del collegio sindacale;
- capo B): dichiarazione infedele ex art. 4 D.Lgs. n. 74 del 2000 con riferimento all'omessa indicazione, da parte del C., nelle proprie dichiarazioni tributarie relative agli anni di imposta dal 2006 al 2012, degli elementi attivi corrispondenti ai proventi illeciti derivanti dalle distrazioni di denaro dal patrimonio della società N..
Di seguito si procederà all'esame dei singoli addebiti con analisi degli elementi d'accusa e di quelli a difesa, nonché delle questioni, processuali e sostanziali, sollevate e trattate dalle parti in relazione a ciascuna imputazione.
Capo A), primo punto: premessa
Va innanzitutto osservato che, ai fini dell'applicazione delle norme incriminatrici previste in materia fallimentare, la dichiarazione di insolvenza ex art. 3 D.Lgs. n. 270 del 1999 è equiparata alla dichiarazione di fallimento (art. 95 D. Lgs. citato).
Ciò detto, con l'imputazione di cui al primo punto del capo A), il PM ha ascritto a C.L., quale presidente del consiglio di amministrazione di N. S.p.a., la seguente condotta materiale: "distraeva dal patrimonio della società dichiarata insolvente somme di denaro contante per un ammontare complessivo pari a circa 36 milioni di Euro che venivano, in plurime occasioni e per numerosi anni (circa 18), fatte prelevare dai caveau della società, dove esse erano depositate senza alcuna effettiva segregazione fra loro (e pertanto, di fatto, confuse con il patrimonio della N. S.p.a.), benché fossero detenute in base a specifici contratti di trasporto, custodia e contazione valori, stipulati con i clienti della società (prevalentemente istituti bancari, supermercati ed altre imprese commerciali); in particolare, il C.L., dopo aver materialmente ricevuto, nella sua qualità di amministratore della società e presso gli uffici della medesima, in T. via R. n. 20, le banconote prelevate nei caveau dai dipendenti della società (in particolare: S.M. e C.G.) per gli importi di volta in volta dal medesimo indicati, previo rilascio allo S., quale responsabile della sala conta di Silea, di assegni bancari di importo corrispondente emessi, a titolo di garanzia per la restituzione della somma così prelevata, su conto corrente bancario intestato alla N.E.S. S.p.a. e all'ordine della medesima, si appropriava del denaro contante così ottenuto, nonché entrato a far parte del patrimonio della predetta società e lo utilizzava prevalentemente per fini estranei alla gestione aziendale, segnatamente per spese personali ovvero afferenti altre società a lui riconducibili (quali ad es. I.V.C. S.r.l. e A. S.r.l.) e per incrementare una vastissima collezione personale di veicoli, natanti, biciclette ed altre cose di valore che venivano raccolte (talvolta previa formale intestazione ad altri soggetti, tra i quali A. S.r.l.) e custodite all'interno di alcuni capannoni della N.E.S. S.p.a. o, comunque, nella personale disponibilità del C.".
Tale condotta materiale è stata originariamente qualificata dal PM come bancarotta fraudolenta per distrazione, ai sensi degli artt. 216 comma 1 n. 1 e 223 comma 1 L.F..
All'esito dell'udienza preliminare, il GUP, nell'emettere il decreto che dispone il giudizio, ha diversamente qualificato lo specifico addebito in questione, riconducendolo alla previsione dell'art. 646 c.p. e, dunque, alla figura dell'appropriazione indebita.
Al decreto che dispone il giudizio, emesso il 9/10/2018, il GUP ha unito un allegato depositato in cancelleria il 10/10/2018 (come risulta dal timbro in calce), in cui sono esposti i motivi dell'anzidetta riqualificazione.
Converrà trascrivere integralmente il testo dell'allegato:
"La contestazione di cui al capo A attiene, nella prima parte, alla condotta di C.L., il quale avrebbe distratto dal patrimonio della società N.E.S. spa denaro contante per un totale di Euro 36 milioni, detenuti dalla società in base a vari contratti (custodia, trasporto, ecc.) stipulati con propri clienti.
La N.E.S. spa prestava un servizio di custodia mediante caveau delle somme liquide che i propri clienti depositavano momentaneamente, in attesa di utilizzarle per i loro scopi, ed il C., attraverso una ingegnosa serie di raggiri, si è - incontestatamente - impadronito della citata somma, destinandola a fini personali.
Osserva il GUP che, per potersi configurare il reato in questione, il bene de quo e, cioè, il denaro, avrebbe dovuto far parte del patrimonio sociale della N.E.S. spa.
Nel caso di specie, il denaro non faceva parte del patrimonio sociale della N.E.S. spa.
Numerose ordinanze del Tribunale di Treviso - in atti - confortano e sostengono questa tesi, atteso che i collegi - non uno solo - hanno ritenuto fondate le domande di rivendica proposte dalle società clienti della N.E.S. che si sono viste restituire somme di denaro detenuto nel caveau di proprietà (il caveau) della fallita.
Il Tribunale, alle motivazioni redatte dal quale, che costituiscono la base logico-giuridica di questa decisione, si fa espresso ed integrale riferimento, ha riconosciuto, basandosi sui contratti conclusi tra la N.E.S. ed i suoi clienti, che dette somme non sono mai entrate a far parte del patrimonio della N.E.S. e sono sempre rimaste nel patrimonio delle depositanti.
Pertanto, il denaro è stato sottratto al patrimonio di queste ultime e non della oggi fallita N.E.S. ed il reato ravvisabile nella fattispecie è quello di cui all'art. 646 comma 3 c.p. perché, nella sua qualità di Presidente della N.E.S. spa, il C. si appropriava della somma di circa 36 milioni di Euro di proprietà dei clienti della società che la avevano depositata nei suoi caveau.
In ordine al primo capo di imputazione, non chiaramente formulato con numeri o lettere nelle sue distinte ipotesi e iniziante con la parola "distraeva", il decreto di rinvio a giudizio emesso attiene, pertanto, al reato di cui all art. 646/3 c.p.
I fatti-reato di cui ai punti 2 e 3 del capo A. la cui descrizione inizia, rispettivamente, con le parole "teneva" e "cagionava", dovranno essere sottoposti al giudizio del Collegio, alla udienza del quale il processo stato rinviato, attenendo anche a fatti-reato, specificati dal Pubblico Ministero, ulteriori e diversi rispetto a quelli di appropriazione.
Detto giudizio, ad avviso di questo Giudice, dovrà tenere conto della diversa qualificazione giuridica data al fatto di cui al punto che inizia con le parole "distraeva"".
In sintesi, il GUP ha indicato una diversa definizione giuridica del fatto storico descritto dal PM, esponendone le ragioni con il provvedimento - di cui si è riportato il testo - allegato al decreto ex art. 429 c.p.p..
Ora, il Tribunale ritiene necessario, prima di tutto, evidenziare un punto decisivo: la diversa definizione giuridica indicata dal GUP non ha modificato - né avrebbe potuto modificare - il fatto storico oggetto di contestazione, cosi come individuato e descritto dal PM.
Non è qui in discussione la facoltà del GUP di qualificare diversamente il fatto, pur se ciò è avvenuto, nella specie, in maniera irrituale, con un provvedimento motivato (mentre il decreto che dispone il giudizio non deve esserlo, se non per la "sommaria" indicazione delle fonti di prova ex art. 429 comma 1 lettera "f" c.p.p.) e depositato in cancelleria dopo la lettura del decreto dispositivo del rinvio a giudizio (quando il GUP si era ormai spogliato del procedimento).
E' invece essenziale osservare che la riqualificazione, ove operata dal GUP, non può mai incidere sulla descrizione del fatto materiale attribuito all'imputato, descrizione che resta nella esclusiva disponibilità del PM.
Si è perciò determinata, nel presente giudizio dibattimentale, per effetto della riqualificazione di cui si è detto, una evidente contrapposizione tra la descrizione del fatto materiale, rimasta ancorata al paradigma della bancarotta fraudolenta per distrazione ("distraeva dal patrimonio della società dichiarata insolvente" - "denaro contante ... entrato a far parte del patrimonio della predetta società"), e la definizione giuridica alternativa proposta dal GUP (appropriazione indebita).
Di conseguenza, si è inevitabilmente - e fisiologicamente - prodotto il contrasto tra la difesa dell'imputato, che ha sostenuto la correttezza della nuova definizione giuridica del GUP, e il Pubblico Ministero, che ha invece affermato la necessità di ricondurre il fatto alla originaria qualificazione di bancarotta fraudolenta per distrazione.
Situazione che - si precisa - non comporta ambiguità o indeterminatezza dell'accusa, poiché il fatto attribuito all'imputato, nella sua consistenza storico-naturalistica, è enunciato in forma chiara ed estremamente precisa, con analitica individuazione di tutti gli elementi concreti sui quali l'imputato stesso è chiamato a difendersi.
Fermo il fatto, si è formato il contraddittorio sulla sussumibilità di esso nell'una o nell'altra fattispecie astratta.
Ciò appartiene al normale funzionamento del processo, spettando al Tribunale, pacificamente non vincolato dal provvedimento del GUP, individuare la qualificazione giuridica corretta, sulla base delle deduzioni offerte dalle parti.
Sul tema si tornerà più avanti.
Capo A), primo punto: esame del merito
Riprendendo l'analisi delle vicende di N., e venendo al merito dell'accusa, il Tribunale ritiene provato con certezza che l'amministratore C.L. prelevò in numerosissime occasioni - a partire dagli anni '90 e fino al febbraio 2012 - somme di denaro contante che erano state affidate a N. dai clienti e che erano depositate nei caveau della società.
A garanzia della restituzione delle somme prelevate, il C. emetteva, di volta in volta, assegni bancari tratti su conti correnti di N. e all'ordine della medesima.
Le somme venivano consegnate personalmente al C., dopo essere state estratte dai caveau ad opera del dipendente S.M..
L'imputato impiegò tutto il denaro così ottenuto per scopi estranei all'attività imprenditoriale di N.: prevalentemente per fini di natura personale (acquisto di autoveicoli, motoveicoli e altri beni), ma anche per finanziare le società collegate che a lui stesso facevano capo (come è emerso dalle indagini bancarie delle quali ha riferito il Mar. B.C.).
I prelievi raggiunsero, alla fine, l'ammontare complessivo di 30.996.100 Euro.
Queste circostanze di fatto hanno formato oggetto di corpose ammissioni dell'imputato, rese nel corso dell'interrogatorio del 10/10/2013 innanzi al Pubblico Ministero.
Tali ammissioni sono state convalidate non solo dalle convergenti dichiarazioni di S.M. e di C.G., collaboratori del C. che hanno confermato le modalità di esecuzione dei prelievi, ma anche e soprattutto dalle indagini di polizia giudiziaria svolte dalla Guardia di Finanza (Mar. F.M.).
