Cass. pen., Sez. II, Sent., (data ud. 12/07/2022) 24/10/2022, n. 40149. I ricorrenti hanno commesso una rapina a un furgone portavalori della società di trasporto gioielli "Ferrari"

Lunedì, 24 Ottobre 2022 10:11

Secondo la ricostruzione effettuata nelle sentenze di merito i ricorrenti hanno commesso una rapina a un furgone portavalori della società di trasporto gioielli "Ferrari" in (Omissis); ... nell'abitazione di Omissis di una pistola Glock 17 con matricola abrasa, sottratta alla guardia giurata nel corso della rapina.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANTOVANO Alfredo - Presidente -

Dott. PACILLI Giuseppina - rel. Consigliere -

Dott. ARIOLLI Giovanni - Consigliere -

Dott. SARACO Antonio - Consigliere -

Dott. MONACO Marco Maria - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposta da:

A.A., nato a (Omissis);

B.B., nato a (Omissis);

C.C., nato a (Omissis);

D.D., nato a (Omissis);

E.E., nato a (Omissis);

avverso la sentenza n. 422/2021 emessa dalla Corte d'Appello di Milano il 31 maggio 2021;

Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;

Udita nell'udienza del 12 luglio 2022 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;

Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale in persona di Dr. Senatore Vincenzo, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi;

Uditi gli avv.ti Dario Vannetiello, difensore di D.D., Valeria Maffei, difensore di E.E., e Rosario Marino, difensore di A.A. e Carmine C.C., che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi proposti; gli avv.ti Maffei e Marino hanno chiesto anche l'estensione ai propri assistiti dei motivi sul trattamento sanzionatorio, presentati dal difensore di D.D..

Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 31 maggio 2021 la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia emessa il 3 luglio 2020 dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale della stessa città, ha rideterminato la pena applicata a E.E. e ha confermato nel resto la sentenza impugnata, con cui E.E., B.B., D.D., A.A., F.F. e C.C. sono stati condannati per i reati loro ascritti.

2. Secondo la ricostruzione effettuata nelle sentenze di merito i ricorrenti hanno commesso una rapina a un furgone portavalori della società di trasporto gioielli "Ferrari" in (Omissis); hanno acquistato o comunque ricevuto, consapevoli della sua illegittima provenienza, un'autovettura Renault Megane, compendio di furto, e, al fine di ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, hanno apposto due targhe false: una, su una Lancia Delta di colore grigio metallizzato e, l'altra, su una Lancia Delta di colore blu metallizzato, proventi di furti; hanno altresì portato in luogo pubblico almeno quattro armi da guerra, tra cui due fucili a pompa e due kalashnikov.

3. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori di A.A., B.B., C.C., E.E., D.D. e F.F..

4. B.B. ha fatto pervenire rituale rinuncia al ricorso. Per F.F., all'udienza del 12 luglio 2022, è stato disposto lo stralcio degli atti con rinvio a nuovo ruolo, in ragione del legittimo impedimento del suo difensore a presenziare all'anzidetta udienza.

5. I difensori di A.A., C.C., E.E. e D.D. hanno dedotto i motivi di seguito indicati.

6. Il difensore di A.A. ha dedotto i seguenti motivi:

6.1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonchè mancanza di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice di primo grado di una memoria difensiva decisiva, che offriva una ricostruzione alternativa della vicenda. Nell'ottica accusatoria era stata evidenziata la circostanza che l'utenza, verosimilmente in uso all'imputato ((Omissis) finale), aveva avuto un contatto con G.G. alle 15.38 del (Omissis), a distanza di sette ore dalla rapina ed aveva agganciato la cella telefonica di (Omissis). Secondo la difesa, la sua attivazione in (Omissis), i contatti con altre utenze occulte nelle settimane precedenti la rapina e non nelle ore della stessa e sul suo luogo nonchè il silenzio del telefono ufficiale (che non aveva generato traffico dalle 09:20 del 14 ottobre 2016 alle 03:40 del 16 ottobre 2016, ricevendo numerose chiamate senza risposta e la polizia giudiziaria non era riuscita a geolocalizzare l'utenza ufficiale durante questo lasso di tempo, essendo riuscita a localizzarla solo alle 03:40 quando avrebbe agganciato il ponte radio di via Trinitapoli 10 in (Omissis)) sarebbero elementi che non consentirebbero di attribuire la rapina all'imputato. In altri termini, non si comprenderebbe quale fosse stato il ruolo dell'usuario dell'utenza (Omissis) finale alla realizzazione della rapina, non emergendo il benchè minimo elemento indiziario della partecipazione del possessore del telefono alle fasi precedenti e successive all'attività delittuosa, in quanto i contatti con le utenze occulte (Omissis) si arrestano al (Omissis), senza avere mai agganciato le stazioni radio dell'hinterland milanese. All'imputato era stata attribuita anche l'utenza (Omissis) finale in altra indagine per altra rapina e la polizia giudiziaria non aveva avuto alcuna esitazione ad attribuire l'utenza occulta (Omissis) all'imputato anche per la rapina di (Omissis) ma in sede di esecuzione delle misure cautelari l'utenza era stata sottoposta a sequestro in quanto, secondo gli inquirenti, era risultata nella disponibilità di F.F.. Dal verbale di perquisizione del (Omissis) tra gli apparecchi rinvenuti nell'abitazione di F.F. non vi era l'utenza occulta (Omissis). Nè a compromettere l'imputato vi erano altri elementi, quali impronte papillari o dichiarazioni di fonti confidenziali;

6.2) mancanza della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. La Corte d'appello si sarebbe limitata ad asserire che le attenuanti generiche devono poggiare sulla ricorrenza di elementi favorevoli, tali da giustificare un trattamento sanzionatorio più moderato, e non avrebbe spiegato per quale ragione si fosse discostata dal minimo edittale, previsto per il reato più grave.

