Cass. pen., Sez. II, Sent., (data ud. 06/07/2023) 23/08/2023, n. 35506. Gruppo di specializzati rapinatori di furgoni portavalori

Mercoledì, 23 Agosto 2023 08:53

violazione e falsa applicazione della legge penale e vizi esiziali di motivazione, avendo la Corte di merito rigettato i motivi di gravame spesi in punto di incompatibilità ontologica tra la partecipazione alla rapina e la condanna irrevocabile ((Omissis)) per il delitto di ricettazione della pistola semiautomatica (marca Glok) oggetto di sottrazione alla guardia particolare giurata nel corso di quella stessa rapina;

... tanto, in coerenza con una teoria di altri elementi differenziali rispetto agli altri imputati (non dimostrata presenza in Lombardia nei giorni e nelle ore dei fatti, non appartenenza a quel gruppo di specializzati rapinatori di furgoni portavalori), avrebbe dovuto indurre la Corte di merito a tenere in migliore considerazione i motivi di gravame che tali dati di realtà avevano evidenziato

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta - Presidente -

Dott. MESSINI D’AGO.P. - Consigliere -

Dott. COSCIONI Giuseppe - Consigliere -

Dott. PERROTTI Massimo - rel. Consigliere -

Dott. CERSOSIMO Emanuele - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.A., n. a (Omissis);

B.B., n. a (Omissis);

avverso la sentenza del 5/12/2022 della Corte di appello di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;

udito il Pubblico ministero, nella persona della sostituta Procuratrice generale Dott.ssa Lidia Giorgio, che ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi;

uditi i difensori dei ricorrenti, avv. Santangelo Francesco, in difesa di G.V. D'Abramo, e avv. Vannetiello Dario, in difesa di A.A., che hanno insistito, ciascuno con motivi ad effetti comuni, per l'annullamento della sentenza impugnata.

Svolgimento del processo
La Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha integralmente confermato la decisione assunta dal Tribunale del medesimo capoluogo l'(Omissis), con la quale i ricorrenti, ritenuta la continuazione tra i distinti reati di concorso in rapina aggravata, porto e detenzione illeciti in concorso di armi da guerra, riciclaggio e ricettazione dei mezzi usati per commettere la rapina, venivano riconosciuti responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti in concorso e condannati alle pene, principali ed accessorie, ritenute di giustizia. Avverso tale sentenza ricorrono gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo i motivi in appresso sintetizzati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.:

1. A.A. (solo capo B), 1.1. inosservanza della norma processuale posta a pena di nullità (art. 125, art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c. artt. 24 e 111 Cost.), in quanto la Corte territoriale, pur a fronte delle questioni dedotte con la memoria depositata in data (Omissis), nulla aveva argomentato in riferimento al ruolo assunto dal ricorrente nell'episodio di rapina a partecipazione plurale consumato in Bollate (Mi) il 15 ottobre 2016, tantomeno la Corte aveva argomentato circa il contribuito concreto offerto dal ricorrente alla realizzazione dell'evento predatorio, non essendo descritta in imputazione la funzione svolta da ciascuno nella complessiva vicenda;

1.2. violazione e falsa applicazione della legge penale e vizi esiziali di motivazione, avendo la Corte di merito rigettato i motivi di gravame spesi in punto di incompatibilità ontologica tra la partecipazione alla rapina e la condanna irrevocabile ((Omissis)) per il delitto di ricettazione della pistola semiautomatica (marca Glok) oggetto di sottrazione alla guardia particolare giurata nel corso di quella stessa rapina; nè la conversazione intercettata in stato di detenzione tra C.C. e suoi familiari poteva apparire decisiva sul punto, atteso che non collegava il possessore dell'arma alla rapina ma solo la pistola al fatto; neppure poteva sul punto ritenersi dirimente la "lettura" offerta dalla Corte della interruzione del traffico telefonico generato dal cellulare a lui in uso nelle ore della consumata rapina, giacchè l'apparecchio a lui in uso, a differenza di quello degli altri imputati è stato riattivato poche ore dopo la consumazione della rapina, non ha generato traffico in Lombardia, nè è dimostrato che fosse spento; tanto, in coerenza con una teoria di altri elementi differenziali rispetto agli altri imputati (non dimostrata presenza in Lombardia nei giorni e nelle ore dei fatti, non appartenenza a quel gruppo di specializzati rapinatori di furgoni portavalori), avrebbe dovuto indurre la Corte di merito a tenere in migliore considerazione i motivi di gravame che tali dati di realtà avevano evidenziato; nè poteva annettersi particolare valore indiziante alla fallita prova d'alibi, che non poteva ritenersi neppure "falso" essendo state solo equivocate le dichiarazioni di manleva rese dalla coniuge del ricorrente;

1.3. ancora, i medesimi vizi sono denunziati in ordine al ruolo non definito assunto dal ricorrente nel corso della rapina, talchè non è possibile apprezzarne neppure l'efficacia; il giudizio di merito neppure ha accertato se il ricorrente si trovasse in (Omissis) o in (Omissis) al momento del fatto;

1.4. vizi di motivazione per omissione o mera apparenza affliggono ancora la decisione di merito di riconoscere la responsabilità del ricorrente per i reati satellite di cui ai capi C, D, E, F, giacchè nulla è dimostrato in atti che possa collegare il ricorrente a tali fattispecie, atteso che neppure è stato possibile collegare Ciuffrida alla presenza in Lombardia in quelle ore; l'accertato concorso nei reati satellite appare pertanto meramente congetturale, frutto di sillogismi ellittici ed inefficaci; 1.5. nè la Corte spiega, con riferimento al concorso in ricettazione dell'auto (capo E) perchè ad es. il ricorrente debba rispondere della ricettazione della vettura e non, invece, del furto della stessa;

1.6. manca la motivazione in ordine alla qualificazione del fatto di cui al capo F come riciclaggio della vettura e non invece semplice ricettazione, consegue la violazione della legge penale incriminatrice e la inosservanza di quella processuale che impone la motivazione su ogni punto della decisione;

1.7. i medesimi vizi affliggono anche la decisione in ordine ai delitti contestati al capo C, in materia di armi, in quanto nessuna argomentazione sorregge il collegamento soggetto agente ed arma illegalmente detenuta e portata;

1.8. nessuna motivazione accompagna la scelta discrezionale sulla misura degli aumenti calcolati per i reati satellite posti in continuazione.

