Cass. pen., Sez. I, Sent., (data ud. 30/05/2019) 06/09/2019, n. 37236 accertamenti sulle lesioni riportate dal correo deceduto e dalla guardia giurata D.S.D.A., rimasta ferita poichè attinta dai colpi di arma

Venerdì, 06 Settembre 2019 08:23

accertamenti sulle lesioni riportate dal correo deceduto e dalla guardia giurata D.S.D.A., rimasta ferita poichè attinta dai colpi di arma ... (e lì vi sarebbe rimasta per tutto il tempo dell'aggressione, rispettando le norme di sicurezza) la terza guardia giurata, M.F., quando gli ...

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CASA Filippo - Presidente -

Dott. CENTOFANTI Francesco - Consigliere -

Dott. MAGI Raffaello - Consigliere -

Dott. CAPPUCCIO Daniele - rel. Consigliere -

Dott. CAIRO Antonio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

N.M., nato a (OMISSIS);

C.C., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 29/01/2018 della CORTE APPELLO di ROMA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. DANIELE CAPPUCCIO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. CESQUI ELISABETTA, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità di entrambi i ricorsi.

Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 29 gennaio 2018 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, in data 11 aprile 2014, ha dichiarato C.C. e N.M. colpevoli dei reati di tentata rapina aggravata, tentato omicidio aggravato, detenzione e porto in luogo pubblico illeciti di arma comune da sparo e clandestina e ricettazione e, concesse a N. le circostanze attenuanti generiche ed applicata, nei confronti di C., la contestata recidiva, e riconosciuta, per entrambi, la continuazione tra i reati, ha condannato C. alla pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di quattordici anni di reclusione e N. alla pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di nove anni e quattro mesi di reclusione.

2. l'(OMISSIS) ebbe luogo un conflitto a fuoco nel corso del tentativo di rapina posto in essere dai due odierni ricorrenti e dal correo F.G., il quale perse la vita, ai danni di tre guardie giurate impegnate nelle operazioni di trasferimento di valori da un istituto di credito, la Banca Popolare di Sondrio, sita in (OMISSIS), al furgone parcheggiato davanti l'ingresso della banca, in seconda fila.

Il fatto è stato ricostruito grazie alle dichiarazioni rese nell'immediatezza dalle tre guardie giurate, alle immagini estrapolate dal sistema di video-sorveglianza della banca, agli accertamenti sulle lesioni riportate dal correo deceduto e dalla guardia giurata D.S.D.A., rimasta ferita poichè attinta dai colpi di arma da fuoco esplosi al suo indirizzo - secondo l'impostazione accusatoria - da tutti gli imputati, nonchè, in ultimo, alle dichiarazioni confessorie di N..

Dalla sintesi operata dal Giudice dell'udienza preliminare si evince in particolare che, intorno alle ore 12,25, nell'area antistante la banca, le guardie giurate D.S.D.A. e D.M. erano impegnate nelle operazioni di trasporto delle sacche verso il furgone, alla cui guida era rimasta (e lì vi sarebbe rimasta per tutto il tempo dell'aggressione, rispettando le norme di sicurezza) la terza guardia giurata, M.F., quando gli odierni ricorrenti e F., tutti armati ( F. con una semiautomatica cal. 38 e gli altri due con revolver dello stesso calibro) avevano aggredito contemporaneamente D. e D.S. per tentare di sottrarre loro le sacche con il denaro ed i valori che stavano portando a bordo del furgone.

In particolare, C. si rivolse verso D., che si trovava sui gradini dell'ingresso della banca, lo trattenne e gli puntò la pistola al volto; F. si diresse verso D.S. che si trovava nei pressi del furgone, intento a trasportare le ultime sacche, puntandogli contro una pistola Beretta.

Ne scaturì un conflitto a fuoco tra F. e D.S., nel corso del quale F., attinto mortalmente, si accasciò a terra; nel contempo, C. esplose altri colpi in direzione di D.S., tenendo ancora D. sotto tiro, e lo stesso fece N..

Subito dopo, i due fuggirono e vennero arrestati mentre percorrevano la vicina (OMISSIS); immediatamente riconosciuti dalle guardie giurate quali autori del fatto, N. ammise il fatto, pur asserendo di avere sparato verso l'alto.