7. Il difensore di C.C. ha dedotto i seguenti motivi:

7.1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonchè mancanza di motivazione per l'omessa valutazione di una memoria difensiva decisiva (circostanza già dedotta in appello), che offriva una ricostruzione alternativa della vicenda. Dai dati del traffico telefonico erano state isolate due utenze (Omissis) finali in contatto tra loro, che avrebbero agganciato celle radio non del luogo della rapina e la polizia giudiziaria non si sarebbe limitata a riportare i dati oggettivi, emersi dall'attività di indagine, ma sarebbe andata oltre sino a formulare tesi opinabili, quali quella della compatibilità con il luogo della rapina delle celle radio, agganciate dalle suddette utenze. A C.C. è stata attribuita un'utenza occulta 294 finale, intestata però a H.H., ma non sarebbe stata effettuata alcuna indagine tesa ad accertare se effettivamente H.H. fosse l'intestataria e per quali ragioni avesse consentito l'uso a terzi. Le conclusioni, a cui giungono gli inquirenti, sposate dai giudici del merito, sarebbero il risultato di valutazioni personali in ordine alla dinamica degli eventi, tant'è che spesso essi avrebbero usato avverbi come "verosimilmente" o frasi del tipo "ciò porta a ritenere", "appare evidente". L'utenza 294, in uso probabilmente a C.C. durante il viaggio verso il nord, non avrebbe prodotto traffico e gli investigatori, interpretando i dati del traffico telefonico, avrebbero affermato che la carovana era composta da almeno tre autovetture e C.C. avrebbe preso ad utilizzare l'utenza (Omissis) per contattare la sua amante ma non si comprenderebbe il motivo per cui C.C., già in possesso di un'utenza occulta (Omissis), ne avrebbe utilizzato un'altra. A C.C. è stata attribuita anche l'utenza occulta (Omissis), senza però alcun elemento di prova di questa circostanza. L'ipotesi investigativa sullo scambio delle utenze da un soggetto a un altro lascerebbe il campo a una serie di obiezioni e dubbi. Il ricorrente ha poi rimarcato che la sua amante non sarebbe stata convocata per essere sentita; non sarebbero state rinvenute impronte papillari o reperti biologici, nonostante il rinvenimento di due autovetture utilizzate dai rapinatori; la fonte confidenziale non avrebbe indicato nessuno degli odierni imputati quali partecipi della rapina.

7.2) mancanza della motivazione in ordine al disconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte d'appello si sarebbe limitata ad asserire che, eccezion fatta per l'incensuratezza, difetterebbero altri elementi valorizzabili al fine della concessione delle anzidette circostanze, così trascurando, ad es., la scelta del rito operata.

8. Il difensore di E.E. ha dedotto i seguenti motivi:

8.1) vizi della motivazione, per non avere il Giudice di primo grado valutato autonomamente gli esiti dell'attività investigativa e per avere fatto un mero rinvio agli esiti investigativi. La Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere che tale tecnica redazionale non costituisce motivo di nullità della sentenza, in quanto una pronuncia di legittimità (n. 31370/18) avrebbe affermato che non è legittima la motivazione redatta con il metodo del copia incolla;

8.2) erronea applicazione della legge penale. Secondo il ricorrente gli elementi, portati all'attenzione del Giudice di primo grado dall'accusa, sarebbero del tutto insufficienti a sostenere un'affermazione di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio. Secondo il giudicante, 5 elementi comprovavano la perfetta corrispondenza tra l'imputato e il rapinatore: la mano, la fisionomia, le scarpe calzate, l'accento del soggetto e la circostanza che l'utenza telefonica, a lui intestata, non aveva prodotto traffico telefonico al momento della rapina. La difesa, nei motivi di appello, aveva obiettato che: la malformazione al dito della mano dell'imputato era impossibile da identificare, dal momento che il rapinatore indossava dei guanti; era difficile far corrispondere la fisionomia dei due soggetti dal momento che il rapinatore indossava un vistoso abbigliamento invernale, che non consentiva di evidenziare le forme del corpo; il fatto che l'imputato indos Sas se lo stesso modello di scarpe al momento dell'esecuzione di altra misura cautelare appariva circostanza fantasiosa per giungere a una conclusione di perfetta corrispondenza; il rapinatore aveva un forte accento napoletano e E.E. è nato in provincia di Foggia; l'imputato era solito portare per diversi giorni le pecore al pascolo, dormendo in luoghi angusti e lontani dalla propria abitazione. Secondo la Corte d'appello, sarebbe stato onere della difesa produrre documentazione ma siffatta risposta sarebbe in contrasto con il principio dell'onere della prova, che pone a carico di chi vuole dimostrare l'esistenza di un fatto l'obbligo di fornire le prove per l'esistenza del fatto stesso;

8.3) vizi della motivazione in ordine ai fatti di reato di cui ai capi di imputazione. La Corte d'appello avrebbe paragonato la fisionomia del rapinatore a quella dell'imputato, pur avendo a disposizione un fotogramma in bianco e nero di scarsa qualità con abbigliamento invernale e la fototessera del E.E. in maglietta a maniche corte estiva. Il Collegio del merito avrebbe affermato che vi era identità tra la corporatura e l'altezza dell'imputato e quelle del rapinatore, senza però specificare come era giunta a queste conclusioni. Peraltro, le scarpe erano di uso comune e l'imputato non aveva un accento napoletano, essendo nato e cresciuto in provincia di Foggia. La Corte d'appello non avrebbe motivato sulla deduzione difensiva, secondo cui la frase, captata all'interno del carcere durante il colloquio con la moglie dell'imputato, non era "quella era la pistola che abbiamo fatto la rapina" ma "quella era la pistola che ha fatto la rapina": frase dal significato diverso da quello secondo cui l'imputato avrebbe partecipato alla rapina;

8.4) mancanza di motivazione in relazione all'art. 63 c.p., comma 4, per non essere stato motivato l'aumento disposto per la seconda aggravante applicata.

