Tribunale Foggia, Sez. I, Sent., 21/05/2013, n. 316. "M." confidava al D... di aver partecipato personalmente ad un episodio delittuoso consistente ad un assalto ad un furgone portavalori.

Martedì, 21 Maggio 2013 11:00

All'udienza in data 08.05.2012 venivano acquisiti col consenso delle parti verbale di SIT rese dalla guardia giurata G.M. in data 05.08.2009, annotazioni di PG a firma di D ... "M."; il "M."confidava al D... di aver partecipato personalmente ad un episodio delittuoso consistente ad un assalto ad un furgone portavalori.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA

Il Tribunale di Foggia Sezione I composto dai Magistrati:

Dott. PALUMBO Antonio - Presidente

Dott. DELLO IACOVO Armando - Giudice

Dott. LIPPINI Alberto - Giudice

con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal dott. ANFOSSI sostituto e con l'assistenza della dott.ssa RICCIO assistente ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale a carico di:

D.M., n. a C. il (...), ivi res. via F., 1

LIB. CONTUMACE

Avv. Sodrio di fiducia assente, ex art. 97 co. 4 c.p.p. Avv. D'Ambrosio

A) delitto p. e p. dagli artt. 110, 56, 628, co. 1 ed ult. a. 1 tutte le ipotesi c.p., perché -d'intesa con altri complici (uno dei quali si sospetta fosse V.E. alias M.) e per procurare a un profitto ingiusto- compiva atti idonei e diretti in modo univoco ad impossessarsi dei valori trasportati dalla ditta NP Service; senza riuscire nel proprio intento per cause indipendenti dalla propria volontà: e ciò in quanto esplodevano almeno 13 colpi con tre fucili in direzione del detto furgone, attingendolo in più parti; e, utilizzando un escavatore, colpivano più volte il furgone con la relativa pala meccanica; senza riuscire nell'intento di impossessarsi dei valori trasportati a causa della resistenza della vittima.

Con le aggravanti di aver commesso il fatto in più persone riunite, travisate e con l'uso di armi. In Ordona, il 5/8/09

B) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 c.p., 2 e 4 L. n. 895 del 1967; 110 c.p., 2 e 7,4 e 7 L. n. 895 del 6761 n. 2 c.p., perché -d'intesa con i complici di cui al capo precedente e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso- deteneva illegalmente, e portava in luogo pubblico, al fine di commettere il delitto di cui al capo A, un fucile d'assalto Ak47 kalashnikov e due fucili semiautomatici.

In Ordona, il 5/8/09.

C) delitto p. e p. dagli artt. 110, 648 c.p., perché, al fine di trarne profitto per sé, acquistava. comunque riceveva l'escavatore -richiamato nel capo che precede- di provenienza delittuosa (come da denuncia di furto di C.F. in data 3/8/09).

In Ordona, il 5/8/09.

Con la rec. specif. infr.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
In data 08.04.2011 il Giudice per le Indagini Preliminari disponeva il rinvio a giudizio nei confronti di D.C.M..

Ammessi ed espletati i mezzi di prova articolati dalle parti, all'esito dell'istruttoria dibattimentale le parti concludevano come da verbale dell'odierna udienza.

Il processo veniva quindi deciso come da dispositivo, riservando il Giudice il deposito della sentenza nel termine di giorni 90 in considerazione del carico di lavoro dell'ufficio e della complessità e delicatezza delle questioni trattate.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale ritiene il Giudice senz'altro raggiunta la piena prova della responsabilità penale dell'imputato per i reati a lui contestati in epigrafe.

All'udienza in data 08.05.2012 venivano acquisiti col consenso delle parti verbale di SIT rese dalla guardia giurata G.M. in data 05.08.2009, annotazioni di PG a firma di D.S.A. e C.C. in data 10.11.2009 ed a firma D.S.M. in data 23.05.2010, annotazione di PG in data 19.05.2009 a firma di D.S.A. e F.P., denuncia orale sporta da D.V. in data 05.08.2009 e verbale di ricezione di denuncia orale sporta da G.V. in data 05.08.2009.

