Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 01/12/2016) 20/02/2017, n. 8133 furgone portavalori della (OMISSIS), a bordo del quale si trovavano per ragioni di servizio, fingendosi carabinieri in servizio di...

Lunedì, 20 Febbraio 2017 07:33

marcia del furgone portavalori della (OMISSIS), a bordo del quale si trovavano per ragioni di servizio, fingendosi carabinieri in servizio di ... GPS, la cosiddetta scatola nera ed il Telepass in dotazione al furgone portavalori rapinato, nonchè la sovrapponibilità tra il percorso 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHI Luisa - Presidente -

Dott. MENICHETTI Carla - Consigliere -

Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere -

Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere -

Dott. TANGA Antonio L. - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

F.G., nato a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 14/12/2015, della Corte di Appello di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Antonio Leonardo Tanga;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Fodaroni Maria Giuseppina, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo
1. Con l'ordinanza del 14/12/2015, la Corte di Appello di Milano rigettava la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, depositata in data 17 ottobre 2014 nell'interesse di F.G., subita a seguito di due ordinanze applicative della misura cautelare della custodia in carcere emesse dal Gip di Pavia nel procedimento n. 2163/08 RGNR e 2919/08 RG Gip. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione F.G., a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1):

1) Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), vizio risultante dal testo del provvedimento e da atti del processo specificamente indicati. Deduce che in realtà, il F. in nessun modo ha tenuto un comportamento doloso o gravemente colposo che abbia anche solo concorso a determinare la misura disposta a suo carico. Sostiene che non sono ravvisabili, nella vicenda che occupa, condotte connotate da negligenza, superficialità, imprudenza, inosservanza di leggi, regolamenti e norme disciplinari in tal elevato grado che il verificarsi dell'evento temuto, benchè non voluto e neppure previsto, potesse ritenersi prevedibile dalla generalità delle persone di comune esperienza, ovvero, successivamente all'avuta conoscenza del procedimento penale, condotte caratterizzate da ingiustificabile e macroscopica trascuratezza nella rappresentazione all'Autorità procedente degli elementi di fatto a proprio favore.

Afferma che in realtà, la difesa è stata coerente sin dal momento conseguente alla prima applicazione della misura cautelare nel contestare l'addebito, anche tenuto conto della tipologia degli elementi indiziari addotti ad asserito fondamento della responsabilità degli allora indagati.

2.1. Con memoria depositata il 12/11/2016, si è costituita, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Avvocatura dello Stato adducendo motivazioni avversative.

Motivi della decisione
3. I motivi del ricorso sono infondati.

4. Giova, in breve, premettere che non è consentito al giudice della riparazione di mettere in discussione l'esito del giudizio di merito, esprimendo valutazioni dissonanti. Occorre invece ponderare circostanze di fatto accertate nel processo e, sulla base di esse, valutare se sussistano condotte dolose o gravemente colpose eziologicamente rilevanti, idonee ad escludere il diritto all'indennizzo (Sez. 4, n.13096 del 17/03/2010, rv. 247128).

4.1. Anche a Sezioni unite (Sez. Un. 13/12/1995, Sarnataro Rv. 203638), inoltre, si è avuto modo di enunciare ripetutamente il principio che nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un "iter" logico-motivazionale del tutto autonomo, perchè è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione, sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione. Questa Corte ha pure ripetutamente enunciato il principio che la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti che non siano stati esclusi dal giudice della cognizione e che possano essere di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver determinato l'imputazione), o di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi). Il giudice è peraltro tenuto a motivare specificamente sia in ordine all'addebitabilità all'interessato di tali comportamenti, sia in ordine all'incidenza di essi sulla determinazione della detenzione. Tale indirizzo deve essere ribadito. Infatti, ove fosse consentita la valorizzazione di emergenze probatorie confutate dal giudizio di fatto espresso con sentenza irrevocabile, verrebbe caducato il cardine del vigente sistema di riparazione per l'ingiusta detenzione, costituito appunto dal giudicato sull'incolpazione e sulle circostanze di fatto ad essa pertinenti (Sez. 4, n.13096 del 17/03/2010, rv. 247128).