Indagini che, prima e del tutto indipendentemente dagli apporti conoscitivi offerti dal C., avevano condotto alla scoperta degli assegni bancari emessi a garanzia, delle uscite di contante imputate al cliente fittizio "riservato moneta metallica", dei corrispondenti flussi di denaro verso il conto (o "caveau virtuale") denominato NESDIR e della esatta coincidenza tra quei flussi e le obbligazioni restitutorie risultanti dagli assegni bancari sequestrati.
Questa complessiva ricostruzione dei fatti non è, nel suo storico svolgimento, controversa in causa e ha invero costituito la base sulla quale si è esercitato il contraddittorio, volto a stabilire la corretta qualificazione giuridica delle condotte realizzate dal C..
Come già detto, secondo il PM esse devono essere ricondotte alla fattispecie della bancarotta per distrazione: secondo la difesa dell'imputato a quella dell'appropriazione indebita.
Va invece scartata la qualificazione dei fatti come peculato ex art. 314 c.p. proposta da alcune delle parti civili, giacché non è emerso dall'istruttoria, e a ben vedere non è stato neppure contestato nell'imputazione, che il C. abbia personalmente rivestito la qualità di incaricato di pubblico servizio o abbia concorso nei fatti con altri soggetti aventi tale qualità.
Ora, la questione in esame si pone perché - il dato è pacifico - i contratti di ritiro, trasporto, conta e custodia valori, stipulati da N. con i singoli clienti, prevedevano che il denaro contante affidato a N., in tutte le fasi della sua lavorazione, non divenisse di proprietà di N., ma restasse di proprietà dei depositanti, verso ciascuno dei quali N. assumeva l'obbligo di restituire proprio la stessa materialità monetaria ricevuta e non l'equivalente per valore.
Si trattava, cioè, di contratti riconducibili, per tale specifico aspetto, non allo schema del deposito irregolare (il depositario acquista la proprietà delle cose fungibili a lui consegnate e deve restituirne altrettante della medesima specie e qualità: art. 1782 c.c.), ma a quello del deposito regolare (il depositario non diventa proprietario delle cose e deve conservarle e restituirle in natura, secondo le modalità convenute con il depositante: art. 1766 c.c.).
L'appartenenza del denaro contante ai terzi depositanti rileva, secondo la difesa e secondo il GUP, nel senso che esso non possa costituire oggetto materiale del delitto di bancarotta, non potendo la distrazione cadere su beni che non siano di proprietà della società dichiarata insolvente.
A sostegno, sono stati richiamati, dalla difesa e dal GUP, i provvedimenti del Tribunale civile che, decidendo sulle opposizioni allo stato passivo proposte dai singoli depositanti, hanno riconosciuto in capo a questi - pro quota ed in misura proporzionale all'entità dei rispettivi depositi originari - la proprietà della massa di denaro contante residuata nei caveau di N. all'atto della dichiarazione di insolvenza (doc. 2 della difesa dell'imputato).
In particolare, il Tribunale civile, dopo avere escluso essersi verificata confusione tra il denaro rimasto all'interno dei caveau e il patrimonio di N., ha ritenuto che la gestione cumulativa e indistinta dei diversi depositi, di fatto operata da N., integri la diversa fattispecie della commistione (art. 939 c.c.) e ha perciò configurato il denaro residuo come un unico bene comune a tutti i depositanti, per quote e secondo il criterio suddetto.
Opposta è la tesi del PM: l'altruità del denaro contante affidato a N. non è di ostacolo alla integrazione della bancarotta, perché anche i beni altrui, che pervengano all'imprenditore per effetto di condotte illecite, entrano a far parte del suo patrimonio e sono vincolati alla finalità di garanzia dei creditori, sicché possono formare oggetto di distrazione, punibile ove sopraggiunga la dichiarazione di fallimento o di insolvenza (Cass. 45372/19, 51248/14, 24051/14, 8373/14, 39610/10, 45332/09, 44159/08, 42365/04, 23318/04).
Nell'alternativa tra le due prospettazioni, il Tribunale ritiene corretta quella dell'Accusa, per i motivi e con le precisazioni che seguono.
Innanzitutto è decisivo osservare che il C., nell'eseguire i prelievi del denaro contante affidato a N., ha sempre operato nella veste di amministratore della società.
Infatti:
1) il denaro era stato affidato non alla persona del C., ma alla società da lui amministrata;
2) il C. ha ordinato i prelievi facendo uso dei suoi poteri di amministratore e li ha effettuati per mezzo di personale della società, dal quale ha ricevuto il denaro nella sede della direzione amministrativa della società stessa o, comunque, nei locali aziendali;
3) i prelievi sono stati via via registrati nel conto NESDIR, riferibile alla società e facente parte del complessivo sistema della contabilità sociale interna;
4) ogni prelievo è stato garantito dal C. mediante emissione di assegni bancari tratti su conti correnti della società;
5) i fondi così ottenuti sono stati spesi dal C. non solo per finalità di natura strettamente personale, ma anche per finalità - comunque estranee a N. - legate al finanziamento e al sostegno economico di altri soggetti giuridici a lui facenti capo (si vedano gli esiti delle indagini bancarie svolte dal Mar. B.).
Non è razionalmente sostenibile, in ordine al conto NESDIR, destinato alla registrazione delle somme mancanti, che il C. ne abbia del tutto ignorato l'esistenza nell'arco di molti anni e, in ogni caso, che egli non sia stato consapevole della necessaria adozione, da parte dei suoi sottoposti, di artifizi contabili finalizzati a conteggiare il denaro uscito dai caveau, a "far quadrare" le giacenze e, in ultima analisi, ad occultare l'ammanco creatosi nelle sale conta.
Nella situazione descritta, il denaro prelevato dai caveau è evidentemente transitato, per fatto dell'imputato, nel patrimonio di N., come elemento attivo nella disponibilità della società e dell'amministratore, e solo in un momento successivo, logicamente distinto, è stato distratto con le modalità accertate dalle indagini di polizia giudiziaria.
Si è trattato, allora, della distrazione di un bene presente nel patrimonio di N., con conseguente integrazione, all'esito della dichiarazione di insolvenza, del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale ex art. 216 comma 1, n. 1, L.F..
La natura distrattiva delle condotte risulta anche dalla considerazione del loro effetto.
Invero, la spendita di una somma prelevata dai caveau determina, in via automatica, il sorgere di un corrispondente debito restitutorio, per il controvalore, in capo a N..
Ciò significa che il C. ha usato i caveau come una cassa: ne ha impiegato le risorse per fini extrasociali, ma ha indebitato la società, obbligata a restituire il tantundem ai depositanti, con danno finale per la procedura concorsuale e per la massa dei creditori.
Di contro, non appare pertinente il richiamo, svolto dalla difesa dell'imputato, alle decisioni assunte dal Tribunale civile in sede di opposizione allo stato passivo.
Infatti il Tribunale civile si è occupato del denaro contante che, all'atto della dichiarazione di insolvenza, era rimasto all'interno dei caveau di N..
Nel presente processo si discute, invece, del denaro uscito dai caveau prima della dichiarazione di insolvenza e non rinvenuto dalla procedura concorsuale perché prelevato, consegnato all'amministratore della società e da questi speso per finalità extrasociali.
Si tratta di situazioni radicalmente differenti.
Il contante rinvenuto, dopo la dichiarazione di insolvenza, nei caveau di N. era rimasto, fin dall'inizio, separato dal patrimonio della stessa N., di talché il Tribunale civile ne ha potuto riconoscere la proprietà in capo agli originari depositanti.
La circostanza che, all'interno dei caveau, le somme dei diversi depositanti fossero state, di fatto, unite tra loro fino a formare un'unica massa di banconote, ha solo portato il Tribunale a suddividere detta massa tra i depositanti pro quota, in proporzione alla consistenza del deposito iniziale di ciascuno, pur sempre considerato, tuttavia, come proprietario del contante depositato (secondo lo schema della commistione ex art. 939 c.c.).
Del tutto diversa è la situazione giuridica delle somme prelevate dai caveau, consegnate nelle mani dell'amministratore e dallo stesso utilizzate per scopi estranei all'attività sociale.
Invero, quando un determinato quantitativo monetario, depositato presso N., esce dal caveau e viene consegnato all'amministratore in maniera indistinta, senza che si possa risalire all'identità del proprietario o dei proprietari della somma, avviene che non vi sia più differenza tra quel denaro e il denaro proprio della società, l'uno e l'altro posti nella diretta disponibilità dell'amministratore.
Ben si può parlare, allora, di confusione, nelle mani dell'amministratore, tra denaro della società e denaro dei depositanti.
Né rileva stabilire se, secondo un criterio strettamente civilistico, il denaro così prelevato entri in proprietà ovvero solo in possesso della società.
Dal punto di vista del diritto penale, le due ipotesi sono equivalenti, perché la nozione di patrimonio dell'imprenditore, rilevante ex art. 216 L.F., comprende tutti i beni di cui il medesimo abbia l'autonoma disponibilità, indipendentemente dall'esistenza di un titolo formale di acquisto della proprietà, e si estende fino a ricomprendere anche i beni che siano pervenuti al fallito per effetto di condotte illecite, come è stato evidenziato dal PM (si veda la giurisprudenza già citata).
In tal senso la Suprema Corte ha, di recente, statuito che commette il delitto di bancarotta per distrazione il mandatario, anche senza rappresentanza, che abbia acquisito la disponibilità di beni o somme di denaro nell'interesse del mandante, confondendoli con il suo patrimonio od omettendo di provvedere a riversarli, quando, intervenuto il fallimento dello stesso mandatario, tali beni illecitamente ritenuti non siano rinvenuti, senza valida giustificazione, nel suo patrimonio (Cass. 19/10/2020 n. 37525, Morandi).
La fattispecie è analoga a quella in esame, vertendosi in tema di beni altrui affidati al fallito in forza di un titolo che ne esclude l'acquisto in proprietà, ma dei quali il fallito ha ugualmente disposto uti dominus, distaccandoli dalla propria sfera patrimoniale.
Ed ancora, nel caso - pure analogo a quello in trattazione - della società fiduciaria che abbia la detenzione di titoli conferiti in gestione dai fiducianti, senza trasferimento di proprietà e con obbligo di separazione patrimoniale, la Suprema Corte ha deciso che ove gli amministratori abbiano comunque conseguito "per causa atipica di negozio o in conseguenza di reato ... la disponibilità dei titoli e valori conferiti dai fiducianti, essi al pari di ogni altro bene patrimoniale si considerano oggetto di bancarotta fraudolenta. Ciò in quanto a seguito di fallimento si attribuiscono al patrimonio d'impresa, oltre ai diritti nascenti da rapporti suscettibili di valutazione economica, tutti i beni che hanno fatto capo all'imprenditore nella gestione della sua attività, e pertanto quelli di cui ha avuto il possesso" (Cass. 17/3/2016 n. 20108, Lande; conformi 22872/03 e 7814/99).
