REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1067 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da L.T. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG (...), rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata preso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, n. 34;C. S.p.a., non costituita in giudizio;
nei confronti
I.D.V.E. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Gentile e Maria Lucia Civello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; P.S. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nunzio Raimondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 1086 del 2024, proposto da I.D.V.E. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG (...), rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Gentile e Maria Lucia Civello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata preso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, n. 34;C. S.p.a., non costituita in giudizio;
nei confronti
P.S. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nunzio Raimondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso n. 1067/2024 R.G.:
1) del provvedimento dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro del 9 maggio 2024, n. 644, con cui, previa approvazione della proposta della commissione giudicatrice, è stata disposta l'aggiudicazione a P.S. S.r.l. della procedura di gara indetta per l'affidamento dei servizi di vigilanza;
2) per quanto occorrer possa, del provvedimento del Direttore Generale del 3 agosto 2023, n. 999, di ammissione di tutti i concorrenti alla successiva fase di gara di valutazione comparativa delle offerte tecniche ed economiche presentate;
3) per quanto occorrer possa, degli atti di ammissione dei concorrenti controinteressati al Sistema Dinamico di Acquisizione gestito da C. S.p.a. per le categorie merceologiche 1 "Vigilanza armata agli immobili in presenza" e 2 "Vigilanza armata agli immobili da remoto";
4) per quanto occorrer possa, di tutti i verbali stilati dal seggio di gara e dalla Commissione giudicatrice;
5) nonché di ogni altro atto comunque connesso a quelli impugnati in via principale, con specifico riferimento, per quanto occorrer possa, a tutti gli atti integranti la lex specialis del procedimento, ivi compresi sia gli atti istitutivi e di regolamentazione del Sistema Dinamico di Acquisizione realizzato e/o gestito da C. S.p.a., sia gli atti adottati dall'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, per regolamentare l'appalto specifico in esame, quali il relativo avviso pubblicato in data 23 settembre 2023 sulla piattaforma telematica di C. S.p.a., la lettera di invito, il capitolato d'oneri, il capitolato tecnico integrativo ed i rispettivi allegati;
nonché per la declaratoria di inefficacia dell'eventuale contratto d'appalto medio tempore stipulato fra la Stazione appaltante e la P.S. a r.l.
Per quanto riguarda il ricorso n. 1086/2024 R.G.:
- del provvedimento dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro del 9 maggio 2024, n. 644, con cui è stata disposta l'aggiudicazione della procedura di gara indetta per l'affidamento dei servizi di vigilanza a favore dell'I.D.V.P.S. S.r.l.;
- per quanto occorrer possa, della D.D.G. del 3 agosto 2023, n. 999, con la quale è stata disposta l'ammissione di tutti i concorrenti alla successiva fase di gara di valutazione comparativa delle offerte tecniche ed economiche presentate;
- di tutti i verbali stilati dal seggio di gara (verbali nn.1, 2 e 3) e dalla Commissione giudicatrice (verbali nn.1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7), ivi inclusi quelli relativi alla fase di verifica ed attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche;
- di tutti i provvedimenti inerenti il subprocedimento di verifica di congruità dell'offerta aggiudicataria, ivi incluso il verbale n. 7 e la relazione conclusiva dell'istruttoria per la valutazione della congruità dell'offerta di P.S., sconosciuto nel contenuto;
- della proposta di aggiudicazione;
- del provvedimento, di estremi e contenuto non conosciuti, con cui sia stata disposta l'integrazione dell'efficacia dell'aggiudicazione in favore di P.S.;
- nonché di tutti gli altri provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali a quelli suindicati, anche di estremi e contenuto non conosciuti;
nonché per la condanna della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 30 del c.p.a., alla reintegrazione in forma specifica mediante affidamento del servizio alla ricorrente, previa dichiarazione d'inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato dall'illegittima aggiudicataria e relativo subentro nel servizio.
Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, dell'I.D.V.E. S.r.l. e della P.S. S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2025 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. - Oggetto delle odierne controversie riunite è l'aggiudicazione a P.S. S.r.l. dei servizi si vigilanza degli immobili dell'Università Magna Graecia di Catanzaro per la durata di 48 mesi, prorogabile di altri 12 mesi.
2. - Il primo ricorso proposto è quello iscritto al n. 1067/2024 R.G.