Da tali atti, tutti acquisiti col consenso delle parti e quindi pienamente utilizzabili a fini della decisione, si evince quanto segue:

Gaeta riferisce che in data 05.08.2009, nei pressi dell'ufficio postale di Ordona, un uomo incappucciato gli puntava una pistola alla tempia e gli intimava di dargli il telefonino dicendogli che si trattava di una rapina; il Gaeta tornava in macchina e vedeva tre persone incappucciate con dei passamontagna neri e con delle tute di colore blu scuro; successivamente sentiva sparare 10 o più colpi e quindi vedeva altre tre o quattro persone che arrivavano dal retro dell'ufficio postale. D.V., direttore dell'ufficio postale di Ortona, riferiva che in data 05.08.2009, recatosi all'ufficio postale, notava il furgone della NL Service che si stava recando presso l'ufficio postale per consegnare delle banconote. A questo punto vedeva che il furgone portavalori veniva colpito da una pioggia di proiettili senza riuscire a vedere chi stava sparando; notava inoltre una pala meccanica che colpiva, dopo una rincorsa, la carrozzeria del furgone porta valori. Riferiva che il tentativo di sfondare la carrozzeria durava 10 minuti. A questo punto, il D.A. si trovava davanti due uomini incappucciati armati di fucile mitragliatore. Uno di questi entrava all'interno dell'ufficio postale e gli intimava di dargli il sacco; il D. rispondeva che non l'aveva in quanto i soldi dovevano ancora essere consegnati. A questo punto il rapinatore diceva all'altro, letteralmente "dobbiamo scappare " e così facevano. G.M., autista del furgone portavalori confermava la versione riportata da D.. Dall'annotazione di PG a firma C. e D.S. si ricava un'attività di intercettazione ambientale: dalla progressiva n. 158 del 13.10.2009 emerge che il D.F. si trovava nell'auto monitorata assieme ad un tale di nome "M."; il "M."confidava al Deramo di aver partecipato personalmente ad un episodio delittuoso consistente ad un assalto ad un furgone portavalori. Il M. rivelava ogni minimo dettaglio della tentata rapina mettendo in evidenza l'utilizzo di pericolose armi da guerra (del tipo Kalashikov) e di aver esploso, nella circostanza, numerosi colpi d'arma da fuoco; menzionava, inoltre, l'utilizzo di un escavatore, compendio di furto, di una catena, quali strumenti utilizzati per assaltare il mezzo blindato. Dopo ulteriori indagini, veniva accertato che in via Frascati n. 1, a Cerignola, laddove era sceso "M." abitava D.C.M., odierno imputato (da ulteriori indagini verrà accertato che l'unico "M." che abita in tale via è l'imputato) ; nella citata conversazione gli interlocutori facevano rifermento ad una sala giochi ove gli stessi erano soliti incontrarsi la quale veniva individuata nel circolo "Michelangelo"; in data 10.11.2009 ed in data 18.11.2009, D.C.M. veniva trovato in suddetto circolo assieme ad altri pregiudicati.

In data 10.07.2012 veniva sentito il teste P.D., maresciallo capo dei Carabinieri, il quale, sulla base delle testimonianza raccolte, confermava l'accaduto. Riferiva che erano stati usati dei Kalashnikov per colpire il furgone e che gli stessi, in base alla sua esperienza, erano da considerarsi arma da guerra; riferiva, infine, che l'escavatore era stato rubato a C.F.. In tale data veniva acquisito anche il verbale di sequestro dell'escavatore e di un autocarro marca Fiat, entrambi oggetto di furto ai danni di C.F..

