REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente -
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere -
Dott. SANDRINI Enrico Giusepp - Consigliere -
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere -
Dott. CASA Filippo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.C. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 15/2011 CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 02/04/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per la parte civile, l'avv. Dieni Giulia, che ne chiede il rigetto del ricorso;
uditi i difensori avv. Aricò Giovanni e Fonte Leone che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza emessa in data 2.4.2012, la Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria confermava la decisione del 28.1.2011 con la quale la Corte di Assise della stessa sede aveva dichiarato M.C. responsabile dei reati di tentata rapina, omicidio, detenzione e porto illegali di armi comuni clandestine e ricettazione aggravati, commessi nel capoluogo reggino il 1 agosto 2007 in concorso con V.V., F.G.B., F.S., P.G., P.D., Ma.Ma. e G.F.G. - nei confronti dei quali si era proceduto separatamente - e lo aveva condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di sei mesi, nonchè alle sanzioni accessorie di legge, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per cinque anni ed al risarcimento dei danni in favore delle Parti civili costituite, oltre al rimborso delle spese processuali da costoro sostenute.
1.1. I fatti venivano ricostruiti come segue.
Alle ore 6,40 del (OMISSIS), pervenivano varie telefonate al numero di pronto intervento della Polizia di Stato "113" per segnalare l'avvenuta commissione di una rapina nei pressi dell'Ufficio postale di via (OMISSIS).
Giunti sul posto, gli operanti della Questura di Reggio Calabria verificavano che era stato posto in essere un tentativo di rapina ai danni di un furgone portavalori della ditta "Sicurtransport", conclusosi con l'uccisione della guardia giurata R.L., il cui corpo giaceva riverso sul sedile lato conducente del suddetto furgone.
Tra tale veicolo - che presentava la fiancata sinistra attinta da sei colpi di pistola 7,65 - e un furgone Fiat "Doblò" si trovavano due uomini, l'uno giacente in terra e l'altro intento a soccorrerlo, poi identificati, rispettivamente, in F.G.B. e F.S.: quest'ultimo veniva subito tratto in arresto, mentre il fratello veniva trasportato in ospedale.
Sul luogo dell'evento criminoso venivano rinvenute e sequestrate una pistola calibro 9x21 marca "Bernardelli" completa di caricatore con n. 13 cartucce dello stesso calibro e una pistola calibro 9 corto marca "Pietro Beretta", completa di caricatore con n. 7 cartucce dello stesso calibro; durante il sopralluogo si rinvenivano, inoltre, un caricatore con n. 7 cartucce calibro 9x21, tre passamontagna, due paia di guanti e un telefono cellulare marca "Nokia".
Si accertava, poi, che nel corso dell'assalto al furgone era rimasto ferito da colpi d'arma da fuoco un altro dei rapinatori, identificato in Ma.Ma., che veniva accompagnato in ospedale.
Nel medesimo contesto temporale giungeva al Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti anche P.G., ferito come il Ma.
da colpi d'arma da fuoco, accompagnato da soggetto poi identificato nel fratello D.A..
Si accertava, ancora, che il veicolo Fiat "Doblò", utilizzato dai malviventi, risultava intestato a tale C.A.G., il quale ne aveva denunciato il furto il 1 luglio 2007.
Lungo le strade adiacenti al luogo del commesso reato venivano rinvenuti altri mezzi e, in particolare, una vettura Fiat "Uno" intestata a D.A., anch'essa di provenienza furtiva, e una Volkswagen "Lupo" intestata a Cr.An., madre dei due fratelli F..
Sulla scorta degli elementi scaturiti dalle prime indagini, venivano, quindi, tratti in arresto i due fratelli F., i due fratelli P. e Ma.Ma..
