Tribunale Foggia, Sez. lavoro, Sent., 02/03/2023, n. 792 A sostegno delle sue ragioni, l'opposto premetteva di essere stato lavoratore dipendente della società P.D. srl, come guardia particolare giurata, dal 13/08/1983 al 26/10/1016

Giovedì, 02 Marzo 2023 12:31

A sostegno delle sue ragioni, l'opposto premetteva di essere stato lavoratore dipendente della società P.D. srl, come guardia particolare giurata, dal 13/08/1983 al 26/10/1016, data di decorrenza della cessione del ramo di azienda e quindi del passaggio del lavoratore alla S. srl.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI FOGGIA

SEZIONE LAVORO

Il Giudice designato, dr.ssa Beatrice Notarnicola, nella causa iscritta al n. 6255/2019 cui è riunito Rg 3325/2021 R. G. Aff. Cont. Lavoro, in data 01/03/2023 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa

TRA

S. SRL

Avv. PRATTICHIZZO FABIO SALVATORE

ricorrente

E

R.T.S.

Avv. NARDELLA ANGELO

resistente

Oggetto: retribuzione.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 14/06/2019 R.T.S. presentava ricorso per decreto con cui chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Foggia - in funzione di Giudice del Lavoro - in danno della società S. srl il suddetto decreto ingiuntivo di pagamento, per la somma di Euro 24.951,76, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché spese e competenze della procedura monitoria, liquidate in Euro 600,00 oltre iva e cap come per legge.

A sostegno delle sue ragioni, l'opposto premetteva di essere stato lavoratore dipendente della società P.D. srl, come guardia particolare giurata, dal 13/08/1983 al 26/10/1016, data di decorrenza della cessione del ramo di azienda e quindi del passaggio del lavoratore alla S. srl.

Asseriva:

Omissis

Con ricorso del 14.6.2019, la S. srl promuoveva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo per i motivi di seguito esposti.

1) Inefficacia probatoria della documentazione posta a corredo del decreto ingiuntivo;

2) Infondatezza della pretesa creditoria: erroneità della richiesta monitoria nella quantificazione del TFR e delle ferie. Dalla lettura della busta paga di gennaio 2019 si rileva che le competenze spettanti per TFR al sig. R. sarebbero pari ad un netto in busta di Euro 12.366,39 in ragione delle trattenute di legge che il datore di lavoro versa direttamente agli enti preposti. Inoltre, all'importo spettante al lavoratore, andrebbero altresì decurtati gli acconti già percepiti del sig. R., pari a complessivi Euro 2.500,00, versati, quanto a Euro 1.000,00, a mezzo assegno bancario n. (...) tratto in data 17/12/2018 in favore del sig. R. (all. 3); quanto a Euro 1.500,00 a mezzo bonifico bancario eseguito in data 14/01/2019 (all. 4).

Quanto alla avversa pretesa monitoria afferente le ferie non godute, nessuna somma sarebbe dovuta al sig. R., avendo questi percepito quanto spettantegli nell'arco temporale che va dal mese di novembre 2016 al mese di novembre 2018.Infatti la società avrebbe fatto fruire e retribuito al lavoratore, da novembre 2016 a novembre 2018 i seguenti giorni di ferie:

- 3 giorni nel mese di novembre 2016, retribuiti per Euro 160,68;

- 5 giorni nel mese di dicembre 2016, retribuiti per Euro 267,80;

- 14 giorni nel mese di gennaio 2017, retribuiti per Euro 749,84;

- 24 giorni nel mese di febbraio 2017, retribuiti per Euro 1.255,85;

- 25 giorni nel mese di marzo 2017, retribuiti per Euro 1.339,00;

- 18 giorni nel mese di aprile 2017, retribuiti per Euro 964,08;

- 5 giorni nel mese di maggio 2017, retribuiti per Euro 267,80;

- 4 giorni nel mese di giugno 2017, retribuiti per Euro 214,24;

- 8 giorni nel mese di luglio 2017, retribuiti per Euro 428,48;

- 13 giorni nel mese di agosto 2017, retribuiti per Euro 696,28;

- 5 giorni nel mese di ottobre 2017, retribuiti per Euro 267,80;

- 3 giorni nel mese di novembre 2017, retribuiti per Euro 160,74;

- 2 giorni nel mese di agosto 2018, retribuiti per Euro 108,14;

- 13 giorni nel mese di settembre 2018, retribuiti per Euro 702,91;

- 14 giorni nel mese di novembre 2018, retribuiti per Euro 756,98.

