TAR TOSCANA: Firenze, Sez. IV, Sent., (data ud. 30/01/2025) 10/02/2025, n. 233. Il ricorrente non offrisse le necessarie garanzie di affidabilità e buona condotta, necessarie per svolgere i compiti di guardia giurata 

Martedì, 18 Febbraio 2025 22:15

Il ricorrente non offrisse le necessarie garanzie di affidabilità e buona condotta, necessarie per svolgere i compiti di guardia giurata ... essere un giudizio di sostanziale inaffidabilità alla nomina a guardia giurata.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)


ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 728 del 2022, proposto da -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fausto Malucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Pistoia e Questura di Pistoia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

nei confronti

C.V.G. Spa, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
del decreto della Prefettura della Provincia di Pistoia, firmato digitalmente in data -OMISSIS-, seriale certificato n. -OMISSIS-, notificato al sig. -OMISSIS- -OMISSIS-in data -OMISSIS-, con il quale veniva respinta l'istanza di approvazione della nomina a guardia particolare giurata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2025 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo

Il Sig. -OMISSIS--OMISSIS- ha impugnato il decreto della Prefettura della Provincia di Pistoia (seriale certificato n. -OMISSIS-) del -OMISSIS-, con il quale è stata respinta l'istanza di approvazione della nomina a guardia particolare giurata.
Detto provvedimento è motivato in considerazione del fatto che lo stesso ricorrente era stato più volte identificato in compagnia di soggetti interessati da precedenti accertamenti di polizia e successive condanne, circostanze queste ultime che hanno portato l'Amministrazione a ritenere che lo stesso ricorrente non offrisse le necessarie garanzie di affidabilità e buona condotta, necessarie per svolgere i compiti di guardia giurata.
Con un'unica ma articolata censura si sostiene la violazione degli artt. 3 e 7 della L. 07 agosto 1990, n. 241, del principio del giusto procedimento, oltre al difetto assoluto di istruttoria l'eccesso di potere e la carenza di motivazione.
A parere del ricorrente il decreto di rigetto sarebbe stato adottato in violazione della normativa vigente, in quanto la Prefettura di Pistoia si sarebbe limitata a richiamare alcune identificazioni del sig. -OMISSIS- -OMISSIS-in compagnia di soggetti gravati da pregiudizi di polizia, risalenti nel tempo e inidonee a fondare un giudizio di disvalore nei confronti dell'attuale ricorrente.
Si è costituito il Ministero dell'Interno con una relazione, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
All'udienza del 30 gennaio 2025, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e va respinto.
1.1 Il decreto della Prefettura, di rigetto dell'istanza di approvazione della nomina a guardia particolare giurata, è motivato ai sensi dell'art. 138 del T.U.L.P.S., atteso che "l'Amministrazione adita non può non considerare quelle circostanze che possono avere concreta incidenza sull'attitudine ed affidabilità dell'aspirante guardia particolare giurata e che fanno sorgere dubbi circa i necessari requisiti di condotta sulla basa di una considerazione razionale a tutela delle esigenze di pubblica sicurezza in quanto, nel caso di specie, non verrebbe oggettivamente esclusa la possibilità che l'interessato subisca, quanto meno a causa delle sue frequentazioni, limitazioni o condizionamenti soprattutto in relazione alla qualifica di guardia armata a cui aspira".
1.2 È dirimente constatare come il ricorrente era stato identificato, più volte, in compagnia di soggetti pluripregiudicati.
1.3 In particolare, una prima identificazione era avvenuta il -OMISSIS-, nell'ambito della quale era stato accertato che il ricorrente era in autovettura insieme a due persone, delle quali una di esse aveva diversi precedenti di polizia nonché condanne, prevalentemente per gioco d'azzardo.
1.4 In senso analogo è l'accertamento del -OMISSIS-, allorquando il ricorrente era stato identificato in compagnia di tre persone (una delle quali destinataria di una denuncia per minacce) e, ancora, l'identificazione del -OMISSIS-, episodio nell'ambito del quale il ricorrente risultava in compagnia di una persona più volte deferita all'A.G. per reati legati alle scommesse.
