Pubblicato il 12/12/2023
N. 08147/2023 REG.PROV.CAU.
N. 13209/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 13209 del 2023, proposto da
Urbe Vigilanza S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9763019A24, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Invitalia S.p.A., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana e Daniele Archilletti con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Acea S.p.A., Issv S.p.A., Istituto di Vigilanza Argo S.r.l., Sicuritalia Ivri S.p.A., Sicurezza Globale 1972 S.r.l., Corpo Vigili Giurati S.p.A., non costituiti in giudizio;
Ksm S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia, Enzo Perrettini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento prot. n. 0221611 del 27.07.2023, comunicato in pari data, con cui Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., con riferimento alla “Procedura di gara per l’affidamento del servizio di vigilanza presso i siti amministrativi ed industriali del Gruppo Acea” (CIG 9763019A24), ha disposto l’aggiudicazione in favore del RTI con mandataria KSM S.p.A., approvando la graduatoria di gara che vede l’odierna ricorrente in terza posizione preceduta dal raggruppamento aggiudicatario e dal RTI con mandataria Sicuritalia IVRI S.p.A., secondo graduato;
- degli atti con cui, in riscontro all’istanza dell’odierna ricorrente, Invitalia ha consentito l’accesso solo parziale alla documentazione di gara dei primi due graduati;
- di ogni atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi in particolare i verbali di gara e le relative determinazioni, nella parte in cui ammettono e non escludono il RTI KSM S.p.A. e il RTI Sicuritalia IVRI S.p.A., valutandone positivamente le offerte tecnica ed economica;
nonché la declaratoria di nullità, invalidità e inefficacia del contratto eventualmente stipulato e per il conseguimento dell’aggiudicazione in capo alla ricorrente con suo subentro;
nonché, altresì, la condanna
- dell’amministrazione all’esibizione ex art. 116 c.p.a. della documentazione chiesta con istanza del 27.07.2023, ad oggi resa disponibile solamente in versione ampiamente oscurata;
- con istanza anche istruttoria, ai sensi dell’art. 65 c.p.a., affinché sia ordinata alla stazione appaltante la produzione in giudizio della suddetta documentazione essendo indispensabile ai fini della presente tutela giudiziaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Ksm S.p.A. e della Invitalia – Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.p.A.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 il dott. Giuseppe Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Osservato che parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti, meglio specificati in epigrafe, relativi alla aggiudicazione in favore del RTI con mandataria KSM S.p.A., in relazione alla “Procedura di gara per l’affidamento del servizio di vigilanza presso i siti amministrativi ed industriali del Gruppo Acea” (CIG 9763019A24);
Rilevato che nell’ambito del predetto giudizio la parte ricorrente lamenta di avere avuto un accesso solo parziale alla documentazione di gara presentata dai primi due RTI graduati e che in particolare con riferimento al secondo classificato, RTI Sicuritalia, la Stazione appaltante “ha infatti reso disponibile la relazione tecnica in versione in larga misura illeggibile con conseguente preclusione in radice alla ricorrente ogni possibilità di verificare che la stazione appaltante abbia valutato correttamente gli elementi tecnici proposti da controparte, che per i richiamati sub-criteri A.1, A.2 e A.3 ha ricevuto ben 20,269 punti. Il che evidenzia la necessità di conoscere anche le parti oscurate dell’offerta tecnica avversaria a fronte del divario minimale di appena 1,10 punti tra Urbe e il secondo RTI Sicuritalia”, rendendo in tal modo più oneroso l’esame della correttezza dei relativi punteggi tecnici attribuiti;
Ritenuto che parte ricorrente appare – condivisibilmente – portatrice di un legittimo interesse a conoscere la documentazione richiesta;
Ritenuto che il ricorso per l’accesso deve essere pertanto accolto, consentendo alla ricorrente di accedere a tutti i documenti richiesti in quanto necessari ai fini all’esercizio del diritto di difesa e, in specie, agli atti e ai documenti relativi alla documentazione di gara dei primi due RTI graduati, nonché e ad ogni altro atto della procedura necessario per l’esercizio dei diritti difensivi della ricorrente;
Rilevato che le spese verranno liquidate all’atto della definizione della controversia;
Ritenuto di fissare l’udienza pubblica di cui in dispositivo per la trattazione nel merito della controversia;
Ritenuto nelle more di sospendere l’esecuzione dei provvedimenti impugnati in modo da mantenere la res adhuc integra sino alla definizione del giudizio nel merito, apparendo, nel bilanciamento degli interessi, preminente l’esigenza di evitare avvicendamenti e discontinuità nel servizio di cui si verte (cfr. Cons. St., Sez. III, n. 3283/19);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta),
- pronunciando sull’istanza ex art. 116 c.p.a., come in epigrafe proposta, la accoglie; e per l’effetto, dispone che Invitalia S.p.A. provveda all’ostensione dei documenti dalla parte ricorrente come sopra richiesti, entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrente dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa, della presente ordinanza;
- accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende l’esecutività dei provvedimenti impugnati;
- fissa per la trattazione di merito l’udienza pubblica del 13 marzo 2024;
Spese compensate per la presente fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere
Giuseppe Grauso, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Grauso Roberto Politi
IL SEGRETARIO
