CDS: proposto da SICURITALIA IVRI S.p.A. contro AZIENDA STRADE LAZIO - ASTRAL S.p.A. per il provvedimento di aggiudicazione disposto in favore di Cosmopol Security S.r.l.

Venerdì, 21 Ottobre 2022 07:26

Sul ricorso numero di registro generale 7496 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da SICURITALIA IVRI S.p.A. contro AZIENDA STRADE LAZIO - ASTRAL S.p.A. per il provvedimento di aggiudicazione disposto in favore di Cosmopol Security S.r.l. con determina Astral n. 303 del 30.6.2022

Pubblicato il 21/10/2022
                                                                                                                                                                                                                                                N. 13601/2022 REG.PROV.COLL.

                                                                                                                                                                                                                                                 N. 07496/2022 REG.RIC. 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7496 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SICURITALIA IVRI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Fraccastoro, Alice Volino, Alessio Maria Tropiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

AZIENDA STRADE LAZIO - ASTRAL S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Annibali, Andrea Ruffini, Marco Orlando, Antonietta Favale, Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti

COSMOPOL SECURITY S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento

PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO INTRODUTTIVO:

- della lettera d'invito n. 14082 del 9.6.2022, con la quale l'Azienda Strade Lazio – ASTRAL S.p.A. ha invitato Sicuritalia Ivri S.p.A. a partecipare alla procedura negoziata, ex art. 63, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di vigilanza armata e di sicurezza non armata per 6 mesi nelle sedi delle ferrovie regionali della ferrovia Roma – Lido di Ostia – CIG 9270861C82.

- della lex specialis di gara, e, in particolare del Disciplinare di gara (doc. 2), del Capitolato Tecnico (doc. 3) - con relativi allegati e della Determina a contrarre n. 252 del 7.6.2022 (doc. 4), nella parte in cui è previsto che l’affidamento del servizio avverrà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016;

- dei chiarimenti pubblicati dall’Azienda Strade Lazio - ASTRAL S.p.A. (doc. 5), nonché di tutti gli eventuali chiarimenti successivamente pubblicati; - del provvedimento di nomina della Commissione di gara del 24.6.2022;

- per quanto occorrer possa, del provvedimento di aggiudicazione nelle more intervenuto; - di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e comunque connesso a quelli impugnati.

PER QUANTO RIGUARDA I MOTIVI AGGIUNTI PRESENTATI DA SICURITALIA IVRI S.P.A. IL 2/8/2022:

- del provvedimento di aggiudicazione disposto in favore di Cosmopol Security S.r.l. con determina Astral n. 303 del 30.6.2022;

- per quanto occorrer possa, della comunicazione prot. n. 17492 dell’8.7.2022 recante “Comunicazione per organizzazione possibile subentro e inizio attività a far data dal 16/07/2022”. 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Strade Lazio - Astral S.p.A. e di Cosmopol Security S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2022 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

FATTO e DIRITTO

1.1. Con ricorso notificato il 28 giugno 2022 e depositato in pari data la ricorrente Sicuritalia Ivri S.p.a. ha premesso che con determinazione n. 65 del 28.12.2020, Atac S.p.A. ha aggiudicato il “servizio di vigilanza armata e sicurezza non armata nelle sedi Atac – Lotto 3 - ferrovie regionali (Roma-Lido di Ostia - Roma-Viterbo, Roma-Giardinetti)” in favore del RTI composto da Italpol Vigilanza S.r.l. in qualità di capogruppo e Sicuritalia Ivri S.p.A. quale mandante; e che in data 21.3.2021, il RTI aggiudicatario ed Atac hanno stipulato il relativo contratto di appalto avente la durata di 36 mesi decorrenti dalla data di consegna del servizio - ovverosia dall’1.3.2021 - con opzione di proroga semestrale ai medesimi patti e condizioni e, pertanto - secondo la tesi della ricorrente - tutt’ora legittimamente vigente.