1.1.1. In base delle immagini registrate dalle due telecamere del sistema di videosorveglianza dell'ufficio postale di via (OMISSIS) tra le ore 6.40.34 e le ore 6.41.01 (soli 27 secondi) di quel (OMISSIS), nonchè alla luce delle informazioni fornite dalla guardia giurata superstite S.A., i Giudici di merito così ricostruivano la dinamica dell'assalto al furgone.
Le immagini estrapolate dal citato sistema di videosorveglianza avevano consentito di individuare in cinque il numero dei soggetti scesi dal furgone "Doblò" con le armi in pugno.
La difforme indicazione del S., che aveva parlato di soli tre malviventi, era verosimilmente da ricondurre alla circostanza che la guardia giurata - per come dalla stessa riferito - si era data ad immediata fuga nel momento in cui, nel fare ritorno al furgone portavalori con il denaro prelevato, aveva scorto i primi tre rapinatori uscire dal mezzo armati a aveva udito il rumore dello scarrellamento, sicchè, spaventato, era scappato via, non avvedendosi della presenza degli altri due.
Fuggito il S., i cinque uomini armati e travisati avevano assalito il furgone, dove era rimasta la seconda guardia giurata che componeva l'equipaggio, ingaggiando con essa un conflitto a fuoco, nel corso del quale due rapinatori cadevano a terra e altri due, egualmente feriti, si davano alla fuga, mentre il quinto, parimenti in fuga, si allontanava puntando la propria pistola contro il furgone portavalori.
1.1.2. Alla stregua delle emergenze acquisite, i Giudici di merito avevano concluso che a bordo del veicolo Fiat "Doblò" si trovavano F.G.B., Ma.Ma., P.G., M.C. e V.V. (questi ultimi due resisi irreperibili subito dopo il fatto).
Gli altri due correi, F.S. e P.D.A. erano appostati a breve distanza dal luogo, pronti a prelevare i compiici, ciascuno a bordo di una propria autovettura: il primo, sulla Volkswagen "Lupo" intestata alla madre, il secondo a bordo della Fiat "Punto" della fidanzata Mu.Lo..
G.F.G., infine, era stato subito indicato tra i partecipi al delitto da F.S., il quale, non appena tratto in arresto, aveva immediatamente dichiarato una sua disponibilità a collaborare e i suoi riferimenti su G. erano stati poi sostanzialmente confermati da costui.
1.1.2.1. Secondo la Corte di secondo grado, i primi Giudici non aveva esplicitato, con altrettanta evidenza, per quale motivo fin dall'inizio si fosse ritenuto il coinvolgimento anche del M. e del V., resisi irreperibili dopo il delitto, tanto da eseguire, lo stesso giorno della rapina, due perquisizioni presso le rispettive abitazioni.
Si evinceva dagli atti che l'attenzione sui due era dipesa dalle informazioni fornite dal F.S., il quale non aveva parlato solo della presenza alla rapina del G., ma anche del M. e del V., come riportato nell'ordinanza cautelare emessa a loro carico il 24.8.2007.
E allora, sebbene il F., nel corso del giudizio di primo grado, si fosse avvalso della facoltà di non rispondere, sarebbe stato preferibile - osservava la Corte - che, nell'esposizione dei fatti, fosse riportato il "dato storico" costituito dalle originarie dichiarazioni accusatorie rese dal F. nei confronti del M..
1.1.2.2. Ciò precisato, e, con l'eccezione della difforme valutazione sul portato probatorio delle conversazioni intercettate tra il G. e i suoi visitatori in carcere, i Giudici di secondo grado mostravano di concordare con le considerazioni svolte dalla prima Corte di Assise sugli elementi a carico del M.: il rinvenimento, presso la sua abitazione e nell'immediatezza del fatto, di sostanza ematica su materiale da medicazione, indumenti e oggetti vari, riconosciuta in sede di accertamento biologico come appartenente al M. stesso e al di lui nipote V.V., le cui tracce ematiche erano state rilevate anche sul luogo del delitto; la lunga latitanza, protrattasi fino alla sua cattura, intervenuta il 3.2.209; l'ammissione, resa dal M. nel corso dell'esame del 14.1.2011, circa la presenza del V. presso la sua abitazione il giorno del fatto.