2. B.B..

2.1. il primo motivo è comune a quello speso nell'interesse del D.D. e lamenta omessa risposta motivazionale ai motivi di gravame (86 pagine) spesi in tema di censura alla genericità della responsabilità concorsuale identificata dal primo giudice;

2.2. con il secondo motivo il ricorrente deduce inosservanza della legge processuale e vizi esiziali di motivazione in ordine alla dedotta nullità di tutti gli atti processuali conseguenti alla udienza camerale ((Omissis)) preliminare svoltasi nonostante la richiesta di differimento, per astensione del difensore dalle udienze, avanzata tempestivamente dal difensore dell'imputato. Il rinvio negato della udienza sarebbe pertanto illegittimo ed affetto da nullità assoluta, che determina, a cascata, la nullità del giudizio di primo grado e di quello di appello;

2.3. ancora, inosservanza della norma processuale posta a pena di nullità e vizio di motivazione, per avere la Corte proceduto in assenza dell'imputato all'udienza del 5 dicembre 2022, non avendo l'imputato rinunziato alla presenza, ma solo alla traduzione fisica verso l'aula di udienza;

2.4. difetterebbe inoltre la motivazione della Corte sul rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria circa la perizia antropometrica, resa necessaria in ragione della consulenza versata in atti nel giudizio di primo grado che argomentava circa la non corrispondenza dei tratti impressi sulle immagini registrate e quelli propri dell'imputato.

2.5. ancora, inosservanza della norma processuale, avendo la Corte rifiutato di ascoltare i testimoni de relato, che avrebbero dovuto riferire delle indagini rispettivamente svolte;

2.6. vizio di motivazione e inosservanza della norma processuale è detto in riferimento alla prova del fatto di rapina (capo B), non avendo la Corte territoriale superato le perplessità manifestate con i motivi di gravame;

2.7. ancora, difetterebbe la motivazione in ordine alla valutazione della prova offerta dai testimoni oculari presenti al fatto e dei periti;

2.8. manca la motivazione della Corte, superando anche i limiti della mera apparenza, in ordine alle ragioni del superamento del motivo di gravame che sollecitava la verifica sulle reali qualità (da guerra) delle armi indicate genericamente in imputazione al capo C come "fucile a pompa" e "kalaschnikov", senza altro riferimento identitario;

2.9. vizi esiziali di motivazione attingono infine la decisione di affermazione della responsabilità sugli altri reati satellite (ricettazione e riciclaggio di vetture usate per commettere la rapina) in assenza di ogni elemento capace di collegare l'agente al fatto specifico;

2.10.

Con il decimo motivo di ricorso si censura la decisione impugnata, per dedotti vizi di motivazione e violazione di legge in riferimento alla misura sanzionatoria irrogata, alla negazione delle circostanze attenuanti generiche, valutabili in ragione della condotta processuale consenziente alla acquisizione di informative di polizia giudiziaria, alla immotivata misura degli aumenti disposti per la continuazione con i reati satellite, alla misura di sicurezza applicata dal giudice della cognizione in ragione della stimata pericolosità.

3. Alla pubblica udienza del 6 luglio 2023, sulle conclusioni rassegnate oralmente dalle parti, il Collegio riservava la decisone in camera di consiglio.

Motivi della decisione
I motivi di ricorso sono tutti infondati, fatta eccezione per il difetto assoluto di motivazione denunciato dal solo ricorrente B.B., ma estensibile negli effetti (art. 587 c.p.p., comma 1) anche all'altro coimputato (pure ricorrente sul capo C, portando tuttavia differenti argomenti di censura), in ordine alla ritenuta classificazione come armi da guerra dei fucili indicati in imputazione al capo C come "fucile a pompa" e "kalashnikov".

1. B.B..

1.1. Il primo motivo di ricorso, comune nei dedotti argomenti censori a A.A., è manifestamente infondato, oltre che reiterativo delle doglianze di merito rivolte alla Corte territoriale e respinte con sintetica, ma congruente e logica motivazione. Inammissibili, a fronte della doppia decisione conforme di condanna, fondante su congruo e non contraddittorio ordito motivazionale, si rivelano le doglianze svolte nell'interesse di entrambi i ricorrenti in merito alla ricostruzione dei fatti di cui al capo B (concorso nella rapina commessa in (Omissis) ed alla consistenza del compendio probatorio, per la ritenuta convergenza del molteplice univocamente indiziario, in quanto tutte si risolvono nella inammissibile richiesta di valutazione della capacità dimostrativa del compendio già formatosi nel merito, che è esclusa dal perimetro che circoscrive la giurisdizione di legittimità. Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perchè sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia intimamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell' attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).

