Cass. pen., Sez. I, Sent., (data ud. 13/11/2018) 20/11/2018, n. 52183. Tentata rapina al furgone portavalori (OMISSIS), commessa il (OMISSIS) - e mitragliatore d'assalto di tipo Kalashnikov, di un fucile a pompa ....

Martedì, 20 Novembre 2018 06:26

tentata rapina al furgone portavalori (OMISSIS), commessa il (OMISSIS) - e ... mitragliatore d'assalto di tipo Kalashnikov, di un fucile a pompa e di varie armi corte (pistole, revolver, coltelli e altri strumenti atti ad offendere).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Presidente -

Dott. BIANCHI Michele - Consigliere -

Dott. APRILE Stefano - rel. Consigliere -

Dott. CAIRO Antonio - Consigliere -

Dott. RENOLDI Carlo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

G.M., nato a (OMISSIS);

GA.DA., nato a (OMISSIS);

M.C., nato a (OMISSIS);

C.D., nato a (OMISSIS);

MI.GI., nato a (OMISSIS);

S.C., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 07/04/2017 della CORTE APPELLO di MILANO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. STEFANO APRILE;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. CARDIA DELIA, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi.

udito il difensore:

- avvocato VASI GIORGIO del foro di ROMA, sostituto processuale, come da nomina depositata in udienza, dell'avvocato SANTOBUONO GIUSEPPE MATTEO del foro di VARESE difensore di GA.DA., che si riporta ai motivi;

- avvocato TURCONI MARCO del foro di MILANO in difesa di M.C. che conclude riportandosi ai motivi di ricorso;

- avvocato PUCILLO ETTORE FAUSTO del foro di MONZA in difesa di S.C. che conclude insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

Svolgimento del processo
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Milano ha confermato, a esclusione della posizione di M. con riguardo al capo N.1) tentata rapina al furgone portavalori (OMISSIS), commessa il (OMISSIS) - e al trattamento sanzionatorio nei suoi confronti, la sentenza, pronunciata all'esito del giudizio abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Monza in data 6 maggio 2016 con la quale G.M., GA.Da., M.C., C.D., MI.Gi. e S.C. sono stati riconosciuti responsabili, con diversi ruoli:

- (capo A) tutti, del delitto di cui all'art. 416 c.p. finalizzato alla commissione di rapine a mano armata poste in essere ai danni di esercizi commerciali, istituti postali, agenzie di trasporto valori, commesso nel (OMISSIS);

- (capo A2) G., GA., M. e C. del favoreggiamento della latitanza di MI. commesso dal (OMISSIS);

- nonchè i soli G., MI. e GA. del tentativo di omicidio dei militari dell'Arma dei Carabinieri accorsi per sventare una rapina e fatti oggetto dell'esplosione di numerosi e reiterati colpi con un fucile semiautomatico utilizzato materialmente da MI..

- (capi B1 e B2) G. e M. della rapina aggravata commessa ai danni dell'esercizio commerciale (OMISSIS) e dei connessi di reati detenzione e porto illegale di armi;

- (capi Cl, C2, C3 e C4) G., GA. e MI. della rapina aggravata commessa ai danni della (OMISSIS) e dei connessi reati di detenzione e porto illegale di armi, di ricettazione di dette armi e della vettura utilizzata nell'occasione, di lesioni ai danni della guardia giurata L.;

- (capi D1 e D2) G. e M. della rapina aggravata commessa ai danni dell'Ufficio Postale di (OMISSIS) e dei connessi di reati detenzione e porto illegale di armi;

- (capi E1, E2, E3) G., GA., MI. della rapina aggravata commessa ai danni del supermercato (OMISSIS) di (OMISSIS) e dei connessi reati di ricettazione, detenzione e porto illegale di armi, e di tentato omicidio aggravato (E3) ai danni dei Carabinieri D. e R., che erano intervenuti, fatti oggetto dell'esplosione di numerosi e reiterati colpi con un fucile semiautomatico utilizzato materialmente da MI.;

- (capi F1 e F2) G., M. e C., della rapina aggravata commessa ai danni della sala (OMISSIS) e dei connessi di reati detenzione e porto illegale di armi;

- (capi G1, G2, G3, G4) G., MI., GA. C. E M., della rapina aggravata al furgone portavalori B. commessa in (OMISSIS) e dei connessi reati di ricettazione, detenzione e porto illegale di armi, di ricettazione del veicolo utilizzato nell'occasione, di furto aggravato delle targhe ad esso apposte e di incendio del furgone stesso;

- (capi H1, H2 e H3) G., della rapina aggravata commessa ai danni di A. V., (OMISSIS) e dei connessi reati di detenzione e porto illegale di armi e di lesioni personali ai danni di A.;

- (capi n e 12) C., della rapina aggravata commessa ai danni del distributore (OMISSIS) e dei connessi reati di detenzione e porto illegale di armi, - (capi L1, L2, L3) G., GA., M., C. e MI., della rapina aggravata al distributore di carburante (OMISSIS) e dei connessi reati di lesioni ai danni del cliente C. G., ricettazione, detenzione e porto illegale di armi, ricettazione e riciclaggio dell'autovettura utilizzata nell'occasione;

- (capi N1, N2 e N3) G., GA., C. e MI., della tentata rapina aggravata al furgone portavalori (OMISSIS), commessa in (OMISSIS) e dei connessi reati di detenzione e porto illegale di armi, nonchè, unitamente a M., del connesso reato di ricettazione riciclaggio dei veicoli utilizzati nell'occasione (N3);

- (capi 01, 02) G., GA., M., C. e MI., della tentata rapina aggravata del furgone portavalori (OMISSIS), commessa in (OMISSIS) e dei connessi reati di detenzione e porto illegale di armi;

- (capo P) G., GA., M., C. e MI., di ricettazione e detenzione di armi silenziatori e caricatori, provento accertato di furto o con matricola abrasa, rinvenuti presso un capannone di (OMISSIS);

- (capi Q1, Q2) G., M. e S., della rapina aggravata ai danni della società COIVER COIB TERM di (OMISSIS) commessa in data (OMISSIS) nonchè dei connessi reati di sequestro di persona di B. G.L., Ca. F., T. M., e di detenzione e porto illegali di armi;

- (capi R1, R2 e R2) G., M. e S. della rapina aggravata commessa ai danni dell'esercizio commerciale (OMISSIS) e dei connessi di reati ricettazione, detenzione e porto illegale di armi e di ricettazione dell'auto usata nell'occasione;

- (capo S) G., della detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti (hashish e cocaina), fatti commessi in (OMISSIS);

- (capo T1) G. di ricettazione e detenzione illegale di armi rinvenute in (OMISSIS);

- (capo T2) G. del reato di cui all'art. 497-ter c.p. accertato in (OMISSIS);

- (capo U1) G. del reato di cui all'art. 648-bis c.p. in relazione a due motoveicoli provento di furto, accertato in (OMISSIS);

e condannati (con la recidiva specifica e reiterata per G., MI. e S.; specifica e infraquinquennale per GA.) rispettivamente alle pene di anni 20 di reclusione G. e MI., anni 14 di reclusione GA., Anni 7 e mesi 6 di reclusione M., anni 10 e mesi 4 di reclusione ed Euro 2.200 di multa C., anni 8 e mesi 8 di reclusione ed Euro 1.800 di multa S..

