CDS: Sentenza sezione 5, numero provv.: 202206786 Securpol Puglia s.p.a., in proprio e quale mandataria di costituendo Rti con Cosmopol s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

Martedì, 02 Agosto 2022 10:09

Securpol Puglia s.p.a., in proprio e quale mandataria di costituendo Rti con Cosmopol s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore

Pubblicato il 02/08/2022
                                                                                                                                                                                                                                       N. 06786/2022REG.PROV.COLL.

                                                                                                                                                                                                                                        N. 09664/2021 REG.RIC. 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 9664 del 2021, proposto da
Società “Sureté” a r.l., in proprio e quale mandataria di Rti con Vedetta 2 Mondialpol s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Lucchetti e Francesca Paoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Securpol Puglia s.p.a., in proprio e quale mandataria di costituendo Rti con Cosmopol s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 00565/2021, resa tra le parti 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Securpol Puglia s.p.a., in proprio e quale mandataria di costituendo Rti con Cosmopol s.p.a., e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, Cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 maggio 2022 il Cons. Alberto Urso e uditi per le parti gli avvocati Lucchetti e Pellegrino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

FATTO

1. Con bando pubblicato sulla Guri il 27 novembre 2020, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Centrale indiceva procedura di gara per l’affidamento, per un periodo triennale, del servizio di vigilanza, sicurezza sussidiaria, maritime security presso il Porto di Ancona, nonché del servizio di monitoraggio accessi mediante servizi fiduciari presso l’area di temporanea custodia doganale denominata “Scalo Marotti” - Porto di Ancona.

La procedura veniva aggiudicata al Rti capeggiato dalla Società “Sureté” a r.l., odierna appellante.

2. Avverso l’aggiudicazione e gli altri atti di gara proponeva ricorso la Securpol Puglia s.p.a., mandataria di altro Rti in graduatoria che si doleva essenzialmente della mancata attribuzione a sé di alcuni punteggi premiali motivata dall’amministrazione sulla base al fatto che i certificati prescritti a comprova degli elementi premiali erano stati prodotti, in violazione della previsione della lex specialis, in copia semplice anziché in copia conforme.

In tale prospettiva, la ricorrente censurava la mancata attivazione del soccorso istruttorio, impugnando anche in parte qua la lex specialis se interpretata nel senso di non ammetterlo per siffatte ipotesi.

3. Il Tribunale amministrativo adìto, nella resistenza dell’Autorità di Sistema Portuale e della Sureté, accoglieva il ricorso e annullava l’aggiudicazione disponendo la regressione della procedura alla fase di esame dell’offerta tecnica, acquisita copia conforme dei certificati, nonché rimettendo alla stazione appaltante in fase di remand anche ulteriori valutazioni su alcuni profili dibattuti tra le parti, in specie relativi alla indicazione del numero degli addetti rientranti in alcuni dei criteri premiali per l’attribuzione del punteggio.

4. Avverso la sentenza ha proposto appello la Sureté deducendo:

I) error in iudicando della sentenza di primo grado nel capo in cui esclude “un onere di immediata impugnazione delle prescrizioni della legge di gara oggetto del presente gravame, attesa la natura non escludente delle stesse”;

II) error in iudicando della sentenza di primo grado per violazione dell’art. 42 Cod. proc. amm. come costantemente interpretato in giurisprudenza, nella parte in cui ritiene che la eccezione di inammissibilità sollevata dalla Suretè s.r.l., anziché mera difesa in relazione alle censure sollevate dalla Securpol Puglia s.p.a., avrebbe dovuto formare oggetto di ricorso incidentale, pur in assenza (dallo stesso Collegio riconosciuta) di esercizio di alcun potere amministrativo di valutazione sugli aspetti oggetto d’impugnazione da parte della commissione; contraddittorietà della motivazione;

III) error in iudicando della sentenza di primo grado per violazione dell’art. 73, comma 1, Cod. proc. amm. nel capo in cui ritiene infondata l’eccezione d’inammissibilità della memoria di replica depositata dalla ricorrente in primo grado in assenza di previo deposito della prima memoria difensiva per la pubblica udienza;

IV) error in iudicando della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 14, 15 e 17 del disciplinare di gara e dell’art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016 nella parte in cui ha ritenuto doveroso l’esercizio del soccorso istruttorio, pur a fronte di previsioni contrarie contenute nella lex specialis di gara, ai detti artt. 14, 15 e 17 del disciplinare di gara e in relazione ad elementi essenziali dell’offerta.

