titolare della licenza per la gestione dell'istituto di vigilanza privata denominato "-OMISSIS-", a mezzo di apposite istanze richiedeva, rispettivamente, il rilascio
La vigilanza privata si caratterizza per l'esercizio di poteri di intervento diretto per la difesa dell'immobile, laddove l'attività di portierato o di guardiania non implica un obbligo di difesa attiva, ma solo passiva, degli immobili; cionondimeno è innegabile una certa loro correlazione funzionale, nel senso che la difesa attiva si innesta e consegue ad attività di controllo dei luoghi e di segnalazione di situazioni di allarme. Qualora sussistono chiari riscontri della contiguità tecnico-operativa tra i due servizi è giustificato l'accorpamento funzionale in sede di affidamento.
Gli organi del Ministero dell'Interno ben possono rilevare come le frequentazioni di persone "gravate da procedimenti penali e di polizia possano dare luogo a rischi, specie con riferimento alla possibilità che soggetti pregiudicati per gravi reati frequentino chi porti con sé armi e, pertanto, una tale valutazione risulta di per sé ragionevole.
La frequentazione di persone gravate da procedimenti penali e di polizia assume un'indubbia importanza in sede di valutazione della affidabilità del richiedente la nomina a guardia particolare giurata;
del pericolo di infiltrazione, nell'assunto della Amministrazione) sarebbe fruitore di un programma di protezione (vigilanza dinamica) e, in ... Appello di Napoli del 22 luglio 2015, e di poi sottoposti al "programma di protezione della vigilanza dinamica"
"Autorizzazione all'aggiudicazione definitiva per la procedura di individuazione del player per la vendita di beni della c.d. Collezione Nes/Compiano" aste per la vendita dei beni appartenenti alla c.d. "Collezione Nes/Compiano"
A.L. Polizza (...) rappresentata e difesa, come da procura in atti dagli avv.ti Bruno Giuffré e Andrea Luigi presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata ... Compiano, non si è avveduto il primo giudice, per un verso, che il contratto prevedeva semplicemente un onere di controllo dei servizi demandati a terzi e non certo una vigilanza in situ costante e capillare
In tema di reati fallimentari, è applicabile la circostanza aggravante comune della pluralità di fatti di bancarotta di cui all'art. 219, comma secondo, n. 11. fall. all'ipotesi della bancarotta fraudolenta impropria, sia alla previsione di cui all'art. 223, comma primo,