Ha ritenuto il primo giudice che dai fotogrammi emerge con chiarezza la esatta ricostruzione della dinamica dei fatti, notandosi D.S. al margine del marciapiede in direzione del furgone portavalori nel momento in cui F. si avvicina ed assume nei confronti di D.S. una posizione di tiro, così inducendo D.S. ad impugnare la pistola e puntarla, a sua volta, contro F..

Le immagini mostrano, dunque, entrambi con le braccia distese e puntate l'uno contro l'altro e, in immediata successione, F. piegarsi su sè stesso in quanto attinto dal fuoco di D.S..

Gli accertamenti balistici hanno chiarito che a sparare durante l'azione delittuosa sono stati sia F. che D.S., che quattro colpi sono stati esplosi dal revolver del N., mentre C. ha, a sua volta, esploso sei proiettili nella direzione, rileva il Giudice dell'udienza preliminare, di D.S..

In particolare, l'esame comparativo del punto di rinvenimento e delle caratteristiche dei bossoli e proiettili con i segni ed i fori dei colpi d'arma da fuoco rilevati sul furgone parcheggiato in seconda fila e sull'autovettura Chrysler che si trovava invece in adiacenza al marciapiede prova che entrambi gli odierni ricorrenti hanno esploso diversi colpi d'arma da fuoco avendo come bersaglio D.S., così come peraltro riferito dalle guardie giurate.

Il primo giudice ha, ancora, rilevato che D.S. si trovava davanti la parte anteriore della vettura Chrysler, ad una distanza di circa cinque-sei metri, posizione avvalorata dalla concentrazione massima, in quel punto, dei bossoli esplosi dalla sua pistola, nonchè dalle caratteristiche dell'arma e delle modalità di espulsione dei bossoli, oltre che dell'angolo di incidenza.

C., all'esito della perizia balistica, conformemente a quanto dichiarato dalle guardie giurate, risultava appena spostato sulla sinistra dell'entrata della Banca Popolare di Sondrio, come peraltro emerso sia dalla posizione di rinvenimento del proiettile PRA2 nella parte opposta del marciapiede che il perito ha dichiarato essere compatibile solo con questa posizione, sia dal luogo di rinvenimento dell'altro proiettile esploso dal C., avente sigla (OMISSIS), anch'esso ritenuto dal perito compatibile solo ed esclusivamente con la posizione di chi spara essendo piazzato davanti l'ingresso della banca, sia ancora in considerazione dei colpi che hanno attinto il mezzo blindato.

I colpi tangenziali riscontrati dal perito sono stati, invece, ritenuti compatibili solo con la ricostruzione che colloca N. sul margine del marciapiede, davanti ai motoveicoli parcheggiati, verosimilmente tra il quarto e il quinto motociclo, mentre D.S. si trovava più avanti, in prossimità della parte anteriore della vettura Chrysler.

Il Giudice dell'udienza preliminare ha concluso che le posizioni individuate dal perito e disegnate nella planimetria risultano pienamente concordanti con tutte le altre emergenze investigative e dimostrano che D.S. è diventato, contemporaneamente all'esplosione dei colpi che egli aveva sparato a F. in risposta a quelli dal medesimo sparati al suo indirizzo, bersaglio del fuoco dei due imputati, i cui colpi sono andati, in parte, ad attingere il furgone che si trovava alle spalle di D.S..

Sulla base di tali risultanze, il Giudice dell'udienza preliminare ha ritenuto provata la volontà omicidiaria degli imputati.

Egli ha, inoltre, disatteso la richiesta di dichiarare l'incapacità di intendere e di volere di C., affetto da un disturbo di personalità NAS, caratterizzato da tratti antisociali e borderline, che, tuttavia, non ha inciso sui meccanismi intellettivi e volitivi al momento della commissione del reato.

3. A fronte dei motivi di appello proposti da C. e N., la Corte di appello di Roma ha, innanzitutto, respinto le critiche in ordine alla posizione di D.S. siccome accertata dalla perizia balistica, in coerenza con le altre risultanze dibattimentali, critiche finalizzate a spostare la posizione di D.S. al fine di dimostrare che gli imputati avevano diretto il fuoco verso il blindato e non all'indirizzo della guardia giurata.

