REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMMINO Matilde - Presidente -
Dott. DI PAOLA Sergio - rel. Consigliere -
Dott. PARDO Ignazio - Consigliere -
Dott. DI PISA Fabio - Consigliere -
Dott. SGADARI Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
V.S., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 17/11/2020 della Corte Appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Di Paola Sergio;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Seccia Domenico, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
1, Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Palermo confermava la decisione del G.u.p. del locale Tribunale che, in data 5/12/2019, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto V.S. colpevole dei delitti di rapina aggravata e ricettazione, condannandolo alla pena di anni 6, mesi 8 di reclusione ed Euro duemila di multa.
2. Ha proposto ricorso il difensore dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, in relazione all'art. 628 c.p., commi 1 e 3, nn. 1 e 2 e vizio di motivazione per avere i giudici di merito applicato il trattamento sanzionatorio più grave vigente dal (OMISSIS) in luogo di quello in vigore al momento della commissione del fatto ((OMISSIS)). La difesa sostiene che la Corte territoriale ha disatteso, con motivazione lacunosa e illogica, il gravame difensivo in punto di determinazione della pena, ritenendo di dover escludere che il G.u.p. avesse quantificato la sanzione muovendo dalla forbice edittale peggiorativa entrata in vigore alcuni mesi dopo la commissione dei fatti; ritiene, invece, il ricorrente che il primo giudice abbia utilizzato il testo novellato, discostandosi di molto dal minimo edittale in assenza di adeguata motivazione, trascurando la corretta valutazione della concreta offensività del fatto e della capacità a delinquere dell'autore.
2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in riferimento agli artt. 648 e 81 c.p., e correlato vizio della motivazione, con riguardo alla mancata applicazione della disciplina del reato continuato avuto riguardo all'aumento in concreto applicato per il delitto di ricettazione. La difesa sostiene che la Corte territoriale, nell'emendare l'errore omissivo in cui era incorso il primo giudice (consistente nella mancata specificazione della pena base quanto alla frazione dei mesi di reclusione irrogati, unitamente alla pena di anni otto), ha nella sostanza violato la disciplina della continuazione, pur formalmente riconosciuta, irrogando un aumento prossimo al minimo edittale per il delitto di ricettazione.
3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Per ciò che concerne il primo motivo di ricorso, esso è sostanzialmente reiterativo della censura già formulata con l'atto di appello, apodittica e priva di alcun dato obiettivo a sostegno dell'errata applicazione della più rigida disciplina sanzionatoria sopravvenuta rispetto al momento della commissione del fatto; il ricorrente, inoltre, non si confronta con la motivazione del giudice d'appello che ha disatteso la censura difensiva osservando che la pena base adottata dal primo giudice era ampiamente compresa nell'intervallo inferiore della forbice edittale (stante la previsione della reclusione da cinque a venti anni e della multa da 1290 Euro a 3098 Euro). La valutazione della sentenza impugnata non presta il fianco a censura, stante la piena legalità della pena irrogata e la giustificazione addotta per il discostamento dal minimo con valorizzazione, a tal fine, delle modalità violente della condotta (rispetto alle quali il ricorrente svolge censure di merito sulla ricostruzione in fatto, non deducibili in sede di legittimità) e della proclività a delinquere del prevenuto alla luce dei precedenti a suo carico. Si tratta di motivazione che, richiamando gli indici di cui all'art. 133 c.p., si conforma al costante orientamento della Suprema Corte secondo il quale ove il giudice ritenga di applicare una pena che, pur discostandosi dai minimi edittali, non superi la misura media di quella edittale è adeguatamente motivata la relativa decisione che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p. con espressioni sintetiche ("pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento"), come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv 271243; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464).
1.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
I giudici d'appello hanno ovviato all'omissione del primo giudice indicando compiutamente la pena base in anni otto, mesi tre di reclusione ed Euro 2800,00 di multa, sulla stessa operando l'aumento a titolo di continuazione per il delitto ex art. 648 c.p., nella misura di anni uno, mesi nove di reclusione ed Euro 200,00 di multa, con conseguente riduzione per la scelta del rito. Hanno chiarito i giudici che il giudizio di congruità del trattamento sanzionatorio riposava, come già rilevato nell'esame del primo motivo, sulla particolare gravità della rapina, oggetto di accurata programmazione con il procacciamento del furgone di provenienza furtiva utilizzato per il trasporto della merce rapinata, nonchè sul dato dell'aggressione materialmente attuata dal prevenuto nei confronti della guardia giurata che veniva privata dell'arma in dotazione, dopo essere stata colpita con calci e pugni e immobilizzata (sentenza del G.u.p., pag. 5), con conseguente neutralizzazione dei due autisti.
Nè può riconoscersi pregio alle censure che denunziano la violazione dell'istituto della continuazione, alla luce della quantificazione dell'aumento operato dalla Corte territoriale ai sensi dell'art. 81 c.p., comma 2.
La sentenza impugnata, richiamando le valutazioni condotte a sostegno della particolare gravità ed efferatezza delle condotte criminose ascritte all'imputato, per le ragioni poc'anzi indicate, ha dato conto in modo adeguato e specifico delle ragioni poste a base della misura dell'aumento applicata, misura comunque inferiore al minimo edittale per il reato satellite ex art. 648 c.p. e inoltre inferiore alla pena (anni 2 di reclusione) determinata in aumento dal giudice di primo grado.
2. All'inammissibilità del ricorso consegue inoltre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Motivazione semplificata.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2022.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2022