Espone poi la ricorrente che - in costanza di rapporto contrattuale tra il RTI e l’Atac - la Regione Lazio con Deliberazione di Giunta Regionale del 15 febbraio 2022, n. 50 ha deliberato l’affidamento in concessione ad Astral S.p.A. della gestione dell’infrastruttura, delle relative pertinenze, degli annessi impianti, attrezzature e dei macchinari ad essi funzionali inerenti alle infrastrutture ferroviarie regionali (ex concesse ad Atac) Roma- Lido di Ostia e Roma-Civita Castellana-Viterbo.

Inoltre, con il medesimo provvedimento, la Regione Lazio ha approvato lo schema di contratto di servizio tra Regione Lazio ed Astral S.p.A. per la concessione delle ferrovie Roma- Lido di Ostia e Roma-Civita Castellana-Viterbo, con effetti decorrenti a partire dall’ 1 luglio 2022, ed ha stabilito di subordinare, in ogni caso, la sottoscrizione del contratto di servizio ed il conseguente avvio della nuova gestione alla condizione dell’avvenuta stipula ed efficacia del contratto definitivo di cessione del ramo di azienda tra Astral S.p.A. e Atac S.p.A.

Successivamente, in data 15 marzo 2022, è stata approvata la Deliberazione n.16 dell’Assemblea Capitolina, con cui Roma Capitale – in qualità di socio totalitario di Atac S.p.A. – ha espresso parere favorevole alla cessione del ramo di azienda relativo alla gestione del servizio e delle infrastrutture delle linee ferroviarie regionali Roma Viterbo e Roma Lido di Ostia.

Sicché in data 27 maggio 2022 le società Atac S.p.A., Astral S.p.A. e Cotral S.p.A., di fronte al notaio Dott. Alfonso Colucci, in Roma sono comparse per la sottoscrizione del contratto di cessione dei rami di azienda Ferrovie Regionali Roma- Lido di Ostia, Roma-Civita Castellana-Viterbo.

Tutto ciò premesso la ricorrente espone ancora che con determinazione a contrarre n. 252 del 7.6.2022, l’Azienda Strade Lazio - Astral S.p.A. ha disposto l’avvio della “procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 63 d.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di vigilanza armata e di sicurezza non armata per 6 mesi nelle sedi delle ferrovie regionali della ferrovia Roma – Ostia Lido”, per una durata pari a 6 mesi e un valore complessivo stimato pari ad € 1.048.436.05. E che all’esito di apposita selezione degli operatori sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-professionale desunte dal mercato, Astral, con lettera n. 14082 del 9.6.2022, ha invitato n. 2 di operatori economici, ovverosia Sicuritalia e Cosmopol Security S.r.l., a presentare la propria offerta entro il termine del 24.6.2022.

Interveniva l’ASS.I.V. - Associazione Italiana Vigilanza e Servizi Fiduciari la quale, ritenendo ab origine insussistenti i necessari presupposti per l’utilizzo della procedura negoziata disciplinata dall’art. 63, comma 2, lett. c) del Codice dei contratti pubblici, al dichiarato fine di tutelare e rappresentare gli interessi generali della categoria, ha richiesto alla Stazione appaltante, con istanza del 22.6.2022 di voler procedere ad annullare in autotutela la procedura di gara, in tesi avviata in netto contrasto con la normativa di settore.

Poiché Astral non ha riscontrato la suddetta istanza, con il ricorso in epigrafe la ricorrente Sicuritalia Ivri ha impugnato la procedura di gara (chiedendone l’annullamento) lamentando che - nonostante il subentro di Astral nella gestione dell’infrastruttura consentisse la legittima continuità del servizio già in esecuzione da parte dell’appaltatore aggiudicatario - la Stazione appaltante avrebbe inspiegabilmente ritenuto di indire all’uopo una nuova procedura di gara avvalendosi, a suo dire illegittimamente, dello strumento procedurale di cui all’art. 63 del Codice.

