REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento dott. Alfonso Pinto, in seguito all'udienza del 20 aprile 2022 tenuta ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020, n. 27, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1315/2018
promossa da
K. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Bondì, giusta procura agli atti,
-opponente-
contro
G.G., rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Fragapane, giusta procura in atti;
-opposto-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Su ricorso di G.G., il Tribunale di Agrigento, con decreto n. 124/2018, ingiungeva alla K. S.p.A. il pagamento della somma di euro 49.142,85 a titolo di TFR risultante dal CU 2017 per il 2016, oltre accessori e spese legali.
Avverso il superiore decreto, la K. S.p.A. proponeva tempestiva opposizione, con ricorso depositato in data 29 giugno 2018, con cui chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
A sostegno della opposizione, l'opponente - premesso che l'opposto aveva lavorato, con contratto a tempo indeterminato, con la qualifica di Livello II del CCNL per i Dipendenti di Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari fino al 13 ottobre 2017, quando era stato licenziato per giusta causa - pur non contestando il credito del lavoratore assumeva, però, di vantare, a sua volta, un credito maggiore nei confronti del G. per i notevoli danni economici subiti a causa dalla condotta di quest'ultimo.
In primo luogo deduceva che l'opposto era responsabile dei danni derivati dalla percezione, da parte della guardia particolare giurata P.A., di emolumenti superiori a quelli realmente spettanti a titolo di lavoro straordinario, registrazione di giornate lavorative per servizi diurni e notturni mai svolti.
Essendo il G. l'unico dipendente adibito alla programmazione dei servizi settimanali ed alla loro comunicazione alle guardie particolari giurate, a dire della società egli avrebbe, omettendo i dovuti controlli e abusando della prestazione di servizio svolta in favore della società, in concorso con la Paci, formato e trasmesso documentazione non veritiera da cui avrebbero tratto diversi vantaggi economici, pari a complessivi euro 30.294,83.
In secondo luogo, il G., in relazione al servizio di vigilanza svolto in favore del cliente "Azienda Agricola V.C.", avrebbe comandato del personale a svolgere un servizio di piantonamento notturno, dalle ore 23,00 alle ore 06,00 del giorno successivo, per il periodo compreso tra il 7 luglio 2015 e l'8 agosto 2015, per totali 448 ore in 64 giorni.
Tuttavia di tale complessivo servizio sarebbero stato fatturato soltanto 65 ore, con un canone orario di euro 15,00 (quindi con tariffa inferiore a quella solitamente applicata dalla società) così causando un danno per il mancato guadagno pari ad euro 8.881,00.
L'opposto, infine, avrebbe causato un danno all'immagine della società, quantificabile in euro 50.000,00.
Sostenendo, quindi, di vantare un credito nei confronti del G. pari ad euro 89.175,83 (30.294,83 + 8.881,00 + 50.000), l'opponente ha dichiarato di avere dovuto trattenere le somme dovute al G. a titolo di t.f.r., rappresentando quest'ultimo l'unica garanzia del credito vantato dalla opponente nei confronti del opposto.
Concludeva chiedendo, quindi, dichiararsi la compensazione per partite uguali, dei crediti vantati da entrambe le parti e, rispettivamente, dell'importo lordo di euro 49.142,85, spettante all'opposto, a titolo di TFR, con l'importo di 89.175,83 spettante all'opponente, a titolo di risarcimento danno subito per le motivazioni di cui in narrativa; conseguentemente condannarsi G.G. al pagamento, in proprio favore, della somma complessiva di euro 89.175,83 detraendo, però, da detto ammontare la somma di euro 49.142,85, così come dedotta nel decreto ingiuntivo; annullarsi, con qualsiasi statuizione il decreto ingiuntivo opposto.
Si è ritualmente costituito G.G., che ha resistito all'opposizione di cui ha chiesto il rigetto.
Nel merito l'opposizione non è fondata e deve essere rigettata.