5. Va qui preliminarmente considerato che con una prima ordinanza del 27/12/2008, eseguita il 20/01/2009, si contestavano a F.G. e a P.A. i seguenti reati:

1) art. 110 c.p. e art. 628 c.p., comma 3, n. 1, perchè in concorso tra loro e con almeno altre tre persone, con minaccia consistita nel puntare contro M.S., Pa.An. e Z.T., mitragliette e pistole di cui erano armati, dopo averli indotti ad interrompere la marcia del furgone portavalori della (OMISSIS), a bordo del quale si trovavano per ragioni di servizio, fingendosi carabinieri in servizio di pattuglia su strada, si impossessavano della somma di Euro 1.261.090,00, sottraendola ai predetti che l'avevano in custodia. Fatto aggravato perchè commesso da più persone riunite ed armate. In (OMISSIS);

2) artt. 81 e 110 c.p., L. n. 895 del 1967, artt. 2, 4 e 7 e art. 61 c.p., n. 2. perchè in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di commettere il reato indicato al capo che precede, detenevano e portavano in luogo pubblico pistole e mitragliette, armi da guerra e comuni da sparo. In (OMISSIS).

3a) artt. 110 e 648 c.p. e art. 61 c.p., n. 2 perchè al fine di commettere il reato sub 1) e quindi a fini di profitto, acquistavano o ricevevano l'autovettura targata (OMISSIS), provento del reato di furto commesso ai danni di S.C.. In luogo sconosciuto, tra l'(OMISSIS) ovvero:

3b) artt. 110 e 624 c.p. e art. 625 c.p., n. 2 prima ipotesi, n. 5 e n. 7 e art. 61 c.p., n. 2 perchè in concorso tra loro e con soggetto/i non identificato/i, al fine di commettere il reato sub 1) e quindi a fini di profitto, si impossessavano dell'autovettura Fiat Brava targata (OMISSIS) di proprietà di S.C., sottraendola al medesimo che l'aveva lasciata parcheggiata lungo la pubblica via. Fatto aggravato perchè commesso da almeno tre persone ( F. e P. quali mandanti), con violenza sulle cose consistita nella forzatura delle serrature dell'auto, su cosa esposta per destinazione alla pubblica fede ed al fine di commettere il reato sub 1). In (OMISSIS).

Ad entrambi gli imputati si contestava la recidiva specifica.

6. Il 05/02/2009 il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, annullava l'ordinanza impugnata, ritenendola priva di motivazione in quanto assolutamente sovrapponibile alla richiesta cautelare del P.M., presentando i due atti, specie nella parte relativa ai gravi indizi di colpevolezza, identico contenuto "A fronte di un articolato materiale probatorio presentato dal P.M., nulla dice il Gip per qualificare lo stesso, che pure si presenta composito, in termini di gravità indiziaria... Non vi è argomento alcuno nel provvedimento cautelare che consenta di ritenere che il Gip abbia fatto oggetto di autonoma valutazione gli elementi in fatto esposti dal P.M nella richiesta di applicazione cautelare, che invero risulta trasfusa integralmente nel provvedimento coercitivo"..."Il difetto di autonoma valutazione da parte del giudice degli elementi posti a fondamento della richiesta cautelare si evidenzia in tutta la sua pregnanza nella circostanza che il giudice, a fronte della contestazione cautelare formulata in via alternativa dal P.M, con riguardo ai fatti descritti ai capi sub 3a) e 3b), abbia omesso ogni determinazione sul punto, applicando genericamente per tutti i reati la custodia cautelare in carcere a F., senza fornire indicazione alcuna in punto di sua determinazione sulla riferibilità all'istante del reato di ricettazione ovvero di furto della vettura utilizzata nella rapina".

7. Nella successiva ordinanza di custodia cautelare del 15 febbraio 2009 il Gip presentava il medesimo materiale indicato nel precedente provvedimento, suddividendolo in capitoli, con esclusione della telefonata anonima del 14/09/2007 menzionata nel provvedimento annullato, rimodellando l'imputazione di rapina di cui al capo 1) e svolgendo la contestazione relativa alla acquisizione illecita della vettura sottratta l'11/03/2006 in termini di ricettazione.