1.1.1. Poste tali premesse di metodo e di limite, va ribadito che la Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella consonante del giudice di primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che:

a) il contemporaneo "silenziamento di segnali di allaccio alla rete" degli apparecchi telefonici in uso a più persone, tutte legate al medesimo fatto e ciascuna in alternativo contatto (almeno per punti) con gli altri partecipi all'azione violenta organizzata, unitamente alla valorizzazione di altri elementi di carattere "stellare", quali, i tratti fisiognomici e le sembianze fisiche similari al principale attore della condotta predatoria B.B.), il possesso di una pistola sottratta alla guardia giurata nel corso della rapina (1Ciuffreda), l'alibi ineluttabilmente contraddetto dalle indagini svolte a riscontro (ancora D.D.), i contatti tenuti dal B.B. con gli altri complici, la sua attività preparatoria e quella susseguente alla consumazione della rapina, allorquando si attivava per piazzare i preziosi oggetto della rapina, il possesso di uno strumento digitale che recava traccia di accessi e memorizzazioni di parole chiave coincidenti con il fatto contestato. La compresenza di soggetti estranei alla quotidiana frequentazione della provincia milanese -tutti provenienti dal medesimo territorio di partenza, cronologicamente uniti nel "silenzio digitale"-può dunque trovare, se letta alla luce degli altri elementi indiziari, unica logica spiegazione nella funzione svolta con l'agire materiale o nella "tutela", psicologicamente rafforzativa, di chi in quegli stessi momenti stava materialmente consumando la rapina;

b) tale conclusione fonda sulla analisi di elementi indiziari, che convergono verso la individuazione di uno scopo comune, di una comune zona di partenza, di un comune percorso preparatorio e di separate azioni susseguenti e, dunque, nella consonante condotta agevolatrice della azione materiale svolta in uno ad altri soggetti, già separatamente giudicati.

1.1.2. Il contenuto di questo caleidoscopio indiziario è stato, dalla giurisdizione di merito, composto in un mosaico di tessere collimanti (anche cronologicamente), secondo una logica ineccepibile, fondata essenzialmente sulla lettura comune di dati che legano i soggetti al fatto e (per D.D.) anche sulla clamorosa smentita dell'alibi offerto dall'attuale coniuge.

1.1.3. Si può quindi fondatamente affermare che la ricostruzione logica dei fatti svolta nei gradi di merito ha correttamente consentito di ricostruire la vicenda, assegnando agli imputati oggi ricorrenti il ruolo concorsuale descritto (sia pur genericamente, per D.D.) in imputazione.

In punto di logica ricostruzione del fatto e riconoscimento della responsabilità, dunque, la duplice pronuncia conforme, anche per come ha argomentato l'apprezzamento della prova, non è censurabile con i motivi di ricorso spesi nell'interesse dei ricorrenti. Si tratta della sinergia realizzata dal gruppo che muove da lontano, con quello scopo, ed ha trovato nei ricorrenti il necessario e funzionale ausilio.

1.2. Quanto al secondo ed al terzo motivo svolti nell'interesse del B.B., appare opportuno affrontare i motivi di ricorso spesi in rito (difesa del B.B.) circa la celebrazione, ritenuta irrituale, della udienza preliminare del (Omissis) e della udienza di appello del (Omissis).

1.2.1. La questione posta con il secondo motivo del ricorso B.B. (udienza preliminare del (Omissis), imputato detenuto presente in videoconferenza, coimputato libero assente, dichiarazione di uno solo dei due difensori del B.B. di adesione alla astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle Camere Penali, analoga dichiarazione trasmessa dal difensore del A.A.; entrambi i difensori erano sostituiti da un terzo difensore comune che, a sua volta, dichiarava di aderire alla astensione, insistendo per il differimento dell'udienza preliminare) può essere enunciata nei seguenti termini:

"se, in caso di procedimento in cui siano imputati, come nella presente fattispecie processuale, imputati detenuti ed imputati liberi, l'adesione alla proclamata astensione dalle udienze da parte di uno solo dei due difensori dell'imputato detenuto e dall'unico difensore dell'imputato libero, consenta di accedere alla richiesta di differimento avanzata dal difensore che ha dichiarato di aderire alla astensione, in comunanza di intenti con il proprio assistito".

Occorre prendere le mosse dalla sentenza n. 180/2018, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale della L. 13 giugno 1990, n. 146, art. 2-bis, nella parte in cui consente che il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, nel regolare, all'art. 4, comma 1, lettera b), l'astensione degli avvocati nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare, interferisca con la disciplina della libertà personale dell'imputato". La Corte ha rilevato infatti che: "è decisiva la prescrizione della riserva di legge, di carattere assoluto, che pone l'art. 13 Cost., comma 5, è la legge che stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva, oggi custodia cautelare (sentenza n. 293 del 2013). La libertà personale, diritto fondamentale espressamente definito inviolabile (art. 13 Cost., comma 1), è presidiata da un'ampia riserva di legge, che riguarda innanzi tutto i casi ed i modi in cui è ammessa la detenzione con atto motivato dell'autorità giudiziaria (art. 13 Cost., comma 2) o con provvedimento provvisorio dell'autorità di pubblica sicurezza (art. 13 Cost., comma 3), e concerne poi, in particolare, i limiti massimi della custodia cautelare (art. 13 Cost., comma 5). La tutela della libertà personale, che si realizza attraverso i limiti massimi di custodia cautelare, che l'art. 13 Cost., comma 5, demanda alla legge di stabilire, è "un valore unitario e indivisibile, che non può subire deroghe o eccezioni riferite a particolari e contingenti vicende processuali" (sentenza n. 299 del 2005) (...l Questa Corte ha precisato che i "limiti che deve incontrare la durata della custodia cautelare, discendono direttamente dalla natura servente che la Costituzione assegna alla carcerazione preventiva rispetto al perseguimento delle finalità del processo, da un lato, e alle esigenze di tutela della collettività, dall'altro, tali da giustificare, nel bilanciamento tra interessi meritevoli di tutela, il temporaneo sacrificio della libertà personale di chi non è ancora stato giudicato colpevole in via definitiva" (sentenze n. 219 del 2008 e n. 229 del 2005). La riserva di legge di cui all'art. 13 Cost., comma 5, è strettamente funzionale a disegnare lo statuto di tutela della libertà personale, collocato a livello di normazione primaria. E' solo la legge che deve assicurare il minor sacrificio della libertà personale, cui ripetutamente ha fatto riferimento questa Corte a partire dalla fondamentale sentenza n. 64 del 1970; la quale aprendo la via alla vigente disciplina in tema di termini massimi (di fase, complessivi e finali) della custodia cautelare - ha evidenziato che con l'art. 13 Cost., comma 5, ha voluto evitare che il sacrificio della libertà determinato dalla custodia cautelare "sia interamente subordinato alle vicende del procedimento; ed ha, pertanto, voluto che, con la legislazione ordinaria, si determinassero i limiti temporali massimi della carcerazione preventiva, al di là dei quali verrebbe compromesso il bene della libertà personale, che (...) costituisce una delle basi della convivenza civile. In conclusione, la disposizione censurata viola la riserva di legge posta dall'art. 13 Cost., comma 5, nella parte in cui consente al codice di autoregolamentazione di interferire nella disciplina nella libertà personale; interferenza consistente nella previsione che l'imputato sottoposto a custodia cautelare possa richiedere, o no, in forma espressa, di procedere malgrado l'astensione del suo difensore, con l'effetto di determinare, o no, la sospensione, e quindi il prolungamento, dei termini massimi (di fase) di custodia cautelare".

