Pubblicato il 10/02/2023
N. 02346/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09753/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9753 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Sicurezza del Cittadino S.r.l. Gruppo Civis, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Gentile, Carlo Malinconico, Maria Lucia Civello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Domenico Gentile in Roma, via Virginio Orsini, n. 19;
contro
Consip S.p.a., Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Cosmopol S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
− del provvedimento di aggiudicazione del LOTTO n. 4 della gara centralizzata per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata per il Ministero della Giustizia - ID 2201, comunicato con nota dell'8 luglio 2022;
− del chiarimento n. 89, diramato da Consip nelle more della scadenza del termine di presentazione delle offerte, con il quale la SA ha specificato che il vincolo di partecipazione di cui all'art. 51 del Codice, comma 2, del codice, introdotto dall'art. 3.1. del disciplinare, non si applicherebbe in caso di partecipazione alla gara di più imprese controllate o collegate ex art. 2359 c.c., le quali potrebbero dunque partecipare a più lotti rispetto al vincolo indicato dal disciplinare,
− ove occorrer possa, dell'art. 3.1. del disciplinare, ove inteso nei termini intesi da Consip;
− del provvedimento di ammissione di Cosmopol S.p.a. al lotto di interesse;
− di tutti i verbali di gara di gara, per le ragioni di cui in narrativa, ivi compresi quelli relativi alla fase di verifica della documentazione amministrativa, di valutazione dell'offerta tecnica, di attribuzione dei punteggi e con cui è stata formata la graduatoria;
− in particolare, del verbale del 1° aprile 2022 e della nota Prot. n. 297.09-05-2022 del 09/05/2022, con cui la Consip S.p.A. ha comunicato gli esiti della valutazione sull'affidabilità professionale dell'Operatore economico a fronte di quanto dallo stesso dichiarato;
− di tutti i provvedimenti inerenti al subprocedimento di verifica di congruità dell'offerta dell'aggiudicataria, ivi compreso il provvedimento con cui è stata ritenuta congrua l'offerta di Cosmopol;
− della proposta l'aggiudicazione in favore di Cosmopol;
− del provvedimento, di estremi e contenuto non conosciuti, con cui sia stata eventualmente disposta l'integrazione dell'efficacia dell'aggiudicazione;
nonché per la condanna
della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 30 del c.p.a., alla reintegrazione in forma specifica mediante affidamento del servizio alla ricorrente, previa dichiarazione d'inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato e accertamento del diritto al subentro;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Sicurezza del Cittadino S.r.l. Gruppo Civis il 28/12/2022:
− del provvedimento prot. 0000697.28-10-2022.R, adottato da Consip lo scorso 28 ottobre – non pubblicato né comunicato alla parte, ma conosciuto dai sottoscritti difensori solo in esito al suo deposito in giudizio – con il quale la Centrale di Committenza statale ha concluso il sub-procedimento avviato con nota prot. n. 45031 del 31/08/2022 valutando il possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5, D.lgs. n. 50/2016 in capo all'aggiudicataria Cosmopol;
− in via tuzioristica, solo ove necessario e per quanto di ragione, del Disciplinare di gara, par. 6, citato nel provvedimento per giustificare l'omessa dichiarazione di verbali e sanzioni ITL;
− della comunicazione di avvio del procedimento (nota prot. n. 45031 del 31/08/2022) e di tutti gli atti dell'istruttoria, ancorché non conosciuti, inerenti la verifica di affidabilità professionale della controinteressata;
− della conferma del provvedimento di aggiudicazione in favore di Cosmopol del LOTTO n. 4 della gara centralizzata per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata per il Ministero della Giustizia - ID 2201;
− del provvedimento di ammissione di Cosmopol al lotto d'interesse; del verbale del 1° aprile 2022 e della nota Prot. n. 297.09-05-2022 del 09/05/2022, con cui la Consip S.p.A. ha comunicato gli esiti della valutazione sull'affidabilità professionale dell'Operatore economico a fronte di quanto dallo stesso dichiarato;
− di tutti i verbali di gara di gara;
− della proposta di aggiudicazione in favore di Cosmopol;
− del provvedimento, di estremi e contenuto non conosciuti, con cui sia stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione;
nonché per la condanna