Nessun dubbio che sia stato consumato il reato di cui al capo A) di imputazione ossia la tentata rapina al furgone portavalori con uso di kalashnikov ed utilizzando un escavatore oggetto di furto. Le dichiarazioni che emergono dagli atti acquisiti non lasciano dubbi di sorta. Né sussistono dubbi che la tentata rapina sia stata messa in atto dall'imputato assieme ad altre persone. Dal verbale di intercettazioni ambientali ritualmente acquisito agli atti emerge senza dubbio che un tale M. racconta nei minimi particolari dell'assalto al furgone riferendo sia dell'uso dei kalashnikov sia dell'uso dell'escavatore per assaltare il furgone. La violenza è indubbia e consiste nell'uso delle armi, nell'esplosione di parecchi proiettili e nell'uso dell'escavatore. La rapina è tentata dal momento che i rapinatori non sono riusciti ad impossessarsi dei valori trasportati. Che il "M."sia l'imputato emerge in maniera incontrovertibile da due decisivi fattori: 1) esso viene lasciato ad un indirizzo nel quale abita D.C.M. (da ulteriori indagini viene accertato che l'unico "M." che abita in tale via è l'imputato); 2) nella conversazione intercettata il Deramo ed il "M." fanno riferimento ad una sala giochi dove sono soliti incontrarsi ed il D.C. viene trovato per ben due volte in tale sala giochi in compagnia di altri pregiudicati. La rapina è aggravata dall'uso delle armi e dalle più persone riunite dal momento che G.V., quando gli viene puntata la pistola alla tempia, inizialmente vede tre persone incappucciate con i passamontagna neri e, successivamente, ne vede altre tre o quattro che arrivano dal retro dell'ufficio postale. Né sussistono dubbi circa il reato di ricettazione dell'escavatore di cui al capo c) di imputazione dal momento che è emerso che lo stesso veniva sottratto a C.F.. Né, infine, sussistono dubbi circa i reati contestati nel capo b) di imputazione ed, in particolare, sulle armi utilizzate dal D.C. e dai suoi complici e sulla loro natura. Almeno un arma di tipo kalashnikov è stata utilizzata: il teste P.D. non ha esitazioni a sostenere che si tratti di un kalashnikov e che sia da considerare arma da guerra; lo stesso D.C., nelle conversazioni intercettate, riferisce di aver usato un Kalashnikov. La Cassazione è, peraltro, costante nel ritenere il kalashnikov una arma da guerra ai sensi dell'art 1 L. n. 895 del 1967. E' peraltro indubbio che siano state utilizzate altre armi dal momento che il teste D.V. riferisce di almeno due uomini armati di fucile mitragliatore.

In entrambi i casi, inoltre, non vi è dubbio che le armi anzidette siano state portate in luogo pubblico.

Sono quindi pienamente integrate sia l'ipotesi di cui al combinato disposto degli artt. 2 e 4 L. n. 895 del 1967 ( porto d'armi da guerra in luogo pubblico) per quanto riguarda l'uso del kalashnikov, sia l'ipotesi di cui agli artt. 2, 4,e 7 L. n. 895 del 1967 per quanto riguarda i fucili mitragliatori i quali, in mancanza di prova specifica, sono da considerare armi comuni da sparo. E', infine, integrata l'aggravante di cui all'art 61. n.2 non essendovi dubbi che l'utilizzo delle armi è finalizzato alla commissione del reato di tentata rapina di cui al capo A) di imputazione.

Quanto al trattamento sanzionatorio, considerato più grave il reato di rapina tentata aggravata di cui al capo A di imputazione, si ritiene equo partire dalla pena base di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed Euro 1200 di multa; in considerazione dell'estrema gravità dei fatti commessi, pur dando atto della collaborazione della difesa che ha acconsentito all'acquisizione nel fascicolo del dibattimento di quasi tutti gli atti di indagine, non si ritengono concedibili le circostanze attenuanti generiche; la pena così determinata andrà quindi aumentata per effetto della recidiva contestata ad anni 4 di reclusione ed Euro 1400,00 di multa e, per effetto della continuazione con gli altri reati, alla pena finale di anni quattro mesi sei di reclusione ed Euro 1600,00 di multa.

Con la condanna, come per legge, si dispone la condanna al pagamento delle spese processuali.

Deve essere disposta la confisca del materiale in sequestro.

P.Q.M.

Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara D.C.M. colpevole di tutti i delitti ascrittigli, unificati sotto il vincolo della continuazione e, con la recidiva infraquinquennale contestata, lo condanna alla pena di anni quattro mesi sei di reclusione ed Euro milleseicento di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Ordina la confisca degli attrezzi e del materiale di cui al verbale di sequestro datato 05.08.2009 e la confisca con versamento alla competente direzione di artiglieria delle cartucce in sequestro nonché della barra e dei bossoli;

Dichiara D.C.M. interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Conclusione
Così deciso in Foggia, il 21 febbraio 2013.

Depositata in Cancelleria il 21 maggio 2013.

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