OMISSIS-S.p.A. ha proposto ricorso per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento prot. n. -OMISSIS-. del -OMISSIS-del-OMISSIS-- notificato il 23.9.2018 – con il quale è stato disposto l’incameramento della somma di euro 97.440,00 quale parte della fideiussione stipulata dalla società ricorrente con la Reale Mutua Assicurazioni
Pubblicato il 19/01/2021
N. 00153/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01817/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1817 del 2019, proposto da-OMISSIS-S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Di Lieto e Gianluigi Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Di Lieto in Salerno, corso Vittorio Emanuele, 143;
contro
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Interno - Roma, Questura di -OMISSIS-, U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento, previa sospensione:
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-. del -OMISSIS-del-OMISSIS-col quale è stato disposto l’incameramento della somma di euro 97.440,00 quale parte della fideiussione stipulata dalla soc. ricorrente con la Reale Mutua Assicurazioni;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi comprese la nota -OMISSIS-del -OMISSIS-del -OMISSIS-, la nota n. -OMISSIS-del -OMISSIS-del -OMISSIS-e, ove occorra, le note prot. n. -OMISSIS-. dell’11 febbraio 2019 e del 24.7.2019 della-OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno – Roma, della Questura di -OMISSIS- e della U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2021 il dott. Fabio Di Lorenzo e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137;
1.-OMISSIS-S.p.A. ha proposto ricorso per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento prot. n. -OMISSIS-. del -OMISSIS-del-OMISSIS-- notificato il 23.9.2018 – con il quale è stato disposto l’incameramento della somma di euro 97.440,00 quale parte della fideiussione stipulata dalla società ricorrente con la Reale Mutua Assicurazioni, nonché della nota -OMISSIS-del -OMISSIS-del -OMISSIS-, e altresì della nota n. -OMISSIS-del -OMISSIS-del -OMISSIS-e delle note prot. n. -OMISSIS-. dell’11 febbraio 2019 e del 24.7.2019 della-OMISSIS-.
Si è costituita l’amministrazione resistente, chiedendo il rigetto del ricorso.
2. Con il primo motivo,-OMISSIS-S.p.A. ha lamentato la violazione delle regole partecipative, e in particolare dell’art. 7 l. 241/90. Secondo la ricostruzione di-OMISSIS-S.p.A., nella contestazione contenuta della nota -OMISSIS-sarebbe stato avviato un procedimento sanzionatorio sull’assunto del trasferimento della centrale operativa da -OMISSIS- a -OMISSIS- “senza che lo scrivente Ufficio avesse adottato provvedimento autorizzatorio”, mentre nel provvedimento conclusivo l’amministrazione avrebbe poi motivato l’applicazione della sanzione in quanto-OMISSIS-S.p.A. non avrebbe dato la previa comunicazione del trasferimento della sede.
Il motivo è tuttavia infondato. Sia nella comunicazione di avvio del procedimento, sia nel provvedimento finale, l’amministrazione resistente ha contestato che-OMISSIS-S.p.A. non ha dato la possibilità all’organo competente di effettuare i controlli e le valutazioni di legge prima del trasferimento nella nuova sede, al fine di valutare l’idoneità di quest’ultima. Se il previo controllo dell’Autorità debba esercitarsi con un preventivo provvedimento autorizzatorio, o solo con una preventiva comunicazione in sollecitazione dei poteri di controllo, è solo una questione di qualificazione giuridica dell’onere della previa comunicazione a cui secondo la P.A.-OMISSIS-S.p.A. era tenuta, senza che ciò incida sul diritto di difesa e di partecipazione procedimentale, anche alla luce della sostanza delle osservazioni procedimentali e delle difese poi articolate in giudizio da-OMISSIS-S.p.A., secondo la quale tale previa comunicazione (o previa richiesta di autorizzazione, secondo quanto invece prospettato nella comunicazione ex art. 7 l. 241/90) non sarebbe stata indispensabile essendo sufficiente anche una comunicazione successiva (e non preventiva) al trasferimento della sede.