2.1. - Con esso L.T. S.r.l., classificatasi alla terza posizione della graduatoria, censura, infatti, la legittimità del provvedimento di aggiudicazione, affidando le proprie ragioni a otto motivi.
2.2. - Si è costituita l'Università intimata, depositando la documentazione della procedura ed escludendo, dopo aver rammentato i limiti del sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche dell'amministrazione, che nel suo operato emergano profili di irragionevolezza.
2.3. - Si è costituita P.S. S.r.l., aggiudicataria, eccependo l'inammissibilità del ricorso, non essendovi ragionevoli elementi di prova che la società ricorrente, terza classificata, possa conseguire l'appalto. In ogni caso, ha controdedotto su ogni singola censura.
2.4. - Ha preso parte al giudizio anche I.D.V.E. S.r.l., società seconda classificata, che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, in quanto proposto nei suoi confronti; e la sua infondatezza.
3. - Il secondo ricorso è quello iscritto al n. 1086/2024 R.G.
3.1. - I.D.V.E. S.r.l., classificatasi alla seconda posizione della graduatoria, con esso afferma l'illegittimità dell'aggiudicazione dell'appalto in favore di P.S. S.r.l., proponendo tre, articolati motivi di censura.
3.2. - Si è costituita l'Università intimata, depositando anche in tale giudizio la documentazione della procedura e proponendo difese simili a quelle articolate nell'altro giudizio.
3.3. - Si è costituita anche la controinteressata aggiudicataria, eccependo l'irricevibilità del ricorso per tardività, nonché la sua inammissibilità per difetto di interesse in mancanza di prova del superamento della prova di resistenza, e deducendo specificamente avverso ogni singola censura proposta.
4. - I ricorsi sono stati discussi all'udienza pubblica del 29 gennaio 2025, dopo che con ordinanza del 12 dicembre 2024, n. 1744, sono stati riuniti ed è stata disposta attività istruttoria.
5. - Per ragioni di economia processuale, occorre prendere le mosse dal ricorso proposto dalla seconda classificata I.D.V.E. S.r.l. (n. 1086/2024 R.G.), esaminando l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla controinteressata.
In proposito, occorre tener conto dei seguenti dati fattuali:
a) la comunicazione di aggiudicazione è stata ricevuta da E. S.r.l. il 10 maggio 2024; venerdì;
b) già il successivo 13 maggio 2024, lunedì, la società concorrente ha inoltrato istanza di accesso;
c) in data 30 maggio 2024 vi è stato l'accesso ai documenti, tra cui quelli relativi all'offerta tecnica e ai giustificativi;
d) il ricorso, incentrato sull'offerta tecnica e sulla dedotta insostenibilità economica dell'offerta, è stato notificato il 24 giugno, a distanza di 25 giorni dall'accesso e di 45 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione.
Sul piano del diritto, occorre rammentare l'insegnamento dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza del 2 luglio 2020, n. 12), per cui:
i) le informazioni previste, d'ufficio o a richiesta, dall'art. 76 del D.Lgs. n. 50 del 2016, nella parte in cui consentono di avere ulteriori elementi per apprezzare i vizi già individuati ovvero per accertarne altri, consentono la proposizione non solo dei motivi aggiunti, ma anche di un ricorso principale;
ii) la proposizione dell'istanza di accesso agli atti di gara comporta la 'dilazione temporale' quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l'offerta dell'aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta.
Conseguentemente, è fuor di dubbio che il ricorso presentato da I.D.V.E. S.r.l. sia tempestivo.
6. - È altresì evidente l'interesse al ricorso.
Infatti, esso mira all'esclusione dell'aggiudicataria, con innegabile vantaggio per la ricorrente, seconda classificata.
7. - Venendo al merito del ricorso, con il primo motivo, prima parte si assume che l'offerta dell'aggiudicataria fosse ambigua e indeterminata, tanto da dover essere esclusa.
Infatti, in sede di verifica dell'anomalia, essa era stata costretta a modificare l'offerta pur di giustificare la sua sostenibilità: mentre nel progetto presentato aveva affermato di voler impiegare, per il servizio, 33 guardie particolari giurate, nei giustificativi avrebbe stimato il costo della manodopera su 23 guardie particolari giurate.
Tale modifica, peraltro, rappresenterebbe di per sé un'autonoma causa di esclusione dalla gara.