5. Resiste al gravame la Securpol Puglia, chiedendone il rigetto, mentre l’Autorità di Sistema Portuale si è limitata alla costituzione in giudizio.

6. All’udienza pubblica del 19 maggio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Può prescindersi dall’esame dalle eccezioni preliminari sollevate dalla Securpol - salvo quanto di seguito esposto in relazione ai singoli motivi di doglianza - stante il rigetto nel merito dell’appello.

2. Col primo motivo d’impugnazione l’appellante si duole della mancata declaratoria d’inammissibilità del ricorso in primo grado, considerato che le clausole della lex specialis aventi rilevanza ai fini delle doglianze proposte dalla Securpol (i.e., artt. 14, 15 e 17 del disciplinare sull’applicazione del soccorso istruttorio, escluso per l’offerta tecnica, e sulla necessaria produzione di copia conforme dei certificati ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale) avrebbero dovuto essere eventualmente impugnate in via immediata.

Nella specie, la produzione di certificati in copia conforme all’originale configurava un vero e proprio un requisito essenziale dell’offerta tecnica ai sensi dell’art. 15: per questo, le dette clausole andrebbero ricondotte, se del caso, fra quelle impositive di oneri manifestamente incomprensibili e del tutto sproporzionati ai fini della partecipazione, nonché fra le regole procedurali che rendono la partecipazione incongruamente difficoltosa, con effetto ex se escludente derivante dal fatto di aggravare la partecipazione alla gara.

Lo stesso è a dirsi, come anticipato, per la disciplina sul soccorso istruttorio, escluso per tutte le mancanze, incompletezze e irregolarità essenziali afferenti l’offerta tecnica ed economica.

2.1. Il motivo è inammissibile e comunque infondato.

2.1.1. La decisione del Tar prescinde a ben vedere da una dichiarazione d’illegittimità delle richiamate clausole della lex specialis, che lo stesso giudice “interpreta[…] come non ostative all’attivazione del soccorso istruttorio”, sicché l’accoglimento del ricorso (fondato dal Tar proprio sull’ammissibilità a soccorso istruttorio dell’irregolarità nella specie riscontrata dall’amministrazione) prescinde invero da profili inerenti alla illegittimità di tali clausole, pure denunciata dalla ricorrente in primo grado.

Di qui la carenza d’interesse dell’appellante alla doglianza formulata - a fronte del contenuto della sentenza di primo grado in parte qua, peraltro da ritenere corretto: cfr. infra, sub § 5 ss. in relazione al quarto motivo d’appello - volta ad affermare il carattere immediatamente escludente (e, dunque, la tardiva impugnazione) di clausole ritenute non illegittime (e dunque non annullate) dal giudice di primo grado.

In ogni caso la doglianza è da ritenere anche infondata nel merito, atteso che le clausole in considerazione, anche laddove interpretate nel senso di ostacolare in radice il soccorso istruttorio in parte qua, non presenterebbero carattere immediatamente escludente, non incidendo sulla partecipazione in sé del concorrente alla gara, né prevedendo (come dedotto invece dall’appellante) oneri sproporzionati o incomprensibili, e neppure regole che rendano la partecipazione eccessivamente difficoltosa (cfr., per la enucleazione dei detti criteri ai fini dell’individuazione delle clausole immediatamente escludenti, Cons. Stato, Ad. plen., 26 aprile 2018, n. 4): anche laddove illegittime, infatti, le suddette clausole non risulterebbero tali da pregiudicare ex ante la partecipazione degli operatori economici (in termini “immediatamente escludenti”, appunto), assumendo rilievo solo ex post, una volta denegato il soccorso istruttorio in capo al concorrente che sia incorso nella corrispondente irregolarità, e quindi non abbisognando (né ammettendo) un’impugnazione preventiva, allorché la fattispecie del diniego di soccorso non si sia ancora verificata, e dunque alcun attuale pregiudizio l’operatore abbia subito.