In considerazione di quanto sopra specificato, il totale dei giorni di ferie usufruiti è pari a 156 per una retribuzione lorda erogata totale di Euro 8.340,62 (all. 5 - buste paga e versamenti eseguiti), di cui Euro 6.234,92 a titolo di somme maturate e contabilizzate nell'atto di cessione di azienda e chieste in sede monitoria.

Tanto premesso la società opponente chiedeva l'annullamento e la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese in distrazione.

Si costituiva l'opposto instando per il rigetto dell'avverso ricorso.

In particolare.

Il Giudice dell'ingiunzione aveva ordinato il pagamento delle somme al netto delle ritenute di legge.

La società non aveva mai contestato all'opposto suo dipendenti da novembre 2016 a novembre 2018 gli importi indicati nell'atto pubblico di cessione di azienda.

La somma di E. 2.500,00 asseritamente versata dalla S. SRL per le somme di cui all'atto di cessione di azienda era stata in realtà corrisposta ad adempimento altri crediti:

-assegno di E. 1.020,96 per busta-paga novembre 2016;

- assegno E. 1.500,00 per ratei di 13.ema e14.ema mensilità per gli anni dal 2014 al 2017 (pari nel complesso ad E. 3.212,91 con un residuo credito di E. 1.712,92 da chiedere in separato giudizio.

Aggiungeva che l'importo maturato a titolo di TFR con P.D. era maggiore di E. 10.507,00 rispetto a quello riportato nell'atto di cessione.

Infine, che per le ferie, "i dati indicati" "sono produzione di parte e come prova lasciano il tempo che trovano in quanto vengono totalmente contestate" (sic); nel computo delle ferie vi erano i giorni di ferie e permessi relativi al periodo di lavoro con la SECURITAS.

Concludeva per il rigetto dell'opposizione.

All'udienza di discussione dell'11.3.2021 questo GL autorizzava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di E. 2.499,00 nette, dando atto del pagamento pagamento banco judicis della somma di E. 9.866,39

Con distinto ricorso depositato il 5.5.21 il sig. R. esponeva:

- che con contratto integrativo provinciale stipulato in data 3/3/1994 ed ai sensi dell'art. 9 del CCNL del 1/3/1991 e successive modificazioni, all'art. 14 le parti concordavano il pagamento a decorrere dal 1/2/1994, il pagamento di un ticket per ogni giorno di effettiva presenza pari ad Euro 2,25; a decorrere dal mese di Giugno 2014 la ditta P.D. pur continuando ad esporre il Ticket sul prospetto paga non ha più consegnato al lavoratore il corrispettivo in danaro, inoltre dal subentro della S. non si è avuto più l'esposizione in busta paga. L'importo complessivo spettante è pari ad Euro 2424,07 ed è formato dal mancato pagamento dei ticket da giugno 2014 al 1/11/2016 i quali se pur previsti in busta paga non venivano pagati ed successivamente la voce a partire dal 2/11/2016 non è stata è più inserita nella busta paga su pur prevista;

- durante il periodo di lavoro intercorso con la P.D. al sig. R. non venivano pagate la voce una tantum previsto dal CCNL per Euro 150,00 ;

- che il sig. R. non ha percepito le mensilità aggiuntive ovvero: Giugno 2013 mancato quattordicesima 1/12 pari ad Euro 112,72; dicembre 2013 mancato pagamento della tredicesima 1/12 Euro 112,72; giugno 2014 mancato pagamento della quattordicesima 6/12 Euro 686,34;dicembre 2014 mancato pagamento della tredicesima 12 /12 Euro 1372.68; giugno 2017 mancato pagamento quattordicesima per 8/12 Euro 928,454 per un totale di Euro 3.212,91;

- che il sig. R. relativamente ad alcune mensilità non ha percepito l'intera retribuzione spettante ovvero relativamente al mese di febbraio 2014, nonché di Euro 864,00, al mese di dicembre 2014 Euro 149, al mese di dicembre 2015 Euro 214,00 per un totale di Euro 1227,00;

- che ad oggi il sig R. va creditore dell'importo totale di Euro 7013,99.