Mette, anzitutto, conto rilevare che "l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, potendo quest'ultimo proporre domanda riconvenzionale a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra titolo fatto valere con l'ingiunzione e domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuno la celebrazione del simultaneus processus" (Cassazione civile, sez. II, 04/03/2020, n. 6091).
E’ dunque pienamente ammissibile la domanda riconvenzionale dell'opponente che non si è limitato ad eccepire il proprio controcredito risarcitorio per paralizzare, in tutto, la pretesa del lavoratore (in sostanza per eccepire la compensazione giudiziale) bensì per ottenere, a sua volta, la condanna del lavoratore.
Pur non essendo il credito opposto in compensazione né certo, né liquido né esigibile, lo stesso va accertato in quanto oggetto di domanda riconvenzionale, ammissibile ex art. 36 c.p.c. poiché fondata su di un titolo introdotto dall'opponente come eccezione di compensazione.
Nel merito, però, la domanda riconvenzionale non è fondata.
Occorre mettere in luce che i fatti su cui si fonda detta domanda sono praticamente gli stessi che hanno dato luogo alla contestazione disciplinare mossa il 6 settembre 2017, dalla K. S.p.A. al G. che, nonostante le giustificazioni fornite col tramite del proprio difensore con raccomandata del 8/12 settembre 2017, venne licenziato per giusta causa con lettera raccomandata dell'11 ottobre 2017.
Orbene è pacifico ed è anche documentato che l'impugnativa giudiziale del licenziamento si è conclusa positivamente per il lavoratore, avendo questo Tribunale, con sentenza nr. 1340 del 14 dicembre 2021 - passata in giudicato - confermato integralmente l'ordinanza, emessa nella fase sommaria, di reintegra del lavoratore.
Trattandosi di una pronuncia intervenuta per gli stessi fatti e tra le stesse parti, seppure nella prospettiva del licenziamento, non può farsi a meno di richiamare sinteticamente le risultanze di quel giudizio del tutto sovrapponibili ai fatti dedotti in questa sede.
Così, per quel che riguarda la questione del maggiore compenso asseritamente ottenuto dalla guardia giurata P.A., l'accusa mossa al G., oltre ad essere generica e contraddittoria - non essendo chiaro se venga addebitato al ricorrente una omissione colposa od un concorso con la lavoratrice nella condotta fraudolenta - la prima contestazione mossa al ricorrente è in definitiva pure infondata non essendo in ogni caso possibile attribuire necessariamente alla condotta del resistente l'inserimento di dati relativi al servizio della PACI in un sistema accessibile liberamente a tanti operatori.
Per quanto riguarda la seconda contestazione relativa al danno conseguente alla parziale fatturazione del servizio di vigilanza per l'impresa V., anche in questo caso la genericità della contestazione non permette di chiarire a che titolo la responsabilità alla mancata fatturazione debba essere fatta risalire al ricorrente, non essendo stata - oltre tutto - dedotta la specifica violazione di doveri di servizio propri del "caposervizio".
In altre parole non è per nulla chiaro se viene contestato al G. di non avere egli stesso predisposto i tabulati pre - fatturazione da inviare all'ufficio fatturazione ovvero di non avere vigilato che i suoi sottoposti lo facessero.
Ciò premesso, l'istruttoria orale espletata nell'impugnativa di licenziamento non ha consentito di muovere specifici addebiti all'opposto, atteso che:
il servizio di vigilanza per l'impresa V. era "un servizio regolarmente comunicato alla centrale operativa" (teste D.) (dipendente della K.) ha riferito che
il G. preparava i cosiddetti settimanali di servizio, ossia delle minute nelle quali erano indicati i turni di lavoro e le rispettive guardie giurate. I detti settimanali venivano poi consegnati alla centrale operativa per la materiale predisposizione del servizio (teste M.);
gli statini, nei quali era indicato l'orario in relazione al "servizio Vita", prima di essere consegnati alle guardie di servizio, erano materialmente predisposti dal personale della centrale operativa" (teste S.);
dai settimanali trasmessi alle guardie dal capo servizio venivano ricavati i nominativi dei lavoratori impegnati nei vari servizi con l'indicazione dei turni e dell'orario di lavoro e sulla base di tali informazioni la centrale operativa predisponeva materialmente gli statini da consegnare ai lavoratori interessati (teste S.);
i turni del personale addetto a tale servizio avvenivano sulla base di statiti predisposti proprio dall'opposto che - così si deve allora ritenere - aveva documentato il servizio effettivamente reso.