1.1.2.2.1. La seconda Corte di merito perveniva alla conferma della condanna del M. anche alla luce dei successivi sviluppi processuali, costituiti dal passaggio in giudicato delle sentenze di condanna pronunciata a carico dei coimputati, ad eccezione del V., condannato nel doppio grado di merito.
Sul punto, dovevano essere disattese le censure difensive basate sul rilievo che i primi Giudici avrebbero fatto acritico ricorso a quanto statuito in esito ai procedimenti svoltisi con rito abbreviato nei confronti dei coimputati, facendone discendere in via pressochè automatica la responsabilità del M..
La responsabilità di costui era stata, viceversa, affermata in prime cure sulla base di una valutazione autonoma e incentrata sugli elementi specifici prima elencati caratterizzanti la sua esclusiva posizione.
1.1.2.2.2. Al portato delle sentenze irrevocabili, si aggiungeva, quale ulteriore elemento probatorio, la chiamata di correo resa dal Ma., il quale aveva individuato gli altri componenti l'equipaggio del furgone Fiat "Doblò" in F.G. B., V.V., P.G. e M.C., ossia in termini sovrapponibili a quanto autonomamente ricostruito dal primo Giudice.
Il Ma. dichiarava che i primi a scendere dal veicolo erano stati egli stesso, F. e P., tutti e tre immediatamente fatti segno di colpi di arma da fuoco esplosi dagli addetti al furgone portavalori, precisando che, sia in quanto ferito, sia per la concitazione del momento, non era in grado di ricostruire con esattezza i movimenti del M., con il quale aveva in precedenza commesso azioni delittuose secondo quanto da lui dichiarato all'Autorità Giudiziaria competente.
Solo successivamente, in ospedale, aveva appreso da P. che il colpo cagionante la morte della guardia giurata era stato esploso dal V..
Aggiungeva il Ma. che non era previsto che vi fosse un conflitto a fuoco in occasione della programmata rapina.
Secondo la Corte di Assise di Appello, i riferimenti accusatori operati dal Ma. nei confronti del M. dovevano ritenersi puntuali e circostanziati, nè aveva trovato smentita di sorta l'affermazione dello stesso dichiarante sulla sua pregressa conoscenza e frequentazione del M. oltre che sulla loro congiunta partecipazione ad altre azioni criminose.
E gli "omissis" che, nei verbali acquisiti in appello, coprivano detti profili, indirettamente documentavano quanto affermato dal Ma. sulle indagini pendenti al riguardo.
Rilevava la Corte che le richieste di trasmissione di altri eventuali esami cui sarebbe stato sottoposto il Ma. con riferimento alla vicenda per cui è causa, pur puntualmente eseguite, non avevano in alcun modo avallato lo prospettazione difensiva secondo cui il collaboratore avrebbe in altre sedi riferito circostanze diverse, sì da far ritenere inattendibile il suo narrato.
Infine, nè durante l'esame, nè successivamente, l'imputato aveva palesato possibili ragioni di astio o di diversa natura che lo avrebbero potuto indurre a muovere false accuse al correo.
1.1.2.2.3. Ribadiva la seconda Corte che, a prescindere da chi avesse materialmente esploso il colpo mortale, tutti i concorrenti nel tentativo di rapina dovevano rispondere dell'omicidio volontario a titolo di concorso pieno ex art. 110 c.p., osservando che chi consapevolmente aderisce ad un piano che prevede un assalto armato ad un furgone porta valori, scortato da guardie armate, si assume deliberatamente e preventivamente la responsabilità di tutte le conseguenze che costituiscono prevedibile sviluppo di quell'azione, anche per effetto della condotta degli altri compartecipi, quale può essere, ad esempio, il ferimento o l'uccisione di uno degli aggrediti o anche di terze persone.