Pertanto, il ricorrente chiedeva la condanna della società S. SRL al pagamento dell'importo totale di Euro 7013,99, oltre accessori e spese.

Si costituiva la società resistente eccependo quanto segue.

-La prescrizione quinquennale dei crediti;

- Inefficacia probatoria della documentazione ex adverso prodotta. In particolare, le pretese erano fondate sui conteggi di parte, svincolati dal CCNL di categoria. La società contestava e disconosceva; le buste paga e i relativi cartellini di presenza ex adverso prodotti, riguardanti il rapporto lavorativo intercorso tra P.D. srl e il ricorrente; l'accordo provinciale del 12/03/1994), non avente alcuna valenza probatoria e/o efficacia nei confronti della S. srl, che non vi aveva giammai aderito; la comunicazione del 19/04/2021 poiché proveniente dalla parte, oltre che non contenente alcuna proposta transattiva.

- La società non rispondeva dei debiti del precedente datore di lavoro, in quanto i debiti trasferiti con l'atto di cessione con rifermento all'attore erano solo i seguenti: TFR: Euro 15.208,35; ferie maturate e non godute: Euro 6.234,92; non poteva applicarsi il vincolo di solidarietà previsto dal secondo comma dell'art. 2112 cod. civ., in quanto non sussiste alcun elemento di continuità tra la due società; infine, dai libri contabili della P.D. srl visionati dalla S. srl antecedentemente all'atto di cessione di azienda sottoscritto il 26/10/2016 (all. 2), non vi era alcuna indicazione del paventato credito oggi reclamato da controparte ulteriore a quelli citati.

- il ricorrente non ha diritto ad alcuna somma a titolo di ticket buoni pasto per il periodo 2017-2018, atteso che il CCNL non prevede alcunché in tal senso. Né tampoco, tale richiesta può trovare fondamento dall'accordo provinciale del 12/03/1994 (doc. 6 ex adverso prodotto), atteso che la S. srl non ha mai aderito a tale accordo, che, in ogni caso, non è vincolante per gli istituti di vigilanza che non vi hanno preso parte.

- Il ricorrente avrebbe dovuto richiedere nella già azionata sede monitoria le somme oggi pretese, al fine di evitare la illegittima parcellizzazione del credito. Sicchè il ricorrente meritava di essere sanzionato non già e non solo con una statuizione relativa alle spese del giudizio, ma anche e principalmente con una declaratoria di inammissibilità della domanda, che appare il rimedio più adeguato in presenza di un indebito frazionamento delle azioni giudiziarie e di un uso distorto dello strumento processuale.

Tanto premesso chiedeva il rigetto della domanda.

PROCEDIMENTI RIUNITI

I due procedimenti erano riuniti all'udienza del 17.2.22.

Veniva disposta ed espletata una CTU contabile.

La causa era fissata in data odierna per la trattazione scritta si sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c.

Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.

MOTIVAZIONE

GIUDIZIO 6255/19

Con riferimento all'opposizione a decreto monitorio deve partirsi dall'analisi del contenuto della domanda attorea così come azionata nel ricorso per decreto ingiuntivo.

TFR

Dal ricorso per decreto ingiuntivo si evince che la somma chiesta a titolo di TFR per E. 15.208,35 in base all'atto di cessione aziendale.

Omissis

Nonché in base alla busta-paga di gennaio 2019:

Omissis

Di tale somma parte opponente non contesta l'ammontare nell'an e nel calcolo iniziali, ma si limita a dedurre che il TFR ammonterebbe a E. 12.366,39 netti come da busta - paga 2019 in quanto andrebbe decurtato degli anticipi percepiti del sig. R., "pari a complessivi Euro 2.500,00, versati, quanto a Euro 1.000,00, a mezzo assegno bancario n. (...) tratto in data 17/12/2018 in favore del sig. R. (all. 3); quanto a Euro 1.500,00 a mezzo bonifico bancario eseguito in data 14/01/2019 (all. 4).".