9. Il difensore di D.D. ha dedotto i seguenti motivi:

9.1) inosservanza di legge e vizi della motivazione in relazione al reato di rapina. La prova del concorso del ricorrente nella rapina è stata ricavata da due soli elementi: la pausa del funzionamento del cellulare (dalle 09:43 del giorno prima del delitto sino alle 19:33 del giorno della rapina) e l'esigua traccia genetica, rinvenuta su un sacco portavalori. Risulterebbe però provato che il cellulare è stato spento solo alle 16:38 del (Omissis) e ad ogni modo l'accensione del telefono alle 19:52 (secondo quanto affermato dalla Corte di appello) sarebbe avvenuta dopo quattro ore dall'orario in cui, commessa la rapina alle 08:30 a (Omissis), il ricorrente avrebbe potuto raggiungere (Omissis), essendo la distanza tra (Omissis) e (Omissis) percorribile in circa 07:25. L'unico dato, che dovrebbe rilevare, è il fatto che il ricorrente non ha mai agganciato celle lombarde il giorno della rapina e quelli precedenti. Inoltre, il telefono dell'imputato non aveva ricevuto ed effettuato chiamate in determinati periodi di tempo ma non potrebbe dirsi spento e la difesa aveva spiegato che lungo l'altopiano montuoso, che circonda il paese di (Omissis), ove D.D. dimora, vi è assenza di rete o segnale di linea. La Corte territoriale avrebbe trascurato i seguenti elementi indicati dalla difesa: a) l'utenza del ricorrente non risulta tra quelle presenti sul luogo della rapina; b) il ricorrente non viene mai inquadrato sul luogo della rapina; c) non viene mai riconosciuto durante le identificazioni dei soggetti attraverso gli appostamenti e le verifiche da parte della polizia giudiziaria; d) non risulta aver partecipato ai momenti preparatori della rapina: monitoraggio del viaggio verso Cornaredo (Milano) con appoggio logistico presso I.I.; e) non è riconducibile al ricorrente l'appartamento in (Omissis) dove sarebbero state scattate le foto degli oggetti sottratti; f) il ricorrente non è inserito nel gruppo di Trinitapoli, indicato in sentenza, che sarebbe dedito alle rapine; g) egli non risulta mai avere avuto rapporti con costoro; h) il nome di D.D. non è emerso neppure in relazione alla rapina che sarebbe stata progettata dal L.L.. Inoltre, si era censurato il mancato inoltro dell'elettroferogramma, derivato dalla traccia numero 20566, posta a base della sentenza. Nelle osservazioni, depositate a firma della dottoressa M.M., si era chiesto di analizzare l'elettroferogramma, risultato dal DNA estratto dalla traccia numero (Omissis), presente su fiamma ossidrica, repertata sul luogo della rapina. La difesa aveva evidenziato che tale dato era indispensabile perchè non viene consegnato in maniera chiara il punto di partenza da cui poi intraprendere e verificare l'ulteriore passaggio effettuato dalla polizia scientifica: ossia la creazione artificiale del DNA del ricorrente attraverso amplificazione. Non sarebbe stato chiarito se la polizia scientifica abbia eseguito in laboratorio la ricerca di tracce latenti sul reperto porzione del sacco valori numero 64343, attenendosi così alle Raccomandazioni nazionali e internazionali e la Corte d'appello avrebbe ritenuto di poter trascurare le Raccomandazioni nazionali e internazionali in tema di DNA, affermando che la strumentazione utilizzata era all'avanguardia. La difesa aveva evidenziato che è possibile in un laboratorio con grandi numeri di traccia analizzata e con tecnologie avanzate discostarsi da un consensus nazionale e internazionale ma, per fare questo, occorre dimostrare con prove, scientificamente valide, in uso nel laboratorio di aver validato il diverso approccio analitico, producendo i dati del percorso di validazione o accreditamento ISO 17025, che contempla quel protocollo. Non sarebbe stata utilizzata una concentrazione di DNA non inferiore a 500 picogr/microlito e non sarebbe stata effettuata la replica della prova, così che l'esito non si sarebbe dovuto ritenere attendibile o per lo meno affidabile ex se.

La prova sarebbe irripetibile e, quindi, inutilizzabile in presenza dei suddetti vizi. E' vero che la scelta del rito determina la non eccepibilità delle inutilizzabilità ma ciò solo per i fatti successivi al 23 giugno 2017, come previsto dalla L. n. 103 del 2017.

Inoltre, vi sarebbe divergenza tra le caratteristiche fisiche e somatiche del rapinatore più alto con quelle dell'imputato;

9.2) violazione di legge e vizi della motivazione della sentenza di primo grado per carenza grafica di motivazione sui reati contestati, diversi dalla rapina: situazione che avrebbe imposto alla Corte d'appello di dichiarare la nullità della sentenza del Tribunale;

9.3) carenza di motivazione della sentenza impugnata sui delitti di detenzione e porto in luogo pubblico di armi;

9.4) violazione di legge e vizi della motivazione per essere stato trascurato che il furto delle auto era avvenuto tre giorni prima della rapina e nelle vicinanze del luogo di quest'ultimo delitto, così da dover qualificare i fatti come furti anzichè ricettazioni;

9.5) violazione di legge e vizi della motivazione per essere stato affermato che l'alterazione delle targhe doveva essere arcinota a tutti i correi, senza però valutare le doglianze mosse dalla difesa in ordine all'assenza del dolo specifico e considerare che, al fine della sussistenza del reato di cui all'art. 648 bis c.p., non è sufficiente la mera detenzione del bene di lecita provenienza, in assenza di elementi idonei a ricondurre la condotta di alterazione o manipolazione al detentore, quantomeno a titolo di concorso;

9.6) violazione del L. n. 895/6, art. 2 per non avere entrambe le sentenze di merito indicato quando i concorrenti sarebbero venuti a contatto con le armi e per quanto tempo le avrebbero detenute;

9.7) inosservanza degli artt. 99 e 132 c.p., per essere stata riconosciuta la recidiva semplice senza considerare la scarsa gravità (lesioni personale) e la risalenza del precedente penale (24 novembre 2003);

9.8) inosservanza degli artt. 81 e 132 c.p., per essere privi di motivazione gli aumenti disposti a titolo di continuazione e per essere la motivazione contraddittoria rispetto agli atti del procedimento, atteso che la ricettazione di cui al capo e) ha ad oggetto un'auto di modico valore; il riciclaggio è relativo, in un caso, alle semplici targhe di un'auto e l'altro episodio di riciclaggio è pure relativo a un'auto di modico valore. Ulteriore manifesta illogicità è rappresentata dall'aver individuato per D.D. una pena base di anni 7 e mesi 3 di reclusione, diversa e distante da quella irrogata al concorrente C.C. (anni 5 e mesi 6), senza che il ricorrente si distingua in peius rispetto ai precedenti penali e rispetto all'ignoto ruolo assunto.

Motivi della decisione
1. Il ricorso di B.B. va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d), attesa l'intervenuta rinuncia ad esso.

2. I ricorsi di A.A., C.C. e E.E. sono inammissibili mentre il ricorso di D.D. deve essere rigettato.

3. In via preliminare vanno affrontate le eccezioni di nullità, sollevate da E.E., C.C. e A.A..

3.1 Con il primo motivo del ricorso E.E. ha sostenuto che la Corte territoriale avrebbe errato nel rigettare l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, redatta dal Tribunale con un mero copia incolla dell'informativa riepilogativa della Polizia giudiziaria e senza operare un'autonoma valutazione.

Siffatta prospettazione difensiva, fondata sulla necessità di un'autonoma motivazione della sentenza, è errata.

Invero, il requisito dell'autonoma valutazione, previsto a pena di nullità per le ordinanze cautelari dall'art. 292 c.p.p., comma 2 lett. c), ma non indicato dall'art. 546 c.p.p., ha la sua ragione strutturalmente legata alla natura di provvedimento inaudita altera parte dell'ordinanza cautelare e con esso si è voluto rimarcare il dovere del Giudice, che la emette, di compiere un'effettiva valutazione degli elementi addotti dalla Parte pubblica.

Diversa è la natura della sentenza, che, invece, presuppone il necessario previo contraddittorio tra le parti, del cui contenuto il Giudice deve dare conto ai fini della decisione assunta. In questo caso è inconferente il richiamo alla "autonomia" della motivazione, in quanto il decidente ha il compito di giustificare le proprie ragioni e l'adesione acritica agli atti investigativi sarà censurabile non già per la mancanza di autonomia della motivazione, ma per la mancata giustificazione delle ragioni accolte, anche sotto l'aspetto dell'omessa considerazione delle eventuali opposte ragioni, in violazione del contraddittorio.

Ne discende che il motivo, dedotto dal ricorrente E.E., si palesa già di per sè mal posto, per aver sollevato, nella sua assolutezza, una questione manifestamente infondata alla Corte di merito.