Sulla base della suddetta sentenza, si può, quindi, affermare che il processo con detenuti resta insensibile all'astensione dei difensori.

Con la successiva pronuncia n. 14 del 2019, la Corte ha poi interpretato se stessa affermando che "la prescrizione di cui all'art. 4 del codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati va posta a raffronto con la citata norma primaria (art. 2-bis) che più non consente - mentre prima (illegittimamente) non precludeva - che il codice predetto (nel regolare, all'art. 4, comma 1, lett. b, l'astensione degli avvocati nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di detenzione) interferisca con la disciplina della libertà personale dell'imputato in ragione degli effetti sui termini di custodia cautelare secondo, alternativamente, la richiesta espressa dell'imputato di proseguire nel processo ovvero, all'opposto, il suo consenso anche tacito all'astensione del difensore. Sicchè non è più applicabile la condizione ostativa al dispiegarsi della regola posta dallo stesso codice di autoregolamentazione (art. 4, comma 1) che consente l'astensione del difensore allorchè l'imputato versi in stato di custodia cautelare e dichiari di aderire alla volontà del difensore di astenersi dall'esercizio dell'attività defensionale.

1.2.2. Altro punto fermo è la natura giuridica di una tale facoltà: l'astensione dall'udienze dei difensori, a seguito di proclamazione delle associazioni di categoria, "non è riconducibile nell'ambito dell'istituto del legittimo impedimento, in quanto costituisce espressione dell'esercizio di un diritto di libertà" e, quindi di una libera scelta, che nulla ha a che vedere con l'impedimento "fisico" di partecipare al processo (Sez. U, n. 26711/2013 Rv. 255346; Sez. U, n. 40187 /2014 Rv. 259926), non si configura pertanto come diritto di sciopero e non ricade sotto la specifica protezione dell'art. 40 Cost., trattandosi invece di una "libertà" riconducibile al diverso ambito del diritto di associazione (art. 18 Cost.). Tale facoltà trova fonte normativa non già nel codice di rito, ma in una legge speciale (combinato disposto della L. 146 del 1990, come modificata dalla L. n. 83 del 2000 e del codice di autoregolamentazione). Il che significa che le ragioni della libertà personale e quindi della speditezza del procedere devono sempre prevalere su quelle della libertà di espressione e di associazione. Del resto, già in altre occasioni questa Corte ha stabilito che, in processi con imputati detenuti ed imputati liberi, il diritto degli imputati detenuti ad una rapida definizione del processo in ragione del principio costituzionale della sua "ragionevole durata" (art. 111 Cost., comma 2) doveva ritenersi prevalente - nel necessario bilanciamento - sulla concorrente libertà dei difensori degli imputati liberi di astensione collettiva dalle udienze: Sez. 3, n. 17269/2007, Rv. 237322; Sez. 4, n. 988/2014 Rv. 259437.

1.2.3. Detta conclusione, va, a fortiori, ribadita a seguito della citata sentenza della Corte Cost. Sul punto, va innanzitutto, rammentato che anche le Sez. U., n. 15232/2015 cit., hanno riservato al giudice un potere interpretativo - fondato sul bilanciamento dei valori - in tutti quei casi non previsti dalla legge in cui il principio di libertà di astensione (che trova il suo fondamento nell'art. 18 Cost.) venga in conflitto con altri valori costituzionali. Nel caso di specie - non espressamente regolamentato - va, pertanto, effettuato il bilanciamento fra due valori in conflitto: il valore costituzionale della tutela della libertà personale, ex art. 13 Cost., di cui sono portatori gli imputati detenuti i quali, neppure volendo, possono ad esso rinunciare, con quello dell'art. 18 Cost. di cui sono portatori i difensori degli imputati liberi. Ora, in tale conclamata situazione di conflitto, i meccanismi processuali che consentono, in astratto, di tutelare entrambe le ragioni (esigenza di celebrare il processo; astensione dal processo), sono due:

a) la separazione della posizione processuale dell'imputato il cui difensore abbia aderito all'astensione;

b) il rinvio di tutto il processo ad altra udienza, ove la separazione non sia possibile ex art. 18 c.p.p.: in tal caso, per pervenire alla suddetta conclusione occorre che il giudice effettui un bilanciamento fra i valori costituzionali sottesi alla situazione in conflitto e, solo ove, all'esito del bilanciamento, ritenga prevalente quello della libertà di espressione di cui all'art. 18 Cost., può rinviare il processo soggettivamente complesso.