8. Con sentenza del 06/05/2010 il G.U.P. di Pavia assolveva sia F.G. che P.A., ex art. 530 c.p.p., comma 2, per non aver commesso il fatto, integrando il materiale di causa con una perizia finalizzata a "verificare il grado di compatibilità tra l'ipotesi accusatoria, circa i tempi e le modalità di commissione della rapina, ed i dati risultanti dai sistemi GPS, la cosiddetta scatola nera ed il Telepass in dotazione al furgone portavalori rapinato, nonchè la sovrapponibilità tra il percorso ed i tempi di percorrenza sempre del furgone ed i tracciati delle utenze telefoniche mobili, isolati dagli inquirenti perchè ritenuti di interesse investigativo. Tale prospettata sovrapponibilità, che sostanzialmente viene a reggere l'intero impianto accusatorio, era stata difatti energicamente posta in dubbio dalle difese attraverso il deposito di un elaborato tecnico di parte e l'escussione del consulente che lo aveva redatto".

8.1. Da tale perizia emergeva che "le verifiche sulle utenze cellulari risultano concordanti con l'ipotesi accusatoria" e il GUP, in sede di motivazione della sentenza di assoluzione ex art. 530 c.p.p., comma 2, affermava "le utenze (OMISSIS) in uso a F. e 3348189178, imputato P., stazionarono proprio in prossimità dello svincolo autostradale di (OMISSIS) in tempi compatibili con quelli della commissione della rapina"... "come risulta dalla nota investigativa in data 02.07.08, la riconduzione delle tre utenze all'uso indagati, in quanto formalmente intestate a extracomunitari non meglio identificati, è stata frutto di un metodico e molto pregevole lavoro effettuato dagli inquirenti che hanno scandagliato, per un periodo che va da alcuni mesi precedenti il fatto alla primavera del 2008, le abitudini di vita, le frequentazioni e gli spostamenti degli indagati giungendo ad attribuire ad essi l'utilizzo delle utenze non sulla base di semplici congetture, ma sulla constatata coincidenza tra gli spostamenti degli interessati e i dati dei tabulati delle utenze, con un margine di certezza tale che ben difficilmente può essere messo in discussione.

Inoltre, interrogati dal giudice sui fatti, i due indagati nulla hanno dichiarato in proposito, non fornendo così alcun valido elemento per porre in discussione il lavoro degli inquirenti che, in mancanza di altri dati discordanti emergenti dagli atti, può senz'altro essere dato per affidabile".

8.2. Con sentenza del 21/05/2012, divenuta irrevocabile il 20/10/2012, la Corte d'Appello di Milano confermava la decisione di primo grado, riportando che, comunque, "è risultato certo che la complessa rapina è stata realizzata da due gruppi di rapinatori e cioè un gruppo staffetta ed un gruppo che effettivamente ha bloccato il furgone.... ugualmente sufficientemente accertata è da ritenere la presenza delle utenze degli imputati sul luogo e in tempi compatibili con la rapina".

9. Ciò detto, ritiene il Collegio che, nel caso che occupa, il giudice della riparazione ha, incensurabilmente, valorizzato quanto, non escluso nei giudizi di merito, emergeva dagli atti: a) la perizia disposta dal GUP accertava che "le verifiche sulle utenze cellulari risultano concordanti con l'ipotesi accusatoria"; b) le utenze (OMISSIS) in uso a F. e (OMISSIS) all'imputato P., stazionarono proprio in prossimità dello svincolo autostradale di (OMISSIS) in tempi compatibili con quelli della commissione della rapina; c) sufficientemente accertata è da ritenere la presenza delle utenze degli imputati sul luogo e in tempi compatibili con la rapina; d) i riscontri dell'indagine davano le utenze in uso agli imputati in (OMISSIS), proprio il giorno (l'11/03/2006) in cui, in quella località, veniva rubata la Fiat Brava destinata ad essere camuffata da vettura dei Carabinieri e ad essere impiegata nella rapina; e) i contatti tra le utenze cellulari degli imputati, proprio nel periodo di tempo in cui si consumava la rapina, si realizzavano in brevissime chiamate o semplici squilli; f) interrogati dal giudice sui fatti, i due indagati nulla hanno dichiarato in proposito, non fornendo così alcun valido elemento per porre in discussione il lavoro degli inquirenti.