A prescindere dalla scarsa verosimiglianza e razionalità della tesi sostenuta dagli imputati, secondo cui i due si sarebbero determinati, dopo avere compreso che F. e D.S. avevano ingaggiato un conflitto a fuoco, a colpire il furgone per impedire a M. di scendere, la tesi difensiva è smentita, a giudizio della Corte di appello, dalle risultanze dibattimentali che, in maniera del tutto coerente e logica, hanno accertato che i colpi esplosi dagli imputati erano diretti verso la persona di D.S..

Rileva altresì la Corte di appello, a confutazione dei motivi di impugnazione: - che dalle immagini non è possibile stabilire chi, tra F. e D.S., abbia sparato per primo;

- che è tuttavia certo che F., avvicinandosi a D.S., assunse una posizione di tiro con braccia tese che mise in allarme D.S., il quale sparò per difendere la sua vita;

- che nel successivo scontro C. e N., i quali pure non erano esposti alla minaccia di D.S., esplosero un numero non esiguo di colpi al suo indirizzo, così esprimendo volontà omicidiaria quantomeno nella forma del dolo alternativo (ferire o uccidere pur di portare a termine la rapina e/o fuggire);

- che la perizia balistica (secondo quanto confermato dal perito in dibattimento, non sussistendo le contraddizioni ravvisate dalla difesa di C.) ha chiaramente evidenziato che D.S. si trovava davanti alla parte anteriore della Chrysler, a distanza di circa mezzo metro dal veicolo, posizione avvalorata dalla concentrazione massima in quel punto dei bossoli esplosi dalla sua pistola, nonchè dalle caratteristiche dell'arma e dalle modalità di esplosione dei bossoli, oltre che dall'angolo di incidenza in base al luogo di rinvenimento dei bossoli sparati dalla sua arma;

- che erra la difesa del N. nel sostenere che la concentrazione dei bossoli è elemento equivoco al fine di determinare la posizione di D.S., dipendendo il posizionamento dei bossoli dalla maggiore o minore quantità della polvere di innesco, variabile già considerata dal perito nell'ambito dei calcoli effettuati;

- che, peraltro, una diversa posizione di D.S. rispetto al furgone sarebbe del tutto incoerente rispetto alle ulteriori risultanze processuali ed in primis alle immagini del sistema di videosorveglianza della banca.

Per quanto concerne la capacità di intendere e di volere di C., la Corte di appello ha rigettato la richiesta di rinnovazione delle eseguita perizia, reputando quella svolta su incarico del primo giudice completa, esaustiva, logica, esente da vizi ed errori, fondata su metodologia comunemente riconosciuta dalla comunità scientifica ed approdata a conclusioni del tutto coerenti e condivisibili.

Ha ritenuto, al riguardo, la Corte di appello che la sussistenza di una personalità con tratti antisociali e di tipo borderline, rientrante in un disturbo di personalità non altrimenti specificato, è stata correttamente ritenuta non influente sulla capacità d'intendere e di volere.

Diversamente da quanto contestato dal difensore, non risulta, sotto altro aspetto, che il perito abbia sottovalutato erroneamente lo stato di assuntore di sostanza stupefacente: la perizia, infatti, ha rilevato come l'assunzione di sostanza stupefacente non abbia inciso sull'imputabilità, non essendo state evidenziate condizioni cliniche, al momento del fatto, indicative del danno psichico permanente rappresentato dalla situazione di "cronica intossicazione";

nè, per altro verso, situazione di tal genere si evince dalla storia clinica dell'imputato.

In particolare, la perizia ha verificato come la doppia diagnosi non abbia interferito con la capacità d'intendere e di volere, tanto emergendo dalla storia di tossicodipendenza, risalente nel tempo ma connotata da prolungati periodi di astinenza determinati dai lunghi periodi di detenzione; ed invero, nell'intera storia clinica dell'imputato non è mai emersa la presenza di una correlazione tra i sintomi psichiatrici da lui riferiti e l'abuso di sostanza stupefacente, anzi escludendo, l'andamento cronologico dei sintomi descritti, che gli stessi potessero originare da fenomeni astinenziali; peraltro, il reato per cui si procede risulta commesso mentre C. stava subendo una lunga detenzione (il giorno prima del fatto gli era stato concesso un permesso premio dal giudice di sorveglianza), sicchè deve escludersi che egli assumesse, in quel periodo, sostanze stupefacenti che interferivano con eventuali sintomatologie del disturbo psichiatrico.