Laddove si dovesse cogliere nella censura proposta un riferimento a vizi della motivazione della pronuncia di primo grado, dovrebbe affermarsi l'inconferenza del rilievo, atteso che ciò che viene oggi in esame è la motivazione della pronuncia non di primo grado ma d'appello, redatta nell'esercizio dei poteri, anche integrativi, correttivi e sostitutivi, demandati al Giudice del gravame.

3.2 Devono essere disattese anche le doglianze, formulate da C.C. e A.A. nei primi motivi dei rispettivi ricorsi, relative all'omesso esame di una memoria difensiva da parte del Giudice di primo grado.

Al riguardo giova ricordare che questa Corte (Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Rv. 276199; Sez. 5, n. 17798 del 22/3/2019, Rv. 276766; Sez. 3, n. 5075 del 13/12/2017, dep. 2018, Rv. 272009; Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, Rv. 272542, Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015, dep. 2016, Rv. 267561) ha in più occasioni chiarito che l'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere come causa di nullità del provvedimento impugnato, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge, ma può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive, le quali devono essere attentamente considerate dal giudice cui sono rivolte.

Si è precisato che l'omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità come vizio di motivazione, purchè, però, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese, in essa formulate, e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della sentenza impugnata.

Nel caso in esame, posto che non si verte in ipotesi di nullità ma al più di un vizio della motivazione e posto, inoltre, che ciò che viene oggi in esame è la motivazione della sentenza impugnata (non quella di primo grado), deve rilevarsi che i ricorrenti non hanno indicato specificamente i rilievi, formulati nelle memorie, idonei a scardinare la tenuta logica della pronuncia impugnata ma hanno genericamente affermato che le memorie contenevano una diversa ricostruzione della vicenda: ricostruzione che all'evidenza è stata disattesa da entrambi i Giudici del merito, che con iter logico, esente da vizi, sono pervenuti all'affermazione della responsabilità dei ricorrenti per tutti i reati loro ascritti anche vagliando le tesi difensive.

4. Tanto premesso, deve poi rilevarsi che tutti i ricorrenti hanno censurato la motivazione con cui la Corte territoriale ha confermato l'affermazione della loro penale responsabilità per il delitto di rapina, fondata su indizi gravi, precisi e concordanti.

4.1 A tal riguardo giova ricordare che questa Corte (Sez. U, n. 42979 del 26 giugno 2014, Squicciarino, Rv. 260017-8) ha chiarito che la valutazione della prova indiziaria "si articola in due distinti momenti. Il primo è diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravità e di precisione degli indizi, ciascuno considerato isolatamente nella sua valenza qualitativa, tenendo presente che tale livello è direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con la quale gli elementi indizianti conducono al fatto da dimostrare ed è inversamente proporzionale alla molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza. Il secondo momento del giudizio indiziario è costituito dall'esame globale e unitario, tendente a dissolverne la relativa ambiguità, posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, confluendo in un medesimo contesto dimostrativo, sicchè l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, e l'insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto".

Si è precisato (Sez. 5, n. 1987 dell'11/12/2020, Rv. 280414 in motivazione) che nella prima fase vengono in rilievo la gravità, la precisione e la concordanza degli indizi, fissati dalla norma codicistica. In sintesi, "per gravità deve intendersi la consistenza, la resistenza alle obiezioni, la capacità dimostrativa, vale a dire la pertinenza del dato rispetto al thema probandum; per precisione la specificità, l'univocità e l'insuscettibilità di una diversa interpretazione altrettanto o più verosimile; infine concordanza significa che i plurimi indizi devono muoversi nella stessa direzione, essere logicamente dello stesso segno, e non porsi in contraddizione tra loro" (Sez. 5, n. 2932 del 5/11/2018, dep. 2019, Zorzi, Rv. 274597). Sono dunque gravi gli indizi che presentano "una rilevante contiguità logica con il fatto ignoto" (Sez. 4, n. 943 del 26/06/1992, 3 dep. 1993, Di Iorgi, Rv. 193003) ossia una consistenza dimostrativa tale da renderli "resistenti alle obiezioni e, quindi, attendibili e convincenti" (Sez. 1, n. 3499 del 30/01/1991, Bizzantino, Rv. 187113). La precisione dell'indizio, invece, dà conto della "direzione tendenzialmente univoca del contenuto informativo" (Sez. 6, n. 1327 del 25/03/1997, Martinese, Rv. 208892), sicchè precisi sono gli indizi non generici e non suscettibili di diversa interpretazione almeno altrettanto verosimile (Sez. 1, n. 4503 del 14/03/1995, Signori, Rv. 201133) e, perciò, non equivoci (Sez. 1, n. 8163 del 10/02/2015, non massimata sul punto). Infine, la concordanza segna il punto di passaggio tra la prima e la seconda fase del processo valutativo della prova indiziaria, dovendo essere "valutata confrontando gli indizi e ponendo in evidenza se gli stessi sul piano logico convergano o divergano" (Sez. 4, n. 943 del 26/06/1992, dep. 1993, Di Iorgi, Rv. 193003).

Nella seconda fase, l'insieme del compendio indiziario deve essere esaminato "in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo, univoco e pregnante contesto dimostrativo" (Sez. U, n. 33748 del 2(Omissis), Mannino, cit.); infatti, è solo l'esame di tale compendio, entro il quale ogni elemento è contestualizzato, che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789), posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, così che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere provato il fatto (Sez. U, n. 6682 del 1992, Musumeci, Rv. 191230).

4.2 Alla luce di tali coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che nella sentenza impugnata non si ravvisano vizi della motivazione o violazione dei canoni dettati in tema di valutazione della prova indiziaria dall'art. 192 c.p.p..

La Corte territoriale, dopo avere - con apprezzabile sintesi rispetto alla più ampia esposizione della sentenza di primo grado - ricostruito la vicenda e ripercorso gli esiti delle indagini, ha puntualmente vagliato i motivi di gravame, formulati da ognuno degli appellanti, rilevandone con esauriente e coerente percorso valutativo l'infondatezza e così pervenendo a ribadire l'univoco valore dimostrativo delle prove acquisite, rappresentate primariamente dalle analisi delle celle telefoniche inerenti l'area geografica, ove era stata consumata la rapina; dal tracciamento delle utenze telefoniche isolate dall'anzidetta analisi, dalle intercettazioni telefoniche e dalle videoriprese.