1.1. Con conforme valutazione di entrambi i giudici di merito è stata riconosciuta la penale responsabilità degli imputati G.M., GA.Da., M.C., C.D., MI.Gi. e S.C., sulla base:

- delle indagini svolte mediante rilievi tecnico scientifici;

- delle dichiarazioni testimoniali delle vittime e dei testimoni oculari dei vari assalti posti in essere con modalità pressochè identiche da un gruppo di fuoco composto almeno da tre uomini armati di un fucile semiautomatico, le cui caratteristiche esteriori avevano inizialmente indotto le vittime a identificarlo per un fucile mitragliatore d'assalto di tipo Kalashnikov, di un fucile a pompa e di varie armi corte (pistole, revolver, coltelli e altri strumenti atti ad offendere);

- delle risultanze delle attività di intercettazione telefonica e ambientale che hanno consentito di raccogliere dalla viva voce dei protagonisti le fasi attinenti la deliberazione e organizzazione dei colpi nonchè la struttura organizzativa e gerarchica del gruppo criminale e, non ultimo, la piena consapevolezza dell'importanza dell'eventuale contributo alle indagini che avrebbe potuto fornire M. una volta tratto in arresto;

- del tracciamento degli apparecchi telefonici radiomobili;

- della raccolta del materiale video registrato dalle telecamere di sorveglianza poste in prossimità degli obiettivi degli assalti.

Tale complesso di elementi aveva consentito alla polizia giudiziaria di operare gli arresti di alcuni componenti del gruppo (in data (OMISSIS): C., GA., MI. e Z.; in data (OMISSIS): M. e G.), i sequestri (in data (OMISSIS): armi, veicoli e refurtiva trovati in possesso degli arrestati; in data (OMISSIS): armi e refurtiva presso l'abitazione di S.) e di individuare il capannone della (OMISSIS) di Z. presso il quale venivano custodite le armi, effettuate le riunioni operative, divisi i bottini delle rapine e attrezzati i veicoli impiegati per gli assalti.

1.2. A fianco a tali elementi di prova i giudici di merito hanno valorizzato le dichiarazioni rese da M.C., appartenente al gruppo dei rapinatori, che, tratto in arresto proprio a seguito di un assalto, aveva reso ampia, reiterata e piena confessione, descrivendo le varie azioni criminali poste in essere per come direttamente apprese dal medesimo per avervi preso parte ovvero per come riferitegli dai correi nell'ambito della comune appartenenza al gruppo predatorio.

Le indicate dichiarazioni, ritenute credibili perchè nascenti dalla viva preoccupazione sorta in M. per la crescente violenza posta in essere prevalentemente da MI., che era da tutti considerato un soggetto avvezzo all'uso delle armi e particolarmente incline a usarle all'indirizzo delle persone, sono state giudicate attendibili perchè coerenti sia con il complessivo narrato sia con le risultanze oggettive.

Tale complesso dichiarativo è stato poi sottoposto dai giudici di merito alla verifica volta a individuare, con riferimento ai singoli componenti del gruppo di rapinatori, specifici elementi di riscontro relativi alle singole condotte ai medesimi addebitate.

1.3. Nel corso delle indagini e durante lo sviluppo del processo anche altri imputati ( G., MI., C., S.) hanno, quindi, reso parziali confessioni, ammettendo essenzialmente quegli episodi di rapina in relazione ai quali il panorama probatorio risultava peraltro già compiutamente dimostrativo della loro responsabilità.

Tali confessioni sono state ritenute, con concorde valutazione dei giudici di merito, elementi di riscontro alle dichiarazioni accusatorie di M..

2. Hanno proposto ricorso con distinti atti gli imputati G.M., GA.Da., M.C., C.D., MI.Gi. e S.C., i quali formulano, almeno in parte, censure sovrapponibili che, nella misura in cui ciò è possibile, saranno esaminati congiuntamente.

3. Il ricorso presentato dall'avvocato Marco Turconi nell'interesse di M.C. è articolato su tre motivi.

3.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 522 e 546 c.p.p., per la determinazione della pena in relazione al delitto di cui al capo N.2) che, pur non essendo contestato al ricorrente, è stato erroneamente computato nella pena finale.

3.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 133 c.p., e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, non essendosi tenuto conto della collaborazione offerta e avendo la Corte di secondo grado totalmente omesso la motivazione sulle argomentazioni sviluppate in proposito nell'atto di appello.

3.3. Violazione di legge, in relazione alla L. n. 203 del 1991, art. 8 e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 7, per mancata applicazione del trattamento sanzionatorio riservato ai collaboratori di giustizia, ovvero, in subordine, illegittimità costituzionale per violazione del principio di uguaglianza delle indicate disposizioni nella parte in cui non prevedono l'applicazione di detto più favorevole trattamento anche al collaboratore nella fattispecie omologa dell'associazione a delinquere di cui all'art. 416 c.p., finalizzata alla commissione di reati di particolare allarme sociale di cui all'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a).

4. Il ricorso personale presentato da C.D. denuncia, con un unico motivo, il vizio della motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 416 c.p., non avendo la Corte d'appello provveduto a redigere una motivazione personalizzata, nonchè per avere omesso qualunque motivazione sulla memoria difensiva presentata nell'interesse dell'imputato.

5. Il ricorso personale presentato nell'interesse di MI.Gi. è articolato su tre motivi.

5.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 125, 546 e 192 c.p.p., e vizio della motivazione con riguardo alla attendibilità - asseritamente ritenuta a priori - e idoneità probatoria delle dichiarazioni rese da M.C., nonostante le incongruenze già evidenziate con l'atto di appello, laddove venne evidenziato l'interesse personale del dichiarante a ottenere un trattamento sanzionatorio più mite, nonchè l'assenza di riscontri individualizzanti (primo motivo).