In definitiva, come rilevato dal perito, non v'è prova, conclude la Corte di appello, che l'imputato fosse affetto da alterazione dei processi volitivi ed intellettivi, assimilabili alla malattia mentale rilevante ai sensi dell'art. 89 c.p., mentre del tutto irrilevante è risultata l'assunzione di stupefacenti ai fini del giudizio di esclusione o riduzione della capacità di intendere e di volere.

A fronte di tale quadro, continua il giudice di secondo grado, correttamente il perito si è astenuto dal somministrare i test specifici, della cui mancanza il difensore si duole, non essendovi la necessità di esplorare un aspetto già a priori escluso in termini di rilevanza.

Assolutamente congrua e coerente alle conclusioni della perizia appare, del pari, la condotta tenuta da C. il giorno precedente con la immediata adesione al programma delittuoso di rapinare il furgone portavalori nell'atto in cui venivano prelevati i sacchi con i valori.

La Corte di appello concorda, in specie, con le risultanze della perizia circa il fatto che la dinamica dell'azione posta in essere da C. appare del tutto incompatibile con la disorganizzazione e l'incoerenza tenute in siffatte situazioni dai pazienti affetti da gravi patologie psichiatriche, di natura allucinatoria e delirante, ma risulta piuttosto congrua e coerente con il fine criminoso che il gruppo degli imputati si era prefissato; allo stesso modo, incompatibile con un deficit di volontà o di comprensione si palesa la preparazione e pianificazione dell'evento.

La Corte di appello ha, altresì, respinto la richiesta di qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 116 c.p., osservando che la dinamica della vicenda esclude che il reato di tentato omicidio si sia presentato come un evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali ed imprevedibili che recidono il nesso di causalità con l'evento più grave che si è verificato.

Gli imputati, infatti, hanno esploso all'indirizzo della guardia giurata D.S. numerosi colpi di arma da fuoco, così palesando dolo diretto o, al più, alternativo in quanto inteso a ferire o uccidere pur di portare a termine la rapina: ciò, in coerenza con l'assunto secondo cui nella ideazione ed organizzazione di una rapina ove i correi si siano dotati di armi pericolose con il colpo pronto, l'uso delle stesse non costituisce fatto eccezionale ed imprevisto quanto, piuttosto, logico sviluppo per il caso in cui se ne dovesse presentare la necessità.

4. C.C. propone, con l'assistenza dell'avv. Giuseppe Maria Moliterni, ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

4.1. Con il primo motivo, deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonchè mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Lamenta, in specie, che la Corte di appello è venuta meno all'obbligo di vagliare, con adeguata motivazione, i motivi di impugnazione proposti con riferimento alla ritenuta responsabilità concorsuale dell'imputato in relazione al delitto di tentato omicidio, avuto, in particolare, riguardo, all'essere stato D.S. colpito dai soli colpi esplosi da F., alla posizione di D.S. rispetto alla Chrysler, alla traiettoria dei proiettili esplosi da C., incompatibile, stando alla prospettazione difensiva, con la ricostruzione che vede C. mirare alla persona di D.S..

Assume, di conseguenza, che C., il quale avrebbe potuto, in ipotesi, dirigere l'arma verso D.S. e, in tal modo, ucciderlo, sparò, invece, verso il furgone blindato, con il probabile scopo di spaventare la guardia giurata presente al suo interno ed evitarne l'intervento.

Rileva, ulteriormente, che, essendo circoscritto l'accordo originario tra i tre correi alla commissione di una rapina, del tutto estemporanea e personale fu la decisione di F. di sparare a D.S..

Ritiene apodittiche, e funzionali, in ultima analisi, alla sostanziale conferma della decisione di primo grado le argomentazioni utilizzate dalla Corte di appello per rigettare i motivi di impugnazione.

4.2. Con il secondo motivo di ricorso, deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonchè mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 116 c.p..

