TAR CATANZARO: ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 1871 del 2021 proposto da Sicurtransport S.p.A., Ksm S.p.A., Securpol Puglia S.p.A. contro S.A.Cal. S.p.A. Società Aeroportuale Calabrese nei confronti La Torpedine S.r.l. e altri...

Venerdì, 18 Febbraio 2022 18:19

ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 1871 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da Sicurtransport S.p.A., Ksm S.p.A., Securpol Puglia S.p.A. contro S.A.Cal. S.p.A. Società Aeroportuale Calabrese nei confronti La Torpedine S.r.l. International Security Service Vigilanza S.p.A. (Issv S.p.A.), Vis S.p.A., Metronotte D'Italia S.r.l., non costituiti in giudizio

Pubblicato il 18/02/2022
                                                                                                                                                                                                             N. 00277/2022 REG.PROV.COLL.

                                                                                                                                                                                                              N. 01871/2021 REG.RIC. 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1871 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da 

Sicurtransport S.p.A., Ksm S.p.A., Securpol Puglia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Alfredo Gualtieri, Demetrio Verbaro, Magda Mellea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alfredo Gualtieri in Catanzaro, via Vittorio Veneto n. 48; 

contro

S.A.Cal. S.p.A. Società Aeroportuale Calabrese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Crescenzio Santuori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via Santa Maria di Mezzogiorno, 17;
nei confronti

La Torpedine S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Damiani, Cristiano Olivieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Michele Damiani in Roma, via Antonio Mordini 14;
International Security Service Vigilanza S.p.A. (Issv S.p.A.), Vis S.p.A., Metronotte D'Italia S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento

Per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO:

Per l'annullamento, previa sospensione degli effetti, del provvedimento di aggiudicazione definitiva a favore del RTI La Torpedine s.r.l./ISSV SpA/VIS Spa, in relazione alla procedura, indetta da SACAL s.p.a., per l'affidamento del servizio di sicurezza e controllo passeggeri in partenza negli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone, comunicato con nota prot. n. 38503/2021 del 29.11.2021del Responsabile del Procedimento. Inoltre, per l'annullamento del parziale diniego di accesso (nota prot. n. 38534 del 3.12.2021).

Per quanto riguarda il ricorso INCIDENTALE presentato da La Torpedine S.r.l. il 11/1/2022:

si chiede, in via principale, che, previo rigetto dell'istanza cautelare, il ricorso venga dichiarato irricevibile e/o inammissibile e/o improcedibile e, comunque, infondato nel merito, previo accoglimento del ricorso incidentale proposto dall'Aggiudicataria La Torpedine S.r.l., con ogni conseguenza di Legge, anche in ordine a spese, competenze ed onorari di giudizio.

Per quanto riguarda i MOTIVI AGGIUNTI presentati da Sicurtransport S.p.A. il 12/1/2022:

Per l'annullamento, previa sospensione, oltre che degli atti già impugnati con il ricorso principale introduttivo, della modifica intervenuta in relazione agli Allegati 1 e 3 del Programma per l'espletamento dei servizi di sicurezza in data 15 e 16 giugno 2021. 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di La Torpedine S.r.l. e di S.A.Cal. S.p.A. Società Aeroportuale Calabrese;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2022 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Rilevato che parte ricorrente ha presentato istanza di accesso incidentale contestando il parziale diniego di accesso agli atti di gara da parte della resistente SACAL, in particolare relativamente all’offerta tecnica del RTI aggiudicatario e ciò sulla base del “diniego che quest’ultima ha manifestato con la dichiarazione di secretazione della documentazione tecnica rilasciate in sede di gara”, a motivo di sussistenza di istanza di secretazione della stessa da parte dell’odierna controinteressata;

Osservato che, per giurisprudenza consolidata:

- lo specifico diritto di accesso accordato dal legislatore per esigenze difensive si connota per l'ampia latitudine, attesa la prevalenza che esso assume anche rispetto ad altri contrapposti interessi; tale caratteristica trova fondamento nei principi costituzionali sul diritto alla difesa in giudizio di cui costituisce corollario. In particolare, le prospettate esigenze defensionali sono considerate preminenti indipendentemente dalla fondatezza, nel merito, delle ragioni da curare ovvero difendere, nonché dalla concreta rilevanza ai fini del giudizio dei documenti individuati dall'interessato in funzione della propria strategia difensiva in sede giurisdizionale (T.R.G.A., Trento, Sez. I, 18/10/2021, n. 162);