1.2. Il gravame è affidato ai seguenti motivi di ricorso:

I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2558 c.c. e dell’art. 4 del contratto relativo all’affidamento del servizio di vigilanza armata sottoscritto con Atac, nonché del principio di legittimo affidamento. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per carenza di motivazione, irragionevolezza, illogicità manifesta, abnormità, contraddittorietà. Sviamento.

II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 63 del d.lgs. n. 50/2016. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 e 97 Cost. Violazione dei principi di trasparenza, proporzionalità, adeguatezza e di massima concorrenza. Violazione del principio di par condicio. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria, carenza di motivazione, nonché per irragionevolezza, illogicità manifesta, abnormità, contraddittorietà. Sviamento.

1.3. Si è costituita in giudizio Astral S.p.A. la quale ha depositato memoria con la quale ha preliminarmente eccepito la sussistenza di varie cause di inammissibilità del ricorso con riferimento ai profili di difetto di giurisdizione e della mancata notifica al controinteressato, individuato in Atac S.p.A.; Astral ha inoltre eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, instando comunque per il rigetto del ricorso perché infondato.

Con la memoria di costituzione Astral S.p.A. ha anche comunicato che, all’esito delle regolari operazioni di gara, con determina n.303 del 30 giugno 2022, ha aggiudicato definitivamente l’appalto “per l’affidamento del servizio di vigilanza armata e di sicurezza non armata per 6 mesi delle sedi ferroviarie regionali della ferrovia Roma- lido di Ostia”, all’impresa Cosmopol Security S.r.l.

1.4. Cosmopol Security S.r.l. si è costituita in giudizio, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito e l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della determina Astral S.p.A. n.303 del 30/06/2022 di aggiudicazione dell’appalto in suo favore.

1.5. Con ordinanza cautelare n.4607 del 15 luglio 2022 questa Sezione, preso atto della preannunziata intenzione della ricorrente di proporre ricorso per motivi aggiunti ai fini di impugnare l’intervenuta aggiudicazione in favore di Cosmopol Security S.r.l., ha fissato l’udienza pubblica del 7 ottobre 2022 per la trattazione del merito del ricorso.

1.6. Con atto notificato il 19 luglio 2022 e depositato il successivo 2 agosto, la ricorrente Sicuritalia Ivri S.p.A. ha proposto ricorso per motivi aggiunti (con contestuale istanza cautelare) impugnando il provvedimento di aggiudicazione disposto in favore di Cosmopol Security S.r.l. con determina Astral n. 303 del 30.6.2022.

1.7. Alla camera di consiglio del 7 settembre 2022, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, la causa è stata cancellata dal ruolo degli affari camerali, attesa la rinunzia alla predetta istanza, depositata in atti dalla ricorrente.

1.8. In vista dell’udienza pubblica tutte le parti hanno depositato memorie difensive e memorie di replica.

1.9. Alla pubblica udienza del 7 ottobre 2022, dopo discussione dei difensori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Preliminarmente e in ordine logico, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, sollevata sia da Astral S.p.A. che da Cosmopol Security S.r.l., sul rilievo che la ricorrente fonderebbe la domanda di annullamento dell’indizione della procedura di gara sulla pretesa opponibilità del contratto di vigilanza sottoscritto il 21 marzo 2021 tra ATAC e l’RTI partecipato dalla stessa Sicuritalia Ivri S.p.A. (con Italpol S.r.l. mandataria), al cessionario Astral ex art.2558 c.c.

Le resistenti sostengono che sarebbero coinvolte posizioni di diritto soggettivo atteso che la domanda di annullamento troverebbe giustificazione nell’asserito inadempimento di obblighi assunti in via contrattuale, con conseguente devoluzione della relativa controversia – che riguarda essenzialmente l’esecuzione del contratto del 21/03/2021 che la ricorrente assume essere transitato in capo ad Astral – alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.