Addebita, in proposito, alla Corte di appello di avere espresso giudizi astratti e non parametrati alle censure proposte e ribadisce che il tentativo di omicidio fu frutto di una variazione del piano concordato ascrivibile al solo F..

4.3. Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso, deduce erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 89 c.p. ed all'omesso riconoscimento del vizio parziale di mente.

Lamenta che la decisione impugnata ha, sul punto, ingiustificatamente trascurato le conclusioni esposte dal consulente tecnico di parte ed ha, invece, posto l'accento su profili, quale quello connesso alla complessa organizzazione della rapina, che non dimostrano l'assenza del vizio che ben può avere inciso sulla commissione del fatto in contestazione pur non precludendo l'apparente orientamento dell'agente nel tempo e nello spazio.

5. N.M. propone, a sua volta, con l'assistenza dell'avv. Marco Lucentini, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, c.p. con il quale deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale, con rifermento agli artt. 56 e 575 c.p., nonchè mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Sottopone, in specie, a revisione critica le conclusioni raggiunte dalla Corte di appello in ordine all'elemento psicologico della condotta sul fondamentale rilievo che le immagini registrate dall'impianto di sorveglianza della banca e le risultanze dell'accertamento autoptico convergono nel convincere del fatto che fu D.S. ad aprire per primo il fuoco verso F., il quale sparò, quando era già gravemente ferito, per tentare di difendersi e non in quanto animato da volontà omicidiaria.

Aggiunge, con specifico riferimento alla condotta di N., che il fatto che i colpi da lui esplosi non abbiano attinto D.S. contraddice le conclusioni raggiunte - peraltro sulla scorta del solo argomento che attiene alla inverosimiglianza della ricostruzione che vede l'odierno ricorrente mirare al furgone ovvero alla vettura parcheggiata in sua prossimità - in ordine all'essere stato egli animato da dolo diretto anzichè da dolo eventuale (cioè con previsione dell'evento ed accettazione del rischio), fattispecie notoriamente incompatibile con il tentativo.

Motivi della decisione
1. I ricorsi sono inammissibili perchè vertenti su censure manifestamente infondate.

2. In via preliminare, va ricordato che il sindacato demandato alla Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza impugnata non può concernere nè la ricostruzione del fatto, nè il relativo apprezzamento, ma deve limitarsi al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di una diretta rivisitazione delle acquisizioni processuali.

Il controllo di legittimità non è, infatti, diretto a sindacare l'intrinseca attendibilità deì risultati dell'interpretazione delle prove, nè a ripercorrere l'analisi ricostruttiva della vicenda processuale operata nei gradi anteriori, ma soltanto a verificare che gli elementi posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee giustificative adeguate, che rendano persuasive, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte (Sez. Un. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

Sono quindi inammissibili i motivi che si fondano su letture alternative del quadro istruttorio e, ponendosi in diretto confronto col materiale probatorio acquisito, ne sollecitano un diverso apprezzamento da parte di questa Corte, secondo lo schema tipico di un gravame di merito, il quale esula, tuttavia, dalle funzioni dello scrutinio di legittimità (Sez. 6, n. 13442 dell'8/03/2016, De Angelis, Rv. 266924; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153).

3. Nel caso in esame, N. imputa, con l'unico motivo di ricorso, alla Corte di appello di avere travisato le emergenze istruttorie, segnatamente quelle tratte dalle immagini dell'impianto di videosorveglianza esterno al luogo di consumazione del delitto e dalle dichiarazioni delle stesse persone offese, trascurando, tra l'altro, che i componenti dell'equipaggio del furgone portavalori avevano già notato la presenza di persone in atteggiamento sospetto all'esterno dell'istituto di credito, che F. sparò, secondo quanto emerso anche dall'autopsia, per difendersi dai colpi di D.S. e che i colpi esplosi da N. non attinsero D.S. nè giunsero in area prossima alla sua contingente posizione, sicchè si paleserebbe del tutto sganciata dalle acquisizioni probatorie l'affermazione secondo cui N. avrebbe agito nella previsione di ferire o uccidere D.S., eventi entrambi oggetto di rappresentazione e volontà, e non già con atteggiamento improntato all'accettazione del rischio di verificazione di un evento voluto e, dunque, versando nella condizione psicologica che integra il dolo eventuale, incompatibile con il contestato tentativo di omicidio.

