REGIONE SICILIANA: Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di beni e servizi

Domenica, 08 Dicembre 2024 20:55

Considerato, altresì, che, la clausola di recesso contenuta nel contratto di affitto di azienda pregiudica il requisito di affidabilità dell’operatore economico, in quanto consente alla società affittuaria di interrompere unilateralmente il rapporto contrattuale, mettendo a rischio la continuità aziendale necessaria per l’esecuzione dell’appalto.

il verbale di seduta riservata del 13 novembre 2024 con il quale il RUP, nell’esaminare i giustificativi della società Etna Police S.r.l, nonché in forza degli approfondimenti compiuti sulla base degli orientamenti giurisprudenziali maggioritari, ha dato atto che:
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“Dalla documentazione acquisita dall’analisi dei giustificativi prodotti dalla ditta
“Dalla documentazione acquisita dall’analisi dei giustificativi prodotti dalla ditta affittuaria "PEGASO affittuaria "PEGASO SECURITY S.P.A., relativamente al lotto 7, lo scrivente RUP ha appreso che:SECURITY S.P.A., relativamente al lotto 7, lo scrivente RUP ha appreso che:
Con contratto di AFFITTO D'AZIENDA ai rogiti del dott. FRANCESCO CAPOZZA, Notaio in
Con contratto di AFFITTO D'AZIENDA ai rogiti del dott. FRANCESCO CAPOZZA, Notaio in Corato, Rep. n.12102 Racc. n.7960, regi.to a BARI il 24 aprile 2024 al n. 17Corato, Rep. n.12102 Racc. n.7960, regi.to a BARI il 24 aprile 2024 al n. 17799 / 1T, intercorso tra 799 / 1T, intercorso tra "ETNA POLICE S.R.L.", con sede in Priolo Gargallo (SR) alla Via della Pentapoli n.135 e la società "ETNA POLICE S.R.L.", con sede in Priolo Gargallo (SR) alla Via della Pentapoli n.135 e la società unipersonale "PEGASO SECURITY S.P.A.", con sede in Pieve Emanuele alla Via Monte Grappa n.7, unipersonale "PEGASO SECURITY S.P.A.", con sede in Pieve Emanuele alla Via Monte Grappa n.7, la società unipersonale "ETNA POLICE S.la società unipersonale "ETNA POLICE S.R.L.", concedeva in affitto alla società unipersonale "PEGASO R.L.", concedeva in affitto alla società unipersonale "PEGASO SECURITY S.P.A." l'azienda avente ad oggetto l'attività di istituto di vigilanza privata esercitata in forza SECURITY S.P.A." l'azienda avente ad oggetto l'attività di istituto di vigilanza privata esercitata in forza di autorizzazione amministrativa per l'esercizio della vigilanza privata nelle Regiondi autorizzazione amministrativa per l'esercizio della vigilanza privata nelle Regioni Sicilia e Calabria ” … i Sicilia e Calabria ” … operativamente efficace dal 1° Giugno 2024…” avendo ad oggetto l’attività di vigilanza privata nelle Regioni operativamente efficace dal 1° Giugno 2024…” avendo ad oggetto l’attività di vigilanza privata nelle Regioni Calabria e Sicilia, comprendendo tutti i beni mobili, le attrezzature, i mezzi tecnologici, le autorizzazioni Calabria e Sicilia, comprendendo tutti i beni mobili, le attrezzature, i mezzi tecnologici, le autorizzazioni amministratiamministrative e quant’altro necessario per il corretto svolgimento dell’attività in questione da parte della società ve e quant’altro necessario per il corretto svolgimento dell’attività in questione da parte della società affittuaria PEGASO SECURITY S.p.A….”;affittuaria PEGASO SECURITY S.p.A….”;
Che il citato contratto di affitto all’articolo 3
Che il citato contratto di affitto all’articolo 3 –– DURATA, recita “L'affitto durerà 5 (cinque) anni, con DURATA, recita “L'affitto durerà 5 (cinque) anni, con decorrdecorrenza dalla data odierna. Alla scadenza del contratto, la società affittuaria dovrà restituire l'azienda nello enza dalla data odierna. Alla scadenza del contratto, la società affittuaria dovrà restituire l'azienda nello stato di efficienza e consistenza in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento dei beni materiali che di essa fanno parte stato di efficienza e consistenza in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento dei beni materiali che di essa fanno parte derivante da normale uso. derivante da normale uso. La società affittuaria potrà recedere dal contratto, in qualsiasi momento dandone La società affittuaria potrà recedere dal contratto, in qualsiasi momento dandone avviso alla società Concedente, mediante lettera raccomandata A.R. o a mezzo pec, almeno tre mesi prima della avviso alla società Concedente, mediante lettera raccomandata A.R. o a mezzo pec, almeno tre mesi prima della data in cui il recesso stesso deve avere esecuzione.”data in cui il recesso stesso deve avere esecuzione.”
Che il cit
Che il citato contratto di affitto all’articolo 4 ato contratto di affitto all’articolo 4 –– PROROGA, recita “Il contratto di affitto si intenderà PROROGA, recita “Il contratto di affitto si intenderà tacitamente prorogato di cinque anni in cinque anni, quando, decorso il tempo per cui è stato stipulato o prorogato, tacitamente prorogato di cinque anni in cinque anni, quando, decorso il tempo per cui è stato stipulato o prorogato, una delle parti non provveda a comunicare duna delle parti non provveda a comunicare disdetta, da portarsi a conoscenza della controparte almeno tre mesi isdetta, da portarsi a conoscenza della controparte almeno tre mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata A.R.prima della scadenza, con lettera raccomandata A.R.-- o a mezzo pec.”o a mezzo pec.”
Che secondo un indirizzo giurisprudenziale che si ritiene di condividere nel caso in cui il contratto che disciplina
Che secondo un indirizzo giurisprudenziale che si ritiene di condividere nel caso in cui il contratto che disciplina l'l'affitto della azienda o di un ramo di essa, preveda un termine di scadenza inferiore alla durata del contratto di affitto della azienda o di un ramo di essa, preveda un termine di scadenza inferiore alla durata del contratto di appalto da eseguire, può legittimamente essere disposta l'esclusione dell'operatore economico dalla procedura di appalto da eseguire, può legittimamente essere disposta l'esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara, poiché la stazione appagara, poiché la stazione appaltante non può fare affidamento sulla sussistenza dei requisiti di partecipazione per ltante non può fare affidamento sulla sussistenza dei requisiti di partecipazione per tutta la durata della procedura di gara, e precisamente dalla scadenza del termine della domanda di tutta la durata della procedura di gara, e precisamente dalla scadenza del termine della domanda di partecipazione alla procedura e fino all'aggiudicazione, nonché, in separtecipazione alla procedura e fino all'aggiudicazione, nonché, in seguito, per l'intera fase di esecuzione del guito, per l'intera fase di esecuzione del contratto di appalto, potendo intervenire una soluzione di continuità nel possesso dei requisiti con conseguente contratto di appalto, potendo intervenire una soluzione di continuità nel possesso dei requisiti con conseguente impossibilità di procedere all'aggiudicazione ovvero all'esecuzione del contratto di appalto; impossibilità di procedere all'aggiudicazione ovvero all'esecuzione del contratto di appalto;
che tale principio deve nella specie vieppiù essere confermato, atteso che: le principio deve nella specie vieppiù essere confermato, atteso che:

