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che svolgendo le mansioni di guardia giurata per conto di una società privata, non riveste la posizione soggettiva indicata ... compete alla guardia giurata, sebbene dipendente di una società privata, cui siano affidati compiti di vigilanza e sicurezza per la custodia di beni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Presidente -
Dott. APRILE Ercole - Consigliere -
Dott. AMOROSO Riccardo - rel. Consigliere -
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere -
Dott. ROSATI Martino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. D.A., nato a (OMISSIS);
2. F.R., nato a (OMISSIS);
3. F.A.C., nata a (OMISSIS);
4. R.C., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 08/02/2018 della Corte di Appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere AMOROSO Riccardo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FODARONI Giuseppina, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso per R. e l'inammissibilità per gli altri.
Svolgimento del processo
1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'Appello di Venezia ha riformato la sentenza del 28 maggio 2013 emessa all'esito del giudizio abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Vicenza, con la quale i predetti ricorrenti sono stati condannati per i reati di cui agli artt. 110, 314, 367, 648, 697 e 699 c.p., nonchè artt. 110 e 112 c.p., L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 4 (commessi nei mesi di (OMISSIS)), rideterminando la pena inflitta a D.A. in accoglimento dell'accordo sui motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p., dichiarando la prescrizione del reato contravvenzionale di cui al capo g) e, per l'effetto, rideterminando la pena inflitta agli altri imputati F.R., F.A.C. e R.C. per le residue imputazioni, revocando altresì le statuizioni civili nei confronti di D. e confermando nel resto la sentenza del giudice di primo grado.
2. Con atto a firma del difensore di fiducia, D.A. ha proposto ricorso, deducendo con un unico motivo cumulativamente il vizio della motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà nonchè il vizio della violazione di legge, in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. ed in merito al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e della mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p..
3. Con atto a firma del comune difensore di fiducia, F.R., F.A.C. e R.C. hanno proposto ricorso, deducendo vizio della violazione di legge e difetto di motivazione, articolando i seguenti motivi.
3.1. Con il primo motivo nell'interesse di F.R. si censura la violazione di legge in relazione alla qualificazione del fatto a titolo di peculato anzichè a titolo di appropriazione indebita, censurandosi la natura di pubblico servizio svolta dal concorrente ( S.A.) che svolgendo le mansioni di guardia giurata per conto di una società privata, non riveste la posizione soggettiva indicata nell'art. 357 c.p., comma 2.
Si osserva, inoltre, che gli oggetti sottratti dal furgone porta valori condotto dal S. erano di proprietà di soggetti privati ed affidati alla custodia della società Costantini Divisione Sicurezza Coop. a.r.l. in forza di un rapporto meramente privatistico.
3.2. Con il secondo motivo si censura la motivazione della sentenza di merito per avere la Corte di Appello riconosciuto la sussistenza dell'aggravante delle recidiva valorizzando i soli precedenti penali e sulla base di un giudizio non verificabile sulla notoria contiguità del F. ad elementi di spicco della criminalità organizzata e di altre considerazioni errate desunte dalla gravità dei fatti per cui si procede e dalla ideazione e progettazione di altri reati rimasti allo stato embrionale.
3.3. Con il primo motivo dedotto nell'interesse di F.A.C. si denuncia la violazione di legge in relazione alla imputazione di ricettazione della merce provento del peculato commesso dal padre F.R., per errata qualificazione giuridica, essendo il fatto da ricondurre nell'ipotesi più favorevole del reato di favoreggiamento reale.
Si osserva che l'acquisizione degli orologi di cui l'imputata si è occupata durante la detenzione in carcere del padre, era diretta esclusivamente a consentire al padre di conseguire il profitto del reato, anche attraverso la relativa monetizzazione, ma senza alcuna partecipazione e condivisione di detto profitto da parte dell'imputata.
3.4. Con il secondo motivo, dedotto sempre nell'interesse di F.A.C., si denuncia la violazione di legge in relazione alla suddivisione delle condotte in tre reati di ricettazione rispetto ai diversi momenti in cui sono stati acquisiti gli orologi di provenienza delittuosa (capo k, tre orologi Panerai; capo L, due orologi Panerai e 4 orologi Cartier; capo M, un orologio Cartier), trattandosi di un'unica condotta di favoreggiamento posta in essere per aiutare il padre a recuperare i tredici orologi affidati al coimputato Ra..
3.5. Con il ricorso proposto nell'interesse di R.C. si denuncia la violazione di legge e vizio della motivazione per travisamento della prova in relazione alla mancanza di motivazione in punto di identificazione del soggetto indicato con il nome di C. nel colloquio in carcere intercorso tra F. ed i suoi stretti congiunti. Si deduce che entrambi i giudici di merito hanno travisato il contenuto dei predetti colloqui, da cui non è dato evincere il riferimento al ricorrente quale intermediario della vendita degli orologi. Inoltre si censura per travisamento della prova anche il colloquio da cui si evincerebbe che il ricorrente avrebbe ricevuto quale compenso dell'intermediazione della vendita degli orologi delle monete provenienti da quelle trafugate al furgone portavalori.