Il ricorrente, in questo modo, ripropone le censure articolate in grado di appello (cfr. pag. 5 della motivazione della sentenza impugnata) senza confrontarsi con le argomentazioni spese dalla Corte di appello a confutazione dei motivi di imputazione.

Egli - al pari, va qui anticipato, del coimputato - trascura che il giudice di secondo grado ha debitamente affrontato, alla luce delle obiezioni difensive, il tema controverso, chiarendo, in termini (cfr. pag. 8 della motivazione) che si sottraggono a censure di ordine logico, che, quantunque non sia possibile stabilire con certezza chi, tra F. e D.S., abbia sparato per primo (non escludendosi, peraltro, la contemporaneità delle azioni reciprocamente offensive), "è certo, e costituisce la peculiarità del fatto da cui è nato il conflitto a fuoco, che il F., avvicinandosi al D.S. con la pistola in pugno, ebbe ad assumere una precisa posizione di tiro con braccia tese che (comprensibilmente) mise oltremodo in allarme il D.S. che impugnò la pistola e sparò in difesa della sua vita".

L'attribuzione a F. di intenti univocamente offensivi nei confronti di D.S. e l'inserimento in questa cornice del conflitto a fuoco tra i due fa da preludio all'intervento di N. e C., i quali spararono a ripetizione per supportare l'azione del complice.

La Corte di appello, a questo - invero decisivo, in vista della qualificazione giuridica della condotta ascritta agli odierni ricorrenti - proposito, ha accuratamente vagliato (cfr. pag. 9 della motivazione) le doglianze difensive che si appuntavano sulla determinazione della posizione di D.S. in considerazione, rispettivamente, delle dichiarazioni rese in contraddittorio dal perito e della rilevanza, a tal fine, della concentrazione in una specifica area dei bossoli esplosi dall'arma di N..

Ha, sotto tutti gli aspetti considerati, confermato che D.S. si trovava davanti la parte anteriore della vettura Chrysler, a distanza di circa 50 cm dal veicolo, e concluso, anche sulla scorta di elementari rilievi di normalità comportamentale (non essendo, cioè, in alcun modo credibile che N. e C., per sottrarre F. al fuoco di D.S., abbiano sparato, in tutt'altra direzione, verso il furgone al fine di impedire a M. di accorrere in ausilio del collega), che "è pacifico che i colpi esplosi dai due imputati avevano come bersaglio il D.S. ed è indubbia la idoneità degli stessi a procurare la morte della guardia giurata, posto che, pur non avendolo colpito, erano diretti a procurare il suo ferimento o la sua uccisione".

La motivazione della sentenza impugnata si palesa, sotto questo versante, perfettamente coerente con le acquisizioni probatorie e frutto di equilibrata ed appropriata applicazione dei principi che governano l'accertamento dell'elemento psicologico in ipotesi consimili, rinvenendo nell'iniziativa di N. e C. i connotati tipici di un'azione improvvisa, frutto di un prevedibile sviluppo dell'azione progettata e tradottasi nell'esplosione, da parte di entrambi, di numerosi colpi di arma da fuoco, mirante a neutralizzare D.S., al fine di assicurare la salvezza a F., così cagionandone, in via alternativa, il ferimento o la morte.

4. La precedente considerazione supporta i giudizi di manifesta infondatezza dell'unico motivo proposto nell'interesse di N. e del primo di quelli in cui si articola il ricorso di C. che ha, in proposito, insistito sul tema - che si è detto essere stato chiarito dalla Corte di appello in termini assolutamente soddisfacenti e, comunque, incensurabili in sede di legittimità - della posizione di D.S. rispetto alla Chrysler ed al primo ciclomotore, posizione che, qualora fosse stata rideterminata nel senso infondatamente propugnato dal ricorrente, avrebbe indotto il convincimento (cfr. pag. 9 del ricorso) che "nessuno dei colpi esplosi dalla pistola impugnata dal C. aveva una traiettoria idonea a colpire la guardia giurata D.S.", posto, peraltro, che l'imputato aveva mirato al furgone e non all'antagonista di F..