1.2.4. Alla stregua di quanto illustrato e per quanto inerisce al caso in esame, la prima possibilità da esaminare è se le posizioni processuali dell'imputato libero, il cui difensore aveva aderito all'astensione, fossero o meno separabili, ex art. 18 c.p.p., comma 2. A tale primo quesito il giudice dell'udienza preliminare, con decisione che questo Collegio ritiene corretta, ha ritenuto di dare soluzione negativa. La richiesta di differimento dell'udienza per astensione dei difensori dell'imputato in stato di custodia cautelare doveva essere respinta alla stregua dei principi espressi dalla sentenza n. 180/2018 della Corte costituzionale. L'altra posizione non era separabile. I reati ascritti agli imputati in concorso sono tra loro connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di rito. Esclusa la possibilità di procedere ad una separazione, non restava che valutare la possibilità di rinviare l'intero processo. Ma, anche tale soluzione è stata correttamente disattesa, in quanto nel bilanciamento tra le esigenze sottese alla posizione giuridica dei detenuti (art. 13 Cost.) e quella del difensore dell'imputato libero, non può esservi alcuno dubbio così come già statuito dalla giurisprudenza (cit.) di questa Corte- che debbano prevalere "le ragioni della libertà personale su quelle della libertà di espressione". In conclusione, la richiesta di differimento della udienza preliminare, per effetto della dichiarazione del difensore dell'imputato detenuto di adesione alla iniziativa di categoria, andava disattesa alla stregua del principio di diritto già affermato da questa stessa sezione (Sez. 2, n. 23890 dell'1/4/2021, Rv. 281463; Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Rv. 275334 - 01) "In tema di adesione del difensore all'astensione proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, nell'ipotesi in cui i difensori degli imputati liberi - con posizioni processuali connesse e non separabili rispetto a quelle degli imputati detenuti - dichiarino di aderire all'iniziativa di protesta, prevale il diritto non rinunciabile degli imputati detenuti alla celebrazione del processo, con il conseguente obbligo, per il giudice, di procedere alla trattazione del procedimento nei confronti di tutti gli imputati, compresi quelli che non abbiano manifestato alcuna volontà o abbiano espressamente aderito all'astensione".

1.2.5. Il secondo motivo di ricorso è pertanto infondato.

1.3. Il terzo motivo di ricorso è del pari infondato, ma in maniera manifesta. Come la Corte milanese ha ben evidenziato in motivazione (pag. 12, 13), l'imputato B.B., del quale era stata disposta la traduzione, sia per l'udienza del 21 novembre, che per quella del 5 dicembre, aveva già rinunziato alla presenza per l'udienza del 21 novembre, tale rinunzia non può sortire effetto limitato alla sola udienza per la quale è resa, ma rappresenta la volontà dell'imputato di non partecipare al processo in presenza e resta valida ed efficace fino alla successiva revoca espressa (Sez. 2, n. 36376 del 23/6/2021; Sez. 6, n. 36708 del 22/7/2015, Rv. 264670). Nella presente fattispecie processuale vi è di più, in quanto l'imputato detenuto, per il quale era stata disposta la traduzione per l'udienza del 5 dicembre, vi rinunziò esplicitamente, con dichiarazione inequivocabile che la Corte ha riportato tra apici e la difesa non ha documentalmente contraddetto o altrimenti smentito. Del resto, l'imputato non era detenuto per un reato che obbliga il giudice a disporre il collegamento in videoconferenza, nè poteva vantare alcuna potestà elettiva nel decidere se partecipare al processo in presenza fisica o in presenza digitale. Il motivo, pertanto, oltre che manifestamente infondato, difetta anche della necessaria specificità.

1.4. La Corte di merito ha respinto la richiesta di rinnovazione della istruttoria, tramite perizia antropometrica, ravvisando superfluità del nuovo mezzo istruttorio richiesto a fronte del compendio indiziario, già ritenuto completo e univoco. La decisione istruttoria, così come argomentata, non appare affatto illogica, tanto meno in maniera manifesta. Costituisce ius receptum, infatti, che nel giudizio di appello la rinnovazione di una perizia può essere disposta solo se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, ed il rigetto della relativa richiesta, se logicamente e congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità, trattandosi di un giudizio di fatto (Sez. 1, n. 11168 del 18/2/2019, Rv. 274996). Il motivo è pertanto inammissibile.

1.5. Il quinto motivo di ricorso segue la medesima sorte processuale del precedente, atteso che al ricorso nulla è allegato al fine di dimostrare che nel corso della istruttoria dibattimentale alcuna delle parti chiese l'escussione del teste di riferimento della pretesa dichiarazione resa de relato. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte può ritenersi consolidata (solo tra le più recenti, Sez. 6, n. 12982 del 20/2/2020, Rv. 279259: Nel giudizio di appello sono utilizzabili, senza che ciò determini violazione dell'art. 195 c.p.p., comma 1, le dichiarazioni "de relato", qualora nel giudizio di primo grado la difesa non avesse richiesto l'audizione del teste diretto, per implicito rinunciando ad avvalersi del diritto a procedere al suo esame.). Utilizzabili ai fini del decidere sono, dunque, le deposizioni che hanno richiamato altrui segmenti di investigazione. Il motivo, che replica argomenti già dedotti e disattesi con argomentazioni logiche e congruenti, è inammissibile per difetto di specificità.

1.6. Il sesto motivo ripropone, più analiticamente e sotto il profilo della efficacia euristica, negata dalla difesa, il tema dell'incrocio dati esterni e localizzanti che rinvengono dall'esame dei tabulati telefonici di utenze "ufficiali" ed "ufficiose", argomenti già proposti all'attenzione della Corte e da questa respinti, con argomentazione che (sub 1.1.) è già stata ritenuta logica e congruente. La Corte ha apprezzato il significato indiziante di dati ed informazioni acquisiti al processo con il consenso delle parti; tali dati convergono nella localizzazione del ricorrente nelle zone teatro dei fatti, sia in coincidenza con la data della rapina, che con quella del sopralluogo; l'utenza ufficiosa usata dal ricorrente è inoltre in contatto con quelle di altri correi, mentre quella ufficiale resta fuori traccia nei giorni della consumata rapina, in un "silenzio digitale" comune, sia ai correi, già separatamente giudicati, che al A.A..