2.1. L’eccezione è infondata.

Si osserva al riguardo che l'oggetto immediato e diretto del presente giudizio non è rappresentato dall'accertamento del diritto di Sicuritalia Ivri S.p.A. alla prosecuzione del contratto di vigilanza già in essere tra l’RTI da essa partecipato con Atac bensì della dedotta illegittimità del provvedimento con cui Astral ha indetto una procedura di gara di urgenza ai sensi dell’art.63 del d.lgs. 50/2016.

Pertanto la potestas decidendi sulla vicenda per cui è causa resta comunque attribuita al giudice amministrativo ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 del cod. proc. amm., secondo cui “il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale”.

Del resto il giudice amministrativo, al di fuori delle ipotesi di cui agli artt. 8 co. 2 e 77 c.p.a., non è nemmeno tenuto alla sospensione del processo, essendo in questi casi la scelta rimessa ad una valutazione di opportunità da compiersi in relazione alla rilevanza della pregiudizialità del giudizio civile rispetto al giudizio amministrativo.

La sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. è necessaria soltanto quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da una espressa disposizione di legge ovvero quando, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indispensabile antecedente logico-giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato.

Al di fuori di tali presupposti, la sospensione cessa di essere necessaria e, quindi, obbligatoria per il giudice, ed è meramente facoltativa, con la conseguenza che il disporla o meno rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità (cfr.: Cons. Stato, Sez. IV, 21 agosto 2013, n. 4227).

Nel caso in esame il Collegio ritiene che la questione pregiudiziale civile può essere risolta incidentalmente da questo giudice senza efficacia di giudicato, attesa l’urgenza di definire il giudizio, che soggiace al rito accelerato disciplinato dagli artt. 119 e ss. c.p.a.

3. Sempre in via preliminare deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da Cosmopol Security S.r.l. sul rilievo che la ricorrente avrebbe impugnato il bando di gara pur partecipandovi e pur in assenza di clausole immediatamente escludenti, prima ancora di attendere i relativi esiti della gara.

3.1. L’eccezione è infondata.

Invero l’interesse di Sicuritalia Ivri S.p.A. all’annullamento della procedura di gara impugnata – benché nel frattempo essa sia risultata aggiudicataria della stessa – è fondato sul preteso accertamento dell’opponibilità del contratto stipulato dal RTI Italpol – Sicuritalia con Atac in data 21.3.2021 all’odierna resistente Astral per effetto della cessione del ramo d’azienda, stante la maggiore vantaggiosità e la maggiore durata di quest’ultimo rispetto a quello oggetto della procedura impugnata.

Sul punto il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che “Tra le ipotesi di immediata contestazione del bando di gara, rientra certamente quella del titolare di una posizione contrattuale con la stessa amministrazione che ha indetto la nuova gara incompatibile con quest’ultima” (Cons. Stato, Sez. V, 27 marzo 2019, n. 2020).

Per quanto precede l’eccezione risulta infondata.

4. Ancora in via preliminare va respinta l’eccezione con la quale Astral deduce l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad Atac la quale, in tesi, rivestirebbe il ruolo di contraddittore necessario nella qualità di soggetto al quale la ricorrente addebita la mancata attivazione della clausola risolutiva del contratto in conseguenza della cessione del ramo di azienda, e dunque soggetto direttamente interessato delle doglianze sollevate dall’odierna ricorrente.

4.1. L’eccezione è infondata.

Infatti è controinteressato “esclusivamente quel soggetto nominativamente indicato nel provvedimento gravato o, come detto, agevolmente individuabile dallo stesso e che, contestualmente, vanti un interesse contrario alla rimozione del provvedimento, rimozione che potrebbe comportare effetti negativi per la propria sfera giuridica …” (cfr. ex plurimis TAR Veneto, Sez. I, 8 luglio 2013, n. 923).

Nel caso in esame risulta evidente che Atac non ha alcun interesse contrario all’annullamento della procedura negoziata, essendo ad essa del tutto indifferente, né il suo annullamento potrebbe comportare effetti negativi per la propria sfera giuridica.