1.5 Gli ultimi (e ulteriori) due accertamenti si riferiscono ad un periodo più recente e, precisamente, al -OMISSIS- e al -OMISSIS-.
1.6 In detto episodio il ricorrente era stato identificato unitamente ad un'altra persona, con a carico diverse segnalazioni per guida in stato di ebrezza, appropriazione indebita, furto e per uso personale di stupefacenti.
1.7 E' evidente che in presenza di detti episodi, nemmeno smentiti dal ricorrente e in relazione ai quali si era accertata una frequentazione con persone più volte segnalate all'A.G., anche per gravi reati, l'Amministrazione non poteva che porre in essere un giudizio di sostanziale inaffidabilità alla nomina a guardia giurata, servizio quest'ultimo che comporta anche la concessione di un porto d'armi per difesa personale, consentendo di girare armati, anche fuori dal servizio e su tutto il territorio nazionale.
1.8 Come hanno chiarito precedenti pronunce "la frequentazione di persone gravate da procedimenti penali e di polizia, così come può rilevare - in presenza dei relativi presupposti - in sede di emanazione di informative antimafia (di per sé impeditive di attività lavorative), ha un indubbio rilievo in sede di valutazione della affidabilità del titolare di una licenza di porto d'armi, pur quando si tratti di una licenza a tariffa ridotta per guardia particolare giurata (avente il compito di tutelare l'integrità dei patrimoni altrui). Inoltre, gli organi del Ministero dell'Interno ben possono rilevare come tali frequentazioni possano dar luogo al rischio che l'arma sia appresa dalle persone frequentate, e gravate da procedimenti penali, e sia impropriamente utilizzata: una tale valutazione risulta di per sé ragionevole, perché per una buona regola di prudenza è bene evitare che soggetti pregiudicati per gravi reati frequentino chi porti con sé armi, e viceversa" (T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 09/12/2024, n. 6913).
1.9 La qualifica di "Guardia giurata", ai sensi dell'art. 138 TULPS, impone che i soggetti che la conseguono devono possedere il requisito della buona condotta e devono risultare soggetti particolarmente affidabili in ordine al corretto svolgimento della propria attività a preventiva tutela di beni e persone da azioni delittuose, evitando con accortezza situazioni ambigue e comunque non adeguate ai compiti esercitati.
2. Si è affermato, infatti, che "nell'ottica del bilanciamento tra l'interesse pubblico alla sicurezza e l'interesse privato alla prosecuzione di un'attività lavorativa, prevale l'interesse pubblico. Le aspettative del soggetto di mantenere il proprio impiego come guardia giurata sono subordinate alla tutela della sicurezza pubblica, soprattutto quando emergono criticità nella condotta e nelle frequentazioni del soggetto (T.A.R. Veneto Venezia, Sez. I, Sentenza, 05/11/2024, n. 2606)".
2.1 Applicando detti principi al caso di specie risulta immune dai vizi dedotti la valutazione di inaffidabilità posta in essere nei confronti del ricorrente che, a sua volta, è il risultato di una pluralità di identificazioni che, seppur poste in essere anche in periodo risalenti, erano suscettibili di confermare l'esistenza di rapporti costanti con soggetti pregiudicati, rapporti procrastinati nel tempo e reiterati anche in un periodo limitrofo a quello nel quale era stata presentata l'istanza poi rigettata con il provvedimento impugnato.
2.2 Dette circostanze non potevano che costituire un sintomo di un'inaffidabilità, incompatibile con le funzioni svolte e con il grado di responsabilità richiesto dalla qualifica che si intendeva rivestire.
2.3 In conclusione il ricorso è infondato e va respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente e nei confronti dell'Amministrazione ora costituita al pagamento di euro 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l'attuale ricorrente.
Conclusione
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Giani, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
Giovanni Ricchiuto, Consigliere, Estensore

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