A ben vedere gli anticipi di cui all'all. 4 portano altre causali:

-l'assegno di E. 1000,00 porta indicazione manoscritta "dicembre 2018"

Omissis

il bonifico di E.1.500,00 riporta la causale, ovviamente apposta dalla medesima debitrice - datrice di lavoro, di "acconto pagamento busta paga dicembre anno 2018".

Omissis

Orbene, parte opponente, che era onerata della prova del dedotto adempimento, avrebbe dovuto quanto meno depositare la busta paga di dicembre 2018 affinché questo G.L. potesse verificare che nella busta paga indicata era riportato un credito-debito a titolo specifico di TFR e poter quindi ritenere che il pagamento dei due importi complessivamente ammontanti ad E. 2.500,00 di cui sopra, era stato effettuato davvero a titolo di anticipo sul TFR.

Nell'inerzia del debitore su questo onere probatorio, deve ritenersi che il credito per TFR nell'importo di E. 18.716, 84 lordo sia provato non essendovi prova di suo parziale adempimento prima del giudizio.

FERIE

Sul punto la pretesa è infondata.

Parte ricorrente in sede monitoria ha provato il credito ed il suo ammontare a mezzo dell'atto pubblico di cessione.

Si trattava quindi di un debito di natura indennitaria che aveva la sua fonte nella mancata fruizione delle ferie nel periodo di lavoro alle dipendenze dell'azienda cedente.

Tuttavia l'opponente ha contestato il debito deducendo: "proprio al fine di permettere al lavoratore di recuperare le dette giornate, la società S. srl, dalla presa in carico del lavoratore (novembre 2016) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro (novembre 2018) ha erogato, oltre che retribuito, le seguenti giornate di ferie e permessi" come riportati dettagliatamente in ricorso.

Invero dalla lettura dei LUL in atti (all. 7 fasc. opp.te) si evince il rilevante numero di giorni di assenza per ferie fruite dal lavoratore nel periodo dal novembre 2016 al novembre 2018.

Rileva il Giudicante che il lavoratore non ha eccepito la fruizione di tali ferie in modo specifico e sostanziale.

Sul punto infatti si è limitato a dedurre sul punto, in memoria di costituzione, che "i dati indicati sono produzione di parte e come prova lasciano il tempo che trovano" e che essi includono anche permessi e ferie fruiti perché maturati nell'ambito del rapporto di lavoro con la S..

Orbene, parte opponente ha dedotto la fruizione di giorni di ferie a recupero di quelli relativi al periodo di lavoro precedente e in particolare:

- 3 giorni nel mese di novembre 2016, retribuiti per Euro 160,68;

- 5 giorni nel mese di dicembre 2016, retribuiti per Euro 267,80;

- 14 giorni nel mese di gennaio 2017, retribuiti per Euro 749,84;

- 24 giorni nel mese di febbraio 2017, retribuiti per Euro 1.255,85;

- 25 giorni nel mese di marzo 2017, retribuiti per Euro 1.339,00;

- 18 giorni nel mese di aprile 2017, retribuiti per Euro 964,08;

- 5 giorni nel mese di maggio 2017, retribuiti per Euro 267,80;

- 4 giorni nel mese di giugno 2017, retribuiti per Euro 214,24;

- 8 giorni nel mese di luglio 2017, retribuiti per Euro 428,48;

- 13 giorni nel mese di agosto 2017, retribuiti per Euro 696,28;

- 5 giorni nel mese di ottobre 2017, retribuiti per Euro 267,80;

- 3 giorni nel mese di novembre 2017, retribuiti per Euro 160,74;

- 2 giorni nel mese di agosto 2018, retribuiti per Euro 108,14;

- 13 giorni nel mese di settembre 2018, retribuiti per Euro 702,91;

- 14 giorni nel mese di novembre 2018, retribuiti per Euro 756,98.

Lo ha provato con deposito del LUL di sua provenienza da cui risultano i giorni di assenza, invero assai consistenti numericamente, fruiti.

Ma parte opposta, cui incombeva l'onere di contestare specificatamente la fruizione dei giorni di recupero e il loro ammontare nonché il titolo della loro fruizione.

