REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VECCHIO Massimo - Presidente -
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere -
Dott. TARDIO Angela - Consigliere -
Dott. MAZZEI Antonella P - rel. Consigliere -
Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato con ordinanza del 15 febbraio 2016 da:
GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI DEL TRIBUNALE DI AVELLINO;
nei confronti del:
GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI DEL TRIBUNALE DI FOGGIA;
nel procedimento nei confronti di:
S.P., nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);
I.G., nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);
M.P., nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);
B.A., nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);
SP.Gi., nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);
C.S., nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);
visti gli atti ed i provvedimenti dei giudici in conflitto;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MAZZEI Antonella Patrizia;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa LOY Maria Francesca, che ha concluso chiedendo che sia dichiarata la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia; rilevato che i difensore delle parti private non sono comparsi.
Svolgimento del processo
1. Si procede nei confronti di S.P., I.G., M.P., B.A., Sp.Gi. e C.S., sottoposti ad indagini, in concorso con altre persone, per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio, consistenti in rapine ai danni di furgoni portavalori e/o caveau di società di vigilanza, furti, riciclaggio e ricettazione di autoveicoli, alcuni dei quali impiegati nelle rapine, detenzione e porto di armi da guerra e comuni da sparo con relativo munizionamento; in (OMISSIS) ed (OMISSIS) dal (OMISSIS) al (OMISSIS) (capo A); e, tra gli altri, per tre reati fine di concorso in tentata rapina pluriaggravata: la prima commessa in (OMISSIS), il (OMISSIS) (capo 1); la seconda commessa in (OMISSIS) nella notte tra il (OMISSIS) e il (OMISSIS) (capo 6); la terza commessa in un tratto della strada statale (OMISSIS), tra (OMISSIS) e (OMISSIS), il (OMISSIS) (capo 7).
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, nell'ordinanza del 25 gennaio 2016 di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dei predetti S., I., M., B., Sp. e C., si è contestualmente dichiarato incompetente per il solo delitto di concorso in tentata rapina pluriaggravata, commesso in (OMISSIS) tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) (capo 6), disponendo la trasmissione degli atti, dopo l'espletamento dell'interrogatorio di garanzia, al Pubblico Ministero in sede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27 c.p..
2. Pervenuti gli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, quest'ultimo, con ordinanza del 15 febbraio 2016, si è dichiarato a sua volta incompetente ad applicare la misura cautelare coercitiva nei confronti dei predetti indagati per il delitto di cui al capo 6), sostenendo la competenza per territorio del Tribunale di Foggia per connessione ai sensi dell'art. 16 c.p.p., comma 1, rientrando le tre tentate rapine, oggetto di contestazione provvisoria, nel programma dell'associazione per delinquere definito, sia pure nelle linee essenziali, fin dall'inizio come diretto alla commissione di rapine ai danni di furgoni portavalori o di caveau di società di vigilanza e, come tale, conosciuto dagli indagati al tempo della loro adesione alla medesima associazione.
Ha aggiunto il giudice remittente che, pur escludendo la continuazione tra reato mezzo e reati fine, tra cui il suddetto delitto di cui al capo 6), la contiguità temporale tra i tre tentativi di rapina contestati e l'analogia dei mezzi in essi impiegati (numerosi veicoli anche pesanti, di illecita provenienza, alcuni dei quali incendiati per bloccare l'accesso ai caveau e altri impiegati come strumenti di sfondamento, e poderoso armamento degli aggressori, muniti di fucili mitragliatori da guerra e di armi comuni da sparo) imponevano di riconoscere la continuazione almeno tra le tre rapine, di cui la più grave, considerato anche il travisamento dei suoi autori, doveva considerarsi la prima, commessa in (OMISSIS) il (OMISSIS), e, comunque, anche in caso di ritenuta pari gravità dei fatti, la competenza del Tribunale foggiano restava confermata come sede del primo delitto commesso, a norma dell'art. 16 c.p.p., comma 1.
2. Il Procuratore generale, nell'odierna udienza, ha concluso a favore della competenza del Tribunale di Foggia, ritenendo sussistente la connessione tra i reati ipotizzati.
Motivi della decisione
1. Va, innanzitutto, rilevato che sussiste conflitto negativo di competenza, a norma dell'art. 28 c.p.p., comma 1, poichè due giudici hanno contemporaneamente ricusato di prendere cognizione della medesima richiesta di applicazione della misura coercitiva di massimo rigore, ex art. 291 c.p.p., e segg., nei confronti delle stesse persone e per il medesimo fatto.
Ritiene la Corte, che il conflitto debba essere risolto a favore del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, ai sensi dell'art. 16 c.p.p., comma 1, ricorrendo il caso di connessione di cui all'art. 12 c.p.p., comma 1, lett. b).
S.P., I.G., M.P., B.A., Sp.Gi. e C.S. sono, infatti, sottoposti ad indagini per gli stessi reati, di cui ai predetti capi A) (associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro il patrimonio); 1) (concorso in tentata rapina pluriggravata in danno dell'Istituto di vigilanza "N.P. Service"); 6) (concorso in tentata rapina pluriggravata in danno del caveau della Cosmopol); e 7) (concorso in tentata rapina pluriaggravata in danno di furgone portavalori dell'impresa Cosmopol).
Tali delitti, temporalmente contigui ed operativamente affini, appaiono commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso che, a norma dell'art. 16 c.p.p., comma 1, in relazione all'art. 12 c.p.p., comma 1, lett. b), consente di individuare come giudice territorialmente competente quello del circondario in cui si è costituita ed organizzata l'associazione per delinquere, coincidente con il luogo di commissione della prima tentata rapina pluriaggravata in concorso, quale reato fine più grave e, comunque, il primo tra i delitti fine ove stimati di pari gravità.
Tale soluzione non contrasta col principio stabilito dalla Corte, secondo il quale la continuazione è idonea a determinare lo spostamento della competenza, ai sensi degli art. 12 c.p.p., comma 1, lett. b), e art. 16 c.p.p., comma 1, solo se l'episodio o gli episodi che sarebbero uniti agli altri dall'identità del disegno criminoso, riguardi o riguardino lo stesso o - se sono più - gli stessi imputati, poichè quando questa sovrapposizione non sussista o sia solo possibile, l'interesse che uno degli imputati abbia alla trattazione unitaria di fatti collegati ex art. 81 cpv. c.p., non può pregiudicare quello degli altri a non essere sottratti al giudice naturale, individuato dalle regole che disciplinano la competenza in via ordinaria (Sez. 1, n. 84 del 10/01/1996, Confl. comp. in proc. Amonti, Rv. 205124).
Nel caso in esame, invece, tutte le persone sottoposte ad indagini sono imputate degli stessi reati, ivi incluso quello che ha determinato il conflitto di competenza (capo 6), e, quindi, tutti hanno interesse all'applicazione della più favorevole ipotesi del reato continuato determinante la competenza per connessione dello stesso giudice, come sopra individuato nel Tribunale di Foggia.
3. Segue la dichiarazione di competenza del Tribunale di Foggia con la trasmissione degli atti, in considerazione dello stato del procedimento in fase di indagini preliminari, al Pubblico Ministero presso quel Tribunale, atteso che l'incidente cautelare è da ritenersi esaurito con la deliberazione del competente Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, sicchè la misura coercitiva non deve essere rinnovata.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Foggia e dispone la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso quel Tribunale.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 21 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2016