Come rilevato in particolare nella sentenza di primo grado, richiamata in quella impugnata, infatti, dalle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza della società Autostrade per l'Italia, presenti al chilometro 19+700 in direzione Rho, e dalle dichiarazioni dei testi oculari era emerso che il gruppo dei rapinatori era composto da almeno 8 o 10 persone, ovvero i sei che avevano compiuto l'assalto e almeno tre persone che avevano guidato le tre auto in attesa dell'arrivo dei complici. L'analisi delle celle telefoniche, inerenti anche l'area geografica ove era stata consumata la rapina, aveva consentito di isolare alcune utenze, rivelatesi con intestatari per lo più fittizi, che risultavano essere presenti ed attive in un arco temporale compatibile sia con l'arrivo che con l'uscita del furgone portavalori dalla sede della società Battistolli, oltre che nel luogo dell'assalto. Isolate un certo numero di utenze come di soggetti gravitanti quella mattina in zona e in contatto fra loro, mediante il tracciamento di tali utenze e di Imei, a partire dalla loro origine e considerando gli spostamenti, evidenziati dall'attività di controllo delle chiamate effettuate nel tempo, si era giunti: a) a determinare l'avvio per tutte le anzidette utenze occulte in un'area geografica omogenea in provincia di Foggia, in un arco di tempo simile per tutte, non di molto precedente l'azione delittuosa; b) a verificare l'intreccio delle comunicazioni, riferibili al gruppo di soggetti che avevano partecipato all'azione di (Omissis); c) a ricostruire lo spostamento effettuato dal gruppo dei rapinatori, i quali erano partiti il 14 ottobre 2016 dalle zone in cui quelle utenze avevano avuto origine e si erano recati a Cornaredo, per poi il (Omissis), dopo la commissione della rapina a (Omissis), fare rientro nei luoghi di residenza, percorrendo la tratta autostradale A1 in direzione Sud.

Era emerso poi che un'utenza occulta, pochi minuti dopo la rapina, aveva contattato C.C., compagna di A.A., e attraverso sia le intercettazioni telefoniche, inaugurata da quel momento sull'anzidetta utenza, sia altre indagini, analiticamente descritte nella sentenza di primo grado (comprensive di attività di osservazione e pedinamento nel foggiano, oltre che dell'analisi del tracciato GPS del camion di C.C., utilizzato anche per la rapina, e dei tabulati telefonici), erano stati identificati come autori della rapina gli attuali imputati, che già fra loro si conoscevano ed erano in contatto e che, a mente delle indagini e delle intercettazioni successive al fatto, avevano mantenuto rapporti e anzi avevano programmato una nuova azione delittuosa, da effettuare a Vieste con le medesime modalità di quella compiuta in Lombardia.

Erano state inoltre effettuate perquisizioni presso le abitazioni dei ricorrenti, ove era stato rinvenuto materiale posto in sequestro, e dagli accertamenti tecnici sulle tracce di campioni biologici, rinvenuti sul furgone portavalori, era emerso che il profilo genetico individuato era compatibile con il campione salivare prelevato a D.D.. Rispetto a quest'ultimo gli investigatori avevano proceduto a scandagliare i tabulati telefonici dell'utenza a lui ufficialmente in uso nel periodo della rapina e avevano verificato che, come per gli altri partecipi, il telefono ufficiale aveva smesso di generare traffico dalle 09.43 del 14 ottobre 2016 sino alle 19.52 del (Omissis). La disamina delle immagini della videocamera del furgone portavalori aveva confermato inoltre la partecipazione alla rapina di E.E..

A gennaio 2017 era risultato che B.B. aveva contattato una donna, che, informata del fatto che vi era una grossa quantità di gioielli di alta qualità da piazzare sul mercato, aveva coinvolto un ulteriore contatto che aveva provveduto a fotografare in (Omissis) gran parte di quegli oggetti, ritraendo immagini che coincidevano con quelle del catalogo degli oggetti, rapinati alla Bulgari nel corso dell'azione delittuosa messa in atto a (Omissis).

4.3 Ripercorse sinteticamente le argomentazioni poste dal primo giudice a fondamento dell'affermazione della responsabilità dei coimputati, la Corte territoriale ha poi passato in rassegna le posizioni di ciascuno dei ricorrenti, così dando anche puntuale risposta alle loro deduzioni difensive.

4.4 In particolare, con riferimento a E.E., il Collegio del merito ha valorizzato l'immagine acquisita in occasione del fotosegnalamento del 31 ottobre 2016, da cui si evince che egli "presenta il dito medio della mano sinistra deviato e ripiegato nello stesso modo di quello che appare nel fotogramma che riprende il rapinatore armato di fucile a pompa accanto a L.L. C.C. mentre si appresta ad utilizzare la motosega", con cui hanno aperto un varco nel furgone portavalori.

La Corte territoriale ha precisato che il rapinatore indossava guanti di lattice perfettamente aderenti, tanto da rendere evidente proprio quella caratteristica che verosimilmente guanti in pelle o tessuto avrebbero, invece, celato.

La menzionata Corte, al fine dell'affermazione della responsabilità, ha inoltre considerato: la perfetta corrispondenza di corporatura e altezza del rapinatore; il mancato uso del cellulare al momento della rapina, in ordine al quale il ricorrente non ha fornito idonea giustificazione alternativa; la corrispondenza tra le scarpe, calzate dal rapinatore armato di fucile a pompa, e quelle indossate dal ricorrente al momento dell'esecuzione di altra misura cautelare; la conversazione captata nel carcere di Foggia fra il ricorrente e la moglie, pochi giorni dopo che le attività di indagine avevano portato al sequestro nell'abitazione di Ciuffreda Leonardo di una pistola Glock 17 con matricola abrasa, sottratta alla guardia giurata nel corso della rapina, in relazione alla quale, al di là del significato esatto da assegnare alla frase pronunciata, ossia se E.E. rivendicasse o meno l'uso diretto di quell'arma, resta il fatto che "è l'informazione in sè, secondo cui quella pistola aveva a che fare con la rapina, a compromettere il E.E.".

Nè secondo la Corte d'appello poteva assumere rilievo in termini di effettiva contraddizione il particolare dell'accento di uno dei rapinatori, indicato da un testimone come di derivazione campana, "posto che esso sarebbe difficilmente distinguibile da quello pugliese per chi non è originario del meridione, in ogni caso avendo i testimoni chiaramente individuato la provenienza dei rapinatori dal Sud Italia e E.E. è residente in provincia di Foggia".

4.5 Quanto a C.C. la Corte d'appello ha rimarcato non solo che una delle utenze occulte, localizzate sul luogo della rapina, aveva contattato N.N., che era risultata l'amante di tale imputato, ma anche che il suo camion aveva effettuato un viaggio alla volta del milanese alla vigilia del giorno della rapina. Premesso che le tracce del viaggio sono costituite dall'analisi dell'impianto satellitare del camion del C.C. e dalla simultanea analisi dello spostamento - per celle - di alcune fra le utenze occulte in possesso del gruppo, oltre che dall'esame dei dati del telepass quanto ai varchi usati per lo spostamento, la Corte d'appello ha aggiunto che il viaggio del mezzo era iniziato e terminato presso l'ex deposito giudiziario in (Omissis) di O.O., la cui perquisizione aveva consentito di trovare chiodi a tre punte e catene chiodate simili a quelli utilizzati dai malviventi per garantirsi la fuga dopo la rapina. La menzionata Corte ha aggiunto che la sentenza di primo grado aveva minuziosamente dato conto degli spostamenti del camion e la conclusione a cui era giunto il primo giudice (secondo cui a mente dei contatti fra le varie utenze e la loro localizzazione nel viaggio di spostamento dalla Puglia al milanese il gruppo viaggiava con almeno 5 mezzi diversi tra cui le tre vetture provento di furto oltre al camion di C.C.) non aveva trovato serie contestazioni o smentite. Il camion di C.C. risultava da ultimo approdato e aveva trascorso la notte del giorno precedente la rapina presso l'area di servizio della Repsol in Cornaredo.

