CDS: DECRETO proposto da Pegaso Security Spa contro So.Re.Sa Società Regionale per la International Security Service Vigilanza (ISSV) S.p.a. è subentrata la società Pegaso Security S.p.a.

Giovedì, 07 Marzo 2024 05:54

DECRETO proposto da Pegaso Security Spa contro So.Re.Sa Società Regionale per la Sanità S.p.A. International Security Service Vigilanza S.p.A. - Issv, Sevitalia Sicurezza S.r.l., non costituiti in giudizio

nei confronti Istituto di Vigilanza Privata Turris S.r.l., per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Sede di Napoli, Sezione Iha dichiarato inefficace il contratto stipulato tra Soresa S.p.a. e Pegaso Security S.p.a. ed ha disposto il subentro della ricorrente I.V. Turris S.r.l. nel contratto

Pubblicato il 07/03/2024
                                                                                                                                                                                                                                                                          N. 00836/2024 REG.PROV.CAU.

                                                                                                                                                                                                                                                                           N. 01123/2024 REG.RIC. 

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 

Il Presidente ff

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1123 del 2024, proposto da
Pegaso Security Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 7904120E27, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Regina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

So.Re.Sa Società Regionale per la Sanità S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Angela Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
International Security Service Vigilanza S.p.A. - Issv, Sevitalia Sicurezza S.r.l., non costituiti in giudizio;
nei confronti

Istituto di Vigilanza Privata Turris S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Pallavicini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Sede di Napoli, Sezione I, 17 gennaio 2024, n. 454, resa tra le parti, non notificata e concernente la procedura aperta per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata e servizi di vigilanza aggiuntivi presso le sedi delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della regione Campania (lotto 10). 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l’ordinanza n. 775 del 1° marzo 2024;

Vista l’istanza di correzione di errore materiale relativa alla suddetta ordinanza n. 775/2024 proposta dall’Istituto di Vigilanza Privata Turris S.r.l.;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dall’Istituto di Vigilanza Privata Turris S.r.l. in attesa della decisione sull’istanza di correzione di errore materiale, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che:

con sentenza n. 454/2024 il TAR Campania, Sez. Prima, sede di Napoli ha accolto il ricorso, seguito da motivi aggiunti, proposto dall’Istituto di Vigilanza Privata Turris S.r.l. e pertanto:

- ha quindi annullato l’aggiudicazione relativa al lotto 10 in favore di Sevitalia Sicurezza/International Security Service Vigilanza S.p.a. dichiarando il diritto della ricorrente I.V. Turris s.r.l. ad aggiudicarsi la gara (con la precisazione che alla società International Security Service Vigilanza (ISSV) S.p.a. è subentrata la società Pegaso Security S.p.a.);

- ha dichiarato inefficace il contratto stipulato tra Soresa S.p.a. e Pegaso Security S.p.a. ed ha disposto il subentro della ricorrente I.V. Turris S.r.l. nel contratto;

- Pegaso Security S.p.a. ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado chiedendone la sospensione in via cautelare, decisa con ordinanza n. 775 del 1° marzo 2024;

- tale ordinanza presenta un’anomalia in quanto, nella parte motiva ha ritenuto, quanto al fumus boni juris, che le doglianze “non presentino profili di adeguata fondatezza rispetto all’articolata motivazione della sentenza impugnata” e sotto il profilo del periculum in mora che “debba attribuirsi rilievo preminente all’interesse della stazione appaltante ad affidare il servizio all’operatore economico che risulti, allo stato, aver legittimamente partecipato alla gara, ferma restando la possibilità per l’appellante si subentrare nell’esecuzione del contratto in caso di accoglimento del gravame”;

- nondimeno, contraddittoriamente, il dispositivo reca la statuizione di accoglimento dell’appello; Rilevato che:

- con istanza del 1° marzo 2024 l’I.V. Turris S.r.l. ha chiesto la correzione di errore materiale ai sensi dell’art. 86 c.p.a. rappresentando che – per mera svista – nel dispositivo della suddetta ordinanza cautelare sarebbe stato indicato l’accoglimento, anziché il rigetto dell’istanza presentata dall’appellante Pegaso Security S.p.a., chiedendo la correzione nei termini indicati nell’istanza del provvedimento cautelare;

- la camera di consiglio per la trattazione dell’istanza di correzione di errore materiale è stata fissata per il giorno 26 marzo 2024;

- con istanza proposta il 7 marzo 2024, l’I.V. Turris S.r.l. ha rappresentato che – nelle more della decisione sull’istanza di correzione di errore materiale – la società Pegaso Security S.p.a., tenuto conto del dispositivo di accoglimento dell’istanza cautelare contenuto nell’ordinanza n. 775/24, ha chiesto alla stazione appaltante di disporre il suo subentro nell’appalto prima che questo Consiglio di Stato potesse pronunciarsi sulla domanda di correzione di errore materiale;

Ritenuto che:

- sulla questione relativa all’interpretazione/correzione dell’ordinanza cautelare n. 775/24 dovrà pronunciarsi questa Sezione in sede collegiale alla camera di consiglio del 26 marzo 2024;

- non è possibile provvedere con decreto monocratico sull’istanza, né tantomeno è possibile procedere alla revoca o modifica dell’ordinanza cautelare in quanto, in base all’art. 58 c.p.a. tale potere compete al Collegio;

- peraltro, tenuto conto della prossima trattazione della camera di consiglio, non paiono sussistere le esigenze di estrema urgenza, atteso che la stessa stazione appaltante ha interesse a procedere all’affidamento dopo aver avuto cognizione dell’effettivo tenore dell’ordinanza n. 775/24; 

P.Q.M.

Respinge l’istanza cautelare monocratica.

Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 26 marzo 2024 unitamente alla trattazione dell’istanza di correzione di errore materiale.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 7 marzo 2024. 

Il Presidente ff
Stefania Santoleri 

IL SEGRETARIO

 

Pubblicato in Sentenze C.D.S.