Ritiene il Tribunale che la censura non colga nel segno, essendo frutto di un errore di percezione degli elementi esposti nei giustificativi presentati in sede di verifica dell'anomalia.
Va premesso che la ricorrente ha offerto, per l'espletamento del servizio, un monte ore di 98.033,25 ore complessive, lavorate da 23 guardie particolari giurate già impiegate dal precedente appaltatore e da altre 10 guardie particolari giurate impiegate part time in appalti da espletare in zone limitrofe, potendo far ricorso, in caso di emergenza, al altre 20 unità di personale.
Ebbene, nelle giustificazioni non si afferma punto che il servizio verrà espletato mercé l'utilizzo di 23 guardie particolari giurate. Semplicemente, nella tabella di calcolo del costo medio orario della manodopera, da proiettare poi sul numero di ore di servizio offerte per ottenere il costo globale, viene indicato, come numero di lavoratori impiegato, quello dei dipendenti del precedente prestatore del servizio.
Ma, a ben vedere, tale numero (23) non viene utilizzato in alcun calcolo, e in nessuna parte delle giustificazioni è dato leggere che il servizio sarebbe stato prestato da soli 23 dipendenti.
8. - Sempre con il primo motivo, nella sua seconda parte, si assume che la prestazione offerta dall'aggiudicataria non sarebbe possibile.
Si riporta il ragionamento svolto dalla società ricorrente:
"Con riferimento alla vigilanza ispettiva, P.S. ha ritenuto di poter svolgere il servizio assegnando ad un operatore di III livello 2080 ore, a sedici operatori di IV livello 7.075,38 ore e a quattro operatori di V livello 1.684,62 ore. Complessivamente, dunque, P.S. si è impegnata a svolgere il servizio di vigilanza ispettiva con 10.840 ore. Nello stesso progetto, la controinteressata ha poi offerto "a miglioria del servizio n.24 passaggi nelle 24 ore ad obiettivo, anziché i n.9 passaggi ad obiettivo previsti al punto 7.2 del CT Int. Il servizio è stato programmato come Ronda h24 (vedi tabella con monte ore di pag. 5)". Gli obiettivi da ispezionare sono 17 (v. art. 7.2., pag. 14, del capitolato tecnico, doc. 3), per cui, da un mero calcolo matematico, emerge che il monte ore indicato in offerta, pari a 10.840 ore, consente di eseguire controlli di durata non superiore a 0,07 minuti (sette secondi). Ed infatti: 10.840 ore/17 obiettivi/365 gg/24 controlli al giorno = 0,07. In questo brevissimo lasso temporale, la GPG incaricata dovrebbe eseguire tutte le attività annoverate nel medesimo articolo (i.e.: ispezionare il perimetro dell'Obiettivo, osservando eventuali segni di attività sospetta recente o in atto; accertarsi della chiusura delle porte e degli infissi dell'Obiettivo; rimuovere, se possibile, o segnalare ostacoli o impedimenti al libero e sicuro movimento di mezzi e persone - es. tombini spostati, detriti, bottiglie rotte -; segnalare la presenza di corpi illuminanti non funzionanti, indicandone con precisione la posizione; togliere le chiavi dimenticate nelle toppe, dopo aver dato la mandata. Le chiavi recuperate saranno messe a disposizione del Supervisore Operativo; esaminare le serrature di tutte le porte di sicurezza, rilevando 8 eventuali segni di effrazione; verificare il regolare funzionamento dell'impianto antintrusione, controllando che i cavi in vista e i segnalatori ottico-acustici siano in condizioni ottimali, che la centralina non dia segnalazioni anormali, e che il dispositivo d'inserzione sia ben fissato e regolarmente; etc.). Il che è, evidentemente, impossibile".
Il Tribunale, innanzitutto, rileva un errore nel calcolo.
Infatti, 0,07 ore non equivalgono a 7 secondi, bensì a 252 secondi. Il calcolo da svolgere, infatti è il seguente: 0,07 ore x 60 minuti ad ora x 60 secondi a minuto (0,07 x 60 x 60 = 262,05 secondi).