5.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 125, 546 e 192 c.p.p., e vizio della motivazione con riguardo all'ipotesi associativa, pur difettandone gli elementi, tant'è che doveva essere ravvisato unicamente il concorso nei reati fine.

Manca qualunque elemento, in ragione del brevissimo lasso di tempo in cui si sono svolte le attività illecite, per ritenere sussistente la affectio societatis, nonchè l'esistenza di una struttura organizzata che prescinda dalla commissione dei singoli reati di rapina.

5.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 125, 546, 192, 530 e 533 c.p.p., e vizio della motivazione con riguardo alla idoneità della condotta di cui al capo E.3) a causare la morte dei militari, nonchè la sussistenza dell'elemento psicologico.

In particolare, è stata erroneamente affermata l'intenzione e idoneità omicida sulla base della relazione di servizio redatta dai militari i quali hanno apoditticamente affermato che i colpi erano stati esplosi nella loro direzione e ad altezza d'uomo, senza che tali elementi siano supportati da altri elementi probatori, non essendo stati repertati colpi sul veicolo di servizio.

D'altra parte, la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto sussistente l'elemento psicologico, valorizzando la dichiarata intenzione di portare a segno la rapina "a qualunque costo", traendo tale argomento dall'incongruente affermazione dei rapinatori di essere "disposti a prelevare ostaggi" all'interno dell'esercizio commerciale rapinato, apparendo del tutto estranea tale affermazione rispetto al successivo sviluppo dei fatti.

In ogni caso, l'intento omicida deve essere escluso proprio in considerazione della distanza e della modalità con la quale sono stati esplosi i colpi che avevano il solo scopo di allontanare i militari, difettando così il necessario dolo diretto per il tentativo di omicidio.

6. Il ricorso presentato dall'avvocato Ettore Pucillo nell'interesse di S.C. è articolato su quattro motivi.

6.1. Il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta responsabilità per i reati di cui ai capi Q.1) e Q.2), non avendo la Corte territoriale proceduto a esaminare i motivi di appello, essendosi limitata a richiamare le argomentazioni del giudice di primo grado.

6.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 416 c.p., e vizio della motivazione con riguardo alla mancata valutazione delle deduzioni difensive contenute nell'atto di appello e illogicità della motivazione quanto al ruolo di partecipe nel reato associativo rispetto al ritenuto concorso nella partecipazione ai reati fine.

La Corte d'appello ha erroneamente ritenuto dimostrata la partecipazione al reato associativo dal semplice concorso in due episodi di rapina, non risultando che l'imputato: - abbia mai agganciato con il proprio cellulare le celle prossime ai luoghi in cui sono state perpetrate le altre rapine; - non abbia mai intrattenuto rapporti con gli associati a eccezione di sporadici rapporti intrattenuti con il solo M..

D'altra parte, è stato erroneamente valorizzato il linguaggio criptico delle conversazioni intercettate e la limitata valenza probatoria dei risultati delle perquisizioni e dei sequestri che dimostrano unicamente la partecipazione alla rapina confessata dall'imputato. La Corte territoriale ha omesso la motivazione in ordine alle argomentazioni difensive in proposito sviluppate nell'atto di appello.

6.3. Vizio della motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in considerazione del ruolo modesto ricoperto dall'imputato.

6.4. Vizio della motivazione con riguardo alla commisurazione della pena, non avendo il giudice offerto alcuna motivazione sul trattamento sanzionatorio, sulla gravità del reato e sugli aumenti per la continuazione.

7. Il ricorso presentato dall'avvocato Michele Monti nell'interesse di G.M. è articolato su cinque motivi.

7.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 110, 116, 56 e 575 c.p., e vizio della motivazione con riguardo alla idoneità della condotta di cui al capo E.3) a causare la morte dei militari, nonchè la sussistenza dell'elemento psicologico, nonchè in merito al mancato riconoscimento della disciplina del concorso anomalo, tenuto conto che l'imputato non ha materialmente esploso i colpi all'indirizzo dei militari (primo e secondo motivo).

Il motivo di ricorso, sostanzialmente sovrapponibile al terzo motivo di ricorso presentato nell'interesse di MI. (paragrafo n. 5.3.), denuncia, inoltre, che la responsabilità è stata affermata in modo congetturale sulla base di un unico fotogramma che non permette affatto di cogliere verso quale obiettivo siano esplosi i colpi.

Sotto l'angolo visuale del concorso anomalo, la difesa si duole del difetto di motivazione con riguardo alla responsabilità del ricorrente il quale non ha mai voluto il delitto posto in essere dal concorrente MI..

7.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 132 e 133 c.p., e vizio della motivazione con riguardo alla commisurazione della pena, in specie sotto il profilo della contraddizione rispetto alle pene irrogate ai concorrenti, non avendo il giudice offerto alcuna motivazione sul trattamento sanzionatorio, sulla gravità del reato e sugli aumenti per la continuazione (terzo e quarto motivo).

7.3. Vizio della motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in considerazione delle ammissioni rese dall'imputato (quinto motivo).

8. Il ricorso presentato dall'avvocato Giuseppe Matteo Santobuono nell'interesse di GA.Da. è articolato su tre motivi.

8.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 36 c.p.p., per non essersi il giudice di primo grado astenuto pur in presenza di gravi ragioni di convenienza derivanti dalla partecipazione al giudizio ordinario nei confronti di un coimputato. Nell'ambito di tale motivo si deduce inoltre l'illegittimità dell'acquisizione ad opera del G.u.p. della sentenza di condanna a carico di F. non passata in giudicato.

8.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 56 e 575 c.p., e vizio della motivazione con riguardo alla idoneità della condotta di cui al capo E.3) a causare la morte dei militari, nonchè la sussistenza dell'elemento psicologico.

Il motivo di ricorso, sostanzialmente sovrapponibile al terzo motivo di ricorso presentato nell'interesse di MI. (paragrafo n. 5.3.) e al primo motivo di ricorso presentato nell'interesse di G. (paragrafo n. 7.1.), denuncia, inoltre, la mancata effettuazione di prove balistiche idonee a dimostrare l'effettiva direzione dei colpi.

8.3. Violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta responsabilità per la rapina commessa il (OMISSIS) alla (OMISSIS) (capo C) La rapina è stata commessa, come confermano tutti i testimoni, da tre persone che sono state compiutamente identificate in G., MI. e S., sicchè il ricorrente è del tutto estraneo al fatto, non risultando in proposito probatoriamente sufficienti le dichiarazioni rese da M. nell'interrogatorio del 17 dicembre 2014.