Lo stesso è a dirsi per la previsione che richiedeva, per l’attribuzione del punteggio, la produzione di certificati in copia conforme (così precludendola in difetto di siffatti certificati o di produzione di loro copie non conformi): oltre a non assumere diretto rilievo nel caso in esame - stante l’assorbente rilevanza, nella specie, dell’applicazione del soccorso istruttorio - detta previsione non ha infatti portata ex se escludente.

Né può evocarsi al riguardo una qualche “riserva mentale” in capo alla ricorrente o alterazione del principio della par condicio, proprio perché ex ante nessun elemento di lesività era riscontrabile in capo alle clausole (neanche, si ripete, laddove interpretate in termini d’impedimento al soccorso istruttorio) non sussistendo, né essendo percepibile dall’operatore economico, alcuna fattispecie concretamente e immediatamente escludente.

3. Col secondo motivo l’appellante si duole dell’errore in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado nel pretendere la proposizione di un ricorso incidentale in relazione all’argomento difensivo formulato dalla Sureté per eccepire la carenza (in ogni caso) d’interesse al ricorso, considerato che la Securpol non avrebbe potuto conseguire il punteggio richiesto, stante la mancata soddisfazione del requisito prescritto dalla legge di gara, che richiedeva di produrre i certificati relativi al solo personale (in possesso dei detti certificati) da impiegare nel servizio, il quale avrebbe perciò dovuto essere specificato.

L’odierna appellante si era limitata al riguardo a porre in risalto, davanti al Tar, che anche con l’attribuzione dei punteggi previsti per i criteri sub C.1) e C.2) del disciplinare non sarebbe mutato il risultato di gara, atteso che la ricorrente non aveva indicato il numero di addetti da destinare ai servizi in possesso dei certificati, e dunque non avrebbe potuto ricevere alcun punto aggiuntivo in proposito: alla luce di ciò non occorreva proporre ricorso incidentale per formulare l’eccezione, e d’altra parte lo stesso Tar incorre in contraddizione sul punto, laddove da un lato afferma che non era stato esercitato al riguardo alcun potere, dall’altro pretende la proposizione di un ricorso incidentale da parte della Sureté.

3.1. Il motivo non è condivisibile, salve le precisazioni che seguono.

3.1.1. La sentenza afferma chiaramente che nessun potere la stazione appaltante aveva esercitato in ordine alla valutazione del numero di addetti a fini di assegnazione del punteggio premiale, essendosi fermata in nuce a non prendere in considerazione i relativi certificati in quanto privi dei prescritti requisiti formali (sentenza, par. 3.2, prima parte): di qui la sussistenza dell’interesse della Securpol all’esame del ricorso (con rigetto dell’opposta eccezione della Suereté, che predicava l’assenza d’interesse per il fatto che comunque Securpol non avrebbe ottenuto alcun punteggio premiale per i criteri sub C.1 e C.2), anche in vista di una rivalutazione da parte dell’amministrazione (cfr., nello stesso senso, par. 4.2 della sentenza, ultima parte, che, sul piano conformativo, dà conto di come la questione dell’indicazione del numero degli addetti venga rimessa “per la prima volta” all’esame della stazione appaltante in sede di riesercizio del potere).

Il richiamo alla mancata proposizione di ricorso incidentale al riguardo assume dunque, in tale contesto, valore logicamente subordinato o ancillare (cfr. il suddetto par. 3.2, ultima parte, introdotta appunto dalla locuzione: “ad ogni modo”), dovendo essere letto cioè nel senso che, in ipotesi opposta, o comunque laddove si fosse voluto censurare l’operato dell’amministrazione per altri motivi - cioè con “introduzione di ulteriori ragioni di non valutabilità dell’offerta tecnica della ricorrente in relazione ai sub criteri in questione” - sarebbe occorsa un’impugnazione incidentale.