10. Alla stregua dei suddetti elementi non esclusi dal giudice del merito e valorizzati dalla corte della riparazione, si ravvisano, quindi, nella condotta del ricorrente profili di colpa grave con ruolo eziologico in relazione all'adozione dell'atto restrittivo posto che si è in presenza di una pronunzia assolutoria definitiva distinta da quella della gravità indiziaria propria della sede cautelare (Sez. 4, n. 51726 del 13/11/2013 Rv. 258231).

11. La valutazione del giudice della riparazione si è svolta, quindi, su un piano diverso, autonomo, rispetto a quello del giudice del processo penale, pur dovendo eventualmente operare sullo stesso materiale: tale ultimo giudice ha valutato la sussistenza o meno di una ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all'imputato; il primo, invece, ha valutato non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione" effettuando una serie di accertamenti e valutazioni tali da condurre in piena autonomia e con l'ausilio dei criteri propri all'azione esercitata dalla parte al corretto rigetto dell'istanza.

12. Occorre evidenziare che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, poi, il silenzio, la reticenza e il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, possono rilevare sotto il profilo del dolo o della colpa grave nel caso in cui egli sia in grado di indicare specifiche circostanze, non note all'organo inquirente, idonee a prospettare una logica spiegazione al fine di escludere o caducare il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa, che determinarono l'emissione del provvedimento cautelare (cfr. sez. 3, n. 12925 del 08/03/2016).

12.1. Avvalendosi della facoltà di non rispondere, il F. ha posto in essere una condotta processuale "silente" in particolare sulle motivazioni sia della contestuale presenza in (OMISSIS), proprio il giorno (l'11/03/2006) in cui, in quella località, veniva rubata la Fiat Brava destinata ad essere camuffata da vettura dei Carabinieri e ad essere impiegata nella rapina, sia degli intensi contatti telefonici con il P. proprio nel periodo di tempo in cui si consumava la rapina, realizzati in brevissime chiamate o semplici squilli, mentre una immediata chiarificazione del contesto avrebbe potuto eliminare il valore indiziante degli elementi acquisiti a carico dell'indagato ed evitare che l'A.G. procedente incorresse in errore.

13. Vale, infine, rammentare che nello svolgere la valutazione di cui ai punti che precedono il giudice deve rapportarsi alla situazione esistente nel momento in cui il provvedimento cautelare è stato adottato o mantenuto ed effettuare il proprio giudizio sulla base del medesimo materiale di cui ha disposto il giudice della cautela (cfr. sez. 4, n. 30408 del 19/06/2008).

14. Alla stregua dei succitati principi, il sindacato del Giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio indicato, mentre resta nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o sull'esistenza del dolo restando al giudice di legittimità soltanto il compito di verificare la correttezza logica del ragionamento, nella specie pienamente sussistente (sez. 4, n. 21896 dell'11/04/2012, Rv. 253325).

15. Conclusivamente, il giudice della impugnata ordinanza ha, quindi, pronunciato il rigetto dell'istanza di riparazione con motivazione congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile, logica e coerente con gli evidenziati elementi negativi, e perciò non censurabile in questa sede di legittimità, effettuando il vaglio delle circostanze di fatto idonee ad integrare il dolo o la colpa grave mediante un giudizio ex ante e così ritenendo idonea la condotta dell'indagato a "trarre in inganno" l'Autorità giudiziaria ed a porsi come situazione sinergica alla causazione dell'evento "detenzione" (Sez. 4, n. 1114 del 13/04/1999).

15.1. In riferimento alla normale diligenza, il ricorrente se ne è evidentemente allontanato, optando per tenere le condotte silenti in un contesto in cui le informazioni in suo possesso (desumibili dagli atti a disposizione al momento dell'interrogatorio di garanzia) erano del tutto atte a fargli cogliere l'idoneità alla verosimile creazione di una apparenza gravemente indiziante, esattamente nei termini in cui poi avvenuto.

16. Dalle considerazioni che precedono discende, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

16.1. Il ricorrente va altresì condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dal Ministero resistente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente che liquida in complessivi Euro 1.000,00.

Conclusione
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2017

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