D'altra parte, l'altezza dell'imputato, che risulta effettivamente prossima a quella di uno dei rapinatori (per come indicata dal testimone in m. 1,80), non è univocamente indicativa della responsabilità poichè anche altri imputati risultano avere un'altezza simile.

9. I ricorsi, chiamati all'udienza pubblica del 25 giugno 2018, sono stati rinviati, con sospensione dei termini di prescrizione e di custodia cautelare, all'odierna udienza per l'impedimento dei difensori che hanno dichiarato di aderire all'astensione proclamata dall'associazione di categoria.

Motivi della decisione
1. I ricorsi degli imputati M.C. e C.D. sono inammissibili, mentre quelli di G.M., GA.Da., MI.Gi. e S.C. sono nel complesso infondati.

2. E' inammissibile, perchè manifestamente infondato, il primo motivo di ricorso formulato nell'interesse di GA.Da. con il quale si denuncia la violazione dell'art. 36 c.p.p..

Pur risultando di per sè manifestamente infondato il presupposto su cui si fonda la denuncia di violazione della norma processuale, poichè il giudice dell'udienza preliminare avrebbe partecipato al giudizio e alla deliberazione della sentenza pronunciata nei confronti di un coimputato mentre, invece, questi ha unicamente partecipato a un atto istruttorio poi integralmente rinnovato davanti al collegio in diversa composizione sicchè non ha preso parte alla deliberazione della sentenza, la deduzione relativa alla nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 36 c.p.p., è in sè inammissibile perchè l'eventuale indicata violazione della norma processuale non conduce alla nullità della sentenza.

La giurisprudenza di legittimità è, infatti, costantemente orientata ad affermare che "l'inosservanza da parte del giudice dell'obbligo di astensione riconducibile alle "gravi ragioni di convenienza", di cui all'art. 36 c.p.p., comma 1, lett. h), che non costituisce motivo di ricusazione, non comporta una nullità generale ed assoluta della sentenza, non incidendo sulla capacità del giudice" (Sez. 2, n. 19292 del 15/01/2015, Barbara, Rv. 263518).

2.1. E', d'altra parte, manifestamente infondata la deduzione concernente la sentenza di condanna non irrevocabile pronunciata nei confronti del coimputato F. poichè, a tacere del fatto che la produzione è stata effettuata dalla difesa del ricorrente, tale documento è stato valutato unicamente ai fini dell'istanza di astensione, poi non accolta, e non per fondare la decisione.

3. E' inammissibile il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di MI. con il quale si denuncia l'attendibilità e l'idoneità probatoria delle dichiarazioni rese da M.C., poichè si tratta di un motivo generico che non indica gli elementi in forza dei quali si deve ritenere viziato il percorso logico-giuridico seguito dai giudici di merito i quali, invece, hanno ampiamente illustrato gli elementi dai quali hanno tratto il giudizio di piena utilizzabilità e idoneità dimostrativa delle dichiarazioni rese da M..

D'altra parte, il motivo di ricorso è intrinsecamente contraddittorio e perciò inammissibile laddove non tiene conto che proprio il ricorrente MI. ha reso dichiarazioni contra se che risultano coincidenti con quelle rese da M. su tutti gli episodi, ad eccezione della protestata inidoneità dell'azione ed assenza di volontà omicida in relazione al capo E).

4. In generale, e ciò a valere nei confronti dei ricorrenti MI., S., G. e GA. che, pur non contestando direttamente il valore probatorio delle dichiarazioni rese da M., di fatto ne disconoscono la significatività con riguardo al delitto associativo ovvero alla commissione di alcuni reati fine, deve farsi fermo richiamo all'elaborazione della giurisprudenza di legittimità con riguardo all'efficacia probatoria delle dichiarazioni rese contra se et alios.

4.1. Ai fini della corretta valutazione della chiamata in reità o in correità, la metodologia alla quale il giudice di merito deve conformarsi non può che essere quella indicata da Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992 dep. 1993, Marino, Rv. 192465, come precisata, con specifico riferimento alla dichiarazione de relato, da Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012 dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145.

In particolare, si è affermato che la chiamata in correità o in reità de relato, anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova di responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore.

Per il conseguimento del fine precisato si richiede: a) la valutazione positiva della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) l'accertamento dei rapporti personali tra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo; c) la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum; d) l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente; e) l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti d'informazione diverse.

4.2. La procedura di verifica delle dichiarazioni eteroaccusatorie dei coimputati o degli imputati in procedimento connesso o collegato deve essere più attenta e rigorosa nei casi di conoscenza de auditu.

Il giudizio di attendibilità del chiamante (c.d. attendibilità intrinseca soggettiva) e della specifica dichiarazione da costui resa (c.d. attendibilità intrinseca oggettiva) impone un'indagine molto attenta anche sulla causa scientiae del dichiarante, la cui conoscenza, traendo origine dalla trasmissione di informazioni ad opera di un altro soggetto, può essere esposta a maggiori rischi di errore.

La chiamata de relato, presentando una struttura analoga alla testimonianza indiretta, mutua da questa, almeno per quanto attiene alla valutazione dell'attendibilità intrinseca, il metodo di verifica che implica necessariamente uno sdoppiamento della valutazione: occorre verificare non soltanto l'attendibilità intrinseca soggettiva e oggettiva del dichiarante in relazione al fatto storico della narrazione percepita, ma anche l'attendibilità della fonte primaria di conoscenza e la genuinità del suo narrato, che integra l'elemento di prova più significativo del fatto sub iudice.

Con specifico riferimento alla chiamata de auditu, non asseverata dalla fonte primaria, la valutazione della credibilità intrinseca delle relative dichiarazioni impone di apprezzarne la spontaneità, la coerenza, la costanza e la precisione, indagando, in particolare, proprio per il maggiore rigore valutativo imposto dalla peculiarità del caso, sulle circostanze concrete di tempo e di luogo in cui avvenne il colloquio tra il I. e il soggetto di riferimento nonchè sulla natura dei rapporti (di frequentazione e di familiarità) tra i due, così da giustificare le confidenze, di tenore certamente compromettente, ricevute dal primo.