5. Da ultimo e sempre in via preliminare, va respinta anche l’eccezione di difetto di legittimazione passiva di Astral argomentata sull’assunto di non essere in “alcun modo subentrata ai contratti ed ai rapporti di Atac in relazione ai servizi di vigilanza e sicurezza per cui oggi è causa e, pertanto, tutte le doglianze che la ricorrente continua pretestuosamente a rilevare continuano a riguardare solo il rapporto tra Atac e l’RTI aggiudicatario del precedente contratto stipulato con la stessa Atac e tutt’oggi vigente”.

Si rileva al riguardo che oggetto diretto e immediato del giudizio è l’annullamento della procedura di gara d’urgenza indetta da Astral, rispetto alla quale è indubbia la legittimazione passiva della medesima, avendo l’accertamento circa il subentro nel contratto di vigilanza soltanto carattere incidentale.

6. Può adesso essere esaminato il merito del ricorso.

7. Con il primo motivo di ricorso Sicuritalia Ivri S.p.A. sostiene, in sintesi, che il RTI del quale fa parte in qualità di mandante, insieme a Italpol S.r.l., è risultato aggiudicatario del lotto n.3 della procedura di gara a suo tempo indetta da Atac S.p.A. per l’affidamento del servizio di vigilanza armata e sicurezza non armata per le ferrovie regionali Roma-Lido, Roma-Viterbo, Roma-Giardinetti; e che in virtù del contratto di cessione di ramo d’azienda sottoscritto tra Atac S.p.A., Cotral S.p.A. ed Astral S.p.A., quest’ultima sarebbe automaticamente subentrata nel contratto d’appalto stipulato da Atac S.p.a. con il predetto RTI ai sensi di quanto statuito dall’art. 2558 c.c. il quale prevede che “se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale”.

Per tale ragione, la procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett. C) del d.lgs. n. 50/2016 sarebbe illegittima per carenza del presupposto dell’urgenza, stante che il contratto di vigilanza sarebbe tuttora valido ed efficace ed in corso di esecuzione da parte del RTI di cui Italpol fa parte.

7.1. Il motivo di ricorso è infondato.

7.1.1. Deve preliminarmente rilevarsi che giusta atto di cessione di ramo d’azienda del 27 maggio 2022 Astral è subentra ad Atac nella gestione dell’infrastruttura ferroviaria relativa alle Ferrovie Regionali per le due tratte “Roma- Lido di Ostia” e “Roma- Civita Castellana- Viterbo” mentre la terza tratta ferroviaria Roma-Giardinetti è rimasta in gestione ad Atac.

E ciò è avvenuto mediante il conferimento dei due rispettivi rami di azienda dove per “Ramo d’Azienda Infrastrutture” si deve intendere “il complesso organizzato di beni materiali e immateriali e le altre attività, i rapporti contrattuali ed i relativi diritti ed obblighi, nei limiti oltre precisati i debiti e le altre passività funzionali allo svolgimento dell’attività di gestione delle reti Infrastrutturali strumentali all’esercizio ferroviario sulle linee Roma – Ostia Lido e Roma – Civita Castellana – Viterbo come più dettagliatamente risultante, quale appena allegato, che riporta.

Al contratto di cessione di ramo d’azienda sono stati allegati numerosi e distinti documenti e, per quel che qui rileva, l’”Allegato W” denominato “Perimetro del Ramo di Azienda Infrastrutture” elenca le specifiche di tutti i beni e di tutti i contratti che sono transitati da Atac alla cessionaria Astral e pertanto costituisce il documento che delinea il perimetro esatto del complesso dei beni materiali e immateriali oggetto della cessione.

Ebbene tale allegato, nel riportare tutto quanto ricompreso nel suddetto perimetro del ramo d’azienda infrastrutture, in nessun modo fa riferimento ai contratti relativi ai servizi di vigilanza e sicurezza. Ne consegue che il contratto di vigilanza del 21/03/2021 in essere tra Atac e l’RTI tra Italpol-Sicuritalia Ivri, non facendo parte della cessione del ramo di azienda, non è transitato in capo ad Astral e, dunque, non è oggetto di subentro automatico come invece sostenuto da parte ricorrente.