Il motivo, che sollecita una nuova valutazione della prova, è pertanto inammissibile.

1.7. Il settimo motivo di ricorso, che pure sollecita la Corte a svolgere un apprezzamento valutativo in ordine alla efficacia euristica della prova dichiarativa, partecipa delle medesime ragioni di inammissibilità del precedente.

1.8. Fondato è, viceversa, l'ottavo motivo di ricorso, che censura la motivazione, meramente apparente, offerta dalla Corte "... che si tratti di armi da guerra risulta dalle testimonianze -precise- e dalle videoriprese" in ordine alla specifica censura mossa con i motivi di gravame, circa la pretesa qualità delle armi da guerra descritte al capo C, come "fucile a pompa" e fucile "kalashnikov" (pag. 8 e 40, quarto capoverso, della sentenza di primo grado).

Con i motivi di gravame, la difesa aveva chiesto di chiarire, perchè mai le armi descritte dai testi, delle quali gli agenti facevano mostra (senza tuttavia esplodere proiettili) per minacciare le persone offese del grave atto predatorio, dovessero ritenersi da guerra, piuttosto che comuni da sparo.

Ed invero, ai sensi della L. n. 110 del 18 aprile 1975, art. 1, comma 2, e art. 2, sono armi comuni da sparo tutte quelle -a canna lunga ed anima liscia- che si avvalgano di meccanismi di caricamento semiautomatico, nel senso che si rende necessaria una nuova azione umana (volontaria) per introdurre un successivo proiettile nella camera di scoppio; sono altresì armi comuni da sparo le carabine ed i fucili, anche a più canne, ancorchè ad anima rigata, che non siano idonee al tiro a raffica (quello, cioè, che non richiede una nuova azione per avviare il proiettile nella camera di scoppio dopo l'espulsione del precedente bossolo esploso, bastando mantenere sotto pressione costante la leva del grilletto). Devono poi ritenersi da guerra, le armi che fanno parte del materiale di armamento e oggetto di produzione "specifica" per eserciti e "destinazione specifica" ad usi militari (così Sez. 1, n. 19983 del 21/3/2013, Rv. 256010).

Orbene, neppure i motivi di ricorso ipotizzano che (in assenza di fuoco) potesse trattarsi di repliche di armi vere, non abilitate alla espulsione di proiettili; tuttavia, a fronte della rappresentazione (dichiarativa e per immagini) dell'uso funzionale alla rapina di armi da fuoco, occorreva (in presenza di specifico motivo di gravame) argomentare -in termini puntuali- circa la qualità bellica di quegli strumenti di offesa alla persona descritti dai testi presenti e rappresentati per immagini. Tale motivazione è, come poco sopra riportato, mancata, avendo la Corte eluso il tema posto con il motivo di appello.

1.8.1. Il fucile c.d. "a pompa", dal frequente uso scenico, è conosciuto infatti come arma a canna (una o due) lunga ed anima liscia (un fucile da caccia, solitamente cal. 12) e si caratterizza solo per la particolare leva di funzionamento meccanico, che consente di caricare il proiettile nella camera di scoppio con un movimento riflesso dell'avambraccio (solidale alla direzione della canna), che va ripetuto (con rinnovata epifania muscolare della volontà) ad ogni successiva ricarica.

1.8.2. L'arma indicata in imputazione come "kalashnikov" potrebbe invece identificarsi (dal nome dell'ingegnare militare sovietico, E.E., che lo progettò subito dopo la fine del secondo conflitto mondiale) con il fucile AK-47, anche questo piuttosto comune sulle scene cinematografiche, che è arma a canna lunga ed anima rigata (come la carabina) in uso ad alcuni eserciti (soprattutto Paesi ricadenti nella ex area di influenza sovietica). Tuttavia, detto fucile è prodotto ed è in vendita anche per uso civile; deprivato, in produzione, del meccanismo che consente il tiro a raffica. Pertanto, per classificare tale fucile come arma da guerra, occorre verificare (per testi o per immagini, in assenza di "corpo processuale" dell'arma da periziare) se esso sia idoneo al tiro a raffica. L'arma che nell'occasione, per quanto descritto in sentenze, non pare aver sviluppato volume di fuoco- del resto, neppure è descritta in modo tale da metterne in evidenza i tratti di una spiccata potenzialità d'offesa, che sia tale da dimostrare l'idoneità all'efficace ed attuale impiego bellico (Sez. 1, n. 8300 del 30/01/1976, Rv. 134184).

1.8.3. La sentenza impugnata va pertanto annullata sul punto con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Le ragioni dell'annullamento si estendono, secondo quanto prevede l'art. 597, comma 1, del codice di rito anche al concorrente ricorrente, che tale specifico motivo non ha sviluppato con il ricorso. 1.8.4. La Corte onerata del rinvio dovrà, attenendosi ai criteri segnati dalla norma (della L. n. 110 del 1975, artt. l e 2), spiegare per quali ragioni deve ritenersi provato il porto, funzionale alla rapina, e la codetenzione di armi da guerra, piuttosto che di armi comuni da sparo.

1.9. Inammissibile è invece il nono motivo di ricorso, la Corte ha logicamente argomentato in ordine alla riferibilità a tutti i correi partecipi dell'evento organizzato dei delitti "serventi" di riciclaggio e ricettazione dei mezzi meccanici funzionali al successo dell'impresa, così come dettagliatamente pianificata; medesime considerazioni valgono per la codetenzione ed il porto delle armi, del pari funzionali alla consumazione della rapina, il cui uso è stato pianificato e condiviso da tutti i partecipi (Sez. 2, n. 3167 del 28/10/2013, dep. 2014, Rv. 258604 - 01). L'argomento, che valorizza l'aspetto funzionale e servente dei reati satellite rispetto alla programmata rapina non pare affatto illogico, tampoco lo è in maniera manifesta. Il partecipe all'azione programmata nel dettaglio deve pertanto rispondere, secondo le ordinarie regole dettate per il concorso di persone nel reato dall'art. 110 c.p. e a titolo di dolo diretto, anche dei reati che furono funzionali alla realizzazione del programma, cui tutti i partecipi hanno previamente prestato adesione.