- al fine di esercitare il diritto di accesso riguardo a informazioni contenenti eventuali segreti tecnici o commerciali dell'offerta del concorrente ad una gara pubblica è essenziale dimostrare non già un generico interesse alla tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti, ma la concreta necessità (da riguardarsi, restrittivamente, in termini di stretta indispensabilità) di utilizzo della documentazione in uno specifico giudizio. In particolare, la mera intenzione di verificare e sondare l'eventuale opportunità di proporre ricorso giurisdizionale non legittima un accesso meramente esplorativo a informazioni riservate, perché difetta la dimostrazione della specifica e concreta indispensabilità a fini di giustizia, né è possibile sostenere che l'interesse all'ostensione sia sempre e comunque sussistente in re ipsa in capo alla seconda classificata e che tale interesse sia sempre prevalente (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 16.11.2021, n. 11809);

- all’accesso defensionale ovvero all’accesso documentale propedeutico alla migliore tutela delle proprie ragioni in giudizio, è riconosciuta dall’ordinamento una tutela preminente atteso che, per espressa previsione normativa, l’interesse con esso perseguito prevale anche su eventuali interessi contrapposti, in particolare, sull’interesse alla riservatezza dei terzi destinato ex se a recedere rispetto a tale tipologia di accesso. Il legislatore ha in tal senso operato, ab origine, una valutazione di prevalenza dell’interesse ostensivo, ove connesso alla necessità di curare ovvero difendere i propri interessi giuridici, rispetto agli interessi, pubblici e privati, eventualmente antagonisti così legittimando l’accesso in ragione della preminenza, in una scala gerarchica di valori, delle prospettate esigenze defensionali e ciò, indipendentemente dalla fondatezza, nel merito, delle proprie ragioni di curare ovvero difendere e dalla concreta rilevanza ai fini del giudizio dei documenti individuati dall’interessato in funzione della propria strategia difensiva in sede giurisdizionale. L’accesso difensivo va valutato ex ante e in astratto e non già con riferimento alla pertinenza nel merito dei documenti individuati dall’interessato, dato che la concreta valutazione della rilevanza e pertinenza della documentazione ai fini del giudizio cui accede la richiesta va apprezzata nell’ambito di quest’ultimo (TAR Campania, Salerno, Sez. II, 27.11.2020, n. 1806);

Considerato che, nella fattispecie:

- l’istanza della ricorrente datata 30.11.2021 – con cui veniva richiesto l’accesso all’offerta tecnico-economica, comprensiva di tutti i carteggi a corredo e di qualsiasi altra documentazione presentata dalle partecipanti ed oggetto di valutazione – veniva motivata genericamente dall’assunto per cui “detti atti sono necessari per avviare azione contenziosa”;

- con riferimento a detta istanza, parte ricorrente ha però adeguatamente dedotto – in termini di pertinenza rispetto alle specifiche doglianze enunciate in ricorso – l’indispensabilità dell’accesso all’offerta tecnica della controinteressata aggiudicataria relativamente a quanto da quest’ultima offerto relativamente ai criteri 1.1 e 7.1, ritenendo sul punto l’accesso rilevante ai fini del giudizio per essere stati i suddetti criteri attinti da specifiche doglianze da parte ricorrente, risultando invece le contestazioni relative alle ulteriori parti dell’offerta tecnica – basate essenzialmente sull’esigenza di verificare l’eventuale sussistenza di criticità da far valere in sede processuale – connotate da esigenze lato sensu esplorative (aspetto, quest’ultimo, che non viene meno a motivo dell’esigua differenza di punteggio tra le due offerte);

Valutati i contrapposti interessi evidenziati dalle parti nelle rispettive difese;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l’accoglimento parziale dell’istanza di accesso, relativamente allo stralcio dell’offerta attinente i suddetti criteri, rigettandola invece per la residua parte dell’offerta tecnica;

Ritenuto altresì di rinviare la trattazione dell’istanza cautelare alla camera di consiglio del 20 aprile 2022.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) dispone che la resistente SACAL depositi entro 15 giorni dalla notificazione della presente ordinanza ovvero dalla sua comunicazione in via amministrativa – nel fascicolo telematico- lo stralcio dell’offerta tecnica della controinteressata aggiudicataria limitatamente a quanto da questa proposto con riferimento ai criteri 1.1 e 7.1 del bando-disciplinare di gara.

Rinvia la trattazione dell’istanza cautelare alla camera di consiglio del 20 aprile 2022.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Francesca Goggiamani, Referendario

Domenico Gaglioti, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Domenico Gaglioti Giancarlo Pennetti

IL SEGRETARIO

 

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