A riconferma, volendo essere ancora più precisi con i calcoli (infatti il risultato di 0,07 ore per obiettivo è un'approssimazione al secondo decimale, mentre il risultato dell'operazione presenta molti più numeri decimali), si ha che 10.840 ore equivalgono a 39.024.000 secondi (10.840 ore x 60 minuti ad ora x 60 secondi ad ora). Ora, dividendo tale monte di secondi lavorati per 365 giorni all'anno, per 24 ore e per 17 obiettivi, il risultato è di 262,05 secondi per obiettivo.
Tali considerazioni matematiche inficiano già il motivo di ricorso.
In ogni caso, come correttamente posto in evidenza dalla controinteressata, la valutazione della congruità dei tempi deve essere operata complessivamente, non potendosi escludere che il controllo di un obiettivo possa impiegare anche soli pochi secondi, in mancanza di elementi di anomalia.
9. - Nella sua terza parte, il primo motivo si incentra sull'impossibilità di fornire servizi con l'ausilio di unità cinofile, in quanto P.S. S.r.l. sarebbe priva della necessaria autorizzazione.
Nella memoria di costituzione, la controinteressata ha dedotto che l'autorizzazione di polizia di cui dispone riguarda anche l'impiego di unità cinofile e ha documentato di avere, tra i propri dipendenti, almeno uno con la qualifica di educatore cinofilo.
Parte ricorrente nulla ha replicato, sicché la censura può ritenersi superata.
Dunque, tutti i tre profili di critica svolti con il primo motivo di ricorso si rivelano infondati.
10. - Il secondo motivo riguarda, invece, la sostenibilità dell'offerta e la legittimità del controllo dell'anomalia dell'offerta.
10.1. - Infatti, I.D.V.E. S.r.l. ha dedotto che il costo medio orario indicato nei giustificativi per la manodopera, pari a € 17,80 per ora per ogni guardia particolare giurata, presenterebbe già in sé un indice di anomalia certo, perché inferiore di quasi 2 euro rispetto al costo orario medio indicato come parametro di riferimento dalle tabelle ministeriali vigenti (€ 18,63 e 19,45 per i livelli medi).
L'anomalia sarebbe ancora più rilevante per via dell'incremento dei minimi tabellari, dovuti ai due consecutivi rinnovi del CCNL di settore, intervenuti nel corso di un anno, rispettivamente in data 30 maggio 2023 e 16 febbraio 2024.
E dunque, anche tenendo conto delle condizioni favorevoli indicate dalla controinteressata (minore aliquota INPS e INAIL, omessa considerazione della voce una tantum), la correzione dell'offerta per tener conto degli aumenti contrattuali avrebbe condotto a concludere per una perdita di € 80.387,30 euro, considerando solo l'aumento contrattuale già in vigore a giugno 2023, e pari a € 143.128,59, considerando anche quello di febbraio 2024.
D'altra parte, non si sarebbe tenuto in nessuna considerazione il fatto che nel corso del rapporto ci sarebbero stati dei passaggi di livello e degli scatti di anzianità che avrebbero ulteriormente eroso i margini operativi dell'aggiudicataria, e che per il lavoro nei giorni festivi avrebbe dovuto essere corrisposta una maggiorazione nelle retribuzioni.
10.2. - Sul punto, va richiamato il principio, ormai consolidato nella giurisprudenza amministrativa (da ultimo Cons. Stato, Sez. V, 12 novembre 2024, n. 9042; Cons. Stato, Sez. VII, 26 giugno 2024, n. 5659, nonché Cons. Stato, Sez. V, 15 gennaio 2024, n. 453), secondo cui la verifica di anomalia eseguita dall'amministrazione non può prescindere dall'esame delle voci di costo ragionevolmente attendibili in sede esecutiva, ivi incluse le variazioni retributive ascrivibili all'adozione di un nuovo CCNL, ancorché sopraggiunto alle offerte e diverso da quello tenuto in considerazione dall'amministrazione ai fini del calcolo del costo della manodopera.
Infatti, la stipula del nuovo CCNL di settore, sopravvenuta nel corso della procedura di verifica della congruità dell'offerta, per un verso comporta la sua applicazione al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto; per altro verso, impone alla stazione appaltante di tenere conto dei nuovi livelli retributivi previsti, in quanto sicuramente applicabili alla futura esecuzione del contratto da affidare, e conseguentemente di verificare se l'offerta economica dell'impresa individuata come possibile aggiudicataria sia in grado di sostenere anche i nuovi costi (Cons. Stato, Sez. V, 7 luglio 2023, n. 6652; Cons. Stato, Sez. V, 24 marzo 2020, n. 2056).
