Pubblicato il 06/10/2022
N. 12732/2022 REG.PROV.COLL.
N. 08859/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8859 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo De Simone, Valeria Saitta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensiva
del provvedimento di revoca del decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata e del porto d'armi per difesa personale a tassa ridotta, emanato dalla Questura di Roma in data 28/04/2022 prot. Div.-OMISSIS-, e notificato al ricorrente in data 03/05/2022, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché sconosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2022 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il ricorso, notificato il 30 giugno 2022 e depositato il successivo 25 luglio, con il quale il sig. -OMISSIS- ha impugnato il decreto di revoca meglio descritto in epigrafe deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili;
Vista l’istanza del ricorrente, depositata il 5 agosto 2022, con cui chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere avendo l’amministrazione emesso l’allegato decreto con cui provvede in autotutela ad annullare la revoca qui gravata del decreto di nomina a guardia giurata;
Visto l’atto di costituzione, depositato il 28 settembre 2022, del Ministero dell’Interno e della Questura di Roma;
Ritenuto di dovere dichiarare cessata la materia del contendere a fronte della emissione dell’atto satisfattivo dell’interesse azionato con il ricorso;
di compensare le spese di giudizio, sussistendone i presupposti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore
Raffaello Scarpato, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Anna Maria Verlengia Francesco Arzillo
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
