Ministero dell'Interno - Roma, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di-OMISSIS-, Questura di-OMISSIS-, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale Salerno, per l'annullamento, previa sospensione: per l'annullamento, previa sospensione:- del decreto prot. n. -OMISSIS-del Prefetto della Provincia di-OMISSIS- col quale è stato disposto l’incameramento della somma di euro 117.000,00 quale parte della fideiussione stipulata dalla soc. ricorrente con la Reale Mutua Assicurazioni;
Pubblicato il 19/01/2021
N. 00154/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00306/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 306 del 2020, proposto da -OMISSIS-S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Di Lieto e Gianluigi Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefetto di-OMISSIS-, Questore di-OMISSIS-, Ministero dell'Interno non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Interno - Roma, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di-OMISSIS-, Questura di-OMISSIS-, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento, previa sospensione:
- del decreto prot. n. -OMISSIS-del Prefetto della Provincia di-OMISSIS- col quale è stato disposto l’incameramento della somma di euro 117.000,00 quale parte della fideiussione stipulata dalla soc. ricorrente con la Reale Mutua Assicurazioni;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi comprese le note -OMISSIS-e n. -OMISSIS-della Questura di-OMISSIS-, il rapporto n. -OMISSIS-, la nota -OMISSIS-del Commissariato P.S. di-OMISSIS-, la nota -OMISSIS-del Commissariato P.S. di -OMISSIS-, la nota -OMISSIS-^/2-OMISSIS- del -OMISSIS-del Commissariato P.S. --OMISSIS-, la nota -OMISSIS-del Commissariato P.S. -OMISSIS-, la nota -OMISSIS--OMISSIS-/Amm./16.B -OMISSIS-- del Commissariato P.S. -OMISSIS-;
- ove occorra, di tutti gli atti recanti la comunicazione di avvio dei procedimenti culminati nell’assunzione del decreto prefettizio -OMISSIS-, tra cui gli atti n. -OMISSIS-- della Prefettura di-OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno – Roma, della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di-OMISSIS-, e della Questura di-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2021 il dott. Fabio Di Lorenzo e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137;
-OMISSIS-S.p.A., che svolge attività di vigilanza armata su licenza rilasciata dal Prefetto della Provincia di-OMISSIS-, ha proposto ricorso per l’annullamento, previa sospensione, del decreto prot. n. -OMISSIS-del Prefetto della Provincia di-OMISSIS- - notificato il 16.12.2-OMISSIS- – con il quale è stata disposta la sanzione dell’incameramento della somma di euro 117.000,00 quale parte della fideiussione stipulata dalla società ricorrente con la Reale Mutua Assicurazioni.
L’impugnato provvedimento del Prefetto è stato emesso a seguito di controlli amministrativi effettuati presso varie sedi dove la società svolge il servizio, all’esito dei quali in capo alla società ricorrente sono state rilevate infrazioni da vari Commissariati locali di P.S., per violazioni delle prescrizioni impartite dal Questore di-OMISSIS- nel Regolamento di servizio e del D.M. 269/2010 punti 3.b.2 e 3.g.1., cioè per la mancanza di dotazioni di sicurezza per le guardie quali giubbotti antiproiettile e ricetrasmittenti (cfr. nota -OMISSIS-3/2-OMISSIS-/PASI del 23.1.2-OMISSIS-: la Questura di-OMISSIS- ha contestato l’impiego presso alcune sedi bancarie e uffici postali della zona di Caserta di guardie particolari giurate prive delle dotazioni obbligatorie ed in particolare di radio ricetrasmittente e giubbotti antiproiettile; rapporto n. -OMISSIS-: il Commissariato P.S. di -OMISSIS- ha contestato l’impiego, presso gli uffici postali di -OMISSIS- e di -OMISSIS-, di 5 guardie giurate “senza le dotazioni obbligatorie quali radio ricetrasmittente e giubbotti antiproiettile”; nota Cat. 16B/2-OMISSIS- del 2.4.2-OMISSIS-: il Commissariato P.S. di-OMISSIS- ha contestato che all’esterno dell’ufficio postale-OMISSIS-la guardia giurata preposta al servizio di vigilanza fissa antirapina “risultava sprovvista del previsto apparato radio ricetrasmittente”; nota -OMISSIS-°/2-OMISSIS- del 18.2.2-OMISSIS-: il Commissariato P.S. di -OMISSIS- ha contestato che, all’esterno degli uffici postali di Cardito e Casavatore, le guardie giurate erano sprovviste dell’apparato radio ricetrasmittente ed uno di esse anche del giubbotto antiproiettile; nota -OMISSIS-^/2-OMISSIS- del 4.2.2-OMISSIS-: il Commissariato P.S. --OMISSIS- ha contestato l’assenza dell’apparato radio ricetrasmittente da parte della guardia giurata che prestava servizio presso l’ufficio postale -OMISSIS-; nota Cat. V/2-OMISSIS-/Amm del 9.2.2-OMISSIS-: il Commissariato P.S. -OMISSIS- ha contestato che la guardia giurata preposta al servizio di vigilanza presso l’ufficio postale -OMISSIS-era sprovvista della radio ricetrasmittente; nota -OMISSIS--OMISSIS-/Amm./16.B -OMISSIS--: il Commissariato P.S. -OMISSIS- ha contestato che le guardie giurate prestanti servizio di vigilanza presso gli uffici -OMISSIS-fossero sprovvisti di radio ricetrasmittente e dei giubbotti antiproiettile).