In tale contesto, d’altra parte, è in ogni caso da ritenere corretta la valutazione di merito svolta nella sentenza in ordine all’assenza d’un potere esercitato dall’amministrazione, di per sé idonea - per quanto qui di rilievo - a fondare una (assorbente) ragione di rigetto dell’eccezione di carenza d’interesse sollevata dalla Sureté, che avrebbe imposto una (inammissibile) valutazione del giudice in assenza di pronuncia dell’amministrazione: in effetti dal verbale del 26 febbraio 2021 emerge chiaramente che la mancata considerazione dei certificati avvenne (esclusivamente e in via pregiudiziale) per ragioni formali (cioè perché “la documentazione […] non [era] stata prodotta in copia conforme all’originale”), senza assumere alcuna posizione sul numero degli addetti (come, peraltro, pacificamente ammesso anche dall’appellante), sicché era in effetti precluso al giudice amministrativo l’esaminare detto profilo in assenza di un potere esercitato dall’amministrazione, e per la medesima ragione non era conoscibile la correlata eccezione di carenza d’interesse al ricorso sollevata dalla Sureté (in tal senso, cfr. anche il passaggio alla fine del par. 4.2 della sentenza: “non potendo questo giudice pronunciarsi su poteri non ancora esercitati”, a seguito di una mera “premess[a]” sul fatto che “la questione dell’indicazione del numero degli addetti non è stata fatta oggetto di censura con gravame incidentale”).

Al di là dunque dei profili evocati dall’appellante in ordine alla posizione assunta dal giudice di primo grado in sede di ordinanza cautelare, la doglianza non è suscettibile di favorevole apprezzamento, pur con le suesposte precisazioni.

4. Col terzo motivo l’appellante si duole dell’erroneo mancato stralcio della memoria di replica avversaria in assenza di deposito di memoria difensiva ex art. 73, comma 1, Cod. proc. amm. da parte della stessa Securpol.

4.1. Il motivo non è fondato.

4.1.1. La condivisibile giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha posto in risalto che “La parte che non abbia depositato memoria conclusionale - o che abbia presentato memoria conclusione oltre il termine previsto - può comunque depositare memoria di replica (cfr. Cons. Stato, sez. III. 15 aprile 2019, n. 2435; IV, 07 settembre 2018, n. 5277), con la sola precisazione che, per la funzione propria della memoria di replica, la stessa è consentita solo se le altre parti, in precedenza, hanno depositato memoria conclusionale (in tal senso Cons. Stato, sez. V, 22 marzo 2012, n. 1640 […], secondo cui le memorie conclusionali, nel disegno dell’art. 73, comma 1, Cod. proc. amm., costituiscono ‘il presupposto indefettibile per la redazione di note in replica’)” (Cons. Stato, V, 21 febbraio 2020, n. 1319; cfr. anche Cons. Stato, II, 15 ottobre 2020, n. 6261 - citata pure dal giudice di primo grado - per l’affermazione del principio).

Nel caso di specie, Securpol ha depositato memoria di replica in primo grado (in data 11 giugno 2021) a fronte del deposito di memoria difensiva della Sureté (del 7 giugno 2021), quindi ben ammissibilmente.

Né assume rilievo la contestazione in ordine al contenuto della replica, che per buona parte (i.e., pagg. 6-9) non si rivolgerebbe a contrastare la memoria difensiva della Sureté ma conterrebbe difese e argomenti autonomi, che avrebbero dovuto esser svolti con precedente memoria: è assorbente rilevare, al riguardo, che le dette parti della memoria in replica attengono invero proprio al merito della richiamata questione inerente al numero di addetti (affermando l’infondatezza, nel merito, dell’eccezione sollevata da Sureté) e aspetti correlati, questione che, come già rilevato, non ha assunto di suo valore per la decisione del giudice di primo grado, né lo assume nella presente decisione, considerato che i profili che essa sollevava (e, dunque, le speculari difese della controparte) non erano conoscibili dal giudice in quanto riguardanti poteri non ancora esercitati, a fronte dei quali la stessa eccepita carenza d’interesse non era appunto conoscibile in quanto implicante un giudizio preventivo su poteri amministrativi non ancora esercitati (cfr. amplius retro, sub § 3 ss.).

