Pubblicato il 18/01/2022
N. 00531/2022 REG.PROV.COLL.
N. 15111/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15111 del 2015, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Cherubini, Giancarlo Pica, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Rizzelli in Roma, via Paraguay, 5;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del 14. 9.2015, nr. DIV. III. Cat. 16^/B - 6^/G, notificato in data 19.9.2015, con il quale il Questore della Provincia di Roma ha revocato il decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata e del Porto di Pistola per difesa personale a tassa ridotta, con contestuale ritiro dei Titoli di P.S e sequestro amministrativo di tutte le armi e munizioni dallo stesso detenute;
di ogni altro atto preordinato, coordinato, consequenziale e comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2022 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso, notificato il 18 novembre 2015 e depositato il successivo 17 dicembre, -OMISSIS-, Guardia Particolare Giurata, in servizio presso l'Istituto di Vigilanza privata "SECURITALIA vigilanza", ha impugnato il decreto del 14.09.2015, nr. DIV. III . Cat. 16^/B - 6^/G, emesso dal Questore della Provincia di Roma, con il quale è stato revocato il Decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata e del Porto di Pistola per difesa personale a tassa ridotta all’interessato, con contestuale ritiro dei Titoli di P.S e sequestro amministrativo di tutte le armi e munizioni dallo stesso detenute.
Avverso il predetto decreto il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di doglianza:
1) violazione o falsa applicazione degli artt. 10, 11, 43 e 138 del TULPS, approvato con r. d. 773/1931; eccesso di potere per assenza di motivazione e difetto di istruttoria; ingiustizia manifesta e perplessità, in quanto il questore di Roma si sarebbe limitato a prendere atto della pendenza del procedimento penale, senza alcun accertamento e valutazione delle circostanze di fatto ed avrebbe fondato la revoca sull’unica circostanza della pendenza del procedimento penale. Secondo parte ricorrente la sottoposizione del medesimo ad un'indagine penale non sarebbe circostanza sufficiente a far venir meno il requisito della buona condotta e, quindi, a giustificare la revoca dell'autorizzazione di polizia. Il provvedimento impugnato si baserebbe su un'interpretazione restrittiva dell'art. 11 del T.U.L.P.S., rispetto al principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza (cfr. art. 27 Cost.), lasciando indimostrata l'inidoneità del richiedente al rinnovo del titolo di polizia, in assenza di indizi circa il venir meno del requisito della buona condotta e l’abuso del predetto titolo da parte del detentore. L'Amministrazione avrebbe omesso un’autonoma ed approfondita analisi del fatto oggetto di contestazione penale; non avrebbe fornito la prova della sussistenza di significativi indizi di cattiva condotta e di inaffidabilità quanto al mantenimento della qualifica di G.P.G. per cui la revoca del decreto di approvazione sarebbe privo di adeguata motivazione;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost., degli artt. 10, 11 e 39 t.u.l.p.s., nonché dell'art. 3 della l. n. 241 /1990, eccesso di potere, violazione dei principi di ragionevolezza e di buona amministrazione sotto il profilo della proporzionalità dell' azione amministrativa, motivazione contraddittoria, assente e/o illogica, travisamento dei fatti. La revoca discrezionale del porto di armi, disciplinata dall'art. 43, comma 2, TULPS prevede che l'autorità amministrativa esprima un giudizio di inaffidabilità del soggetto in precedenza autorizzato tale da far temere che possa abusare delle armi. Sarebbe stato, altresì, violato il principio di ragionevolezza in assenza di una motivazione dell’Amministrazione sul giudizio di inaffidabilità. L'Amministrazione, inoltre, nelle more del giudizio penale, non avrebbe dovuto adottare la revoca delle autorizzazioni di polizia ex art. 11 T.U.L.P.S., ma disporre la loro sospensione ex art. 10 del medesimo Testo Unico. Anche a volere ammettere la sussistenza di quelle ragioni di urgenza menzionate nel divieto ex art. 39 T.U.L.P.S., l'Amministrazione avrebbe dovuto, inoltre, graduare il proprio intervento, adottando la misura più lieve, proporzionata allo stadio ancora incompleto dell’istruttoria, e in esito a questa, adottare i provvedimenti più gravi;
3) violazione di legge per omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241/1990.
Con ordinanza n. 11545 del 10/11/2021 il Tribunale ha disposto incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione costituita in giudizio a verbale in udienza pubblica.
Alla pubblica udienza del 10 gennaio 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il conferimento della qualifica di guardia particolare giurata, cui accede anche il rilascio di porto d’armi per difesa personale, rientra tra le cosiddette autorizzazioni di polizia disciplinate a livello generale dal Capo III del Titolo I del r. d. 18 giugno 1931, n. 773. Il loro rilascio, pertanto, è condizionato alla verifica della sussistenza dei requisiti generali di cui all’art. 11, nonché a quelli specificamente richiesti dalla norma di riferimento.
L’art. 11, comma 2, del T.U.L.P.S. individua, tra le cause che legittimano il diniego di rilascio dell’autorizzazione di polizia, oltre all’avvenuta condanna per specifiche tipologie di reati, nominativamente indicati, la mancanza di “buona condotta”. Essa impone o consente anche la revoca dell’autorizzazione, in quanto la norma la prevede, rispettivamente, per i casi in cui <<..nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate>>, ovvero <<quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione>> (comma 3).
Analoga indicazione è contenuta all’art. 43, comma 2, in materia di porto d’armi, laddove egualmente si richiama il requisito della “buona condotta”, nonché l’<<affidamento a non abusare delle armi>>.
L’art. 138, infine, relativo nello specifico al titolo di guardia particolare giurata, al comma 1, nella stesura risultante dall’intervento della Corte Costituzionale n. 311/1996, consente di valutare la condotta morale del richiedente, senza pretendere i parametri di assolutezza riconducibili all’aggettivo “ottima” ivi originariamente previsto.