In conclusione, per le ragioni esposte, il Tribunale ritiene che le condotte ascritte al C. al primo punto del capo A) di rubrica debbano essere qualificate come fatti di bancarotta fraudolenta per distrazione.
Capo A), primo punto: questioni processuali
Va ora rilevato che, in sede di replica finale, la difesa dell'imputato ha sostenuto essere preclusa al Tribunale la possibilità di condannare il C., in relazione ai prelievi di denaro contante dai caveau di N., per il delitto di bancarotta.
Ciò integrerebbe, secondo la difesa, una immutazione del fatto non consentita, essendo stato contestato all'imputato, nel decreto che dispone il giudizio, il diverso reato di appropriazione indebita e non essendo consentito al Tribunale adottare, senza violazione del diritto di difesa, la più grave qualificazione giuridica di bancarotta.
La tesi è infondata.
Sul piano del fatto, va innanzitutto osservato che, come si è detto in precedenza, l'addebito mosso all'imputato, nella sua descrizione e consistenza storico-naturalistica, è sempre rimasto identico e non è mai stato modificato dal PM, sicché l'imputato, a partire dalla richiesta di rinvio a giudizio, ha sempre avuto costante e precisa cognizione delle circostanze materiali sulle quali è stato chiamato a difendersi.
Sul piano della qualificazione, va poi ribadito che l'indicazione, da parte del GUP, di una diversa definizione giuridica non ha inciso, né poteva incidere, sulla descrizione del fatto storico e ha soltanto posto le parti e il Collegio, con riferimento all'individuazione della fattispecie astratta applicabile, dinanzi all'alternativa tra appropriazione indebita e bancarotta per distrazione.
Questa alternativa è stata, fin dall'inizio, dichiarata e palese; essa ha segnato tutte le fasi del giudizio, dalle questioni preliminari alle conclusioni, e l'imputato ha potuto, su di essa, compiutamente interloquire e difendersi, come in effetti è avvenuto.
Basterà ricordare, in sintesi, quanto risulta dai verbali stenotipici:
- udienza 12/12/2019 - il difensore dell'imputato chiede che sia data alle parti civili la informativa circa la facoltà di proporre querela per appropriazione indebita, ai sensi del D.Lgs. n. 36 del 2018, e il PM si oppone affermando che la corretta qualificazione dei fatti è in termini di bancarotta, reato per cui si procede d'ufficio;
- udienza 20/2/2020 - la difesa eccepisce l'indeterminatezza dell'imputazione e il PM replica che il fatto è compiutamente descritto con rinvio al paradigma della bancarotta per distrazione;
- udienza 16/7/2020 - il PM contesta la circostanza aggravante del danno di rilevante gravita indicando, in via alternativa, la norma dell'art. 61 n. 7 c.p. (per l'appropriazione indebita) e quella dell'art. 219 comma 1 L.F. (per la bancarotta);
- udienza 17/9/2020 - il difensore dell'imputato chiede l'emissione di sentenza ex art. 129 c.p.p. per intervenuta prescrizione, sull'assunto che i fatti integrino appropriazione indebita, e il PM si oppone sostenendo, ancora una volta, la loro qualificazione come bancarotta fraudolenta;
- udienza 15/10/2020 - il PM conclude chiedendo la condanna dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta anche in relazione ai fatti di cui al primo punto del capo A) di rubrica pagina 39: "...qualificando come bancarotta per distrazione la prima parte del capo A...";
- udienza 26/11/2020 - il difensore dell'imputato, iniziando la discussione sui fatti in questione, pone espressamente l'alternativa tra appropriazione indebita e bancarotta, per poi esaminare il problema in maniera analitica pagina 17: "...Lo snodo di questo processo è qui. L'appropriazione di danari costituisce bancarotta? E' fondamentale il discorso, perché è chiaro che si riflette poi sulla seconda parte dell'imputazione, sulla bancarotta. E allora, Giudici illustri, il primo capitolo della mia trattazione potrei intitolarlo "appropriazione indebita versus bancarotta". Che, ripeto, è lo snodo del processo...".
Sono state richiamate le posizioni assunte dal PM e dalla difesa C. e sono state tralasciate, per brevità, quelle delle parti civili.
Alla luce di quanto evidenziato, è chiaro che le due qualificazioni alternative sono state ampiamente prospettate e dibattute e che, in ordine ad esse, l'imputato è stato messo in condizioni di difendersi e si è, in concreto, difeso.
Non si configura, pertanto, alcuna violazione del diritto di difesa: il Tribunale adotta ora, con la decisione, una delle qualificazioni alternative sulle quali si è svolto il contraddittorio e sulle quali, si ripete, la difesa dell'imputato ha ampiamente dedotto e argomentato.
Sul punto si rinvia al costante insegnamento di legittimità, secondo cui l'esercizio, da parte del giudice, del potere di qualificare il fatto contestato "non determina violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma. Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, o, comunque. l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine alla stessa" (Cass. 1697/14, 48677/14, 11956/17).
Condizioni che, nel caso di specie, sono state pienamente rispettate.
Capo A), secondo punto: bancarotta documentale
Con l'imputazione di cui al secondo punto del capo A) si contesta al C., quale amministratore di N., di avere tenuto le scritture contabili della società in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari:
- in primo luogo, istituendo o facendo istituire il conto NESDIR, avente la funzione di occultare le distrazioni di denaro contante via via operate dai caveau di N.;
- in secondo luogo, omettendo di contabilizzare i debiti di restituzione relativi ai contanti illecitamente prelevati e distratti;
- in terzo luogo, omettendo di contabilizzare i debiti per sanzioni sui mancati pagamenti di imposte.
Ritiene il Tribunale di dovere, innanzitutto, escludere quest'ultimo addebito, che è stato solo genericamente trattato dai consulenti tecnici del PM, dottori L. e L., e contro il quale sta la deposizione di Q.D.R.R., già presidente del collegio sindacale di N., che ha dichiarato che i debiti per sanzioni tributarie erano stati regolarmente contabilizzati ed esposti in bilancio (ud. 17/9/2020).
Sono, invece, fondati i primi due profili di accusa.
Per quanto riguarda il primo, è pacifico e incontestato, in fatto, quanto segue.
Le somme abusivamente prelevate dai caveau, in quanto non più presenti all'interno dei medesimi, davano luogo ad un evidente problema contabile: vi era la necessità di conteggiare le uscite di denaro, ma vi era anche quella di fare apparire integra la giacenza complessiva, affinché le distrazioni non venissero scoperte.
Furono perciò create, nel sistema contabile di N., due poste speculari: le somme prelevate venivano, da un lato, imputate con segno negativo ad un cliente fittizio ("riservato moneta metallica") e dall'altro registrate con segno positivo nel conto NESDIR.
Ciò determinava un'apparenza difforme dalla realtà, perché il denaro prelevato, che era stato consegnato all'amministratore e da lui usato per finalità estranee agli scopi sociali, figurava invece come regolarmente presente presso N., all'interno di un caveau denominato appunto NESDIR.
Si trattava di un caveau virtuale: cioè fittizio, inesistente.
Queste circostanze - si ripete - non sono controverse e sono emerse dalle deposizioni testimoniali del Mar. F.M., di S.M. e di C.G..
Per quanto riguarda il secondo profilo, il Tribunale ritiene intuitivo, dal punto di vista giuridico, che la perdita, a qualsiasi causa dovuta, di una somma di denaro depositata presso N. determinasse il sorgere di un corrispondente debito restitutorio, per il controvalore, in capo alla stessa N..
Essendo tale debito certo ed attuale, e perciò idoneo ad incrementare il passivo, esso doveva essere necessariamente iscritto in contabilità, al pari di tutte le obbligazioni pecuniarie gravanti sulla società.
Nel caso, poi, di perdita di una somma dovuta a prelievo, pur indebito, dell'amministratore, sorgeva anche il credito della società verso il medesimo amministratore, per la reintegrazione di quanto prelevato: credito ugualmente da evidenziare e contabilizzare.
E' pacifico, di contro, che dette poste di debito/credito non siano state inserite nelle scritture contabili di N., per l'ovvia esigenza di non far emergere le condotte distrattive via via realizzate dal C..
Ciò premesso, il Tribunale osserva che dette irregolarità contabili rispondono ad una funzione decettiva, in quanto servono, come detto, a nascondere la verità fattuale, rappresentata dai prelievi e dalle distrazioni del C..
Né può dubitarsi che esse risalgano alla volontà del C..
Egli era necessariamente consapevole dell'ammanco di denaro: dunque, altrettanto necessariamente sapeva che ad esso il sistema di contabilità sociale doveva essere adattato con opportuni artifizi, quali che fossero.
La natura riservata, se non segreta, dei prelievi, di cui hanno parlato il C. e lo S., imponeva che i conti di N. apparissero in ordine: risultato che non poteva ottenersi se non falsificando le poste contabili, come l'imputato, dotato di lunga esperienza in affari, non poteva ignorare.
E' possibile, anche se poco verosimile, che il C. non conoscesse i dettagli delle falsificazioni realizzate dai suoi collaboratori.
Che però delle falsificazioni dovessero essere attuate, nel suo interesse, pena la scoperta delle distrazioni e dell'ammanco, era per lui un dato di immediata evidenza.
Pertanto, deve ritenersi integrato il contestato delitto di bancarotta fraudolenta documentale, per avere l'imputato tenuto la contabilità - o comunque consapevolmente permesso che la contabilità fosse tenuta - con modalità ingannevoli, dirette a fornire una rappresentazione falsata della situazione giuridico-economica dell'impresa.
E' appena il caso di ricordare che, per costante insegnamento della Suprema Corte, la bancarotta fraudolenta documentale non è esclusa dal fatto che le falsità contabili siano state poste in essere per occultare altre condotte illecite (Cass. 18962/12, 6650/92 - la seconda pronuncia precisa che il diritto di difesa comporta "la non assoggettabilità ad atti di costrizione tendenti a provocare un'autoincriminazione, ma non anche la possibilità di violare regole di comportamento poste a tutela di interessi non legati alla pretesa punitiva; cioè il diritto di difesa non comprende anche il diritto di arrecare offese ulteriori").
Prive di pregio appaiono le argomentazioni proposte dalla difesa dell'imputato. che possono essere così riassunte:
1) il commissario e i consulenti tecnici hanno affermato che la contabilità di N. era correttamente tenuta sotto il profilo formale;
2) il conto NESDIR non ha natura contabile e perciò non rileva ai fini della bancarotta documentale;
3) il conto NESDIR non ha ostacolato la ricostruzione dei movimenti di denaro, anzi l'ha facilitata, perché conteneva l'analitica registrazione di tutti i prelievi indebiti eseguiti dal C..