Parte opposta a ben vedere non ha affatto contestato di non avere fruito dei giorni di ferie e permessi riportati da LUL, cioè non ha contestato in modo specifico il dato fattuale delle assenze dal lavoro di cui ha goduto, limitandosi ad una contestazione di stile tamquam non esset.

Anche l'allegazione che vi sarebbero giorni di assenza per ferie e permessi maturati nel rapporto con la S. non esimeva il lavoratore dal conteggiare i suddetti giorni.

D'altro canto il numero di giorni di assenza è tale che ben può trattarsi di permessi e ferie relativi a tutti e due i rapporti.

Nell'inerzia della parte istante che si è limitata ad una difesa generica, la prova dell'avvenuto recupero delle ferie di cui all'atto di cessione e del loro pagamento deve ritenersi raggiunta.

D'altro canto va anche considerato, a supporto della valutazione di fondatezza della tesi di parte opponente, è che dai LUL risultavano goduti numerosi giorni di ferie e permessi e che quindi è assolutamente plausibile che gli stessi siano stati fruiti a scomputo di quelli non goduti nel corso del primo rapporto lavorativo.

FONDATEZZA DEL D.I. - PAGAMENTI IN CORSO DI CAUSA

Pertanto il credito portato nel decreto ingiuntivo opposto è provato per la somma chiesta a titolo di TFR.

Non è provato per l'importo chiesto a titolo di indennità per mancata fruizione delle ferie relative al rapporto di lavoro con la cedente.

Va dato atto che parte opponente ha versato l'importo di E. 9.866,39 offerto banco judicis all'udienza dell'11.3.21 e che parte opposta ha trattenuto ed accettando in acconto della maggior somma pretesa.

Va dato atto che - giusta ordinanza di questo G.L. di concessione della parziale esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, emessa all'esito della c.c. dell'11.3.21, l'opponente ha altresì versato la somma di E. 2.499,00 di cui all'ordinanza citata, oltre ad E. 718,00 per spese del monitorio, per l'importo complessivo di E. 3.217,00, con bonifico del 22.3.21 (v. anche pag. 6 CTU).

Pertanto, della somma oggetto di ingiunzione di E. 18.716, a titolo di TFR spetta ancora l'importo di E. 6.351,45.

Il decreto ingiuntivo va dunque revocato, dando atto del pagamento delle somme di E. 9.866,39 ed E. 2.499,00 e condannando parte opponente al pagamento della somma residua di E. 6.351,45.

Si da’ altresì atto che risultano corrisposte le spese di lite del monitorio.

Le altre questioni sollevate su questi titoli in corso di causa sono assorbite.

GIUDIZIO N. 3325/21.

Nel giudizio n. 3325/21 il lavoratore chiede principalmente importi che avrebbe maturato nel corso del rapporto lavorativo con la P.D., nonché importi maturati nel corso del rapporto di lavoro con S., per la somma complessiva di Euro 7.013,99:

1) Euro 2.424,07 quale ticket ex art. 14 del Contratto Integrativo Provinciale del 3/03/1994 stipulato ai sensi dell'art. 9 del C.C.N.L. dell'1/03/1991 per i dipendenti degli istituti di vigilanza privata, cooperative e consorzi operanti in Foggia e Provincia, pari ad Euro 2,25 al giorno da giugno 2014 a novembre 2018. Stando alla Tabella 1 della Relazione di parte del CdL Miucci in atti, l'importo complessivo di Euro 1.381,65 sarebbe relativo al periodo giugno 2014 / ottobre 2016 (alle dipendenze della srl P.D.) mentre l'importo complessivo di Euro 1.042,42 sarebbe relativo al periodo novembre 2016 / novembre 2018 (alle dipendenze della srl S.).

2) Euro 150,00 quale residuo una tantum di competenza della srl P.D.. Sempre stando alla citata Relazione del CdL Miucci l'art. 142 del C.C.N.L. "Vigilanza Privata del 15/05/2014" aveva infatti previsto il pagamento di un'indennità una tantum di Euro 450,00, da pagarsi in n. 3 rate annuali (il 2/2013, il 2/2014 e il 2/2015), ma la srl P.D. aveva corrisposto al sig. R. solo le prime due rate.