2. Ha proposto ricorso per cassazione M.C., per il tramite dei suoi difensori di fiducia.
2.1. Con il primo motivo, si deducono: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 234 c.p.p., comma 2 bis, art. 238 bis c.p.p. e art. 192 c.p.p., commi 2 e 3; violazione dell'art. 178 c.p.p. e conseguente inutilizzabilita delle dichiarazioni rese da Ma.Ma. nel giudizio d'appello.
2.1.1. La difesa ricorrente deduce assoluta carenza di motivazione della decisione impugnata rispetto alle eccezioni mosse circa l'utilizzo del contenuto delle sentenze emesse nel corso dei diversi procedimenti svoltisi nei confronti dei coimputati, acriticamente recepito dalla Corte di primo grado.
Assume la difesa che i diversi giudizi si erano svolti nella forma del rito abbreviato, ovviamente in assenza del difensore del M., sicchè le relative motivazioni erano fondate sul contenuto di atti inutilizzabili nel giudizio a carico del ricorrente.
Inutilizzabili, pertanto, in detto giudizio, dovevano reputarsi le dichiarazioni rese da F.S., il quale, nell'immediatezza del fatto, aveva indicato come partecipanti alla rapina anche il M. e il V., ma, nel processo a carico del M., si era avvalso della facoltà di non rispondere.
Nè tali dichiarazioni potevano essere recuperate da quelle "de relato" rese da G.F.G..
La Corte di Assise di Appello non si era limitata a riportare le dichiarazioni del F. solo per individuare le ragioni dell'attenzione investigativa rivolta al M., ma ne aveva trascritto pressochè integralmente il testo con finalità probatorie più pregnanti, ossia per utilizzarle, correlandole agli altri elementi indiziari raccolti a carico del ricorrente - costituiti dall'apparente insussistenza di una ragione alternativa a quella della rapina rispetto alla scelta di rendersi irreperibile e dal rinvenimento in casa di M. di tracce ematiche appartenenti al V. e al M. stesso - elementi che, da soli, non erano considerati idonei dalla stessa sentenza a dimostrare la presenza del M. sul luogo della rapina.
Così operando, i Giudici di secondo grado avevano violato il disposto normativo (art. 192 c.p.p., comma 2 e art. 238 bis c.p.p.) come interpretato dalla Corte di legittimità.
2.1.2. I difensori ricorrenti muovevano censure anche sulla utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Ma.Ma..
Nelle more del giudizio, da vari Uffici di Procura, erano state acquisite plurime dichiarazioni del Ma. compendiate in altrettanti verbali di interrogatorio.
Il collaborante era stato, quindi, escusso in sede d'appello ed erano state acquisite tutte le dichiarazioni da lui precedentemente rese.
La Corte di secondo grado aveva ritenuto irrilevante, in dette dichiarazioni, la presenza di "omissis" asseritamente relativi ad ulteriori azioni criminali commesse in concorso tra il M. e il Ma., diverse, quindi, dalla rapina che qui interessa.
Così operando, la Corte aveva violato l'art. 111 Cost., impedendo alla difesa di conoscere l'integrale contenuto delle dichiarazioni del soggetto da escutere, al fine di poter introdurre temi afferenti l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni stesse;
conseguentemente, doveva ritenersi nullo l'esame dibattimentale del Ma. ai sensi dell'art. 179 c.p.p. e inutilizzabile il contenuto dell'esame stesso.
Anche a voler ritenere superabile la questione della loro inutilizzabilità, doveva evidenziarsi come la sentenza, nel limitarsi ad affermare che le stesse si sovrapponevano al contenuto della decisione di prime cure, eludesse sostanzialmente il vaglio previsto dall'art. 192 c.p.p., comma 3.