Premesso che nulla è stato opposto in merito alla omessa contabilizzazione dei debiti restitutori della società, che ha comportato l'occultamento di ingenti passività gravanti sulla stessa, il Tribunale rileva, quanto al primo punto, che non serve invocare la regolarità formale delle scritture quando esse, come nella specie, espongano dati falsi e siano perciò mendaci nel loro contenuto.
Quanto al secondo punto, la difesa dell'imputato ha sostenuto, tramite il proprio consulente, che il conto NESDIR non possa essere ritenuto scrittura contabile, riguardando beni di terzi depositati presso la società, come tali privi di incidenza sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della medesima (ud. 15/10/2020, pag. 5-9 del verbale stenotipico).
L'argomento è infondato perché, in questa sede, la nozione di scrittura contabile deve essere definita secondo un criterio giuridico, non secondo un criterio economico-aziendalistico.
Invero, possono costituire oggetto materiale del reato di bancarotta fraudolenta documentale tutte le scritture previste come obbligatorie dall'art. 2214 del codice civile.
Esse comprendono non solo il libro giornale e il libro degli inventari (comma 1), ma anche le altre scritture "che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa" (comma 2).
Per un'impresa che, come N., raccolga, custodisca e movimenti ogni giorno grandi quantitativi di denaro contante, per conto di numerosi clienti, è evidentemente indispensabile adottare un sistema di registrazioni che consenta, in qualsiasi momento, l'esatta determinazione delle giacenze complessive e di quelle riferibili ai singoli depositanti.
Un simile sistema di registrazioni era stato, in effetti, messo in opera da N. con l'impiego dei programmi informatici NES Online e N.O., il cui funzionamento è stato illustrato dal dottor C..
Si trattava, per le ragioni dette, non di annotazioni informali e facoltative, ma di registrazioni intimamente connesse alla natura e alle dimensioni dell'attività di impresa: dunque, di vere e proprie registrazioni contabili ex art. 2214 c.c., la cui falsificazione o alterazione ricade nella sfera di operatività dell'art. 216 comma 1, n. 2. L.F..
Ciò vale anche per il conto NESDIR, che era una delle registrazioni del sistema informatico interno della società (N.O.), come è emerso dall'istruttoria (testi Mar. F., S. e C.).
In ordine al terzo rilievo della difesa, basterà osservare che il conto NESDIR ha sì agevolato la ricostruzione delle distrazioni, ma soltanto dopo la scoperta, da parte della Guardia di Finanza, della sua esistenza e del suo vero significato contabile, di deposito puramente virtuale e non fisico.
Nella bancarotta documentale, invece, l'idoneità decettiva dell'artifizio deve essere valutata con riferimento ai dati contabili apparenti, conoscibili dal ceto creditorio, indipendentemente dall'accertamento della situazione reale che, ex post, la polizia giudiziaria e gli organi fallimentari siano riusciti a compiere grazie alle loro diligenti indagini (Cass. 1925/19, 45174/15, 21588/10).
In conclusione, va affermata la penale responsabilità del C. anche per l'addebito qui esaminato.
Capo A), terzo punto: la bancarotta societaria
Con l'imputazione di cui al terzo punto del capo A) si contesta al C., quale amministratore di N., di averne cagionato il dissesto per effetto:
1) delle operazioni distruttive descritte al primo punto del capo A);
2) dell'intenzionale omessa esazione dei crediti vantati da N. nei confronti di altre società del Gruppo C., facenti capo al medesimo imputato, crediti dell'ammontare complessivo di Euro 8.320.454,29.
Nell'indicare le disposizioni normative violate, il PM ha richiamato entrambe le ipotesi (n. 1 e n. 2) previste dall'art. 223 comma 2 L.F..
Ha richiamato, cioè, sia l'ipotesi della bancarotta da reato societario (n. 1) sia quella del fallimento cagionato da operazioni dolose (n. 2).
Va premesso, in linea generale, che in entrambe le fattispecie in questione l'evento è rappresentato dallo stato di insolvenza della società, indicato propriamente come "dissesto" al n. 1 e impropriamente come "fallimento" al n. 2.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, infatti, che nella fattispecie contemplata dal n. 2 il "fallimento" deve essere inteso in senso naturalistico, cioè come dissesto della società, cui segua la dichiarazione di fallimento.
Ciò si ricava dalle pronunce della Suprema Corte in tema di rapporto causale che, anche con riferimento all'ipotesi sub (...), danno rilievo, ai fini dell'integrazione del reato, al semplice aggravamento di un "dissesto" già esistente, così mostrando di identificare l'evento nel dissesto e recuperando lo schema logico-giuridico ordinariamente applicato nell'ipotesi sub (...) (Cass. 40998/14, 8413/14, 17690/10, 19806/03 - quest'ultima decisione afferma che "la particolare fattispecie di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, riguardante gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società fallite che hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società, si applica anche nell'ipotesi in cui la condotta di una delle anzidette persone abbia aggravato una situazione di dissesto già esistente").
Va aggiunto, sempre in linea generale, che la prima fattispecie (n. 1) richiede che sia integrato uno dei reati societari ivi tassativamente elencati e, quale elemento ulteriore ed esterno, il rapporto di causalità tra il reato commesso e il dissesto della società.
La seconda fattispecie (n. 2) richiede invece che sia realizzata una qualsiasi "operazione dolosa" e che la stessa cagioni il dissesto.
E' stata altresì chiarita, dalla giurisprudenza, la struttura "a sfondo preterintenzionale" delle due fattispecie (Cass. 38728/14, 17690/10, 2413/98).
In esse, infatti, è richiesta soltanto la coscienza e volontà di realizzare gli elementi costitutivi del reato societario (n. 1) ovvero l'operazione dolosa (n. 2), mentre non è richiesto che sia intenzionale od accettato il dissesto, che, ove consegua, è posto a carico dell'agente in considerazione della intrinseca pericolosità dei fatti (reato societario od operazione dolosa) da lui posti in essere.
Occorre infine evidenziare che, rispetto al primo comma dell'art. 223 L.F., che estende ai soggetti ivi indicati (amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società) l'incriminazione delle condotte di bancarotta previste dall'art. 216 L.F., il secondo comma dello stesso art. 223 ha una funzione sussidiaria, in quanto mira a colpire altre e diverse condotte di frode in ambito societario, di natura patrimoniale o documentale, purché in rapporto causale con il dissesto.
Esaurite queste premesse di ordine sistematico, si viene alla contestazione concreta.
Il primo profilo d'accusa, riguardante i prelievi di denaro contante, non può assumere rilievo in questa sede, trattandosi di fatti che sono stati già ricondotti alla fattispecie della bancarotta per distrazione.
Tali fatti, da un lato, non integrano alcuno dei reati societari indicati dall'art. 223 comma 2, n. 1, L.F.; dall'altro, avendo natura di distrazioni ex art. 216 L.F., non possono essere ricompresi nella categoria residuale delle "operazioni dolose" ex art. 223 comma 2, n. 2, L.F..
Non è infatti configurabile il concorso formale tra le due fattispecie, tra le quali è prevalente la prima (Cass. 44103/16, 24051/14, 34559/10, 35066/07).
La contestazione contiene, tuttavia, anche un secondo profilo, autonomo dal primo: l'omessa esazione di crediti verso le società del gruppo per Euro 8.320.454,29.
Bisogna allora stabilire se, con riferimento a questo specifico addebito, sia integrato il delitto di bancarotta societaria ascritto al C. ex art. 223 comma 2, n. 1 e n. 2, L.F..
La risposta è affermativa.
Va premesso, in fatto, che è dato certo, risultante dalla relazione del commissario C. e dalle analisi dei consulenti tecnici del PM e della difesa C., che N. abbia maturato e accumulato, negli anni, rilevanti crediti verso le società collegate A. S.r.l., A. S.r.l., I.V.C. S.r.l. e V.M.T. S.r.l..
Detti crediti sono stati così quantificati, nel loro ammontare complessivo, dal commissario:
- al 31/12/2009 Euro 5.417.982,65 (di cui Euro 1.761.301,31 verso A.);
- al 31/12/2010 Euro 6.740.264,99 (di cui Euro 2.485.621,73 verso A.);
- al 31/12/2011 Euro 7.879.313,92 (di cui Euro 3.043.569,22 verso A.);
- al 31/12/2012 Euro 8.320.454,29 (di cui Euro 3.182.636,08 verso A.).
I dati numerici sono riportati nel prospetto alle pagine 38-39 della relazione del C..
Altrettanto certo è che, a fronte dei ripetuti richiami del collegio sindacale di N., risalenti già all'aprile del 2010 e volti a sollecitare l'amministratore ad incassare i crediti in questione (v. relazione L.-L., pag. 30-32), il C. non abbia mai assunto alcuna iniziativa recuperatoria nei confronti delle società debitrici.
Particolarmente significativa è la posizione di A. S.r.l..
Si trattava invero - come è stato riferito dal commissario e come è emerso dalle indagini della Guardia di Finanza - di una società priva di operatività effettiva, interamente finanziata da N. e dal C., che aveva la sola funzione di essere formale intestataria dei beni di valore (autoveicoli e motoveicoli) prescelti e acquistati dallo stesso C..
Proprio per tali peculiari caratteristiche, A. era proprietaria di numerosi cespiti patrimoniali che, se aggrediti e liquidati, avrebbero sicuramente consentito il soddisfacimento dei crediti di N. (come, peraltro, si è poi rivelato all'esito dell'asta pubblica esperita dalla procedura concorsuale: v. deposizione C., pag. 44 del verbale stenotipico).
Così delineata la situazione di fatto, va osservato in diritto, con specifico riferimento alla fattispecie della bancarotta societaria ex art. 223 comma 2 L.F., che la condotta omissiva tenuta dall'amministratore, protrattasi per più esercizi annuali nonostante i richiami del collegio sindacale, ricade da un lato nella previsione dell'art. 2634 c.c., norma richiamata dall'ipotesi sub (...) dell'art. 223 comma 2, e rientra dall'altro, comunque, nella nozione di operazione dolosa rilevante ai fini dell'integrazione dell'ipotesi sub (...).
Per quanto riguarda il primo aspetto, l'omissione del C. è scelta gestionale che trova fondamento in una posizione di conflitto di interessi, avendo egli rivestito la carica amministrativa sia nella società creditrice sia in quelle debitrici (v. relazione C., pag. 32-34), ed è orientata a favorire queste ultime in danno della prima, producendo l'effetto di consentire alle debitrici il mancato adempimento delle proprie obbligazioni pecuniarie, senza apprezzabile contropartita per N..
