TAR CAMPANIA: SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3331 del 2021, proposto da -OMISSIS- contro Azienda dei Colli, nei confronti Union Security S.p.A

Lunedì, 22 Novembre 2021 12:02

SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3331 del 2021, proposto da -OMISSIS- contro Azienda dei Colli, nei confronti Union Security S.p.A per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio sulla istanza di accesso del 7 giugno 2021 e per la condanna dell’azienda intimata all’esibizione della documentazione richiesta

Pubblicato il 22/11/2021
                                                                                                                                                                                                                                              N. 07430/2021 REG.PROV.COLL.

                                                                                                                                                                                                                                               N. 03331/2021 REG.RIC.

 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3331 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda dei Colli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele Cuccurullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Union Security S.p.A., non costituita in giudizio;
per la declaratoria

dell’illegittimità del silenzio sulla istanza di accesso del 7 giugno 2021 e per la condanna dell’azienda intimata all’esibizione della documentazione richiesta. 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda dei Colli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2021 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso all'esame, notificato il 27 luglio e depositato il 2 agosto 2021, il ricorrente espone: a) di essere alle dipendenze con mansioni di guardia particolare giurata della Union security s.p.a.; b) di essere stato incaricato della vigilanza presso la struttura ospedaliera dei Colli (ospedale Monaldi); c) di aver ricevuto il 5 maggio 2021 dal datore di lavoro una comunicazione (secondo cui “… l’Ospedale Monaldi ci chiede l’allontanamento della sua persona dal cantiere ove ella è preposta, stante il verificarsi di spiacevoli eventi che non garantiscono la fluidità e la certezza del servizio. Su tali presupposti le comunicheremo i suoi prossimi turni, come da prassi aziendale a mezzo mail…”) cui seguiva il suo trasferimento ad altro cantiere; d) di aver chiesto attraverso il sindacato cui è iscritto un incontro al datore di lavoro al fine di approfondire la questione; in tale occasione gli era consegnata una ulteriore comunicazione dell’azienda intimata (secondo cui “… , facendo seguito alle comunicazioni in allegato ed alla luce di quanto continua ad essere riferito per le vie brevi dalla direzione medica di presidio, le chiedo di voler destinare ad altro cantiere il sig. P. N. al fine di scongiurare il ripetersi degli episodi denunciati e di favorire un sereno clima lavorativo …”; e) di aver infine inoltrato – sempre attraverso il sindacato di appartenenza - il 7 giugno 2021 una istanza di accesso all’azienda intimata in cui chiedeva il rilascio de: “a) le comunicazioni in allegato alla PEC inviata dall’Avv. L.N., Direttore del Provveditorato in data 10 maggio 2021, all’IVP Union Security Spa in cui si fa richiesta di allontanare la GPG P.N.; b) l’elenco degli episodi denunciati dalla Direzione Medica di Presidio; c) il contratto completo stipulato tra l’Azienda Ospedaliera dei Colli e l’Istituto di Vigilanza Privata Union Security Spa”.

Poiché l’azienda non ha dato riscontro all’istanza il ricorrente ha quindi proposto il ricorso all’esame con il quale chiede che la sezione, accertata l’illegittimità del silenzio, ordini all’amministrazione l’esibizione della documentazione richiesta.

L’Azienda dei Colli resiste al ricorso.

Essa eccepisce: a) l’inammissibilità del ricorso perché l’istanza di accesso non è stata presentata dal ricorrente ma da un sindacato che non ha provato la propria legittimazione a proporla (cioè non ha documentato che il ricorrente fosse un proprio iscritto né esibito una sua delega); né potrebbe sostenersi che il sindacato fosse titolare di una legittimazione propria poiché esso agisce a tutela non di un interesse proprio ma di un interesse relativo a un singolo lavoratore; b) l’inammissibilità del ricorso perché i documenti richiesti non avrebbero natura di “documenti amministrativi” trattandosi di “interlocuzioni avvenute tra il Direttore U.O.C. Provveditorato dell’A.O. dei Colli e il Direttore Medico del Presidio Monaldi con l’appaltatore, datore di lavoro del ricorrente, relativamente alla gestione del rapporto di lavoro individuale di quest’ultimo”; c) l’improcedibilità del ricorso perché comunque il 12 luglio 2021 la documentazione richiesta è stata rilasciata.