Allo stesso modo, la prima pagina, primo paragrafo (sub n. 0) della memoria in replica, pure contestata dall’appellante, dà conto esclusivamente degli atti successivi all’ordinanza cautelare del Tar (in sé non rilevanti nella decisione di primo grado, né ai fini del decidere nel presente grado di giudizio), mentre il successivo paragrafo (sub n. 1) muove effettivamente una replica alla memoria avversaria in ordine all’affermata irricevibilità del ricorso, che - in base all’eccezione replicata - avrebbe dovuto essere proposto immediatamente avverso la lex specialis di gara (cfr. al riguardo, nel merito, retro, sub § 2 ss.).

Di qui il rigetto della doglianza.

5. Col quarto motivo l’appellante si duole dell’accoglimento nel merito del ricorso di primo grado ponendo in risalto come la lex specialis, non disapplicabile, preveda una disciplina ad hoc per il soccorso istruttorio (speciale e diversa da quella ex art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016) che lo esclude per tutti gli elementi dell’offerta tecnica, con previsione anche (sub art. 17 del disciplinare) di espulsione del concorrente in caso d’incompletezza o irregolarità essenziale presente nella stessa.

In ogni caso, anche ai sensi dell’art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016 (col quale il disciplinare non contrasta) il soccorso istruttorio non è ammesso in relazione a elementi integranti l’offerta: la violazione dell’obbligo di allegare copia conforme delle certificazioni presenta invero rilievo sostanziale e non è sanabile con soccorso istruttorio, costituendo del resto le dette certificazioni - la cui assenza è sanzionata con la mancata attribuzione del punteggio - parte integrante dell’offerta.

A diversamente ragionare risulterebbe violato, d’altra parte, il principio della par condicio fra i concorrenti e di autoresponsabilità degli operatori economici.

5.1. Il motivo non è condivisibile.

5.1.1. Occorre premettere che il disciplinare di gara prevedeva espressamente all’art. 14 che “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice”.

La previsione - che fissa le regole di base in ordine ai presupposti e alle modalità per l’esercizio del soccorso istruttorio - corrisponde sostanzialmente a quella dell’art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016, pure espressamente richiamato.

Subito dopo, la lex specialis precisa che “L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta”.

Il successivo art. 15 prevede i sub-criteri di valutazione in relazione all’offerta tecnica, fra i quali quelli qui in rilievo, di cui al punto C.1 (“Numero di addetti da destinare ai servizi in possesso di conoscenza certificata della lingua inglese”) e C.2 (“Numero di addetti da destinare ai servizi in possesso di attestazione per la prevenzione incendi e lotta antincendio (rischio medio) di evacuazione dei luoghi in caso di emergenza”).

Per ciascuno degli elementi all’uopo previsti si afferma che, rispettivamente, “la conoscenza certificata della lingua inglese” e “la formazione” sulla prevenzione incendi e attività correlate “dovrà essere comprovata dal relativo certificato, in copia conforme all’originale [con specificazione “in corso di validità”, nell’ambito del criterio sub C.2] del soggetto che dovrà essere adibito all’esecuzione del servizio”.

Nella specie, è pacifico che la Securpol avesse allegato i certificati afferenti ai criteri sub C.1 e C.2, e tuttavia in copia semplice anziché in copia conforme all’originale.

Su tale specifico aspetto dunque si controverte, deducendo l’appellante (al contrario della ricorrente in primo grado e della sentenza impugnata) che su ciò non sarebbe potuto legittimamente intervenire il soccorso istruttorio.

Le doglianze formulate della Sureté al riguardo non sono condivisibili.

Come correttamente affermato dal giudice di primo grado, dalla lex specialis (che si appalesa, per quanto di rilievo, coerente e allineata alle previsioni dell’art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016) non emerge che l’irregolarità commessa dalla Securpol fosse insanabile con soccorso istruttorio.