La Suprema Corte - nel caso dell'omessa esazione di un credito per un notevole periodo di tempo da parte dell'amministratore di una società poi fallita - ha invero deciso che "ai fini della configurabilità del reato di infedeltà patrimoniale ex art. 2634 cod. civ., può assumere rilievo anche l'inerzia dell'amministratore, quando sia tale da determinare la compromissione dell'integrità del patrimonio sociale" (Cass. 37932/17).
Per quanto riguarda il secondo aspetto, la prolungata ed ingiustificata inerzia nel riscuotere i crediti, in quanto opzione gestionale in sé pregiudizievole per la società amministrata e contraria ai doveri propri dell'amministratore, va inoltre ricondotta allo schema dell'operazione dolosa, per tale dovendo intendersi l'azione che sia connotata o da intrinseca pericolosità per la salute economica e finanziaria dell'impresa ovvero dall'abuso dei poteri gestionali o dalla violazione dei doveri dell'organo amministrativo (Cass. 25986/14, 17408/14).
In materia la Cassazione ha affermato che le operazioni dolose ex art. 223 comma 2, n. 2, L.F. possono consistere anche in condotte di natura omissiva, che si traducano in un pregiudizio ingiustificato per la società (omessa convocazione dell'assemblea per i provvedimenti straordinari di cui all'art. 2447 c.c.: Cass. 43562/19; omesso versamento di imposte e contributi previdenziali: Cass. 24752/18, 15281/17).
Poiché non vi è dubbio sulla volontarietà dell'omissione posta in essere dall'imputato, resta da verificare la sussistenza del rapporto causale tra la stessa - qualificata come illecito societario ex art. 2634 c.c. o comunque come operazione dolosa - e il dissesto di N..
Sul tema si innesta la deduzione, svolta dalla difesa dell'imputato sulla base di quanto affermato dal commissario della procedura (ud. 20/2/2020, pag. 47-49) e dai consulenti tecnici di parte (L. e L., ud. 16/7/2020, pag. 67-69 - V., ud. 15/10/2020, pag. 13-14), secondo cui l'insolvenza di N. era sorta per cause autonome, legate all'eccessività dei costi di gestione e alla scarsa redditività dell'attività di impresa, ed era perciò del tutto indipendente dalle distrazioni operate dal C. e dal mancato incasso dei crediti verso le collegate: fattori in mancanza dei quali la società sarebbe stata comunque colpita dalla dichiarazione di fallimento.
L'argomento non può essere accolto perché è di natura esclusivamente economica, non giuridica.
Invero, per dissesto della società - assunto dalla legge, come detto, quale evento naturalistico del reato - deve intendersi non il dissesto in senso astratto, cioè il dissesto qualsiasi, ma il dissesto in senso concreto, cioè quello storicamente verificatosi.
In tale prospettiva, un fattore che determini un apprezzabile aumento del passivo, o la perdita di elementi attivi, viene ad incidere sulla concreta consistenza del dissesto, e dunque sul dissesto nella sua manifestazione storica, posto che, in assenza di quel fattore, il dissesto si sarebbe prodotto con altre modalità e, perciò, sarebbe stato un dissesto diverso.
Proprio per questa ragione la giurisprudenza di legittimità attribuisce rilievo, non solo ai fini dell'integrazione della bancarotta da reato societario (art. 223 comma 2 n. 1 L.F.), ma anche per l'integrazione di quella da operazioni dolose (n. 2), al semplice aggravamento del dissesto, pur in presenza di fattori causali autonomi che lo abbiano inizialmente prodotto (si vedano le pronunce citate in precedenza).
Nel caso in esame, facendo riferimento all'esercizio 2012 e assumendo un valore dei debiti a breve termine di circa 43 milioni di Euro e un valore dell'attivo corrente di circa 31 milioni diEuro, con un differenziale negativo di circa 12 milioni di Euro - secondo l'impostazione proposta dal consulente tecnico della difesa dell'imputato, professor A.V. (pag. 25 della relazione 14/3/2017) -, si vede che l'incasso dei crediti verso le società collegate per 8,3 milioni, od anche il solo realizzo del credito di 3,1 milioni verso A., soggetto sicuramente solvibile, avrebbe avuto una significativa incidenza per la riduzione del predetto differenziale.
Lo stesso deve dirsi per l'esercizio 2011, quando i debiti a breve termine erano di 40 milioni circa e l'attivo corrente di 30 milioni circa, con un differenziale di 10 milioni (v. deposizione V., ud. 15/10/2020, pag. 14), rispetto al quale pure significativa sarebbe stata l'incidenza dell'incasso dei crediti verso le collegate, al tempo pari ad Euro 7,8 milioni.
Se poi si risale agli esercizi 2010 e 2009, si nota che in essi il differenziale tra debiti a breve termine e attivo circolante era di circa 3 milioni di Euro (v. relazione L.-L., pag. 12), a fronte di crediti non riscossi per Euro 6.740.264,99 (31/12/2010) ed Euro 5.417.982,65 (31/12/2009).
La conclusione è identica ove si raffrontino i crediti non riscossi all'esposizione debitoria totale di N.:
- al 31/12/2009 Euro 5.417.982,65 contro Euro 31.981,073;
- al 31/12/2010 Euro 6.740.264,99 contro Euro 32.642,412;
- al 31/12/2011 Euro 7.879.313,92 contro Euro 40.228,874;
- al 31/12/2012 Euro 8.320.454,29 contro Euro 50.556,614.
Anche in questo caso, infatti, emerge che gli elementi patrimoniali attivi non conseguiti per inerzia dell'amministratore avrebbero ragionevolmente condotto ad un'apprezzabile riduzione delle passività e ad una mitigazione del dissesto.
Pertanto, per i motivi e nei limiti esposti, anche l'addebito di cui al terzo punto del capo A) risulta fondato e deve essere posto a carico dell'imputato.
Capo B) di rubrica
L'imputazione sub B) trae origine dagli accertamenti tributari della Guardia di Finanza, che, dopo avere quantificato le somme di anno in anno pervenute nella personale disponibilità del C. per effetto delle distrazioni in danno di N., le ha considerate quali redditi non dichiarati all'Erario, verificando il superamento delle soglie di punibilità e inoltrando quindi informativa al PM per il reato di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 74 del 2000 (dichiarazione infedele) in relazione agli anni di imposta dal 2006 al 2012.
La Finanza ha applicato l'art. 14 comma 4 della L. n. 537 del 1993, in forza del quale nelle categorie di reddito di cui all'art. 6 comma 1 TUIR devono intendersi ricompresi "i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo, se non già sottoposti a sequestro o confisca penale".
L'art. 36 comma 34-bis del D.L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006, ha chiarito che il precitato art. 14 comma 4 della L. n. 537 del 1993 "si interpreta nel senso che i proventi illeciti ivi indicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi ... sono comunque considerati come redditi diversi".
La Suprema Corte ha poi precisato che "il reato di dichiarazione infedele dei redditi ai fini Irpef di cui all'art. 4 D.Lgs. n. 74 del 2000 sussiste anche qualora l'evasione di imposta riguardi redditi di derivazione illecita, salvo che i relativi proventi siano stati assoggettati a sequestro o confisca penale nello stesso periodo di imposta in cui si è verificato il presupposto impositivo, dal momento che solo in tale ipotesi i provvedimenti ablatori determinano, in relazione al principio della capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., una riduzione del reddito imponibile" (Cass. 18575/20).
Sugli accertamenti ha deposto il Luog. M.S., escusso all'udienza del 16/7/2020.
Inoltre è stata acquisita, sull'accordo delle parti, l'informativa del Nucleo di Polizia Tributaria di Treviso in data 20/10/2014.
Non sono in discussione né il metodo né i risultati degli accertamenti, risultati che sono stati dettagliatamente riportati nel capo di imputazione, cui si rinvia.
La difesa dell'imputato ha invocato il principio "nemo tenetur se detegere": se il C. avesse dichiarato al fisco i proventi delle distrazioni, queste sarebbero state scoperte ed egli sarebbe stato incriminato.
Tuttavia, l'orientamento della Suprema Corte, cui il Tribunale aderisce, è in senso contrario.
Ritiene invero la Corte che il principio "nemo tenetur se detegere" abbia la funzione di impedire che all'imputato - e all'indagato - possano essere imposti comportamenti tendenti alla autoincriminazione e operi all'interno del procedimento penale, con efficacia limitata a tale ambito, senza che esso possa giustificare la violazione di regole di condotta poste a tutela di altri interessi, non legati alla pretesa punitiva dello Stato (Cass. 53137/17).
Si è perciò concluso che l'obbligo di dichiarare i redditi illeciti non confligge né con l'art. 24 Cost. né con l'art. 6 CEDU, proprio perché il diritto dell'accusato a non autoincriminarsi opera esclusivamente in seno ad un procedimento penale già avviato e non può, al di fuori di tale contesto, autorizzare la violazione dell'obbligo di concorrere alle spese pubbliche, previsto dall'art. 53 Cost. (Cass. 53656/18; nello stesso senso 37107/17, Girotti, non massimata).
Pertanto il C. va ritenuto responsabile dei delitti a lui ascritti al capo B), con la precisazione che è maturato il termine massimo di prescrizione per le dichiarazioni dei redditi relative agli anni di imposta dal 2006 al 2009, presentate anteriormente al 17 settembre 2011, giorno di entrata in vigore della L. n. 148 del 2011 che ha elevato di un terzo il termine di prescrizione per il reato di dichiarazione infedele (comma 1-bis dell'art. 17 del D.Lgs. n. 74 del 2000).
Di conseguenza, la statuizione di condanna dovrà essere limitata alle dichiarazioni relative agli anni di imposta 2010, 2011 e 2012.
Va ricordato che, in relazione all'imputazione sub B) e ai reati ivi contestati, il GIP ha disposto, con decreto del 25/11/2014, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni e valori nella disponibilità del C. fino a concorrenza della somma di Euro 11.309.147,00.
Detto decreto è stato eseguito dalla Guardia di Finanza in data 5/12/2014 con l'apprensione di due immobili di proprietà dell'imputato e di 139 autoveicoli riconducibili alla sua sfera di possesso, questi ultimi intestati in parte alla sua persona e in parte alle società A. S.r.l. e M.D. S.r.l. a lui facenti capo (si veda il prospetto riepilogativo allegato al verbale di esecuzione del sequestro).
Capacità di intendere e di volere
La difesa del C. ha posto l'ulteriore questione dell'imputabilità, introducendo il parere tecnico dello psichiatra professor E.S..
Visitato l'imputato nell'anno 2013, lo S. ha riferito (ud. 17/9/2020) di avere riscontrato in lui i tratti di un disturbo ossessivo-compulsivo caratterizzato dalla tendenza al collezionismo maniacale: e cioè dalla tendenza ad acquistare numerosi oggetti di una determinata tipologia (automobili, motociclette, imbarcazioni, ecc.) al solo fine di possederne e controllarne l'intera serie, senza trarre da essi un effettivo godimento.