Ciò in quanto si tratta di valutare la tenuta economica dell'offerta, nel tempo dell'esecuzione del contratto, con riguardo al costo del personale impiegato. Il cui aumento, derivante dal periodico rinnovo dei contratti collettivi di lavoro applicabili al settore, non dovrebbe essere considerato un evento imprevedibile ma una normale evenienza di cui l'imprenditore dovrebbe sempre tenere conto nel calcolo della convenienza economica dell'offerta presentata in gara, mentre è irrilevante la circostanza che per il calcolo progettuale del costo del lavoro la stazione appaltante abbia fatto riferimento ai parametri di altro precedente CCNL, poiché la verifica di congruità si proietta anche sulla fase di esecuzione del contratto (Cons. Stato, Sez. V, 7 luglio 2023, n. 6652).
Il controllo della sostenibilità economica dell'offerta aggiudicataria ha sicuramente lo scopo di stabilire se l'offerta è attendibile sotto il profilo economico e affidabile in vista della futura esecuzione delle prestazioni contrattuali, sicché la verifica non ha un obiettivo limitato alla valutazione della attendibilità dell'offerta agli esclusivi fini dell'aggiudicazione, e quindi con un orizzonte temporale segnato dallo svolgimento della procedura di gara, ma è rivolta anche (se non soprattutto) all'esecuzione del contratto, vale a dire a garantire che la proposta individuata come possibile aggiudicataria della gara sia idonea a realizzare il programma negoziale (ancora Cons. Stato, Sez. V, 7 luglio 2023, n. 6652).
10.3. - La valutazione dell'amministrazione appaltante non avrebbe potuto prescindere, quindi, dal prendere in considerazione anche quei costi che con ragionevole certezza si presenteranno nel corso dell'esecuzione, nell'entità e nella consistenza prevedibile al tempo in cui la verifica di congruità sia effettuata.
Tuttavia, nel caso di specie l'amministrazione ha completamente ignorato i rinnovi del CCNL, sicché la valutazione in forza della quale è giunta alla valutazione della sostenibilità economica dell'offerta si presenta viziata.
10.4. - Va rilevato che, sulla valutazione di sostenibilità economica dell'offerta, l'aggiudicataria ha in questa sede specificamente controdedotto.
Tuttavia, il sindacato di questo giudice amministrativo non è sostitutivo delle valutazioni che spettano all'amministrazione, sicché, rilevata la sussistenza di un vizio nell'iter valutativo, non si può che accogliere il ricorso.
In sede di riedizione del potere, che avverrà a partire proprio dalla valutazione di anomalia, l'amministrazione competente potrà tener conto di tutte le giustificazioni offerte dall'aggiudicataria.
11. - Con il terzo motivo, è stata sostenuta l'inattendibilità dell'offerta, che non prevedrebbe alcuna spesa per la formazione, pure prevista nel progetto tecnico; inoltre, i costi per la vigilanza ispettiva e per il carburante sarebbero fortemente sottostimati.
Tali motivi risultano assorbiti dall'accoglimento della seconda censura, cui consegue l'annullamento dell'aggiudicazione.
Infatti, nella riedizione del potere, l'amministrazione rivaluterà complessivamente l'attendibilità dell'offerta, eventualmente stimando anche gli elementi sottolineati in questa sede dalla ricorrente.
12. - Dalle deduzioni delle parti risulta che il contratto sia stato già stipulato.
Ai sensi dell'art. 122, tenendo conto che l'esecuzione è appena iniziata, della possibilità del subentro, richiesto in ricorso, nonché dei tempi necessari per la ripetizione del giudizio di anomalia, dichiara il contratto inefficace a partire dall'1 maggio 2025.
13. - L'accoglimento, nei limiti delineati, del ricorso n. 1086/2024 R.G. non esclude la necessità di esaminare anche il ricorso n. 1067/2024, proposto da L.T. S.r.l. e integrato con motivi aggiunti.
Infatti, come si vedrà dall'esame specifico dei singoli motivi, la terza classificata mira, con motivi solo in parte sovrapponibili a quelli utilizzati dall'I.D.V.E. S.r.l., all'esclusione dalla gara dell'aggiudicataria e anche della seconda classificata.