3) Euro 3.212,91 quali 13^ e 14^ mensilità non pagate (e precisamente: mancato pagamento a giugno 2013 della 14^ pari ad 1/12 e ad Euro 112,72; mancato pagamento a dicembre 2013 della 13^ pari ad 1/12 e ad Euro 112,72; mancato pagamento a giugno 2014 della 14^ pari a 6/12 e ad Euro 686,34; mancato pagamento a dicembre 2014 della 13^ pari a 12/12 e ad Euro 1.372,68; mancato pagamento a giugno 2017 della 14^ pari a 8/12 e ad Euro 928,45);

4) Euro 1.227,00 quale differenze non pagate su alcune mensilità (e precisamente: mancato pagamento a febbraio 2014 di Euro 864,00; mancato pagamento a dicembre 2014 di Euro 149,00; mancato pagamento a dicembre 2015 di Euro 214,00).

RESPONSABILITA’ SOLIDALE

Parte resistente deduce che non sarebbe applicabile la pretesa responsabilità solidale tra la cessionaria e la cedente P.D. srl sui crediti rivendicati.

Sia perché non si verserebbe nell'ipotesi di cui all'art. 2112 cpv. c.c., sia perché di tali crediti non vi è traccia nei libri contabili (v. pagg. 6 e ss. Mem. Concl.)

Invero, dalla lettura dell'atto di cessione appare essersi verificata una cessione di azienda che ha interessato anche il posto di lavoro del sig. R. (v. anche sent. Tr. Foggia n.1679/22).

Inoltre, in caso di cessione di azienda tutti i crediti dei lavoratori, conosciuto o conoscibili, sono in solido a carico anche del cessionario.

Manca però la prova della certezza del diritto e della sua quantificazione.

Infatti, i conteggi prodotti dal lavoratore a firma del consulente del lavoro, V.M., non possono avere alcuna valenza probatoria, posto che si basano su dati empirici e sulle stesse dichiarazioni del ricorrente.

Né il lavoratore fornisce la prova attraverso i libri contabili della P.D. srl.

TICKET

Il lavoratore fonda al spettanza del ticket sia sulle previsioni negoziali collettive sia sulla presenza della voce nelle buste-paga rilasciate della P.D. " che con contratto integrativo provinciale stipulato in data 3/3/1994 ed ai sensi dell'art. 9 del CCNL del 1/3/1991 e successive modificazioni, all'art. 14 le parti concordavano il pagamento a decorrere dal 1/2/1994, il pagamento di un ticket per ogni giorno di effettiva presenza pari ad Euro 2,25. L'azienda P.D. provvedeva ad esporre in busta paga il corrispettivo mensile del Ticket sotto forma di voce " Statistica " che quindi non concorreva a formare il netto in busta paga ma serviva solo per una mera esposizione contabile. Tuttavia a decorrere dal mese di Giugno 2014 la ditta P.D. pur continuando ad esporre il Ticket sul prospetto paga non ha più consegnato al lavoratore il corrispettivo in danaro, inoltre dal subentro della S. non si è avuto più l'esposizione in busta paga.".

Il lavoratore però non ha fornito i contratti collettivi invocati, in quanto il CCNL in atti attiene ad anni diversi.

Né la previsione in busta paga comporta l'assunzione di per se sola di un obbligo posto che - incontestabilmente - la precedente datrice di lavoro non versava le somme ma le inseriva con la voce "statistica".

Né vi è prova dell'adesione all'accordo provinciale del 12/03/1994 (doc. 6) da parte della S. srl che in giudizio nega di aver mai aderito a tale accordo, che non è vincolante per gli istituti di vigilanza che non vi hanno preso parte.

UNA TANTUM

Spiega il CTU che Sempre stando alla citata Relazione del CdL Miucci l'art. 142 del C.C.N.L. "Vigilanza Privata del 15/05/2014" aveva infatti previsto il pagamento di un'indennità una tantum di Euro 450,00, da pagarsi in n. 3 rate annuali (il 2/2013, il 2/2014 e il 2/2015), ma la srl P.D. aveva corrisposto al sig. R. solo le prime due rate.