Nella specifica situazione risulta più complesso saggiare l'attendibilità intrinseca del soggetto di riferimento il racconto del quale proviene dalla fonte de relato. Se questa, però, non avendo avuto un ruolo diretto nei fatti delittuosi in contestazione, fornisce particolari precisi, compatibili col quadro probatorio già acquisito e non contraddetti, per averli appresi dalla fonte primaria, con la quale intratteneva rapporti di frequentazione e di confidenza, e se non sussistono ragioni sintomatiche di una comunicazione di notizie false, può agevolmente ritenersi, per consequenzialità logica e in base a una consolidata massima di esperienza, la corrispondenza al vero della confidenza extraprocessuale proveniente dal soggetto di riferimento, anche se dal medesimo non asseverata in sede processuale.

Dunque, l'operazione logica di verifica giudiziale della chiamata de relato, perchè la stessa possa assurgere al rango di prova idonea a giustificare un'affermazione di responsabilità, necessita, inoltre, di "convergenti e individualizzanti riscontri esterni in relazione al fatto che forma oggetto dell'accusa e alla specifica condotta criminosa dell'incolpato, essendo necessario, per la natura indiretta dell'accusa, un più rigoroso e approfondito controllo del contenuto narrativo della stessa e della sua efficacia dimostrativa" (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226090).

4.3. Quanto alla tipologia e all'oggetto dei riscontri, la genericità dell'espressione "altri elementi di prova" utilizzata dall'art. 192 c.p.p., comma 3, legittima l'interpretazione secondo cui vige il principio della "libertà dei riscontri", nel senso che questi, non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere di qualsiasi tipo e natura e ricomprendere non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio anche indiretto legittimamente acquisito al processo e idoneo, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare nell'ambito di una valutazione probatoria unitaria il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma.

E', poi, fin troppo ovvio precisare che non si richiede che il riscontro integri la prova del fatto, giacchè, se così fosse, perderebbe la sua funzione "gregaria" e sarebbe da solo sufficiente a sostenere il convincimento del giudice, sicchè verrebbe meno la necessità di far leva anche sulla prova principale, ritenuta da sola non sufficiente.

Il riscontro estrinseco alla chiamata in correità o in reità de auditu può, dunque, essere offerto dalle dichiarazioni di analoga natura rese da uno o più degli altri soggetti indicati nella richiamata norma.

Qualunque elemento probatorio, diretto o indiretto che sia, purchè estraneo alle dichiarazioni da riscontrare, può essere legittimamente utilizzato a conferma dell'attendibilità delle stesse.

4.4. Le notizie riferite dal dichiarante M., che le ha apprese in parte direttamente e in parte nell'ambito di conversazioni intrattenute nel contesto criminale entro il quale si sono sviluppati gli episodi oggetto del narrato, costituiscono, come ha correttamente evidenziato il giudice di merito, un contributo conoscitivo sottoposto agli ordinari criteri di valutazione delle dichiarazioni accusatorie di tal fatta, sicchè sono idonee, come nel caso di specie si è correttamente affermato, a fondare il giudizio di responsabilità laddove attendibili e riscontrate dal complesso degli altri elementi di prova.

Nel caso di specie, infatti, il portato accusatorio in questione ha trovato complessiva conferma nelle dichiarazioni degli imputati, negli accertamenti di polizia e nelle intercettazioni che confortano, tra l'altro, lo specifico apporto conoscitivo relativo alle iniziative - espressamente giudicate non ortodosse -assunte da MI., vertice del gruppo, il quale aveva dimostrato una pericolosa propensione all'uso smodato delle armi nel corso delle rapine ferendo una vittima e sparando all'indirizzo dei Carabinieri.

I giudici di merito hanno, con concorde valutazione, concluso che le notizie di cui si discuteva nell'ambito delle conversazioni riferite da M. riguardavano direttamente i conversanti i quali discutevano - per scienza propria e diretta - di questioni dell'organizzazione.

E', quindi, infondata la censura concernente la mancata verificazione della fonte di provenienza delle conoscenze oggetto della dichiarazione de auditu, verificazione comunque compiuta dai giudici di merito i quali hanno valorizzato, tra l'altro, le conferme emerse da altre attività di indagine costituite dalle intercettazioni ambientali che hanno dimostrato la piena consapevolezza in capo agli associati del possesso da parte di M. di rilevanti informazioni sulla struttura associativa, tant'è che G. manifesta la propria viva preoccupazione per l'ipotesi che il primo collabori con la giustizia.

4.5. In conclusione, dunque, il narrato di M., derivante in larga misura dalla conoscenza diretta dei fatti e solo in minima parte dalle informazioni ricevute dagli altri associati nell'ambito del contesto associativo, è stato correttamente impiegato dai giudici di merito per fondare la dichiarazione di responsabilità, essendo stati raccolti sui singoli elementi qualificanti della dichiarazione accusatoria numerosi e concordanti elementi di riscontro in ordine alle singole condotte poste in essere dai chiamati in reità o correità, elementi costituiti dalle altre dichiarazioni confessorie acquisite, dalle attività investigative anche di tipo tecnico (rilievi e intercettazioni), dalle dichiarazioni testimoniali e da altri elementi indiziari di tipologico di volta in volta evidenziati.

In effetti, i ricorsi che contestano la dichiarazione di responsabilità per difetto di prova hanno il grave difetto di essere assertivi e generici, nonchè di non confrontarsi con le complessive risultanze del ragionamento probatorio motivatamente espresso dai giudici di merito, sicchè le generiche critiche sviluppate nei ricorsi risultano parziali, perchè attingono singoli elementi di un complesso panorama probatorio, e perciò inidonee a scalfire la solidità del percorso argomentativo sviluppato nella motivazione.

5. Con riguardo al capo E) sono infondati i motivi di ricorso presentati nell'interesse di MI. (terzo motivo), G. (primo e secondo motivo) e GA. (secondo motivo).

5.1. Deve essere premesso che, in considerazione del rito prescelto dagli imputati e della conformità nella ricostruzione del fatto operata da entrambi i giudici di merito, sono inammissibili le argomentazioni difensive che, allo scopo di denunciare la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla qualificazione giuridica della condotta alla stregua degli artt. 56 e 575 c.p., introducono una parziale e diversa ricostruzione dei fatti.

Risultano, in particolare, inammissibili le argomentazioni che attengono al riconoscimento degli imputati, alla descrizione delle condotte poste in essere dai medesimi, alla direzione dei colpi, alla reiterazione dei medesimi in due distinti contesti temporali, elementi in forza dei quali i giudici di merito hanno ritenuto l'idoneità dell'azione costituita dalla ripetuta esplosione di colpi di fucile semiautomatico da parte di MI. all'indirizzo della vettura di servizio occupata dai militari dell'Arma dei Carabinieri che erano intervenuti a seguito della segnalazione di una rapina.

