CDS; per l’annullamento: a) del Regolamento di Servizio degli Istituti di Vigilanza Privata operanti nella Provincia di Napoli, approvato dal Questore di Napoli

Mercoledì, 01 Dicembre 2021 21:46

ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 202 del 2012, proposto da contro Questore di Napoli Ministero dell'Interno per la riforma della sentenza

del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Napoli, Sez. I, RG 5505/11, depositata in data 23 novembre 2011 Istituto di Vigilanza Parivata Turris S.r.l.

Pubblicato il 01/12/2021
                                                                                                                                                                                                        N. 08028/2021 REG.PROV.COLL.

                                                                                                                                                                                                         N. 00202/2012 REG.RIC.

 REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 202 del 2012, proposto da 

Istituto di Vigilanza Parivata Turris S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Enrico Angelone, con domicilio eletto presso lo studio Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2; 

contro

Questore di Napoli, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Napoli, Sez. I, RG 5505/11, depositata in data 23 novembre 2011, non notificata, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso n. di RG 1996/2011, proposto dall'Istituto di Vigilanza appellante per l’annullamento:

a) del Regolamento di Servizio degli Istituti di Vigilanza Privata operanti nella Provincia di Napoli, approvato dal Questore di Napoli in data 23 febbraio 2011, e successivamente comunicato;

b) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguenziale, comunque lesivo del diritto dell'Istituto ricorrente in appello;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2021 il Cons. Solveig Cogliani e uditi per le parti gli Avvocati come da verbale; 

Considerato che il presente appello è stato proposto per l'annullamento e la riforma della sentenza sopra specificata, con la quale era dichiarato inammissibile il ricorso n. di RG 1996/2011, prodotto dall'Istituto di Vigilanza appellante avverso il Regolamento di Servizio degli Istituti di Vigilanza Privata operanti nella Provincia di Napoli, approvato dal Questore di Napoli in data 23 febbraio 2011;

Considerato che la difesa erariale ha ribadito la legittimità dell’operato del Questore per la finalità di tutela della sicurezza e anche delle stesse guardie giurate;

Considerato che con sentenza parziale n. 6842 del 2018, la Sezione ha accolto l’appello nella parte in cui l’istante censurava la pronunzia di inammissibilità del ricorso di primo grado, negando la natura regolamentare dell’atto gravato; con la medesima pronunzia ha disposto adempimenti istruttori al fine della definizione della controversia; in particolare si chiedeva di depositare una relazione in ordine a quale sia il rapporto tra il provvedimento ed il regolamento ministeriale, anche alla luce della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. I ter, n. 2703/2013, che, dopo un compiuto esame di tutti i motivi proposti avverso Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti (d.m. 1 dicembre 2010 n. 269), ha statuito il parziale accoglimento del ricorso, con riguardo alla parte del primo motivo con la quale è stata censurata la previsione contenuta nell'allegato A che - nel definire i requisiti minimi di qualità (requisiti soggettivi, organizzativi, economico-finanziari) che devono essere posseduti dagli operatori del settore -, ha previsto che gli Istituti di vigilanza privata che intendono richiedere una nuova autorizzazione e/o proseguire nell'attività devono (cfr. l'art. 3.3) garantire l'integrale rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione del CCNL di categoria e della contrattazione di II livello;

Considerato che con deposito del 4 giugno 2021 l’Amministrazione ha adempiuto ribadendo la particolare situazione di pericolosità dell’area di interesse;

Ritenuto necessario, al fine del decidere, in particolare in ordine al permanere dell’interesse, acquisire una dettagliata relazione da parte della Questura di Napoli in ordine ai provvedimenti assunti a seguito dell’entrata in vigore del decreto ministeriale richiamato e, visto il tempo trascorso dall’insorgenza del giudizio, dall’Amministrazione appellata in ordine alla eventuale trasmissione e predisposizione di norme di servizio da parte dell’Istituto appellante;

Ritenuto che, al medesimo fine, ai sensi dell’art. 73 c.p.a. è opportuno sollecitare l’appellante – ai fini della completezza del contraddittorio – sul punto della permanenza dell’interesse;

Al predetto adempimento l'Amministrazione dovrà provvedere entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;

Ritenuto di dover demandare ad un successivo decreto la fissazione dell’udienza di merito per il prosieguo;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Demanda ad un successivo decreto la fissazione dell’udienza di merito per il prosieguo.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giulio Veltri, Presidente FF

Giovanni Pescatore, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore

Ezio Fedullo, Consigliere

Umberto Maiello, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Solveig Cogliani Giulio Veltri


IL SEGRETARIO

 

Pubblicato in Sentenze C.D.S.