- Il contratto di affitto in essere non copre tutta la durata della procedura di gara, e precisamente dalla scadenza Il contratto di affitto in essere non copre tutta la durata della procedura di gara, e precisamente dalla scadenza del termine della domanda di partecipazione alla procedura e fino aldel termine della domanda di partecipazione alla procedura e fino all'aggiudicazione, nonché, in seguito, per l'aggiudicazione, nonché, in seguito, per l'intera fase di esecuzione del contratto di appalto;l'intera fase di esecuzione del contratto di appalto;

- ai sensi dell’art. 3, del citato contratto “…La società affittuaria potrà recedere dal contratto, in qualsiasi ai sensi dell’art. 3, del citato contratto “…La società affittuaria potrà recedere dal contratto, in qualsiasi momento dandone avviso alla società Concedente,momento dandone avviso alla società Concedente, mediante lettera raccomandata A.R. o a mezzo pec, almeno mediante lettera raccomandata A.R. o a mezzo pec, almeno tre mesi prima della data in cui il recesso stesso deve avere esecuzione….”, ponendosi un problema di affidamento tre mesi prima della data in cui il recesso stesso deve avere esecuzione….”, ponendosi un problema di affidamento atteso che l’affittuaria potrebbe decidere “ad libitum” di recedere in qualsiasi momatteso che l’affittuaria potrebbe decidere “ad libitum” di recedere in qualsiasi momento dal contratto di affitto;

Tanto premesso, lo scrivente RUP, sulla scorta della documentazione che contempla il contratto di affitto sopracitato, ritiene che l’offerta risulti priva del requisito dell’affidabilità e ciò per le motivazioni sopra richiamsopracitato, ritiene che l’offerta risulti priva del requisito dell’affidabilità e ciò per le motivazioni sopra richiamate, ate, pertanto si determina l’esclpertanto si determina l’esclusione dalla procedura di gara”.usione dalla procedura di gara”.