In particolare, sono inammissibili le argomentazioni che riguardano la posizione dello sparatore, la direzione dei colpi ad altezza uomo e la reiterazione dei medesimi nonostante l'iniziale fuga dei militari.

Risultano, del pari, inammissibili le deduzioni che concernono l'asserita assenza di GA. (secondo il quale sarebbe stato invece presente S.), sia perchè è errata l'argomentazione sviluppata dalla difesa secondo la quale la presenza di quest'ultimo risulterebbe accertata dai giudici di merito, sia in quanto la presenza del ricorrente risulta dalle dichiarazioni rese da M. e dal positivo riscontro della coincidenza delle caratteristiche fisiche di GA. con uno dei tre rapinatori descritto dalle persone offese e dai testimoni e ritratto nelle immagini captate dal sistema di video sorveglianza.

5.2. Sono infondate le argomentazioni che concernono la qualificazione giuridica del fatto alla stregua del tentato omicidio.

Con logica e coerente motivazione i giudici di merito hanno evidenziato che l'arma impiegata (fucile semiautomatico appositamente modificato per l'agevole trasporto), la capacità offensiva del fucile, la distanza dal bersaglio (inferiore a mt. 150), la direzione dei colpi rivolti ad altezza uomo verso il veicolo condotto dai militari e la reiterazione delle esplosioni nonostante l'iniziale allontanamento del veicolo di servizio, costituiscono precisi e concordanti elementi dai quali desumere l'idoneità dell'azione e l'univoca direzione della medesima a cagionare la morte dei Carabinieri.

Le argomentazioni in proposito sviluppate nei ricorsi, che contestano genericamente l'idoneità dell'arma, la mancata effettuazione di una perizia balistica (di per sè inammissibile in un giudizio svoltosi allo stato degli atti in forza della specifica richiesta dell'imputato che non aveva apposto condizioni al rito), la distanza con il bersaglio e la direzione dei colpi, oltre a risultare, come già detto, inammissibili perchè finalizzate a introdurre una diversa ricostruzione degli elementi di fatto (in contrasto con la relazione di servizio redatta dai militari che è confluita nel panorama probatorio in ragione del rito scelto), si presentano infondate perchè non sono in grado di scalfire il percorso logico sviluppato da entrambi i giudici di merito.

5.3. Sono, del pari, infondate le argomentazioni che attengono all'elemento psicologico poichè i giudici di merito hanno valorizzato con logica e coerente motivazione l'esistenza del dolo diretto, quanto meno nella forma del dolo alternativo, tenuto conto delle caratteristiche dell'arma, della reiterazione dei colpi e della direzione degli stessi, elementi che non sono adeguatamente superati dalle argomentazioni difensive.

5.4. E' infondata la questione concernente il concorso anomalo, prospettata nei ricorsi di G. e GA..

I motivi di ricorso, attinenti al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 116 c.p., sono infondati, poichè ripropongono, senza confrontarsi con la sentenza impugnata, le argomentazioni già svolte nell'atto di appello.

Va, innanzitutto, ricordato, che gli imputati hanno riferito della programmazione e organizzazione della rapina che doveva essere compiuta impiegando armi vere e nei confronti di un supermercato frequentato da molte persone e con la piena consapevolezza del possibile sopraggiungere delle forze dell'ordine.

In proposito, i giudici di merito hanno, inoltre, concordemente evidenziato che nel corso dell'azione illecita è stata prevista e poi formalmente dichiarata la volontà di prendere degli ostaggi nel caso fossero intervenuti i Carabinieri, mentre in una precedente analoga azione era stata ferita una persona mediante l'esplosione di un colpo di arma da fuoco, ciò a dimostrazione della piena consapevolezza del possibile effettivo impiego delle armi all'indirizzo di chicchessia.

La Corte ha, come si è visto, valorizzato una serie di elementi di fatto da cui ha desunto l'esistenza del dolo alternativo di omicidio, dovendosi prevedere uno sviluppo dell'azione violenta in ragione delle caratteristiche dell'agente ( MI.), noto per avere il grilletto facile, e dalla preordinazione di un commando e dall'impiego di armi da fuoco.

Tali elementi sono stati ritenuti conclusivi nel senso della concreta previsione del ben possibile esito omicida della programmata rapina, esito divisato come alternativamente accettato, sia con riguardo alla rappresentazione di tale possibile concreto esito in ragione dei ragionevoli sviluppi dell'azione, sia a causa della prevedibile reazione delle forze dell'ordine, sia in considerazione dell'univoca destinazione del fucile semiautomatico a recare un'offesa mirata e specificamente finalizzata a colpire a distanza la vittima.

E' opportuno ricordare il costante orientamento di legittimità; si è, in proposito, affermato che "l'espressa adesione del concorrente a un'impresa criminosa, consistente nella produzione di un evento gravemente lesivo mediante il necessario e concordato impiego di micidiali armi da sparo, implica comunque il consenso preventivo all'uso cruento e illimitato delle medesime da parte di colui che sia stato designato come esecutore materiale, anche per fronteggiare le eventuali evenienze peggiorative della vicenda o per garantirsi la via di fuga. Ne consegue che ricorre un'ipotesi di concorso ordinario a norma dell'art. 110 c.p. e non quella di concorso cosiddetto anomalo, ai sensi del successivo art. 116, nell'aggressione consumata con uso di tali armi in relazione all'effettivo verificarsi di qualsiasi evento lesivo del bene della vita e dell'incolumità individuale, oggetto dei già preventivati e prevedibili sviluppi, quantunque concretamente riconducibile alla scelta esecutiva dello sparatore sulla base di una valutazione della contingente situazione di fatto, la quale rientri comunque nel novero di quelle già astrattamente prefigurate in sede di accordo criminoso come suscettibili di dar luogo alla produzione dell'evento dannoso" (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008 deo. 2009, Antonucci e altri, Rv. 241574).

Va evidenziato, conclusivamente, che la giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata, proprio nel caso della rapina a mano armata che sfoci l'omicidio, ad affermare che "la partecipazione all'accordo per commettere una rapina con l'utilizzo di un'arma da fuoco comporta la responsabilità, a titolo di concorso ordinario e non anomalo, anche per l'omicidio commesso nel corso della sua esecuzione dal complice che ha in concreto cagionato la morte del rapinato, trattandosi di ragionevole, prevedibile e probabile conseguenza di una rapina effettuata con l'uso di armi; infatti, ai fini della configurabilità del cosiddetto concorso anomalo (art. 116 c.p.), è necessario che l'evento diverso da quello programmato non sia voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto e, pertanto, che il reato più grave non sia stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata" (Sez. 5, n. 36135 del 26/05/2011, S., Rv. 250936).