1.10. Inammissibili sono anche i motivi svolti in ordine al trattamento sanzionatorio, calibrato sull'apprezzamento della concreta gravità del fatto, così come pure deve dirsi in ordine alla negazione delle circostanze attenuanti generiche, che restano indifferenti alle scelte di agevolazione processuale spontaneamente operate dalla difesa, secondo strategie proprie. Del pari specificamente argomentata è stata la decisione in ordine alla misura di sicurezza applicata seguendo una specifica declinazione normativa.

2. Passando adesso all'esame dei motivi di ricorso svolti nell'interesse di A.A., deve rilevarsi che:

2.1. Si è detto della natura comune ad entrambi i ricorrenti del primo (e non solo) motivo di ricorso. La Corte di merito ha sul punto (v. sub 1.1.) rilevato che, dimostrata la partecipazione efficace del ricorrente all'evento, resta indifferente la precisa descrizione del ruolo assunto (Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016, Rv. 268177 - 01; più recentemente v. Sez. 2, n. 26177 del 10/5/2023, n. m.). Tale argomentazione è del tutto aderente al dato normativo (art. 110 c.p.) ed è pure sostenuta secondo logica elementare (si richiama, anche per la giurisprudenza citata, il punto sub 1.1.).

2.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

2.2.1. Non è dubbio che la clausola di apertura dell'art. 648 c.p., comune anche ai successivi artt. 648 bis e 648 ter, stesso codice, conosciuta in dottrina come "privilegio della produzione criminale", la cui natura giuridica non è stata specificamente individuata neppure dalla massima giurisprudenza di questa Corte (Sez. U., n. 25191 del 27/2/2014, Iavarazzo, Rv. 259586 - 01), esclude la punibilità per il reato derivato (ricettazione, riciclaggio etc.) in caso di concorso nella realizzazione del delitto presupposto o produttore. La scelta normativa ha radici "moderne" e fonda sulla lenta, ma progressiva, emancipazione del reato derivato da quello "produttore". La dottrina continentale di formazione illuministica si rese conto, infatti, dell'assurdo logico, prima ancora che giuridico, della c.d. complicità a posteriori, cara al diritto intermedio e fondata su antichi aforismi "non minus delinquunt receptores quam aggressores", oppure "par crimen est rapere et raptam rem serbare". Il concetto, comune a tutte le codificazioni continentali di derivazione illuministica (fatta eccezione per quella pontificia), è stato messo in crisi solo in tempi recentissimi (2015), con la scelta politica (dalla complicata realizzazione redazionale del testo normativo) di criminalizzare la condotta di autoriciclaggio, con i limiti epistemologici che conosciamo. Chi interviene nella fase di realizzazione dei frutti della produzione delittuosa non può, pertanto, coincidere con la persona che tale illecita produzione ha determinato, giacchè il disvalore penale del fatto produttore assorbe in sè quello sortito dal fatto derivato; mentre la criminalizzazione della ricezione interessata risponde a ragioni di ordine pubblico (anche economico, v. art. 648 bis e ter, 512 bis c.p.), più che di tutela del patrimonio dal "successivo allontanamento dell'oggetto della sottrazione dalla sua collocazione legittima", come opina chiara e contemporanea dottrina. 2.2.2. Ciò posto, nella presente fattispecie processuale, il ricorrente A.A. è stato condannato, con sentenza irrevocabile, per il delitto di ricettazione dell'arma corta (pistola semiautomatica Glock) sottratta, nel corso della rapina descritta al capo B, alla guardia giurata, che legittimamente la possedeva. Tale sentenza è stata acquisita al processo (art. 238 bis c.p.p.) e, anche su tale dato storico, è stata argomentata la responsabilità del ricorrente per la partecipazione alla rapina consumata in concorso. L'art. 238 bis del codice di rito vigente dispone che "... le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di (del) fatto in esse accertato e sono valutate a norma dell'art. 187 e art. 192 c.p.p., comma 3 ", il che significa: secondo il principio del libero convincimento del giudice e, comunque, unitamente ad altri elementi di riscontro. La sentenza irrevocabile acquisita null'altro certifica pertanto che il possesso, ad una certa data, dell'arma provento di rapina in capo al A.A.. La derivazione da tale fattispecie di "produzione" è stata nel merito giustificata attraverso la valorizzazione dei colloqui tenuti in carcere da F.F., (condannato per il concorso materiale nella consumazione della medesima rapina) con i suoi familiari, tale valutazione della fonte probatoria è insuscettibile di censure nella sede di legittimità, giacchè ad essa la Corte (ed il Tribunale prima) è pervenuta attraverso un percorso logico e congruente con le evidenze già valorizzate.

2.2.3. Orbene, la prova sopravvenuta della partecipazione al delitto presupposto non può essere messa in crisi dalla giuridica incompatibilità con la clausola declinata in apertura all'art. 648 c.p.. Semmai, a tale conflitto tra giudicati si potrà porre rimedio attraverso il percorso segnato dall'art. 630 c.p.p. (Sez. 2, n. 29373 del 18/09/2020, Rv. 280002 - 01). Il dato di fatto (possesso dell'arma sottratta nel corso della rapina) è stato quindi valorizzato dai giudici del merito per collegare, in concordanza con altri elementi convergenti, l'imputato al fatto "produttore", il che non viola nè la disposizione di legge sostanziale, nè quella processuale, tampoco si pone in contrasto con la logica elementare.