4.6 Con riguardo a A.A. la Corte d'appello ha ricordato che "collocare sulla scena del crimine un certo numero di utenze occulte - in contatto fra loro negli istanti della rapina, oltre che nei tempi immediatamente precedenti e successivi (in particolare con andamento coordinato, sincrono e organizzato in gruppo durante le varie tappe del lungo trasferimento dalla Puglia a Milano nel giorno precedente al fatto), attivate tutte in un omogeneo contesto geografico e con ragionevole prossimità temporale le une rispetto alle altre, a dimostrazione della programmazione del loro utilizzo per l'impresa criminale di cui si discute, le quali hanno evidenziato contatti e collegamenti con molte delle utenze ufficiali degli imputati - è un elemento che è assolutamente sufficiente a concludere che tali utenze erano coinvolte a pieno titolo nell'azione delittuosa a prescindere dal l'esattezza dei relativi e rispettivi ruoli attivi". "E' evidente che l'attribuzione con ragionevole certezza delle singole utenze agli attuali imputati ne fa a pieno titolo dei concorrenti nella rapina e nelle attività preparatorie relative alle vetture in essa utilizzate, senza che l'indagine invocata in chiave difensiva possa assumere una valenza davvero determinante nel quadro di una diversa valutazione degli elementi".

Peraltro, come ricordato dal Collegio del merito, l'utenza, attribuita in uso a A.A., era quella che subito dopo la rapina di (Omissis) aveva chiamato la sua convivente C.C. Rosa e proprio attraverso questa utenza gli investigatori erano giunti ad effettuare le altre attribuzioni di utenze occulte. Inoltre, la sua utenza ufficiale non aveva generato traffico dalle 9:20 del 14 ottobre 2016 alle 3:40 del 16 ottobre 2016 e dall'attività di intercettazione e di ascolto, successivo alla rapina di (Omissis), alcune utenze occulte anzidette erano risultate all'ascolto e alla captazione - riferibili al A.A. e l'utenza in suo uso aveva variamente incrociato anche le ulteriori utenze occulte create in vista del secondo progetto criminoso del gruppo, da effettuarsi a Vieste.

4.7 Quanto a D.D. la Corte d'appello ha rimarcato che l'utenza a lui attribuita, che è stata normalmente attiva dal 2 marzo 2015 al 31 ottobre 2016, aveva smesso di generare traffico alle 09:43 del 14 ottobre 2016 per poi essere riattivata alle 19:52 del (Omissis): "si tratta di una coincidenza perfetta con gli orari della partenza e del ritorno del gruppo perfettamente consonante con analoghe iniziativa di ogni altro membro della banda".

La Corte territoriale ha aggiunto che era irrilevante che la prima e l'ultima attivazione del telefono il 14 e il 15 ottobre attestavano la presenza dell'imputato in Puglia: nel primo caso, non era ancora partito, nel secondo, era appena rientrato. Peraltro, l'imputato non aveva fornito una giustificazione plausibile della pausa imposta al funzionamento del telefono, limitandosi la sua difesa ad osservare in via del tutto generica che "l'irraggiungibilità del telefono può avere come origine varie cause".

Il Collegio del merito ha poi rimarcato che attraverso procedure standardizzate e in buona parte automatizzate, prive della possibilità di interferenze e pertanto certamente obiettive e rispondenti agli standard nazionali ed internazionali richiesti, si era pervenuti ad accertare che la traccia genetica, presente su fiamma ossidrica repertata sul luogo della rapina, era riconducibile all'imputato. In particolare, il menzionato Collegio ha ricordato che il responsabile del gabinetto di polizia scientifica aveva affermato che non esiste un valore fisso per la soglia ItDNA, poichè si tratta di un valore dipendente dalla sensibilità della strumentazione, che viene calcolato per ogni laboratorio. "Le strutture che posseggono strumentazioni all'avanguardia, quali sono i laboratori di genetica forense della polizia scientifica e delle altre forze di polizia, posseggono soglie It DNA più basse, generalmente attorno a 0,1 ng di DNA che consentono di analizzare in modo affidabile anche campioni caratterizzati da limitate concentrazioni di DNA". La quantità di DNA disponibile, quindi, aveva consentito analisi affidabili anche senza la stretta necessità di ulteriori amplificazioni e nuove prove; "la comparazione svolta fra il campione salivare, prelevato il 18 ottobre 2017 a D.D., aveva consentito di concludere in maniera del tutto regolare e affidabile che tale campione è compatibile con le campionature biologiche repertate ed analizzate nella maniera anzidetta e prelevate sul furgone portavalori della società Ferrari".

La Corte territoriale ha poi aggiunto che la descrizione dell'imputato, effettuata dal primo giudice, come alto circa 2 metri non era in contraddizione con i dati forniti dai testimoni, per cui uno dei quattro malviventi "era più alto degli altri, biondo e con gli occhiali, carnagione olivastra, naso lungo e una forma di escrescenza sulla guancia destra tendente verso il naso, circa 35 anni".

4.8 A fronte di siffatte argomentazioni deve rilevarsi che i ricorrenti hanno reiterato censure già disattese correttamente dal Collegio territoriale.

Rispetto al doppio conforme accertamento, che ha sorretto l'affermazione di responsabilità dei ricorrenti, le censure di questi ultimi, investono profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del Giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in questa sede, siccome sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito e delle ragioni del decisum (ex plurimis Sez. U., n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074).

Del resto, il controllo sulla motivazione del provvedimento impugnato, operato dalla Corte di cassazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti; nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro, Rv. 215745; Sez. 2, n. 2436 del 21/12/1993, dep. 1994, Modesto, Rv. 196955).