Motivi della decisione
1. I ricorsi sono inammissibili.
Iniziando dal ricorso di D.A., si deve osservare come tutti i motivi dedotti, sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., sul bilanciamento delle circostanze ed il diniego dell'attenuante dell'art. 114 c.p., investono punti della decisione che non possono essere più riproposti a seguito dell'accordo sulla pena in appello, con la rinuncia a tutti i motivi diversi da quelli sui quali si è formato l'accordo tra le parti processuali e che il giudice dell'appello ha ritenuto di accogliere.
Costituisce principio non controverso nella giurisprudenza di legittimità, già affermatosi nel vigore dell'identico istituto previsto dell'art. 599 c.p.p., comma 4 e successivamente abrogato dal D.L. n. 92 del 2008, che il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis c.p.p., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, e che il giudice dell'appello non è neppure tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall'art. 129 c.p.p., in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'istituto in esame, determinando la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non essergli devoluto e non solo in punto di affermazione di responsabilità (fra le tante, Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Proprio in ragione della sua immediata evidenza, l'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis c.p.p. è stata anche inclusa tra le cause di inammissibilità che, in base al disposto dell'art. 610 c.p.p., comma 5-bis, introdotto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, devono essere dichiarate senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
2. Passando all'esame dei motivi di ricorso proposti da F.A.C. e F.R., ed iniziando dal primo motivo concernente la questione della qualificazione giuridica come appropriazione indebita anzichè come peculato, deve rilevarsene la manifesta infondatezza per la mancanza di rilievi significativi ed apprezzabili che possano giustificare una rivalutazione dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla qualifica di incaricato di pubblico servizio che pacificamente compete alla guardia giurata, sebbene dipendente di una società privata, cui siano affidati compiti di vigilanza e sicurezza per la custodia di beni patrimoniali (denaro, preziosi o altro), senza che rilevi neppure che i valori sottratti siano di pertinenza di un ente pubblico o di un soggetto privato. Nella sentenza impugnata è stata fornita una risposta accurata agli analoghi rilievi dedotti con l'atto di appello, con ampi richiami giurisprudenziali, che devono essere qui nuovamente ribaditi (Sez. 6, 05/03/1993, Nemoianni, Rv. 195632; Sez. 6, 07/05/2015, De Sario, Rv. 264333), evidenziandosi quanto già puntualizzato in merito al fatto che soltanto l'azione appropriativa della guardia giurata compiuta senza correlazione alle attività di custodia e vigilanza può essere qualificata come appropriazione indebita aggravata, ai sensi dell'art. 61 c.p., n. 11, essendo la qualità di incaricato di pubblico servizio ravvisabile soltanto quando la guardia giurata pone in essere condotte che rientrano nelle proprie attribuzioni istituzionali in forza del combinato disposto degli artt. 133 e 134 del T.U.L.P.S., come pacificamente ed incontestabilmente è avvenuto nel caso in esame.
3. Tutti gli ulteriori motivi addotti dai due ricorrenti F.R. e C.A. sono inammissibili perchè diretti a sostenere una diversa versione dei fatti, sulla base di una ricostruzione alternativa a quella accertata nel giudizio di merito, senza fare emergere alcuna manifesta illogicità o travisamenti delle prove, ma sollecitando un nuovo apprezzamento proprio del giudice di merito e non consentito in sede di legittimità.
Quanto al giudizio sulla recidiva relativo al F.R., si rileva come esso sia stato adeguatamente motivato dalla Corte di merito sul piano della personalità dell'imputato attraverso la considerazione dalla tipologia, gravità e numero dei precedenti penali, così da superare il mero dato temporale della risalenza nel tempo degli stessi, rispetto a fatti commessi nell'anno 2011, evidenziando le ragioni della correlazione criminogena tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, in considerazione delle modalità dei fatti con l'impiego di armi e di esplosivi in concorso con altre persone, così da giustificare ampiamente la ravvisata perdurante inclinazione al delitto quale indice di una maggiore capacità criminale che ha influito anche nella commissione del reato "sub iudice".
4. Con riguardo alla questione dedotta nell'interesse di F.A.C. in relazione alla imputazione di ricettazione della merce provento del peculato commesso dal padre F.R., di cui si sollecita la qualificazione a titolo di favoreggiamento reale, è sufficiente rilevare la genericità del motivo che non si confronta con la ricostruzione dei fatti, ed in particolare con l'accertamento della ravvisata finalità di condivisione del profitto da parte dell'imputata.
Nella motivazione della sentenza impugnata si richiama il contenuto delle intercettazioni dei colloqui in carcere intercorsi con il padre a dimostrazione della mediazione interessata da parte dell'imputata nella vendita degli orologi trafugati con diretta e personale partecipazione agli utili.
Quindi, la diversa qualificazione giuridica più favorevole è stata invocata sulla base di una differente prospettazione dei fatti, che esclude la condivisione del profitto.