L'art. 142 cit. Una tantum:

Le parti nel darsi vicendevolmente atto delle difficoltà che hanno determinato l'anomalo ritardo nel rinnovo del contratto, principalmente ascrivibili alla generale situazione di crisi, nella quale versa tuttora l'economia del Paese, e segnatamente del settore, congiuntamente riaffermano non di meno l'esigenza di garantire ai lavoratori, attraverso la sottoscrizione del presente accordo, una dinamica salariale congrua e compatibile.

In relazione a quanto sopra, a copertura del periodo di vacanza contrattuale (1/1/2009 - 31/1/2013), le parti concordano, che verrà corrisposta, a tutti i dipendenti in forza alla data del 1/2/2013, una somma a titolo di una tantum del complessivo importo di Euro 450,00 da erogarsi con le seguenti modalità temporali: Importo Modalità temporali

Euro 150,00 1/2/2013

Euro 150,00 1/2/2014

Euro 150,00 1/2/2015…"

L'importo del 1.2.2015 non risulta pagato.

MENSILITA’ AGGIUNTIVE

Il ricorrente chiede Euro 3.212,91 quali 13^ e 14^ mensilità non pagate (e precisamente:

mancato pagamento a giugno 2013 della 14^ pari ad 1/12 - Euro 112,72; mancato pagamento a dicembre 2013 della 13^ pari ad 1/12 - Euro 112,72; mancato pagamento a giugno 2014 della 14^ pari a 6/12 - Euro 686,34; mancato pagamento a dicembre 2014 della 13^ pari a 12/12 - Euro 1.372,68; mancato pagamento a giugno 2017 della 14^ pari a 8/12 - Euro 928,45).

Il CTU nominato ha verificato che "Alcuni ratei della 13^ e/o della 14^ mensilità degli anni 2013/2014 (a dire del sig. R. pari a complessivi Euro 2.284,46) mancano nelle buste paga agli atti: infatti

1)la 13^ del 2013 risulta erogata solo per 11/12 a dicembre 2013 (e il sig. R. ha quantificato il rateo residuo in Euro 112,72),

2)la 14^ del 2014 risulta erogata solo per 6/12 a giugno 2014 (e il sig. R. ha quantificato i 6/12 residui in Euro 686,34);

3)la 13^ del 2014 (ritenuta dal sig. R. pari ad Euro 1.372,68) non è presente nelle buste paga agli atti (ma avrebbe potuto essere contenuta, come per altre annualità come il 2013, in apposita busta paga non prodotta in giudizio).

4)14^ del 2013 (per la quale il sig. R. vanta un 1/12, da lui quantificato in Euro 112,72), dalle buste paga agli atti risultano erogati tutti i ratei nell'anno (1/12 a maggio per Euro 112,72, 5/12 a giugno per Euro 563,62, 1/12 a luglio per Euro 112,72, 2/12 ad agosto per Euro 225,45 e 3/12 a novembre per Euro 338,17).

Quindi spettano i residue sulle voci 1), 2), e 3) trattandosi di voci generalizzate e certamente previste nel CCNL (non vi è contestazione sul punto) da calcolarsi in base alle buste - paga degli anni di riferimento versate in atti ed poiché incombeva sulla società provare di avere versato gli importi relativi.

MENSILITA’ NON PAGATE

Si concorda con le conclusioni del CTU: "per quanto attiene le differenze vantate per alcune mensilità perché non pagate (e quantificate dal sig. R. per febbraio 2014 in Euro 864,00, per dicembre 2014 in Euro 149,00 e per dicembre 2015 in Euro 214,00, il tutto per complessivi Euro 1.227,00) va rilevata la mancanza agli atti di documenti attestanti il pagamento di parte della busta, ritenuti necessari per addivenire al calcolo della residua somma dovuta, se dovuta".

PRESCRIZIONE ORDINARIA

In presenza di un'attività lavorativa continuativa (da non ritenere interrotta visto il passaggio con la cessione di azienda), prevale l'applicazione della normativa di tutela dei diritti del lavoratore stabilita dall'art. 2112 c.c. la prescrizione quinquennale decorre dalla fine dell'unico rapporto (v. Cass. n. 22172 del 2017 richiamata dalla Corte di merito, e la conforme Cass. n. 29981 del 2022).

A seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012 all'art. 18 L. n. 300 del 1970, la prescrizione dei crediti retributivi non decorre in costanza di rapporto di lavoro, anche ove a questo sia applicabile l'art. 18 novellato.

Sul punto Cassazione civile sez. lav., 06/09/2022, (ud. 06/07/2022, dep. 06/09/2022), n.26246 alla cui ampia motivazione si rimanda ha espresso il seguente principio di diritto: "A seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012 all'art. 18 L. n. 300 del 1970, la prescrizione dei crediti retributivi non decorre in costanza di rapporto di lavoro, anche ove a questo sia applicabile l'art. 18 novellato.".

La prescrizione è stata interrotta con lettera di messa in mora del 21.2.2019 quindi anteriore al decorso della prescrizione quinquennale che ha iniziato a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro finale per dimissioni per pensionamento con decorrenza 30/11/2018.

PRESCRIZIONE PRESUNTIVA EX ART. 2559 CC

La proposizione di prescrizione presuntiva con contestazioni nel merito della fondatezza dell'altrui pretesa è incompatibile. Risulta evidente infatti la incompatibilità logica tra prescrizione presuntiva e prescrizione ordinaria, che si fondano la prima su una presunzione di pagamento e la seconda sulla semplice inerzia del titolare del diritto nel richiedere la sua attuazione, non consente la loro contemporanea proposizione nello stesso giudizio.

PARCELLIZZAZIONE DEI CREDITI

In effetti, parte ricorrente ha promosso due distinti giudizi per soddisfare i propri crediti retributivi.

Nel caso in esame le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, potevano anche essere proposte in separati processi. Ne sarà dato rilievo in sede di spese.

SPETTANZE

In conclusione con riferimento alle somme chieste nel giudizio 3325/21 spettano i seguenti importi come verificati dal ctu (calcoli a cui ha fatto riferimento ance il lavoratore nelle note del 14.2.23 (punti 7-8):

E. 150 una tantum 1.2.2015

E. 112,72 (diff. 13ema 2013)

E. 686,34 (diff. 14.ema 2014)

E. 1.372,68 (13ema 2014)

E. 864,00 - feb. 2014

E. 149 - dic. 2014

E. 214 - dic. 2015.

SPESE

Le spese, liquidate in un valore intermedio tra minimo e medio atteso l'apporto difensivo delle parti, seguono la soccombenza della società, ma sono compensate quelle relative al secondo perché comunque la condotta del lavoratore che ha frazionato i crediti promuovendo ben due giudizi distinti non appare corretta con riferimento all'esercizio legittimo del diritto di azione giudiziaria.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando così provvede:

-Accoglie l'opposizione al d.i. n. 413/19 per quanto di ragione;

-per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;

-dichiara la S. tenuta al pagamento della somma residua di E. 6.351,45 a titolo di TFR, con accessori di legge, dando atto del pagamento delle somme di E. 9.866,39 ed E. 2.499,00 a titolo di TFR e dichiarando non dovuta la somma di E. 6.23492 per ferie maturate e non godute;

-condanna la società al pagamento della somma residua di E. 6.351,45 a titolo di TFR, con accessori di legge;

- da’ atto del pagamento delle spese del decreto ingiuntivo che pone definitivamente a carico dell'opponente;

-accoglie la domanda promossa con ricorso del 5.5.2021 per quanto di ragione; per l'effetto, condanna la S. al pagamento delle seguenti somme:

E. 150 una tantum 1.2.2015

E. 112,72 (diff. 13ema 2013)

E. 686,34 (diff. 14.ema 2014)

E. 1.372,68 (13ema 2014)

E. 864,00 - feb. 2014

E. 149 - dic. 2014

E. 214 - dic. 2015

Con gli accessori di legge;

-respinge ogni altra pretesa;

-condanna la società al pagamento delle spese di lite dell'opposizione a decreto ingiuntivo, liquidate in E. 4.000,00 oltre spese generali, IVA e CAP come per legge;

-compensa la spese relative al giudizio R. G. n. 3325/21;

-pone definitivamente a carico della società le spese di CTU.

Conclusione
Così deciso in Foggia, il 2 marzo 2023.

Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2023.

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