Deve quindi concludersi che non è chiaro, allora, e non è comunque dimostrato che la mancata corretta contrattualizzazione del servizio di vigilanza in questione ed anche la non corretta fatturazione dello stesso debbano essere imputate all'opposto che, al contrario, ha curato la predisposizione e la trasmissione dei servizi resi dalle guardie giurate.
Per quanto poi riguarda il danno all'immagine, è sufficiente rilevare che non è stato nemmeno specificato in cosa sarebbe consistito.
Non si ignora di certo che la giurisprudenza ha riconosciuto la configurabilità dello stesso nei confronti della persona giuridica, precisando che lo stesso è costituito dalla "diminuzione della considerazione che attraverso i suoi organi è riferibile alla persona giuridica o all'ente e tale diminuzione, concretandosi in una incidenza negativa sull'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente collettivo, rappresenta un danno non patrimoniale che non si identifica nella lesione dell'immagine in se, ma ne rappresenta una conseguenza a detta lesione ricollegata da un nesso causale" (Cass. civ. 12929/2007).
Nel caso di specie non risulta provata ma nemmeno allegata nè la diminuzione della considerazione della parte opponente né tanto meno che ciò possa essere addebitato all'opposto.
Per tali ragioni si dichiara infondata la domanda di risarcimento del danno proposta in via riconvenzionale dalla parte opponente.
Per il resto, invece, si è già sottolineato che il credito del lavoratore non solo non è stato contestato ma è stato anche ammesso dal datore di lavoro che ha riconosciuto di non avere adempiuto alle obbligazioni nei confronti del lavoratore per timore di perdere le garanzie del proprio credito.
Inoltre, come accennato, con deposito di memoria di costituzione parte opposta chiedeva, oltre al rigetto del ricorso, dichiararsi il proprio credito della complessiva somma di euro 58.793,83 comprensiva (oltre che del tfr maturato sino al 2016) anche del TFR maturato nel 2017 e della 13^ e della 14 ^ mensilità non corrisposte.
Come è noto, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, che sia stato emesso per una somma inferiore a quella indicata nel ricorso, il creditore può insistere nella sua originaria domanda, perché la notifica del decreto ingiuntivo non implica una sua acquiescenza alla implicita pronuncia di rigetto della domanda per la parte non accolta, atteso che questa pronuncia, per la natura della fase monitoria, non ha i caratteri di una statuizione suscettibile di passaggio in giudicato (Cass. civ. sez. III, 24.6.1993, n.7003, pronuncia datata, ma non superata da decisioni di segno difforme).
Anche in questo caso si tratta di spettanze non contestate dal datore di lavoro e quanto al tfr documentate dal lavoratore (cfr. allegato 39)
Il CUD depositato dal lavoratore costituisce dunque prova documentale dell'esistenza del credito a titolo di TFR spettante allo stesso.
Pertanto, alla luce della documentazione prodotta, emerge che il G. è creditore nei confronti della società opponente della complessiva somma di euro 58.793,83 oltre accessori di legge
Per le ragioni suesposte, il decreto ingiuntivo 124/2018 deve essere revocato e la parte opponente deve essere condannata a pagare all'opposto la complessiva somma di euro 58.793,83, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Le statuizione sulle spese segue il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, revoca il decreto ingiuntivo n. 124/2018;
condanna la K. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare a G.G., per i titoli di cui in motivazione, la complessiva somma di euro 58.793,83, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condanna l'opponente a pagare all'opposto le spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.800,00, oltre accessori di legge.
Conclusione
Così deciso in Agrigento il 20 aprile 2022.
Depositata in Cancelleria il 20 aprile 2022.
