REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BONITO Francesco M. S. - Presidente -
Dott. CASA Filippo - Consigliere -
Dott. CENTOFANTI Francesco - Consigliere -
Dott. CAPPUCCIO Daniele - Consigliere -
Dott. CAIRO Antonio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.G., nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 03/07/2018 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA;
Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale della Repubblica con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Venezia rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di S.G. finalizzata ad ottenere l'applicazione delle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale e/o della detenzione domiciliare L. 26 luglio 1975, n. 354, ex art. 47-ter, comma 1-bis, nonchè il reclamo avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di espiazione della pena al domicilio. Osservava che non sussistevano le condizioni per accogliere le domande, alla luce della gravità del fatto commesso.
Si trattava, innanzitutto, di una condotta di peculato e di simulazione di reato che aveva condotto alla sottrazione della somma di 700.000 Euro, denaro nella disponibilità dell'istante, che prestava servizio, come guardia giurata addetta al portavalori che lo trasportava.
Ancora, si legge nel provvedimento impugnato, le motivazioni che avevano sorretto la spinta al delitto e la necessità di far fronte ad una situazione debitoria esistente e alla scelta di cambiare vita, affrancandosi dai debiti, erano ancora persistenti, per la presenza di ulteriore esposizione, aspetto che era stimato come possibile elemento negativo e che avrebbe potuto rinnovare il quadro di fatto da cui aveva tratto scaturigine la commissione del reato. Infine, la mancata indicazione dei concorrenti era altro elemento stimato negativamente, poichè avrebbe potuto indurre a ripristinare i contatti con il contesto in cui era maturato il fatto.
2. Ricorre per cassazione S.G., a mezzo del difensore di fiducia e lamenta il vizio di motivazione.
In particolare, assume il ricorrente vi era una chiara contraddittorietà tra premesse e conclusioni del provvedimento impugnato. Le misure alternative erano state respinte valorizzando esclusivamente la gravità della condotta e del danno patito dalla società Civis alla cui dipendenze lavorava l'istante, là dove non si era tenuta in considerazione alcuna l'attività di rielaborazione del fatto compiuto e una serie di elementi che anche deponevano in senso positivo.
Quanto al danno, annota il ricorrente, a fronte della somma sottratta di Euro 700.000 gli era pervenuta solo quella di 100.000 Euro, investita male in una attività commerciale. Ciò era dimostrato dagli atti processuali e dalla condanna al risarcimento (che era stata quantificata in 100 mila Euro per la voce patrimoniale e in ulteriori 50 mila Euro per quella morale).
Unica pendenza, poi, a suo carico era un'iscrizione per un fatto di lesioni, occorso durante una partita di calcio.
Infine, non si era considerata la presenza di un domicilio idoneo e l'opportunità lavorativa che aveva lo stesso S., oltre alle informazioni positivi ella polizia giudiziaria che non avevano indicato controindicazioni alla dimora nel Comune di (OMISSIS). Ciò a dimostrazione dell'assenza di collegamenti con la criminalità.
3. Il ricorso è infondato e va respinto. Si rimette, in sostanza, al Giudice di legittimità, attraverso l'impugnazione, una diversa valutazione dei fatti già operata dal Tribunale di sorveglianza e, soprattutto, le critiche sviluppate non si correlano alla motivazione dell'ordinanza impugnata.
In particolare, si è ritenuto che la pericolosità dell'istante fosse ancora presente, proprio perchè persistevano i debiti e, dunque, quella condizione personale da cui aveva tratto scaturigine il delitto.
In questa logica il Giudice a quo ha correttamente osservato che il percorso di revisione critica della devianza non si fosse ancora completato, avendo lo S. insistito nell'affermare di non conoscere i concorrenti nel fatto, pur avendo egli, da altro lato, organizzato e programmato la rapina.
Questi aspetti rendono non risolutivi gli argomenti a fondamento dell'impugnazione ed evidenziano come essa si confronti solo parzialmente con la completa motivazione che caratterizza il provvedimento impugnato.
3.1. Alla luce di quanto premesso il ricorso deve essere respinto. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Motivazione semplificata.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2019