Deve infatti osservarsi che l’art. 2558 c.c. opera quale clausola generale e sussidiaria nel caso in cui le parti nulla abbiano specificamente pattuito in ordine al subentro nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda; ma non statuisce affatto – come invece sembra inferirne la ricorrente - che l’acquirente dell’azienda subentra necessariamente in tutti i contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda, ad eccezione di quelli che siano stati espressamente esclusi dalle parti.

Pertanto, nell’ambito dell’autonomia negoziale delle parti, la locuzione “se non è pattuito diversamente” deve ritenersi soddisfatta sia nel caso in cui le parti abbiano espressamente indicato quali siano i contratti in cui subentrerà il cessionario, con la conseguenza che il subentro non si verificherà in tutti quei contratti non espressamente indicati; sia nel caso che le parti si siano limitate ad espressamente escludere il trasferimento di determinati contratti, di modo che il subentro del cessionario si determinerà ex lege in via generalizzata in tutti gli altri contratti in essere che siano funzionali all’esercizio dell’impresa e che non abbiano carattere personale.

Nel caso in esame, come detto, la volontà delle parti in ordine alla sorte dei contratti in essere al momento della cessione del ramo d’azienda è stata consacrata nell’ “Allegato W”, il quale integra pienamente la previsione di cui all’art.2558 c.c. avendo in esso le parti elencato le specifiche di tutti i beni e di tutti i contratti che sono transitati da Atac alla cessionaria Astral e nel quale non è menzionato il contratto di vigilanza armata e sicurezza non armata stipulato tra Atac e l’RTI di cui Sicuritalia Ivri fa parte.

7.1.2. In disparte il carattere assorbente di quanto testé rilevato, non appare ultroneo rilevare che la tesi della ricorrente non potrebbe trovare accoglimento nemmeno nel caso - qui non ricorrente - in cui le parti nulla avessero pattuito sulla sorte dei contratti in corso e non li avessero catalogati nell’ “Allegato W” del contratto di cessione del ramo d’azienda.

Dall’esame del contratto d’appalto stipulato il 25 febbraio 2021 tra l’RTI Italpol-Sicuritalia Ivri ed Atac – di cui la ricorrente pretende il subentro in capo alla cessionaria Astral – si ricava che il contratto è unico e inscindibile e riguarda la vigilanza armata e la sicurezza non armata di tutte e tre le linee ferroviarie regionali (Roma-Lido- Roma-Viterbo, Roma-Giardinetti) che allora erano gestite dall’unico concessionario Atac.

Infatti:

- L’art.1 (Oggetto dell’appalto) prevede che “Il presente Contratto ha ad oggetto lo svolgimento del servizio di vigilanza armata e sicurezza non armata, come di seguito sommariamente indicato: Ferrovie Regionali (Roma-Lido- Roma-Viterbo, Roma-Giardinetti) a) Vigilanza armata mediante piantonamento fisso b) Vigilanza armata mediante pattuglie itineranti e/o autopattuglie c) Servizi fiduciari d) Servizi di vigilanza complementari …”.

- L’art.3 (Importo del contratto) prevede a sua volta un unico e indistinto corrispettivo per le tre linee ferroviarie regionali e stabilisce che “L’importo complessivo del contratto, al netto del ribasso di gara dello 1,74% e in relazione al meccanismo di cui al punto 3.13 del Capitolato, è pari ad € 12.515.927,01 compresi gli oneri per la sicurezza ed oltre Iva di legge oltre IVA di legge, così ripartito: A € 12.320.927,01 importo del servizio da compensarsi a canone; B € 150.000,00 importo massimo dei servizi aggiuntivi, da compensarsi a misura; C € 45.000,00 importo oneri della sicurezza;”.