3. Con il secondo motivo,-OMISSIS-S.p.A. ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 249, 257, 257 ter e 257 quinquies del r.d. 635/1940, e degli artt. 134 e 137 del t.u.l.p.s. 773/1931. Secondo-OMISSIS-S.p.A., ai sensi del comma 4 dell’art. 257 ter del R.D. 635/1940, non occorre che la comunicazione delle variazioni riguardanti una delle sedi secondarie dell’Istituto di vigilanza debba essere previamente comunicata al Prefetto, ma solo che tali variazioni debbano essere comunicate; inoltre, sarebbe sufficiente la comunicazione fatta da-OMISSIS-S.p.A. alla Questura prima del trasferimento.
Il motivo è infondato. Il trasferimento dalla sede operativa di -OMISSIS- a quella di -OMISSIS-è avvenuto in data 19.1.2019. In data 30.1.2019 agenti di P.S. hanno effettuato una verifica presso la sede di -OMISSIS-, ma all’esterno vi hanno trovato affisso un cartello che avvisava dell’avvenuto trasferimento nella nuova sede di -OMISSIS-, presso la quale gli agenti si sono subito recati, e nella quale hanno appurato vari profili di inadempienze rispetto alla disciplina di sicurezza. Solo in data 31.1.2019-OMISSIS-S.p.A. ha effettuato la comunicazione di trasferimento all’organo competente, cioè alla Prefettura. Ciò premesso, non ha valore di comunicazione di trasferimento della sede la comunicazione del 18.1.2019, sia per un motivo oggettivo, sia per un motivo soggettivo: sotto il primo profilo, nella comunicazione non è palesato l’intento di trasferire la sede operativa, in quanto nell’oggetto della pec è indicato “Carta intestata nuova 2018” e nell’oggetto del documento allegato è indicato “comunicazione trasporto valori”, indicandosi nel corpo della comunicazione che con mezzi blindati sarebbero stati trasferiti valori dalla sede di -OMISSIS- a quella di -OMISSIS-, senza mai specificare tuttavia che il trasporto dei valori era dovuto a un trasferimento di sede, con chiusura della sede di -OMISSIS- e apertura di quella di -OMISSIS-; anche sotto il profilo soggettivo inoltre tale comunicazione è inefficace ai fini per cui è causa, in quanto non è indirizzata all’organo competente a vigilare sul tipo di attività svolta da-OMISSIS-S.p.A., cioè la Prefettura, ma alla Questura.
Viceversa, la comunicazione del 31.1.2019 è indirizzata all’organo competente, cioè alla Prefettura, e reca espressamente la notizia del trasferimento della sede operativa; punctum juris è tuttavia verificare se possa essere ritenuta efficace anche una comunicazione non preventiva, ma successiva al trasferimento. Occorre richiamare l’art. 257 RD 635/1940, il quale così dispone:
«La domanda per ottenere la licenza prescritta dall’articolo 134 della legge per le attività dì vigilanza e per le altre attività di sicurezza per conto dei privati, escluse quelle di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni, contiene:
a) l'indicazione del soggetto che richiede la licenza, dell’institore o del direttore tecnico preposto all'istituto o ad una sua articolazione secondaria, nonché degli altri soggetti provvisti di poteri di direzione, amministrazione o gestione, anche parziali, se esistenti;
b) la composizione organizzativa e l'assetto proprietario dell'istituto, con l'indicazione, se sussistenti, dei rapporti di controllo attivi o passivi e delle eventuali partecipazioni in altri istituti;
c) l'indicazione dell'ambito territoriale, anche in province o regioni diverse, in cui l'istituto intende svolgere la propria attività, precisando la sede legale, nonché la sede o le sedi operative e quella della centrale operativa, qualora non corrispondenti;