Precisato che il disturbo ossessivo-compulsivo è una vera patologia mentale, non un semplice disturbo di personalità, il consulente ha cosi illustrato il comportamento tipico del C.: egli desidera un certo bene, ad esempio una macchina da corsa, e inizialmente resiste all'idea di acquistarlo, rendendosi conto di non averne bisogno; tuttavia l'idea dell'acquisto si ripresenta più e più volte, costringendo il soggetto ad un sforzo di resistenza che genera ansia; con il trascorrere del tempo, l'ansia diventa insostenibile e, per liberarsene, il soggetto è costretto ad effettuare proprio quell'acquisto che, all'inizio, voleva evitare.
Il soggetto, dunque, comprende che l'acquisto è superfluo o addirittura assurdo, ma non può resistere all'impulso che gli impone di comprare l'oggetto, pur di liberarsi dall'ansia.
Si tratta, a detta del consulente, di una patologia cronica, risalente nel tempo e costante nella sua gravità, in relazione alla quale il C. non è mai stato sottoposto ad un'adeguata terapia.
Secondo la prospettazione della difesa, tale patologia avrebbe inciso sulla capacità di intendere e di volere del C. nel senso di scemarla grandemente, con riferimento alle condotte oggetto di imputazione: in particolare, con riferimento alle distrazioni di denaro dai caveau di N., finalizzate - secondo la ricostruzione offerta dal C. in sede di interrogatorio - all'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e altri beni.
Su questa base, la difesa ha chiesto, sia pure in via subordinata, l'applicazione in favore del C. della diminuente del vizio parziale di mente ex art. 89 c.p..
Osserva il Tribunale, innanzitutto, che il consulente ha preso le mosse da una visione parziale e riduttiva della vicenda, avendo dato per assunto, da un lato, che tutto il denaro contante prelevato dai caveau sia stato utilizzato dal C. per acquistare beni destinati alle proprie collezioni e, dall'altro, che le condotte delittuose dell'imputato si siano esaurite nelle sole distrazioni di contante.
In verità, come si è detto, la mala gestio del C. comprende fatti ulteriori e, quanto al denaro prelevato dai caveau, le indagini bancarie (Mar. B.) hanno accertato che esso è stato impiegato anche per fini diversi dall'acquisto di beni, fini connessi alla necessità di assicurare sostegno finanziario ad altre società commerciali facenti capo all'imputato.
I reati del C., dunque, si collocano in un contesto di gestione imprenditoriale ben più ampio di quello considerato dal prof. S.: contesto nel cui ambito la tendenza al collezionismo assume un rilievo non primario e, comunque, concorrente con altri fattori determinanti la spinta a delinquere.
Va poi rilevato che la patologia delinata dal consulente attiene alla capacità di volere, cioè alla capacità del soggetto di autodeterminarsi, concretandosi nell'impulso ad acquistare, raccogliere e collezionare beni materiali.
Essa non attiene, invece, alla capacità di intendere, cioè all'idoneità del soggetto a comprendere il disvalore sociale delle proprie azioni.
Sul punto lo stesso consulente ha chiarito, a domanda del presidente del Collegio, la propria posizione: il C. agiva sotto la spinta di un impulso cui non resisteva, ma nel contempo sapeva di essere affetto da un disturbo psichico e comprendeva la valenza negativa delle proprie condotte sul piano sociale.
Si veda quanto risulta dal verbale stenotipico, pag. 121-122:
"PRESIDENTE - Ma, le chiedo, questo meccanismo sta a significare..., perché se lui pensava ossessivamente: "Non devo comprarla!" sta a significare che si rendeva conto che era una cosa senza senso.
C.T. DIFESA, S. - L'idea ossessiva però è un altra. L'idea ossessiva è: "Devo comprarla per avere la collezione completa". Poi il meccanismo difensivo che lui metteva in atto è: "Non voglio comprarla perché ce n'ho già tante" o non so, per qualche motivo.
PRESIDENTE - Quindi si rendeva conto.
C.T. DIFESA, S. - "E quindi continuo a ripetermi questo."
PRESIDENTE - Quindi si rendeva conto dell'assurdità della cosa?
C.T. DIFESA, S. - Certo.
PRESIDENTE - Poi questo non faceva altro, questo meccanismo difensivo: "Non devo comprarla!" non faceva altro che esasperare il bisogno di averla. Giusto?
C.T. DIFESA, S. - Sì.
PRESIDENTE - Allora io le chiedo se questa persona..., quindi questa persona si rendeva conto di avere un problema?
C.T. DIFESA, S. - In maniera egodistonica, cioè si rendeva conto di avere un problema che però non dipendeva da lui.
PRESIDENTE - Sì.
C.T. DIFESA, S. - Questo è corretto. Cioè...
PRESIDENTE - Che non era in grado di controllare?
C.T. DIFESA, S. - Che lui non era in grado di controllare, ma che dipendeva da questa necessità.
PRESIDENTE - Ecco, poi rispetto ai mezzi utilizzati per ottenere il risultato e cioè il prelievo di denaro tra le disponibilità della ditta di cui lui era legale rappresentante, anche di questo mi par di aver capito lui si rendeva conto, ma lei dice: era indifferente perché comunque voleva ottenere il suo risultato.
C.T. DIFESA, S. - Sì, si può dire così oppure si può dire che la volontà..., lui aveva in testa questa idea, ma non aveva la volontà per realizzarla, di non prendere il denaro, Cioè io capisco che non è una cosa corretta, ma devo avere la volontà per poterlo fare. Se la volontà mi è malata...
PRESIDENTE - Sì, però si rendeva conto di ciò che faceva.
C.T. DIFESA. S. - Sì."
Né può sottacersi che il C. era un imprenditore capace ed esperto, che amministrava più società svolgendo attività complesse e prendendo decisioni impegnative: era, in altri termini, una persona certamente consapevole dei propri doveri e dell'illiceità delle proprie condotte, tanto da averle tenute nascoste per molti anni, anche a mezzo di sofisticati artifizi contabili.
Ora, nei casi in cui sia prospettata, come nella specie, l'esistenza di una patologia psichica incidente sulla capacità di volere, ma non su quella di intendere, la Suprema Corte impone al giudice di merito una valutazione particolarmente rigorosa.
Invero "in tema di imputabilità, l'assenza della capacità di volere può assumere rilevanza autonoma e decisiva, valorizzabile agli effetti del giudizio ex artt. 85 e 88 cod. pen., anche in presenza di accertata capacità di intendere (e di comprendere il disvalore sociale della azione delittuosa), ove sussistano due essenziali e concorrenti condizioni: a) gli impulsi all'azione che l'agente percepisce e riconosce come riprovevole (in quanto dotato di capacità di intendere) siano di tale ampiezza e consistenza da vanificare la capacità di apprezzarne le conseguenze; b) ricorra un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato da quello specifico disturbo mentale, che deve appunto essere ritenuto idoneo ad alterare non l'intendere, ma il solo volere dell'autore della condotta illecita. Ne deriva che l'esistenza di un impulso, o di uno stimolo all'azione illecita, non può essere di per sé considerata come causa da sola sufficiente a determinare un'azione incoerente con il sistema di valori di colui che la compia, essendo, invece, onere dell'interessato dimostrare il carattere cogente nel singolo caso dell'impulso stesso" (così Cass. 18458/12; nello stesso senso Cass. 8282/06).
In altre parole, la Corte richiede, perché possa assumere rilevanza il disturbo incidente sulla sola capacità di volere e non anche su quella di intendere, da una parte l'esistenza di un impulso ad agire eccezionalmente intenso, tale da vincere la controspinta proveniente dalla sfera intellettiva del soggetto; dall'altra parte, l'esistenza di un legame specifico tra impulso ad agire e condotta illecita, tale da far ritenere la seconda conseguenza diretta del primo.
Nel caso in esame, nessuno dei due requisiti appare sussistente.
Sotto il primo profilo, va considerato che i fatti si sono svolti nell'arco di un periodo temporale molto lungo, durante il quale il C., consapevole di quanto accadeva, ha avuto la possibilità e i mezzi di sottoporsi ad adeguate terapie, nonché la facoltà, al limite, di trasferire ad altri le funzioni di amministratore per tutelare, anche contro i propri comportamenti, l'integrità del patrimonio di N..
Non essendosi attivato in tal senso nonostante la percezione del disvalore e degli effetti dannosi delle proprie condotte. C. ha inteso, liberamente, negli anni, conservare le condizioni che hanno originato gli illeciti e, in ultima analisi, perseverare in essi.
Sotto il secondo profilo, va osservato che, rispetto alle condotte illecite concretamente realizzate dall'imputato, l'impulso all'acquisto di beni viene a collocarsi - peraltro in maniera non esclusiva, come detto - nella sfera dei motivi a delinquere, non costituendo esso la causa immediata e prossima delle condotte stesse.
Il C., in altri termini, non era vittima di un impulso irrefrenabile a distrarre beni sociali, a falsificare scritture contabili o a favorire le società collegate.
Semplicemente, aveva la necessità di procurarsi del denaro e, per ottenerlo, ha scelto e attuato un determinato sistema, che risale però, allora, ad una sua deliberazione cosciente e autonoma, che non può ritenersi viziata sul piano dell'imputabilità.
Deve essere dunque respinta, per le ragioni dette, la richiesta difensiva di riconoscimento del vizio di mente, anche solo parziale ex art. 89 c.p..
Trattamento sanzionatorio
Per tutto quanto esposto, l'imputato va dichiarato responsabile dei reati di cui al capo A) di rubrica, con qualificazione dei fatti di cui al primo punto del capo A) ai sensi degli artt. 216 comma 1 n. 1,219 comma 1 e 223 comma 1 L.F..
Nel dispositivo letto in udienza è stato indicato, per errore materiale, l'art. 219 comma 2 in luogo dell'art. 219 comma 1 L.F..
Tale errore viene direttamente emendato con la rettifica del dispositivo della sentenza completa di motivazione.
Si ritiene sussistente il danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 219 comma 1) in considerazione dell'elevatissima entità delle distrazioni (oltre 30 milioni di Euro) e del pregiudizio conseguentemente arrecato ai creditori e alla procedura concorsuale.
Inoltre i fatti di bancarotta sub A) devono essere, tutti, unificati ai sensi dell'art. 219 comma 2 n. 1 L.F., trattandosi di condotte poste in essere ai danni della medesima società ed in relazione alla medesima procedura concorsuale.
Anche in questo caso, essendo stato indicato nel dispositivo letto in udienza, per errore materiale, l'art. 219 comma 1 in luogo dell'art. 219 comma 2, si procede a rettifica.