Con il primo motivo di ricorso -OMISSIS-S.p.A. ha affermato che è pacifico che tutte le guardie giurate di cui alle verifiche effettuate, ove non erano in possesso delle radio ricetrasmittente, erano in possesso dell’apparecchio aziendale GSM, e che nei casi in cui le guardie non avevano alcun dispositivo la negligenza era imputabile solo ad esse e non alla -OMISSIS-S.p.A.; nel primo motivo di ricorso -OMISSIS-S.p.A. ha altresì evidenziato di avere messo a disposizione delle guardie un numero sufficiente di giubbotti antiproiettile, e che pertanto non potrebbe essere imputato a -OMISSIS-S.p.A. se in qualche caso la guardia giurata non abbia ritirato il giubbotto prima dell’inizio del servizio;
Con il secondo motivo di ricorso, -OMISSIS-S.p.A. ha lamentato che la sanzione inflitta sarebbe abnorme e non proporzionale, in quanto la somma incamerata di euro 117.000,00 è pari ad oltre il 30% dell’importo totale della cauzione versata da -OMISSIS-S.p.A., pari a euro 375.000.
Il Collegio ritiene infondato il primo motivo di ricorso, in quanto è pacifico che in tutti gli accessi ispettivi le guardie giurate erano prive di ricetrasmittente, oppure erano in possesso di ricetrasmittenti non funzionanti (circostanza richiamata anche dal Prefetto del provvedimento impugnato), e ciò integra violazione del dovere di organizzare un servizio adeguato e rispondente alle norme e prescrizioni di sicurezza richiamate nel provvedimento prefettizio. Per la stessa ragione il primo motivo di ricorso è infondato anche con riferimento alla dotazione dei giubbotti antiproiettile. In particolare, con riferimento ai giubbotti e alle ricetrasmittenti -OMISSIS-S.p.A. non può addurre a giustificazione l’asserita colpa individuale delle guardie giurate che non avrebbero ritirato la dotazione: in primo luogo grava su -OMISSIS-S.p.A. l’onere di vigilanza e controllo proprio di ogni datore di lavoro (onere ancor più marcato nel caso in esame, data la delicatezza dell’attività svolta); in secondo luogo, la circostanza sostenuta da -OMISSIS-S.p.A. secondo cui alcune guardie non avrebbero ritirato la dotazione a maggior ragione evidenzia la colpa di -OMISSIS-S.p.A., la quale non poteva non sapere che le dotazioni messe a disposizione non erano affatto state ritirate dalle guardie.
Inoltre il provvedimento prefettizio evidenzia la circostanza dell’insufficienza delle trasmittenti e dei giubbotti, il cui numero non poteva coprire tutte le guardie in servizio presso la -OMISSIS-S.p.A., senza che quest’ultima abbia fornito adeguata prova contraria.
Inoltre è infondato anche il secondo motivo di ricorso, in quanto la sanzione è congrua, tenuto conto della gravità della violazione, e del fatto che -OMISSIS-al 2-OMISSIS- in sei occasioni a -OMISSIS-S.p.A. sono state già comminate sanzioni per analoghe violazioni, per cui sussiste anche un profilo di recidiva.
Dunque il ricorso va respinto e le spese devono seguire la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, e condanna -OMISSIS-S.p.A. al pagamento delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente, liquidate nella somma di euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare enti e persone.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati (collegati da remoto tramite “Microsoft Teams”):
Leonardo Pasanisi, Presidente
Pierangelo Sorrentino, Referendario
Fabio Di Lorenzo, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabio Di Lorenzo Leonardo Pasanisi
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