14. - Il ricorso è ammissibile perché, in caso di suo pieno accoglimento, vi sarebbe l'esclusione delle prime due classificate, con possibilità di aggiudicazione dell'appalto proprio in favore della ricorrente.
15. - Il primo motivo del ricorso proposto da L.T. S.r.l. è simile alla prima parte del primo motivo di ricorso di istituto di V.E. S.r.l.: l'aggiudicataria P.S. S.r.l. avrebbe illegittimamente modificato l'offerta in sede di giustificazione dell'anomalia, in quanto, dopo aver proposto di eseguire il servizio con l'utilizzo di 33 guardie particolari giurate, nelle giustificazioni si è limitata a riferirsi a 23 guardie particolari giurate.
I motivi dell'infondatezza di tale censura sono stati illustrati al 7. della presente sentenza, cui si rimanda.
16. - Il secondo motivo ha per specifico oggetto i corsi di formazione.
Infatti, dopo aver indicato, nell'offerta tecnica, che sarebbero state eseguite 1.930,50 ore di formazione in favore del proprio personale, nelle giustificazioni l'aggiudicataria avrebbe indicato, quale costo della formazione, l'implausibile somma di € 6.500,00, escludendo - evidentemente - dal computo le retribuzioni corrisposte ai dipendenti per le ore di servizio spese in attività formativa.
L'aggiudicataria avrebbe anche provveduto a modificare l'offerta tecnica, avendo ridotto, nelle giustificazioni, il numero dei corsi di formazione previsti e pure il numero di dipendenti da ammettere ai corsi di formazione programmati o da programmare.
L'aggiudicataria, dal canto suo, ha negato di aver indicato il numero di unità lavorative cui i corsi di formazione saranno rivolti; essa, infatti, dovrà prima verificare la formazione pregressa delle unità lavorative da assorbire in forza della clausola sociale e, solo successivamente, stabilire le unità da impiegare nei corsi.
In ogni caso, il Tribunale osserva che la questione riguarda precipuamente la sostenibilità economica dell'offerta tecnica, così come consacrata neo documenti di gara.
Sicché, dovendosi ripetere le operazioni di verifica dell'anomalia, alla stregua di quanto illustrato ai 10. e 11., l'amministrazione potrà verificare anche l'elementi in questa sede evidenziato dalla ricorrente. Il motivo risulta, quindi, assorbito dal parziale accoglimento del ricorso n. 1086/2024 R.G.
17. - Il terzo motivo di ricorso si incentra sui tempi necessari per il servizio ispettivo dei 17 obiettivi previsti nella legge speciale di gara.
Secondo la ricorrente, al fine di ispezionare tutti gli edifici si devono percorrere circa 5,5 km per ogni giro: considerando che il capitolato prevede che debbano essere effettuati almeno 9 giri, si hanno 49,5 km ogni 24 ore. Pertanto, solo per garantire i tempi di percorrenza con un veicolo ad una velocità di circa 25 km/ora, si impiegherebbero circa 2 ore delle 24 previste solo per gli spostamenti da un edificio all'altro. Oltre alle tempistiche per raggiungere gli obbiettivi, al fine di garantire tutte le attività da svolgere per singolo edificio, per ognuno dei 9 passaggi previsti, resterebbero circa 22 ore, ovvero poco meno di 10 minuti per ogni edificio.
Ciò posto, irrealizzabile, inattendibile e poco seria sarebbe l'offerta dell'aggiudicatario, che addirittura si impegna a compiere 24 giri per ogni giorno.
Il Tribunale, tuttavia, come già rilevato al 8., deve osservare che la valutazione della congruità dei tempi deve essere operata complessivamente, non potendosi escludere che il controllo di un obiettivo possa impiegare anche soli pochi secondi, in mancanza di elementi di anomalia.
18. - Con il quarto motivo si deduce che, in sede di giustificazione dell'anomalia dell'offerta, la società aggiudicataria avrebbe sottostimato i costi per il carburante. Infatti, percorrendo 49,5 km. ogni giorno per tutta la durata dell'appalto, si hanno 72.270 km percorsi in totale che, in base ai valori calcolati dall'A., danno un costo di € 28.120,26, a fronte del costo dichiarato da P.S. S.r.l. di € 7.782,00.
Tuttavia, ritiene il Tribunale che anche questa censura rimanga assorbita dal parziale accoglimento del ricorso n. 1086/2024 R.G., per come già illustrato.