Peraltro, come è emerso sulla base della logica motivazione espressa dai giudici di merito, MI., individuato come colui che ha effettivamente impiegato l'arma, era noto per essere una persona pericolosa e dunque incline all'uso sconsiderato delle armi, circostanza correttamente e logicamente valorizzata per escludere l'imprevedibilità dello sviluppo omicida dell'azione (si veda, in un caso di programmata gambizzazione sfociato in omicidio in cui le note caratteristiche di soggetto incline all'uso delle armi sono state considerate sufficienti a escludere il concorso anomalo, Sez. 1, n. 29166 del 26/05/2017, Misceo ed altri, non massimata).

6. Sono inammissibili i motivi di ricorso presentati nell'interesse di MI. (secondo motivo), S. (secondo motivo) e C. (primo motivo) con riguardo al reato associativo, perchè non si confrontano con il tessuto argomentativo della sentenza impugnata la quale da ampia e logica ricostruzione di tutti gli elementi in forza dei quali è stata ritenuta la sussistenza di una stabile organizzazione dedita alla commissione di un numero indeterminato di rapine a mano armata, venendo in proposito logicamente evidenziata la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto: - esistenza di una base operativa dove, tra l'altro, venivano custodite le armi e approntati i veicoli; - organizzazione interna con suddivisione dei ruoli; - stabili e frequenti contatti formalmente mantenuti con linguaggio criptico, ma risultati specificamente indicativi delle attività associative in forza delle conversazioni ambientali intercettate; - generica previsione della commissione di rapine in occasione delle quali si verificavano anche parziali modificazioni al gruppo di fuoco a seconda delle specifiche disponibilità manifestate dai partecipanti.

In effetti, i ricorsi sono generici poichè si limitano a confutare apoditticamente gli argomenti logicamente esposti nelle decisioni di merito, senza confrontarsi con il complesso degli elementi probatori derivanti dalle captazioni eseguite, dai sequestri, dagli arresti e dalle dichiarazioni rese da M. che, come si è detto, risultano specifiche e riscontrate anche per quello che concerne il delitto associativo.

7. E' inammissibile il ricorso presentato nell'interesse di M..

7.1. E' inammissibile, perchè manifestamente infondato, il primo motivo di ricorso che denuncia la nullità della sentenza in relazione alla determinazione della pena, non essendosi detratta la porzione di essa relativa al capo N.2).

Il giudice di appello ha proceduto, accogliendo le argomentazioni contenute nell'atto di appello, ad assolvere l'imputato dal delitto di cui al capo N.1), per il quale era stata determinata la pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 100 di multa, nonchè correttamente rideterminando il trattamento sanzionatorio anche con l'eliminazione della ulteriore porzione di pena determinata nella stessa misura in relazione al capo N.2) per il quale non era stata esercitata l'azione penale.

In effetti, il giudice d'appello ha ridotto la pena determinata dal primo giudice (anni otto di reclusione ed Euro 1800 di multa) a quella di anni sette, mesi sei e giorni 20 di reclusione ed Euro 1667 di multa, detraendo (tenuto conto della diminuente per il rito) la pena di mesi cinque e giorni 10 di reclusione ed Euro 133 di multa derivante dalla eliminazione delle pene determinate (prima della riduzione per il rito) in mesi otto di reclusione ed Euro 200 di multa per i capi N.1) e N.2).

7.2. E' inammissibile, perchè del tutto generico e manifestamente infondato, il motivo di ricorso concernente l'entità della pena inflitta.

Il ricorso, infatti, si limita a prospettare generiche censure non tanto alla applicazione della legge fatta dai giudici di merito quanto al percorso logico dai medesimi seguito.

Dal complesso della motivazione, in ogni caso, emergono motivate valutazioni negative in ordine alla personalità dell'imputato, pur dandosi atto, con trattamento davvero generoso, del contributo fornito.

La Corte di merito, con motivazione ampia, congruente, logica e non contraddittoria, ha esposto gli elementi in forza dei quali ha esercitato i propri poteri di quantificazione della pena.

E', in particolare, inammissibile perchè risolventesi in censure su valutazioni di merito, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità, il motivo di ricorso concernente la misura della pena giacchè la motivazione dell'impugnata sentenza si sottrae a ogni sindacato per avere adeguatamente valorizzato la gravità della condotta - elemento sicuramente rilevante ai sensi dell'art. 133 c.p. - nonchè per le connotazioni di complessiva coerenza dei suoi contenuti nell'apprezzamento della gravità dei fatti.

Dall'ampia e coerente motivazione discende l'inammissibilità di qualsiasi censura o riserva in ordine ai criteri di scelta osservati dalla Corte di secondo grado, come del pari inammissibili risultano quelle che più specificatamente assumono la valutazione degli elementi all'uopo considerati risolvendosi, infatti, le stesse in censure in punto di fatto, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità, anche perchè la motivazione della impugnata sentenza si sottrae a ogni sindacato in proposito per le connotazioni di coerenza, di completezza e di razionalità dei suoi contenuti.

E', infine, manifestamente infondata la deduzione del mancato esame delle argomentazioni sviluppate nell'atto di appello con riguardo al trattamento sanzionatorio, risultando, dal complesso delle motivazioni di primo e secondo grado, una logica e coerente determinazione del trattamento sanzionatorio.

7.3. E' inammissibile il terzo motivo di ricorso che denuncia il mancato riconoscimento del trattamento sanzionatorio riservato ai collaboratori di giustizia (L. n. 203 del 1991, art. 8 e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 7), poichè si tratta di una deduzione non sviluppata nei motivi di appello, sicchè risulta irrilevante, oltre che manifestamente infondata, la proposta questione di legittimità costituzionale delle disposizioni dianzi richiamate.

8. E' inammissibile il secondo motivo di ricorso presentato nell'interesse di C., che denuncia l'omesso esame di una memoria difensiva, perchè generico, non consentendo a questo giudice di legittimità di individuare l'atto asseritamente versato al giudice d'appello, nonchè la specifica rilevanza di tale atto rispetto all'ampia motivazione stesa dalla Corte d'appello (Sez. 6, n. 269 del 05/11/2013 dep. 2014, Cattafi, Rv. 258456, secondo la quale "l'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, ma può influire sulla congruità e correttezza logico - giuridica della motivazione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive").