della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 30 del c.p.a., alla reintegrazione in forma specifica mediante affidamento del servizio alla ricorrente, previa dichiarazione d'inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato e accertamento del diritto al subentro.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consip S.p.a. e di Ministero della Giustizia e di Cosmopol S.p.a.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
CONSIDERATO CHE:
a) con il ricorso introduttivo in epigrafe, tempestivamente notificato e depositato in giudizio, la società ricorrente – premesso di aver partecipato ad una procedura di gara aperta suddivisa in 34 lotti indetta con bando pubblicato in data 17 gennaio 2020 per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata da svolgersi in favore del Ministero della Giustizia, nonché di essersi classificata al secondo posto in graduatoria per il lotto n. 4 (relativo alla Provincia di Brescia) alle spalle dell’odierna controinteressata Cosmopol S.p.A. (nel prosieguo anche “Cosmopol”) – insorge avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva emesso da Consip S.p.A. (nel prosieguo anche “Consip”) in favore di Cosmopol, chiedendone l’annullamento e, per l’effetto, la dichiarazione di inefficacia del contratto medio tempore stipulato, nonché il subentro in esso;
b) Consip e Cosmopol si sono ritualmente costituite in giudizio, instando per la reiezione del gravame sulla scorta di plurime argomentazioni difensive più diffusamente esposte nelle rispettive memorie di costituzione;
c) nel prosieguo Consip - a seguito della notifica del ricorso in epigrafe e di altre analoghe impugnative - con nota del 31 agosto 2022 ha avviato nei confronti di Cosmopol un procedimento ex art. 7 della legge 241/90 al fine di valutare sia la rilevanza dell’omessa dichiarazione di ben dodici fattispecie potenzialmente escludenti ex art. 80, comma 5, del d.lgs. 50/2016, sia l’effettiva sussistenza di tali fattispecie;
d) all’esito del procedimento, acquisite le memorie partecipative della Cosmopol, Consip, con provvedimento prot. n. 000697 del 28 ottobre 2022, ha ritenuto che “non sussistono le cause d’esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lettere a), c), c bis) e c ter) del d.lgs. n. 50/2016”;
e) con successivi motivi aggiunti ritualmente notificati e depositati in giudizio, l’odierna ricorrente è quindi insorta avverso quest’ultimo provvedimento, chiedendone l’annullamento e denunciandone illegittimità per aver erroneamente ritenuto irrilevanti, da un lato, alcune dichiarazione di illeciti professionali/pregresse esclusioni e, dall’altro lato, le caratteristiche oggettive intrinseche di tali illeciti;
f) seguiva il deposito di documenti e memorie ex art. 73, comma 1, c.p.a.;
g) all’udienza pubblica del 8 febbraio 2023 il Collegio – previa discussione della causa – ha introiettato quest’ultima in decisione;
RILEVATO CHE:
h) ai fini del decidere il Collegio ritiene essenziale ordinare a Consip – anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 c.p.a. – di produrre i seguenti documenti allo stato ancora non depositati in atti dalle parti del giudizio: (1) verbali dell’accertamento dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Avellino menzionato nel provvedimento Consip prot. n. 0000697 del 28 ottobre 2022 impugnato con motivi aggiunti; (2) verbali dell’accertamento dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Foggia menzionato nel provvedimento Consip prot. n. 0000697 del 28 ottobre 2022 impugnato con motivi aggiunti; (3) decreto di archiviazione emesso dal GIP del Tribunale Penale di Avellino in data 14 maggio 2021 rispetto all’ipotesi di reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex art. 316-ter del Codice Penale, anch’esso evocato dal provvedimento Consip prot. n. 0000697 del 28 ottobre 2022;
i) i predetti incombenti istruttori devono essere assolti entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione in forma amministrativa della presente ordinanza;
l) per il prosieguo della trattazione viene fissata l’udienza pubblica del 29 marzo 2023 cui la causa viene rinviata;
m) ogni ulteriore pronunzia in rito, nel merito e sulle spese viene rinviata alla decisione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Fissa per il prosieguo della trattazione della causa l’udienza pubblica del 29 marzo 2023.
Manda alla Segreteria del Tribunale affinché dia comunicazione della presente ordinanza a tutte le parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Luca Iera, Referendario, Estensore
Igor Nobile, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Luca Iera Francesco Riccio
IL SEGRETARIO