19. - Con il quinto motivo si assume che aggiudicataria e seconda classificata non avrebbero presentato, in sede di offerta, il piano di assorbimento, previsto a pena di nullità.
I.D.V.E. S.r.l. ha dimostrato di aver depositato detto documento.
Come accertato dall'attività istruttoria disposta, anche l'aggiudicataria P.S. S.r.l. ha prodotto nella gara il documento di cui si tratta.
Il motivo è pertanto infondato in fatto.
20. - Con il sesto e il settimo motivo di ricorso, L.T. S.r.l. pone in evidenza che le offerte prodotte dalle prime due classificate non tengono conto del rinnovo del CCNL applicabile, avvenuta già nel maggio 2023.
Peraltro, nuovo rinnovo, comportante aumento delle retribuzioni, si è verificato nel 2024, e di esso si sarebbe dovuto tener conto nella valutazione di congruità dell'offerta.
Il Tribunale rinvia a quanto illustrato al 10., ritenendo fondato il ricorso con riferimento alla posizione dell'aggiudicataria P.S. S.r.l.
Con riferimento alla posizione di I.D.V.E. S.r.l., il motivo è inammissibile per difetto di attualità. Solo in caso di verifica dell'anomalia dell'offerta, previa ipotetica esclusione della prima classificata, la questione potrebbe infatti divenire rilevante.
21. - Con il sesto motivo si denuncia anche la circostanza per cui soltanto per il primo anno, fino al 30 giugno 2024, gli oneri previdenziali e assistenziali sarebbero stati decurtabili del 30%; inoltre, gli avanzamenti contrattuali e, più precisamente, gli scatti di anzianità ed i passaggi di livello obbligatori, sarebbero dovuti a tutte le 23 guardie giurate già addette all'esecuzione dell'appalto di servizi in esame a decorrere dal mese di dicembre del 2024, tenuto altresì conto che le 4 unità di personale di V livello hanno diritto al passaggio al livello retributivo superiore (il VI) a decorrere dall'1 giugno 2024.
Anche questa porzione di motivo rimane assorbita dalla necessità di svolgere nuovamente il giudizio di sostenibilità dell'offerta.
22. - Con l'ottavo motivo, si assume che la certificazione 50518:2020, che sarebbe stata rilasciata da International testing and certification S.r.l. non sarebbe valida, in quanto detto Ente non avrebbe il necessario potere certificativo ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 D.M. n. 115 del 2014
Il motivo è inammissibile per difetto di rilievo.
Infatti, si tratta di certificazione valorizzata ai fini dell'attribuzione del punteggio; se anche tale punteggio non fosse assegnato, P.S. rimarrebbe comunque prima in graduatoria.
23. - Con i motivi aggiunti, L.T. S.r.l. ha dedotto che l'amministrazione ha acquisito dall'Agenzia delle Entrate la certificazione che attesta la regolarità fiscale della P.S. S.r.l., in relazione ai debiti fiscali "definitivamente accertati", ai sensi dell'articolo 80, comma 4 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ma ha omesso di effettuare i dovuti accertamenti in relazione ai "debiti non definitivamente accertati", come richiesto dallo stesso articolo 80, comma 4, quinto periodo del medesimo testo normativo.
Il motivo va respinto per il semplice fatto che non risultano a carico dell'aggiudicataria gravi violazione non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali.
24. - In conclusione, i due ricorsi sono fondati nei limiti indicati in motivazione.
Le spese di lite, per i due ricorsi, debbono essere posti in capo alle parti soccombenti, e cioè all'Università Magna Graecia di Catanzaro e alla P.S. S.r.l.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe proposti, come riuniti, li accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto:
- annulla il provvedimento dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro del 9 maggio 2024, n. 644, con cui, previa approvazione della proposta della commissione giudicatrice, è stata disposta l'aggiudicazione a P.S. S.r.l. della procedura di gara indetta per l'affidamento dei servizi di vigilanza;
- dichiara inefficace a partire dall'1 maggio 2025 il contratto stipulato all'esito dell'aggiudicazione.
Condanna l'Università Magna Graecia di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, e P.S. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra di loro, alla rifusione, in favore di L.T. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e di I.D.V.E. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 8.000,00 per ciascuno, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Conclusione
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