2.2. Con il secondo motivo, i difensori denunciano violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione all'art. 116 c.p..
La sentenza impugnata, pur in assenza di una devoluzione difensiva specifica, aveva ritenuto configurabile nella condotta del M. le caratteristiche tipiche del concorso ordinario ex art. 110 c.p..
Il compendio probatorio apprezzato dimostrava, viceversa, l'ascrivibilità del reato al ricorrente nella forma del concorso anomalo ex art. 116 c.p..
In primo luogo, il Ma. aveva riferito che non fu M. a sparare.
In secondo luogo, dalle dichiarazioni del coimputato era emerso il dato di un accordo preventivo che escludeva l'uso delle armi ("Il patto era che non si doveva sparare"), e, quindi, qualsivoglia atteggiamento psicologico volontaristico da parte dei concorrenti nella rapina.
Del resto, l'uso delle armi da parte dei rapinatori fu posto in essere solo a seguito della repentina reazione della vittima che, alla vista dei rapinatori, iniziò a sparare ferendone tre.
Posto che la reazione del rapinatore che fece fuoco - individuato in soggetto diverso dal M. - rientrava, al più, in un contesto di prevedibilità da parte dei correi, dovevano ritenersi sussistenti, nella specie, i due elementi negativi richiesti dall'art. 116 c.p.:
assenza di dolo, anche solo eventuale, e prevedibilità dell'evento più grave cagionato da soggetto diverso dal concorrente.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
2. Sul primo motivo di ricorso si osserva quanto segue.
2.1. La regola probatoria contenuta nell'art. 238 bis c.p.p., nel prevedere che le sentenze irrevocabili possono essere acquisite al processo ai fini della prova del fatto, stabilisce che le stesse sono valutate a norma dell'art. 187 c.p.p. e art. 192 c.p.p., comma 3.
Ciò vuol dire che le sentenze emesse in altro procedimento, benchè divenute irrevocabili, non costituiscono piena prova dei fatti in esse accertati, ma necessitano di riscontri esterni dei quali il giudice deve dare motivatamente atto. Tali riscontri possono consistere in qualsiasi elemento o dato probatorio, non predeterminato nella specie e qualità, e quindi in elementi di prova sia rappresentativa che logica (Sez. 6, n. 23478 del 19/4/2011, De Caro, Rv. 250098).
Dal tenore testuale della disposizione, che recita "le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato", senza prevedere limitazioni di sorta, si evince che dette sentenze sono utilizzabili anche nei confronti di soggetti rimasti estranei ai procedimenti nei quali esse, sono state pronunciate.
Del resto, l'utilizzabilità erga omnes del fatto accertato non può in alcun modo considerarsi lesiva del diritto di difesa del terzo, in quanto garantito dalle limitazioni, regolate dall'art. 192 c.p.p., comma 3, cui l'art. 238 bis c.p.p., fa espresso richiamo, che assistono l'efficacia probatoria del fatto accertato nel diverso procedimento (Sez. 5, n. 7993 del 13/11/2012, dep. 19/2/2013, Miceli e altri, Rv. 255058).
Va, inoltre, ricordato che, con il riferirsi alle "sentenze divenute irrevocabili", il legislatore, nella disposizione di cui all'art. 238 bis c.p.p., ha inteso rendere utilizzabili ai fini della prova del fatto in esse accertato non soltanto le sentenze rese in seguito a dibattimento ma anche quelle emesse - come nel caso di specie - a seguito di giudizio abbreviato (ovvero di applicazione della pena su richiesta); la ratio della disposizione di legge, infatti, è quella di non disperdere elementi conoscitivi acquisiti in provvedimenti che hanno comunque acquistato autorità di cosa giudicata, fermo restando il principio del libero convincimento del giudice (Sez. 2, n. 6755 del 19/05/1994, Rapanà, Rv. 198107; Sez. 1, n. 8881 del 10/07/2000, Malcangi e altro, Rv. 216920).