Giova ribadire, inoltre, che l'art. 533 c.p.p., nel disporre che la penale responsabilità deve essere affermata oltre ogni ragionevole dubbio, detta un canone epistemologico e valutativo, che si correla all'ontologica struttura del ragionamento probatorio, scandito anche dall'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), e volto alla conferma dell'ipotesi di accusa (cfr. Sez. U. n. 30328 del 10/7/2002, Franzese, Rv. 222139). In tale prospettiva il rispetto di detto principio sottende una motivazione adeguata, che rifletta una valutazione completa del compendio probatorio, letto anche alla luce del contributo conoscitivo e critico offerto dalla difesa, e dia conto dunque delle criticità emerse, risolvendole sulla base degli elementi che valgono a suffragare l'assunto accusatorio, in assenza di residue ipotesi alternative, o prendendo atto dell'impossibilità di giungere a quella conferma (Sez. 6, n. 10093 del 5/12/2018, Rv. 275290).

Valutazione, questa, che è stata compiuta dalla Corte d'appello, come emerge dalla sentenza impugnata, la cui trama argomentativa è adeguata e ossequiosa dei criteri dettati dall'art. 192 c.p.p., così da resistere a tutti i rilievi censori, formulati dai ricorrenti, e supportare la conferma della condanna degli imputati oltre ogni ragionevole dubbio.

4.9 Deve precisarsi - con riguardo al secondo motivo del ricorso di E.E. - che non ha pregio il rilievo in ordine all'inversione dell'onere della prova, avendo la Corte d'appello affermato che, in ragione della scelta del rito, il predetto imputato aveva accettato il materiale di indagine nello stato in cui si trovava all'interno del fascicolo delle indagini del Pubblico ministero, rinunciando a farvi confluire qualsiasi ulteriore articolazione o approfondimento. Così affermando, la Corte d'appello non ha operato alcuna inversione dell'onere probatorio ma ha semplicemente sottolineato che la valutazione doveva compiersi sulla base degli atti acquisiti, senza ulteriori approfondimenti.

5. Oltre alle censure relative al trattamento sanzionatorio, sollevate da tutti i ricorrenti e che saranno di seguito trattate, residuano le doglianze sollevate nel ricorso di D.D. concernenti i reati ascrittigli diversi dalla rapina.

5.1 E' manifestamente infondato il secondo motivo del ricorso di D.D., concernente la dedotta nullità della sentenza di primo grado per il difetto di motivazione su alcuni reati contestatigli.

La mancanza, anche assoluta, di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 c.p.p., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto che contraddistinguono il giudizio di secondo grado (Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Amorico, Rv. 271735; Sez. 6, n. 26075 del 8/6/2011, B., Rv. 250513). Anzi, al giudice d'appello non è consentito di limitarsi ad annullare con rinvio la sentenza resa dal Tribunale che sia afflitta da un errore di motivazione o da una mancanza di motivazione, anche radicale, dovendo sempre decidere nel merito, fatti salvi i casi previsti dall'art. 604, tra i quali non rientra, come detto, l'omessa motivazione (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118). La nullità della sentenza che deriva dalla violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, quando la sentenza è appellabile, può sempre essere superata attraverso l'utilizzo dei poteri riconosciuti al giudice dell'appello di integrare la motivazione, anche in caso di mancanza assoluta di motivazione.

Nè il vizio della sentenza priva di motivazione potrebbe ricondursi alla categoria dogmatica della "inesistenza", poichè il concetto di inesistenza è riservato ai vizi talmente gravi da far perdere all'atto i suoi requisiti "geneticamente" propri (tipici casi sono quelli della sentenza emanata da organo o persona privi di potere giurisdizionale o nei confronti di imputato inesistente), sì da porlo quale strutturalmente inidoneo a produrre alcun effetto giuridico nel processo e fuori di esso (così Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118; in senso conforme, successivamente, ex multis Sez. 5, n. 31997 del 06/03/2018, Vannini, Rv. 273636; Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Amorico, Rv. 271735; Sez. 6, n. 31965 del 02/07/2013, Sicignano, Rv. 255888).

Alla luce di quanto precede deve quindi affermarsi che la doglianza del ricorrente è di per sè manifestamente infondata, non essendo l'invocata declaratoria di nullità della sentenza di primo grado un epilogo normativamente previsto.

5.2 Il terzo motivo del ricorso di D.D., afferente all'affermazione della responsabilità del ricorrente per il reato di porto in luogo pubblico di armi, è infondato.

La Corte d'appello - con riguardo alla posizione di F.F. - ha osservato che, una volta affermata la partecipazione di tale ricorrente alla rapina, "ne discende naturalmente la sua responsabilità anche per gli altri reati". La responsabilità per il porto illegale di armi "discende pianamente dal fatto che l'uomo ha partecipato a un'impresa delittuosa che necessariamente comportava - per le modalità con cui era stata programmata e poi eseguita - l'impiego dell'arma per la quale è irrilevante se fosse nell'esclusiva disponibilità di un compartecipe". "E' sufficiente in definitiva, per fondare l'attribuzione del porto dell'arma, che ciascuno degli imputati abbia aderito alle modalità esecutive della condotta: elemento che è abbondantemente dimostrato dall'accurata programmazione, dalla divisione dei ruoli e dalle complessive modalità esecutive del fatto".

Così argomentando, la Corte d'appello - sia pure con riferimento specifico all'imputato F.F. - ha motivato anche in ordine alla responsabilità di D.D. per il reato di porto di arma in luogo pubblico, essendo entrambi partecipi della rapina.

5.3 Il quarto motivo del ricorso di D.D. è infondato.

La Corte territoriale ha affermato la ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di ricettazione fra cui la certa provenienza da furto dell'auto, a prescindere dall'accertamento - per nulla fondamentale - sui reali autori del reato presupposto.

Deve rilevarsi che questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265) è costante nel ritenere che, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, ferma la sufficienza, ai fini della prova dell'elemento materiale del reato, della disponibilità della res furtiva, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede.

Siffatto consolidato indirizzo ermeneutico non costituisce una deroga ai consueti principi che informano l'onere della prova ma prende atto che la fattispecie incriminatrice non può prescindere dall'accertamento delle modalità acquisitive della res al fine dell'indagine sulla consapevolezza circa la derivazione della stessa. Se, dunque, la prova del dolo può essere desunta, alla stregua degli ordinari criteri, da qualsiasi elemento anche indiretto, in detto ambito può legittimamente valutarsi la mancanza di indicazioni del soggetto agente, senza alcun vulnus alle guarentigie difensive.

Nel caso in esame, l'imputato non ha dato una attendibile spiegazione dell'origine della detenzione dell'auto: circostanza spiegabile con un acquisto in mala fede.

Deve precisarsi che questa Corte (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120) ha già ritenuto che il mero possesso ingiustificato di cose sottratte consente la configurazione del delitto di ricettazione, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto. All'elemento della contiguità temporale tra la sottrazione e l'utilizzazione delle cose sottratte, il giudice di merito, con apprezzamento insindacabile in sede di legittimità, può, infatti, contrapporre, ai fini della qualificazione giuridica del fatto come ricettazione e non come furto, l'assenza di indicazioni sul punto da parte dell'imputato.

Ne discende che correttamente entrambi i Giudici del merito hanno qualificato il fatto come ricettazione e non come furto.