Nel merito l’azienda sostiene che la domanda è comunque infondata perché essa avrebbe ad oggetto “comunicazioni verbali applicative delle pattuizioni contrattuali dell’appalto che quindi non concretizzano atti e provvedimenti amministrativi e, dunque, non abilitano il ricorrente alla proposizione del ricorso avverso un preteso silenzio rifiuto”.

Le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità sono infondate.

Per quanto riguarda l’eccepito difetto di legittimazione del sindacato l’eccezione – prima ancora che infondata – appare pretestuosa; ove infatti l’azienda avesse nutrito dubbi sulla legittimazione del sindacato (Unione italiana lavoratori turismo, commercio e servizi), anziché rimanere del tutto inerte, avrebbe potuto (e dovuto in base al disposto dell’articolo 6, comma 5, D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184) chiedere le opportune integrazioni all’istante; non può quindi per la prima volta eccepire in sede di giudizio che il sindacato non avesse provato i propri poteri rappresentativi (oltretutto contemporaneamente eccependo una improcedibilità basata sul rilievo che l’istanza sarebbe stata successivamente soddisfatta); va altresì respinta l’eccezione di improcedibilità (in realtà si tratterebbe di inammissibilità perché il presunto soddisfacimento della istanza risalirebbe a epoca anteriore alla notificazione del ricorso) dato che la documentazione consegnata al ricorrente è chiaramente incompleta mancando quanto meno le comunicazioni in allegato indicate nella richiesta di allontanamento del ricorrente (dal messaggio risultano almeno tre allegati).

Nel merito il ricorso è fondato.

Appare infatti evidente l’interesse del ricorrente a conoscere la documentazione che ha richiesto – benchè si tratti di un aspetto che l’istanza non chiarisce in modo puntuale - dato che essa attiene allo svolgimento della sua prestazione lavorativa presso l’azienda intimata e a manchevolezze che avrebbero inciso su fluidità, certezza del servizio e sul “sereno clima lavorativo” in misura tale da indurre l’azienda a chiedere il suo allontanamento e sostituzione con altro personale avente (secondo quanto si legge nella comunicazione del 10 maggio 2021) “le caratteristiche, anche in punto di agilità e dinamismo, idonee a fronteggiare eventuali situazioni di emergenza che di recente si sono verificate”. Né può sostenersi che non si tratti di documentazione amministrativa perché – se pure riguardante il rapporto di lavoro del ricorrente – si tratta di documentazione usata nell’ambito della gestione del rapporto negoziale tra la società datrice di lavoro del ricorrente e l’azienda.

Né è sostenibile che i documenti non esistano trattandosi di interlocuzioni avvenute per le vie brevi; se infatti le interlocuzione avvenute per le vie brevi e non formalizzate in documenti non sono accessibili per ovvie ragioni, accessibili sono senz’altro gli allegati alla comunicazione più volte citata.

Va quindi ordinato all’amministrazione di esibire la documentazione richiesta (a eccezione del contratto completo stipulato tra l’Azienda Ospedaliera dei Colli e l’Istituto di Vigilanza Privata Union Security Spa che lo stesso ricorrente dichiara di aver già ottenuto dal proprio datore di lavoro), ovviamente nei limiti in cui essa esista.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, sezione VI, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo accoglie, come da motivazione.

Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro millecinquecento, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente versata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere, Estensore

Rocco Vampa, Referendario



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Davide Soricelli Santino Scudeller

IL SEGRETARIO 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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