In ordine all'unificazione dei fatti, va richiamato l'insegnamento di legittimità secondo cui la disciplina speciale sul concorso di reati prevista dall'art. 219 comma 2 n. 1 L.F., nonostante il rinvio testuale della norma ai soli articoli 216, 217 e 218, si applica anche alle ipotesi di bancarotta impropria ex art. 223 L.F..
Sul punto è particolarmente chiara Cass. 18/12/2009-5/3/2010 n. 8829: "In tema di reati fallimentari, è applicabile la circostanza aggravante comune della pluralità di fatti di bancarotta di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1 l. fall. all'ipotesi della bancarotta fraudolenta impropria, sia alla previsione di cui all'art. 223, comma primo, che prevedendo lo stesso trattamento sanzionatorio stabilito per la bancarotta propria implica l'applicabilità del relativo regime sanzionatorio nella sua interezza, comprensivo, pertanto, del regime dell'aggravante in questione; sia all'ipotesi di cui all'art. 223, comma secondo, riguardo a cui la previsione della applicabilità della pena prevista dal primo comma dell'art. 216, deve intendersi comprensiva dell'intero trattamento sanzionatorio previsto per la bancarotta propria, e dunque anche del regime dell'aggravante; né all'applicazione della detta aggravante osta l'interpretazione analogica, trattandosi di disposizione favorevole all'imputato, posto che la previsione di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1 esclude il concorso di reati e, pertanto, il cumulo materiale delle pene nel caso di commissione di più fatti tra quelli previsti dagli art. 216, 217 e 218 l. fall. ed è, inoltre, soggetta all'ordinario giudizio di bilanciamento tra le aggravanti ed attenuanti di cui all'art. 69 cod. pen.".
Il principio è stato recepito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 21039 del 2011, paragrato 6.1 della motivazione).
Ritiene poi il Tribunale che all'imputato debbano essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche in considerazione della condotta, di sostanziale collaborazione con gli organi inquirenti, da lui tenuta nella fase delle indagini preliminari.
Tuttavia, nel bilanciamento tra le attenuanti generiche e le ritenute aggravanti, ritiene il Collegio che non si possa andare oltre una valutazione di mera equivalenza, sia perché il C., in sede di interrogatorio, pur nel contesto di una positiva collaborazione con il PM, ha inteso ricondurre le proprie attività distrattive unicamente alla finalità di acquistare veicoli e altri beni personali, cosa risultata non corrispondente al vero, sia in ragione della eccezionale gravità del danno che le distrazioni hanno arrecato alla società e ai creditori.
Alla luce, dunque, dei parametri direttivi fissati dall'art. 133 c.p., si stima equo e adeguato irrogare la pena così determinata: pena base per il più grave delitto sub A) anni sei di reclusione, aumentata per l'evidente continuzione con il capo B) per il quale è pronunciata condanna nei limiti detti ad anni sei e mesi sei di reclusione.
Nella quantificazione della pena base per il delitto sub A), si è adottata una misura sensibilmente più elevata del minimo edittale, perché si è tenuto conto della pluralità dei fatti, della loro rilevante durata nel tempo, della deliberata violazione, da parte dell'imputato, delle più elementari regole di correttezza imprenditoriale e della speciale intensità del dolo, desumibile dalla reiterazione dei fatti e dagli accorgimenti impiegati per occultarli.
Conseguono di diritto la condanna al pagamento delle spese processuali (art. 535 c.p.p.) e la applicazione delle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici (art. 29 c.p.) e dell'interdizione legale (art. 32 c.p.).
All'imputato vanno altresì applicate le pene accessorie previste dall'ultimo comma dell'art. 216 L.F., la cui durata - ora rimessa alla discrezionale determinazione del giudice (sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 2018) - viene fissata nella misura massima di legge, in considerazione dei già evidenziati indici di gravità del fatto, di intensità del dolo e di inaffidabilità del reo.
La condanna per i reati sub B) determina, ancora, l'applicazione delle pene accessorie stabilite dall'art. 12 comma 1, lettere a), b), c) ed e), del D.Lgs. n. 74 del 2000.
Non viene applicata la pena accessoria di cui alla lettera d) interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria, perché assorbita dall'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Ove prevista, la durata delle pene accessorie in questione viene fissata nella misura, che appare congrua, di anni tre.
Sempre in conseguenza della condanna per i reati sub B), va obbligatoriamente disposta - ai sensi dell'art. 1 comma 143 della L. n. 244 del 2007, ora art. 12-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000 introdotto con L. n. 158 del 2015 - la confisca per equivalente dei beni, mobili e immobili, sottoposti a sequestro preventivo in forza di decreto del G.I.P. in data 25/11/2014, o delle somme ricavate dalla vendita di essi, fino a concorrenza dell'importo di Euro 3.633.647,00.
Tale importo corrisponde all'imposta (IRPEF) complessivamente evasa con riferimento alle tre annualità (2010, 2011 e 2012) per le quali è pronunciata sentenza di condanna.
Invero, presupposto normativo della confisca per equivalente è che a carico dell'imputato sia pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p..
Ciò comporta che, in caso di declaratoria di non doversi procedere per prescrizione, la confisca per equivalente non possa essere disposta.
Eccezionale, e non applicabile in via analogica al giudizio di primo grado, è la norma dettata dall'art. 578-bis c.p.p. per il solo giudizio di appello: norma che, oltretutto, è di sfavore per l'imputato ed è stata introdotta nell'ordinamento in epoca successiva ai fatti qui esaminati.
Eseguita la confisca per equivalente, gli eventuali beni o le eventuali somme residue dovranno essere restituiti agli aventi diritto.
Va disposta la restituzione agli aventi diritto anche degli altri beni tuttora sottoposti a sequesto probatorio, non essendovi ragioni che impongano il mantenimento del vincolo.
Statuizioni civili
Passando alle statuizioni civili, va premesso che due parti civili costituite, A.B.E. S.p.a. e P. S.r.l., non hanno presentato conclusioni scritte.
Pertanto, le relative costituzioni devono intendersi revocate, come previsto dall'art. 82 comma 2 c.p.p..
Hanno, invece, ritualmente formulato le proprie conclusioni:
- N. S.p.a. in amministrazione straordinaria;
- M.S. S.p.a., M.B. S.r.l., V.D.M. S.p.a., M.M. S.p.a. e I.M. S.p.a.;
- I.S.P. S.p.a.;
- U. S.p.a.;
- V.B. S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa;
- I.I.R. S.p.a.;
- C. S.c.p.a.;
- Agenzia delle Entrate Riscossione.
Le domande risarcitorie avanzate da questi soggetti devono essere decise nel merito.
Va premesso che, ai sensi dell'art. 240 L.F., la legittimazione alla costituzione di parte civile per il risarcimento dei danni subiti, in conseguenza delle condotte di bancarotta, dalla massa dei creditori spetta in via primaria al curatore o al commissario (comma 1).
Ove tale costituzione intervenga, come nella specie, i singoli creditori non possono esercitare l'azione civile nel processo penale, se non per "far valere un titolo di azione propria personale" (comma 2).
La giurisprudenza ha chiarito che queste disposizioni si applicano anche nelle ipotesi di bancarotta impropria ex art. 223 L.F., quando imputati siano i soggetti ivi indicati: amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società (Cass. 43101/07).
Nel caso in esame, dunque, il danno cagionato, per effetto dei fatti di bancarotta commessi dall'amministratore, al patrimonio della società dichiarata insolvente, e quindi alla massa dei creditori della società stessa, non può essere azionato se non dalla procedura.
La singola parte civile, diversa dalla procedura, potrà pretendere unicamente il risarcimento di un danno che sia a lei strettamente personale, cioè estraneo a quello della società e della massa.
Ciò premesso, va innanzitutto esaminata la domanda risarcitoria formulata dalla procedura di amministrazione straordinaria di N. S.p.a..
La procedura ha chiesto la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, da liquidarsi in separato giudizio; ha altresì chiesto l'assegnazione di una provvisionale "non inferiore ad Euro 33.762.685,37 (...) o a quell'altra somma ritenuta di giustizia" (si vedano le conclusioni depositate all'udienza del 15/10/2020).
Non vi è dubbio che, per quanto già detto, l'imputato debba essere condannato a risarcire alla procedura i danni cagionati alla società dichiarata insolvente, e dunque ai creditori, dai fatti di bancarotta fraudolenta di cui al capo A).
Si reputa opportuno, ex art. 539 c.p.p., pronunciare condanna generica e rimettere le parti innanzi al giudice civile per la determinazione del quantum, come richiesto dalla parte.
Va accolta la domanda della procedura di assegnazione di una provvisionale, il cui ammontare viene commisurato all'entità complessiva delle somme distratte dal patrimonio di N.: entità accertata dalla polizia giudiziaria operante, e riconosciuta dallo stesso imputato in sede di interrogatorio, in Euro 30.996.100,00.
Si passa alla domanda risarcitoria di M.S. S.p.a., M.B. S.r.l., V.D.M. S.p.a., M.M. S.p.a. e I.M. S.p.a., costituite con un unico difensore.
Esse hanno chiesto la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali "autonomamente rilevanti ai sensi dell'art. 240, II, L.F.", da liquidarsi in separato giudizio; hanno inoltre chiesto la condanna del C. al pagamento di provvisionali diversamente quantificate per ciascuna parte (v. conclusioni depositate all'ud. 26/11/2020).
In particolare, hanno dedotto di avere subìto, a causa dell'improvviso default di N. causato dagli illeciti del C., un danno all'organizzazione aziendale e all'immagine commerciale, nonché un danno rappresentato dall'aumento dei premi assicurativi per i rischi inerenti alla custodia, al trasporto e alla lavorazione di valori.
Tali voci di danno sono provate sulla base dei documenti prodotti, delle testimonianze di D.F.G., M.F., P.L.L. e dell'audizione del consulente tecnico S.L. (ud. 17/9/2020).
Per quanto emerge dalle fonti citate, il blocco, improvviso e totale, dell'attività di N., verificatosi nell'ottobre del 2013 in seguito alla scoperta delle distrazioni del C., costrinse le società del gruppo M. a riorganizzare d'urgenza i propri servizi, allo scopo di assicurare in via diretta ai clienti le prestazioni, contrattualmente pattuite, la cui esecuzione era stata rimessa a N. a titolo di subappalto.
Ciò determinò notevoli costi aggiuntivi per le società in questione, trovatesi nella immediata e non prevista necessità di procurarsi nuovi mezzi e nuovo personale.
Inoltre il tracollo di N., comportando un aumento del rischio assicurativo, produsse anche un sensibile incremento dei premi delle polizze che, obbligatoriamente, le società di trasporto e gestione valori devono stipulare con le compagnie di assicurazione.