CONSIDERATO CHE:
- la giurisprudenza amministrativa ha affrontato il tema della durata del contratto di affitto d’azienda o di un suo ramo in relazione alla partecipazione alle gare d’appalto. In particolare, è stato stabilito che, se il contratto di affitto ha una durata inferiore a quella prevista per l’esecuzione dell’appalto, la stazione appaltante può legittimamente escludere l’operatore economico dalla procedura di gara non essendo garantita la continuità nel possesso dei requisiti necessari per tutta la durata del contratto d’appalto e sul punto il Consiglio di Stato, Sezione V, nella sentenza n. 827 del 4 febbraio 2019, ha affermato che: “Nel caso in cui il contratto che disciplina l’affitto dell’azienda o di un ramo di essa, posto in essere al fine di acquisire alcuni requisiti altrimenti non posseduti dal concorrente, rechi una clausola sulla durata del contratto inferiore alla durata del contratto di appalto da eseguire, la stazione appaltante dispone legittimamente l’esclusione dell’operatore economico dalla procedura di gara, poiché la stazione appaltante non può fare affidamento sulla sussistenza dei requisiti di partecipazione per tutta la durata della procedura di gara, e precisamente dalla scadenza del termine della domanda di partecipazione alla procedura e fino all’aggiudicazione, nonché, in seguito, per l’intera fase di esecuzione del contratto di appalto, potendo intervenire una soluzione di continuità nel possesso dei requisiti con conseguente impossibilità di procedere all’aggiudicazione ovvero all’esecuzione del contratto di appalto.” Così pure il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige/Südtirol (TRGA Trento) che, con la Sentenza n. 8 del 13.01.2017, ha chiarito che “l’esigenza di consentire alla stazione appaltante di aver sempre certezza dell’identità dei propri contraenti e dei soggetti chiamati ad eseguire il contratto posto in gara è un principio immanente nell’ordinamento a cui, osserva il Collegio, risultano preordinate in particolare le disposizioni relative ai requisiti di partecipazione alle procedure di gara. Coerente corollario di tale principio è l’ulteriore generale principio della continuità del possesso dei requisiti di partecipazione affermato da costante giurisprudenza e, da ultimo, ribadito nella pronuncia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2015. Secondo quanto rilevato dal giudice di seconda istanza il possesso dei requisiti suddetti “si impone” a partire dall’atto di presentazione della domanda di partecipazione e in ogni successiva fase della procedura di evidenza pubblica nonchè per tutta la durata dell’appalto senza soluzione di continuità e ciò per assicurare alla stazione appaltante di contrarre con un soggetto affidabile in quanto provvisto di tutti i requisiti necessari”;
- la S.A. ha, pertanto, il diritto di escludere dalla gara un operatore economico il cui contratto di affitto d’azienda o di un suo ramo abbia una durata inferiore a quella dell’appalto da eseguire, in quanto ciò non garantisce la continuità nel possesso dei requisiti necessari per l’intera durata del contratto;
CONSIDERATO, altresì, che,
- la clausola di recesso contenuta nel contratto di affitto di azienda pregiudica il requisito di affidabilità dell’operatore economico, in quanto consente alla società affittuaria di interrompere unilateralmente il rapporto contrattuale, mettendo a rischio la continuità aziendale necessaria per l’esecuzione dell’appalto;
- la clausola contrattuale sopra descritta costituisce un motivo di esclusione in quanto determina una situazione oggettiva di potenziale inadempimento, con pregiudizio per il regolare svolgimento della procedura di gara e l’esecuzione del contratto affidato;
- l’affidamento pubblico deve garantire, infatti, la stabilità e la continuità nella disponibilità dei requisiti, elementi imprescindibili per il buon esito dell’esecuzione contrattuale;
- in base a consolidata giurisprudenza, la presenza di situazioni di incertezza oggettiva circa la capacità operativa dell’operatore economico giustifica l’esclusione dalla procedura di gara per tutelare il buon andamento della pubblica amministrazione e garantire la regolarità e l’efficacia dell’esecuzione contrattuale;
CONSIDERATO, quindi, che, in seguito all’esclusione delle offerte disposte dal RUP, per le motivazioni contenute nel verbale di seduta riservata redatto dallo stesso in data 13 novembre 2024, la graduatoria per ciascuno dei 18 lotti, risulta così rideterminata:

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