- L’art.4 (Durata del contratto), al comma 4, prevede espressamente che “Il contratto potrà essere risolto “ipso iure” e senza necessità di preavviso, qualora sopravvengano superiori disposizioni vincolanti per il Committente, conseguenti al venir meno dell’affidamento totale o parziale del servizio di trasporto pubblico locale da parte degli Organi Istituzionali del Committente medesimo, che rendano impossibile la prosecuzione nei termini e con le modalità previste dal contratto stesso, considerato nella sua interezza. In tal caso, non sarà riconosciuto alcun indennizzo, ristoro o altra forma di rifusione, salvo il compenso delle prestazioni effettivamente rese fino alla data della risoluzione. La risoluzione verrà comunicata all’Appaltatore dal Committente mediante Raccomandata A.R. o comunicazione PEC ed avrà efficacia immediata”.

Dette previsioni attestano a chiare lettere e in modo inequivocabile che il contratto di appalto è unico e riferito alle tre linee ferroviarie regionali Roma-Lido, Roma-Viterbo, Roma-Giardinetti e, pertanto, a seguito della cessione (non dell’intera azienda ma) del ramo di azienda afferente a due sole tratte ferroviarie, non può esservi stato alcun automatico trasferimento del contratto di appalto in capo ad Astral, attesa la oggettiva e riconoscibile indivisibilità del contratto di appalto a fronte della sopravvenuta scissione dell’affidamento delle tre tratte ferroviarie tra concessionari diversi.

A nulla poi rileva che Atac non abbia dichiarato la risoluzione del contratto - pur essendone facoltizzata ai sensi del citato art.4, comma 4 - una volta verificatasi la condizione risolutiva ivi prevista (ossia il: “venir meno dell’affidamento totale o parziale del servizio di trasporto pubblico locale da parte degli Organi Istituzionali del Committente medesimo (cioè la Regione Lazio – n.d.e.), che rendano impossibile la prosecuzione nei termini e con le modalità previste dal contratto stesso, considerato nella sua interezza”) perché detta questione impinge esclusivamente nei rapporti tra Atac e Italpol, ma certamente non è idonea a incidere in alcun modo sull’indizione della procedura d’urgenza da parte di Astral che a quel contratto è rimasta estranea.

Ne consegue, anche per detto profilo, l’infondatezza del primo motivo di ricorso.

8. Con il secondo motivo di gravame la ricorrente Sicuritalia Ivri contesta la legittimità del ricorso, da parte della Stazione appaltante, alla procedura d’urgenza di cui all’art. 63, comma 2, lett. c) del Codice, ritenendo insussistenti, nella fattispecie in esame, le ragioni di “estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili … in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici”.

Sostiene la ricorrente che la circostanza che non vi fosse alcuna imprevedibilità, circa la necessità di garantire l’esecuzione del servizio, si evincerebbe dalla stessa scansione temporale degli eventi che hanno visto Astral affidataria della gestione dell’infrastruttura fin dal 15.2.2022. Dunque Astral, a prescindere dal perfezionamento del contratto di cessione del ramo d’azienda con Atac (avvenuto il 27 maggio 2022) sarebbe stata pienamente consapevole di dover provvedere alla gestione dell’infrastruttura fin dal mese di febbraio.

Considerato che la procedura d’urgenza è stata avviata da Astral con determinazione a contrarre n. 253 del 7.6.2022, la ricorrente cita e si appella alla giurisprudenza amministrativa la quale ha costantemente statuito che “la scelta di avvalersi della eccezionale procedura negoziata senza bando di cui dell’art. 63, comma 2, lett. c) del Codice richiede un particolare rigore nell’individuazione dei presupposti giustificativi, da interpretarsi restrittivamente” (Cons. Stato, Sez. V, 24 gennaio 2020, n. 608; TAR Abruzzo, L’Aquila, 20 dicembre 2021, n. 568).