9. E' inammissibile il primo motivo di ricorso presentato nell'interesse di S. con il quale si contesta la responsabilità per i reati di cui ai capi Q.1) e Q.2), poichè vengono sviluppate argomentazioni di merito a contenuto meramente confutativo.

D'altra parte, il motivo di ricorso non si confronta con l'ampia e coerente motivazione sviluppata in entrambi i gradi del giudizio che fonda il giudizio di responsabilità su un ampio e convergente panorama probatorio caratterizzato dalle dichiarazioni dei testimoni, dalle investigazioni di polizia, dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni di M..

In particolare, è stato valorizzato, perchè coincidente con gli altri elementi indiziari, il contenuto dell'intercettazione ambientale registrata il 31 ottobre 2014 dalla quale, con logica e coerente motivazione, i giudici di merito hanno tratto la conferma della partecipazione del ricorrente agli indicati delitti.

Sono state logicamente ritenute dimostrative della partecipazione ai delitti anche altre conversazioni intercettate nelle quali i correi, facendo univoco riferimento al ricorrente in ragione delle sue caratteristiche fisiche, si dolgono della scarsa affidabilità di questi proprio nell'occasione della rapina di cui si discute.

Le complessive risultanze indiziarie hanno trovato ulteriore riscontro, secondo la logica deduzione dei giudici di merito, nel rinvenimento presso l'abitazione del ricorrente di armi e degli altri oggetti utilizzati per la commissione degli indicati delitti (fascette da elettricista) e di parte della refurtiva (scheda carburante ENI).

10. E' inammissibile il terzo motivo di ricorso presentato nell'interesse di GA. con il quale si contesta la responsabilità per i reati di cui ai capi C.1), C.2), C.3) e C.4), poichè vengono sviluppate argomentazioni di merito a contenuto meramente confutativo.

D'altra parte, il motivo di ricorso non si confronta con l'ampia e coerente motivazione sviluppata in entrambi i gradi del giudizio che fonda il giudizio di responsabilità su un ampio e convergente panorama probatorio caratterizzato dalle dichiarazioni dei testimoni anche con riguardo alle caratteristiche fisiche del rapinatore identificato per GA., dalle investigazioni di polizia, dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni di M., sulla cui decisività già si è detto.

In effetti, con logica e coerente motivazione i giudici di merito hanno valorizzato la specifica rilevanza di alcune intercettazioni eseguite dopo la rapina per cui si procede nell'ambito delle quali i conversanti (tra cui GA.) fanno espresso riferimento a ciò che era accaduto nel corso della rapina di cui al capo C), così attribuendola espressamente al gruppo di fuoco individuato da M..

La convergenza di numerosi elementi probatori risulta ulteriormente rafforzata dal rinvenimento, in data (OMISSIS) a bordo del furgone sul quale si trovavano GA., MI. e G., dell'arma sottratta in occasione della rapina per cui si procede.

Infine, oltre a essere errata l'affermazione della difesa secondo la quale alla rapina in luogo di GA. avrebbe preso parte S., che sarebbe stato (sic) erroneamente assolto, tale argomento si pone in contrasto con le logiche conclusioni della sentenza impugnata che attribuisce al ricorrente un ruolo specifico nel compimento dei fatti di cui si discute.

11. Sono inammissibili i motivi di ricorso presentati nell'interesse di S. (terzo e quarto motivo) e di G. (terzo, quarto e quinto motivo).

11.1. E' inammissibile il motivo di ricorso attinente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al giudizio di bilanciamento in quanto generico e aspecifico, nonchè caratterizzato da censure di merito inammissibili in questa sede.

La censura che riguarda la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e il giudizio di bilanciamento è, in effetti, generica e in fatto e non si confronta con il complesso della motivazione dalla quale, in ogni caso, emergono motivate valutazioni negative in ordine alla personalità dell'imputato e alla gravità dei fatti.

Il ricorso, che censura il difetto di motivazione della sentenza per quello che riguarda la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto il giudice di merito, che non era affatto tenuto a valutare d'ufficio la concessione di dette attenuanti (l'applicazione della norma necessita di un substrato cognitivo e di una adeguata motivazione, nel senso che è da escludersi l'esistenza di un generico potere discrezionale del giudice di riduzione dei limiti legali della sanzione, dovendo di contro apprezzarsi e valorizzarsi un "aspetto" del fatto o della personalità risultante dagli atti del giudizio; tra le molte: Sez. 6, 28.5.1999 n. 8668), non ha affatto omesso di provvedere su una richiesta dell'imputato.

Del tutto inammissibili per genericità e aspecificità sono, infine, le censure che riguardano il giudizio di bilanciamento.

11.2. E' inammissibile, perchè generico e manifestamente infondato, anche il motivo di ricorso concernente l'entità della pena inflitta.

I ricorsi, infatti, si limitano a prospettare generiche censure non tanto alla applicazione della legge fatta dai giudici di merito quanto al percorso logico dai medesimi seguito.

Dal complesso della motivazione, in ogni caso, emergono motivate valutazioni negative in ordine alla personalità dell'imputato e alla sussistenza della recidiva.

La Corte di merito, con motivazione ampia, congruente, logica e non contraddittoria, ha esposto gli elementi in forza dei quali ha esercitato i propri poteri di quantificazione della pena.

E', in particolare, inammissibile perchè risolventesi in censure su valutazioni di merito, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità, il motivo di ricorso concernente la misura della pena giacchè la motivazione dell'impugnata sentenza si sottrae a ogni sindacato per avere adeguatamente valorizzato la gravità della condotta e dei precedenti penali e giudiziari - elementi sicuramente rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p. nonchè per le connotazioni di complessiva coerenza dei suoi contenuti nell'apprezzamento della gravità dei fatti.

Dall'ampia e coerente motivazione discende l'inammissibilità di qualsiasi censura o riserva in ordine ai criteri di scelta osservati dalla Corte di secondo grado, come del pari inammissibili risultano quelle che più specificatamente assumono la valutazione degli elementi all'uopo considerati risolvendosi, infatti, le stesse in censure in punto di fatto, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità, anche perchè la motivazione della impugnata sentenza si sottrae a ogni sindacato in proposito per le connotazioni di coerenza, di completezza e di razionalità dei suoi contenuti.

12. Al rigetto dei ricorsi di G., GA., MI. e S. consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna al pagamento delle spese del procedimento.

12.1. All'inammissibilità dei ricorsi di M. e C. consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi di G.M., GA.Da., MI.Gi. e S.C., e dichiara inammissibili i ricorsi di M.C. e di C.D., condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e M. e C. al pagamento altresì della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Conclusione
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018