5. Manifestamente infondato è, del pari, il secondo motivo proposto nell'interesse di C., con il quale si deduce vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della diminuente di cui all'art. 116 c.p., sul rilievo che, avendo i correi pianificato l'utilizzo delle armi in funzione esclusivamente minatoria - convinti che, alla sola vista delle pistole, le guardie giurate si sarebbero tirate indietro, consentendo loro di appropriarsi di denaro e valori - l'improvvisa decisione di F. di rispondere al fuoco di D.S., anzichè desistere, sarebbe stato il portato di una iniziativa estemporanea, individuale e non previamente concordata.

In proposito, occorre osservare che, qualora, come nel caso di specie, si progetti ed organizzi una rapina a mano armata ad un furgone portavalori - in cui tutti i correi sono provvisti di strumenti micidiali ed è facilmente pronosticabile, secondo l'id quom plerumque accidit, una reazione da parte delle vittime, loro pure armate e professionalmente attrezzate -, la degenerazione in omicidio costituisce sviluppo prevedibile dell'azione, ovvero evento previsto ed accettato, e quindi voluto, da tutti i correi.

Proprio per questa ragione, del resto, C. e N., che non erano impegnati nel conflitto a fuoco con D.S., si sono risolti a sparare, così dando prova di intento lesivo correttamente inquadrato dai giudici di merito nella fattispecie di tentato omicidio, non rappresentando la concreta evoluzione degli eventi circostanza eccezionale ed imprevista, in quanto tale idonea ad interrompere il nesso di causalità con l'evento più grave materialmente realizzatosi.

In questo senso è, invero, pacificamente orientata la giurisprudenza di legittimità, che, ancora di recente, ha ribadito che "In tema di concorso di persone nel reato, la configurabilità del concorso cosiddetto "anomalo" di cui all'art. 116 c.p. è soggetta a due limiti negativi e cioè che l'evento diverso non sia voluto neppure sotto il profilo del dolo alternativo o eventuale e che l'evento più grave, concretamente realizzato, non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base" (Sez. 1, n. 44579 del 11/09/2018, B., Rv. 273977; in termini cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 17502 del 13/12/2017, dep. 2018, Larosa, Rv. 272893; Sez. 2, n. 48330 del 26/11/2015, Lia, Rv. 265479).

6. Analoga sorte merita il terzo ed ultimo motivo, con il quale C. si duole che la Corte di appello non abbia riconosciuto l'incidenza del disturbo della personalità che lo affligge sulla capacità di intendere e di volere, scemandola grandemente.

Il ricorrente richiama, a questo riguardo, le conclusioni esposte dal consulente di parte in ordine all'attitudine del disturbo antisociale di personalità a ridurre la capacità di chi, come C., ne è affetto, di comprendere il significato ed il disvalore dell'atto compiuto e, in ultimo, di rispettare le regole del vivere civile, condotta preclusa dalla forte impulsività che caratterizza tale patologia.

Anche questo tema di indagine è stato ampiamente sviscerato dalla Corte di appello (cfr. pagg. 10-12 della motivazione della sentenza impugnata) che, mutuando gli esiti del disposto accertamento peritale e ritenendone non necessaria la rinnovazione, ha spiegato, con dovizia di argomenti, per quali ragioni debba escludersi, in concreto, che sulla imputabilità di C. abbia inciso la sua pregressa, e comunque non attuale, familiarità con le sostanze stupefacenti che, pur supportando una "doppia diagnosi", non ha mai determinato una correlazione tra astinenza e sintomi psichiatrici.

La Corte di appello ha ulteriormente notato, more solito con proposizioni aderenti al dettato normativo e scevre dal denunziato vizio di manifesta illogicità, che la condotta serbata da C. nella fase organizzativa ed in quella esecutiva del reato ascrittogli è coerente con gli esiti dell'accertamento peritale ed incompatibile, invece, con la disorganizzazione e l'incoerenza che si registrano nei pazienti affetti da gravi patologie psichiatriche con implicazioni di natura allucinatoria e delirante, ciò che concorre ad attestare la manifesta infondatezza del motivo di ricorso.

7. Sulla base delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibilità", alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento, da parte di ciascuno dei ricorrenti, della somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 Euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Conclusione
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2019

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