2.2. Ciò premesso, ritiene il Collegio che la Corte di Assise di Appello si sia complessivamente attenuta ai principi ora enunciati.
Non appare, invero, fondata la censura, che innerva il primo motivo di ricorso, secondo cui detta Corte, attraverso l'utilizzo delle sentenze irrevocabili di condanna con rito abbreviato dei coimputati F.G.B., F.S., P.G., Ma.Fr., G.F.G. e P. D. (sentenze emesse della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria in data 3.3.2010 per i primi cinque, e in data 7.2.2012 per il sesto), avrebbe valutato nel compendio probatorio le dichiarazioni accusatorie rese da F.S. a carico del M. e acquisite nel diverso procedimento (definito "allo stato degli atti"), nonostante nel procedimento a carico del ricorrente il correo si fosse avvalso della facoltà di non rispondere.
In primo luogo, sono gli stessi Giudici dell'appello a dare atto, a pag. 16 della sentenza, che la Corte di Assise, accogliendo l'opposizione della difesa, non aveva acquisito il verbale delle dichiarazioni rese da F.S. al P.M., atto che, pertanto, non è confluito nel fascicolo processuale (e quindi non poteva essere utilizzato).
In secondo luogo, se è vero che, come stigmatizzato dalla difesa, la Corte di secondo grado, ha riportato un'ampia sintesi di tali dichiarazioni, è altrettanto vero che ciò la Corte ha fatto - come da essa chiarito sempre a pag. 16 - per supplire, forse con un eccesso di zelo, a una lacuna imputata al primo Giudice, che non aveva fatto riferimento al "dato storico" delle originarie dichiarazioni accusatorie formulate dal F. nei confronti del M., così lasciando inesplicato l'impulso investigativo immediato in direzione di quest'ultimo (che subì una perquisizione domiciliare proprio il giorno dei fatti), che non figurava tra i soggetti feriti da colpi da arma da fuoco rintracciati dagli operanti nelle vicinanze del luogo della tentata rapina.
D'altro canto, che la Corte di Assise di Appello non abbia indicato tra gli elementi indiziari valutati a carico del M. le dichiarazioni del F., lo si evince dalla inequivoca espressione usata a pag. 19 della sentenza, laddove, esaurite le preliminari precisazioni ("Una volta precisato quanto precede...), la Corte afferma di condividere l'individuazione degli elementi a carico dell'imputato operata dal primo Giudice ("...deve concordarsi con quanto sottolineato nell'impugnata sentenza, secondo cui molteplici e convergenti sono gli elementi a carico dell'odierno appellante...") che, poi, passa a riassumere, senza menzionare le contestate dichiarazioni.
Va osservato, in ogni caso, che, anche qualora la prospettazione difensiva fosse stata giudicata fondata, il relativo motivo di ricorso sarebbe stato inammissibile in quanto aspecifico, per non essere stata illustrata dal ricorrente (se non in modo apodittico) l'incidenza dell'eventuale eliminazione dell'elemento contestato ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", ovvero valutando se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, fossero state sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 6, n. 18764 del 5/2/2014, Barilari, Rv. 259452).
3. E' infondato il secondo motivo di ricorso.
Corrisponde a una legittima facoltà del P.M., peraltro normativamente prevista, con riguardo alla formazione del fascicolo del dibattimento, dall'art. 329 c.p.p., comma 3 e art. 130 disp. att. c.p.p., disporre l'obbligo del segreto per singoli atti (o parti di atti) per tutelare lo svolgimento di indagini in corso.
Nessuna lesione del diritto di difesa può, nella specie, lamentare la difesa del M., che ha esercitato il diritto di controesaminare nella pienezza del contraddittorio dibattimentale il chiamante in correità Ma.Ma., ponendosi nella condizione migliore per valutarne la credibilità.