Va osservato, in proposito, come l’oggetto su cui l’irregolarità nella specie riposa coincide con lo strumento di “comprova” di un dato elemento - questo sì - rilevante ai fini della valutazione dell’offerta tecnica e attribuzione del relativo punteggio.

Si tratta dunque di un documento che non sostanzia, in sé, l’offerta, non configurando un elemento essenziale che partecipa direttamente alla definizione del relativo contenuto, bensì - quale allegato a corredo - che vale a “comprova[re]” il possesso dell’elemento qualitativo che la compone.

D’altra parte il principio che esclude il soccorso istruttorio per elementi costitutivi dell’offerta è volto proprio a evitare che questa venga integrata o modificata in via postuma, con violazione dei principi di par condicio e concorrenza, considerato che “Il soccorso istruttorio è un potere di carattere generale e persegue la finalità di garantire la massima partecipazione alle gare di appalto; è praticabile non solo nella fase iniziale di partecipazione alla gara, per quanto attiene ai requisiti di partecipazione, ma concerne anche la fase successiva della valutazione delle offerte, in caso di irregolarità, mancanza di dichiarazioni ed elementi dell’offerta con il solo limite che le omissioni e carenze non assumano i caratteri della ‘irregolarità essenziale’, configurando cioè la carenza di un elemento essenziale dell’offerta e violando, pertanto, la regola della immodificabilità della stessa (Consiglio di Stato sez. V, 07/08/2017, n.3913 e 21/04/2016, n.1597)” (Cons. Stato, III, 11 agosto 2021, n. 5850; cfr. anche, inter multis, Id., III, 21 marzo 2022, n. 2003; V, 26 marzo 2020, n. 2130; 4 aprile 2019, n. 2219).

Per questo, siffatta limitazione all’esperibilità del soccorso non rileva nel caso di elementi non essenziali dell’offerta, o che sono previsti a corredo documentale senza partecipare in termini sostanziali alla sua conformazione (cfr. Cons. Stato, n. 5850 del 2021, cit.; V, 27 marzo 2020, n. 2146; cfr. anche Id., V, 6 maggio 2021, n. 3639; per l’affermazione del principio, cfr. Id., n. 2219 del 2019, cit.).

Nel caso di specie, è pacifico che l’elemento sostanziale consistesse nel possesso, in capo ai dipendenti, delle certificazioni, così come è pacifico che la Securpol avesse documentato il detto possesso, sebbene attraverso copia semplice anziché certificata del documento richiesto.

Per questo, la correzione a mezzo di produzione della copia conforme non incide in alcun modo sul contenuto dell’offerta né la modifica, e perciò non pregiudica neanche la par condicio dei concorrenti.

In tal senso va letto anche l’invocato art. 17 del disciplinare ove prevede che costituisce causa di esclusione dalla gara “la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale afferenti all’offerta tecnica ed economica, ai sensi dell’art. 83, comma 9, secondo periodo, del Codice”, considerato cioè il fatto che, nella specie, come osservato non viene in rilievo un elemento contenutistico essenziale dell’offerta ma un documento (già prodotto in copia semplice) a “comprova” del possesso delle certificazioni fatte valere.

Di qui l’infondatezza del motivo di doglianza.

6. In conclusione, per le suesposte ragioni l’appello va respinto.

6.1. Le spese di lite sono poste a carico dell’appellante, secondo criterio di soccombenza, e liquidate nella misura di cui in dispositivo in favore della Securpol Puglia s.p.a., mentre vanno compensate nei confronti dell’amministrazione, sostanzialmente cointeressata all’appello, e che comunque si è limitata nella specie alla mera costituzione formale in giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge;

Condanna l’appellante alla rifusione delle spese in favore della Securpol Puglia s.p.a., liquidandole nella misura di € 5.000,00, oltre accessori di legge, e le compensa nei confronti dell’amministrazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2022 con l’intervento dei magistrati:

Diego Sabatino, Presidente

Alberto Urso, Consigliere, Estensore

Elena Quadri, Consigliere

Massimo Santini, Consigliere

Diana Caminiti, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alberto Urso Diego Sabatino





IL SEGRETARIO

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