Sul punto ha deposto, con precisa indicazione dell'entità del rialzo dei premi, la teste P.L.L., broker assicurativo (ud. 15/9/2020, pag. 47-52).
Pertanto la domanda in esame va accolta, perché è stata dimostrata la sussistenza, in capo alle società del gruppo M., di danni propri e personali, direttamente dipendenti dalle condotte delittuose poste in essere dal C..
Appare opportuno, anche in questo caso, pronunciare condanna generica e rimettere le parti innanzi al giudice civile per la liquidazione dei danni, come chiesto.
Va accolta la domanda di assegnazione di provvisionali, che si quantificano nell'importo, ritenuto congruo, di Euro 20.000,00 per ciascuna delle società in discorso.
Si viene alla posizione di I.S.P. S.p.a..
Essa ha chiesto la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni non patrimoniali, nonché al pagamento di una provvisionale (v. conclusioni depositate all'ud, 15/10/2020).
Ha dedotto di avere subìto, in conseguenza del tracollo di N., un danno all'organizzazione aziendale e un danno all'immagine e alla reputazione commerciale.
Tali voci di danno sono provate sulla base dei documenti prodotti e delle dichiarazioni testimoniali di N.N., G.G. e M.M. (ud. 17/9/2020).
Per quanto emerge dalle fonti citate, N. raccoglieva, custodiva e movimentava - su incarico di I.S.P., conferitole tramite M. - il contante proveniente dalle società della GDO (grande distribuzione organizzata) clienti di I.S.P..
A seguito dell'improvviso blocco delle attività di N. e della scoperta della mancanza, dai caveau di N., di depositi di I.S.P. per circa 18 milioni diEuro, la stessa I. si trovò esposta al rischio di inadempimento verso i propri committenti, riportando così, anche per effetto delle notizie di stampa che si susseguivano in ordine alla natura e all'entità totale dell'ammanco, un pregiudizio in termini di credibilità e affidabilità verso la propria clientela (si vedano i numerosi articoli di stampa depositati in data 8/10/2020).
Inoltre l'istituto di credito, per ricostruire l'esatta consistenza delle giacenze e dei movimenti di denaro eseguiti da N., nonché per riorganizzare i servizi esterni di trasporto e custodia valori, si trovò costretto, per alcuni mesi, a distogliere una parte del proprio personale dalle incombenze ordinarie e a destinarla a compiti urgenti ed eccezionali, così sopportando costi aggiuntivi in termini di lavoro straordinario e di minore efficienza delle procedure aziendali (teste N.).
Sotto questi profili, dunque, la domanda risarcitoria va accolta.
Si reputa opportuno pronunciare condanna generica e rimettere le parti innanzi al giudice civile per la determinazione del quantum.
Alla parte, che ne ha fatto richiesta, va assegnata una provvisionale il cui ammontare si stima congruo fissare in Euro 15.000,00.
Analoghe sono le posizioni di U. S.p.a. e di V.B. S.p.a. in l.c.a..
U. ha chiesto la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni non patrimoniali e, in ogni caso, al pagamento di una provvisionale (ud. 15/10/2020).
V.B. ha chiesto la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati nella misura ritenuta equa dal Tribunale, e in subordine la pronuncia di condanna generica con assegnazione di una provvisionale (ud. 15/10/2020).
Entrambi gli istituti hanno dedotto di avere subìto un danno all'organizzazione, alla reputazione e all'immagine aziendale.
Tali voci di danno sono provate alla luce della documentazione prodotta e delle testimonianze di S.M., R.P. e M.L. (ud. 17/9/2020).
E' infatti emerso come le due banche abbiano improvvisamente accertato l'ammanco di depositi per circa 5 milioni (U.) e 8 milioni (V.B.); si siano trovate, conseguentemente, esposte verso i propri clienti, con perdità di credibilità, e abbiano dovuto affrontare uno sforzo organizzativo supplementare per sopperire all'improvviso venir meno dei servizi assicurati da N..
Appare opportuno pronunciare condanna generica, assegnando a ciascuna parte una provvisionale dell'ammontare, ritenuto congruo, di 15.000,00 Euro.
Per quanto riguarda la posizione di I.I.R. S.r.l. - che ha concluso con richiesta dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, e della provvisionale (ud. 26/11/2020) -, i testi C.S. e C.S. hanno ricostruito in dettaglio la vicenda relativa alla perdita di incassi per 579.820,00Euro, incassi spariti dai caevau di N.; il C. ha anche riferito del negativo impatto avuto dall'episodio, in termini di credibilità di I.I., nell'ambito del gruppo I. e principalmente nei rapporti con la capogruppo I.G..
Per questo specifico profilo, dunque, la domanda va accolta.
Viene pronunciata condanna generica ex art. 539 c.p.p. e viene assegnata ad I.I. una provvisionale, il cui importo si stima congruo determinare in Euro 10.000,00.
Tutte le provvisionali sono immediatamente esecutive per legge (art. 540 comma 2 c.p.p.).
Con riferimento alla posizione di C. S.c.p.a.. la stessa ha concluso chiedendo il risarcimento dei danni, ma non ha formulato richiesta di provvisionale (v. conclusioni depositate all'ud. 26/11/2020).
Trattandosi, come M., di società che si è avvalsa di N. per l'esecuzione delle prestazioni contrattualmente dovute ai propri clienti (v. documenti prodotti all'ud. 15/10/2020), si può presumere anche per C., secondo un criterio di normalità, l'esistenza di un danno organizzativo e all'immagine, conseguito all'improvviso default di N..
Non essendovi, come detto, richiesta di provvisionale, viene pronunciata soltanto la condanna generica al risarcimento dei danni.
Infine, deve essere respinta la domanda risarcitoria proposta dall'Agenzia delle Entrate.
L'Agenzia non ha dedotto, né provato, alcuna specifica voce di danno con riferimento ai reati di cui al capo A).
Con riferimento ai reati sub B), la confisca per equivalente ha funzione sostanzialmente satisfattiva del credito dell'Erario, sicché non residuano, e non sono state comunque prospettate, altre voci di danno.
Infine, ai sensi dell'art. 541 c.p.p. l'imputato va condannato alla rifusione delle spese di giudizio in favore delle parti civili la cui domanda risarcitoria è stata accolta.
Per N. S.p.a. in amministrazione straordinaria, U. S.p.a., V.B. S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa e C. S.c.p.a., le spese di causa vengono liquidate in Euro 8.500,00 per ciascuna parte (Euro 3.500,00 per la fase dell'udienza preliminare ed Euro 5.000,00 per la fase del giudizio dibattimentale).
Per M.S. S.p.a., M.B. S.r.l., V.D.M. S.p.a., M.M. S.p.a. e I.M. S.p.a., la somma liquidata è aumentata da Euro 8.500,00 ad Euro 11.000,00 ai sensi dell'art. 12 comma 2 della tariffa penale (difesa di più soggetti aventi la stessa posizione).
Per I.S.P. S.p.a. e per I.I.R. S.r.l., la liquidazione è contenuta nei limiti della minor somma richiesta da ciascuna parte nella nota spese (Euro 3.870,00 per la prima ed Euro 3.150,00 per la seconda).
Dette somme devono essere maggiorate del rimborso delle spese generali e degli accessori.
La complessità del materiale istruttorio e il carico di lavoro dell'Ufficio consigliano di indicare il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione (art. 544 comma 3 c.p.p.).
P.Q.M.
Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara l'imputato responsabile dei reati di cui al capo A) di rubrica e dei reati di cui al capo B), per quest'ultimo limitatamente alle dichiarazioni relative agli anni di imposta 2010, 2011 e 2012, e qualificati i fatti di cui al primo punto del capo A) ai sensi degli artt. 216 comma 1 n. 1, 219 comma 1 e 223 comma 1 L.F., unificate tutte le condotte sub A) ai sensi dell'art. 219 comma 2 n. 1 L.F., riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.
Applica all'imputato le pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216 L.F. per la durata di anni dieci.
Applica altresì all'imputato le pene accessorie di cui all'art. 12 comma 1, lettere a), b), c) ed e), del D.Lgs. n. 74 del 2000 per la durata, ove prevista, di anni tre.
Ordina la confisca per equivalente dei beni, mobili e immobili, sottoposti a sequestro preventivo in forza di decreto del G.I.P. in data 25/11/2014, o delle somme ricavate dalla vendita di essi, fino a concorrenza dell'importo di Euro 3.633.647,00 disponendo che, a confisca eseguita, gli eventuali beni o le eventuali somme residue siano restituiti agli aventi diritto.
Ordina la restituzione agli aventi diritto anche degli altri beni tuttora sottoposti a sequesto probatorio.
Visti gli artt. 538, 539 e 541 c.p.p.,
condanna l'imputato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili N.E.S. S.p.a. in amministrazione straordinaria, M.S. S.p.a., M.B. S.r.l., V.D.M. S.p.a., M.M. S.p.a., I.M. S.p.a., I.S.P. S.p.a., U. S.p.a., V.B. S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, I.I.R. S.r.l. e C. S.c.p.a., rimettendo le parti innanzi al giudice civile per la liquidazione.
Condanna l'imputato al pagamento di provvisionali, immediatamente esecutive, di Euro 30.996.100,00 in favore di N.E.S. S.p.a. in amministrazione straordinaria, di Euro 20.000,00 ciascuna in favore di M.S. S.p.a., M.B. S.r.l., V.D.M. S.p.a., M.M. S.p.a. e I.M. S.p.a., di Euro 15.000,00 ciascuna in favore di I.S.P. S.p.a., U. S.p.a. e V.B. S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa e di Euro 10.000,00 in favore di I.I.R. S.r.l..
Condanna l'imputato alla rifusione delle spese di giudizio in favore delle parti civili, spese che liquida in Euro 8.500,00 per N.E.S. S.p.a. in amministrazione straordinaria, in totali Euro 11.000,00 per M.S. S.p.a., M.B. S.r.l., V.D.M. S.p.a., M.M. S.p.a. e I.M. S.p.a., in Euro 3.870,00 per I.S.P. S.p.a., in Euro 8.500,00 per U. S.p.a., in Euro 8.500,00 per V.B. S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, in Euro 3.150,00 per I.I.R. S.r.l. ed in Euro 8.500,00 per C. S.c.p.a., oltre, per tutti, al rimborso delle spese generali ed agli accessori.
Respinge la domanda risarcitoria di Agenzia delle Entrate Riscossione.
Visto l'art. 531 c.p.p.,
dichiara non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai reati di cui al capo B) con riferimento alle dichiarazioni relative agli anni di imposta dal 2006 al 2009, perché estinti per intervenuto decorso del termine di prescrizione.
Fissa per il deposito della motivazione termine di giorni 90.
Conclusione
Così deciso in Treviso, il 7 gennaio 2021.
Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2021.