8.1. Il motivo di ricorso è infondato.

Si è sopra chiarito che Astral, in seguito alla cessione del ramo d’azienda delle linee ferroviarie di cui si discute, non è subentrata nei contratti di vigilanza armata e sicurezza non armata già in essere tra l’RTI partecipato da Italpol e Atac; ne consegue che in relazione alle due tratte ferroviarie acquisite in virtù del contratto di cessione di ramo di azienda del 27 maggio 2022 Astral è risultata totalmente sprovvista dei servizi di vigilanza.

Va poi osservato che è vero che Astral è risultata aggiudicataria della concessione per la gestione dell’infrastruttura con deliberazione di Giunta Regionale n. 50 del 15.2.2022; la ricorrente trascura però il fatto che con il medesimo provvedimento la Regione Lazio ha anche approvato lo schema di contratto di servizio con Astral con effetti decorrenti a partire dall’1.7.2022 ed ha stabilito di subordinare, in ogni caso, la sottoscrizione del contratto di servizio e il conseguente avvio della nuova gestione alla condizione dell’avvenuta stipula del contratto di cessione del ramo d’azienda tra Astral e Atac.

Orbene, come ripetutamente detto, il contratto di cessione di ramo d’azienda è stato stipulato il 27 maggio 2022, sicché soltanto da tale data Astral ha acquisito pieno titolo per assicurare il servizio di vigilanza alle infrastrutture transitate in capo alla stessa; ed allora appare del tutto giustificata l’urgenza nell’espletare la procedura negoziata, così come adeguatamente motivato nella determina n.253 del 7 giugno 2022 (di appena 10 giorni successiva alla stipula del contratto di cessione di ramo d’azienda) in vista dell’imminente subentro di Astral nella gestione, previsto per la data dell’1 luglio 2022.

In tale determina, peraltro, si è dato chiaramente atto dei motivi dell’urgenza: “Astral S.p.a., in ragione dell’esigenza di garantire senza soluzione di continuità la gestione dell’infrastruttura ferroviaria e dei servizi a supporto, nelle more del perfezionamento del subentro delle società regionali in house Cotral S.p.a. e Astral S.p.a., fissato al 1° luglio 2022, ha la necessità urgente di avviare l’appalto del servizio di vigilanza armata e di sicurezza non armata da svolgersi presso i siti di Astral S.p.a., della ferrovia Roma-Lido di Ostia”, e che “è necessario continuare ad assicurare il servizio di sorveglianza con piantonamento fisso di alcune posizioni strategiche e mediante pattugliamento allo scopo di prevenire, ove possibile, il verificarsi di furti, vandalismi, danneggiamenti ed altre attività criminose, di manifestazioni, tumulti, assembramenti ed altri eventi che potrebbero alterare il regolare flusso dei viaggiatori nonché di eventi atmosferici calamitosi”; e si è dato anche atto che il suddetto appalto è un appalto di notevole complessità e che per tali ragioni non era possibile procedere con una procedura di affidamento diversa da quella che è stata scelta.

Ne consegue pertanto la piena legittimità dell’operato di Astral e l’infondatezza anche del secondo motivo di ricorso.

9. Conclusivamente, per tutti i surriferiti motivi, il ricorso introduttivo è infondato e va rigettato.

10. Quanto ai motivi aggiunti, deve rilevarsi che con essi la ricorrente ha soltanto impugnato l’aggiudicazione della procedura d’urgenza nel frattempo intervenuta in favore di Cosmopol Security S.r.l., proponendo le medesime censure del ricorso introduttivo. Ne consegue, pertanto, che anche il ricorso per motivi aggiunti deve essere rigettato.

11. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta entrambi.

Condanna Sicuritalia Ivri S.p.a. al pagamento delle spese di giudizio che liquida, nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) in favore di Astral S.p.A., ed € 2.000,00 (duemila/00) in favore di Cosmopol Security S.r.l., oltre oneri e accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente

Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore

Virginia Arata, Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sebastiano Zafarana Leonardo Spagnoletti


IL SEGRETARIO

 

Pubblicato in Sentenze TAR