5.4 I quinto motivo del ricorso di D.D. è privo di specificità.

La Corte d'appello - con argomentazioni logiche ed esenti da vizi - ha affermato che la condotta di alterazione e manipolazione poteva riferirsi ad ognuno dei compartecipi, anche solo a titolo di concorso morale, "posto che doveva essere arcinoto a tutti e da tutti condiviso ed approvato l'intervento manipolativo sulle autovetture come elemento che ne impedisse, magari solo in prima battuta e a seguito di controllo superficiale, un'agevole rintracciabilità. Che poi lo scopo finale dell'intervento manipolativo non fosse la re-immissione dell'autovettura sul mercato ciò non rileva, posto che la norma non esige che l'attività sia finalizzata a tale risultato, bastando il dolo specifico di intervenire sulla cosa con condotte tali da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa: intervento esattamente perseguito dagli imputati, anche se limitato temporalmente ai momenti del trasferimento verso la zona del milanese e della rapina".

Trattasi di rilievi del tutto corretti, atteso che il delitto di riciclaggio si consuma con la realizzazione dell'effetto dissimulatorio conseguente alle condotte tipiche previste dall'art. 648 bis c.p., comma 1, (sostituzione, trasferimento o altre operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità), non essendo invece necessario che il compendio "ripulito" sia immesso nuovamente nel mercato.

Questa Corte (Sez. 2, n. 1857 del 16/11/2016, Rv. 269316 - 01), infatti, ha precisato che la condotta tipica di trasferimento deve essere intesa in senso esclusivamente giuridico di movimentazione dissimulatoria.

5.5 Anche il sesto motivo del ricorso di D.D., concernente la detenzione delle armi, è privo di specificità, non essendosi il ricorrente confrontato con le pronunce del merito.

Il Tribunale ha assolto i ricorrenti dal reato loro ascritto al capo C) dell'imputazione, limitatamente alla condotta concorsuale ed aggravata di detenzione illegale di armi da guerra, atteso che non era emersa la prova del momento in cui il gruppo aveva avuto la disponibilità delle specifiche armi utilizzate, cosicchè non vi era prova certa che fosse intercorso un apprezzabile lasso temporale, idoneo a ritenere integrata l'autonomia di una condotta di detenzione anteriore a quella di porto.

6. Passando alle censure concernenti il trattamento sanzionatorio, deve rilevarsi, innanzitutto, che il secondo motivo dei ricorsi proposti da A.A. e C.C. sono privi di specificità.

Conformemente al Giudice di primo grado, la Corte d'appello ha affermato che difettavano elementi positivamente valorizzabili al fine della concessione delle attenuanti generiche.

In tal modo il Collegio territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Rv 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle anzidette circostanze può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis c.p., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella L. 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato.

Va poi ribadito, in linea con quanto già affermato da questa Corte (Sez. 3, n. 46463 del 17/9/2019, Rv. 277271; Sez. 4, n. 6220 del 19/12/2008 (dep. 2009), Rv. 242861), che l'applicazione delle attenuanti generiche non può fondarsi sulla scelta di definire il processo nelle forme del rito abbreviato, atteso che la valutazione premiale di tale scelta è già posta a fondamento del riconoscimento della diminuzione di pena, prevista per il rito alternativo. Dunque, l'argomento sostenuto dal ricorrente C.C. è manifestamente infondato in diritto e non sarebbe stato idoneo ad ottenere l'applicazione delle attenuanti generiche.

Quanto al discostamento dal minimo edittale, censurato da A.A., deve rilevarsi che la Corte territoriale ha affermato sia che la pena era perfettamente adeguata al fatto, pur senza la concessione delle attenuanti generiche, sia che la recidiva era stata benevolmente non applicata.

7. L'ultimo motivo del ricorso di E.E. non è consentito, non avendo la questione relativa all'aumento per la seconda aggravante costituito motivo d'appello ed essendo stata, quindi, inammissibilmente proposta per la prima volta in questa sede.

8. Anche le censure sul trattamento sanzionatorio, dedotte da D.D., non colgono nel segno.

La recidiva è stata riconosciuta e ha determinato un aumento della pena in misura inferiore a un terzo della pena base, considerata la gravità degli addebiti ascritti all'imputato; la pena è stata ritenuta assolutamente adeguata al fatto e lo scostamento della pena base, operata dal giudice di primo grado, è stato determinato "dalla complessità, articolata e violenta, dell'azione" e "dall'intensità del relativo dolo".

Quanto agli aumenti di pena per la continuazione per i capi c), d), e) ed f), la Corte d'appello ha osservato che essi apparivano assolutamente contenuti (mesi 8 di reclusione per ciascuno dei capi d), e) ed f) e anni 1 e mesi 3 di reclusione per il reato sub c), in concreto da diminuire di 1/3 per il rito) e non costituivano "addendi di una dosimetria sanzionatoria che necessiti di sofisticate giustificazioni, rientrando in una più che ragionevole considerazione dello spessore di tali violazioni gravi di per sè ed asserviti al compimento di un'azione delittuosa ancora più grave e pericolosa".

Riguardo alla doglianza relativa al diverso trattamento sanzionatorio riservato a D.D. rispetto a C.C. deve premettersi che questa Corte (Sez. 3, n. 9450 del 24/2/2022, Rv. 282839 - 01) è ferma nel ritenere che, in tema di ricorso per cassazione, il diverso trattamento sanzionatorio riservato, nel medesimo procedimento, ad altri imputati, anche se correi, non implica un vizio di motivazione della sentenza, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento di situazione prospettata come identica sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali.

Nel caso in esame, è agevole ritenere che i Giudici del merito hanno riservato a C.C. un trattamento sanzionatorio meno grave in ragione della sua personalità, essendo egli incensurato, a differenza di D.D..

9. Giova aggiungere che non può essere accolta la richiesta, formulata in udienza dai difensori di E.E., A.A. e C.C., tesa ad ottenere l'estensione ai propri assistiti delle censure sul trattamento sanzionatorio, sollevate dal difensore di D.D..

Tali censure, per lo più strettamente personali al ricorrente D.D., non hanno sortito un effetto positivo e ciò già ne preclude l'estensione agli altri ricorrenti.

10. La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di A.A., B.B., C.C. e E.E. comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè - apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte Cost., 13 giugno 2000 n. 186) - al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende.

Deve precisarsi - con riguardo a B.B. - che, come già affermato da questa Corte (Sez. 5, n. 28691 del 6.6.2016, Rv. 267373), alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 c.p.p., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità.

Al rigetto del ricorso proposto da D.D. segue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi di A.A., B.B., C.C. e E.E. e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta il ricorso proposto da D.D., che condanna al pagamento delle spese processuali.

Conclusione
Così deciso in Roma, nella Udienza, il 12 luglio 2022.

Depositato in Cancelleria, il 24 ottobre 2022

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