d) l'indicazione dei servizi per i quali si chiede l'autorizzazione, dei mezzi e delle tecnologie che si intendono impiegare». Quindi, l’indicazione delle sedi operative, centrale e secondarie, è prevista dalla lett. C, ed è un requisito per ottenere la licenza, ed un elemento che l’autorità competente deve valutare per decidere sul rilascio della licenza. Ne consegue che, a fronte del chiaro tenore letterale della lett. C, non è condivisibile l’assunto difensivo di-OMISSIS-S.p.A. secondo cui l’indicazione delle sedi sarebbe prevista dalla lett. D; ne discende che neppure è condivisibile il corollario dell’argomento difensivo di-OMISSIS-S.p.A., secondo cui al trasferimento di sede sarebbe applicabile l’art. 257 ter c. 4 RD 635/1940 che richiama la lett. D citata, in quanto, evidentemente, la fattispecie per cui è causa rientra nella lett. C) e non D), per cui il richiamo dell’art. 257 ter c. 4 è inappropriato. Secondo l’art. 257 ter c. 4, in particolare, «Ogni variazione che riguardi i servizi, i mezzi o le tecnologie di cui all'articolo 257, comma 1, lettera d), è comunicata al prefetto. Al prefetto è altresì comunicata ogni modifica del progetto organizzativo e tecnico-operativo o dell'assetto proprietario dell'istituto ed è esibita, almeno annualmente, attraverso il documento unico di regolarità contributiva, la certificazione attestante l'integrale rispetto, per il personale dipendente, degli obblighi previdenziali assistenziali ed assicurativi, nonché la certificazione dell'ente bilaterale nazionale della vigilanza privata concernente l'integrale rispetto degli obblighi della contrattazione nazionale e territoriale nei confronti delle guardie particolari giurate, e, qualora prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, analoga certificazione per il personale comunque dipendente»;-OMISSIS-S.p.A. ritiene che tale norma si applichi al trasferimento della sede operativa, e che da tale norma discenda anche che la comunicazione non debba essere preventiva. Tuttavia, il Collegio rileva che, come già ribadito sopra, l’indicazione delle sedi, e quindi anche il loro trasferimento, sia riconducibile alla lett. C del citato art. 257, per cui non rileva l’art. 257 ter c. 4 che si riferisce alle diverse fattispecie della lett. D dell’art. 257; in secondo luogo, anche se per assurdo volesse ritenersi applicabile alla fattispecie concreta in esame l’art. 257 ter c. 4, va evidenziato che in nessun punto della norma il Legislatore ha lasciato intendere che la comunicazione non debba precedere il trasferimento della sede (e neppure il Parere CdS n. 1247/2008 afferma espressamente che la comunicazione di cui all’art. 257 ter c. 4 non debba essere preventiva), e anzi la comunicazione non può che essere preventiva dato che altrimenti la Prefettura non avrebbe possibilità di effettuare controlli e verifiche, anche al fine di evitare irreparabili danni che potrebbero essere causati dall’inidoneità dei nuovi locali.
Il Collegio evidenzia che è invece rilevante il punto 2.d dell’Allegato D) del D.M. 269/2010, in base al quale «La sede della centrale operativa, le tecnologie impiegate, nonché la funzionalità dei sistemi di comunicazione sono comunicati ed approvati dal Prefetto, in relazione a quanto previsto dagli articoli 257, 257-ter e 257-sexsies del Regolamento di esecuzione»: l’art. 257 ter riguarda, tra l’altro, le variazioni, per cui tale punto 2.d regola anche gli adempimenti necessari per il trasferimento di sede, prescrivendo la comunicazione funzionale all’ottenimento dell’autorizzazione del Prefetto, discendendone che la comunicazione del trasferimento non può che essere preventiva e non successiva.
Quindi il secondo motivo di ricorso è infondato, in quanto-OMISSIS-S.p.A. ha omesso la preventiva comunicazione del trasferimento della sede operativa.
3. E’ infondato anche il terzo motivo di ricorso, relativo alla quantificazione della sanzione. Il quantum è stato stabilito infatti tenendo conto del principio di proporzionalità, e di altre infrazioni e conseguenti incameramenti parziali di cauzione degli anni precedenti.
4. Il ricorso è dunque respinto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, e condanna-OMISSIS-S.p.A. al pagamento delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente, liquidate in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare enti e persone.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati (collegati da remoto tramite “Microsoft Teams”):
Leonardo Pasanisi, Presidente
Pierangelo Sorrentino, Referendario
Fabio Di Lorenzo, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabio Di Lorenzo Leonardo Pasanisi
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