La rilevante permanenza del requisito della “buona condotta” si desume, d’altro canto, anche dalla lettura della sentenza della Corte Costituzionale che ha invece inciso sulle due norme sopra citate (artt. 11 e 43), ritenendo illegittimo che l’onere della prova dello stesso gravi, come previsto dal legislatore del 1931, sul richiedente (cfr. Corte Cost., 16 dicembre 1993, n. 440).
Da tale quadro normativo emerge chiaramente che il legislatore ha individuato i casi in cui l’Autorità amministrativa è titolare di poteri strettamente vincolati (ai sensi dell’art. 11, primo e terzo comma, prima parte, e dell’art. 43, primo comma, che impongono il divieto di rilascio di autorizzazioni di polizia ovvero il loro ritiro) e quelli in cui, invece, è titolare di poteri discrezionali (ai sensi dell’art. 11, secondo e terzo comma, seconda parte, e 43, secondo comma, nonché, con le precisazioni effettuate, 138, comma 1, n. 5).
Pur in assenza, quindi, dei precedenti penali specifici cui le disposizioni menzionate fanno riferimento, residua in capo all’Amministrazione l’obbligo di valutare, con la discrezionalità tipica sottesa al rilascio delle autorizzazioni di polizia, a maggior ragione in un ambito di particolare delicatezza quale quello che implica comunque l’uso delle armi, l’affidabilità del richiedente, non in termini assoluti e lato sensu etici, bensì in funzione proprio dei contenuti specifici della richiesta avanzata.
La peculiarità del ruolo della guardia particolare giurata, chiamata a tutelare l’integrità del patrimonio altrui, tanto che il legislatore annette allo stesso il riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio (art. 138, ultimo comma, T.U.L.P.S., aggiunto dall’art. 33, comma 1, lett. d) della l. 1° marzo 2002, n. 39), impone un’attenzione particolare nell’esercizio di tale discrezionalità, non richiedendo necessariamente un giudizio di vera e propria pericolosità sociale dell’interessato (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. III, 1° agosto 2014, n. 4121; nonché id., 12 giugno 2014, n. 2987 e 27 febbraio 2018, n. 1210).
Nel caso di specie, dunque, il Questore di Roma, acquisita la notizia della sottoposizione del ricorrente alla misura cautelare degli arresti domiciliari con ordinanza del Gip del Tribunale di Velletri, eseguita il 14 luglio 2015, e valutate le informazioni prodotte dalla Legione dei Carabinieri Lazio – Compagnia di Colleferro Nucleo Operativo che ha eseguito l’arresto del ricorrente, al quale sono stati contestati i reati in materia di stupefacenti in continuazione ed in concorso e considerato che durante la perquisizione domiciliare è stata riscontrata la detenzione abusiva di munizionamento (art. 697 c.p.) per la quale è stato deferito all’Autorità Giudiziaria, ha ritenuto essere venuti meno i requisiti di buona condotta prescritti dall’art. 138 T.U.L.P.S.
Le circostanze sopra evidenziate, benché alla data in cui è stato adottato il provvedimento non fossero state ancora accertate in sede penale, costituiscono seri indizi di una condotta incompatibile con la buona condotta.
L’arresto per il reato di cui all’art. 73 d.p.r. 309/90, peraltro in continuazione ed in concorso, nonché l’applicazione di una misura restrittiva sono circostanze di notevole gravità che se non possono, senza il previo accertamento penale, condurre ad una condanna, sono certamente idonei a sostenere la misura della revoca gravata, la cui prioritaria finalità è quella di tutela della pubblica sicurezza.
In relazione al riconoscimento di qualifiche cui accede un titolo agevolato di porto d’arma, la cui custodia impone un’attenzione al contesto comprensibilmente accentuata, la revoca del titolo è disposta sulla base di un giudizio prognostico, che nel caso di specie risulta non illogicamente negativo per il ricorrente.
Gli organi del Ministero dell’Interno ben possono rilevare come certe circostanze possano dare luogo al rischio che l’arma sia impropriamente utilizzata: una tale valutazione risulta di per sé ragionevole, perché per una buona regola di prudenza è bene evitare che soggetti sottoposti a misure cautelari detentive per reati come quello di cui all’art. 73 d.p.r. 309/90, in concorso, circostanza che presuppone contatti con soggetti pregiudicati, possiedano armi.
Infondata è anche la dedotta violazione dell’art. 7 della legge 241/90, non avendo il ricorrente allegato elementi idonei ad incidere sull’esito del procedimento neanche in questa sede.
Il ricorrente, inoltre, nulla allega in ordine all’esito del procedimento penale per il quale è stato arrestato nel 2015 per reati in materia di stupefacenti in continuazione ed in concorso.
Infondata è anche la censura di sproporzione della misura, a fronte dell’arresto compiuto dai Carabinieri per un grave reato in materia di stupefacenti e rispetto al quale la sospensione avrebbe avuto senso ove l’Amministrazione non avesse potuto fare una valutazione definitiva in base agli atti in proprio possesso.
Conclusivamente, il Collegio ritiene pertanto le motivazioni del provvedimento impugnato idonee a supportare il giudizio ampiamente discrezionale di possibile rischio di abuso del titolo che la legge affida all’autorità prefettizia nell’attività di rilascio di un’autorizzazione di polizia, a maggior ragione ove connessa anche all’uso di armi.
Per quanto sopra osservato il ricorso va respinto, poiché infondato.
Le spese di giudizio possono essere compensate attesa la mancanza di una attività difensiva da parte dell’Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Daniele Dongiovanni, Consigliere
Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Anna Maria Verlengia Francesco Arzillo
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