La censura articolata nel motivo di ricorso confonde in modo inammissibile l'erronea qualificazione giuridica del fatto, che investe la sussunzione del caso concreto sotto la fattispecie astratta, con la carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, ipotesi, questa, che si risolve in una censura delle risultanze istruttorie denunciabile solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione, e che presuppone la rappresentazione di un vizio logico manifesto dell'apparato argomentativo della sentenza impugnata, che non è dato cogliere nel caso in esame.
Non si ravvisa, invero, alcuna manifesta illogicità nell'apprezzamento della sussistenza del dolo specifico, inteso come finalità di procurare a sè o ad altri un profitto, sulla base della accertata intermediazione svolta dall'imputata non solo per il recupero ma anche per la vendita degli orologi trafugati dal padre, che ove realizzata avrebbe implicato una qualificazione del fatto in termini di maggiore gravità (ex art. 648-bis c.p.) rispetto al reato di ricettazione.
La "monetizzazione della refurtiva" che viene addotta nel ricorso come finalità alternativa, avuta di mira dalla imputata, sicuramente non corrisponde al dolo che caratterizza la fattispecie del meno grave reato di favoreggiamento reale.
Il principio di diritto, seguito dalla Corte di merito, in linea con l'orientamento consolidato di legittimità e condiviso dal ricorrente, distingue il delitto di favoreggiamento reale da quello di ricettazione, per il diverso atteggiamento psicologico dell'agente, nel senso che nel favoreggiamento, si persegue l'interesse esclusivo dell'autore del reato, per aiutarlo ad assicurarsene il prezzo, il prodotto o il profitto senza trarre per sè o per altri alcuna utilità, mentre nella ricettazione, successivamente alla commissione del reato presupposto, si persegue lo scopo specifico di trarre profitto, per sè o per terzi, dalla condotta ausiliatrice (Sez. 2, n. 10980 del 22/01/2018, Quattrocchi, Rv. 272370).
Con questa premessa in diritto, la ricostruzione del dolo specifico operata dalla Corte di merito non viene affatto scalfita dalle censure dedotte con il ricorso.
Se la finalità alternativa sollecitata nel motivo di ricorso deve essere ricercata in quella di "monetizzare la refurtiva", risulta palese come tale finalità vada ben oltre quella che connota il reato di favoreggiamento reale, in cui il profitto che si intende preservare è esclusivamente quello che deriva direttamente dal reato commesso dal terzo che si intende favorire, e non certamente quello che ne potrebbe derivare dalla commissione di ulteriori attività, quali quelle di sostituzione e trasformazione del bene di provenienza delittuosa.
5. Con riguardo al motivo di ricorso dedotto nell'interesse di F.A.C. con cui si denuncia la violazione di legge in relazione alla suddivisione delle condotte in tre reati di ricettazione rispetto ai diversi momenti in cui sono stati acquisiti gli orologi di provenienza delittuosa, una volta esclusa la possibilità di qualificare il fatto a titolo di favoreggiamento reale, ne risulta evidente la manifesta infondatezza, non potendosi che ribadire le corrette valutazioni operate dalla Corte di merito sul punto della pluralità delle condotte di ricettazione avvinte dal nesso della continuazione.
6. Con riguardo ai motivi di ricorso che riguardano R.C. si deve innanzitutto rilevare che la questione dell'identificazione non risulta essere stata dedotta nei motivi di appello.
Ne deriva, pertanto, la palese inammissibilità del relativo motivo di ricorso, trattandosi di una doglianza che investe il fatto e non è evidentemente proponibile in sede di legittimità per la prima volta, non potendosi censurare un vizio di motivazione rispetto ad un punto della decisione del giudice di primo grado, sul quale la Corte di appello non ha operato alcuna valutazione nel rispetto dei limiti della propria cognizione imposti dal principio devolutivo.
L'inammissibilità del primo motivo travolge inevitabilmente anche il secondo motivo dedotto con riferimento alla ridotta valenza indiziaria del rinvenimento nella disponibilità del R. dei nove blister contenitori di monete, che non può essere ritenuto, come sostenuto dal ricorrente, quale unico elemento indiziario a suo carico.
Il ricorrente, muovendo dall'indimostrato assunto della mancata identificazione dell'imputato con il soggetto cui si riferiscono i soggetti intercettati, non più sindacabile in questa sede per quanto sopra osservato, ha censurato l'affermazione di responsabilità perchè basata solo sul dato indiziario, residuale, che isolatamente valutato non avrebbe la necessaria gravità dimostrativa del coinvolgimento dell'imputato.
La parzialità del motivo, che esamina atomisticamente uno solo degli indizi, senza considerare la valenza complessiva delle emergenze processuali poste a fondamento del giudizio di responsabilità, risulta evidentemente inammissibile, perchè inevitabilmente carente del necessario confronto con la globalità delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
7. Dalla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare ciascuno una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila Euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2020