TAR CAMPANIA: Sentenza sede di Napoli, sezione 5, numero provv.: 202300844 il ricorrente svolge da anni l’attività di guardia giurata presso una società di vigilanza nella Regione Veneto

Lunedì, 06 Febbraio 2023 07:18

Premesso che: - il ricorrente svolge da anni l’attività di guardia giurata presso una società di vigilanza nella Regione Veneto previo rilascio dell’autorizzazione della Prefettura di Vicenza;

in seguito al trasferimento della propria residenza nel Comune di Gragnano e all’assunzione presso altra società di vigilanza con sede in Campania a partire dal novembre 2021, veniva richiesta alla Prefettura della Provincia di Napoli la voltura del titolo di polizia ai sensi degli artt. 42 e 138 del R.D. n. 773/1931

Pubblicato il 06/02/2023
                                                                                                                                                                                                                                                    N. 00844/2023 REG.PROV.COLL.

                                                                                                                                                                                                                                                     N. 02789/2022 REG.RIC.

 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2789 del 2022, proposto da
-OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Attilio Ruocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

per l'annullamento

del diniego dell'istanza dell'Istituto di -OMISSIS- per la richiesta di voltura dei titoli di polizia - guardia particolare giurata - ex artt. 42 e 138 del T.U.L.P.S. in favore del ricorrente emesso in data 18 maggio 2022 dalla Prefettura UTG di Napoli, nonché di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente. 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2023 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Premesso che:

- il ricorrente svolge da anni l’attività di guardia giurata presso una società di vigilanza nella Regione Veneto previo rilascio dell’autorizzazione della Prefettura di Vicenza; in seguito al trasferimento della propria residenza nel Comune di Gragnano e all’assunzione presso altra società di vigilanza con sede in Campania a partire dal novembre 2021, veniva richiesta alla Prefettura della Provincia di Napoli la voltura del titolo di polizia ai sensi degli artt. 42 e 138 del R.D. n. 773/1931;

- con il presente gravame l’istante insorgeva avverso il provvedimento di rigetto in epigrafe, articolando profili di illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili, carenza di istruttoria e di motivazione; in sintesi esponeva di non aver riportato precedenti penali né di avere procedimenti in corso, di possedere i requisiti di cui all’art. 138 del T.U.L.P.S. per il rilascio dell’autorizzazione e che non ricorrono le condizioni ostative di cui agli artt. 11 e 43;

- concludeva con le richieste di accoglimento del ricorso e di conseguente annullamento del provvedimento impugnato, evidenziando che l’avversata attività provvedimentale incide sull’attività lavorativa, quindi, sul sostentamento del nucleo familiare;

- si costituiva in giudizio l’amministrazione replicando alle censure e chiedendo il rigetto del gravame;

- con ordinanza n. 1250 del 29.6.2022 il T.A.R. ha disponeva incombenti istruttori a carico dell’amministrazione ed accoglieva la domanda cautelare ai fini del riesame con la seguente motivazione: “nei limiti della sommaria delibazione consentita in fase cautelare, non appaiono sfornite di fumus le censure con cui si deduce il difetto di istruttoria e l’irragionevolezza dell’azione amministrativa in quanto, da un lato, la Prefettura non ha ravvisato in capo al ricorrente le necessarie garanzie di sicurezza ed affidabilità richieste dalla vigente normativa per lo svolgimento delle funzioni di guardia particolare giurata e per la titolarità della connessa licenza di porto d’armi, in ragione del rapporto di parentela con familiari gravitanti in sodalizi criminosi, e, dall’altro, nel mese di febbraio 2022 è stata rilasciata al figlio minore dell’istante – quindi collocato nel medesimo contesto familiare – la licenza del porto di fucile per tiro a volo che, ai sensi dell’art. 43 del T.U.L.P.S., presuppone un favorevole scrutinio in ordine alla buona condotta e all’affidabilità del richiedente; Ritenuto che, in relazione al richiamato profilo di diritto, può essere accolta la domanda cautelare ai fini del riesame ad opera della intimata amministrazione e, attesa la peculiare natura delle questioni esaminate, può disporsi la compensazione delle spese riferite alla presente fase processuale”;

- all’udienza di merito del 24.1.2023 la difesa di parte ricorrente ha rappresentato che, a seguito della predetta attività di riesame e della rinnovata istruttoria conseguente alla ordinanza cautelare di questo T.A.R., l’amministrazione ha rilasciato il provvedimento richiesto e, pertanto, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso, insistendo tuttavia per la condanna della controparte al pagamento delle spese processuali;

Ritenuto che:

- alla luce della predetta dichiarazione, visti gli artt. 35, comma 1 lett. c), e 85, comma 9, del c.p.a., il giudizio può essere definito con sentenza di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse;

- quanto alla regolazione delle spese processuali, sussistono eccezionali motivi per disporre la compensazione, tenuto conto della peculiare natura degli interessi incisi dall’azione amministrativa, volta al contemperamento delle esigenze individuali con la tutela dell’ordine pubblico, nonché della definizione in rito del contenzioso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone indicate nel presente provvedimento.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore

Maria Grazia D'Alterio, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Gianluca Di Vita Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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