Nessuna nullità dell'esame dibattimentale può, dunque, fondatamente dedursi a causa degli "omissis" che figurano nei verbali di dichiarazioni rese dal Ma. acquisiti nel procedimento a carico del M., non ricorrendo alcuno dei casi previsti dagli artt. 178 ss. c.p.p. in un regime di tassatività.
Nè è fondata la censura secondo cui la Corte reggina si sarebbe limitata ad affermare che le dichiarazioni del collaborante si "sovrapponevano" alla decisione di prime cure, così eludendo il vaglio previsto dall'art. 192 c.p.p., comma 3.
La Corte, non solo ha evidenziato che il Ma. aveva individuato i componenti del commando armato in modo coincidente con la ricostruzione operata dal primo Giudice descrivendo la prima fase dell'assalto armato al furgone portavalori, ma ha anche dato atto dei suoi rapporti pregressi di natura criminale intercorsi con il M. - sottolineando che non avevano trovato smentite di sorta - e, infine, ha rilevato che mai il predetto collaborante, nel corso del suo esame o successivamente, aveva prospettato possibili ragioni di astio o di diversa natura che lo avrebbero potuto indire a muovere accuse false.
Tali dichiarazioni sono state, dunque, valutate unitamente agli altri elementi probatori che, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, la Corte di secondo grado ha ritenuto conducenti nel senso dell'affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati ascrittigli.
4. E' manifestamente infondato il terzo ed ultimo motivo di ricorso.
In ordine alla configurabilità del concorso anomalo di cui all'art. 116 c.p., comma 2, vanno ricordati i principi cardine messi a fuoco dalla giurisprudenza di legittimità e già menzionati nella sentenza della Corte reggina.
Alla stregua di tali principi, perchè la norma citata possa trovare applicazione è necessario, innanzi tutto, che l'evento diverso da quello programmato non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, dunque, che il reato più grave non sia stato già considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata;
e, su altro versante, occorre accertare la non atipicità dell'evento diverso, o più grave, rispetto a quello concordato, in modo che l'evento realizzato non sia conseguenza di circostanze eccezionali, imprevedibili e non ricollegabili all'azione criminosa, sì da interrompere il nesso di causalità (così Sez. 6, n. 20667 del 12 febbraio 2008, Scambia e altri, Rv. 240060; e, fra le più recenti, Sez. 2, n. 3167 del 28/10/2013, dep. 23/1/2014; Sorrenti, Rv.
258604).
Nello specifico, ha considerato la Corte di merito che la realizzazione di un omicidio rappresenta in via generale una ragionevole, prevedibile e probabile conseguenza di qualsiasi rapina effettuata con l'uso di armi.
Siffatta valutazione, allineata a quanto statuito da questa Suprema Corte con la sentenza n. 36135 del 26/5/2011 (rie. S. e altri, Rv.
250936), secondo cui "la partecipazione all'accordo per commettere una rapina utilizzando un'arma da fuoco comporta la responsabilità, a titolo di concorso ordinario e non anomalo, anche per l'omicidio commesso nel corso della sua esecuzione dal complice che ha in concreto cagionato la morte del rapinato", si è vieppiù consolidata attraverso l'analisi della fattispecie concreta, in cui il consistente numero dei rapinatori, l'uso da parte di costoro di armi micidiali, il necessario possesso di armi da parte delle guardie giurate addette al furgone portavalori obiettivo della rapina, rendevano non soltanto prevedibile, ma altamente probabile il ricorso all'uso delle armi contro le predette guardie giurate e, quindi, l'uccisione di alcuna di costoro.
Anche a tale riguardo la decisione assunta si rivela sorretta da motivazione congrua, logicamente irreprensibile e del tutto conforme ai principi che informano la materia.
5. Per le esposte considerazioni, il ricorso va, nel complesso, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle Parti civili, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle Parti civili, che liquida nella somma di Euro 3.000,00, oltre accessori come per legge.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2014