2.2.4. La Corte ha altresì valorizzato il dato emergente dall'esame del traffico telefonico generato dall'utenza ufficialmente in uso al ricorrente, che cessa di tracciare segni digitali il giorno precedente la rapina (quando contatta, in territorio pugliese, un soggetto pure coinvolto nel fatto) e riprende il giorno successivo alla consumazione della rapina, alle ore 11.31. Il che pone il A.A., nelle medesime condizioni di prova logica degli altri partecipi.

La Corte di merito ha pure spiegato che neppure appare rilevante la mancata traccia digitale del passaggio lombardo dell'imputato, giacchè per altri partecipi ciò è stato possibile solo grazie alla attribuzione di utenze "ufficiose", alcune delle quali rimaste orfane di dominus.

2.2.5. La Corte, infine, annette rilevante valore euristico all'apprezzamento della falsità della prova d'alibi dedotta e sostenuta, ancora, con i motivi di gravame spesi nel merito. Sul punto, il motivo di ricorso appare privo della necessaria specificità, non esponendo le ragioni per le quali la motivazione della Corte debba ritenersi apparente, nè perchè mai l'alibi offerto dalla coniuge dovesse invece ritenersi veridico. Costei ha affermato che il (Omissis) era insieme al marito in (Omissis), perchè festeggiavano un anniversario, nel mese di ottobre 2016 si incontrava con il promesso sposo tutte le sere. La Corte territoriale ha spiegato a pag. 21 della sentenza impugnata che le indagini documentali (di natura digitale) hanno consentito di datare la conoscenza tra i due coniugi al (Omissis), con inizio della conoscenza "virtuale" databile all'(Omissis). Il dato cronologico oggetto di ostensione processuale non è stato aggredito dal generico motivo di ricorso. L'alibi è, dunque, falso e come tale è stato correttamente apprezzato nella duplice conformità verticale del giudizio di merito.

Va infatti ricordato che la prospettazione di un alibi rappresenta la volontà dell'imputato di abbandonare il privilegio del silenzio (nemo tenetur se detegere) per contribuire invece alla dialettica nella ricostruzione del fatto, anche attraverso la prospettazione di una prova dichiarativa a discarico, che passa attraverso il consulto difensivo con lo stesso imputato. Si tratta di una precisa scelta di condotta processuale che, come tutte le scelte tese ad introdurre elementi di asseverazione, si espone alla confutazione ed all'apprezzamento sfavorevole delle sue conseguenze. Se infatti attraverso la prova d'alibi si sceglie di confrontarsi con il fatto di reato, offrendo elementi volti ad allontanare l'imputato dal luogo di consumazione, è evidente che la dimostrazione documentale della dolosa falsità degli elementi di sostegno fa emergere, in via logica, indici di conferma dell'ipotesi di accusa, che la difesa intendeva maldestramente neutralizzare. Ad ogni dimostrata falsità corrisponde infatti logicamente un rafforzamento del già solidissimo quadro indiziario. Da ciò il frequente richiamo, nella giurisprudenza di questa Corte, alla differenza qualitativa tra l'alibi semplicemente "fallito" (con valenza neutra) e l'alibi dimostratosi falso, con valenza indiziante (si vedano, tra le altre, Sez. 6, n. 15255, del 19/2/2020, Rv. 278890; Sez. 1, n. 18118, del 11/2/2014, Rv. 261993; Sez. 1 n. 172661, del 1/4/2008, Rv. 239624; Sez. 2, n. 5060 del 15/12/2005, Rv. 233230; Sez. U., n. 6682, del 4/2/1992, Rv. 191231; fino a Sez. 1, n. 3599, del 23/10/1987, Rv. 177923).

2.3. Il terzo motivo scivola, così come il sesto sviluppato nell'interesse del B.B. (v. 1.6.), verso la censura di merito nell'apprezzamento della prova ed è pertanto, come quello, inammissibile. Nè si coglie la rilevanza di talune deduzioni, come quella (mai prima prospettata nel corso della catena devolutiva) che tende a valorizzare il distinguo tra apparecchio spento ed apparecchio solo irraggiungibile, giacchè il medesimo effetto si consegue anche volontariamente, scegliendo l'opzione "modalità aereo".

2.4-5-6. Del pari è a dirsi per la argomentata responsabilità in ordine ai reati satellite (si richiama sul punto la motivazione spesa in riferimento al nono motivo di ricorso del B.B., 1.9.), così come qualificati; le ipotesi di qualificazione alternativa dei fatti contestati costituiscono mere illazioni, destituite di qualsivoglia supporto storico.

2.7. Si è detto della estensione, negli effetti favorevoli al concorrente, del motivo proposto dall'altro imputato in punto di classificazione delle armi usate per commettere la rapina. La sentenza va sul capo annullata, con rinvio, anche nei confronti del A.A.. Mentre per la responsabilità in detenzione e porto delle armi vale quanto già affermato (sub 1.9) trattando del ricorso di B.B..

2.8. Quanto, infine, a dosimetria della sanzione ed alle circostanze attenuanti generiche negate nel merito, va pure richiamata l'argomentazione che si legge al punto 1.10.

L'attenuante della partecipazione di minima importanza (art. 114 c.p.) non è stata prospettata ai giudici della revisione nel merito ed è pertanto inammissibile, ai sensi dell'art. 606 comma 3 del codice di rito.

3. La sentenza impugnata va pertanto annullata solo in riferimento alla classificazione, come armi da guerra, degli strumenti di offesa descritti al capo C; dovendo il giudice onerato del rinvio argomentare specificamente perchè ritiene che le armi descritte dai testi e ritratte in video debbano essere classificate come armi da guerra, piuttosto che come armi comuni da sparo, con le giuridiche conseguenze in punto di dosimetria della sanzione per i fatti (descritti al capo C) avvinti in continuazione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui al capo C) e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta i ricorsi nel resto.

Conclusione
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 luglio 2023.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2023